apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Sentenza n. 9196/2015 pubbl. il 03/08/2015
RG n. 3235/2013
Repert. n. 8083/2015 del 03/08/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paola Maria Gandolfi
dott.ssa Silvia Giani
dott. Alima Zana
Presidente
Giudice a latere
Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3235/2013 promossa da:
TECNINVEST S.R.L., con il patrocinio dell’avv. BROGI GRAZIANO, dell’avv. BAGGIO
VERONICA e dell’avv.to PALLINI LAURA MARIA, elettivamente domiciliato in Via Manara, 15
20122 MILANO presso il difensore avv. BROGI GRAZIANO
ATTORE
contro
LATTEMIELE ITALIA S.R.L., con il patrocinio dell’avv. MONDINI GIORGIO, FABIO
GHIRETTI e MARZIA AMICONI elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE, 2
20122 MILANO presso il difensore avv. MONDINI GIORGIO
CONVENUTO
TRD ITALIA S.R.L.,LATTEMIELE SARDEGNA S.R.L., NORD EST RADIO S.R.L., e BELLA
RADIO S.r.l. con il patrocinio dell’avv. MONDINI GIORGIO, FABIO GHIRETTI e MARZIA
AMICONI elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE, 2 20122 MILANO
INTERVENUTI ADESIVI ED AUTONOMI
e con l’intervento di
LATTEMIELE PUGLIA S.R.L., RADIOFONICA In di Mancini Cilla M. & C. s.a.s., DALLIN
PRODUCTION SRL, PONTINA INFORMAZIONI S.R.L. con il patrocinio dell’avv. MONDINI
GIORGIO, FABIO GHIRETTI e MARZIA AMICONI elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI
DI MODRONE, 2 20122 MILANO presso il difensore avv. MONDINI GIORGIO
TERZI INTERVENUTI ADESIVI
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Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A” CIVILE
-
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RG n. 3235/2013
Repert. n. 8083/2015 del 03/08/2015
CONCLUSIONI
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Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
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Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.
Sentenza n. 9196/2015 pubbl. il 03/08/2015
RG n. 3235/2013
Repert. n. 8083/2015 del 03/08/2015
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1.Le vicende processuali
Con atto di citazione notificato in data 21 gennaio 2013 Tecninvest s.r.l.
– società attiva dal 1987 nel settore della gestione dei servizi di
radiodiffusione
sonora
a
carattere
commerciale
attraverso
il
marchio
LATTEMIELE oggetto di registrazione in sede nazionale – ha riferito di aver
creato un network di emittenti radiofoniche su tutto il territorio italiano
giorno
programmi
precisato
inoltre
radiofonici
di
avere
comuni
promosso
di
il
titolarità
dell‟attrice.
rafforzamento
del
Ha
marchio
con
notevoli sforzi pubblicitari e con sponsorizzazioni in collaborazione anche
con enti locali. Ciò premesso ha convenuto in giudizio Lattemiele Italia
s.r.l.,
società
registrazione
di
di
recente
marchi
costituzione,
nazionali
identici
che
ha
proceduto
attualmente
allo
alla
stato
di
domanda –MI2012C000074-5-6. Per tale ragione ha invocato l‟accertamento
della
contraffazione,
della
violazione
del
diritto
d‟autore
della
componente grafica del logo e l‟accertamento di condotte di concorrenza
sleale, sottolineando la malafede della convenuta, partecipata da quattro
società affiliate all‟attrice: Lattemiele Sardegna s.r.l., Nord Est Radio
s.r.l., TRD Italia s.r.l., Bella Radio s.r.l. Con conseguente richiesta di
inibitoria anche quale denominazione sociale, assistita da penale, ritiro
dal commercio del materiale contraffattorio, modifica della denominazione
sociale, risarcimento del danno e pubblicazione della sentenza.
Si è costituita la convenuta Lattemiele Italia s.r.l. in data 14 giugno
2013,
chiedendo
il
rigetto
delle
domande
attoree
e
sottolineando
in
particolare che sin dagli anni ‟90 il marchio era utilizzato in via
autonoma
da
una
pluralità
di
emittenti.
Rammentava
che,
a
seguito
dell‟entrata in vigore della c.d. legge Mammì, Lattemiele era diventata una
syndacation, ossia una società di fatto tra emittenti per trasmettere sotto
un‟unica denominazione in parte programmi comuni sull‟intero territorio
nazionale e in parte programmi locali differenziati. Tecninvest S.r.l.
all‟interno di questa syndacation rivestiva la sola qualità di capofila,
occupandosi
di
produrre
il
programma
comune
per
le
sei
ore
in
interconnessione nonché di stipulare con ciascuna emittente aderente al
circuito gli accordi per la trasmissione in contemporanea. Censurava la
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a lei contrattualmente affiliate, che trasmettono durante alcune ore del
condotta
di
Tecninvest
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Repert. n. 8083/2015
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ad appropriarsi
in via esclusiva
diretta
dell‟avviamento della syndacation anche attraverso la registrazione del
nome Lattemiele.
In via riconvenzionale chiedeva l‟accertamento della nullità di quattro
marchi caratterizzati dalla parola “LATTEMIELE” e ”Latte MIELE” registrati
dall‟attore di cui uno già concesso –registrato al n. 929740- ed altri tre
ancora allo stato di domanda –di cui ai numeri MO2011C000538-39 e 40- in
quanto depositati in mala fede, dal non avente diritto e privi comunque del
Con interventi adesivi ed autonomi si costituivano TRD Italia S.r.l.,
Lattemiele Sardegna S.r.l., Nord Est Radio S.r.l., Bella Radio S.r.l.
chiedendo la nullità dei marchi attorei, la condanna di Tecninvest s.r.l.
al pagamento pro quota dei compensi derivanti dalla vendita di spazi
pubblicitari
che
costituzione
della
l‟attrice
avrebbe
syndacation
effettuato,
Lattemiele
dalla
data
all‟attualità.
della
Lamentavano
altresì condotte di concorrenza sleale dell‟attrice per avere non solo
registrato a nome proprio il logo Lattemiele, ma anche per aver indicato
quali
propri
nell‟aver
gli
venduto
impianti
agli
delle
aderenti
inserzionisti
locali
gli
spazi
della
syndacation
pubblicitari
su
e
base
nazionale. Invocavano quindi per tali motivi l‟inibitoria, il risarcimento
dei
danni,
la
fissazione
di
una
penale
in
caso
di
violazione
e
la
pubblicazione.
Alla prima udienza con intervento adesivo si costituivano Lattemiele Puglia
s.r.l., Radiofonica In di Mancini Cilla M. & C. s.a.s., Dallin Production
s.r.l., Pontina Informazioni s.r.l. al fine di sostenere le ragioni della
convenuta.
Parte
attrice
sin
dalla
prima
udienza
eccepiva
l‟inammissibilità
dell‟intervento autonomo dispiegato dalle terze intervenute, il difetto di
legittimazione ad agire di tutte le parti con riferimento alle domande di
nullità e di decadenza dei propri marchi, la prescrizione delle domande
restitutorie ex adverso formulate, la convalida dei marchi attorei, la
richiesta di verificazione di scrittura privata ex art. 216 c.p.c. in
relazione ad un contratto prodotto dall‟attrice stessa e disconosciuto
dalla convenuta.
Il giudice istruttore assegnava i termini art. 183, comma 6, c.p.c. e in
sede di prima memoria parte attrice in via di riconventio riconventionis
chiedeva l‟accertamento del difetto di legittimazione ad agire delle terze
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carattere di novità.
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domanda Repert.
di nullità
dei propri del
marchi,
intervenute con riferimento alla
l‟inammissibilità dell‟intervento adesivo autonomo svolto dalle emittenti
intervenute, la convalida dei marchi della società Tecninvest s.r.l., la
prescrizione
delle
domande
di
restituzione
formulate
da
controparte.
All‟udienza successiva parte attrice depositava l‟originale del documento
disconosciuto.
La causa veniva quindi rimessa in decisione per ogni valutazione del
Collegio sulle precisazioni delle conclusioni rassegnate in data 17.3.2015,
difensivi finali.
2.L’ammissibilità dell’intervento adesivo autonomo
Parte
attrice
ha
eccepito
l‟inammissibilità
dell‟intervento
autonomo
dispiegato da TRD Italia s.r.l., Lattemiele Sardegna s.r.l.., Nord Est
Radio s.r.l. e Bella Radio s.r.l., finalizzato solo all‟accertamento del
loro
diritto
ad
ottenere
il
pagamento
dei
proventi
pubblicitari,
sottoponendo al Tribunale questioni disomogenee rispetto a quella del
marchio oggetto della lite.
L‟eccezione è infondata.
Com‟è noto, in virtù dell‟articolo 105 c.p.c. il terzo è legittimato ad
intervenire
se
la
sua
situazione
sostanziale
può
venire
incisa
dagli
effetti della sentenza; il suo intervento trova fondamento nella volontà di
evitare
che
si
realizzi
una
situazione,
quella
prospettata
da
parte
attrice, a lui sfavorevole, presupposto qui sussistente.
Nel caso di specie i terzi intervenienti sono persone giuridiche che
detengono le partecipazioni sociali della convenuta, la quale ha registrato
i marchi attaccati da Tecninvest. Le stesse inoltre utilizzano in varie
guise
il
segno
“lattemiele”,
del
quale
parte
attrice
rivendica
il
monopolio, negata dalle intervenute per le medesime ragioni sostenute dalla
convenuta.
Esse
inoltre
intendono
far
valere
un
diritto
(quello
del
versamento a loro favore dei proventi derivanti dalla vendita di spazi
pubblicitari da parte dell‟attrice) che presuppone la loro contitolarità
sul marchio “lattemiele”. Tale presupposto è incompatibile con la tesi
attorea ma il linea con quanto affermato dalla convenuta nella propria
domanda riconvenzionale, essendo fondato sui medesimi fatti costitutivi ivi
predicati (ossia: la titolarità sin dalla fine degli anni 80‟ del marchio
di fatto “lattemiele” in capo alle singole radio locali; la costituzione
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previa assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti
tra
queste
ultime
di
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syndacation rappresentata
dall‟attrice;
la
una
legittimazione di quest‟ultima a tutelare il segno non uti domino ma a
favore e per conto delle singole consociate).
Dunque: sussiste sia una connessione soggettiva tra le pretese dalle stesse
avanzate e quelle della convenuta -tanto da giustificare il litisconsorzio
facoltativo successivo- sia una connessione oggettiva: il diritto fatto
valere dalle intervenute è relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria
controversia, individuato con riferimento al petitum ed alla causa petendi
L‟eccezione è dunque infondata.
3.Il difetto di legittimazione ad agire della convenuta e delle terze
intervenute
Non è riscontrato inoltre il difetto di legittimazione ad agire della
convenuta e delle terze intervenute rispetto alla domanda di nullità del
marchio lattemiele registrato da Tecninvest.
Tale presupposto, quale condizione per la trattabilità nel merito della
domanda, va riguardato alla luce della prospettazione della domanda e va
ritenuto sussistente ove vi sia coincidenza tra la persona che propone la
domanda e colui che è dichiarato titolare del diritto azionato.
Nel caso in esame la convenuta pretende di essere titolare –in quanto
portatrice di un interesse dei suoi soci- di un marchio di fatto anteriore
rispetto a quello registrato da controparte.
E‟ dunque astrattamente legittimata ad agire in nullità, a prescindere da
ogni valutazione sulla fondatezza della pretesa.
4. La sospensione del giudizio in relazione ai marchi in stato di domanda
Ai
sensi
dell‟art.120
dall‟attrice,
di
c.p.i.
nullità
le
delle
domande
domande
di
svolte
in
via
registrazione
principale
dei
marchi
Lattemiele – nn. MI2012C000074, 75 e 76- depositate in data 5.1.2013 dalla
convenuta non possono essere allo stato decise, non essendosi concluso il
procedimento amministrativo propedeutico alla loro concessione.
Analogamente non possono essere esaminate le domande riconvenzionali svolte
dalla
convenuta,
di
nullità
dei
marchi
attorei
ancora
allo
stato
di
domanda: si tratta sempre del logo “Lattemiele”, del marchio denominativo
“Latte e Miele” infine del marchio figurativo “Lattemiele” rispettivamente
di
cui
alle
domande
n.
MO2011C000538-39-40,
tutti
depositati
in
data
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5.07.2011.
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(Cass. 22233/2014).
Per tali pretese si impone
Sentenza n. 9196/2015 pubbl. il 03/08/2015
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Repert.
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del 03/08/2015
quindi, come di
seguito,
ai fini della
più
celere definizione dell‟intera controversia, la separazione ex artt. 103 e
279, comma 2, n.5 c.p.c., dall‟unica causa matura per la decisione, ossia
quella
svolta
in
via
riconvenzionale
dalla
convenuta,
di
nullità
del
marchio figurativo concesso in data 21.09.2000 (n. reg. 928740) a cura
dell‟attrice.
5.Il marchio Lattemiele registrato da Tecnivest
L‟unica domanda matura per la decisione è quella della convenuta, di
n. 928740), anteriore a tutte le domande di registrazione da Lattemiele
Italia s.r.l..
Il logo individua il proprio nucleo distintivo nella parola “Lattemiele”,
quale crasi dei due autonomi sostantivi di cui il logo si compone.
Quanto alla titolarità, Tecninvest ha dimostrato:
-che
la
prima
registrazione
del
segno
litigioso
“Radio
lattemiele
l‟Italiana” per le classi nn. 38 e 35 (ed in particolare per trasmissioni e
produzioni radiotelevisive- promozioni pubblicitarie) risale al 20.4.1989
ed è stata effettuata personalmente da Franco Mignani (doc. 175 di parte
attrice), all‟epoca amministratore unico della stessa attrice: pochi mesi
dopo, quest‟ultimo, dato atto dell‟erroneo deposito in nome proprio e non a
favore
della
società
dallo
stesso
rappresentata,
chiedeva
all‟Ufficio
competente la correzione della registrazione a favore dell‟attrice (cfr.
docc. 176 e 177 di parte attrice); l‟istanza non aveva seguito a causa di
questioni procedurali (docc. 179-180 di parte attrice);
-nei primi contratti di “cointeressenza” stipulati dall‟attrice sin dal
1990
con
alcune
radio
locali,
a
Tecninvest
veniva
riconosciuta
la
titolarità di un‟emittente radiofonica locale denominata “Lattemiele” (cfr.
doc. 26 di parte convenuta, scrittura privata d‟intesa per la trasmissione
di programmi radiofonici sottoscritta tra Tecninvest e Bella Radio nel
dicembre 1997, ove nelle premesse si legge: “Tecninvest quale titolare
dell’emittente
contenuta
radiofonica
nell‟istanza
Lattemiele
inviata
al
(..)”,
analoga
Ministero
attestazione
delle
Poste
era
e
delle
locuzione
“segni
Telecomunicazioni”);
-in
tali
negozi
distintivi”
dell‟attrice,
veniva
utilizzata
riferita
ai
tutti
aventi
nomi
espressamente
dei
quale
programmi,
nucleo
la
“noti
al
individualizzante
pubblico”
il
segno
“lattemiele” di titolarità dell‟attrice: quest‟ultima –definita networkpagina
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nullità del marchio nazionale figurativo (registrato in data 21.09.2000 al
dichiarava di presentarsi con “i
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RG n. 3235/2013
n. 8083/2015
del(doc.
03/08/2015
marchi di Repert.
cui ha la
disponibilità”
173, 185,186,187, 188, 189, 190, pag. 2,3,4 parte attrice);
-tali primi accordi escludevano qualunque diritto sul segno da parte delle
emittenti locali (l‟emittente locale “ha l’obbligo di non interferire,
alterare, o modificare i segni distintivi” Lattemiele);
-sin dal 1990 parte attrice nella propria carta intestata utilizzava il
segno “Lattemiele all‟Italiana” (doc. 183 parte attrice);
-in
data
22.10.1990
parte
attrice
–premesso
di
essere
titolare
Ministero ed in base alla legge Mammì, la concessione amministrativa per
l‟installazione e l‟esercizio di impianti di radiodiffusione sonora in
ambito locale, relativamente al bacino d‟utenza per le aree territoriali
delle province di “Bologna, Ravenna, Forlì, Pesaro; Modena, Reggio Emilia e
Parma” (doc. 183 di parte attrice);
-in data 9.11.1995 parte attrice e altre 15 reti locali formulavano istanza
al Ministero competente ai fini dell‟autorizzazione ex art. 21 della legge
223/190
per
capricci”
e
sottoscritto
la
trasmissione
“The
con
latte”
separati
accordi
in
contemporanea
(doc.
con
193);
dei
poco
ciascuna
programmi
prima
delle
“latte
Tecninvest
radio
locali
e
aveva
per
la
trasmissione in contemporanea di programmi dell‟attrice noti al pubblico
con la denominazione “Lattemiele”;
-nel
corso
degli
anni
‟90
tale
utilizzo
iure
proprio
del
segno
progressivamente si consolidava in capo all‟attrice, con l‟ampliamento del
network Lattemiele e la stipulazione di ulteriori contratti con emittenti
locali ove parte attrice veniva definita anche “Affiliante” (docc. 118,
119,
120
e
121
di
parte
attrice)
in
contrapposizione
alla
“Impresa
Affiliata”; la prima, affiliante, veniva indicata come titolare del marchio
“lattemiele” e concedeva all‟affiliato il diritto d‟uso dei marchi (cfr.
doc. 268 e 121, quest‟ultimo relativo al rapporto con l‟emittente “Bella
Radio”);
-alcune radio locali assumevano la denominazioni “Lattemiele”, ma la loro
compagine sociale era sempre riconducibile all‟attrice: si veda “Lattemiele
Sardegna”,
costituita
nel
1999
con
la
partecipazione
societaria
maggioritaria del legale rappresentante dell‟attrice, Franco Mignani (per
la frazione del 62,5%) (cfr. doc. 239 parte attrice), poi ceduta ad altro
soggetto (doc. 240). Analoga origine ha la radio “Lattemiele Puglia”,
costituita lo stesso anno sempre da Franco Mignani (cfr. docc. 244 e 246);
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dell‟emittente denominata “Lattemiele l‟italiana”- chiedeva al competente
-anche con i soggetti pubblici
Sentenza n. 9196/2015 pubbl. il 03/08/2015
RG n. 3235/2013
Repert. n.
8083/2015
delsegno:
03/08/2015
Tecninvest spendeva
iure
proprio il
si fa riferimento ad esempio ai contratti di fornitura di collegamento
satellitare e localizzazione conclusi tra Telecom Italia e Tecninvest; era
quest‟ultima di conseguenza che forniva poi agli affiliati un collegamento
al sistema centrale mediante linee ADSL (ove veniva specificato che il
router era in “versione affiliato lattemiele”, cfr. doc 227-238);
-sempre secondo gli accordi di affiliazione, Tecninvest forniva i materiali
promozionali
con
il
marchio
Lattemiele,
per
mezzo
di
una
società
Dunque, anche volendo trascurare la registrazione del 1989, dalle carte
agli atti emerge che il segno “Lattemiele” è sempre stato utilizzato quale
marchio di fatto iure proprio da parte attrice (non anche nell‟interesse di
altri
soggetti):
in
primo
luogo
come
nome
dell‟omonimo
programma
radiofonico e della propria emittente radiofonica locale e progressivamente
quale segno distintivo della propria attività presso i terzi. Per il
principio di unitarietà dei segni distintivi, il diritto di monopolio
doveva intendersi esteso a tutti gli altri utilizzi, così come è man mano
avvenuto, anche attraverso l‟uso –questa volta nomine alieno- compiuto
dalle singole emittenti radiofoniche. Nei rapporti con queste ultime, la
titolarità
in
capo
all‟attrice
del
segno
di
fatto
era
pacifica
ed
espressamente riconosciuta tra le parti, costituendo la premessa di tutte
le relazioni negoziali delle parti stesse. Tali contratti escludevano
qualunque diritto sul segno da parte delle emittenti locali (l‟emittente
locale era tenuta “a non interferire, alterare, o modificare i segni
distintivi” Lattemiele).
Al contrario, non vi è alcun riscontro documentale del preuso autonomo da
parte di altri soggetti ovvero delle terze intervenute: unico soggetto che
tra la fine degli anni „80 e gli anni „90 utilizzava nomine proprio il logo
“Lattemiele” era parte attrice e tutti gli altri soggetti che se ne
servivano avevano previamente stipulato -in qualità di affiliati- accordi
con la prima.
Con la conseguenza che la registrazione n. 928740 avvenuta nel 2000 da
parte dell‟attrice -preceduta dal consolidamento dell‟uso pacifico da oltre
un decennio- era effettuata dall‟unica avente diritto sul segno:
tale
registrazione non può ritenersi viziata né per difetto di novità né per
registrazione da parte del non avente diritto.
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concessionaria della pubblicità, ai vari affiliati (cfr. doc. 250-258).
Solo
Tecninvest
aveva
sempre
Sentenza n. 9196/2015 pubbl. il 03/08/2015
RG n. 3235/2013
Repert.
n. 8083/2015
del 03/08/2015
intrattenuto
rapporti
sia con tutte
le
emittenti locali che hanno nel corso del tempo utilizzato il programma
“lattemiele”
sia
con
i
soggetti
pubblici
titolari
del
potere
di
radiodiffusione.
A fronte di prove dirette ed indirette (quest‟ultime fondate su indizi
univoci, gravi e concordanti) tanto pregnanti, era onere della convenuta e
dei terzi intervenuti provare la priorità dell‟uso del segno in capo alle
stesse. Tale prova non è stata tuttavia raggiunta.
ricostruzione giuridica dei rapporti intercorrenti tra le parti, ritenendo
sussistente un soggetto giuridico autonomo -la c.d. syndacation- titolare
del marchio litigioso e rispetto al quale Tecnivest opererebbe come mera
mandataria; ovvero ancora riconducendo il segno al fondo patrimoniale
comune nell‟ambito di un contratto di rete ovvero al patrimonio –separatodi una società di fatto di cui soci sarebbero le singole emittenti, ovvero
infine sostenendo che il marchio sarebbe caduto in comunione tra le parti
litigiose.
Preme sottolineare che lo schema negoziale che più propriamente potrebbe
esprimere le relazioni tra le parti non è elemento determinante della
controversia e gioca qui un ruolo neutro: a prescindere dalla concreta
applicazione delle singole figure giuridiche, non vi è prova che il marchio
litigioso
sia
mai
stato
oggetto
di
un
conferimento
in
un
patrimonio
separato o di un patrocinio comune, sussistendo espressi accordi tra le
parti di segno univocamente contrario.
Seppure suggestive, le diverse ricostruzioni si scontrano infatti con il
rilievo che nel caso di specie la regolamentazione dell‟assetto degli
interessi è chiara e del tutto disomogenea: è l‟attrice, titolare di
diritti
di
distintivi,
monopolio
che
ha
sul
stipula
programma
contratti
lattemiele
di
e
sui
relativi
“cointeressenza”
prima
segni
e
di
affiliazione poi con le singole emittenti locali. Il primo schema, com‟è
noto, da ricondurre al contratto di associazione in partecipazione (Cass.
17.4.2014 n° 8955), si differenzia dal contratto di società per la mancanza
di un patrimonio comune e per l‟assenza di una gestione comune dell‟impresa
che è esercitata dal solo associante (Cass. 8.6.85 n°3442). Nel caso in
esame alle associate non erano in effetti attribuiti altri diritti se non
la mera partecipazione agli utili, disciplinata sotto forma di royalties
per la radiodiffusione di spazi di programmazione comune. Quanto poi ai
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Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1
La convenuta e le terze intervenute hanno allora offerto una diversa
contratti di affiliazione, era ed
Sentenza n. 9196/2015 pubbl. il 03/08/2015
RG n. 3235/2013
Repert.a n.concedere
8083/2015
03/08/2015
è parte attrice
alledel
singole
affiliate l‟utilizzo di una propria res, il programma “lattemiele” per un
certo numero di ore, trovando tale conferimento una remunerazione negli
introiti ricavati dalla pubblicità nazionale diffusa per un certo periodo
di ore dalle singole radio.
Le relative eccezioni vanno dunque disattese.
Con conseguente rigetto della domanda di nullità del marchio “lattemiele”
registrato dall‟attrice, trattandosi questo di segno nuovo, registrato
oltre vent‟anni del relativo marchio di fatto sul territorio italiano.
6..Il comando giudiziale
Occorre quindi disporre la separazione dell'azione di nullità del marchio
n. 928740 di parte attrice svolta dalla convenuta in riconvenzionale,
decisa con pronuncia definitiva, da tutte le restanti domande svolte
in
questa sede sia dall‟attrice (in via principale, in via di reconventio
reconventionis ed in via istruttoria nei confronti di ciascuna delle parti)
sia
dalla
convenuta
(nel
merito,
in
via
riconvenzionale
ed
in
via
istruttoria) sia dalle terze intervenute in via autonoma (nel merito, in
via principale ed in via istruttoria) alle quali ultime hanno aderito le
terze intervenute adesive.
Per queste occorre disporre la previa nuova iscrizione a ruolo al fine di
procedere alla sospensione ex art. 120 c.p.c..
7.Quanto al governo delle spese
Sulla domanda decisa in via definitiva, occorre provvedere sulle spese di
lite: Le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
in
solido
a
carico
di
tutte
le
parti
soccombenti,
convenuta,
terze
intervenute in via autonoma e terze intervenute in via adesiva, avendo
tutte le soccombenti, sia in via autonoma sia in via adesiva, sostenuto la
tesi di nullità del marchio attoreo.
P.Q.M.
Il
Tribunale
di
Milano,
in
composizione
collegiale,
definitivamente
pronunciando solo su alcune domande sottoposte al suo esame, nel giudizio
introdotto
Tencninvest
con
atto
s.r.l.
di
contro
citazione
Lattemiele
notificato
Italia
in
data
s.r.l.,
con
21.1.2013
da
l‟intervento
adesivo ed autonomo di TRD Italia s.r.l., Lattemiele Sardegna s.r.l., Nord
Est Radio s.r.l., Bella Radio s.r.l. nonché con l‟intervento adesivo di
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Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1
legittimamente dall‟unico soggetto avente diritto, giacché già titolare da
Lattemiele Puglia s.r.l.,
Sentenza n. 9196/2015 pubbl. il 03/08/2015
RG n. 3235/2013
Repert.
n. 8083/2015
03/08/2015
Radiofonica In di
Mancini
Cilla M.&C. del
s.a.s.,
Dallin Production s.r.l., Pontina Informazioni s.r.l. nonché sulle domande
svolte in via riconvenzionale dalla convenuta e dalle terze intervenute in
via
autonoma,
ogni
altra
e
diversa
domanda
ed
eccezione
diversamente
rigettata e disattesa così provvede:
1) decidendo in via definitiva, rigetta la domanda svolta dalla convenuta
in
via
riconvenzionale,
di
nullità
del
marchio
italiano
”Lattemiele”
registrato n. 928740 di titolarità dell‟attrice;
svolte in questa sede da parte attrice nonché di tutte le altre domande
svolte
da
parte
convenuta
e
dalle
terze
intervenute
in
via
autonoma
provvedendo sul punto come da separata ordinanza;
3)condanna parte convenuta e le terze chiamate in solido alla rifusione
delle spese di lite, liquidate in 16.000,00- di cui € 2.100,00
per spese
imponibili, €1.157,80 per spese non imponibili ed il residuo per compensioltre IVA, CPA, spese forfettarie al 15% e spese di registrazione.
Così deciso in Milano, il 18.6.2015
Il Presidente
Dott.ssa Paola Gandolfi
Il giudice estensore
Dott.ssa Alima Zana
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Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1
2) dispone la separazione dalla presente causa di tutte le altre domande