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STUDIO LEGALE DI MAURO
Avv. Donato DI MAURO
FONTI NORMATIVE E DOCUMENTI
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"SUSSISTE L’AGGRAVANTE DELLA DESTREZZA PER IL FURTO NEL SUPERMERCATO”
[Cass. Pen. - Sez. V - Sentenza n. 26560 del 7 luglio 2011]
Corte di Cassazione
Sez. V Penale
…omissis…
Svolgimento del processo
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Perugia confermava
la sentenza del 29 luglio 2004 con la quale il Tribunale di quella stessa città
aveva dichiarato T.I. colpevole del reato di cui agli artt. 56-624 e 625 n. 4 c.p.
per essersi impossessato, al fine di trame profitto, di n. 10 DVD del valore di
Euro 99,00, sottraendoli con destrezza all'interno del supermercato Famulo ed
occultandoli all'interno del proprio giaccone e, per l'effetto, l'aveva condannato
alla pena ritenuta di giustizia, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla
contestata aggravante ed alla recidiva, oltre consequenziali statuizioni.
Avverso la pronuncia anzidetta, il difensore ha proposto ricorso per cassazione,
affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione
1. - Con il primo motivo di impugnazione, parte ricorrente denuncia violazione
di legge, ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p., in relazione agli artt. 624, 625 n. 4
c.p., violazione di legge ai sensi dello stesso art. 606 lett. e) per carenza di
motivazione. Contesta la ritenuta sussistenza, nel caso di specie,
dell'aggravante della destrezza, di cui, a suo dire, non ricorrevano i
presupposti.
Il secondo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'ari. 606 lett. e) c.p.p.
in relazione all'art. 624 c.p. ed agli artt. 336 e ss c.p., per mancanza di
condizione di procedibilità dell'azione penale. Esclusa l'aggravante e derubricata
conseguentemente l'ipotesi di reato da tentato finto aggravato in tentato furto
semplice, avrebbe dovuto dichiararsi l'improcedibilità dell'azione penale, per
difetto di querela, posto che la querela in atti era stata presentata da S.R., che
era semplice direttore del supermercato ove era stato commesso il tentato
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furto.
Il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p.,
in relazione agli artt. 69 e 99 c.p. sul rilievo della mancata prevalenza delle
concesse attenuanti generiche sulla contestata aggravante e sulla recidiva,
rispetto alla quale non potevano assumere rilievo ostativo i meri precedenti
penali, senza considerazione dell'entità del fatto e della condotta processuale
dell'imputato.
2. - II primo motivo di ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Al riguardo, non può certo dubitarsi della corretta valutazione dei giudici di
merito secondo cui, ai fini della configurazione della destrezza necessaria per
l'applicazione dell'aggravante di cui all'ari. 625 n. 4 c.p., non occorre
un'eccezionale abilità, essendo sufficiente che si approfitti di uno stato di tempo
e di luogo tali da attenuare la normale attenzione della parte lesa nel
mantenere il controllo ovvero la vigilanza sulla cosa, rientrando nel concetto di
destrezza qualsiasi modalità della azione furtiva idonea a non destare
l'attenzione suddetta (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6, 20.5.2009, n. 31973, rv.
244862; id. sez. 5, 10.10.2005, n. 44018, rv. 232811). Più precisamente,
occorre l'approfittamento delle condizioni più favorevoli per cogliere l'attimo del
momentaneo distacco del proprietario dalla cosa e, dunque, di una condizione
di attenuata difesa, in cui versa colui che, momentaneamente, perda di vista la
sua cosa, senza precludersi, nondimeno, il controllo e l'immediato
ricongiungimento con essa; l’approfittamento di questa frazione di tempo
configura la condotta elusiva che il legislatore intende punire più gravemente,
in quanto espressione di particolare attitudine criminale del soggetto (cfr. Cass.
sez. 5, 22.12.2009, n. 11079, rv. 246888).
Nondimeno, se è innegabile che non sia necessario l'uso di particolare abilità
perché si configuri la destrezza, la modalità della condotta deve, pur sempre,
concretizzarsi in un quid pluris rispetto all'ordinaria materialità del fatto-reato,
ossia a quanto comunemente necessario per porre in essere la condotta furtiva
consistente nella sottrazione della cosa e nel conseguente suo
impossessamento. Deve, insomma, essere caratterizzata da peculiare
connotazione, ulteriore rispetto al fatto tipico, che risponda ai presupposti
fattuali di cui si è detto (integranti il necessario approfittamento).
Orbene, nel caso del furto in grandi magazzini la condotta furtiva non può che
concretizzarsi nel prelievo della merce esposta negli appositi scaffali e nel suo,
repentino, occultamento, sì da sottrarla alla sorveglianza, non essendo
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ipotizzabile altra modalità esecutiva della detta condotta, che possa
ragionevolmente aspirare ad eludere il controllo alle casse da parte del
personale addetto.
Ciò non significa, ovviamente, che una fattispecie come quella in esame debba
necessariamente qualificarsi in termini di furto semplice e non sia,
astrattamente, suscettibile di aggravamento, in virtù di diversa circostanza
aggravante, quale potrebbe essere quella dell'esposizione a pubblica fede,
compatibile con la presenza di eventuale placca antitaccheggio, ovvero quella
del mezzo fraudolento, ove il dispositivo di sicurezza sia in qualsiasi modo
disattivato o neutralizzato, od ancora la violenza sulle cose ove il bene sottratto
risulti comunque danneggiato, per lo strappo della placca anzidetta.
3. - Per quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata nei
termini di cui in dispositivo, con rinvio al competente giudice di merito per
nuovo esame, limitatamente alla contestata aggravante della destrezza. Ove,
nel caso di specie, non dovesse essere ravvisato il quid pluris di cui si è detto e
l'aggravante dovesse essere esclusa, valuterà lo stesso giudice del rinvio il
profilo della procedibilità, con riferimento alla contestata validità della querela
in atti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'aggravante
della destrezza con rinvio alla Corte di Appello di Firenze per nuovo esame.
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