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TRIBUNALE PENALE DI NOLA
(omissis …)
SENTENZA
(omissis …)
Con identici capi di imputazione Tizio, Caio, e Sempronio, erano accusati del reato
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di cui agli artt. 624 e 625 n. 2. c.p. perchè, agganciando l’impianto elettrico della
propria abitazione direttamente ai cavi della rete, così da superare il contatore ed
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eludere la misurazione dei consumi, si impossessavano, a fine di trarre profitto di un
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quantitativo imprecisato di Kw in danno della SNIE s.p.a.; con l’aggravante di
essersi avvalsi di un mezzo fraudolento. In …….. fino al 14.7.2009.
si
L’addotta responsabilità era riscontrata in termini certi.
t.
Nella mattinata del 14.7.2009 personale di servizio della Società Nolana Imprese
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Elettriche s.p.a., unitamente ai militari della Stazione dei Carabinieri di …….., si
portava in via ….., in …., ove erano stati segnalati alcuni allacci abusivi alla rete
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elettrica.
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Sul posto, all’esito di verifica dei contatori situati nell’androne dello stabile,
effettivamente si riscontrava l’esistenza di due allacci abusivi che consentivano
w.
l’approvvigionamento di
corrente senza alcun contratto e senza la previa
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misurazione di un contatore da parte della società concessionaria.
ss
I collegamenti risultavano condurre energia a due abitazioni della scala, in
.e
occupato da Caio e Sempronio.
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particolare il primo all’interno….. occupato da Tizio, il secondo all’interno…..
Si provvedeva a scattare diverse foto sullo stato dei luoghi e venivano apposti i sigilli
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agli allacci, sì da mettere fine alla illecita sottrazione (cfr. informativa, verbale di
verifica della SNIE s.p.a., foto, tutto in atti).
Ciò posto in fatto, è noto come la sottrazione di energia elettrica attuata mediante
diretto abusivo allacciamento alla rete con alcuni morsetti, integri il reato di furto e
non quello di truffa.
In particolare, attraverso l'utilizzazione di questo sistema fraudolento si altera il
sistema di misurazione dei consumi, che ha la funzione di individuare l'esatto numero
degli scatti corrispondenti all'energia trasferita all'utente e quindi di specificare il
consenso dell'ente erogatore in termini corrispondenti; da ciò deriva che la condotta
dell'agente
prescinde
dall'induzione
in
errore
del
somministrante
ed
è
immediatamente diretta all'impossessamento della cosa per superare la contraria
volontà del medesimo, in tal modo essendo sussumibile nelle norme di cui agli artt.
624 e ss. c.p..
Peraltro, il furto mediante attivazione diretta della fornitura con manomissione dei
contatori (ed in mancanza di contratto o comunque di autorizzazione dell'ente
erogatore) sussisterebbe o anche se gli agenti non impediscono la registrazione del
consumo effettivamente realizzato. Invero l'illecita fruizione altro non rappresenta
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che l'impossessamento della "res", attuato attraverso l'uso di mezzi necessari per
superare la contraria volontà dell'ente erogatore; e la registrazione del consumo ha
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solo natura di prova del fatto e della entità del danno causato, con la conseguenza che
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il mancato occultamento del reato, risultante dalla avvenuta registrazione, non ha
si
alcuna influenza sull’illecito, ormai perfetto" (ex multis, Cassazione penale , sez. IV,
15 gennaio 2009, n. 17036 (dep.22 aprile 2009, Cassazione penale , sez. II, 21
eu
t.
dicembre 2004, n. 2349).
Tanto acclarato, sussisteva poi l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2, cod. pen., atteso
che la sottrazione dell'energia mediante allacciamento diretto alla rete di
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distribuzione dà luogo ad un flusso abusivo generabile solo attraverso il seppur
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marginale danneggiamento per distacco dei fili conduttori (Cassazione penale , sez.
w.
IV, 04 giugno 2008, n. 27445; Cass. pen., sez. IV, 6 novembre 2006 n. 41952, Cass.
iu
pen. n. 2681 del 2005, Cass. pen. n. 2349 del 2005, Cass. pen., sez. IV, 17 aprile
2002 n. 21456, Cass. pen. n. 20436 del 2002); inoltre, il collegamento mediante
ss
"cavi” o
“morsetti” di fortuna" costituisce di per sé, contestualmente, mezzo
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fraudolento rilevante ex art. 625 n. 2 cod. pen. (Cassazione penale , sez. IV, 08
u
Cassazione penale , sez. IV, 06 febbraio 2002, n. 20136).
.e
novembre 2007, n. 47170; Cassazione penale , sez. V, 19 novembre 2004, n. 2681;
Pertanto, la responsabilità dei prevenuti nei termini rubricati appariva provata oltre
ogni ragionevole dubbio, considerato che essi, quali beneficiari della sottrazione,
stavano facendo uso da tempo indeterminato dell’erogazione abusiva, onde non
potevano che essere stati i diretti artifici del meccanismo o i concorrenti morali del
medesimo (Cassazione penale, sez. V, 29 novembre 2006, n. 41554; Cassazione
penale , sez. V, 16 marzo 2004, n. 19119).
Né potevano porsi questioni di prescrizione con riferimento al mancato accertamento
del momento a partire dal quale aveva avuto luogo l’inizio della condotta illecita.
Sul punto giova ricordare che nell’ipotesi in esame l'appropriazione di energia
avviene con flusso continuo, onde la consumazione del reato deve ritenersi protratta
per tutto il periodo in cui la casa venga abitata, con sussistenza dello stato di
flagranza finché l'allaccio abusivo è ancora attivo. Va da sé che il termine di
prescrizione decorre dall'ultima delle plurime captazioni di energia, le quali
costituiscono i singoli atti di un'unica azione furtiva a consumazione prolungata: e
nella specie l’ultimo di tali momenti si collocava al momento del sopralluogo del
14.7.2009 (Cassazione penale , sez. IV, 15 gennaio 2009, n. 17036; Cassazione
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penale , sez. IV, 23 gennaio 2009, n. 18485).
In ordine al trattamento sanzionatorio, non poteva essere concessa l'attenuante del
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danno di particolare lievità vista la continuità e pervicacia della sottrazione in ipotesi
si
18485).
us
di furto di tal fatta (da ultimo, Cassazione penale, sez. IV, 23 gennaio 2009, n.
Per analoghe ragioni, non emergeva alcun profilo fattuale – tenuto conto della
t.
insidiosità della condotta in esame e della significatività del danno cagionato all’ente
eu
erogatore – capace di giustificare la concessione delle attenuanti generiche.
In definitiva, in applicazione dei parametri ex art. 133 c.p., appare equo irrogare agli
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imputati la pena di anni uno di reclusione ed euro duecento di multa.
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La sospensione ex art. 163 c.p. sarà concessa solo a Caio e Sempronio, vista la loro
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incensuratezza e la non ricorrenza di alcuna ragione ostativa ai fini di un giudizio
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prognostico positivo in ordine ad una futura non recidivanza.
Tizio, di contro, non beneficerà di tale trattamento, attesi i suoi precedenti e
ss
l’avvenuta concessione a suo favore per ben due volte della sospensione.
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PQM
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Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara gli imputati colpevoli dei reati ascritti loro e
u
condanna ciascuno di essi alla pena di anni uno di reclusione ed euro 200,00 di
multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Pena sospesa a termini e condizione di legge a favore di Caio e Sempronio.
Nola 24.11.2010
Il Giudice dott. Alfonso Scermino