Integrale - Camera Penale di Palermo
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N.4790 N.1732 /2013 /2013 Sent.N Del R . G . Notizie di Reato R . G . Tribunale 3402/2013 12/06/2013 Irrevocabile il Al P.M. per esecuz. il Campione Penale n° Redatta scheda il TRIBUNALE DI PALERMO SENTENZA ( artt.544 e segg., 549 c.p.) R E P U B B L I C A ITALIANA IN N O M E D E L P O P O L O ITALIANO Il Giudice di Palermo Dott. M . S A M M A R T I N O sezione I penale, alla pubblica udienza del 12/06/2013 ha pronunziato e pubblicato mediante la lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA Nei confronti di: Q domiciliato Tr> nato a n. il . . ivi residente via presso l'abitazione della Rosalia. Arr.to 24.03.2013 - scarc.to con obblighi presentazione P.G. 25.03.2013 libero con obblighi assente - n. e IMPUTATO Del delitto previsto e punito dagli artt. 624 e 625 comma 1 n. 7 cod. pen. per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di otto capi di abbigliamento da donna per un valore complessivo di euro 187,20 esposti in vendita all'interno dell'esercizio commerciale " " sito in via al civico Con l'aggravante di aver commesso i l fatto su beni esposti per consuetudine alla pubblica fede. Con l'aggravante della recidiva specifica reiterata infraquinquennale Fatto commesso in Palermo il giorno 24.03.2013 Con l'intervento del V . P . O . dott. G . Venuti giusta delega n. 1475/2013 e del difensore di fiducia avv. Cristina Marasà che deposita procura speciale. Si procede con le forme del rito abbreviato Le parti hanno concluso Il P.M., chiede la condanna alla pena di anno 1 di reclusione ed € 300 di multa, tenuto conto della riduzione per la scelta del rito e previa concessione delle generiche da ritenere equivalenti alla recidiva e alle aggravanti contestate. La difesa chiede la riqualificazione del fatto sub art. 624 c.p. e pertanto N . D . P . per difetto di querela. Motivi in fatto e in diritto ET) è stato arrestato il 24 marzo 2013 nella quasi - flagranza del reato di furto aggravato (artt. 624 e 625 n. 7 c.p.) ed è stato tradotto dinanzi a questo giudice per la convalida ed il contestuale giudizio. All'udienza, l'imputato - che si è sottoposto all'interrogatorio di garanzia ed ha ammesso l'addebito, rappresentando di essere tossicodipendente e di aver in atto intrapreso un percorso di recupero al S.e.r.T. di Palermo, ha poi chiesto a mezzo del proprio difensore un termine a difesa ed all'udienza odierna ha optato per rito abbreviato, disposto i l quale, previa acquisizione degli atti non contenuti nel fascicolo del dibattimento, si è passati alla discussione. Ciò posto, può dirsi che dalla lettura del carteggio processuale, ed in particolare dal verbale di arresto a firma dell'agente scelto [p A| , in servizio il giorno del fatto quale membro della volante Strasburgo, è risultato ( provato che il t r ^ j j ) .è stato sorpreso mentre nascondeva sulla propria persona quattro costumi "a due pezzi" da donna, prelevati dagli espositori del negozio di corsettcrie e biancheria intima " Maqueda n. 330, da una delle impiegate, tale^Z *, sito in Palermo alla via V L'uomo, vistosi scoperto, si era dato alla fuga subito dopo, ma la commessa lo aveva inseguito ed aveva perciò avuto modo di indicare con certezza l'individuo in fuga che si era reso autore del furto, descrivendone le sembianze e l'abbigliamento agli agenti di p.s. nel frattempo intervenuti sui luoghi dietro segnalazione dell'altra commessa del negozio. Gli agenti della volante Strasburgo, dopo una prima difficoltà incontrata per via della chiusura al transito delle auto di una della principali arterie stradali della città, era comunque riuscito a rintracciare il <̧__ il quale - tra l'altro- era stato visto bene in faccia dall'agente scelto ( prima che i l C*______J P riuscisse a dileguarsi nel traffico; il quale agente. = perciò, lo aveva riconosciuto senza esitazioni; altrettanto aveva fatto la \L V sia pure informalmente, quando si era recata in caserma per denunciare i l fatto. L'imputato ha ammesso l'addebito ed ha raccontato che prima di essere arrestato aveva avuto i l tempo di vendere gli indumenti prelevati dagli scaffali per acquistare una dose di eroina (ragione, questa per la quale, si era determinato a consumare il furto in quel negozio). ( Tanto premesso, non vi sono dubbi in merito alla colpevolezza del ^I____JÌ ) per il reato di furto di quattro costumi da bagno da donna del tipo "due pezzi", del valore complessivo di circa 180,00 euro prelevati dagli scaffali del negozio " " ed occultati sulla propria persona, come già detto. Senonchè. come ha riferito anche la stessa Z V , l'esercizio commerciale è dotato di un sistema di videosorveglianza; tant'è che la commessa, rientrata in negozio dopo aver inseguito il G D ? ) fino all'arrivo delle forze di polizia, aveva avuto modo di visionare il video relativo alla registrazione dei minuti precedenti al fatto. Anche per questo motivo, infatti, era poi riuscita a riconoscere nel G D. l'autore del furto dei costumi da bagno. Ciò posto, a parere di questo giudice, pur non essendo stato accertato se all'impianto di video- sorveglianza fosse addetta una delle commesse, così come accade ad esempio nei grandi centri commerciali, o piuttosto i l negozio fosse dotato di un sistema automatico senza cineoperatore, di quelli che rappresentano in un monitor (di solito appoggiato accanto alla cassa e diviso in più quadranti) in sequenza continua tutti gli angoli del negozio; se anche detta certezza non è stata raggiunta, cioè, non può ritenersi, comunque, la ricorrenza dell'aggravante costituita dal fatto di aver avuto - i l furto- ad oggetto beni esposti per necessità alla pubblica fede (art. 625 n. 7 c.p.). Ed in effetti, dalle stesse dichiarazioni della denunciante può dirsi che il sistema di video sorveglianza a circuito chiuso del quale l'esercizio commerciale u omcéécé » di via"mttéécd" è sicuramente dotato ha consentito una vigilanza sui beni medesimi a carattere continuativo e diretto, tale da escludere che V esposizione per necessità alla pubblica fede della mercanzia in vendita (Cass. sez. V° n. 34009 del 20 settembre 2006). Pertanto, i l reato deve essere riqualificato in senso più favorevole all'imputato e cioè come quello di furto semplice, per il quale la pena edittale va da sei mesi a tre anni e la multa da €. 154,00 ad €. 516,00 e per il quale è richiesta la condizione di procedibilità della querela di parte, che nel caso in esame non è stata sporta. Per questi motivi deve ritenersi la non procedibilità del reato de quo. PQM visti gli articoli 624, 625 n.7 c.p.; ed art.529 c.p.p.; ritenuta insussistente la contestata aggravante di cui all'articolo 625 n. 7 c.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di <$S^~ p e r ^ r e a t o a U° stesso ascritto per mancanza di querela. Palermo, 12 giugno 2013. la giudice fóto"OTTA