INFORMA AZIENDE DEL MESE DI APRILE 2015

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INFORMA AZIENDE DEL MESE DI APRILE 2015
www.redazionefiscale.it
Aprile 2015
A CURA DELLO STUDIO
Dott.ssa ELENA TROMBETTA
Como – Via Giovane Italia, 13
INFORMA AZIENDE
DEL MESE DI APRILE 2015
Nuove fattispecie di reverse charge – chiarimenti dell’Agenzia
Scadenziario
Studio dott.ssa Elena Trombetta – Como
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NUOVE FATTISPECIE DI REVERSE CHARGE: CHIARIMENTI DELL’AGENZIA
Con la recente CM 14/2015, l’Agenzia fornisce gli attesi chiarimenti sulle nuove fattispecie di
reverse charge introdotte dalla Legge di stabilità 2015:
ATTIVITÀ
Decorr.
Servizi di pulizia negli edifici
lett. a-ter)
Prestazioni demolizione
di servizi su installazione di impianti
edifici
completamento di edifici
Settore
energetico
Art. 17 c. 6
lett. a-ter)
1/01/2015
trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra
trasferimenti di certificati relativi al gas ed energia elettrica
cessioni di gas ed energia elettrica a soggetti passivi rivenditori
Cessioni di beni a ipermercati, supermercati e discount alimentari
Cessioni di pallet recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo
lett. d-bis)
lett. d-ter)
d-quater)
Aut. UE
lett. d-quinquies)
1/01/2015
art. 74 c. 7
SETTORE EDILE - ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE
A partire dal 01/01/2015, la legge di stabilità 2015 ha previsto l’estensione del meccanismo
dell’inversione contabile ad una serie di prestazione di servizio riferite ad edifici, che si affiancano
alle fattispecie già previsto in precedenza.
Dunque a decorrere dalle operazioni effettuate nel 2015, il reverse charge potrà riguardare:
le attività relative al comparto edile già interessate dal reverse (art.17 c. 6 lett. a) DPR 633/72)
i “nuovi” settori non rientranti nel comparto edile, come i servizi di pulizia relativi ad edifici.
SUBAPPALTI IN EDILIZIA: l’Agenzia riassume inizialmente il trattamento del “vecchio” reverse
charge nei subappalti in edilizia (art. 17 c. 6 lett. a), rinviando i chiarimenti della CM 37/2006:
ambito oggettivo: è limitato alle ipotesi in cui i subappaltatori operano:
- nei confronti di imprese del comparto dell’edilizia che si pongono quali appaltatori principali
a)
dell’opera o, a loro volta, quali subappaltatori
- sia nell’ambito di contratti di appalto che di prestazione d’opera
esclusioni: il reverse charge non si applica alle prestazioni di servizi rese:
b)
in via diretta nei confronti delle imprese di costruzione/ristrutturazione (committente)
nei confronti di un contraente generale di opere complesse (cd. “general contractor”)
requisito soggettivo: il reverse interessa i subappaltatori che svolgono, anche in via non esclusiva
c)
o prevalente, attività identificate dalla sezione F della classificazione ATECO.
L’Agenzia procede poi affrontando i presupposti del “nuovo” reverse charge di cui all’art. 17 c. 6
lett. a-ter) Dpr 633/72, evidenziandone le differenze rispetto ai subappalti in edilizia.
AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
In una “logica di semplificazione e allo scopo di evitare incertezze interpretative”, l’Agenzia
chiarisce che per individuare il campo di applicazione delle “nuove” disposizioni (prestazioni di
pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici):
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occorre far riferimento unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007, non
rilevando l’attività svolta in via prevalente dall’impresa prestatrice (es: attività di produzione)
non rilevando la natura contrattuale della prestazione di servizio: appalto di servizi o
prestazione d’opera
rimanendo escluse le cessioni di beni con posa in opera accessoria (per approfondimenti sulle
differenze contrattuali, v. Info Fisco 027/2015).
ATTIVITÀ DEL PRESTATORE: i soggetti passivi che rendono tali servizi applicano il reverse:
a) a prescindere che operino nel settore edile (sez. F classificazione ATECO), dovendo invece
operare nell’ambito dei settori individuati dai codici Ateco 43 (demolizione, installazione di
impianti e completamento di edifici) o 81 (attività di pulizia).
ATTIVITÀ "SISTEMATICHE”
In modo del tutto analogo a quanto precedentemente chiarito per i subappalti in edilizia (RM 172/2007),
l’Agenzia ritiene che il reverse charge sia riservato ai prestatori:
- che svolgono sistematicamente attività ricomprese nelle codifiche ATECO di cui sopra
- ancorché non siano state comunicate all’Agenzia delle entrate (ex art. 35 Dpr 633/72).
Esempio: un produttore di infissi (cod. Ateco 16.23.10) ordinariamente ne effettua la cessione con posa in
opera. A causa della crisi di mercato, nel 2015 decide per la prima volta di effettuare anche l’installazione
di infissi prodotti da terzi; in tal caso, in relazione alle operazioni effettuate verso imprese:
per le prime operazioni in conto terzi: potrà non applicare il reverse charge
tuttavia, una volta verificato che tale attività assume la connotazione della sistematicità, sarà obbligato:
- a comunicare all’agenzia anche il codice Ateco 43.32.02)
- a procedere ad applicare il reverse charge (indipendentemente che si tratti del committente dell’opera,
dell’appaltatore principale o di un subappaltatore).
b) a prescindere che le prestazioni siano rese nell’ambito di un subappalto in edilizia.
CASISTICHE
FATTISPECIE
appalto per prestazioni di completamento di un edificio
rese nei confronti di un’impresa di costruzioni
servizio di pulizia reso da un’impresa nei confronti di uno
studio professionale.
attività di costruzione di un edificio
forniture di beni con posa in opera
APPLICAZIONE REVERSE CHARGE
SI
SI
SI, in presenza di prestazioni di subappalto
rese nei confronti di un appaltatore
NO (la posa in opera assume una funzione
accessoria rispetto alla cessione del bene)
PRESTAZIONI RELATIVE AD “EDIFICI”
Quanto alla nozione di edificio, in mancanza di una definizione in ambito IVA, l’Agenzia
(riferendosi all’art. 2 DLgs. 192/2005 sul Risparmio energetico ed alla RM 46/1998) ritiene che la finalità:
sia quella di limitare il campo di applicazione ai soli fabbricati
e non alla più ampia categoria dei beni immobili.
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Nota: la disposizione non distingue tra fabbricati ad uso abitativo o strumentale, né tra opere riferite a
parti di essi (es.: singolo locale) o all’intero edificio, così come tra beni di nuova costruzione o meno
(vanno compresi nell’ambito del reverse charge gli edifici in corso di costruzione - cat. catastale F3 - e le
“unità in corso di definizione” -cat. catastale F4).
IMMOBILI ESCLUSI DA REVERSE CHARGE
Non rientrano nella nozione di “edificio” le prestazioni di servizi aventi ad oggetto:
terreni e parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini e simili
DEROGA: rientrano nel concetto di edificio (e sono quindi attratti al reverse charge) ove costituiscano
elemento integrante dell’edificio; è il caso:
- delle piscine collocate sui terrazzi
- dei giardini pensili
- degli impianti fotovoltaici sui tetti.
pulizia, installazione di impianti e demolizione relative a beni mobili di ogni tipo.
SERVIZI DI PULIZIA NEGLI EDIFICI
Come anticipato, per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2015, dal 01/01/2015,
alle prestazioni di servizi di pulizia relative ad edifici si applica il meccanismo del reverse charge.
Pertanto, l’unica condizione richiesta è che tali prestazioni siano “relative ad edifici” (ad esempio, i
servizi di pulizia resi da una impresa nei confronti di società o di uno studio di professionisti).
Si tratta delle attività classificate come segue:
occorre far riferimento ai seguenti codici ATECO 2007:
81.21.00: pulizia generale (non specializzata) di edifici
81.22.02: altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari
industriali.
N.B.: quest’ultima attività prevede anche la pulizia di impianti/macchinari industriali,
cui non si applica il reverse charge in quanto esclusi dalla concetto di edificio.
SERVIZI DI
PULIZIA
Prestazioni escluse: non rientrano le attività di disinfestazione (cod. 81.29.10)
Esempio1
La società Rossi srl ha in essere un contratto di pulizia degli uffici della Gamma srl per un
importo di € 1.000 mensili. Per la pulizia relativa a marzo emetterà la seguente fattura.
Rossi srl
Spett. le Gamma srl
…….
…
Fattura n. 20 del 05/04/2015
Oggetto: servizio pulizia presso vostri uffici – mese di marzo
Importo prestazione:
€ 1.000,00
Operazione soggetta a reverse charge ex art. 17, comma 6 lett. a-ter) DPR n. 633/72
con applicazione dell’IVA a carico del destinatario della fattura”
DEMOLIZIONE, INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E COMPLETAMENTO DEGLI EDIFICI
Nell’ambito del settore edile, il meccanismo del reverse charge è stato esteso anche ai servizi di
demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici; dette attività sono
espressamente menzionate nelle seguenti voci della Tabella ATECO 2007:
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LAVORI DI
DEMOLIZIONE
codice 43.11
Sono esclusi i lavori di preparazione del cantiere (codice 43.12).
Cod. ATECO
INSTALLAZIONE
DI
IMPIANTI
Descrizione
43.21.01
Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa
manutenzione e riparazione)
43.21.02
Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.01
Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria
(inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
43.22.02
Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e
riparazione)
43.22.03
Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la
manutenzione e riparazione)
43.29.01
Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
43.29.02
Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09
Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (solo se riferite ad edifici)
L’attività di:
- 43.22.04: Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)
- 43.22.05: Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)
vi rientra solo se i beni possono considerarsi parte integrante dell’edificio (piscine e giardini pensili).
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
L’Agenzia non chiarisce se la manutenzione rientri nell’ambito del reverse charge; tuttavia, il riferimento
esclusivo ai codice Ateco che contemplano tali operazioni lascia presumere che vi rientrino.
Esempio2
La Gari srl ha stipula un contratto di appalto con la Alfa srl per la realizzazione dell’impianto
elettrico di un nuovo edificio; quest’ultima ha subappaltato parte dei lavori alla Gamma srl.
In base alle nuove disposizioni il reverse charge è applicabile:
- dalla Gamma srl (subappaltatore) nei confronti della Alfa srl
- dalla Alfa srl (appaltatore) nei confronti della Gari srl (committente).
Esempio3
La società Idraulica srl ha provveduto alla manutenzione dell’impianto idraulico di casa del sig.
Verdi (privato); in tale caso:
la società dovrà emettere fattura con applicazione dell’IVA al 22%;
il sig. Verdi dovrà limitarsi a pagare la fattura, iva compresa.
COMPLETAMENTO DI EDIFICI
Quanto al termine “completamento” di edifici, che ha destato numerose incertezze negli operatori
del settore, la CM 14/2015 chiarisce che:
il legislatore ha usato tale termine “in modo atecnico”
in assenza di una definizione sia nel Testo Unico dell’edilizia (il quale fa riferimento a interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia,
etc.) che nel Reg. UE n.1042/2013, occorre far riferimento ai seguenti codici ATECO 2007:
LAVORI
Cod. ATECO
Descrizione
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DI
COMPLETAMENTO
43.31.00
Intonacatura e stuccatura
43.32.01
Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
43.32.02
N.B.: il reverse charge non si applica per la posa in opera di arredi, in
quanto esclusi dalla concetto di edificio.
43.33.00
Rivestimento di pavimenti e di muri
43.34.00
Tinteggiatura e posa in opera di vetri
43.39.01
Attività non specializzate di lavori edili – muratori (*)
43.39.09
Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.
Prestazioni escluse: rimangono escluse le attività:
di costruzione (incluso l’ampliamento) degli edifici
di preparazione del cantiere (non riferibile al completamento, ma propedeutica della costruzione)
Rifacimento della facciata: le prestazioni relative al rifacimento della facciata di un edificio vanno
ricomprese fra i servizi di completamento e, quindi, assoggettate al reverse charge
Esempio4
La Sapei srl ha stipula un contratto di appalto con la Edil2srl per opere di tinteggiatura di un
nuovo edificio; quest’ultima ha subappaltato parte dei lavori alla ditta Carli.
In base alle nuove disposizioni il reverse charge è applicabile:
- dalla Carli (subappaltatore) nei confronti della Edil2 srl
- dalla Edil2 srl (appaltatore) nei confronti della Verdi srl (committente).
Esempio5
La Immobiledil srl ha stipula un contratto di appalto con la Rossi srl per la posa in opera di
infissi nell’ambito di alcuni appartamenti di un nuovo residence. In tal caso, sono applicabili
le nuove disposizioni sul reverse charge.
CONTRATTO UNITARIO
La Circ. chiarisce che se un soggetto passivo rende una pluralità di prestazioni di servizi:
- alcune soggette all’inversione contabile
- ed altre soggette al regime ordinario
in presenza di un unico contratto, si dovrà:
a) in generale: procedere alla scomposizione delle operazioni, individuando quelle soggette
al reverse (in quanto la finalità antifrode della reverse charge costituisce “la regola prioritaria”).
In tale ipotesi, pertanto, le singole prestazioni soggette a reverse charge:
dovranno essere distinte dalle altre prestazioni di servizi ai fini della fatturazione
in quanto soggette in via autonoma al meccanismo dell’inversione contabile.
b) in deroga: qualora tale scomposizione sia di difficile attuazione, stante la complessità delle
tipologie contrattuali riscontrabili nel settore edile, trovano applicazione le regole “ordinarie” (e
non il reverse) anche per i servizi rientranti nelle previsione di cui alla lett. a-ter).
Esempio6
RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO
Per un contratto avente ad oggetto:
la ristrutturazione di un edificio (operazione oggettivamente esclusa da reverse)
in cui è prevista anche l’installazione di uno o più impianti (soggetti a reverse)
il prestatore:
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non dovrà procedere alla scomposizione del contratto, distinguendo l’installazione di
impianti dagli interventi
ma applica l’IVA del 10% all’intera fattispecie contrattuale, secondo le ordinare modalità.
ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE NELL’AMBITO DEL SETTORE ENERGETICO
Il meccanismo dell’inversione contabile è stato esteso anche al settore energetico anche se con
portata temporale limitata (dal 01/01/2015 al 31/12/2018).
In particolare, sono ora soggetti all’applicazione del reverse charge:
a)
i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (in conformità alla Direttiva 2003/87/CE)
i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata
b)
Direttiva e di certificati relativi a gas e energia elettrica
c) le cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore
DECORRENZA: il reverse è applicabile alle fatture emesse dal 01/01/2015, senza una specifica
autorizzazione da parte dell’UE. Tuttavia, lo stesso è “temporaneo” in quanto sarà in vigore “per un periodo
di 4 anni” (in conformità alle previsioni dell’art. 199-bis Dir. n. 2006/112/CE)
La CM 14/2015 ribadisce (v. CM 6/2015) che nell’ambito applicativo della norma devono
ricomprendersi i certificati che hanno la finalità di incentivare l’efficienza energetica o la
produzione di energia da fonti rinnovabili, in conformità degli obiettivi della Dir. n. 2003/87/CE,
quali i certificati verdi, i certificati bianchi (o più propriamente i titoli di efficienza energetica) e le
garanzie di origine. Tali certificati, infatti, consentono agli operatori del settore di ottemperare agli
obblighi relativi al rispetto ambientale.
Pertanto, sono soggetti all’applicazione del reverse charge:
TITOLI
CERTIFICATI VERDI
CERTIFICATI BIANCHI
GARANZIE DI ORIGINE
TIPOLOGIA
sono titoli, rilasciati dal gestore di servizi energetici (GSE), rappresentativi
della quantità di energia rinnovabile prodotta da un impianto
sono “titoli di efficienza energetica”, che attestano il risparmio di gas ed
energia elettrica conseguito attraverso interventi di incremento
dell’efficienza energetica
hanno lo scopo di permettere ai fornitori di energia elettrica di provare ai
clienti finali l’attestazione della quota o quantità di energia che deriva da
fonti rinnovabili.
NORMATIVA
DLgs.79/99
DM
20/07/2004
DLgs.28/2011
Rientrano, inoltre, nel campo di applicazione della lett.d-ter) anche le unità di riduzione delle
emissioni (ERU) e le riduzioni certificate delle emissioni (CER).
RIVENDITORE
L’estensione del reverse charge riguarda le cessioni di gas/energia elettrica al “soggetto passivo rivenditore”.
Al riguardo, l’Agenzia fa presente che per soggetto passivo-rivenditore deve intendersi:
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“un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all’acquisto di gas, di energia elettrica (…) è
costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile” (articolo 7bis), comma 3, lettera a), del DPR n. 633 del 1972).
Alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto che non sia qualificabile come ‘soggetto passivorivenditore’, l’IVA deve essere applicata con le modalità “ordinarie”.
Va da sé che restano escluse dall’ambito applicativo della disposizione in commento le cessioni di gas e di
energia elettrica effettuate nei confronti di un consumatore finale.
GAS GPL: quanto alla fattispecie di cui alla lett. d-quater), l’Agenzia ritiene che:
il generico riferimento alle “cessioni di gas” non ricomprende le cessioni di GPL
in quanto tale sostanza presenta caratteristiche più simili agli oli minerali che non ai gas
vettoriati tramite sistemi/reti gas naturale.
Esempio7
ENI Spa cede un determinato quantitativo di GPL al grossista Beta srl, il quale procede ad
una nuova vendita al distributore di carburante Flli. Rossi Snc.
In tal caso, non è applicabile il reverse charge, in quanto le cessioni di GPL sono escluse dal
suddetto meccanismo.
GAS METANO: il concetto non dovrebbe estendersi alla cessione di metano (in quanto avente le
caratteristiche proprie di un gas).
ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE ALLE CESSIONI DI PALLETS
Per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di stabilità 2015 all’art. 74 co. 7 DPR 633/72, il
meccanismo del reverse è applicabile, a decorrere dal 01/01/2015, anche:
alle cessioni di bancali in legno (cd. “pallet”) recuperati a cicli di utilizzo successivi al primo
Sul punto, la CM 14/2015 chiarisce che affinché si applichi il regime dell’inversione contabile:
non è necessario che i beni siano inutilizzabili rispetto alla loro originaria destinazione
ma è sufficiente che siano ceduti in un ciclo di utilizzo successivo al primo, ossia in
qualsiasi fase di commercializzazione successiva alla immissione nel mercato del pallet nuovo.
Ciò in quanto il bene, essendo normalmente sottoposto al trasporto, magazzinaggio, selezione,
etc., è di fatto un bene recuperato ad un ciclo di utilizzo successivo al primo.
Pertanto, tutte le fasi di rivendita successive alla prima andranno assoggettate al reverse.
RAPPORTO TRA SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE
Come noto, mediante il meccanismo dello split payment l’Ente pubblico cessionario/committente
corrisponde al fornitore del bene/servizio il corrispettivo pattuito al netto dell’IVA indicata in fattura,
che deve essere versata all’Erario direttamente dall’Ente.
Sul punto, l’Agenzia precisa che l'art.17-ter non si applica se l’Ente pubblico è debitore d’ imposta.
E’ il caso, ad esempio, di un Ente pubblico cessionario/committente che, in qualità di soggetto
passivo Iva, deve applicare il meccanismo del reverse charge.
Nota: è evidente che i servizi in esame, resi alla PA, soggetti al meccanismo del reverse, sono
unicamente quelli che vengono acquistati da quest’ultima nell’esercizio della propria attività economica.
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APPLICAZIONE DEL REVERSE DA PARTE DI SOCIETÀ CONSORZIATE
Ove intervengano “organismi di natura associativa”, l’Agenzia recepisce le indicazioni già fornite in
relazione ai subappalti in edilizia (CM 19/2007), ritenendo che il consorzio operi in perfetta
“trasparenza” rispetto ai consorziati (in applicazione del concetto di mandato senza rappresentanza):
le prestazioni rese dai consorziati al consorzio
assumono la medesima valenza delle prestazioni rese dal consorzio ai terzi.
In sostanza, laddove il consorzio sia tenuto:
ad applicare reverse charge (es: in quanto installa un impianto su un edificio): anche il consorziato
dovrà applicare reverse charge nei confronti del consorzio
ad applicare l’Iva (es.: in quanto al di fuori delle nuove ipotesi di reverse charge o di un subappalto in
edilizia): anche il consorziato dovrà applicare la medesima aliquota Iva al consorzio.
REVERSE CHARGE E REGIME DELL’IVA PER CASSA
L’art. 32-bis) DL 83/2012 prevede il differimento dell’esigibilità dell’IVA (cd. regime IVA per cassa o
cash accounting) per i soggetti che hanno esercitato l’opzione:
per le cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di altri soggetti passivi IVA
avendo realizzato l’anno precedente un volume d’affari < €. 2.000.000.
La CM 44/2012 aveva già avuto modo di chiarire che per le operazioni soggette al reverse:
- il cedente/prestatore non può applicare il differimento dell’esigibilità dell’Iva (all’incasso)
- posto che il soggetto tenuto al versamento dell’imposta a debito è colui che ha ricevuto il
bene/servizio, e non chi emette la fattura.
Pertanto, i soggetti che abbiano optato per l’art. 32-bis) DL 83/2012, dal 01/01/2015 non faranno
rientrare nel meccanismo dell’IVA di cassa le operazioni rientranti nelle nuove fattispecie di reverse
charge dell’art. 17 c. 6 lett. a-ter Dpr 633/72.
Nota: ai fini dell’applicabilità del reverse charge, il momento di effettuazione delle operazioni andrà verificato
secondo le regole generali previste dall’art. 6 DPR 633/72.
Conseguentemente, le operazioni effettuate fino al 31/12/2014, per le quali troverebbe
applicazione dal 2015 il reverse, resteranno soggette al regime del cash accounting.
REVERSE CHARGE E NUOVO REGIME FORFETARIO
La legge di stabilità 2015, come noto, ha introdotto, dal 01/01/2015, il “nuovo” regime forfetario,
nell’ambito del quale i contribuenti sono in generale esonerati dagli obblighi Iva ad eccezione:
dell’obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali
della certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.
Per quanto attiene reverse charge, l’Agenzia precisa che:
OPERAZIONI ATTIVE
(cessioni di beni e
servizi resi)
OPERAZIONI ATTIVE
(acquisto di beni
o servizi ricevuti)
il reverse charge non si applica alle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate da
soggetti che applicano il regime forfetario (si rinvia alla CM 37/2006 con la quale sono
stati forniti chiarimenti al regime dei “minimi”).
i contribuenti sono tenuti ad assolvere l’Iva applicando l'inversione contabile:
- non potendo esercitare il diritto alla detrazione
- dovendo conseguentemente effettuare il versamento dell’IVA a debito procedendo ad
una sorta di liquidazione “mensile” (versano entro il 16 del mese successivo
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all’effettuazione dell’operazione con il codice tributo Iva dei mensili)
CONTRIBUENTI MINIMI: va applicato il medesimo regime disposto per i contribuenti minimi (v. CM
36/2010). Si ricorda che regime dei minimi è stato prorogato al 2015 dal decreto cd. “Milleproroghe”.
ACQUISTI DI SERVIZI PROMISCUI DA PARTE DI UN ENTE NON COMMERCIALE
Altro aspetto affrontato dalle Entrate, riguarda il caso del committente Ente non commerciale che
acquista un servizio destinato, in parte allo svolgimento di attività commerciale ed in parte ad
attività non commerciale (cd. attività istituzionale).
In particolare, per distinguere la quota di servizi da imputare alla gestione commerciale,
assoggettabile al reverse, da quella imputabile all’attività istituzionale, occorrerà far riferimento,
ad esempio, agli accordi contrattuali tra le parti, all’entità del corrispettivo pattuito, al carattere
dimensionale degli edifici interessati, ecc.
L’associazione culturale “Quasimodo” acquista al costo di €.7.200, un servizio di pulizia dei
propri locali [superficie mq 400, di cui mq 30 adibiti allo svolgimento di attività commerciali
(ad esempio, un bar) e mq 370 adibiti allo svolgimento dell’ attività istituzionale].
Esempio8
Percentuale del locale adibito all’attività commerciale, rispetto all’area oggetto del contratto
x:100=30:400
100x30/400 = 7,5%
Percentuale dello spazio adibito all’attività istituzionale, rispetto all’area oggetto del contratto:
x:100=370:400
100x370/400 = 92,5 %
Quota di corrispettivo imputabile all’attività commerciale: 7.200 x 7,5%= €.540
Quota di corrispettivo imputabile all’attività istituzionale: 7.200 x 92,5%= €.6.660
Analogamente, in presenza di un unico corrispettivo riferibile ad un contratto, comprensivo di
servizi, alcuni dei quali soggetti al regime dell’inversione contabile e altri soggetti all’applicazione
dell’IVA “ordinaria”, si dovrà procedere ad individuare la parte di corrispettivo relativa ai servizi a
cui si applica il reverse e quella relativa ai servizi soggetti all’applicazione dell’Iva ordinaria.
UTILIZZO DEL PLAFOND
In merito all’applicazione della disciplina Iva relativa gli acquisti di cui all’art. 8, co. 1, lett. c), DPR
633/72 l’Agenzia precisa che:
se la lettera di intento inviata dall’esportatore abituale
viene emessa per operazioni assoggettabili al reverse (art.17, c. 6,DPR 633/72)
per tali operazioni troverà applicazione la disciplina del reverse, quale “regola prioritaria”.
Nota: tali operazioni, pertanto, dovranno essere fatturate:
- ai sensi dell’art.17 c. 6 DPR 633/72
- non ai sensi dell’art. 8 c. 1 lett. c) Dpr 633/2.
Conseguentemente, per tali operazioni non potrà essere utilizzato il plafond
SOGGETTI ESCLUSI DALL’APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE
Come noto, l’applicazione del reverse charge comporta che:
PRESTATORI
emettono fattura senza addebito Iva, tenuto conto:
delle disposizioni di cui agli artt.21 e ss. DPR633/72
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dell’indicazione della norma che prevede l’applicazione dell’inversione contabile
integra la fattura con indicazione dell’aliquota e dell’Iva e la annota:
a) nel registro delle fatture emesse/corrispettivi
COMMITTENTE - entro il mese di ricevimento
- successivamente, ma entro 15 gg dal ricevimento e con riferimento al relativo mese
b) nel registro acquisti (CM 37/2006) ai fini della detrazione.
Tanto premesso, il reverse non trova applicazione alle prestazioni di servizi rese nei confronti di
soggetti che, beneficiando di particolari regimi, sono esonerati dagli adempimenti Iva.
A titolo esemplificativo, fra i soggetti esonerati dal reverse charge rientrano:
a)
b)
c)
d)
i produttori agricoli esonerati (volume di affari < €.7.000 ex art. 34 c. 6 DPR 633/72)
esercenti attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 ai quali, agli effetti
dell’IVA, si applicano le disposizioni di cui all’art. 74, comma 6, DPR 633/72
associazioni che hanno optato per il regime agevolato L. 398/91
soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui
alla tabella C allegata al DPR 633/72 che, nell’anno solare precedente hanno realizzato un
volume di affari < €. 25.822,84 (art. 74-quater, co. 5, DPR 633/72)
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
L’Agenzia, riconoscendo l’obiettiva difficoltà di interpretazione della norma, in applicazione delle
disposizioni dello statuto del contribuente:
fa salvi i comportamenti adottati dal contribuente fino al 27 marzo 2015 (data di emanazione
della CM 14/2015) non potendosi procedere ad applicare alcuna sanzione.
NO REGOLARIZZAZIONE: l’Agenzia non richiede la regolarizzazione delle fatture emesse in modo
difforme rispetto ai chiarimenti della CM 14/2015; dunque non si dovrà procedere ad emettere alcuna
nota di variazione:
- né in aumento Iva: ove sia stato applicato reverse charge in luogo dell’Iva
- né in diminuzione Iva: ove sia stato applicata l’Iva in luogo del reverse charge
indipendentemente dal regime applicato in fattura.
Il committente è comunque tenuto a comportarsi in coerenza con il regime applicato dal fornitore,
indipendentemente che abbia ritenuto errato il comportamento di quest’ultimo (es: se ha ricevuto una
fattura reverse charge, permane l’obbligo di integrarla e annotarla sui registri Iva, indipendentemente che
regime corretto fosse stato quello di applicazione dell’Iva in fattura).
PRINCIPALI SCADENZE DI APRILE 2015
10 VENERDÌ
NUOVE INIZIATIVE
PRODUTTIVE – INVIO DATI
Termine ultimo per la trasmissione dei dati contabili delle operazioni effettuate nel
1° trimestre 2015 tramite lo strumento RFA WEB disponibile sul sito internet
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SPESOMETRO 2015 –
SOGGETTI MENSILI
COMUNICAZIONE DELLE
OPERAZIONI LEGATE AL
TURISMO - 2015
SOGGETTI MENSILI
COMUNICAZIONE
LEASING, LOCAZIONI E
NOLEGGI
15 MERCOLEDÌ
IVA - CORRISPETTIVI GRANDE
DISTRIBUZIONE
FATTURAZIONE DIFFERITA
FATTURE E AUTOFATTURE DI
IMPORTO < €.300,00
REGISTRAZIONE DEI
CORRISPETTIVI
ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE
MOD. 730/2015
PRECOMPILATO
dell'Agenzia delle entrate. Detto adempimento riguarda coloro che hanno optato
per il regime agevolato delle nuove iniziative produttive (art. 13, L. 388/2000)
avvalendosi dell’assistenza fiscale degli Uffici delle Entrate.
Invio telematico della comunicazione relativa le seguenti operazioni effettuate
nell'anno 2014:
a) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese/ricevute per le quali sussiste
l'obbligo di emissione della fattura, a prescindere dal relativo ammontare
b) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese/ricevute per le quali non sussiste
l'obbligo di emissione della fattura (e quindi documentate da scontrino o ricevuta
fiscale), qualora l'importo unitario dell'operazione sia > € 3.600 (al lordo dell’IVA).
Per il 2014 sono esonerati dalla comunicazione in esame gli Enti pubblici e,
limitatamente alle operazioni attive di importo < € 3.000, al netto IVA, i
commercianti al minuto, alberghi e ristoranti nonché le agenzie di viaggio.
Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi
rese nel 2014 a persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana,
comunitaria ovvero di uno Stato appartenente allo SEE non residenti in Italia, da
parte dei commercianti al minuto e soggetti assimilati, agenzie di viaggio e
turismo, incassate in contante di ammontare inferiore a € 15.000, utilizzando il
quadro TU del modello “polivalente”.
Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati riguardanti i contratti stipulati nel
2014 da parte di:
società di leasing finanziario e/o operativo
operatori esercenti l’attività di locazione e/o di noleggio di autovetture,
caravan, unità da diporto e aeromobili.
In assenza di dati da trasmettere per l'anno, le società devono comunque
effettuare una comunicazione negativa.
Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di marzo da parte delle imprese
della grande distribuzione commerciale e di servizi
Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti
nel corso del mese di marzo e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt,
bolla di consegna e simili), tenendo presente che l’annotazione deve avvenire con
riferimento al mese di effettuazione.
Annotazione dell’eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché
delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, rilevanti in
Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente di ammontare < €.300
Annotazione, anche cumulativa, delle operazioni, effettuate nel corso del mese di
marzo, per le quali risultano emessi scontrino o ricevuta fiscale.
Annotazione, anche in unica registrazione, dell’importo dei corrispettivi e dei
proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel mese di marzo.
Data a decorrere dalla quale, nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, è
consultabile il mod. 730/2015 precompilato:
direttamente dal contribuente, che dispone Pin;
mediante il sostituto d’imposta / CAF / professionista abilitato, previa apposita
delega.
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16 GIOVEDÌ
IVA MENSILE
RITENUTE
(su pagamenti effettuati nel
mese di marzo 2015)
INTRATTENIMENTI
PREVIDENZA
20 LUNEDÌ
VERIFICHE PERIODICHE
REGISTRATORI DI CASSA
IVA
LIQUUIDAZIONE MOSS
SPESOMETRO 2015
ALTRI SOGGETTI
Liquidazione e versamento dell’imposta eventualmente a debito relativa al mese di
marzo (contribuenti mensili)
Irpef sui redditi lavoro dipendente e assimilati: versamento delle ritenute relative
a redditi di lavoro dipendente (cod. trib.1001) e assimilati (cod. trib. 1004)
Irpef sui redditi lavoro autonomo e provvigioni: versamento delle ritenute relative
ai professionisti ed altre attività di lavoro autonomo (cod. trib. 1040) ed agli agenti
e rappresentanti (cod. trib. 1038)
Addiz. Regionali/comunali sui redditi da lavoro dipendente del mese precedente
Condomini: versamento ritenute per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto
d’opera o servizi (cod. trib. 1020 prestatori IRES, cod. trib. 1019 prestatori IRPEF)
Associati in partecipazione: versamento ritenute sugli associati in partecipazione
con apporto di solo lavoro (cod. trib. 1040) e di capitale o misto (cod. trib. 1030)
per gli associati "qualificati"
Banche e le Poste Italiane: versamento della ritenuta sui bonifici per lavori che
danno accesso alla detrazione Irpef
Ritenute alla fonte su dividendi: versamento delle ritenute operate (26%)
relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per partecipazioni non
qualificate (codice tributo 1035).
Versamento imposta: versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle
attività svolte, in maniera continuativa, nel mese di marzo
Contributi Inps / Enpals mensili: versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro
dei contributi previdenziali a favore della generalità dei dipendenti, relativi alle
retribuzioni maturate nel mese di marzo.
INPS - Gestione Separata: versamento del contributo del 23,5% o 30,72%, da parte
dei committenti, sui compensi corrisposti a marzo a collaboratori coordinati e
continuativi / a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a
domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso > € 5.000).
Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti
a marzo agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella
misura del 23,5% o 30,72% (soggetti non pensionati/non iscritti a altra previdenza)
Invio telematico alle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori
di cassa effettuate nel 1° trimestre, da laboratori e fabbricanti abilitati.
Termine entro il quale effettuare la dichiarazione IVA riferita al primo trimestre dei
servizi elettronici resi a soggetti privati UE ed il relativo versamento, da parte dei
soggetti iscritti al Mini sportello unico (MOSS).
Invio telematico della comunicazione relativa le seguenti operazioni effettuate
nell'anno 2014:
a) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese/ricevute per le quali sussiste l'obbligo
di emissione della fattura, a prescindere dal relativo ammontare
b) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese/ricevute per le quali non sussiste
l'obbligo di emissione della fattura (e quindi documentate da scontrino o ricevuta
fiscale), qualora l'importo unitario dell'operazione sia > € 3.600 (al lordo dell’IVA).
Per il 2014 sono esonerati dalla comunicazione in esame gli Enti pubblici e,
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COMUNICAZIONE DELLE
OPERAZIONI LEGATE AL
TURISMO - 2015
ALTRI SOGGETTI
limitatamente alle operazioni attive di importo < € 3.000, al netto IVA, i
commercianti al minuto, alberghi e ristoranti nonché le agenzie di viaggio.
Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi
rese nel 2014 a persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana,
comunitaria ovvero di uno Stato appartenente allo SEE non residenti in Italia, da
parte dei commercianti al minuto e soggetti assimilati, agenzie di viaggio e turismo,
incassate in contante di ammontare inferiore a € 15.000, utilizzando il quadro TU
del modello “polivalente”.
27 LUNEDÌ
INTRASTAT MENSILI E
TRIMESTRALI
Invio telematico degli elenchi riepilogativi di cessioni/acquisti di beni e servizi
resi/ricevuti in ambito comunitario registrati o soggetti a registrazione relative al
mese di marzo (mensili) e al primo trimestre (soggetti trimestrali).
30 GIOVEDÌ
Invio telematico della comunicazione degli acquisti (senza IVA) da operatori
economici aventi sede a San Marino, annotati a marzo. A tal fine va utilizzato il
quadro SE del modello di comunicazione “polivalente”.
CREDITO TRIMESTRALE - MOD. Invio telematico alle Entrate dell’istanza di rimborso/compensazione del credito
IVA TR
IVA relativo al primo trimestre, utilizzando il nuovo modello IVA TR.
Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli
retributivi relativi al mese di marzo. L’adempimento riguarda anche i compensi
E-MENS
corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi o lavoratori a progetto,
incaricati alla vendita a domicilio, autonomi occasionali, nonché associati in
partecipazione con apporto di lavoro.
INPS
Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli
AGRICOLTURA
operai agricoli erogate nel primo trimestre.
Presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza per la richiesta di
rimborso/compensazione, relativa al primo trimestre, del maggior onere derivante
ACCISE : ISTANZA
dall’incremento dell’aliquota dell’accisa sul gasolio utilizzato come carburante da
AUTOTRASPORTATORI
parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o
superiore a 7,5 t.
MOD. SSP
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate del modello SSP per la comunicazione dei
STRUTTURE SANITARIE
compensi riscossi nel 2014 da parte delle strutture sanitarie private per l’attività
PRIVATE
medica / paramedica esercitata dai singoli professionisti nella struttura stessa.
ACQUISTI DA SAN MARINO
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