Sentenza n. 810/2015 pubbl. il 07/10/2015 RG n. 307/2002
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Sentenza n. 810/2015 pubbl. il 07/10/2015 RG n. 307/2002 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA AMMINISTRAZIONE SEPARATA DELLA MONTAGNA CURIO- FRAZIONE ROCCACERRO , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA SABOTINO, N, 36 67051 AVEZZANO con l’avv. SIMONE RENATO (SMNRNT35R31A515U) , dal quale rappresentato e difeso giusta procura a margine dell’atto di citazione ATTORE e COMUNE DI TAGLIACOZZO, in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio dell’avv. Renato Simone, elettivamente domiciliato in Avezzano, via Sabotino n. 36 presso il difensore giusta procura a margine della comparsa di intervento INTERVENUTO contro MONTANA NUOVA SRL (01758790586), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giulio Cesare Primerano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Abramo Ranalli in Avezzano, via Monsignor Bagnoli n. 74, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore e CONSORZIO DI MARSIA (C.F. 80246550588), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell’avv. Antonio Quattrociocchi Branca, elettivamente domiciliato in Avezzano, via Mazzini n. 84 presso l’avv. Rosita di Lorenzo, giusta procura in calce all’atto di costituzione di nuovo difensore per l’udienza del 31.3.2009 CONVENUTI OGGETTO: Proprietà CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Firmato Da: GENNUSO FRANCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 9fe37 - Firmato Da: SORRENTINO GIULIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b7f4c nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 307/2002 promossa da: Sentenza n. 810/2015 pubbl. il 07/10/2015 RG n. 307/2002 1. L’Amministrazione separata della montagna Curio – frazione Roccacerro di Tagliacozzo (di seguito A.S.M.) ha convenuto in giudizio la Montana Nuova s.r.l. e il Consorzio di Marsia esercitando congiuntamente domande aventi natura cautelare (sequestro giudiziario e conservativo) e di merito (azione di “restituzione” di beni immobili, esibizione di rendiconto e nomina di un amministratore giudiziario). La tesi sostenuta dall’attrice, posta a fondamento delle domande spiegate, è quella dell’illegittima detenzione da parte delle convenute di beni in origine ceduti con contratto del 29 ottobre 1961, cd. contratto Napolitano, alla Marsia s.p.a. per la realizzazione infrastrutture turistiche e opere di urbanizzazione, con l’accordo che trascorsi 35 anni dalla stipula (ai sensi dell’art. 9 del contratto), come in effetti sarebbe avvenuto in virtù dell’atto di restituzione del 30 ottobre 1996. Si è costituita la Montana Nuova s.r.l., eccependo l’inammissibilità delle domande cautelari e l’infondatezza nel merito di tutte le domande spiegate, avanzando domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni subiti a causa dell’illecito comportamento dei componenti dell’A.S.M. in occasione della presunta scadenza del contratto Napolitano nonché per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.. Ha dedotto la convenuta di aver acquistato con contratto del 1989, cd. contratto Battaglia, la proprietà dei terreni ceduti alla Marsia s.p.a., già sdemanializzati con decreto del Ministero dell’Agricoltura e Foreste (M.A.F.) del 12.8.1961, subentrando nei diritti di uso esclusivo degli impianti realizzati da Marsia s.p.a. in virtù del contratto Napolitano. Il Consorzio di Marsia, costituendosi in giudizio, ha eccepito la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza dell’oggetto, con particolare riferimento alla mancata indicazione dei beni oggetto di rivendica. Nel merito, ha dedotto di essere stato costituito nel 1966 da Marsia s.p.a. e altri lottisti che da quest’ultima avevano acquistato i terreni, che ha ricevuto in consegna nel 1972, e di aver da allora gestito le strade e le piazze del comprensorio per conto dei proprietari privati consorziati, ovvero in regime di concessione. Aderendo alle allegazioni in Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 307/2002 - pagina 2 di 8 Firmato Da: GENNUSO FRANCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 9fe37 - Firmato Da: SORRENTINO GIULIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b7f4c quest’ultima avrebbe restituito i terreni, le strade e le piazze del comprensorio Sentenza n. 810/2015 pubbl. il 07/10/2015 RG n. 307/2002 punto di diritto e di fatto di Montana Nuova s.r.l., ha quindi avanzato richiesta di risarcimento danni per responsabilità aggravata dell’attrice ex art. 96 c.p.c.. Nelle more della prima udienza, è intervenuto il Comune di Tagliacozzo, ad adiuvandum rispetto alla posizione processuale di parte attrice. Con ordinanza del 12.6.2002, il Giudice ha rigettato le domande cautelari avanzate dall’A.S.M. per mancanza di fumus, ritenendo nullo l’atto introduttivo del giudizio ex artt. 163 n. 3 e 164 c.p.c.. L’A.S.M. ha quindi rinnovato la citazione nel termine concesso dal Giudice, mediante la notifica di un nuovo atto contenente l’indicazione dei dati catastali delle strade e dei terreni (con annessi impianti) oggetto di rivendica e la richiesta di Alla successiva udienza, le convenute hanno eccepito la mancata integrazione della domanda e il Giudice ha disposto la prosecuzione del processo. All’esito delle richieste istruttorie delle parti, è stata esperita CTU (sebbene a seguito di numerosi rinvii a causa della sostituzione di ben tre periti nominati); a seguito del deposito dell’elaborato, sono stati richiesti al CTU chiarimenti, con conseguente deposito delle perizie integrative del 22.11.2012 e del 13.3.2015 e all’udienza del 24.6.2015, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 281 quinquies c.p.c.. 2. In via preliminare, va rilevato che, come osservato da parte attrice nella comparsa conclusionale, la procura rilasciata dal Consorzio di Marsia a nuovo procuratore avv. Giovanni Battista Collareta in data 18.9.2015 deve ritenersi priva di effetto in virtù del capo della sentenza n. 16929 del 10.9.2012 del Tribunale di Roma, immediatamente esecutivo ex art. 282 c.p.c. in quanto a contenuto condannatorio, che inibisce agli amministratori del Consorzio il compimento di nuove operazioni. Pertanto, il Consorzio di Marsia deve ritenersi rappresentato in giudizio dai precedenti difensori costituiti, in virtù del disposto dell’art. 85 c.p.c.. 3. Ancora in via preliminare, al fine di inquadrare l’oggetto della causa alla luce dei numerosi scritti versati in atti e della complessa vicenda processuale, giova precisare quanto segue. Deve in primo luogo essere rigettata l’eccezione di nullità della citazione come integrata in data 24.10.2002, in quanto infondata. Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 307/2002 - pagina 3 di 8 Firmato Da: GENNUSO FRANCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 9fe37 - Firmato Da: SORRENTINO GIULIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b7f4c chiamata in causa di Marsia s.r.l. (già Marsia s.p.a.). Sentenza n. 810/2015 pubbl. il 07/10/2015 RG n. 307/2002 Infatti, la ratio del regime previsto dall’art. 164 co. 4 e 5 per l’ipotesi di nullità della citazione per indeterminatezza dell’oggetto è quella di mettere il convenuto in condizioni di esplicare compiutamente le proprie difese, a tutela del principio del contraddittorio. A tal fine, la citata normativa stabilisce che l’attore provveda ad integrare la domanda nel termine assegnato dal Giudice, ferme le decadenze maturate e i diritti quesiti anteriormente alla integrazione. Nel caso di specie, anche alla luce del principio generale di cui all’art. 156 c.p.c., deve ritenersi che la citazione integrativa abbia raggiunto il suo scopo, circoscrivendo e precisando l’oggetto della domanda nella rivendica dei beni ivi elencati. svolto il contraddittorio tra le parti e sono state precisate le conclusioni di parte attrice (cfr. foglio dattiloscritto allegato al verbale del 24.6.2015: “Voglia il Tribunale di Avezzano … accertata la esclusiva proprietà delle amministrazioni pubbliche istanti sui beni rivendicati – alla stregua degli atti e documenti acquisiti al processo condannare i convenuti alla restituzione in favore delle suddette amministrazioni dei beni stessi, con relative pertinenze e accessori”), con la conseguenza che tutte le altre domande avanzate nel primo atto di citazione notificato devono intendersi abbandonate. All’udienza di precisazione delle conclusioni parte attrice ha richiesto altresì per la prima volta il risarcimento dei danni. La domanda è inammissibile in quanto tardiva. Esula, poi, dal thema decidendum, in quanto domanda nuova introdotta tardivamente, la richiesta in via riconvenzionale di annullamento del verbale di restituzione del 1996 avanzata da Montana Nuova s.r.l. per la prima volta in comparsa conclusionale. 4. Ciò premesso, giova ricostruire sinteticamente i fatti di causa, per ciò che interessa ai fini della decisione, come risultanti dall’esame della copiosa documentazione versata in atti. La vicenda che ci occupa ha origine dal citato contratto Napolitano del 29.10.1961 con cui l’A.S.M. cedeva alla Marsia s.p.a. la proprietà dei terreni situati sulla montagna “Curio” nel Comune di Tagliacozzo per 103 Ha (riportati in Catasto alla pagina 1635 sugli estratti di mappa nn. 11081, 11082 e 11083 con Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 307/2002 - pagina 4 di 8 Firmato Da: GENNUSO FRANCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 9fe37 - Firmato Da: SORRENTINO GIULIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b7f4c Tanto è vero che è appunto entro i predetti limiti che si è compiutamente Sentenza n. 810/2015 pubbl. il 07/10/2015 RG n. 307/2002 allegati interni fogli di mappa nn. 37, 38 e 58), divenuti beni patrimoniali disponibili a seguito del decreto di sdemanializzazione del M.A.F. in data 12.8.1961. In particolare, in base al citato contratto la società Marsia, a fronte del trasferimento della proprietà, avrebbe realizzato le infrastrutture (strade, impianti, attrezzature, ecc.) necessarie per la costituzione di un centro turistico montano, occupandosi della gestione delle stesse. L’art. 2 del contratto prevedeva che tutte le opere realizzate dalla Marsia s.p.a. sarebbero state di sua proprietà, con costituzione di una servitù sulle strisce di terreno sottostanti, mentre all’art. 4 l’A.S.M. si impegnava a garantire alla società Marsia l’esclusiva sulla realizzazione sensi dell’art. 9, allo scadere del termine di 35 anni, in caso di mancata proroga, è stato previsto che: “a) tutte le strade e le piazze, ovunque costruite di cui la Società sarà ancora eventualmente proprietaria, passeranno senza alcun compenso in proprietà dell’Amministrazione; b) tutti gli impianti sportivi, quali sciovie, funivie, seggiovie e simili, … diventeranno senza alcun reciproco compenso di proprietà dell’Amministrazione e della società in ragione del 60% per la prima e del 40% per la seconda; dopo l’instaurazione di tale comproprietà la gestione degli impianti suddetti sarà effettuata in comune ovvero sarà affidata alla Società; c) tutte le altre proprietà della Società, siano esse costituite da terreni, da fabbricati, costruzioni ed impianti di qualsiasi genere, resteranno di proprietà della Società medesima”. In data 21.12.1972 venivano consegnate da Marsia s.p.a. al Consorzio di Marsia, costituitosi nel 1966, una serie di strade facenti parte del comprensorio, assoggettandole al controllo e alla manutenzione del Consorzio. Con contratto del 16.6.1982, cd. contratto Serafin, il Comune di Tagliacozzo e L’A.S.M., premesso che Marsia s.r.l. aveva realizzato le strade, gli impianti di risalita e discesa su terreni di proprietà dell’A.S.M. gravati da uso civico di pascolo e di bosco, richiamate le deliberazioni delle Amministrazioni parti in causa e del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, hanno consentito il cambiamento di destinazione delle aree distinte in catasto al foglio 37 per complessive Ha 15.08.76 e relativi impianti. Quest’ultimo contratto è stato ritenuto valido ed efficace con sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione usi civici, n. 17/2000, che ha Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 307/2002 - pagina 5 di 8 Firmato Da: GENNUSO FRANCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 9fe37 - Firmato Da: SORRENTINO GIULIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b7f4c e gestione degli impianti del centro turistico per un periodo di 35 anni. Infine, ai Sentenza n. 810/2015 pubbl. il 07/10/2015 RG n. 307/2002 riformato sul punto la sentenza n. 42/1992 del Commissario per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo. In data 30.12.1989, con il cd. contratto Battaglia, la Marsia s.r.l. ha venduto a Montana Nuova s.r.l. terreni per circa mq 45.438 facenti parte del comprensorio, cedendo altresì i diritti di esclusiva di cui all’art. 4 del contratto Napolitano. È poi intervenuto l’atto del 30.10.1996 con cui la Marsia s.r.l. “rilascia e cede” all’A.S.M. “tutto quanto come riferito all’art. 9, lett. a), lett. b) e lett. c) del contratto del 29.10.1961”. È, pertanto, in base alla successione dei citati atti che l’A.S.M. pretende di vantare un titolo di proprietà sui beni indicati nella citazione integrativa del L’assunto è infondato per i motivi di seguito esposti. 5. Occorre in primo luogo individuare la natura e l’efficacia della clausola contenuta all’art. 9 del contratto Napolitano con cui, si ripete, è stato previsto che allo scadere del termine di 35 anni, in caso di mancata proroga: “a) tutte le strade e le piazze, ovunque costruite di cui la Società sarà ancora eventualmente proprietaria, passeranno senza alcun compenso in proprietà dell’Amministrazione; b) tutti gli impianti sportivi, quali sciovie, funivie, seggiovie e simili, … diventeranno senza alcun reciproco compenso di proprietà dell’Amministrazione e della società in ragione del 60% per la prima e del 40% per la seconda; dopo l’instaurazione di tale comproprietà la gestione degli impianti suddetti sarà effettuata in comune ovvero sarà affidata alla Società; c) tutte le altre proprietà della Società, siano esse costituite da terreni, da fabbricati, costruzioni ed impianti di qualsiasi genere, resteranno di proprietà della Società medesima”. Orbene, poiché tale clausola è contenuta in un atto di compravendita avente efficacia traslativa della proprietà di beni immobili, anche in considerazione della formulazione in chiave ipotetica circa il contenuto dei diritti oggetto di retrocessione all’A.S.M., va appunto qualificata alla stregua di un patto di retrovendita con effetti meramente obbligatori. Il patto di retrovendita, che identifica la clausola apposta alla vendita o l'autonomo contratto in forza del quale colui che ha acquistato si obbliga a ritrasferire al venditore il bene alienatogli entro un dato termine, in assenza di una previsione normativa in proposito, viene ritenuto praticabile nell’ambito dell'autonomia negoziale riconosciuta alle parti (art. 1322 c.c.), ma, in virtù dei Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 307/2002 - pagina 6 di 8 Firmato Da: GENNUSO FRANCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 9fe37 - Firmato Da: SORRENTINO GIULIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b7f4c 24.10.2002. Sentenza n. 810/2015 pubbl. il 07/10/2015 RG n. 307/2002 principi generali di tassatività e tipicità dei diritti reali e della relatività degli effetti del contratto (art. 1372 comma 2 c.p.c.), produce effetti meramente obbligatori tra le parti che lo hanno stipulato, non essendo opponibile a terzi che abbiano acquistato diritti dall’acquirente. Il pactum de retrovendendo genera infatti in capo all'acquirente il semplice impegno a concludere un ulteriore atto di (ri)trasferimento in favore dell'alienante. Poiché l’oggetto del patto è costituito da beni immobili, così dovendo qualificarsi anche gli impianti sciistici in quanto materialmente congiunti o incorporati al suolo, l’atto di (ri)trasferimento è assoggettato ai requisiti di forma e di sostanza previsti appunto per le compravendite immobiliari. tanto può configurarsi un diritto di proprietà dell’A.S.M. sui beni già oggetto del contratto Napolitano, in quanto sussista un valido titolo di (ri)trasferimento degli stessi (o parte degli stessi) in suo favore. Parte attrice pretende di individuare tale atto nel verbale del 30.10.1996, con cui la Marsia s.r.l. “rilascia e cede” all’A.S.M. “tutto quanto come riferito all’art. 9, lett. a), lett. b) e lett. c) del contratto del 29.10.1961”. Come già affermato dal Tribunale di Roma nelle sentenze n. 3799/2004 e n. 10870/2009, tale atto, tuttavia, non può ritenersi idoneo al trasferimento di proprietà di beni immobili. Infatti, anche a voler superare la mancanza di forma di atto notarile (che dovrebbe considerarsi imposta dalla necessità di rispettare le medesime forme del contratto Napolitano in quanto atto uguale e contrario), è evidente la mancanza assoluta di determinatezza dell’oggetto del trasferimento, individuato per relationem all’art. 9 del contratto Napolitano, il quale, come si è già detto, è formulato in via eventuale ed ipotetica avendo riguardo ai beni che alla scadenza dei 35 anni sarebbero stati costruiti dalla Marsia e ancora nella sua proprietà. Ne deriva che, indipendentemente dal contenuto del contratto Battaglia del 1989, manca in radice il titolo legittimante il riacquisto da parte dell’A.S.M. dei terreni e impianti in questione. Ciò implica il rigetto della domanda di rivendica spiegata da parte attrice. Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 307/2002 - pagina 7 di 8 Firmato Da: GENNUSO FRANCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 9fe37 - Firmato Da: SORRENTINO GIULIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b7f4c 6. Da tali premesse discende la considerazione che, nel caso di specie, in Sentenza n. 810/2015 pubbl. il 07/10/2015 RG n. 307/2002 7. Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata dalla Montana Nuova s.r.l. di risarcimento dei danni subiti a causa dell’illecito comportamento dei componenti dell’A.S.M. in occasione della presunta scadenza del contratto Napolitano, la stessa va rigettata in quanto rimasta priva di supporto probatorio, oltre ad essere del tutto carente in punto di allegazione del danno subito. 8. Quanto alle spese di lite, premesso che al presente giudizio, in quanto introdotto in data 11.5.2005, si applica il testo dell’art. 92 c.p.c. antecedente alle modifiche introdotte con L. 263/2005 e con D.L. 273/2005, conv. con modificazioni nella L. 51/2006 (applicabili ai procedimenti instaurati successivamente al 1.3.2006), va disposta la compensazione integrale sussistendone giusti motivi in riconvenzionale avanzata da Montana Nuova s.r.l.) nonché dei numerosi precedenti giurisprudenziali in materia dell’ampio oggetto del contendere tra le parti, dagli esiti favorevoli talvolta per l’una, talvolta per l’altra parte. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico della parte attrice. Le ragioni sottese alla compensazione delle spese impongono altresì il rigetto delle domande di risarcimento per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., non sussistendone i presupposti. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall’Amministrazione separata della montagna Curio – frazione Roccacerro di Tagliacozzo nei confronti di Montana Nuova s.r.l. e del Consorzio di Marsia, così decide: - rigetta la domanda; - compensa integralmente le spese di lite; - pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, liquidate con separato decreto. AVEZZANO, 17 ottobre 2015 Il Giudice dott.ssa Giulia Sorrentino Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 307/2002 - pagina 8 di 8 Firmato Da: GENNUSO FRANCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 9fe37 - Firmato Da: SORRENTINO GIULIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b7f4c considerazione della soccombenza reciproca (stante il rigetto della domanda