La funzione GIURISDIZIONALE e la magistratura (slides)
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La funzione GIURISDIZIONALE e la magistratura (slides)
LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE Per garantire l’armonia e la pace interna al gruppo sociale, potenzialmente minacciata dall’insorgere di contrasti, è sempre stata prevista la presenza di giudici, dal latino ius-dicere, ovvero di soggetti in grado di affermare il diritto. Prof. Carlo Aprile ITS Deledda - Lecce La Funzione Giurisdizionale è l’esercizio del potere giudiziario rappresentato dalla Magistratura cioè dai Giudici. I Magistrati : rappresentano un organo autonomo e indipendente da ogni altro potere (art. 104 Cost.) sono vincolati unicamente alla legge (principio di imparzialità) interpretano e applicano le leggi create dal legislatore (principio di legalità) al fine di risolvere un conflitto o una controversia esercitano la loro funzione su impulso delle parti ed è compito del legislatore assicurare ai non abbienti i mezzi ad agire garantiscono il contraddittorio fra le parti in condizioni di parità (principio del giusto processo, art. 111 Cost. ) al fine di consentire che ciascuna di esse sia messa in condizione di conoscere ogni richiesta e deduzione dell'altra parte, di formulare le proprie osservazioni e di presentare al giudice l'insieme delle informazioni più idonee a sostegno della propria tesi garantiscono la pubblicità del procedimento motivano le loro decisioni al fine di consentire il controllo del ragionamento giuridico che sta alla base della decisione e dunque di contestarla, eventualmente, attraverso l’impugnazione (art. 111, comma 6, Cost.) garantiscono il diritto alla difesa quale diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento L'indipendenza del giudice può essere: ESTERNA nei confronti degli altri poteri. Per assicurare questa indipendenza è stato istituito un organo di autogoverno dei Giudici, il Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.). E’ l’organo cui l’art. 105 Cost. affida il compito di occuparsi delle assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari dei magistrati ordinari nel caso in cui abbiano violato il dovere di correttezza nell'esercizio delle loro funzioni; è quindi l’organo dal quale dipendente tutta la carriera del magistrato. Tale organo è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto da 33 membri, di cui 20 sono eletti dalla Suprema Magistratura amministrativa, 10 dal Parlamento in seduta comune e 3 di diritto. IL C.S.M. dura in carica 4 anni e i suoi membri non possono essere immediatamente rieletti. Esso non è un organo giudicante, poiché non emette sentenze. INTERNA , a differenza della Pubblica amministrazione dove c'è una forte gerarchia, nella Magistratura ogni giudice è uguale all'altro. La loro distribuzione è per gradi ma ognuno è sullo stesso piano, distinguendosi esclusivamente per la diversità di funzioni. Una volta divenute definitive, le sentenze hanno la stessa efficacia, qualunque sia il giudice che l'ha pronunciata. IL PRINCIPIO DI INTANGIBILITA’ DEL GIUDICATO Si dice formalmente “passata in giudicato” la sentenza definitiva perché non più impugnabile. Il giudicato è la forza vincolante che il provvedimento giurisdizionale (sentenza) spiega in quanto decide irrevocabilmente circa la sussistenza della ragione fatta valere in giudizio. Esso consiste nel valore normativo che la decisione assume sia come regola ormai indiscutibile per le parti nei rapporti tra loro, sia come criterio obbligatorio per il giudice in qualunque giudizio futuro sul medesimo oggetto. Condizione necessaria affinché la decisione acquisti valore normativo è che la sentenza passi appunto in giudicato, diventi cioè definitiva e irrevocabile come provvedimento giurisdizionale e la sentenza diviene definitiva solo allorché, col decorso dei termini prefissi per l'impugnativa o con la rinuncia a quest'ultima tutte le impugnative normalmente proponibili contro di essa restano precluse. Materia civile Giudice di pace Tribunale (3 giudici) Corte d’appello (3 giudici) Corte di Cassazione (5/9 giudici) Materia penale Giudice di pace Tribunale Corte d’Assise (2+6 giudici) Corte d’appello Corte d’Assise d’appello (2+6 giudici) Corte di Cassazione 1° grado 2° grado 3° grado L’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA Secondo l’art. 102 Cost., la funzione giurisdizionale è esercitata dal magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario. I giudici ordinari hanno giurisdizione generale in materia civile e penale e rappresentano gran parte dei magistrati in servizio. Per entrare nella Magistratura viene effettuato un concorso pubblico nazionale al termine del quale si viene nominati quali Magistrati Togati (di Carriera) Fanno eccezione i Magistrati Onorari che svolgono le funzioni in maniera non professionale, per un lasso di tempo determinato e senza ricevere una retribuzione ma solo un'indennità per l'attività svolta. Si ricordano: - il giudice di pace che risolve le cause civili e penali di minore entità; - il giudice onorario di tribunale (GOT); - il vice procuratore onorario (VPO); - altri (giudici destinati ai Tribunali per i Minorenni e i giudici popolari, semplici cittadini con un titolo di studio di scuola media inferiore o superiore, che entrano a far parte, per estrazione a sorte, nella Corte d'Assise) I Magistrati vengono distinti in magistrati con: funzioni giudicanti funzioni requirenti vale a dire i pubblici ministeri. Presso ogni tribunale c’è una procura della Repubblica, presso ogni corte d’Appello e corte di Cassazione c’è una procura generale. Tali magistrati non sono giudici ma sono una parte del processo Esistono due tipi di Magistratura: 1) MAGISTRATURA ORDINARIA composta dai giudici ordinari. Si divide in Civile e Penale; 2) MAGISTRATURA SPECIALE composta dai giudici speciali, la quale esisteva prima della Costituzione. Esistono ancora oggi ma non possono essere istituiti nuovi giudici speciali. La Magistratura speciale può essere di tre tipi: AMMINISTRATIVA, che comprende il Consiglio di Stato e il T.A.R.; CONTABILE, della quale fa parte la Corte dei conti; MILITARE, composta dai Tribunali militari che hanno il compito di giudicare i reati compiuti dai militari Ad esse si aggiunge quella TRIBUTARIA, che giudica le controversie tra il fisco e i contribuenti. LE PARTI DI UN PROCESSO Tipo di processo Processo civile Processo penale Processo amministrativo Processo tributario Processo militare Chi inizia l’azione attore pubblico ministero ricorrente ricorrente pubblico ministero Chi la subisce convenuto imputato resistente resistente imputato Organizzazione del potere giudiziario Il C.S.M. è l’organo che ne garantisce l’autonomia Art.25, comma 1°: principio del giudice naturale Ordinari: art. 102 comma 2° giudici civili Magistrati giudicanti (art. 102.1) Ordinamento giudiziario penali Magistrati requirenti (art. 112) Appositi organi collegiali ne garantiscono l’autonomia T.A.R Giurisdizione amministrativa Speciali*: art. 103 Art. 102 comma 2°: divieto di istituire giudici straordinari Giurisdizione contabile Giurisdizione militare Consiglio di Stato Corte dei conti Tribunali militari * art. 102 comma 2°: divieto di istituire “nuovi” giudici speciali, diversi rispetto a quelli elencati nell’art. 103 Ufficio della Procura della Repubblica IL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE (art. 107 Costituzione) L'articolo 25 della Costituzione dispone che "nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge". Si tratta di un ben noto principio, collegato con quello del divieto di istituzione di giudici straordinari o speciali (art. 102, comma 2°) e con la regola che le norme sull’ordinamento giudiziario sono stabilite con legge (art. 108). Ciò significa che ogni cittadino, quando sia imputato di un reato o debba ricorrere al giudice in sede civile, non sceglie il giudice, ma questo è stabilito per legge in base a criteri certi ed oggettivi quali il territorio (luogo dove si è svolto il fatto o si trova un bene) e la materia (es. un omicidio verrà giudicato dalla Corte d'assise competente per il territorio in cui il delitto è stato commesso e non può essere giudicato dal tribunale), vale a dire criteri definiti comunque in precedenza rispetto al fatto portato in giudizio. La Costituzione ha voluto evitare che si possano nominare giudici speciali cioè ha voluto garantire il cittadino dal pericolo (che l’esperienza storica dimostra tutt'altro che immaginario come nel caso del Tribunale speciale per i reati politici istituito dal fascismo) di essere sottoposto al giudizio di un tribunale creato appositamente per il suo caso personale.