INFORMA AZIENDE DEL MESE DI APRILE 2015
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INFORMA AZIENDE DEL MESE DI APRILE 2015
www.redazionefiscale.it Aprile 2015 A CURA DELLO STUDIO Dott.ssa ELENA TROMBETTA Como – Via Giovane Italia, 13 INFORMA AZIENDE DEL MESE DI APRILE 2015 Nuove fattispecie di reverse charge – chiarimenti dell’Agenzia Scadenziario Studio dott.ssa Elena Trombetta – Como Aprile 2015 www.redazionefiscale.it Pagina 2 / 14 Informa Aziende NUOVE FATTISPECIE DI REVERSE CHARGE: CHIARIMENTI DELL’AGENZIA Con la recente CM 14/2015, l’Agenzia fornisce gli attesi chiarimenti sulle nuove fattispecie di reverse charge introdotte dalla Legge di stabilità 2015: ATTIVITÀ Decorr. Servizi di pulizia negli edifici lett. a-ter) Prestazioni demolizione di servizi su installazione di impianti edifici completamento di edifici Settore energetico Art. 17 c. 6 lett. a-ter) 1/01/2015 trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra trasferimenti di certificati relativi al gas ed energia elettrica cessioni di gas ed energia elettrica a soggetti passivi rivenditori Cessioni di beni a ipermercati, supermercati e discount alimentari Cessioni di pallet recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo lett. d-bis) lett. d-ter) d-quater) Aut. UE lett. d-quinquies) 1/01/2015 art. 74 c. 7 SETTORE EDILE - ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE A partire dal 01/01/2015, la legge di stabilità 2015 ha previsto l’estensione del meccanismo dell’inversione contabile ad una serie di prestazione di servizio riferite ad edifici, che si affiancano alle fattispecie già previsto in precedenza. Dunque a decorrere dalle operazioni effettuate nel 2015, il reverse charge potrà riguardare: le attività relative al comparto edile già interessate dal reverse (art.17 c. 6 lett. a) DPR 633/72) i “nuovi” settori non rientranti nel comparto edile, come i servizi di pulizia relativi ad edifici. SUBAPPALTI IN EDILIZIA: l’Agenzia riassume inizialmente il trattamento del “vecchio” reverse charge nei subappalti in edilizia (art. 17 c. 6 lett. a), rinviando i chiarimenti della CM 37/2006: ambito oggettivo: è limitato alle ipotesi in cui i subappaltatori operano: - nei confronti di imprese del comparto dell’edilizia che si pongono quali appaltatori principali a) dell’opera o, a loro volta, quali subappaltatori - sia nell’ambito di contratti di appalto che di prestazione d’opera esclusioni: il reverse charge non si applica alle prestazioni di servizi rese: b) in via diretta nei confronti delle imprese di costruzione/ristrutturazione (committente) nei confronti di un contraente generale di opere complesse (cd. “general contractor”) requisito soggettivo: il reverse interessa i subappaltatori che svolgono, anche in via non esclusiva c) o prevalente, attività identificate dalla sezione F della classificazione ATECO. L’Agenzia procede poi affrontando i presupposti del “nuovo” reverse charge di cui all’art. 17 c. 6 lett. a-ter) Dpr 633/72, evidenziandone le differenze rispetto ai subappalti in edilizia. AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE In una “logica di semplificazione e allo scopo di evitare incertezze interpretative”, l’Agenzia chiarisce che per individuare il campo di applicazione delle “nuove” disposizioni (prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici): Studio dott.ssa Elena Trombetta – Como Aprile 2015 www.redazionefiscale.it Pagina 3 / 14 Informa Aziende occorre far riferimento unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007, non rilevando l’attività svolta in via prevalente dall’impresa prestatrice (es: attività di produzione) non rilevando la natura contrattuale della prestazione di servizio: appalto di servizi o prestazione d’opera rimanendo escluse le cessioni di beni con posa in opera accessoria (per approfondimenti sulle differenze contrattuali, v. Info Fisco 027/2015). ATTIVITÀ DEL PRESTATORE: i soggetti passivi che rendono tali servizi applicano il reverse: a) a prescindere che operino nel settore edile (sez. F classificazione ATECO), dovendo invece operare nell’ambito dei settori individuati dai codici Ateco 43 (demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici) o 81 (attività di pulizia). ATTIVITÀ "SISTEMATICHE” In modo del tutto analogo a quanto precedentemente chiarito per i subappalti in edilizia (RM 172/2007), l’Agenzia ritiene che il reverse charge sia riservato ai prestatori: - che svolgono sistematicamente attività ricomprese nelle codifiche ATECO di cui sopra - ancorché non siano state comunicate all’Agenzia delle entrate (ex art. 35 Dpr 633/72). Esempio: un produttore di infissi (cod. Ateco 16.23.10) ordinariamente ne effettua la cessione con posa in opera. A causa della crisi di mercato, nel 2015 decide per la prima volta di effettuare anche l’installazione di infissi prodotti da terzi; in tal caso, in relazione alle operazioni effettuate verso imprese: per le prime operazioni in conto terzi: potrà non applicare il reverse charge tuttavia, una volta verificato che tale attività assume la connotazione della sistematicità, sarà obbligato: - a comunicare all’agenzia anche il codice Ateco 43.32.02) - a procedere ad applicare il reverse charge (indipendentemente che si tratti del committente dell’opera, dell’appaltatore principale o di un subappaltatore). b) a prescindere che le prestazioni siano rese nell’ambito di un subappalto in edilizia. CASISTICHE FATTISPECIE appalto per prestazioni di completamento di un edificio rese nei confronti di un’impresa di costruzioni servizio di pulizia reso da un’impresa nei confronti di uno studio professionale. attività di costruzione di un edificio forniture di beni con posa in opera APPLICAZIONE REVERSE CHARGE SI SI SI, in presenza di prestazioni di subappalto rese nei confronti di un appaltatore NO (la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene) PRESTAZIONI RELATIVE AD “EDIFICI” Quanto alla nozione di edificio, in mancanza di una definizione in ambito IVA, l’Agenzia (riferendosi all’art. 2 DLgs. 192/2005 sul Risparmio energetico ed alla RM 46/1998) ritiene che la finalità: sia quella di limitare il campo di applicazione ai soli fabbricati e non alla più ampia categoria dei beni immobili. Studio dott.ssa Elena Trombetta – Como Aprile 2015 www.redazionefiscale.it Pagina 4 / 14 Informa Aziende Nota: la disposizione non distingue tra fabbricati ad uso abitativo o strumentale, né tra opere riferite a parti di essi (es.: singolo locale) o all’intero edificio, così come tra beni di nuova costruzione o meno (vanno compresi nell’ambito del reverse charge gli edifici in corso di costruzione - cat. catastale F3 - e le “unità in corso di definizione” -cat. catastale F4). IMMOBILI ESCLUSI DA REVERSE CHARGE Non rientrano nella nozione di “edificio” le prestazioni di servizi aventi ad oggetto: terreni e parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini e simili DEROGA: rientrano nel concetto di edificio (e sono quindi attratti al reverse charge) ove costituiscano elemento integrante dell’edificio; è il caso: - delle piscine collocate sui terrazzi - dei giardini pensili - degli impianti fotovoltaici sui tetti. pulizia, installazione di impianti e demolizione relative a beni mobili di ogni tipo. SERVIZI DI PULIZIA NEGLI EDIFICI Come anticipato, per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2015, dal 01/01/2015, alle prestazioni di servizi di pulizia relative ad edifici si applica il meccanismo del reverse charge. Pertanto, l’unica condizione richiesta è che tali prestazioni siano “relative ad edifici” (ad esempio, i servizi di pulizia resi da una impresa nei confronti di società o di uno studio di professionisti). Si tratta delle attività classificate come segue: occorre far riferimento ai seguenti codici ATECO 2007: 81.21.00: pulizia generale (non specializzata) di edifici 81.22.02: altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali. N.B.: quest’ultima attività prevede anche la pulizia di impianti/macchinari industriali, cui non si applica il reverse charge in quanto esclusi dalla concetto di edificio. SERVIZI DI PULIZIA Prestazioni escluse: non rientrano le attività di disinfestazione (cod. 81.29.10) Esempio1 La società Rossi srl ha in essere un contratto di pulizia degli uffici della Gamma srl per un importo di € 1.000 mensili. Per la pulizia relativa a marzo emetterà la seguente fattura. Rossi srl Spett. le Gamma srl ……. … Fattura n. 20 del 05/04/2015 Oggetto: servizio pulizia presso vostri uffici – mese di marzo Importo prestazione: € 1.000,00 Operazione soggetta a reverse charge ex art. 17, comma 6 lett. a-ter) DPR n. 633/72 con applicazione dell’IVA a carico del destinatario della fattura” DEMOLIZIONE, INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E COMPLETAMENTO DEGLI EDIFICI Nell’ambito del settore edile, il meccanismo del reverse charge è stato esteso anche ai servizi di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici; dette attività sono espressamente menzionate nelle seguenti voci della Tabella ATECO 2007: Studio dott.ssa Elena Trombetta – Como Aprile 2015 www.redazionefiscale.it Pagina 5 / 14 Informa Aziende LAVORI DI DEMOLIZIONE codice 43.11 Sono esclusi i lavori di preparazione del cantiere (codice 43.12). Cod. ATECO INSTALLAZIONE DI IMPIANTI Descrizione 43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) 43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) 43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione 43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) 43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) 43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili 43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni 43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (solo se riferite ad edifici) L’attività di: - 43.22.04: Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione) - 43.22.05: Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione) vi rientra solo se i beni possono considerarsi parte integrante dell’edificio (piscine e giardini pensili). MANUTENZIONE E RIPARAZIONE L’Agenzia non chiarisce se la manutenzione rientri nell’ambito del reverse charge; tuttavia, il riferimento esclusivo ai codice Ateco che contemplano tali operazioni lascia presumere che vi rientrino. Esempio2 La Gari srl ha stipula un contratto di appalto con la Alfa srl per la realizzazione dell’impianto elettrico di un nuovo edificio; quest’ultima ha subappaltato parte dei lavori alla Gamma srl. In base alle nuove disposizioni il reverse charge è applicabile: - dalla Gamma srl (subappaltatore) nei confronti della Alfa srl - dalla Alfa srl (appaltatore) nei confronti della Gari srl (committente). Esempio3 La società Idraulica srl ha provveduto alla manutenzione dell’impianto idraulico di casa del sig. Verdi (privato); in tale caso: la società dovrà emettere fattura con applicazione dell’IVA al 22%; il sig. Verdi dovrà limitarsi a pagare la fattura, iva compresa. COMPLETAMENTO DI EDIFICI Quanto al termine “completamento” di edifici, che ha destato numerose incertezze negli operatori del settore, la CM 14/2015 chiarisce che: il legislatore ha usato tale termine “in modo atecnico” in assenza di una definizione sia nel Testo Unico dell’edilizia (il quale fa riferimento a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, etc.) che nel Reg. UE n.1042/2013, occorre far riferimento ai seguenti codici ATECO 2007: LAVORI Cod. ATECO Descrizione Studio dott.ssa Elena Trombetta – Como Aprile 2015 www.redazionefiscale.it Pagina 6 / 14 Informa Aziende DI COMPLETAMENTO 43.31.00 Intonacatura e stuccatura 43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili 43.32.02 N.B.: il reverse charge non si applica per la posa in opera di arredi, in quanto esclusi dalla concetto di edificio. 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri 43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri 43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili – muratori (*) 43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. Prestazioni escluse: rimangono escluse le attività: di costruzione (incluso l’ampliamento) degli edifici di preparazione del cantiere (non riferibile al completamento, ma propedeutica della costruzione) Rifacimento della facciata: le prestazioni relative al rifacimento della facciata di un edificio vanno ricomprese fra i servizi di completamento e, quindi, assoggettate al reverse charge Esempio4 La Sapei srl ha stipula un contratto di appalto con la Edil2srl per opere di tinteggiatura di un nuovo edificio; quest’ultima ha subappaltato parte dei lavori alla ditta Carli. In base alle nuove disposizioni il reverse charge è applicabile: - dalla Carli (subappaltatore) nei confronti della Edil2 srl - dalla Edil2 srl (appaltatore) nei confronti della Verdi srl (committente). Esempio5 La Immobiledil srl ha stipula un contratto di appalto con la Rossi srl per la posa in opera di infissi nell’ambito di alcuni appartamenti di un nuovo residence. In tal caso, sono applicabili le nuove disposizioni sul reverse charge. CONTRATTO UNITARIO La Circ. chiarisce che se un soggetto passivo rende una pluralità di prestazioni di servizi: - alcune soggette all’inversione contabile - ed altre soggette al regime ordinario in presenza di un unico contratto, si dovrà: a) in generale: procedere alla scomposizione delle operazioni, individuando quelle soggette al reverse (in quanto la finalità antifrode della reverse charge costituisce “la regola prioritaria”). In tale ipotesi, pertanto, le singole prestazioni soggette a reverse charge: dovranno essere distinte dalle altre prestazioni di servizi ai fini della fatturazione in quanto soggette in via autonoma al meccanismo dell’inversione contabile. b) in deroga: qualora tale scomposizione sia di difficile attuazione, stante la complessità delle tipologie contrattuali riscontrabili nel settore edile, trovano applicazione le regole “ordinarie” (e non il reverse) anche per i servizi rientranti nelle previsione di cui alla lett. a-ter). Esempio6 RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO Per un contratto avente ad oggetto: la ristrutturazione di un edificio (operazione oggettivamente esclusa da reverse) in cui è prevista anche l’installazione di uno o più impianti (soggetti a reverse) il prestatore: Studio dott.ssa Elena Trombetta – Como Aprile 2015 www.redazionefiscale.it Pagina 7 / 14 Informa Aziende - non dovrà procedere alla scomposizione del contratto, distinguendo l’installazione di impianti dagli interventi ma applica l’IVA del 10% all’intera fattispecie contrattuale, secondo le ordinare modalità. ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE NELL’AMBITO DEL SETTORE ENERGETICO Il meccanismo dell’inversione contabile è stato esteso anche al settore energetico anche se con portata temporale limitata (dal 01/01/2015 al 31/12/2018). In particolare, sono ora soggetti all’applicazione del reverse charge: a) i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (in conformità alla Direttiva 2003/87/CE) i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata b) Direttiva e di certificati relativi a gas e energia elettrica c) le cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore DECORRENZA: il reverse è applicabile alle fatture emesse dal 01/01/2015, senza una specifica autorizzazione da parte dell’UE. Tuttavia, lo stesso è “temporaneo” in quanto sarà in vigore “per un periodo di 4 anni” (in conformità alle previsioni dell’art. 199-bis Dir. n. 2006/112/CE) La CM 14/2015 ribadisce (v. CM 6/2015) che nell’ambito applicativo della norma devono ricomprendersi i certificati che hanno la finalità di incentivare l’efficienza energetica o la produzione di energia da fonti rinnovabili, in conformità degli obiettivi della Dir. n. 2003/87/CE, quali i certificati verdi, i certificati bianchi (o più propriamente i titoli di efficienza energetica) e le garanzie di origine. Tali certificati, infatti, consentono agli operatori del settore di ottemperare agli obblighi relativi al rispetto ambientale. Pertanto, sono soggetti all’applicazione del reverse charge: TITOLI CERTIFICATI VERDI CERTIFICATI BIANCHI GARANZIE DI ORIGINE TIPOLOGIA sono titoli, rilasciati dal gestore di servizi energetici (GSE), rappresentativi della quantità di energia rinnovabile prodotta da un impianto sono “titoli di efficienza energetica”, che attestano il risparmio di gas ed energia elettrica conseguito attraverso interventi di incremento dell’efficienza energetica hanno lo scopo di permettere ai fornitori di energia elettrica di provare ai clienti finali l’attestazione della quota o quantità di energia che deriva da fonti rinnovabili. NORMATIVA DLgs.79/99 DM 20/07/2004 DLgs.28/2011 Rientrano, inoltre, nel campo di applicazione della lett.d-ter) anche le unità di riduzione delle emissioni (ERU) e le riduzioni certificate delle emissioni (CER). RIVENDITORE L’estensione del reverse charge riguarda le cessioni di gas/energia elettrica al “soggetto passivo rivenditore”. Al riguardo, l’Agenzia fa presente che per soggetto passivo-rivenditore deve intendersi: Studio dott.ssa Elena Trombetta – Como Aprile 2015 www.redazionefiscale.it Pagina 8 / 14 Informa Aziende “un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all’acquisto di gas, di energia elettrica (…) è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile” (articolo 7bis), comma 3, lettera a), del DPR n. 633 del 1972). Alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto che non sia qualificabile come ‘soggetto passivorivenditore’, l’IVA deve essere applicata con le modalità “ordinarie”. Va da sé che restano escluse dall’ambito applicativo della disposizione in commento le cessioni di gas e di energia elettrica effettuate nei confronti di un consumatore finale. GAS GPL: quanto alla fattispecie di cui alla lett. d-quater), l’Agenzia ritiene che: il generico riferimento alle “cessioni di gas” non ricomprende le cessioni di GPL in quanto tale sostanza presenta caratteristiche più simili agli oli minerali che non ai gas vettoriati tramite sistemi/reti gas naturale. Esempio7 ENI Spa cede un determinato quantitativo di GPL al grossista Beta srl, il quale procede ad una nuova vendita al distributore di carburante Flli. Rossi Snc. In tal caso, non è applicabile il reverse charge, in quanto le cessioni di GPL sono escluse dal suddetto meccanismo. GAS METANO: il concetto non dovrebbe estendersi alla cessione di metano (in quanto avente le caratteristiche proprie di un gas). ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE ALLE CESSIONI DI PALLETS Per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di stabilità 2015 all’art. 74 co. 7 DPR 633/72, il meccanismo del reverse è applicabile, a decorrere dal 01/01/2015, anche: alle cessioni di bancali in legno (cd. “pallet”) recuperati a cicli di utilizzo successivi al primo Sul punto, la CM 14/2015 chiarisce che affinché si applichi il regime dell’inversione contabile: non è necessario che i beni siano inutilizzabili rispetto alla loro originaria destinazione ma è sufficiente che siano ceduti in un ciclo di utilizzo successivo al primo, ossia in qualsiasi fase di commercializzazione successiva alla immissione nel mercato del pallet nuovo. Ciò in quanto il bene, essendo normalmente sottoposto al trasporto, magazzinaggio, selezione, etc., è di fatto un bene recuperato ad un ciclo di utilizzo successivo al primo. Pertanto, tutte le fasi di rivendita successive alla prima andranno assoggettate al reverse. RAPPORTO TRA SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE Come noto, mediante il meccanismo dello split payment l’Ente pubblico cessionario/committente corrisponde al fornitore del bene/servizio il corrispettivo pattuito al netto dell’IVA indicata in fattura, che deve essere versata all’Erario direttamente dall’Ente. Sul punto, l’Agenzia precisa che l'art.17-ter non si applica se l’Ente pubblico è debitore d’ imposta. E’ il caso, ad esempio, di un Ente pubblico cessionario/committente che, in qualità di soggetto passivo Iva, deve applicare il meccanismo del reverse charge. Nota: è evidente che i servizi in esame, resi alla PA, soggetti al meccanismo del reverse, sono unicamente quelli che vengono acquistati da quest’ultima nell’esercizio della propria attività economica. Studio dott.ssa Elena Trombetta – Como Aprile 2015 www.redazionefiscale.it Pagina 9 / 14 Informa Aziende APPLICAZIONE DEL REVERSE DA PARTE DI SOCIETÀ CONSORZIATE Ove intervengano “organismi di natura associativa”, l’Agenzia recepisce le indicazioni già fornite in relazione ai subappalti in edilizia (CM 19/2007), ritenendo che il consorzio operi in perfetta “trasparenza” rispetto ai consorziati (in applicazione del concetto di mandato senza rappresentanza): le prestazioni rese dai consorziati al consorzio assumono la medesima valenza delle prestazioni rese dal consorzio ai terzi. In sostanza, laddove il consorzio sia tenuto: ad applicare reverse charge (es: in quanto installa un impianto su un edificio): anche il consorziato dovrà applicare reverse charge nei confronti del consorzio ad applicare l’Iva (es.: in quanto al di fuori delle nuove ipotesi di reverse charge o di un subappalto in edilizia): anche il consorziato dovrà applicare la medesima aliquota Iva al consorzio. REVERSE CHARGE E REGIME DELL’IVA PER CASSA L’art. 32-bis) DL 83/2012 prevede il differimento dell’esigibilità dell’IVA (cd. regime IVA per cassa o cash accounting) per i soggetti che hanno esercitato l’opzione: per le cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di altri soggetti passivi IVA avendo realizzato l’anno precedente un volume d’affari < €. 2.000.000. La CM 44/2012 aveva già avuto modo di chiarire che per le operazioni soggette al reverse: - il cedente/prestatore non può applicare il differimento dell’esigibilità dell’Iva (all’incasso) - posto che il soggetto tenuto al versamento dell’imposta a debito è colui che ha ricevuto il bene/servizio, e non chi emette la fattura. Pertanto, i soggetti che abbiano optato per l’art. 32-bis) DL 83/2012, dal 01/01/2015 non faranno rientrare nel meccanismo dell’IVA di cassa le operazioni rientranti nelle nuove fattispecie di reverse charge dell’art. 17 c. 6 lett. a-ter Dpr 633/72. Nota: ai fini dell’applicabilità del reverse charge, il momento di effettuazione delle operazioni andrà verificato secondo le regole generali previste dall’art. 6 DPR 633/72. Conseguentemente, le operazioni effettuate fino al 31/12/2014, per le quali troverebbe applicazione dal 2015 il reverse, resteranno soggette al regime del cash accounting. REVERSE CHARGE E NUOVO REGIME FORFETARIO La legge di stabilità 2015, come noto, ha introdotto, dal 01/01/2015, il “nuovo” regime forfetario, nell’ambito del quale i contribuenti sono in generale esonerati dagli obblighi Iva ad eccezione: dell’obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali della certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Per quanto attiene reverse charge, l’Agenzia precisa che: OPERAZIONI ATTIVE (cessioni di beni e servizi resi) OPERAZIONI ATTIVE (acquisto di beni o servizi ricevuti) il reverse charge non si applica alle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate da soggetti che applicano il regime forfetario (si rinvia alla CM 37/2006 con la quale sono stati forniti chiarimenti al regime dei “minimi”). i contribuenti sono tenuti ad assolvere l’Iva applicando l'inversione contabile: - non potendo esercitare il diritto alla detrazione - dovendo conseguentemente effettuare il versamento dell’IVA a debito procedendo ad una sorta di liquidazione “mensile” (versano entro il 16 del mese successivo Studio dott.ssa Elena Trombetta – Como Aprile 2015 www.redazionefiscale.it Pagina 10 / 14 Informa Aziende all’effettuazione dell’operazione con il codice tributo Iva dei mensili) CONTRIBUENTI MINIMI: va applicato il medesimo regime disposto per i contribuenti minimi (v. CM 36/2010). Si ricorda che regime dei minimi è stato prorogato al 2015 dal decreto cd. “Milleproroghe”. ACQUISTI DI SERVIZI PROMISCUI DA PARTE DI UN ENTE NON COMMERCIALE Altro aspetto affrontato dalle Entrate, riguarda il caso del committente Ente non commerciale che acquista un servizio destinato, in parte allo svolgimento di attività commerciale ed in parte ad attività non commerciale (cd. attività istituzionale). In particolare, per distinguere la quota di servizi da imputare alla gestione commerciale, assoggettabile al reverse, da quella imputabile all’attività istituzionale, occorrerà far riferimento, ad esempio, agli accordi contrattuali tra le parti, all’entità del corrispettivo pattuito, al carattere dimensionale degli edifici interessati, ecc. L’associazione culturale “Quasimodo” acquista al costo di €.7.200, un servizio di pulizia dei propri locali [superficie mq 400, di cui mq 30 adibiti allo svolgimento di attività commerciali (ad esempio, un bar) e mq 370 adibiti allo svolgimento dell’ attività istituzionale]. Esempio8 Percentuale del locale adibito all’attività commerciale, rispetto all’area oggetto del contratto x:100=30:400 100x30/400 = 7,5% Percentuale dello spazio adibito all’attività istituzionale, rispetto all’area oggetto del contratto: x:100=370:400 100x370/400 = 92,5 % Quota di corrispettivo imputabile all’attività commerciale: 7.200 x 7,5%= €.540 Quota di corrispettivo imputabile all’attività istituzionale: 7.200 x 92,5%= €.6.660 Analogamente, in presenza di un unico corrispettivo riferibile ad un contratto, comprensivo di servizi, alcuni dei quali soggetti al regime dell’inversione contabile e altri soggetti all’applicazione dell’IVA “ordinaria”, si dovrà procedere ad individuare la parte di corrispettivo relativa ai servizi a cui si applica il reverse e quella relativa ai servizi soggetti all’applicazione dell’Iva ordinaria. UTILIZZO DEL PLAFOND In merito all’applicazione della disciplina Iva relativa gli acquisti di cui all’art. 8, co. 1, lett. c), DPR 633/72 l’Agenzia precisa che: se la lettera di intento inviata dall’esportatore abituale viene emessa per operazioni assoggettabili al reverse (art.17, c. 6,DPR 633/72) per tali operazioni troverà applicazione la disciplina del reverse, quale “regola prioritaria”. Nota: tali operazioni, pertanto, dovranno essere fatturate: - ai sensi dell’art.17 c. 6 DPR 633/72 - non ai sensi dell’art. 8 c. 1 lett. c) Dpr 633/2. Conseguentemente, per tali operazioni non potrà essere utilizzato il plafond SOGGETTI ESCLUSI DALL’APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE Come noto, l’applicazione del reverse charge comporta che: PRESTATORI emettono fattura senza addebito Iva, tenuto conto: delle disposizioni di cui agli artt.21 e ss. DPR633/72 Studio dott.ssa Elena Trombetta – Como Aprile 2015 www.redazionefiscale.it Pagina 11 / 14 Informa Aziende dell’indicazione della norma che prevede l’applicazione dell’inversione contabile integra la fattura con indicazione dell’aliquota e dell’Iva e la annota: a) nel registro delle fatture emesse/corrispettivi COMMITTENTE - entro il mese di ricevimento - successivamente, ma entro 15 gg dal ricevimento e con riferimento al relativo mese b) nel registro acquisti (CM 37/2006) ai fini della detrazione. Tanto premesso, il reverse non trova applicazione alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che, beneficiando di particolari regimi, sono esonerati dagli adempimenti Iva. A titolo esemplificativo, fra i soggetti esonerati dal reverse charge rientrano: a) b) c) d) i produttori agricoli esonerati (volume di affari < €.7.000 ex art. 34 c. 6 DPR 633/72) esercenti attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 ai quali, agli effetti dell’IVA, si applicano le disposizioni di cui all’art. 74, comma 6, DPR 633/72 associazioni che hanno optato per il regime agevolato L. 398/91 soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al DPR 633/72 che, nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari < €. 25.822,84 (art. 74-quater, co. 5, DPR 633/72) CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA L’Agenzia, riconoscendo l’obiettiva difficoltà di interpretazione della norma, in applicazione delle disposizioni dello statuto del contribuente: fa salvi i comportamenti adottati dal contribuente fino al 27 marzo 2015 (data di emanazione della CM 14/2015) non potendosi procedere ad applicare alcuna sanzione. NO REGOLARIZZAZIONE: l’Agenzia non richiede la regolarizzazione delle fatture emesse in modo difforme rispetto ai chiarimenti della CM 14/2015; dunque non si dovrà procedere ad emettere alcuna nota di variazione: - né in aumento Iva: ove sia stato applicato reverse charge in luogo dell’Iva - né in diminuzione Iva: ove sia stato applicata l’Iva in luogo del reverse charge indipendentemente dal regime applicato in fattura. Il committente è comunque tenuto a comportarsi in coerenza con il regime applicato dal fornitore, indipendentemente che abbia ritenuto errato il comportamento di quest’ultimo (es: se ha ricevuto una fattura reverse charge, permane l’obbligo di integrarla e annotarla sui registri Iva, indipendentemente che regime corretto fosse stato quello di applicazione dell’Iva in fattura). PRINCIPALI SCADENZE DI APRILE 2015 10 VENERDÌ NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE – INVIO DATI Termine ultimo per la trasmissione dei dati contabili delle operazioni effettuate nel 1° trimestre 2015 tramite lo strumento RFA WEB disponibile sul sito internet Studio dott.ssa Elena Trombetta – Como Aprile 2015 www.redazionefiscale.it Pagina 12 / 14 Informa Aziende SPESOMETRO 2015 – SOGGETTI MENSILI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO - 2015 SOGGETTI MENSILI COMUNICAZIONE LEASING, LOCAZIONI E NOLEGGI 15 MERCOLEDÌ IVA - CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE FATTURAZIONE DIFFERITA FATTURE E AUTOFATTURE DI IMPORTO < €.300,00 REGISTRAZIONE DEI CORRISPETTIVI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE MOD. 730/2015 PRECOMPILATO dell'Agenzia delle entrate. Detto adempimento riguarda coloro che hanno optato per il regime agevolato delle nuove iniziative produttive (art. 13, L. 388/2000) avvalendosi dell’assistenza fiscale degli Uffici delle Entrate. Invio telematico della comunicazione relativa le seguenti operazioni effettuate nell'anno 2014: a) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese/ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura, a prescindere dal relativo ammontare b) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese/ricevute per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura (e quindi documentate da scontrino o ricevuta fiscale), qualora l'importo unitario dell'operazione sia > € 3.600 (al lordo dell’IVA). Per il 2014 sono esonerati dalla comunicazione in esame gli Enti pubblici e, limitatamente alle operazioni attive di importo < € 3.000, al netto IVA, i commercianti al minuto, alberghi e ristoranti nonché le agenzie di viaggio. Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2014 a persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, comunitaria ovvero di uno Stato appartenente allo SEE non residenti in Italia, da parte dei commercianti al minuto e soggetti assimilati, agenzie di viaggio e turismo, incassate in contante di ammontare inferiore a € 15.000, utilizzando il quadro TU del modello “polivalente”. Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati riguardanti i contratti stipulati nel 2014 da parte di: società di leasing finanziario e/o operativo operatori esercenti l’attività di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, unità da diporto e aeromobili. In assenza di dati da trasmettere per l'anno, le società devono comunque effettuare una comunicazione negativa. Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di marzo da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel corso del mese di marzo e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l’annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione. Annotazione dell’eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente di ammontare < €.300 Annotazione, anche cumulativa, delle operazioni, effettuate nel corso del mese di marzo, per le quali risultano emessi scontrino o ricevuta fiscale. Annotazione, anche in unica registrazione, dell’importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel mese di marzo. Data a decorrere dalla quale, nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, è consultabile il mod. 730/2015 precompilato: direttamente dal contribuente, che dispone Pin; mediante il sostituto d’imposta / CAF / professionista abilitato, previa apposita delega. Studio dott.ssa Elena Trombetta – Como Aprile 2015 www.redazionefiscale.it Pagina 13 / 14 Informa Aziende 16 GIOVEDÌ IVA MENSILE RITENUTE (su pagamenti effettuati nel mese di marzo 2015) INTRATTENIMENTI PREVIDENZA 20 LUNEDÌ VERIFICHE PERIODICHE REGISTRATORI DI CASSA IVA LIQUUIDAZIONE MOSS SPESOMETRO 2015 ALTRI SOGGETTI Liquidazione e versamento dell’imposta eventualmente a debito relativa al mese di marzo (contribuenti mensili) Irpef sui redditi lavoro dipendente e assimilati: versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro dipendente (cod. trib.1001) e assimilati (cod. trib. 1004) Irpef sui redditi lavoro autonomo e provvigioni: versamento delle ritenute relative ai professionisti ed altre attività di lavoro autonomo (cod. trib. 1040) ed agli agenti e rappresentanti (cod. trib. 1038) Addiz. Regionali/comunali sui redditi da lavoro dipendente del mese precedente Condomini: versamento ritenute per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto d’opera o servizi (cod. trib. 1020 prestatori IRES, cod. trib. 1019 prestatori IRPEF) Associati in partecipazione: versamento ritenute sugli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (cod. trib. 1040) e di capitale o misto (cod. trib. 1030) per gli associati "qualificati" Banche e le Poste Italiane: versamento della ritenuta sui bonifici per lavori che danno accesso alla detrazione Irpef Ritenute alla fonte su dividendi: versamento delle ritenute operate (26%) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per partecipazioni non qualificate (codice tributo 1035). Versamento imposta: versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte, in maniera continuativa, nel mese di marzo Contributi Inps / Enpals mensili: versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese di marzo. INPS - Gestione Separata: versamento del contributo del 23,5% o 30,72%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a marzo a collaboratori coordinati e continuativi / a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso > € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a marzo agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 23,5% o 30,72% (soggetti non pensionati/non iscritti a altra previdenza) Invio telematico alle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuate nel 1° trimestre, da laboratori e fabbricanti abilitati. Termine entro il quale effettuare la dichiarazione IVA riferita al primo trimestre dei servizi elettronici resi a soggetti privati UE ed il relativo versamento, da parte dei soggetti iscritti al Mini sportello unico (MOSS). Invio telematico della comunicazione relativa le seguenti operazioni effettuate nell'anno 2014: a) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese/ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura, a prescindere dal relativo ammontare b) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese/ricevute per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura (e quindi documentate da scontrino o ricevuta fiscale), qualora l'importo unitario dell'operazione sia > € 3.600 (al lordo dell’IVA). Per il 2014 sono esonerati dalla comunicazione in esame gli Enti pubblici e, Studio dott.ssa Elena Trombetta – Como Aprile 2015 www.redazionefiscale.it Pagina 14 / 14 Informa Aziende COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO - 2015 ALTRI SOGGETTI limitatamente alle operazioni attive di importo < € 3.000, al netto IVA, i commercianti al minuto, alberghi e ristoranti nonché le agenzie di viaggio. Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2014 a persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, comunitaria ovvero di uno Stato appartenente allo SEE non residenti in Italia, da parte dei commercianti al minuto e soggetti assimilati, agenzie di viaggio e turismo, incassate in contante di ammontare inferiore a € 15.000, utilizzando il quadro TU del modello “polivalente”. 27 LUNEDÌ INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI Invio telematico degli elenchi riepilogativi di cessioni/acquisti di beni e servizi resi/ricevuti in ambito comunitario registrati o soggetti a registrazione relative al mese di marzo (mensili) e al primo trimestre (soggetti trimestrali). 30 GIOVEDÌ Invio telematico della comunicazione degli acquisti (senza IVA) da operatori economici aventi sede a San Marino, annotati a marzo. A tal fine va utilizzato il quadro SE del modello di comunicazione “polivalente”. CREDITO TRIMESTRALE - MOD. Invio telematico alle Entrate dell’istanza di rimborso/compensazione del credito IVA TR IVA relativo al primo trimestre, utilizzando il nuovo modello IVA TR. Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di marzo. L’adempimento riguarda anche i compensi E-MENS corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi o lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro. INPS Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli AGRICOLTURA operai agricoli erogate nel primo trimestre. Presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza per la richiesta di rimborso/compensazione, relativa al primo trimestre, del maggior onere derivante ACCISE : ISTANZA dall’incremento dell’aliquota dell’accisa sul gasolio utilizzato come carburante da AUTOTRASPORTATORI parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t. MOD. SSP Invio telematico all’Agenzia delle Entrate del modello SSP per la comunicazione dei STRUTTURE SANITARIE compensi riscossi nel 2014 da parte delle strutture sanitarie private per l’attività PRIVATE medica / paramedica esercitata dai singoli professionisti nella struttura stessa. ACQUISTI DA SAN MARINO Studio dott.ssa Elena Trombetta – Como