Informazioni utili, normativa e sanzioni
Transcript
Informazioni utili, normativa e sanzioni
ANAGRAFE CANINA Identificazione dei cani L’identificazione degli animali è una condizione indispensabile per garantire il controllo sanitario e giuridico della popolazione canina. Ogni Comune istituisce un registro riportante le generalità del proprietario, il codice di identificazione e lo stato segnaletico dell’animale (razza, età, colore del mantello ecc.). L’anagrafe canina costituisce il mezzo più idoneo per tutelare i diritti dell’animale e definire i doveri del proprietario: a) permette di rintracciare il legittimo proprietario di qualsiasi cane rinvenuto vagante sul territorio; b) ostacola l’abbandono degli animali; c) previene il randagismo; d) fa parte degli strumenti utilizzati per il controllo delle malattie che si trasmettono dall’animale all’uomo. L’obbligo di identificazione dei cani è previsto dalla legislazione vigente (l. 14/08/1991, n. 281). Registrazione e casi particolari La registrazione avviene mediante alcuni passaggi obbligatori. Ogni proprietario, allevatore o detentore a scopo di lucro, residente nel Comune di Conselice è tenuto ad iscrivere, presso l'Ufficio Anagrafe Canina, il proprio cane. Il Comune, all’atto dell’iscrizione dei cani in Anagrafe, farà sottoscrivere il modulo di “denuncia per l’iscrizione all’anagrafe canina” e consegnerà al proprietario la confezione monouso contenente il microchip. Il medico veterinario libero professionista deve individuare il momento più opportuno per l'applicazione del microchip nel rispetto del benessere e della salute del cane. Una volta effettuato entro i successivi trenta giorni il tatuaggio elettronico, il Veterinario certifica l’avvenuta identificazione dell’animale compilando il certificato di applicazione del microchip in triplice copia. Una copia rimane al Veterinario. La seconda è conservata dal proprietario quale documento ufficiale attestante l’adempimento agli obblighi di legge. La terza copia deve essere consegnata dal proprietario all’Ufficio Anagrafe Canina entro sette giorni dall’identificazione. Al fine di semplificare la procedura a carico dei proprietari dei cani, è ora possibile iscrivere all’Anagrafe Canina ed identificare mediante microchip i propri animali direttamente presso i Veterinari Liberi Professionisti convenzionati con l’Amministrazione comunale. Il detentore deve segnalare all’Anagrafe Canina: lo smarrimento o la sottrazione del cane entro tre giorni; la cessione definitiva o la morte dell’animale, nonché eventuali cambiamenti di residenza entro 15 giorni. Microchip e tatuaggio Dal 1 gennaio 2005 il microchip è diventato l'unico sistema identificativo nazionale; ancora, tuttavia, possono esserci alcuni cani registrati con tatuaggio prima di questa data. Il microchip è un piccolo dispositivo elettronico innocuo, di forma cilindrica di 11 millimetri di lunghezza e 2 millimetri di diametro, rivestito di materiale biocompatibile, che viene iniettato sotto la cute del cane dietro l'orecchio sinistro con una speciale siringa sterile monouso; al suo interno contiene un codice numerico che identifica inequivocabilmente il cane stesso. Il tatuaggio elettronico è un sistema indolore, in quanto l’inserimento viene effettuato in una zona con ridotta sensibilità, privo di rischi per l’animale ed inalterabile nel tempo. La lettura è facile, ed è sicura sia per il cane, che non deve essere immobilizzato, sia per l’operatore, poiché è sufficiente avvicinare il “lettore” all’animale affinché sullo schermo appaia il codice rilevato sul microchip. Il numero di microchip dovrà essere riportato sull’eventuale passaporto, nella pagina relativa alla identificazione dell’animale, dove verranno specificati anche data di impianto e localizzazione del microchip. Rischi e sanzioni La legge 189 del 2004 che modifica l'art. 727 (Abbandono di animali) del Codice penale stabilisce che "chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro". La l.r. 27 del 2000 prevede le seguenti sanzioni amministrative: a) mancata iscrizione entro un mese dalla nascita o entro 30 giorni dal possesso: da euro 77,50 a euro 232,41; b) mancata denuncia di decesso o di cessione del cane entro 15 giorni dall’evento: da euro 57,65 a euro 154,44; c) mancata restituzione dell’attestazione veterinaria di avvenuto inserimento del microchip entro 30 + 7 giorni: da euro 57,65 a euro 154,44.