guida in stato di ebbrezza: quando l`aggravante

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guida in stato di ebbrezza: quando l`aggravante
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: QUANDO L’AGGRAVANTE DELL’”INCIDENTE
STRADALE”?
Corte di cassazione, Sezione IV, 28 maggio 2013- 13 settembre 2013 n. 37743
(Presidente Romis; Relatore Izzo; Pm – concl. diff.- Monetti; Ricorrente Callegaro).
Circolazione stradale- Guida sotto l’influenza dell’alcool- Circostanza aggravante dell’aver
provocato un incidente stradale- Incidente stradale- Nozione (Decreto legislativo 30 aprile
1992 n. 285, articolo 186, comma 2 bis)
In tema di guida sotto l’influenza dell’alcool, perché possa ravvisarsi la circostanza aggravante del
coinvolgimento in un “incidente stradale” prevista dal comma 2 bis dell’articolo 186 del codice
della strada occorre che il soggetto abbia “provocato” un incidente e quindi che sia accertato un
coefficiente causale della sua condotta rispetto al sinistro.
Si tratta di una importante decisione con cui la Cassazione chiarisce i presupposti in forza dei quali,
in tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, si può contestare la circostanza aggravante del
coinvolgimento in un “incidente stradale” prevista dal comma 2 bis dell’articolo 186 del codice
della strada.
E’ tema delicato ove si consideri che la giurisprudenza adotta un a interpretazione ampia
dell’aggravante.
Il concetto di “incidente stradale” rilevante ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante
prevista dal comma 2 bis dell’articolo 186 del codice della strada, si sostiene, è ben più ampio di
quelli di investimento e di collisione tra veicoli, che vi sono, in ogni caso, ricompresi: infatti, esso
non implica necessariamente la produzione di danni a cose proprie o altrui o lo scontro con altri
veicoli o comunque il coinvolgimento di terze persone con danni alle stesse, bensì comprende
qualunque situazione che esorbiti dalla normale marcia dei veicoli in area aperta alla pubblica
circolazione, con pericolo per l’incolumità altrui o dello stesso conducente. Pertanto, l’aggravante è
ravvisabile anche nel caso di mera fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale, in assenza di
coinvolgimento di terzi (cfr. Sezione IV, 21 dicembre 2011, Bourass).
Qui la Corte pone un “limite” importante: occorre la prova del nesso causale tra il comportamento
del prevenuto e la verificazione dell’incidente. Non basta, cioè, un generico coinvolgimento,
magari incolpevole.
E’ conclusione condivisibile perché evita di costruire l’aggravante in termini di responsabilità
oggettiva.
Giuseppe Amato