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REVERSE CHARGE Nuove ipotesi A partire da maggio occorrerà porre attenzione alle nuove ipotesi di reverse charge come, per esempio, le cessioni di tablet PC introdotte nell’articolo 17 del Testo Unico sull’Iva. La procedura di inversione contabile prevede l’applicazione dell’Iva da parte del cessionario che materialmente integra la fattura ricevuta. Il Decreto Legislativo n. 24 dell’11 febbraio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2016 dispone una modifica alle operazioni alle quali si applica il reverse charge. Il reverse charge è quel meccanismo che, al fine di combattere le frodi Iva, prevede che l’Iva sia applicata dal cessionario o committente. Il cedente o prestatore emette fattura senza Iva con l’indicazione “inversione contabile”. Il cessionario committente che riceve la fattura senza Iva deve integrarla (materialmente sul documento ricevuto) con l’Iva ed eseguire la doppia registrazione negli acquisti e nelle vendite in modo da avere l’Iva a credito e l’Iva a debito di pari importo. Nella dichiarazione annuale Iva queste operazioni ai fini della detrazione vanno indicate nel quadro VF degli acquisti, mentre per l’Iva a debito devono essere indicate nel quadro VJ. Con una modifica all’articolo 17, sesto comma, lettera c) del dpr 633/1972 viene prevista l’applicazione dell’inversione contabile: “alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale”. Con la stessa norma è abrogato il reverse charge su cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere e su cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari. L’entrata in vigore delle nuove diposizioni è prevista a partire dalle operazioni effettuate a partire dal 2 maggio 2016 ossia dal sessantesimo giorno successivo a quello dell’entrata in vigore del decreto avvenuta 3 marzo 2016, giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per alcune categorie di operazioni vi è un termine per l’applicazione del reverse charge. La disposizione precisa che si applica alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2018 per l’articolo 17, sesto comma, alle seguenti lettere: b - Cessioni apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 21 della tariffa annessa al dpr 641/1972; c - Cessioni di console da gioco, tablet pc e laptop nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale; d-bis - ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'art. 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'art. 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni; d-ter - ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica; d-quater) - alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3, lettera a) del dpr 633/1972. Il Servizio Fiscale Tributario di API Torino è a disposizione degli associati per informazioni e approfondimenti (011 4513.202-222; [email protected] – [email protected]).