Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell`art.347 cpp r
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Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell`art.347 cpp r
Timbro Comando Nr. ……. di prot. Luogo ……, ………… OGGETTO: Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell’art.347 c.p.p. relativa alla denuncia in stato di libertà di:Persona sottoposta Generalità indagato ad indagini Ipotesi di reato Persona offesa Data e luogo consumazione reato Difensore Domicilio eletto Atti da convalidare Perché ritenuto responsabile del delitto p. e p. dagli artt. 624 e 625 nr.2 e 7 c.p., perché, al fine di trarne profitto, si impossessava di un …….. e di ………..per un valore complessivo di ….. euro sottraendola a ………… responsabile dell’esercizio commerciale ……………….. che le deteneva esposte per la vendita all’interno del predetto esercizio commerciale. Con le aggravanti di aver commesso il fatto usando violenza sulle cose, consistita nella rottura delle placche antitaccheggio sulla merce esportata e di aver commesso il fatto su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede Generalità responsabile dell’esercizio commerciale Evento accertato in …………… il ………….. Si riserva di nominarlo/d’Ufficio/di Fiducia del foro di ………... Presso il proprio domicilio ubicato in……. Presso lo studio del difensore ubicato in ………………… Sequestro e Perquisizione. ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PRESSO IL TRIBUNALE Via fax ………. Alle ore …… circa del …………, la C.O. inviava la pattuglia automontata di questo Nucleo, costituita dal ………………, in via …………….. del Comune di ……………, presso l’esercizio commerciale denominato “ …………..”, poiché era stato fermato un individuo resosi responsabile di un furto all’interno del citato esercizio commerciale.. Gli operanti si portavano immediatamente nel luogo segnalato ed ivi procedevano ad identificare la sig.ra ……………….. c.s. generalizzata, responsabile del citato esercizio commerciale, la quale riferiva, confermandolo poi formalmente in questi uffici, di aver udito suonare, poco prima del’intervento dei carabinieri, la barriera anti taccheggio, contestualmente vedeva allontanarsi frettolosamente verso l’area del parcheggio un individuo. Ritenendo che il detto individuo potesse aver asportato oggetti dal negozio, l’ inseguiva all’esterno ed una volta fermato li inviata a rientrare nel negozio. Una volta all’interno l’individuo, poi identificato nel nominato in oggetto, consegnava spontaneamente agli operanti la merce sottratta che risultava essere un portafoglio dal quale era stato rotto il dispositivo anti taccheggio, ma non asportata la stringa magnetica di sicurezza custodita all’interno dello stesso nonché una collana dalla quale risultava essere stato rotto il dispositivo antitaccheggio. Gli operanti, al fine di accertare l’eventuale possesso di altra refurtiva, procedevano ai sensi dell’art.352 c.p.p., alla perquisizione personale. L’atto di P.G. dava esito negativo. Gli oggetti asportati del valore di …….euro venivano restituiti alla sig……….responsabile del citato esercizio commerciale, la quale sporgeva presso questi uffici formale denuncia/querela. A parere di quest’ufficio appaiono configurabili gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti previsti dalla citata fattispecie contestata: sia l'impossessamento del bene che la sottrazione degli stessi dai banconi dell'esercizio commerciale. Quanto all'elemento soggettivo è del tutto evidente la coscienza e volontà del fatto contestato ed, in particolare, dell'impossessarsi del bene al fine di profitto. A parere di quest’ufficio inoltre risulta sussistere l’ aggravante della esposizione alla pubblica fede : trattandosi di merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che in tali esercizi - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale. Non a caso l'aggravante è stata recentemente confermata anche quando i beni siano dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, consistendo nella mera rilevazione acustica della merce occultata al passaggio alle casse, non consente il controllo del percorso della merce dal banco di esposizione alla cassa e, quindi, non comporta il controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24862 del 25/02/2011 Rv. 250914). Infatti, al fine dell'esclusione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, non è sufficiente che il fatto avvenga occasionalmente nel momento in cui la persona offesa ne abbia diretta percezione ma è necessario che la situazione sia tale per cui, salvo imprevisti, detta percezione sia pressoché inevitabile (Cass. pen., sez. V 26-02-2010 -c.c. 22-01-2010 -n. 8019). In relazione alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 co, 2 C.P. ( violenza sulle cose) va evidenziato che come sostenuto dalla giurisprudenza "In tema di furto, la previa manomissione dell'involucro del bene che l'agente poi sottragga e la asportazione del codice a barre impresso su detto involucro integrano sia l'aggravante della violenza sulle cose che quella dell'uso del mezzo fraudolento. (Fattispecie nella quale le etichette manomesse dall'imputato, nel convincimento di eliminare un congegno antitaccheggio, non avevano anche la funzione di segnalare la sottrazione furtiva della merce ma soltanto di recare il prezzo destinato alla lettura ottica. La Corte ha osservato che la prima aggravante si configura ogni qualvolta sia alterata la complessiva consistenza originaria della merce, mentre la seconda, quando il bene sia privato di taluni segni di provenienza dal venditore al fine di assicurare la refurtiva all'autore della condotta .(Cass n. 43357/2005 sez. 5) "L'etichetta magnetica inserita su oggetti esposti in grandi magazzini è strumento materiale atto a garantire una più efficace difesa del patrimonio: ne consegue che la sua asportazione, finalizzata al furto dell'oggetto concreta la fattispecie di furto aggravato da violenza sulle cose ove essa ne risulti danneggiata. Infatti, ai fini della configurabilità dell'aggravante in esame, non è necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla res oggetto dell'impossessamento, ben potendosi l'aggravante configurare quando la violenza venga posta in essere nei confronti dello strumento materiale (quale è appunto la placca antitaccheggio magnetica) inserito sulla merce offerta in vendita nei grandi magazzini e destinato ad attivare i segnalatori acustici ai varchi d'uscita"; cfr., negli stessi termini, Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 14780 del 14/02/2006; Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 43357 del 05/10/2005). In relazione alla consumazione del reato si ritiene che il furto deve ritenersi consumato. La sottrazione di merce all'interno di un supermercato, infatti, integra gli estremi del tentativo di furto solo quando l'azione furtiva si sia svolta sotto il costante controllo del personale addetto alla vigilanza, con possibilità per lo stesso di interromperla in qualsiasi momento. Nel caso di specie, invece, nessuno ha visto il nominato in oggetto sottrarre la refurtiva. L'intervento del responsabile del negozio è stato invece successivo alla consumazione del reato, in quanto il nominato in oggetto si era ormai già impossessato della merce non pagata, sottraendola, sia pur temporaneamente, alla sfera di vigilanza del proprietario (cfr., sul punto, la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della consumazione del reato di furto, non rileva la circostanza che l'impossessamento del bene si sia protratto solo per un brevissimo arco di tempo e nello stesso luogo in cui è avvenuta la sottrazione: tra le molte, Cass. Pen., Sez. 4, rv. 222270). Alla luce del complesso degli elementi rilevati non vi è alcun dubbio, sull'ascrivibilità del delitto di furto al nominato in oggetto, prontamente bloccato in prossimità dell'uscita della supermercato in possesso di prodotti, asportati all’interno del citato esercizio commerciale senza corrispondere il relativo prezzo. Ritenendo che la condotta posta in essere dal nominato in oggetto integri gli estremi delle violazioni riportate in oggetto si deferisce alla S.V.Ill.ma Si allega: Verbale di denuncia/querela sporta da……..; Verbale di perquisizione personale eseguita nei confronti di Verbale di elezione di domicilio e nomina difensore verbale di riconoscimento e restituzione del materiale asportato; relazione di servizio Il Comandante