Norme sull`IVA nella prestazione di servizi transfrontaliera (Unione

Transcript

Norme sull`IVA nella prestazione di servizi transfrontaliera (Unione
Norme sull’IVA nella prestazione di servizi
transfrontaliera (Unione europea)
L’internazionalizzazione sempre crescente nel settore economico comporta un aumento
delle prestazioni di servizi transfrontaliere, per esempio in caso di lavori di montaggio,
riparazioni o consulenze. L’imposizione dell’IVA e le formalità doganali sono essenziali per
svolgere correttamente queste operazioni.
Per un’imposizione corretta dell’IVA occorre identificare il tipo di servizio prestato. Questo
fattore determina in quale paese il servizio sarà tassato.
Fino al 31.12.2009 vigeva il principio di base che in caso di prestazioni di servizi
transfrontaliere, veniva applicata l’IVA del luogo in cui aveva la sua sede l’impresa che
prestava il servizio.
Questa regola è stata modificata il 01.01.2010 dalla direttiva dell’UE 2008/8/CE
(pacchetto concernente l’imposta sulla cifra d’affari):
A partire dal 01.01.2010, il principio applicato alle prestazioni di servizi transfrontaliere vuole
che siano normalmente tassate nel luogo di domicilio del destinatario della prestazione
(committente). Tuttavia, esistono numerose eccezioni a questa regola.
Troverete di seguito alcune disposizioni, basate sull’esempio della Germania (possono
esserci variazioni secondo i paesi):
Principio del luogo del destinatario per cosidetti “servizi da catalogo”, per esempio:
(principio del domicilio)
- servizi di consulenza;
- servizi di comunicazione;
- servizi informatici;
- servizi pubblicitari;
- brevetti, diritti d’autore.
Concretamente, un’impresa svizzera che presta uno dei servizi sopra citati in Germania
dovrà emettere una fattura esente da IVA. La seguente dicitura dovrà figurare sulla fattura:
“IVA assolta dal destinatario” oppure “VAT reversed”. Il destinatario della fattura dovrà
fatturare l’IVA secondo la procedura del “reverse charge”. Questa procedura vale per tutti i
servizi che sottostanno alla regola di base.
Lavori a oggetti mobili / riparazioni in loco presso il cliente
Sono fatturati come da regola di base (procedura del reverse charge).
Luogo dell’esecuzione dell’attività
per esempio in caso di:
- prestazioni artistiche, scientifiche o attività
accademiche;
- congressi o seminari all’estero.
Sono fatturati come da regola di base (procedura del reverse charge).
Osec – IVA nella prestazione di servizi transfrontaliera
1/2
Luogo in cui si trova l’oggetto
in caso di servizi immobiliari, per esempio:
- servizi di costruzione e di montaggio;
- affitto;
- sopralluogo.
Sono fatturati come da regola di base (procedura del reverse charge).
Æ In alcuni stati, la procedura del reverse charge non può essere applicata per determinati
servizi, p.es. in Finlandia, Lussemburgo e Slovenia. È quindi indispensabile chiarire
preventivamente quest’aspetto.
Principio della sede dell’impresa
per tutti gli altri servizi
(principio del luogo del prestatore) p.es. prestazioni della ristorazione, cure del corpo,
prestazioni di smaltimento dei rifiuti, ecc.
La fatturazione va eseguita conteggiando l’IVA locale.
Æ Dal 2010, occorre anche registrare i servizi nell’elenco ricapitolativo (esempio: un’impresa
svizzera con numero di partita IVA tedesco fornisce un servizio in Spagna).
Per ulteriori informazioni, prego contattare il nostro Service Center (hotline 0844 811 812
oppure e-mail [email protected]).
Osec – IVA nella prestazione di servizi transfrontaliera
2/2