Sentenza n. 810/2015 pubbl. il 07/10/2015 RG n. 307/2002

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Sentenza n. 810/2015 pubbl. il 07/10/2015
RG n. 307/2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
AMMINISTRAZIONE SEPARATA DELLA MONTAGNA CURIO- FRAZIONE
ROCCACERRO , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in VIA SABOTINO, N, 36 67051 AVEZZANO con l’avv. SIMONE
RENATO (SMNRNT35R31A515U) , dal quale rappresentato e difeso giusta
procura a margine dell’atto di citazione
ATTORE
e
COMUNE DI TAGLIACOZZO, in persona del Sindaco pro tempore, con il
patrocinio dell’avv. Renato Simone, elettivamente domiciliato in Avezzano, via
Sabotino n. 36 presso il difensore giusta procura a margine della comparsa di
intervento
INTERVENUTO
contro
MONTANA NUOVA SRL (01758790586), in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giulio Cesare Primerano ed
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Abramo Ranalli in Avezzano,
via Monsignor Bagnoli n. 74, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
di nuovo difensore
e
CONSORZIO DI MARSIA (C.F. 80246550588), in persona del legale
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell’avv. Antonio Quattrociocchi
Branca, elettivamente domiciliato in Avezzano, via Mazzini n. 84 presso l’avv.
Rosita di Lorenzo, giusta procura in calce all’atto di costituzione di nuovo
difensore per l’udienza del 31.3.2009
CONVENUTI
OGGETTO: Proprietà
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza di precisazione delle
conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
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nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 307/2002 promossa da:
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RG n. 307/2002
1. L’Amministrazione separata della montagna Curio – frazione Roccacerro
di Tagliacozzo (di seguito A.S.M.) ha convenuto in giudizio la Montana Nuova
s.r.l. e il Consorzio di Marsia esercitando congiuntamente domande aventi natura
cautelare (sequestro giudiziario e conservativo) e di merito (azione di
“restituzione” di beni immobili, esibizione di rendiconto e nomina di un
amministratore giudiziario).
La tesi sostenuta dall’attrice, posta a fondamento delle domande spiegate, è
quella dell’illegittima detenzione da parte delle convenute di beni in origine ceduti
con contratto del 29 ottobre 1961, cd. contratto Napolitano, alla Marsia s.p.a. per la
realizzazione infrastrutture turistiche e opere di urbanizzazione, con l’accordo che
trascorsi 35 anni dalla stipula (ai sensi dell’art. 9 del contratto), come in effetti
sarebbe avvenuto in virtù dell’atto di restituzione del 30 ottobre 1996.
Si è costituita la Montana Nuova s.r.l., eccependo l’inammissibilità delle
domande cautelari e l’infondatezza nel merito di tutte le domande spiegate,
avanzando domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni subiti a causa
dell’illecito comportamento dei componenti dell’A.S.M. in occasione della presunta
scadenza del contratto Napolitano nonché per responsabilità processuale
aggravata ex art. 96 c.p.c..
Ha dedotto la convenuta di aver acquistato con contratto del 1989, cd.
contratto Battaglia, la proprietà dei terreni ceduti alla Marsia s.p.a., già
sdemanializzati con decreto del Ministero dell’Agricoltura e Foreste (M.A.F.) del
12.8.1961, subentrando nei diritti di uso esclusivo degli impianti realizzati da
Marsia s.p.a. in virtù del contratto Napolitano.
Il Consorzio di Marsia, costituendosi in giudizio, ha eccepito la nullità
dell’atto di citazione per indeterminatezza dell’oggetto, con particolare riferimento
alla mancata indicazione dei beni oggetto di rivendica. Nel merito, ha dedotto di
essere stato costituito nel 1966 da Marsia s.p.a. e altri lottisti che da quest’ultima
avevano acquistato i terreni, che ha ricevuto in consegna nel 1972, e di aver da
allora gestito le strade e le piazze del comprensorio per conto dei proprietari
privati consorziati, ovvero in regime di concessione. Aderendo alle allegazioni in
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quest’ultima avrebbe restituito i terreni, le strade e le piazze del comprensorio
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punto di diritto e di fatto di Montana Nuova s.r.l., ha quindi avanzato richiesta di
risarcimento danni per responsabilità aggravata dell’attrice ex art. 96 c.p.c..
Nelle more della prima udienza, è intervenuto il Comune di Tagliacozzo, ad
adiuvandum rispetto alla posizione processuale di parte attrice.
Con ordinanza del 12.6.2002, il Giudice ha rigettato le domande cautelari
avanzate dall’A.S.M. per mancanza di fumus, ritenendo nullo l’atto introduttivo del
giudizio ex artt. 163 n. 3 e 164 c.p.c..
L’A.S.M. ha quindi rinnovato la citazione nel termine concesso dal Giudice,
mediante la notifica di un nuovo atto contenente l’indicazione dei dati catastali
delle strade e dei terreni (con annessi impianti) oggetto di rivendica e la richiesta di
Alla successiva udienza, le convenute hanno eccepito la mancata
integrazione della domanda e il Giudice ha disposto la prosecuzione del processo.
All’esito delle richieste istruttorie delle parti, è stata esperita CTU (sebbene a
seguito di numerosi rinvii a causa della sostituzione di ben tre periti nominati); a
seguito del deposito dell’elaborato, sono stati richiesti al CTU chiarimenti, con
conseguente deposito delle perizie integrative del 22.11.2012 e del 13.3.2015 e
all’udienza del 24.6.2015, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art.
281 quinquies c.p.c..
2. In via preliminare, va rilevato che, come osservato da parte attrice nella
comparsa conclusionale, la procura rilasciata dal Consorzio di Marsia a nuovo
procuratore avv. Giovanni Battista Collareta in data 18.9.2015 deve ritenersi priva
di effetto in virtù del capo della sentenza n. 16929 del 10.9.2012 del Tribunale di
Roma, immediatamente esecutivo ex art. 282 c.p.c. in quanto a contenuto
condannatorio, che inibisce agli amministratori del Consorzio il compimento di
nuove operazioni. Pertanto, il Consorzio di Marsia deve ritenersi rappresentato in
giudizio dai precedenti difensori costituiti, in virtù del disposto dell’art. 85 c.p.c..
3. Ancora in via preliminare, al fine di inquadrare l’oggetto della causa alla
luce dei numerosi scritti versati in atti e della complessa vicenda processuale, giova
precisare quanto segue.
Deve in primo luogo essere rigettata l’eccezione di nullità della citazione
come integrata in data 24.10.2002, in quanto infondata.
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chiamata in causa di Marsia s.r.l. (già Marsia s.p.a.).
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Infatti, la ratio del regime previsto dall’art. 164 co. 4 e 5 per l’ipotesi di
nullità della citazione per indeterminatezza dell’oggetto è quella di mettere il
convenuto in condizioni di esplicare compiutamente le proprie difese, a tutela del
principio del contraddittorio. A tal fine, la citata normativa stabilisce che l’attore
provveda ad integrare la domanda nel termine assegnato dal Giudice, ferme le
decadenze maturate e i diritti quesiti anteriormente alla integrazione.
Nel caso di specie, anche alla luce del principio generale di cui all’art. 156
c.p.c., deve ritenersi che la citazione integrativa abbia raggiunto il suo scopo,
circoscrivendo e precisando l’oggetto della domanda nella rivendica dei beni ivi
elencati.
svolto il contraddittorio tra le parti e sono state precisate le conclusioni di parte
attrice (cfr. foglio dattiloscritto allegato al verbale del 24.6.2015: “Voglia il Tribunale
di Avezzano … accertata la esclusiva proprietà delle amministrazioni pubbliche istanti sui
beni rivendicati – alla stregua degli atti e documenti acquisiti al processo condannare i
convenuti alla restituzione in favore delle suddette amministrazioni dei beni stessi, con
relative pertinenze e accessori”), con la conseguenza che tutte le altre domande
avanzate nel primo atto di citazione notificato devono intendersi abbandonate.
All’udienza di precisazione delle conclusioni parte attrice ha richiesto altresì
per la prima volta il risarcimento dei danni. La domanda è inammissibile in quanto
tardiva.
Esula, poi, dal thema decidendum, in quanto domanda nuova introdotta
tardivamente, la richiesta in via riconvenzionale di annullamento del verbale di
restituzione del 1996 avanzata da Montana Nuova s.r.l. per la prima volta in
comparsa conclusionale.
4. Ciò premesso, giova ricostruire sinteticamente i fatti di causa, per ciò che
interessa ai fini della decisione, come risultanti dall’esame della copiosa
documentazione versata in atti.
La vicenda che ci occupa ha origine dal citato contratto Napolitano del
29.10.1961 con cui l’A.S.M. cedeva alla Marsia s.p.a. la proprietà dei terreni situati
sulla montagna “Curio” nel Comune di Tagliacozzo per 103 Ha (riportati in
Catasto alla pagina 1635 sugli estratti di mappa nn. 11081, 11082 e 11083 con
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Tanto è vero che è appunto entro i predetti limiti che si è compiutamente
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allegati interni fogli di mappa nn. 37, 38 e 58), divenuti beni patrimoniali
disponibili a seguito del decreto di sdemanializzazione del M.A.F. in data
12.8.1961.
In particolare, in base al citato contratto la società Marsia, a fronte del
trasferimento della proprietà, avrebbe realizzato le infrastrutture (strade, impianti,
attrezzature, ecc.) necessarie per la costituzione di un centro turistico montano,
occupandosi della gestione delle stesse. L’art. 2 del contratto prevedeva che tutte le
opere realizzate dalla Marsia s.p.a. sarebbero state di sua proprietà, con
costituzione di una servitù sulle strisce di terreno sottostanti, mentre all’art. 4
l’A.S.M. si impegnava a garantire alla società Marsia l’esclusiva sulla realizzazione
sensi dell’art. 9, allo scadere del termine di 35 anni, in caso di mancata proroga, è
stato previsto che: “a) tutte le strade e le piazze, ovunque costruite di cui la Società sarà
ancora eventualmente proprietaria, passeranno senza alcun compenso in proprietà
dell’Amministrazione; b) tutti gli impianti sportivi, quali sciovie, funivie, seggiovie e
simili, … diventeranno senza alcun reciproco compenso di proprietà dell’Amministrazione
e della società in ragione del 60% per la prima e del 40% per la seconda; dopo
l’instaurazione di tale comproprietà la gestione degli impianti suddetti sarà effettuata in
comune ovvero sarà affidata alla Società; c) tutte le altre proprietà della Società, siano esse
costituite da terreni, da fabbricati, costruzioni ed impianti di qualsiasi genere, resteranno di
proprietà della Società medesima”.
In data 21.12.1972 venivano consegnate da Marsia s.p.a. al Consorzio di
Marsia, costituitosi nel 1966, una serie di strade facenti parte del comprensorio,
assoggettandole al controllo e alla manutenzione del Consorzio.
Con contratto del 16.6.1982, cd. contratto Serafin, il Comune di Tagliacozzo
e L’A.S.M., premesso che Marsia s.r.l. aveva realizzato le strade, gli impianti di
risalita e discesa su terreni di proprietà dell’A.S.M. gravati da uso civico di pascolo
e di bosco, richiamate le deliberazioni delle Amministrazioni parti in causa e del
Consiglio
Regionale
dell’Abruzzo,
hanno
consentito
il
cambiamento
di
destinazione delle aree distinte in catasto al foglio 37 per complessive Ha 15.08.76 e
relativi impianti. Quest’ultimo contratto è stato ritenuto valido ed efficace con
sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione usi civici, n. 17/2000, che ha
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e gestione degli impianti del centro turistico per un periodo di 35 anni. Infine, ai
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riformato sul punto la sentenza n. 42/1992 del Commissario per il riordinamento
degli usi civici in Abruzzo.
In data 30.12.1989, con il cd. contratto Battaglia, la Marsia s.r.l. ha venduto a
Montana Nuova s.r.l. terreni per circa mq 45.438 facenti parte del comprensorio,
cedendo altresì i diritti di esclusiva di cui all’art. 4 del contratto Napolitano.
È poi intervenuto l’atto del 30.10.1996 con cui la Marsia s.r.l. “rilascia e cede”
all’A.S.M. “tutto quanto come riferito all’art. 9, lett. a), lett. b) e lett. c) del contratto del
29.10.1961”.
È, pertanto, in base alla successione dei citati atti che l’A.S.M. pretende di
vantare un titolo di proprietà sui beni indicati nella citazione integrativa del
L’assunto è infondato per i motivi di seguito esposti.
5. Occorre in primo luogo individuare la natura e l’efficacia della clausola
contenuta all’art. 9 del contratto Napolitano con cui, si ripete, è stato previsto che
allo scadere del termine di 35 anni, in caso di mancata proroga: “a) tutte le strade e le
piazze, ovunque costruite di cui la Società sarà ancora eventualmente proprietaria,
passeranno senza alcun compenso in proprietà dell’Amministrazione; b) tutti gli impianti
sportivi, quali sciovie, funivie, seggiovie e simili, … diventeranno senza alcun reciproco
compenso di proprietà dell’Amministrazione e della società in ragione del 60% per la prima
e del 40% per la seconda; dopo l’instaurazione di tale comproprietà la gestione degli
impianti suddetti sarà effettuata in comune ovvero sarà affidata alla Società; c) tutte le altre
proprietà della Società, siano esse costituite da terreni, da fabbricati, costruzioni ed impianti
di qualsiasi genere, resteranno di proprietà della Società medesima”.
Orbene, poiché tale clausola è contenuta in un atto di compravendita avente
efficacia traslativa della proprietà di beni immobili, anche in considerazione della
formulazione in chiave ipotetica circa il contenuto dei diritti oggetto di
retrocessione all’A.S.M., va appunto qualificata alla stregua di un patto di
retrovendita con effetti meramente obbligatori.
Il patto di retrovendita, che identifica la clausola apposta alla vendita o
l'autonomo contratto in forza del quale colui che ha acquistato si obbliga a
ritrasferire al venditore il bene alienatogli entro un dato termine, in assenza di una
previsione normativa in proposito, viene ritenuto praticabile nell’ambito
dell'autonomia negoziale riconosciuta alle parti (art. 1322 c.c.), ma, in virtù dei
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24.10.2002.
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principi generali di tassatività e tipicità dei diritti reali e della relatività degli effetti
del contratto (art. 1372 comma 2 c.p.c.), produce effetti meramente obbligatori tra le
parti che lo hanno stipulato, non essendo opponibile a terzi che abbiano acquistato
diritti dall’acquirente. Il pactum de retrovendendo genera infatti in capo all'acquirente
il semplice impegno a concludere un ulteriore atto di (ri)trasferimento in favore
dell'alienante.
Poiché l’oggetto del patto è costituito da beni immobili, così dovendo
qualificarsi anche gli impianti sciistici in quanto materialmente congiunti o
incorporati al suolo, l’atto di (ri)trasferimento è assoggettato ai requisiti di forma e
di sostanza previsti appunto per le compravendite immobiliari.
tanto può configurarsi un diritto di proprietà dell’A.S.M. sui beni già oggetto del
contratto Napolitano, in quanto sussista un valido titolo di (ri)trasferimento degli
stessi (o parte degli stessi) in suo favore.
Parte attrice pretende di individuare tale atto nel verbale del 30.10.1996, con
cui la Marsia s.r.l. “rilascia e cede” all’A.S.M. “tutto quanto come riferito all’art. 9, lett.
a), lett. b) e lett. c) del contratto del 29.10.1961”.
Come già affermato dal Tribunale di Roma nelle sentenze n. 3799/2004 e n.
10870/2009, tale atto, tuttavia, non può ritenersi idoneo al trasferimento di
proprietà di beni immobili.
Infatti, anche a voler superare la mancanza di forma di atto notarile (che
dovrebbe considerarsi imposta dalla necessità di rispettare le medesime forme del
contratto Napolitano in quanto atto uguale e contrario), è evidente la mancanza
assoluta di determinatezza dell’oggetto del trasferimento, individuato per
relationem all’art. 9 del contratto Napolitano, il quale, come si è già detto, è
formulato in via eventuale ed ipotetica avendo riguardo ai beni che alla scadenza
dei 35 anni sarebbero stati costruiti dalla Marsia e ancora nella sua proprietà.
Ne deriva che, indipendentemente dal contenuto del contratto Battaglia del
1989, manca in radice il titolo legittimante il riacquisto da parte dell’A.S.M. dei
terreni e impianti in questione.
Ciò implica il rigetto della domanda di rivendica spiegata da parte attrice.
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6. Da tali premesse discende la considerazione che, nel caso di specie, in
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7. Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata dalla Montana Nuova
s.r.l. di risarcimento dei danni subiti a causa dell’illecito comportamento dei
componenti dell’A.S.M. in occasione della presunta scadenza del contratto
Napolitano, la stessa va rigettata in quanto rimasta priva di supporto probatorio,
oltre ad essere del tutto carente in punto di allegazione del danno subito.
8. Quanto alle spese di lite, premesso che al presente giudizio, in quanto
introdotto in data 11.5.2005, si applica il testo dell’art. 92 c.p.c. antecedente alle
modifiche introdotte con L. 263/2005 e con D.L. 273/2005, conv. con modificazioni
nella L. 51/2006 (applicabili ai procedimenti instaurati successivamente al
1.3.2006), va disposta la compensazione integrale sussistendone giusti motivi in
riconvenzionale avanzata da Montana Nuova s.r.l.) nonché dei numerosi
precedenti giurisprudenziali in materia dell’ampio oggetto del contendere tra le
parti, dagli esiti favorevoli talvolta per l’una, talvolta per l’altra parte.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno definitivamente
poste a carico della parte attrice.
Le ragioni sottese alla compensazione delle spese impongono altresì il
rigetto delle domande di risarcimento per responsabilità processuale aggravata ex
art. 96 c.p.c., non sussistendone i presupposti.
P.Q.M.
Il
Tribunale,
definitivamente
pronunciando
sulla
domanda
proposta
dall’Amministrazione separata della montagna Curio – frazione Roccacerro di
Tagliacozzo nei confronti di Montana Nuova s.r.l. e del Consorzio di Marsia, così
decide:
-
rigetta la domanda;
-
compensa integralmente le spese di lite;
-
pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, liquidate con
separato decreto.
AVEZZANO, 17 ottobre 2015
Il Giudice
dott.ssa Giulia Sorrentino
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considerazione della soccombenza reciproca (stante il rigetto della domanda