apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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Sentenza n. 9196/2015 pubbl. il 03/08/2015 RG n. 3235/2013 Repert. n. 8083/2015 del 03/08/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paola Maria Gandolfi dott.ssa Silvia Giani dott. Alima Zana Presidente Giudice a latere Giudice Estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3235/2013 promossa da: TECNINVEST S.R.L., con il patrocinio dell’avv. BROGI GRAZIANO, dell’avv. BAGGIO VERONICA e dell’avv.to PALLINI LAURA MARIA, elettivamente domiciliato in Via Manara, 15 20122 MILANO presso il difensore avv. BROGI GRAZIANO ATTORE contro LATTEMIELE ITALIA S.R.L., con il patrocinio dell’avv. MONDINI GIORGIO, FABIO GHIRETTI e MARZIA AMICONI elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE, 2 20122 MILANO presso il difensore avv. MONDINI GIORGIO CONVENUTO TRD ITALIA S.R.L.,LATTEMIELE SARDEGNA S.R.L., NORD EST RADIO S.R.L., e BELLA RADIO S.r.l. con il patrocinio dell’avv. MONDINI GIORGIO, FABIO GHIRETTI e MARZIA AMICONI elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE, 2 20122 MILANO INTERVENUTI ADESIVI ED AUTONOMI e con l’intervento di LATTEMIELE PUGLIA S.R.L., RADIOFONICA In di Mancini Cilla M. & C. s.a.s., DALLIN PRODUCTION SRL, PONTINA INFORMAZIONI S.R.L. con il patrocinio dell’avv. MONDINI GIORGIO, FABIO GHIRETTI e MARZIA AMICONI elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE, 2 20122 MILANO presso il difensore avv. MONDINI GIORGIO TERZI INTERVENUTI ADESIVI pagina http://bit.ly/296B1XD 1 di 12 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A” CIVILE - Sentenza n. 9196/2015 pubbl. il 03/08/2015 RG n. 3235/2013 Repert. n. 8083/2015 del 03/08/2015 CONCLUSIONI pagina http://bit.ly/296B1XD 2 di 12 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni. Sentenza n. 9196/2015 pubbl. il 03/08/2015 RG n. 3235/2013 Repert. n. 8083/2015 del 03/08/2015 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione 1.Le vicende processuali Con atto di citazione notificato in data 21 gennaio 2013 Tecninvest s.r.l. – società attiva dal 1987 nel settore della gestione dei servizi di radiodiffusione sonora a carattere commerciale attraverso il marchio LATTEMIELE oggetto di registrazione in sede nazionale – ha riferito di aver creato un network di emittenti radiofoniche su tutto il territorio italiano giorno programmi precisato inoltre radiofonici di avere comuni promosso di il titolarità dell‟attrice. rafforzamento del Ha marchio con notevoli sforzi pubblicitari e con sponsorizzazioni in collaborazione anche con enti locali. Ciò premesso ha convenuto in giudizio Lattemiele Italia s.r.l., società registrazione di di recente marchi costituzione, nazionali identici che ha proceduto attualmente allo alla stato di domanda –MI2012C000074-5-6. Per tale ragione ha invocato l‟accertamento della contraffazione, della violazione del diritto d‟autore della componente grafica del logo e l‟accertamento di condotte di concorrenza sleale, sottolineando la malafede della convenuta, partecipata da quattro società affiliate all‟attrice: Lattemiele Sardegna s.r.l., Nord Est Radio s.r.l., TRD Italia s.r.l., Bella Radio s.r.l. Con conseguente richiesta di inibitoria anche quale denominazione sociale, assistita da penale, ritiro dal commercio del materiale contraffattorio, modifica della denominazione sociale, risarcimento del danno e pubblicazione della sentenza. Si è costituita la convenuta Lattemiele Italia s.r.l. in data 14 giugno 2013, chiedendo il rigetto delle domande attoree e sottolineando in particolare che sin dagli anni ‟90 il marchio era utilizzato in via autonoma da una pluralità di emittenti. Rammentava che, a seguito dell‟entrata in vigore della c.d. legge Mammì, Lattemiele era diventata una syndacation, ossia una società di fatto tra emittenti per trasmettere sotto un‟unica denominazione in parte programmi comuni sull‟intero territorio nazionale e in parte programmi locali differenziati. Tecninvest S.r.l. all‟interno di questa syndacation rivestiva la sola qualità di capofila, occupandosi di produrre il programma comune per le sei ore in interconnessione nonché di stipulare con ciascuna emittente aderente al circuito gli accordi per la trasmissione in contemporanea. Censurava la pagina http://bit.ly/296B1XD 3 di 12 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 a lei contrattualmente affiliate, che trasmettono durante alcune ore del condotta di Tecninvest Sentenza n. 9196/2015 pubbl. il 03/08/2015 RG n. 3235/2013 Repert. n. 8083/2015 del 03/08/2015 ad appropriarsi in via esclusiva diretta dell‟avviamento della syndacation anche attraverso la registrazione del nome Lattemiele. In via riconvenzionale chiedeva l‟accertamento della nullità di quattro marchi caratterizzati dalla parola “LATTEMIELE” e ”Latte MIELE” registrati dall‟attore di cui uno già concesso –registrato al n. 929740- ed altri tre ancora allo stato di domanda –di cui ai numeri MO2011C000538-39 e 40- in quanto depositati in mala fede, dal non avente diritto e privi comunque del Con interventi adesivi ed autonomi si costituivano TRD Italia S.r.l., Lattemiele Sardegna S.r.l., Nord Est Radio S.r.l., Bella Radio S.r.l. chiedendo la nullità dei marchi attorei, la condanna di Tecninvest s.r.l. al pagamento pro quota dei compensi derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari che costituzione della l‟attrice avrebbe syndacation effettuato, Lattemiele dalla data all‟attualità. della Lamentavano altresì condotte di concorrenza sleale dell‟attrice per avere non solo registrato a nome proprio il logo Lattemiele, ma anche per aver indicato quali propri nell‟aver gli venduto impianti agli delle aderenti inserzionisti locali gli spazi della syndacation pubblicitari su e base nazionale. Invocavano quindi per tali motivi l‟inibitoria, il risarcimento dei danni, la fissazione di una penale in caso di violazione e la pubblicazione. Alla prima udienza con intervento adesivo si costituivano Lattemiele Puglia s.r.l., Radiofonica In di Mancini Cilla M. & C. s.a.s., Dallin Production s.r.l., Pontina Informazioni s.r.l. al fine di sostenere le ragioni della convenuta. Parte attrice sin dalla prima udienza eccepiva l‟inammissibilità dell‟intervento autonomo dispiegato dalle terze intervenute, il difetto di legittimazione ad agire di tutte le parti con riferimento alle domande di nullità e di decadenza dei propri marchi, la prescrizione delle domande restitutorie ex adverso formulate, la convalida dei marchi attorei, la richiesta di verificazione di scrittura privata ex art. 216 c.p.c. in relazione ad un contratto prodotto dall‟attrice stessa e disconosciuto dalla convenuta. Il giudice istruttore assegnava i termini art. 183, comma 6, c.p.c. e in sede di prima memoria parte attrice in via di riconventio riconventionis chiedeva l‟accertamento del difetto di legittimazione ad agire delle terze pagina http://bit.ly/296B1XD 4 di 12 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 carattere di novità. Sentenza n. 9196/2015 pubbl. il 03/08/2015 RG n. 3235/2013 n. 8083/2015 03/08/2015 domanda Repert. di nullità dei propri del marchi, intervenute con riferimento alla l‟inammissibilità dell‟intervento adesivo autonomo svolto dalle emittenti intervenute, la convalida dei marchi della società Tecninvest s.r.l., la prescrizione delle domande di restituzione formulate da controparte. All‟udienza successiva parte attrice depositava l‟originale del documento disconosciuto. La causa veniva quindi rimessa in decisione per ogni valutazione del Collegio sulle precisazioni delle conclusioni rassegnate in data 17.3.2015, difensivi finali. 2.L’ammissibilità dell’intervento adesivo autonomo Parte attrice ha eccepito l‟inammissibilità dell‟intervento autonomo dispiegato da TRD Italia s.r.l., Lattemiele Sardegna s.r.l.., Nord Est Radio s.r.l. e Bella Radio s.r.l., finalizzato solo all‟accertamento del loro diritto ad ottenere il pagamento dei proventi pubblicitari, sottoponendo al Tribunale questioni disomogenee rispetto a quella del marchio oggetto della lite. L‟eccezione è infondata. Com‟è noto, in virtù dell‟articolo 105 c.p.c. il terzo è legittimato ad intervenire se la sua situazione sostanziale può venire incisa dagli effetti della sentenza; il suo intervento trova fondamento nella volontà di evitare che si realizzi una situazione, quella prospettata da parte attrice, a lui sfavorevole, presupposto qui sussistente. Nel caso di specie i terzi intervenienti sono persone giuridiche che detengono le partecipazioni sociali della convenuta, la quale ha registrato i marchi attaccati da Tecninvest. Le stesse inoltre utilizzano in varie guise il segno “lattemiele”, del quale parte attrice rivendica il monopolio, negata dalle intervenute per le medesime ragioni sostenute dalla convenuta. Esse inoltre intendono far valere un diritto (quello del versamento a loro favore dei proventi derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari da parte dell‟attrice) che presuppone la loro contitolarità sul marchio “lattemiele”. Tale presupposto è incompatibile con la tesi attorea ma il linea con quanto affermato dalla convenuta nella propria domanda riconvenzionale, essendo fondato sui medesimi fatti costitutivi ivi predicati (ossia: la titolarità sin dalla fine degli anni 80‟ del marchio di fatto “lattemiele” in capo alle singole radio locali; la costituzione pagina http://bit.ly/296B1XD 5 di 12 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 previa assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti tra queste ultime di Sentenza n. 9196/2015 pubbl. il 03/08/2015 RG n. 3235/2013 Repert. n. 8083/2015 del 03/08/2015 syndacation rappresentata dall‟attrice; la una legittimazione di quest‟ultima a tutelare il segno non uti domino ma a favore e per conto delle singole consociate). Dunque: sussiste sia una connessione soggettiva tra le pretese dalle stesse avanzate e quelle della convenuta -tanto da giustificare il litisconsorzio facoltativo successivo- sia una connessione oggettiva: il diritto fatto valere dalle intervenute è relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia, individuato con riferimento al petitum ed alla causa petendi L‟eccezione è dunque infondata. 3.Il difetto di legittimazione ad agire della convenuta e delle terze intervenute Non è riscontrato inoltre il difetto di legittimazione ad agire della convenuta e delle terze intervenute rispetto alla domanda di nullità del marchio lattemiele registrato da Tecninvest. Tale presupposto, quale condizione per la trattabilità nel merito della domanda, va riguardato alla luce della prospettazione della domanda e va ritenuto sussistente ove vi sia coincidenza tra la persona che propone la domanda e colui che è dichiarato titolare del diritto azionato. Nel caso in esame la convenuta pretende di essere titolare –in quanto portatrice di un interesse dei suoi soci- di un marchio di fatto anteriore rispetto a quello registrato da controparte. E‟ dunque astrattamente legittimata ad agire in nullità, a prescindere da ogni valutazione sulla fondatezza della pretesa. 4. La sospensione del giudizio in relazione ai marchi in stato di domanda Ai sensi dell‟art.120 dall‟attrice, di c.p.i. nullità le delle domande domande di svolte in via registrazione principale dei marchi Lattemiele – nn. MI2012C000074, 75 e 76- depositate in data 5.1.2013 dalla convenuta non possono essere allo stato decise, non essendosi concluso il procedimento amministrativo propedeutico alla loro concessione. Analogamente non possono essere esaminate le domande riconvenzionali svolte dalla convenuta, di nullità dei marchi attorei ancora allo stato di domanda: si tratta sempre del logo “Lattemiele”, del marchio denominativo “Latte e Miele” infine del marchio figurativo “Lattemiele” rispettivamente di cui alle domande n. MO2011C000538-39-40, tutti depositati in data pagina 6 di 12 5.07.2011. http://bit.ly/296B1XD Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 (Cass. 22233/2014). Per tali pretese si impone Sentenza n. 9196/2015 pubbl. il 03/08/2015 RG n. 3235/2013 Repert. n. 8083/2015 del 03/08/2015 quindi, come di seguito, ai fini della più celere definizione dell‟intera controversia, la separazione ex artt. 103 e 279, comma 2, n.5 c.p.c., dall‟unica causa matura per la decisione, ossia quella svolta in via riconvenzionale dalla convenuta, di nullità del marchio figurativo concesso in data 21.09.2000 (n. reg. 928740) a cura dell‟attrice. 5.Il marchio Lattemiele registrato da Tecnivest L‟unica domanda matura per la decisione è quella della convenuta, di n. 928740), anteriore a tutte le domande di registrazione da Lattemiele Italia s.r.l.. Il logo individua il proprio nucleo distintivo nella parola “Lattemiele”, quale crasi dei due autonomi sostantivi di cui il logo si compone. Quanto alla titolarità, Tecninvest ha dimostrato: -che la prima registrazione del segno litigioso “Radio lattemiele l‟Italiana” per le classi nn. 38 e 35 (ed in particolare per trasmissioni e produzioni radiotelevisive- promozioni pubblicitarie) risale al 20.4.1989 ed è stata effettuata personalmente da Franco Mignani (doc. 175 di parte attrice), all‟epoca amministratore unico della stessa attrice: pochi mesi dopo, quest‟ultimo, dato atto dell‟erroneo deposito in nome proprio e non a favore della società dallo stesso rappresentata, chiedeva all‟Ufficio competente la correzione della registrazione a favore dell‟attrice (cfr. docc. 176 e 177 di parte attrice); l‟istanza non aveva seguito a causa di questioni procedurali (docc. 179-180 di parte attrice); -nei primi contratti di “cointeressenza” stipulati dall‟attrice sin dal 1990 con alcune radio locali, a Tecninvest veniva riconosciuta la titolarità di un‟emittente radiofonica locale denominata “Lattemiele” (cfr. doc. 26 di parte convenuta, scrittura privata d‟intesa per la trasmissione di programmi radiofonici sottoscritta tra Tecninvest e Bella Radio nel dicembre 1997, ove nelle premesse si legge: “Tecninvest quale titolare dell’emittente contenuta radiofonica nell‟istanza Lattemiele inviata al (..)”, analoga Ministero attestazione delle Poste era e delle locuzione “segni Telecomunicazioni”); -in tali negozi distintivi” dell‟attrice, veniva utilizzata riferita ai tutti aventi nomi espressamente dei quale programmi, nucleo la “noti al individualizzante pubblico” il segno “lattemiele” di titolarità dell‟attrice: quest‟ultima –definita networkpagina http://bit.ly/296B1XD 7 di 12 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 nullità del marchio nazionale figurativo (registrato in data 21.09.2000 al dichiarava di presentarsi con “i Sentenza n. 9196/2015 pubbl. il 03/08/2015 RG n. 3235/2013 n. 8083/2015 del(doc. 03/08/2015 marchi di Repert. cui ha la disponibilità” 173, 185,186,187, 188, 189, 190, pag. 2,3,4 parte attrice); -tali primi accordi escludevano qualunque diritto sul segno da parte delle emittenti locali (l‟emittente locale “ha l’obbligo di non interferire, alterare, o modificare i segni distintivi” Lattemiele); -sin dal 1990 parte attrice nella propria carta intestata utilizzava il segno “Lattemiele all‟Italiana” (doc. 183 parte attrice); -in data 22.10.1990 parte attrice –premesso di essere titolare Ministero ed in base alla legge Mammì, la concessione amministrativa per l‟installazione e l‟esercizio di impianti di radiodiffusione sonora in ambito locale, relativamente al bacino d‟utenza per le aree territoriali delle province di “Bologna, Ravenna, Forlì, Pesaro; Modena, Reggio Emilia e Parma” (doc. 183 di parte attrice); -in data 9.11.1995 parte attrice e altre 15 reti locali formulavano istanza al Ministero competente ai fini dell‟autorizzazione ex art. 21 della legge 223/190 per capricci” e sottoscritto la trasmissione “The con latte” separati accordi in contemporanea (doc. con 193); dei poco ciascuna programmi prima delle “latte Tecninvest radio locali e aveva per la trasmissione in contemporanea di programmi dell‟attrice noti al pubblico con la denominazione “Lattemiele”; -nel corso degli anni ‟90 tale utilizzo iure proprio del segno progressivamente si consolidava in capo all‟attrice, con l‟ampliamento del network Lattemiele e la stipulazione di ulteriori contratti con emittenti locali ove parte attrice veniva definita anche “Affiliante” (docc. 118, 119, 120 e 121 di parte attrice) in contrapposizione alla “Impresa Affiliata”; la prima, affiliante, veniva indicata come titolare del marchio “lattemiele” e concedeva all‟affiliato il diritto d‟uso dei marchi (cfr. doc. 268 e 121, quest‟ultimo relativo al rapporto con l‟emittente “Bella Radio”); -alcune radio locali assumevano la denominazioni “Lattemiele”, ma la loro compagine sociale era sempre riconducibile all‟attrice: si veda “Lattemiele Sardegna”, costituita nel 1999 con la partecipazione societaria maggioritaria del legale rappresentante dell‟attrice, Franco Mignani (per la frazione del 62,5%) (cfr. doc. 239 parte attrice), poi ceduta ad altro soggetto (doc. 240). Analoga origine ha la radio “Lattemiele Puglia”, costituita lo stesso anno sempre da Franco Mignani (cfr. docc. 244 e 246); pagina http://bit.ly/296B1XD 8 di 12 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 dell‟emittente denominata “Lattemiele l‟italiana”- chiedeva al competente -anche con i soggetti pubblici Sentenza n. 9196/2015 pubbl. il 03/08/2015 RG n. 3235/2013 Repert. n. 8083/2015 delsegno: 03/08/2015 Tecninvest spendeva iure proprio il si fa riferimento ad esempio ai contratti di fornitura di collegamento satellitare e localizzazione conclusi tra Telecom Italia e Tecninvest; era quest‟ultima di conseguenza che forniva poi agli affiliati un collegamento al sistema centrale mediante linee ADSL (ove veniva specificato che il router era in “versione affiliato lattemiele”, cfr. doc 227-238); -sempre secondo gli accordi di affiliazione, Tecninvest forniva i materiali promozionali con il marchio Lattemiele, per mezzo di una società Dunque, anche volendo trascurare la registrazione del 1989, dalle carte agli atti emerge che il segno “Lattemiele” è sempre stato utilizzato quale marchio di fatto iure proprio da parte attrice (non anche nell‟interesse di altri soggetti): in primo luogo come nome dell‟omonimo programma radiofonico e della propria emittente radiofonica locale e progressivamente quale segno distintivo della propria attività presso i terzi. Per il principio di unitarietà dei segni distintivi, il diritto di monopolio doveva intendersi esteso a tutti gli altri utilizzi, così come è man mano avvenuto, anche attraverso l‟uso –questa volta nomine alieno- compiuto dalle singole emittenti radiofoniche. Nei rapporti con queste ultime, la titolarità in capo all‟attrice del segno di fatto era pacifica ed espressamente riconosciuta tra le parti, costituendo la premessa di tutte le relazioni negoziali delle parti stesse. Tali contratti escludevano qualunque diritto sul segno da parte delle emittenti locali (l‟emittente locale era tenuta “a non interferire, alterare, o modificare i segni distintivi” Lattemiele). Al contrario, non vi è alcun riscontro documentale del preuso autonomo da parte di altri soggetti ovvero delle terze intervenute: unico soggetto che tra la fine degli anni „80 e gli anni „90 utilizzava nomine proprio il logo “Lattemiele” era parte attrice e tutti gli altri soggetti che se ne servivano avevano previamente stipulato -in qualità di affiliati- accordi con la prima. Con la conseguenza che la registrazione n. 928740 avvenuta nel 2000 da parte dell‟attrice -preceduta dal consolidamento dell‟uso pacifico da oltre un decennio- era effettuata dall‟unica avente diritto sul segno: tale registrazione non può ritenersi viziata né per difetto di novità né per registrazione da parte del non avente diritto. pagina http://bit.ly/296B1XD 9 di 12 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 concessionaria della pubblicità, ai vari affiliati (cfr. doc. 250-258). Solo Tecninvest aveva sempre Sentenza n. 9196/2015 pubbl. il 03/08/2015 RG n. 3235/2013 Repert. n. 8083/2015 del 03/08/2015 intrattenuto rapporti sia con tutte le emittenti locali che hanno nel corso del tempo utilizzato il programma “lattemiele” sia con i soggetti pubblici titolari del potere di radiodiffusione. A fronte di prove dirette ed indirette (quest‟ultime fondate su indizi univoci, gravi e concordanti) tanto pregnanti, era onere della convenuta e dei terzi intervenuti provare la priorità dell‟uso del segno in capo alle stesse. Tale prova non è stata tuttavia raggiunta. ricostruzione giuridica dei rapporti intercorrenti tra le parti, ritenendo sussistente un soggetto giuridico autonomo -la c.d. syndacation- titolare del marchio litigioso e rispetto al quale Tecnivest opererebbe come mera mandataria; ovvero ancora riconducendo il segno al fondo patrimoniale comune nell‟ambito di un contratto di rete ovvero al patrimonio –separatodi una società di fatto di cui soci sarebbero le singole emittenti, ovvero infine sostenendo che il marchio sarebbe caduto in comunione tra le parti litigiose. Preme sottolineare che lo schema negoziale che più propriamente potrebbe esprimere le relazioni tra le parti non è elemento determinante della controversia e gioca qui un ruolo neutro: a prescindere dalla concreta applicazione delle singole figure giuridiche, non vi è prova che il marchio litigioso sia mai stato oggetto di un conferimento in un patrimonio separato o di un patrocinio comune, sussistendo espressi accordi tra le parti di segno univocamente contrario. Seppure suggestive, le diverse ricostruzioni si scontrano infatti con il rilievo che nel caso di specie la regolamentazione dell‟assetto degli interessi è chiara e del tutto disomogenea: è l‟attrice, titolare di diritti di distintivi, monopolio che ha sul stipula programma contratti lattemiele di e sui relativi “cointeressenza” prima segni e di affiliazione poi con le singole emittenti locali. Il primo schema, com‟è noto, da ricondurre al contratto di associazione in partecipazione (Cass. 17.4.2014 n° 8955), si differenzia dal contratto di società per la mancanza di un patrimonio comune e per l‟assenza di una gestione comune dell‟impresa che è esercitata dal solo associante (Cass. 8.6.85 n°3442). Nel caso in esame alle associate non erano in effetti attribuiti altri diritti se non la mera partecipazione agli utili, disciplinata sotto forma di royalties per la radiodiffusione di spazi di programmazione comune. Quanto poi ai pagina http://bit.ly/296B1XD 10 di 12 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 La convenuta e le terze intervenute hanno allora offerto una diversa contratti di affiliazione, era ed Sentenza n. 9196/2015 pubbl. il 03/08/2015 RG n. 3235/2013 Repert.a n.concedere 8083/2015 03/08/2015 è parte attrice alledel singole affiliate l‟utilizzo di una propria res, il programma “lattemiele” per un certo numero di ore, trovando tale conferimento una remunerazione negli introiti ricavati dalla pubblicità nazionale diffusa per un certo periodo di ore dalle singole radio. Le relative eccezioni vanno dunque disattese. Con conseguente rigetto della domanda di nullità del marchio “lattemiele” registrato dall‟attrice, trattandosi questo di segno nuovo, registrato oltre vent‟anni del relativo marchio di fatto sul territorio italiano. 6..Il comando giudiziale Occorre quindi disporre la separazione dell'azione di nullità del marchio n. 928740 di parte attrice svolta dalla convenuta in riconvenzionale, decisa con pronuncia definitiva, da tutte le restanti domande svolte in questa sede sia dall‟attrice (in via principale, in via di reconventio reconventionis ed in via istruttoria nei confronti di ciascuna delle parti) sia dalla convenuta (nel merito, in via riconvenzionale ed in via istruttoria) sia dalle terze intervenute in via autonoma (nel merito, in via principale ed in via istruttoria) alle quali ultime hanno aderito le terze intervenute adesive. Per queste occorre disporre la previa nuova iscrizione a ruolo al fine di procedere alla sospensione ex art. 120 c.p.c.. 7.Quanto al governo delle spese Sulla domanda decisa in via definitiva, occorre provvedere sulle spese di lite: Le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in solido a carico di tutte le parti soccombenti, convenuta, terze intervenute in via autonoma e terze intervenute in via adesiva, avendo tutte le soccombenti, sia in via autonoma sia in via adesiva, sostenuto la tesi di nullità del marchio attoreo. P.Q.M. Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando solo su alcune domande sottoposte al suo esame, nel giudizio introdotto Tencninvest con atto s.r.l. di contro citazione Lattemiele notificato Italia in data s.r.l., con 21.1.2013 da l‟intervento adesivo ed autonomo di TRD Italia s.r.l., Lattemiele Sardegna s.r.l., Nord Est Radio s.r.l., Bella Radio s.r.l. nonché con l‟intervento adesivo di pagina http://bit.ly/296B1XD 11 di 12 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 legittimamente dall‟unico soggetto avente diritto, giacché già titolare da Lattemiele Puglia s.r.l., Sentenza n. 9196/2015 pubbl. il 03/08/2015 RG n. 3235/2013 Repert. n. 8083/2015 03/08/2015 Radiofonica In di Mancini Cilla M.&C. del s.a.s., Dallin Production s.r.l., Pontina Informazioni s.r.l. nonché sulle domande svolte in via riconvenzionale dalla convenuta e dalle terze intervenute in via autonoma, ogni altra e diversa domanda ed eccezione diversamente rigettata e disattesa così provvede: 1) decidendo in via definitiva, rigetta la domanda svolta dalla convenuta in via riconvenzionale, di nullità del marchio italiano ”Lattemiele” registrato n. 928740 di titolarità dell‟attrice; svolte in questa sede da parte attrice nonché di tutte le altre domande svolte da parte convenuta e dalle terze intervenute in via autonoma provvedendo sul punto come da separata ordinanza; 3)condanna parte convenuta e le terze chiamate in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 16.000,00- di cui € 2.100,00 per spese imponibili, €1.157,80 per spese non imponibili ed il residuo per compensioltre IVA, CPA, spese forfettarie al 15% e spese di registrazione. Così deciso in Milano, il 18.6.2015 Il Presidente Dott.ssa Paola Gandolfi Il giudice estensore Dott.ssa Alima Zana pagina http://bit.ly/296B1XD 12 di 12 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 2) dispone la separazione dalla presente causa di tutte le altre domande