La funzione GIURISDIZIONALE e la magistratura (slides)

Transcript

La funzione GIURISDIZIONALE e la magistratura (slides)
LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE
Per garantire l’armonia e la pace interna al gruppo sociale, potenzialmente
minacciata dall’insorgere di contrasti, è sempre stata prevista la presenza
di giudici, dal latino ius-dicere, ovvero di soggetti in grado di affermare il
diritto.
Prof. Carlo Aprile
ITS Deledda - Lecce
La Funzione Giurisdizionale è l’esercizio del potere giudiziario rappresentato dalla
Magistratura cioè dai Giudici.
I Magistrati :
 rappresentano un organo autonomo e indipendente da ogni altro potere (art. 104
Cost.)
 sono vincolati unicamente alla legge (principio di imparzialità)
 interpretano e applicano le leggi create dal legislatore (principio di legalità) al
fine di risolvere un conflitto o una controversia
 esercitano la loro funzione su impulso delle parti ed è compito del legislatore
assicurare ai non abbienti i mezzi ad agire
 garantiscono il contraddittorio fra le parti in condizioni di parità (principio del
giusto processo, art. 111 Cost. ) al fine di consentire che ciascuna di esse sia messa
in condizione di conoscere ogni richiesta e deduzione dell'altra parte, di formulare le
proprie osservazioni e di presentare al giudice l'insieme delle informazioni più idonee
a sostegno della propria tesi
 garantiscono la pubblicità del procedimento
 motivano le loro decisioni al fine di consentire il controllo del ragionamento
giuridico che sta alla base della decisione e dunque di contestarla, eventualmente,
attraverso l’impugnazione (art. 111, comma 6, Cost.)
 garantiscono il diritto alla difesa quale diritto inviolabile in ogni stato e grado
del procedimento
L'indipendenza del giudice può essere:
ESTERNA nei confronti degli altri poteri.
Per assicurare questa indipendenza è stato istituito un organo di autogoverno dei
Giudici, il Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.).
E’ l’organo cui l’art. 105 Cost. affida il compito di occuparsi delle assunzioni,
assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari dei
magistrati ordinari nel caso in cui abbiano violato il dovere di correttezza
nell'esercizio delle loro funzioni; è quindi l’organo dal quale dipendente tutta la
carriera del magistrato.
Tale organo è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto da 33
membri, di cui 20 sono eletti dalla Suprema Magistratura amministrativa, 10 dal
Parlamento in seduta comune e 3 di diritto. IL C.S.M. dura in carica 4 anni e i
suoi membri non possono essere immediatamente rieletti. Esso non è un organo
giudicante, poiché non emette sentenze.
INTERNA , a differenza della Pubblica amministrazione dove c'è una forte
gerarchia, nella Magistratura ogni giudice è uguale all'altro. La loro distribuzione
è per gradi ma ognuno è sullo stesso piano, distinguendosi esclusivamente per la
diversità di funzioni. Una volta divenute definitive, le sentenze hanno la stessa
efficacia, qualunque sia il giudice che l'ha pronunciata.
IL PRINCIPIO DI INTANGIBILITA’ DEL GIUDICATO
Si dice formalmente “passata in giudicato” la sentenza definitiva perché non più
impugnabile.
Il giudicato è la forza vincolante che il provvedimento giurisdizionale (sentenza)
spiega in quanto decide irrevocabilmente circa la sussistenza della ragione fatta
valere in giudizio.
Esso consiste nel valore normativo che la decisione assume sia come regola
ormai indiscutibile per le parti nei rapporti tra loro, sia come criterio obbligatorio
per il giudice in qualunque giudizio futuro sul medesimo oggetto.
Condizione necessaria affinché la decisione acquisti valore normativo è che la
sentenza passi appunto in giudicato, diventi cioè definitiva e irrevocabile come
provvedimento giurisdizionale e la sentenza diviene definitiva solo allorché, col
decorso dei termini prefissi per l'impugnativa o con la rinuncia a quest'ultima
tutte le impugnative normalmente proponibili contro di essa restano precluse.
Materia civile
Giudice di pace
Tribunale (3 giudici)
Corte d’appello (3 giudici)
Corte di Cassazione (5/9 giudici)
Materia penale
Giudice di pace
Tribunale
Corte d’Assise (2+6 giudici)
Corte d’appello
Corte d’Assise d’appello (2+6 giudici)
Corte di Cassazione
1° grado
2° grado
3° grado
L’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
Secondo l’art. 102 Cost., la funzione giurisdizionale è esercitata dal magistrati ordinari
istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
I giudici ordinari hanno giurisdizione generale in materia civile e penale e rappresentano
gran parte dei magistrati in servizio.
Per entrare nella Magistratura viene effettuato un concorso pubblico nazionale al termine
del quale si viene nominati quali Magistrati Togati (di Carriera)
Fanno eccezione i Magistrati Onorari che svolgono le funzioni in maniera non
professionale, per un lasso di tempo determinato e senza ricevere una retribuzione ma solo
un'indennità per l'attività svolta. Si ricordano:
- il giudice di pace che risolve le cause civili e penali di minore entità;
- il giudice onorario di tribunale (GOT);
- il vice procuratore onorario (VPO);
- altri (giudici destinati ai Tribunali per i Minorenni e i giudici popolari, semplici
cittadini con un titolo di studio di scuola media inferiore o superiore, che entrano a far
parte, per estrazione a sorte, nella Corte d'Assise)
I Magistrati vengono distinti in magistrati con:
 funzioni giudicanti
 funzioni requirenti vale a dire i pubblici ministeri. Presso ogni tribunale c’è una
procura della Repubblica, presso ogni corte d’Appello e corte di Cassazione c’è una
procura generale. Tali magistrati non sono giudici ma sono una parte del processo
Esistono due tipi di Magistratura:
1) MAGISTRATURA ORDINARIA composta dai giudici ordinari. Si divide
in Civile e Penale;
2) MAGISTRATURA SPECIALE composta dai giudici speciali, la quale
esisteva prima della Costituzione. Esistono ancora oggi ma non possono
essere istituiti nuovi giudici speciali.
La Magistratura speciale può essere di tre tipi:
AMMINISTRATIVA, che comprende il Consiglio di Stato e il T.A.R.;
CONTABILE, della quale fa parte la Corte dei conti;
MILITARE, composta dai Tribunali militari che hanno il compito di
giudicare i reati compiuti dai militari
Ad esse si aggiunge quella TRIBUTARIA, che giudica le controversie tra il fisco
e i contribuenti.
LE PARTI DI UN PROCESSO
Tipo di processo
Processo civile
Processo penale
Processo amministrativo
Processo tributario
Processo militare
Chi inizia l’azione
attore
pubblico ministero
ricorrente
ricorrente
pubblico ministero
Chi la subisce
convenuto
imputato
resistente
resistente
imputato
Organizzazione del potere giudiziario
Il C.S.M. è l’organo che ne garantisce l’autonomia
Art.25, comma 1°: principio del giudice
naturale
Ordinari:
art. 102
comma 2°
giudici
civili
Magistrati
giudicanti
(art. 102.1)
Ordinamento
giudiziario
penali
Magistrati
requirenti (art. 112)
Appositi organi collegiali ne garantiscono l’autonomia
T.A.R
Giurisdizione
amministrativa
Speciali*:
art. 103
Art. 102 comma 2°: divieto di istituire
giudici straordinari
Giurisdizione
contabile
Giurisdizione
militare
Consiglio di
Stato
Corte dei conti
Tribunali militari
* art. 102 comma 2°: divieto di istituire “nuovi” giudici speciali, diversi rispetto a quelli elencati nell’art. 103
Ufficio della Procura
della Repubblica
IL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE
(art. 107 Costituzione)
L'articolo 25 della Costituzione dispone che "nessuno può essere distolto dal
giudice naturale precostituito per legge".
Si tratta di un ben noto principio, collegato con quello del divieto di istituzione di
giudici straordinari o speciali (art. 102, comma 2°) e con la regola che le norme
sull’ordinamento giudiziario sono stabilite con legge (art. 108).
Ciò significa che ogni cittadino, quando sia imputato di un reato o debba
ricorrere al giudice in sede civile, non sceglie il giudice, ma questo è stabilito per
legge in base a criteri certi ed oggettivi quali il territorio (luogo dove si è svolto il
fatto o si trova un bene) e la materia (es. un omicidio verrà giudicato dalla Corte
d'assise competente per il territorio in cui il delitto è stato commesso e non può
essere giudicato dal tribunale), vale a dire criteri definiti comunque in precedenza
rispetto al fatto portato in giudizio.
La Costituzione ha voluto evitare che si possano nominare giudici speciali cioè
ha voluto garantire il cittadino dal pericolo (che l’esperienza storica dimostra
tutt'altro che immaginario come nel caso del Tribunale speciale per i reati politici
istituito dal fascismo) di essere sottoposto al giudizio di un tribunale creato
appositamente per il suo caso personale.