le regole principali

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le regole principali
Dipartimento di Prevenzione
Servizio Veterinario
U.O. Sanità Animale
LE REGOLE PRINCIPALI
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L’ANAGRAFE CANINA
I proprietari sono tenuti ad iscrivere il proprio cane all’anagrafe canina gestita dal Servizio Veterinario della ASL
entro 1 mese dalla nascita o dal possesso; tra il quarto ed sesto mese di vita oppure entro 3 mesi dal
possesso il cane deve essere identificato tramite impianto di “microchip” sottocutaneo, per i cani già
contrassegnati col tatuaggio non è necessario l’impianto del microchip.
Il microchip può essere applicato presso gli ambulatori del Servizio Veterinario (Savona – Carcare – Albenga) o
presso il proprio Veterinario di fiducia.
Lo smarrimento o la morte del cane devono essere comunicati entro sette giorni, mentre ogni variazione dei dati
della scheda anagrafica (cessione del cane, cambio di residenza, etc.) deve essere comunicata entro 30
giorni.
… A PASSEGGIO !
Quando condotto in luoghi aperti al pubblico il cane deve sempre essere accompagnato e tenuto al guinzaglio
(custodito), in spazi chiusi od affollati ( mezzi di trasporto – locali pubblici) oltre al guinzaglio deve essere anche
applicata un’idonea museruola.
Per alcune razze dichiarate a rischio di aggressività è previsto l’obbligo della contemporanea presenza di
guinzaglio e museruola ogni qualvolta il cane sia condotto in luoghi aperti al pubblico.
A tale obbligo non sono soggetti i cani guida per non vedenti e non udenti.
Oltre ad essere un obbligo in alcuni Comuni è comunque una buona norma comportamentale premunirsi
dell’apposita attrezzatura per raccogliere gli escrementi del cane quando deposti sulla pubblica via.
… E ALL’ESTERO ?
Per poter condurre all’estero il proprio cane o gatto o furetto è necessario richiedere il passaporto per animali
da compagnia che viene rilasciato dal Servizio Veterinario della ASL.
Per ottenere il rilascio di tale documento è necessario che il proprio animale sia:
1. identificato con microchip sottocutaneo (tatuaggio solo per i cani e solamente fino al
2008)
2. iscritto all’anagrafe canina (per i cani!)
3. sottoposto a vaccinazione antirabbica effettuata da almeno 20 giorni e da non più di 1
anno
Il passaporto è un documento sanitario della Comunità Europea e, pertanto, è da considerare valido
esclusivamente all’interno degli Stati Membri, tuttavia:
1. alcuni Stati Membri (Regno Unito, Malta e Svezia) richiedono ulteriori interventi sanitari
ed accertamenti di laboratorio che necessitano di pianificare il viaggio ed il rilascio del
passaporto con un anticipo temporale fino a sette mesi!
2. qualora la meta del proprio viaggio sia invece un Paese Terzo (cioè extracomunitario) è
importante informarsi presso l’Ambasciata od il Consolato dello stesso circa eventuali
particolari disposizioni in merito all’ingresso degli animali ed è altresì importante
informarsi all’atto della richiesta del passaporto se sono previste particolari condizioni
per il rientro nella Comunità Europea: potrebbe infatti capitare, a seconda del Paese
Terzo di provenienza, che il rientro dell’animale nel territorio comunitario sia impedito o
procrastinato di alcuni mesi per l’assenza di pochi accertamenti di laboratorio, semplici
se eseguiti in Italia prima della partenza.
GLI ANIMALI ESOTICI
Alcuni animali sono protetti da severe normative internazionali perché appartenenti a specie che, a diverso
grado di rischio, sono a pericolo di estinzione: per taluni il commercio è assolutamente vietato mentre per altri è
consentito solamente attenendosi a determinate e precise regole.
E’ importantissimo quando si acquista o si entra in possesso (anche se regalato!) di un animale appartenente
a talune categorie, soprattutto rettili (tartarughe, serpenti, iguana) e volatili (psittacidi o pappagalli), accertarsi
scrupolosamente se sono inseriti negli elenchi degli animali protetti, tale informazione può essere richiesta al
Corpo Forestale dello Stato od al Servizio Veterinario.
Nel caso è necessario presentare al Servizio Veterinario una richiesta di autorizzazione alla detenzione
allegando alla domanda la certificazione CITES che dimostri la legittimità del possesso dell’animale.
Ne conseguirà una breve istruttoria di accertamento delle condizioni che assicurano il rispetto del benessere
dell’animale posseduto: se l’esito è favorevole ne deriva il rilascio dell’autorizzazione sanitaria alla detenzione da
parte del Sindaco territorialmente competente.