IVA in fattura negli acquisti on line
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IVA in fattura negli acquisti on line
IL CASO DEL GIORNO IVA in fattura negli acquisti on line Con l’apertura della succursale italiana di Amazon non si applica più il reverse charge / Elena SPAGNOL Stando al rapporto della Casaleggio e Associati di aprile 2015, nel 2014 il valore del fatturato dell’e-commerce in Italia è stato pari a 24,2 miliardi di euro, con una crescita dell’8% rispetto al 2013. Trend di crescita che conferma la diffusione di tale modalità di acquisto sia da parte di privati cittadini (B2C), sia da parte di soggetti passivi titolari di partita IVA (B2B), seppur il gap con i Paesi più avanzati resti notevoli, basti pensare che il mercato brittanico vale 10 volte il nostro. Ricordiamo che tale modalità di vendita può essere diretta, quando la cessione e la consegna del prodotto venduto avviene in via telematica, o indiretta, quando la cessione avviene in via telematica, ma la consegna del bene avviene attraverso i canali tradizionali (trasporto fisico del bene). Sempre stando al citato rapporto, nel 2014 la maggior parte del fatturato è stata assorbita dal commercio elettronico diretto,anche se i centri commerciali on line (Amazon ed ebay) hanno segnato performance di crescita notevoli (+55%). Soprattutto nei rapporti B2B, è fondamentale che gli operatori gestiscano correttamente tutte le fasi di acquisto fin dal momento della loro registrazione al sito di vendita, per fornire da un lato le informazioni fiscali necessarie al venditore ai fini della fatturazione e per acquisire, inoltre, le informazioni necessarie a conoscere il luogo in cui è stabilito il soggetto cedente, stante il fatto che il trattamento IVA dell’acquisto cambia in funzione del luogo dove risiede il venditore. L’identificazione soggettiva dell’acquirente assume importanza in tutti quei casi in cui il soggetto che vende non sia stabilito e non abbia una stabile organizzazione in Italia. Ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DPR 633/72, infatti, nel caso di cessione di beni effettuate da un soggetto stabilito fuori dal territorio dello Stato in un altro Stato membro dell’Unione europea a un soggetto passivo IVA nel territorio dello Stato, è il cessionario o committente nazionale che adempie agli obblighi di fatturazione attraverso il meccanismo del reverse charge, con la procedura cioè di integrazione e registrazione della fattura estera prevista per le operazioni intracomunitarie. L’integrazione della fattura, inoltre, è obbligatoria a / EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 03 LUGLIO 2015 prescindere dal fatto che il fornitore non residente sia identificato o abbia nominato un rappresentante fiscale in Italia. Nel caso invece di cessione da parte dell’operatore e-commerce comunitario nei confronti di un privato consumatore l’operazione si considera imponibile in Italia, se sopra le soglie di legge, con la necessità da parte degli operatori di identificarsi o nominare un rappresentante fiscale in Italia. Ciò premesso, con particolare riferimento agli acquisti diretti dal sito di Amazon, fino ad aprile 2015 il soggetto IVA che acquistava on line riceveva una fattura senza l’addebito dell’imposta con indicazione che l’operazione era soggetta al regime del reverse charge. La mancata applicazione dell’imposta direttamente in fattura e l’obbligo del reverse charge nasceva dal fatto che Amazon gestiva le sue vendite sotto il profilo logistico utilizzando soprattutto centri di smistamento e magazzini in Italia, ed essendo essa una società stabilita in Lussemburgo con rappresentante fiscale in Italia, emetteva le fatture senza imposta qualificando l’operazione in reverse charge ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DPR 633/72. Il soggetto passivo che riceveva le fatture doveva quindi procedere con l’integrazione delle stesse, evidenziando l’IVA a debito e a credito, e detraeva l’imposta se risultavano rispettate le condizioni soggettive e oggettive per la detrazione nonché l’iscrizione nell’archivio VIES (si veda “Acquisti on line con IVA indetraibile senza iscrizione al VIES” del 19 novembre 2013). A partire da maggio 2015, come segnalato sia nel sito che nelle stesse fatture di acquisto, Amazon ha aperto alcune succursali in Paesi europei tra cui l’Italia e opera, quindi, come soggetto passivo stabilito in Italia. Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del DPR 633/72, emette pertanto le fatture con esposizione dell’IVA o del titolo d’esenzione o d’inapplicabilità dell’imposta che devono essere registrate dall’operatore italiano come fatture nazionali. Con riferimento, invece, agli acquisti da parte dei soggetti privati, nulla dovrebbe cambiare con riferimento all’addebito dell’imposta, in quanto il prezzo dei beni acquistati continuano a essere comprensivi dell’IVA, che sarà pagata al fornitore senza possibilità di detrazione.