Informazioni utili, normativa e sanzioni

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Informazioni utili, normativa e sanzioni
ANAGRAFE CANINA
Identificazione dei cani
L’identificazione degli animali è una condizione indispensabile per garantire il controllo sanitario
e giuridico della popolazione canina. Ogni Comune istituisce un registro riportante le generalità
del proprietario, il codice di identificazione e lo stato segnaletico dell’animale (razza, età, colore
del mantello ecc.).
L’anagrafe canina costituisce il mezzo più idoneo per tutelare i diritti dell’animale e definire i
doveri del proprietario: a) permette di rintracciare il legittimo proprietario di qualsiasi cane
rinvenuto vagante sul territorio; b) ostacola l’abbandono degli animali; c) previene il
randagismo; d) fa parte degli strumenti utilizzati per il controllo delle malattie che si
trasmettono dall’animale all’uomo.
L’obbligo di identificazione dei cani è previsto dalla legislazione vigente (l. 14/08/1991, n.
281).
Registrazione e casi particolari
La registrazione avviene mediante alcuni passaggi obbligatori.
Ogni proprietario, allevatore o detentore a scopo di lucro, residente nel Comune di Conselice è
tenuto ad iscrivere, presso l'Ufficio Anagrafe Canina, il proprio cane. Il Comune, all’atto
dell’iscrizione dei cani in Anagrafe, farà sottoscrivere il modulo di “denuncia per l’iscrizione
all’anagrafe canina” e consegnerà al proprietario la confezione monouso contenente il
microchip.
Il medico veterinario libero professionista deve individuare il momento più opportuno per
l'applicazione del microchip nel rispetto del benessere e della salute del cane. Una volta
effettuato entro i successivi trenta giorni il tatuaggio elettronico, il Veterinario certifica
l’avvenuta identificazione dell’animale compilando il certificato di applicazione del microchip in
triplice copia. Una copia rimane al Veterinario. La seconda è conservata dal proprietario quale
documento ufficiale attestante l’adempimento agli obblighi di legge. La terza copia deve essere
consegnata dal proprietario all’Ufficio Anagrafe Canina entro sette giorni dall’identificazione.
Al fine di semplificare la procedura a carico dei proprietari dei cani, è ora possibile iscrivere
all’Anagrafe Canina ed identificare mediante microchip i propri animali direttamente presso i
Veterinari Liberi Professionisti convenzionati con l’Amministrazione comunale.
Il detentore deve segnalare all’Anagrafe Canina: lo smarrimento o la sottrazione del cane entro
tre giorni; la cessione definitiva o la morte dell’animale, nonché eventuali cambiamenti di
residenza entro 15 giorni.
Microchip e tatuaggio
Dal 1 gennaio 2005 il microchip è diventato l'unico sistema identificativo nazionale; ancora,
tuttavia, possono esserci alcuni cani registrati con tatuaggio prima di questa data.
Il microchip è un piccolo dispositivo elettronico innocuo, di forma cilindrica di 11 millimetri di
lunghezza e 2 millimetri di diametro, rivestito di materiale biocompatibile, che viene iniettato
sotto la cute del cane dietro l'orecchio sinistro con una speciale siringa sterile monouso; al suo
interno contiene un codice numerico che identifica inequivocabilmente il cane stesso.
Il tatuaggio elettronico è un sistema indolore, in quanto l’inserimento viene effettuato in una
zona con ridotta sensibilità, privo di rischi per l’animale ed inalterabile nel tempo. La lettura è
facile, ed è sicura sia per il cane, che non deve essere immobilizzato, sia per l’operatore,
poiché è sufficiente avvicinare il “lettore” all’animale affinché sullo schermo appaia il codice
rilevato sul microchip.
Il numero di microchip dovrà essere riportato sull’eventuale passaporto, nella pagina relativa
alla identificazione dell’animale, dove verranno specificati anche data di impianto e
localizzazione del microchip.
Rischi e sanzioni
La legge 189 del 2004 che modifica l'art. 727 (Abbandono di animali) del Codice penale
stabilisce che "chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della
cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro".
La l.r. 27 del 2000 prevede le seguenti sanzioni amministrative: a) mancata iscrizione entro un
mese dalla nascita o entro 30 giorni dal possesso: da euro 77,50 a euro 232,41; b) mancata
denuncia di decesso o di cessione del cane entro 15 giorni dall’evento: da euro 57,65 a euro
154,44; c) mancata restituzione dell’attestazione veterinaria di avvenuto inserimento del
microchip entro 30 + 7 giorni: da euro 57,65 a euro 154,44.