Servizio anagrafe canina - Comune di Ponte dell`Olio
Transcript
Servizio anagrafe canina - Comune di Ponte dell`Olio
COMUNE DI PONTE DELL’OLIO – Provincia di Piacenza Servizio Anagrafe Canina DESCRIZIONE Il Servizio di Anagrafe Canina permette il controllo e la tutela degli animali di proprietà secondo quanto disposto dalla normativa regionale in materia. Proprietari di cani I proprietari sono obbligati per legge ad iscrivere all'anagrafe canina del Comune di residenza i propri animali, entro 60 giorni dalla nascita ovvero entro 30 giorni da quando ne vengano, a qualsiasi titolo, in possesso. Sono inoltre tenuti, entro 15 giorni, a segnalare l'eventuale decesso, cambio di residenza, di proprietà, mentre lo smarrimento o la sottrazione del cane devono essere segnalati entro 3 giorni. Allevatori di cani a scopo di commercio Gli allevatori hanno, in ogni caso, l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali e sono tenuti a rilasciare regolare e contestuale ricevuta con la descrizione dell'animale e i suoi dati identificativi, e a segnalare le cessioni o le vendite di cani ai Comuni di residenza degli acquirenti o destinatari entro sette giorni dall'avvenuta cessione. MODALITA' PER L'ISCRIZIONE Requisiti • avere residenza nel Comune di Ponte dell’Olio; • essere maggiorenne; L'iscrizione del cane va effettuata dal proprietario del cane o da un suo delegato (munito di un documento di riconoscimento del proprietario, oltre che del proprio). Se il cane ha già il tatuaggio o il microchip occorre presentarne documentazione. In caso contrario occorre effettuare il pagamento direttamente all’ufficio Anagrafe (Euro 2,68) che provvede alla registrazione del cane e alla consegna del microchip in confezione sterile. Per iscrivere il cane devono essere specificati, oltre alle generalità e ai recapiti telefonici del proprietario, i dati descrittivi del cane (nome, età, razza, sesso, taglia, colore del mantello, lunghezza del pelo – se corto, medio o lungo) che vengono riportati sul registro di iscrizione all’Anagrafe Canina insieme al codice di riconoscimento. Per provvedere all’inserimento del microchip, l’interessato può rivolgersi direttamente al proprio Veterinario o ai Servizi Veterinari dell’Azienda USL di Piacenza ( 0523/550330). La certificazione del veterinario che attesta l’avvenuto inserimento del microchip dovrà essere riconsegnata (entro 7 giorni) direttamente all’Ufficio Anagrafe Canina. L'informatizzazione dell'anagrafe canina permette la consultazione veloce dei dati fondamentali del cane (tatuaggio e/o microchip, caratteristiche somatiche, nome, data di nascita ecc.), del proprietario (residenza, recapito ecc.), delle sue vicende (smarrito, ritrovato, ceduto ecc.). • Sanzioni amministrative ed economiche per i trasgressori Sanzioni previste: - da € 77,47 a € 232,41 per la mancata iscrizione all'Anagrafe Canina - da € 51,65 a € 154,94 per la mancata identificazione • Contribuzione L'iscrizione all'anagrafe è gratuita (costo microchip € 2,68). Non esiste alcuna tassa sui cani. Le spese veterinarie documentate possono essere detratte dalla dichiarazione dei redditi. RINUNCIA DI PROPRIETA’ Chi per gravi motivi non fosse più in grado di tenere il proprio cane, può inoltrare rinuncia di proprietà presso l’Ufficio Anagrafe Canina del Comune di Ponte dell’Olio. ANIMALI ALL’ESTERO Dal primo ottobre 2004 tutti i cani, gatti e furetti che viaggiano a seguito dei proprietari in ambito comunitario ed in provenienza da paesi terzi debbono essere muniti di passaporto ai sensi del regolamento CE998/2003. Per avere il passaporto il cane deve essere già iscritto all’anagrafe canina del comune di residenza, deve avere il microchip, deve essere sottoposto a vaccinazione antirabbica. Per ottenere il passaporto rivolgersi alla ASL di Piacenza Servizio Veterinario tel. 0523/317926. LE REGOLE PER ANDARE A PASSEGGIO Una bella passeggiata con il proprio quattrozampe è senza dubbio molto piacevole. Sicuramente fare appello al buon senso è un buon punto di partenza, ma anche la legislazione ha messo in chiaro alcuni punti. Il cane deve essere condotto con guinzaglio o museruola all’aperto, con entrambi sui mezzi pubblici di trasporto e nei luoghi affollati aperti al pubblico ( mercati, fiere ecc.). I Regolamenti Comunali ove esistono, possono dare delle indicazioni ulteriori su come deve comportarsi un proprietario con al seguito il proprio quattrozampe. Il Sindaco può decidere di vietare l’ingresso agli animali in particolari zone, che devono però essere contrassegnate da appositi cartelli. I Regolamenti Comunali impongono poi ai padroni la raccolta delle deiezioni dei propri animali. Normalmente sulla porta degli esercizi commerciali è specificato se gli animali sono i benvenuti. Seguendo queste poche regole non si rischia di incorrere in sanzioni o in spiacevoli discussioni con chi è poco tollerante alla presenza degli animali. Si ricorda inoltre che gli articoli del Codice Civile stabiliscono che il proprietario di animali è responsabile dei danni causati dagli stessi ed è obbligato al risarcimento dei danni cagionati. A tutela un proprietario può stipulare delle apposite polizze assicurative. SANZIONI: Omessa custodia o malgoverno di animali Euro 50.00 (art. 672 C.P ) Per tutte le altre sanzioni si fa riferimento ai relativi Regolamenti Comunali in materia. ABBANDONO E MALTRATTAMENTO Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura o abbandona animali domestici, è punito con l’ammenda da 1.000,00 a 10.000,00 Euro e l’arresto fino ad un anno ( art. 727 C.P.) DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA Chiunque abusando di segnalazioni acustiche, suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, è punito con l’arresto fino a tre mesi o ammenda fino a Euro 309.00 ( art. 659 C.P.). TRASPORTO DI ANIMALI SUI VEICOLI A MOTORE In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le necessarie manovre per la guida. Sugli autoveicoli è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. E’ consentito il trasporto di animali domestici anche in numero superiore, purchè custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete o altro analogo mezzo idoneo. Chi viola le disposizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 71,00 più la decurtazione di un punto sulla patente di guida ( art. 169 commi 6/10 del Codice Della Strada ). NORMATIVA DI RIFERIMENTO - LEGGE 14.081991, n. 281 Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo LEGGE REGIONALE 07.04.2000, n. 27 - Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina DELIBERA GIUNTA REGIONE EMILIA ROMAGNA 07.02.2011, n. 139 - Definizione della procedura di acquisto e distribuzione dei microchip di identificazione e di registrazione dei cani presenti sul territorio della Regione Emilia Romagna.