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 GIURISPRUDENZA SULL’ART. 337 C.P. (Resistenza a P.U.)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
L'integrazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale non richiede che sia impedita, in concreto, la
libertà di azione dello stesso, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al
compimento di un atto di ufficio o di servizio, indipendentemente dall'esito positivo o negativo di tale
azione e dall'effettivo verificarsi di un impedimento che ostacoli il compimento degli atti predetti.
(Fattispecie relativa al tentativo di aggressione nei confronti di un carabiniere impegnato
nell'identificazione dell'agente). (Dichiara inammissibile, App. Catanzaro, 02 novembre 2007)
Sez. VI, sent. n. 3970 del 13-01-2010 (ud. del 13-01-2010), O.L. (rv. 245855)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia,
non si limiti alla fuga in macchina ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire
l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo
nell'inseguitore una percezione di pericolo per la propria incolumità. (Rigetta, App. Lecce, 11 luglio 2008)
Sez. II, sent. n. 46618 del 20-11-2009 (ud. del 20-11-2009), C.G. (rv. 245420)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti
La circostanza aggravante del nesso teleologico può essere affermata se risulta che la volontà
dell'agente, al momento della consumazione del reato-mezzo, fosse effettivamente diretta alla
commissione del reato-scopo e che quest'ultimo sia stato oggetto di rappresentazione da parte dello
stesso agente con chiarezza tale da consentire almeno l'identificazione della sua fisionomia giuridica.
(Annulla senza rinvio, App. Milano, 17/01/2007)
Sez. VI, sent. n. 48552 del 18-11-2009 (ud. del 18-11-2009), P.G. (rv. 245342)
Cassazione Penale
Fattispecie
Gli appartenenti alla Polizia di Stato sono considerati in servizio permanente e pertanto non cessano dalla
loro qualifica di pubblici ufficiali anche quando non comandati in servizio. (Nel caso di specie la Corte ha
rigettato sulla base del principio in oggetto la richiesta di riconoscimento, in relazione al delitto di cui
all'art. 337 cod. pen., della scriminante della legittima reazione all'atto arbitrario del pubblico ufficiale,
formulata sulla base del presupposto che nel momento del suo intervento l'agente di polizia non era in
servizio e non poteva dunque compiere l'atto che aveva provocato la violenta reazione dell'autore del
reato). (Rigetta, App. Trieste, 19 gennaio 2009)
Sez. VI, sent. n. 42639 del 22-09-2009 (ud. del 22-09-2009), K.G.
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Integra l'elemento costitutivo della violenza nel reato di resistenza a pubblico ufficiale l'opporsi, in
maniera concreta ed efficace, all'atto che il pubblico ufficiale sta legittimamente compiendo. (Fattispecie
in cui è stato ritenuto responsabile il soggetto che, alla guida di un'autovettura, anziché fermarsi all'alt
intimatogli dagli agenti di polizia, si era dato alla fuga ad altissima velocità e, al fine di vanificare
l'inseguimento, aveva posto in essere manovre di guida tali da creare una situazione di generale
pericolo). (Rigetta, App. Potenza, 03/05/2007)
Sez. II, sent. n. 41419 del 18-09-2009 (ud. del 18-09-2009), L.B.
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- favoreggiamento
Il delitto di favoreggiamento concorre con il delitto di resistenza a pubblico ufficiale nel caso in cui l'aiuto
al ricercato si risolva nell'uso della violenza o minaccia al pubblico ufficiale, poiché, con lo stesso
comportamento, vengono violati interessi giuridici diversi. (Dichiara inammissibile, App. Napoli, 01
dicembre 2006)
Sez. VI, sent. n. 32852 del 26-06-2009 (ud. del 26-06-2009), V.G.
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Non integrano il delitto di resistenza a pubblico ufficiale le espressioni di minaccia rivolte a quest'ultimo,
quando non rivelino alcuna volontà di opporsi allo svolgimento dell'atto d'ufficio, ma rappresentino
piuttosto una forma di contestazione della pregressa attività svolta dal pubblico ufficiale. (Fattispecie in
cui l'imputato, in occasione di accertamenti svolti da agenti di polizia a carico di altra persona, li aveva
minacciati con l'espressione "sono fratello di un avvocato, posso farvi passare dei guai e ve la farò pagare
tanto mio fratello è un avvocato"). (Annulla senza rinvio, App. Palermo, 16/05/2007)
Sez. VI, sent. n. 31544 del 18-06-2009 (ud. del 18-06-2009), G.G.
Cassazione Penale
Concorso di persone nel reato
Integra il concorso morale nel delitto di cui all'art. 337 cod. pen. il comportamento di chi, assistendo ad
una resistenza attiva posta in essere con violenza nei confronti di un pubblico ufficiale da altra persona
con la quale partecipa ad una comune manifestazione collettiva, rafforzi l'altrui azione offensiva, o ne
aggravi gli effetti, pronunciando espressioni minacciose all'indirizzo del pubblico ufficiale e dei suoi
collaboratori. (Fattispecie in cui taluni partecipanti ad una manifestazione sindacale avevano tentato di
forzare un blocco di polizia creato all'ingresso di un ente pubblico). (Annulla senza rinvio, App. Palermo,
14 febbraio 2008)
Sez. VI, sent. n. 40504 del 26-05-2009 (ud. del 26-05-2009), T.A. (rv. 245011)
Cassazione Penale
Tentativo
Nei reati a forma libera la desistenza volontaria non è configurabile allorché il soggetto attivo abbia
comunque compiuto atti che si inseriscano nel determinismo causale produttivo dell'evento del reato.
(Fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale consistita nel privare dello sfollagente e nello strattonare
agente di polizia intervenuto per un tentativo di furto; la Corte, in applicazione del principio suddetto, ha
ritenuto non ravvisabile la desistenza nell'avvenuta restituzione dello sfollagente, essendosi, con
l'apprensione del medesimo, già realizzata la consumazione del reato). (Dichiara inammissibile, App.
Firenze, 16 dicembre 2005)
Sez. VI, sent. n. 32830 del 09-04-2009 (ud. del 09-04-2009), N.B. (rv. 244602)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale la violenza cosiddetta impropria,
esercitata anche su persona diversa dal pubblico ufficiale, purché comunque idonea
ostacolare l'esplicazione della pubblica funzione. (Nella fattispecie le lesioni erano state
agente che era intervenuto in aiuto di collega oltraggiato). (Dichiara inammissibile,
Gennaio 2006)
Sez. VI, sent. n. 11559 del 25-02-2009 (ud. del 25-02-2009), P.A. (rv. 243309)
che può essere
ad impedire od
procurate ad un
App. Napoli, 20
Cassazione Civile
Responsabilità disciplinare dei magistrati:- esimente di cui all'art. 4, D. Lgs. Lgt. n. 288 /1944
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, attesa la totale diversità dei beni tutelati dagli artt.
336, 337, 338, 339, 341, 342 e 343 cod. pen. rispetto a quello protetto dall'art. 18 del r.d. n. 511 del
1946, nel relativo procedimento disciplinare non è applicabile la speciale causa di giustificazione prevista
dall'art. 4 del d. lgs. lgt. 14 settembre 1944, n. 288. (Rigetta, Cons. Sup. Mag. Roma, 14 aprile 2008)
Sez. Unite, sent. n. 3758 del 17-02-2009 (ud. del 16-12-2008), D.S.A. c. Ministero della Giustizia (rv.
606661)
Cassazione Penale
Arresto:- convalida
In tema di arresto facoltativo in flagranza, il controllo, che il giudice che procede alla convalida
dell'arresto è tenuto a compiere ai sensi dell'art. 391 cod. proc. pen., deve limitarsi all'accertamento delle
condizioni di legittimità dell'arresto stesso (quali la flagranza del reato e i presupposti indicati dagli artt.
385 e 386 cod. proc. pen.), non potendosi estendere alla verifica dei presupposti per l'affermazione di
responsabilità, che, per la complessità dei canoni di riferimento, deve ritenersi riservata al giudice della
cognizione. (Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di diniego della convalida
dell'arresto di una persona colta in flagranza del reato di cui all'art. 337 cod. pen., perché motivata sul
rilievo che non era risultato che la stessa avesse intenzione di opporsi all'intervento dei carabinieri).
(Annulla senza rinvio, Trib. Crotone, 9 maggio 2008)
Sez. VI, sent. n. 6878 del 05-02-2009 (ud. del 05-02-2009), Procuratore della Repubblica Presso Il
Tribunale di Crotone c. F.S. (rv. 243072)
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- minaccia
Non integrano il delitto di resistenza a pubblico ufficiale le espressioni di minaccia rivolte nei suoi
confronti, quando le stesse non rivelino alcuna volontà di opporsi allo svolgimento dell'atto d'ufficio, ma
rappresentino piuttosto una forma di contestazione della pregressa attività svolta dal pubblico ufficiale,
da inquadrare nell'ambito della diversa ipotesi delittuosa di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen..
(Fattispecie in cui un detenuto, reagendo ad un rimprovero rivoltogli da una guardia penitenziaria, inveiva
nei suoi confronti minacciandola di "spaccarle la testa"). (Annulla senza rinvio, App. Firenze, 14 Dicembre
2005)
Sez. VI, sent. n. 22453 del 29-01-2009 (ud. del 29-01-2009), L.P. (rv. 244060)
Cassazione Penale
Reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale
Ai fini dell'applicazione della causa di giustificazione prevista dall'art. 4 del D.Lgs.14 settembre 1944, n.
288, non basta che il pubblico ufficiale ecceda dai limiti delle sue attribuzioni, ma è altresì necessario che
tenga una condotta improntata a malanimo, capriccio, sopruso, prepotenza nei confronti del privato
destinatario. (Fattispecie relativa all'esclusione della scriminante in un caso di resistenza a pubblico
ufficiale, in cui gli agenti di P.G. avevano proceduto all'arresto a seguito dell'abnorme ed ingiustificata
reazione posta in essere dall'imputato a fronte di un invito legittimamente rivoltogli ad essere
accompagnato in Questura a fini di identificazione). (Annulla con rinvio, App. Torino, 28 Gennaio 2008)
Sez. VI, sent. n. 5414 del 23-01-2009 (ud. del 23-01-2009), Procuratore Generale della Repubblica
Presso la Corte di Appello di Torino (rv. 242917)
Cassazione Penale
Soggetto passivo del reato
Gli "ausiliari del traffico", a norma dell'art. 17, comma 132, L. 15 maggio 1997, n. 127, così come
interpretato dall'art. 68, comma primo, L. 23 dicembre 1999, n. 488, rivestono la qualifica di incaricati di
pubblico servizio quando procedono all'accertamento e alla contestazione delle contravvenzioni
concernenti il divieto di sosta nelle aree oggetto di concessione alle imprese di gestione dei parcheggi. (In
applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto configurabile il delitto di resistenza a pubblico ufficiale
nei confronti di un ausiliario del traffico cui era stata usata violenza all'atto della contestazione di una
contravvenzione al codice della strada). (Annulla senza rinvio, App. Firenze, 28 Novembre 2007)
Sez. VI, sent. n. 7496 del 14-01-2009 (ud. del 14-01-2009), D.C.M. (rv. 242914)
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- rapina
Non è configurabile il tentativo di rapina impropria quando la sottrazione della cosa altrui non sia stata
previamente realizzata, ma sussistono invece sia il reato di tentato furto, sia quello (di resistenza,
minaccia, percosse, lesioni o altro) cui la condotta violenta o minacciosa abbia dato luogo. (Rigetta, Trib.
Brescia, 2 Gennaio 2008)
Sez. VI, Sent. n. 10984 del 27-11-2008 (ud. del 27-11-2008), Procuratore Generale di Brescia c. S.K.
(rv. 243683)
Cassazione Penale
Fattispecie
Le guardie giurate, ancorché in servizio presso pubbliche amministrazioni, svolgono esclusivamente
compiti di tutela delle entità patrimoniali affidate alla loro sorveglianza e non possono assumere,
pertanto, la qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio quando intervengano, al di fuori
delle loro attribuzioni istituzionali, per sedare una lite insorta fra un privato ed un pubblico dipendente.
(Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen.). (Annulla in
parte senza rinvio, App. Napoli, 16 Gennaio 2007)
Sez. VI, Sent. n. 45444 del 14-11-2008 (ud. del 14-11-2008), D.A. (rv. 241765)
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- oltraggio a un pubblico ufficiale
Non integra il delitto di resistenza di cui all'art. 337 cod. proc. pen. la condotta ingiuriosa posta in essere,
nei confronti di un pubblico ufficiale, quando essa non riveli alcuna volontà di opporsi allo svolgimento
dell'atto d'ufficio e risulti priva del nesso di causalità psicologica tra l'offesa arrecata e le funzioni
esercitate, ma rappresenti piuttosto l'espressione di uno sfogo di sentimenti ostili e di disprezzo, da
inquadrare nell'ipotesi di oltraggio già prevista dall'art. 341 cod. pen. e abrogata dall'art. 18 della L. 25
giugno 1999, n. 205. (Fattispecie in cui l'imputato, senza porre in essere alcun comportamento violento o
minaccioso, si è limitato ad ingiuriare gli agenti operanti in occasione di un controllo sulla sua
autovettura). (Annulla senza rinvio, App. Reggio Calabria, 22 Gennaio 2008)
Sez. VI, Sent. n. 44976 del 13-11-2008 (ud. del 13-11-2008), L.R. (rv. 241660)
Cassazione Penale
Concorso di persone nel reato
In tema di resistenza a pubblico ufficiale, perchè ricorra la circostanza aggravante della minaccia o
violenza commessa da più persone riunite, di cui all'art. 339 cod. pen., è sufficiente che il reato sia
commesso da due persone. (Rigetta, App. Catanzaro, 27 Marzo 2008)
Sez. VI, Sent. n. 1872 del 29-10-2008 (ud. del 29-10-2008), L.T.F. (rv. 242639)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., è necessario il verificarsi di atti positivi
d'aggressione o di minaccia che impediscano al pubblico ufficiale di compiere l'atto del proprio ufficio,
rimanendo al di fuori della fattispecie un comportamento di mera disobbedienza o resistenza passiva.
(Fattispecie in cui l'imputata non aveva spontaneamente aderito all'invito rivoltole di seguire gli agenti di
P.S. presso il Commissariato, ma era rimasta aggrappata al braccio di uno di essi e, quindi, introdotta di
peso nell'autovettura di servizio). (Annulla senza rinvio, App. Perugia, 20 Novembre 2007)
Sez. VI, Sent. n. 37352 del 05-06-2008 (ud. del 05-06-2008), P.M. (rv. 241187)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti
L'aggravante di cui all'art. 61, n. 10 cod. pen. (l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale) non è
configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie commesso in concorso con il delitto di
resistenza a pubblico ufficiale, atteso che il fatto in cui si sostanzia l'aggravante è elemento costitutivo del
delitto di cui all'art. 337 cod. pen. Ne consegue che la medesima condotta non può essere posta a carico
dell'imputato come integrativa sia del citato reato sia della circostanza aggravante. (Annulla in parte con
rinvio, App. Bologna, 20 Settembre 2007)
Sez. II, Sent. n. 19669 del 22-04-2008 (ud. del 22-04-2008), B.S. (rv. 239765)
Cassazione Penale
Reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale
In tema di resistenza a pubblico ufficiale, non ha carattere arbitrario, al fine della configurabilità della
scriminante prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 14 settembre 1944 n. 288, la richiesta effettuata dai carabinieri
alla persona, già identificata, trovata in possesso di stupefacente, di seguirli in caserma per le operazioni
di sequestro, trattandosi di richiesta funzionale alla compilazione dei relativi verbali e agli adempimenti
connessi. (Rigetta, App. Torino, 25 Gennaio 2007)
Sez. VI, Sent. n. 35845 del 16-04-2008 (ud. del 16-04-2008), M.P. (rv. 241245)
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- lesioni personali
Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concreta nelle
percosse, non già quegli atti che, esorbitando da tali limiti, siano causa di lesioni personali in danno
dell'interessato. In quest'ultima ipotesi, il delitto di lesioni concorre con quello di resistenza a pubblico
ufficiale e se l'atto di violenza, con il quale l'agente ha consapevolmente prodotto le lesioni, non risulta
fine a se stesso, ma è stato posto in essere allo scopo di resistere al pubblico ufficiale, si realizza il
presupposto per ritenere la sussistenza della circostanza aggravante della connessione teleologica di cui
all'art. 61, n. 2, cod. pen.. (Rigetta, App. Palermo, 10 ottobre 2005)
Sez. VI, Sent. n. 27703 del 15-04-2008 (ud. del 15-04-2008), D.M. (rv. 240880)
Cassazione Penale
Reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale
Ai fini dell'applicazione della causa di giustificazione prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 14 settembre 1944, n.
288, occorre il consapevole travalicamento, da parte del pubblico ufficiale, dei limiti e delle modalità entro
cui le funzioni pubbliche devono essere esercitate. (Fattispecie relativa all'esclusione della scriminante in
un caso di resistenza a pubblico ufficiale in cui l'imputato, nonostante i vigili urbani gli avessero intimato
di allontanarsi per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso relative al sopraggiungere
dell'autoambulanza, aveva reagito con calci e pugni al tentativo degli stessi di spostarlo con forza dal
luogo). (Rigetta, App. Palermo, 10 ottobre 2005)
Sez. VI, Sent. n. 27703 del 15-04-2008 (ud. del 15-04-2008), D.M. (rv. 240881)
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale
Il reato di cui all'art. 651 cod. pen. non rimane assorbito ma concorre con quello di resistenza a pubblico
ufficiale di cui all'art. 337 cod. pen., risultando le relative condotte completamente diverse, se raffrontate
in astratto, e susseguenti materialmente l'una all'altra, se considerate in concreto. (Fattispecie in cui
l'imputato, dopo aver opposto resistenza agli agenti di polizia che gli avevano chiesto i documenti per
l'identificazione, si è divincolato dalla presa degli operanti ed è stato condotto con forza negli uffici di
P.S., ove ha fornito le sue generalità). (Dichiara inammissibile, App. Roma, 14 Marzo 2007)
Sez. VI, Sent. n. 47585 del 10-12-2007 (ud. del 10-12-2007), C.G. (rv. 238231)
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- tentato omicidio
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza necessario per impedire
al pubblico ufficiale il compimento di un atto del suo ufficio, mentre l'omicidio, travalicando detto limite,
attenta direttamente alla vita od all'incolumità del soggetto passivo; i due reati possono concorrere,
stante la diversità dei beni giuridici tutelati e le differenze qualitative e quantitative della violenza
esercitata contro il pubblico ufficiale. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ravvisato il concorso formale tra i
reati di resistenza a pubblico ufficiale e tentato omicidio nella condotta dell'indagato che, in fuga a bordo
di un'autovettura appena rapinata, aveva a più riprese tentato di investire la motocicletta a bordo della
quale due agenti di P.G. lo inseguivano). (Rigetta, Trib. lib. Napoli, 15 Maggio 2007)
Sez. II, Sent. n. 38620 del 26-09-2007 (ud. del 26-09-2007), D.S. (rv. 238221)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di chi si frapponga fisicamente tra forze
dell'ordine postesi all'inseguimento di un pregiudicato per catturarlo e quest'ultimo (nella specie
realizzata da più persone in concorso mediante la creazione di una "barriera umana"). (Annulla in parte
con rinvio, App. Bari, 11 Gennaio 2006)
Sez. V, Sent. n. 32906 del 31-05-2007 (ud. del 31-05-2007), (rv. 237116)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti
Non è configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 6 cod. pen. nella condotta del latitante
che commette il reato di resistenza a pubblico ufficiale per opporsi all'esecuzione della misura cautelare.
(Annulla in parte senza rinvio, App. Messina, 6 luglio 2004)
Sez. VI, sent. n. 2803 del 20-11-2006 (ud. del 20-11-2006), F.G. (rv. 235720)
Cassazione Penale
Reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale
La legittima reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale, prevista dall'art. 4 del D.Lgt. 14 settembre
1944 n. 288, ha natura di causa di giustificazione che esclude il carattere antigiuridico della condotta.
(Fattispecie relativa ad imputazioni di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate dal fine
di commettere il primo reato (art. 61 n. 2 c.p.), nella quale la Corte, esclusa la antigiuridicità del delitto di
resistenza per il ricorrere della causa di giustificazione, ha ritenuto conseguentemente insussistente la
contestata aggravante e osservato che il reato era procedibile a querela). (Annulla senza rinvio, App.
Napoli, 21 Aprile 2005)
Sez. V, sent. n. 38952 del 27-10-2006 (ud. del 27-10-2006), (rv. 235285)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Nel reato di resistenza a pubblico ufficiale la violenza consiste in un comportamento idoneo ad opporsi, in
maniera concreta ed efficace, all'atto che il pubblico ufficiale sta legittimamente compiendo, sicchè deve
rispondere di tale reato il soggetto che, alla guida di un'autovettura, anziché fermarsi all'alt intimatogli
dagli agenti di polizia, si dia alla fuga ad altissima velocità e, al fine di vanificare l'inseguimento, ponga in
essere manovre di guida tali da creare una situazione di generale pericolo. (Dichiara inammissibile, App.
Lecce, sez.dist.Taranto, 23 Giugno 2005)
Sez. IV, sent. n. 41936 del 14-07-2006 (ud. del 14-07-2006), C.G. (rv. 235535)
Cassazione Penale
Fattispecie
Il cosiddetto "ausiliario del traffico" non riveste, per tale sola qualifica, la qualità di pubblico ufficiale o di
incaricato di pubblico servizio, in quanto la sua attività è circoscritta dall'art. 17, comma 132, Legge 15
maggio 1997 n. 127, così come interpretato dall'art. 68 Legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle funzioni di
accertamento e contestazione delle violazioni in materia di sosta all'interno delle aree oggetto di
concessione alle imprese di gestione dei parcheggi e di quelle immediatamente limitrofe e necessarie a
compiere le manovre atte a garantire la concreta funzionalità del parcheggio in concessione. (Fattispecie
nella quale la Corte ha ritenuto non configurabile il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto
l'imputato aveva cagionato lesioni ad un ausiliario del traffico, al fine di impedire la contestazione da
parte di costui di una violazione del codice della strada in materia di circolazione dei veicoli, non
rientrante nelle competenze a lui affidate dalla legge). (Annulla in parte senza rinvio, Trib. Taranto, 7
Aprile 2005)
Sez. VI, sent. n. 38877 del 05-07-2006 (ud. del 05-07-2006), (rv. 235229)
Cassazione Penale
Pluralità di soggetti passivi del reato
La resistenza o la minaccia adoperata nel medesimo contesto per opporsi a più pubblici ufficiali non
configura un unico reato di resistenza ai sensi dell'art. 337 cod. pen., ma tanti reati di resistenza - che
possono essere uniti dal vincolo della continuazione - quanti sono i pubblici ufficiali in azione, giacché
l'azione delittuosa si risolve in altrettante e distinte offese al libero espletamento dell'attività da parte di
ogni pubblico ufficiale coinvolto. (Annulla senza rinvio, App. Campobasso, 22 febbraio 2005)
Sez. VI, sent. n. 35376 del 22-06-2006 (ud. del 22-06-2006), Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Campobasso c. M.V. (rv. 234831)
Cassazione Penale
Reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale
In tema di resistenza a pubblico ufficiale, è applicabile la scriminante di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14
settembre 1944, n. 288 anche in presenza di un comportamento sconveniente e prepotente del pubblico
ufficiale, dovendosi qualificare come "atto arbitrario" il consapevole travalicamento da parte del pubblico
ufficiale dei limiti e delle modalità entro cui le pubbliche funzioni devono essere esercitate. (In
applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto scriminata la condotta di un automobilista che aveva
opposto resistenza ad un vigile urbano che, con arroganza e fare autoritario, lo aveva afferrato per un
braccio per condurlo presso gli uffici della polizia municipale al fine di identificarlo e contestargli
formalmente la violazione del divieto di sosta). (Annulla in parte con rinvio, App. Torino, 12 luglio 2005)
Sez. VI, sent. n. 36009 del 21-06-2006 (ud. del 21-06-2006), M.T. e altri (rv. 235430)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
In tema di resistenza a pubblico ufficiale, la minaccia può essere integrata anche attraverso il ricorso a
mezzi indiretti, purché la pubblica funzione ne risulti impedita o soltanto ostacolata (Nella specie, la Corte
ha ritenuto che la minaccia fosse integrata dalla presenza sui luoghi oggetto di verifica di cani ringhianti
di proprietà dell'imputato, costituenti ostacolo alle operazioni peritali). (Dichiara inammissibile, App.
Firenze, 2 Febbraio 2005)
Sez. VI, sent. n. 10899 del 19-01-2006 (ud. del 19-01-2006), P.S. (rv. 233847)
Cassazione Penale
Elemento soggettivo del reato
Sussiste l'elemento soggettivo del delitto di resistenza a pubblico ufficiale allorché l'autore del fatto sia
consapevole che il soggetto contro il quale è diretta la violenza o la minaccia rivesta la qualità di pubblico
ufficiale e stia svolgendo un'attività del proprio ufficio (In applicazione del tale principio, la S.C. ha
ritenuto irragionevole e apodittica la motivazione della corte di merito, che ha cassato senza rinvio, circa
la prova della sussistenza di tale elemento conoscitivo senza possibilità di errore, in capo ad un tifoso
ritenuto responsabile del suddetto delitto, in quanto, durante una partita di calcio, lanciando sassi contro
la tifoseria avversaria, aveva colpito alcuni agenti di Polizia in abito borghese presenti sul posto, i quali si
erano frapposti tra i due gruppi antagonisti allo scopo di impedire le violenze).
Sez. VI, sent. n. 17701 del 16-04-2004 (ud. del 03-03-2004) (rv 228609).
Cassazione Penale
Reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale
L'esimente della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale, di cui all'art. 4 del D.Lgs.Lgt. 14
settembre 1944 n. 288, è integrata ogni qual volta la condotta dello stesso pubblico ufficiale, per lo
sviamento dell'esercizio di autorità rispetto allo scopo per cui la stessa è conferita o per le modalità di
attuazione, risulta oggettivamente illegittima, non essendo di contro necessario che l'agente si
rappresenti l'illiceità del proprio fare ed agisca con la volontà di commettere un arbitrio in danno del
privato. (Fattispecie nella quale ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria avevano proceduto, incontrando
l'attiva resistenza di più persone, al fine di perquisire un locale attribuito alla disponibilità di un
parlamentare, senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 68 Cost. ma su specifica disposizione dell'Autorità
giudiziaria, dalla quale funzionalmente dipendevano). (Vedi C. Cost. 20 aprile 1998 n. 140).
Sez. VI, sent. n. 10773 del 09-03-2004 (ud. del 09-02-2004) (rv 227991).
Cassazione Penale
Elemento soggettivo del reato
Nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale il dolo specifico si concreta nel fine di ostacolare l'attività
pertinente al pubblico ufficio o servizio in atto, di talché il comportamento che non risulti tenuto a tale
scopo, per quanto eventualmente illecito ad altro titolo, non integra il delitto in questione. (Fattispecie
nella quale la Corte ha ritenuto che minacce rivolte al pubblico ufficiale al solo fine di esprimere rabbia e
preoccupazione per le conseguenze dell'atto d'ufficio in corso di compimento dovessero essere qualificate
come delitto di minaccia aggravata ai sensi degli art. 612 c.p., comma primo, e art. 61 c.p. n. 10).
Sez. VI, sent. n. 7176 del 19-02-2004 (ud. del 23-10-2003) (rv 227985).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale può essere integrato anche da una condotta autolesionistica
dell'agente, quando la stessa sia finalizzata ad impedire o contrastare il compimento di un atto dell'ufficio
ad opera del pubblico ufficiale. (Fattispecie nella quale l'imputato, richiesto di esibire documenti di
identificazione dei quali era privo, si è procurato volontariamente lievi lesioni ad un braccio).
Sez. VI, sent. n. 4929 del 06-02-2004 (ud. del 17-12-2003) (rv 229511).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- violenza a un pubblico ufficiale
La distinzione tra il delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.) e quello di
resistenza (art. 337 cod. pen.) risiede nel finalismo dell'azione violenta o minacciosa, che nel primo caso
mira a coartare la volontà del pubblico ufficiale affinché compia un'azione od una omissione contrarie ai
doveri del suo ufficio, mentre nel secondo caso, ferma restando la libertà di determinazione del soggetto
passivo, è diretta ad impedire il compimento dell'atto doveroso.
Sez. VI, sent. n. 48541 del 18-12-2003 (ud. del 28-11-2003), Berno (rv 227428).
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- atti di violenza che creano pericolo per le persone durante lo svolgimento di
manifestazioni sportive
L'ipotesi di reato di cui all'art. 337 cod. pen. e quella di cui all'art. 6-bis, primo comma, della Legge n.
401 del 1989, possono concorrere ove con uno o più atti si realizzino entrambe, in quanto si tratta di
ipotesi di reato strutturalmente ben diverse atteso che, mentre la prima contempla atti di violenza e
minaccia diretti ad opporsi a un atto di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, la
seconda punisce il fatto di lanciare corpi contundenti o altri oggetti in modo da creare un pericolo per le
persone, nei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive. (Fattispecie in cui un soggetto aveva lanciato
un seggiolino contro un agente di P.S. che stava compiendo un atto del suo ufficio e, nel contempo,
aveva lanciato oltre al seggiolino anche altri oggetti contundenti in modo da creare un pericolo per le
persone presenti allo stadio, così determinando la lesione di due beni giuridici diversi).
Sez. VI, sent. n. 39454 del 20-10-2003 (ud. del 09-10-2003), Gianzi (rv 227432).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- oltraggio a un pubblico ufficiale
Quando il comportamento di aggressione all'incolumità fisica del pubblico ufficiale non abbia la finalità di
opporsi allo svolgimento dell'atto di ufficio e quando manchi un nesso di causalità psicologica tra l'offesa
arrecata e le funzioni esercitate dal pubblico ufficiale, la condotta violenta non integra il delitto di
resistenza a pubblico ufficiale, ma rappresenta piuttosto l'espressione di uno sfogo di sentimenti ostili e di
disprezzo nei confronti del pubblico ufficiale; esso va pertanto inquadrato nell'ipotesi di oltraggio già
prevista dall'art. 341 c.p., abrogato dall'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205.
Sez. VI, sent. n. 37042 del 26-09-2003 (ud. del 09-07-2003), Marino (rv 226798).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Per integrare il delitto di resistenza a pubblico ufficiale è sufficiente che l'uso della violenza e della
minaccia intralci l'atto di ufficio o servizio svolto dal pubblico ufficiale e l'autore del reato abbia come
obiettivo di indurre questi ad astenersi dal compimento dell'atto. (Nel caso di specie, durante l'operazione
di identificazione di un soggetto rinvenuto in stato di ebbrezza, alcune persone, spalleggiandosi
reciprocamente con atteggiamenti minacciosi e violenti, avevano cercato di strappare dalle mani
dell'agente di polizia il documento di identità, consegnato spontaneamente dalla persona in via di
identificazione, per impedire il completamento dell'atto di ufficio).
Sez. VI, sent. n. 37041 del 26-09-2003 (ud. del 09-07-2003), Valenti (rv 226797).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Nel reato di resistenza a pubblico ufficiale la violenza o minaccia deve consistere in un comportamento
idoneo ad opporsi all'atto che il pubblico ufficiale sta legittimamente compiendo, in grado di ostacolarne
la realizzazione; sicché, in mancanza di elementi che rendano evidente la messa in pericolo per la
pubblica incolumità e l'indiretta coartazione psicologica dei pubblici ufficiali, non deve rispondere di tale
reato il soggetto che, alla guida di un'autovettura, non essendosi fermato con il segnale "rosso", aveva
tentato di sottrarsi all'inseguimento degli agenti, viaggiando ad elevata velocità.
Sez. VI, sent. n. 35448 del 12-09-2003 (cc. del 08-07-2002), De Santi (rv 226686).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
L'atto di divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla Polizia giudiziaria configura violenza ai
fini della sussistenza del reato di cui all'art. 337 c.p. e non mera resistenza passiva quando non
costituisce una sorta di reazione spontanea ed istintiva alla costrizione operata dal pubblico ufficiale ma
un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzare l'azione del pubblico ufficiale ed a sottrarsi alla
presa, guadagnando la fuga.
Sez. VI, sent. n. 35125 del 04-09-2003 (ud. del 26-06-2003), Graziotti (rv 226525).
Cassazione Penale
Reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale
L'esimente prevista dall'art. 4 del D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944 n. 288 non si identifica con l'attenuante
della provocazione, ma richiede presupposti e condizioni ben diverse. Essa è inapplicabile in relazione alle
sole modalità esecutive dell'adempimento di un dovere funzionale del pubblico ufficiale, richiedendo la
commissione di un "atto arbitrario", tanto che non sussiste contraddizione tra la concessione
dell'attenuante della provocazione e l'esclusione dell'esimente speciale, essendo diversi, sul piano
oggettivo e soggettivo, i presupposti che condizionano la configurabilità dei due istituti. E invero, nella
provocazione, è sufficiente che si sia prodotto uno stato di eccitazione psichica conseguente alla
percezione di un comportamento ingiusto posto in essere dalla vittima del reato, mentre per l'esimente
dell'atto arbitrario del pubblico ufficiale è necessario dimostrare che il comportamento di costui, causa
della reazione offensiva, si sia posto completamente al di fuori della sua funzionale attività e abbia
manifestato, nel contempo, una pervicace intenzione di eccedere dalle proprie attribuzioni per perseguire
mere finalità vessatorie. (Fattispecie in tema di resistenza a P.U.).
Sez. VI, sent. n. 34089 del 08-08-2003 (ud. del 07-07-2003), Bombino (rv 226329).
Cassazione Penale
Relazione tra la sentenza e l'accusa contestata
Il principio di correlazione tra contestazione e sentenza è funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa
dell'imputato; ne consegue che la violazione di tale principio è ravvisabile solo quando il fatto ritenuto
nella decisione si trova, rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneità, nel senso che risultano
variati o trasformati gli elementi costitutivi dell'ipotesi di reato descritta nel capo di imputazione, e non
già quando gli elementi essenziali che caratterizzano la qualificazione giuridica del fatto sono rimasti
invariati e ad essi risultano aggiunti ulteriori particolari del fatto, in merito ai quali l'imputato ha
comunque avuto modo di difendersi. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto rispettato il principio in una
sentenza che aveva accertato il verificarsi della violenza contro il pubblico ufficiale mentre stava
procedendo ad un atto di identificazione personale non nel momento iniziale della consegna dei
documenti di identità, come contestato, ma nel corso della redazione del verbale delle operazioni svolte).
Sez. VI, sent. n. 34051 del 08-08-2003 (ud. del 20-02-2003), Ciobanu (rv 226796).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Nel reato di resistenza a pubblico ufficiale la violenza consiste in un comportamento idoneo ad opporsi, in
maniera concreta ed efficace, all'atto che il pubblico ufficiale sta legittimamente compiendo, sicché deve
rispondere di tale reato il soggetto che, alla guida di un'autovettura, anziché fermarsi all'alt intimatogli
dagli agenti della Polizia, si dia alla fuga ad altissima velocità e, al fine di vanificare l'inseguimento, ponga
in essere manovre di guida tali da creare una situazione di generale pericolo.
Sez. VI, sent. n. 31716 del 28-07-2003 (ud. del 08-04-2003), Laraspata (rv 226251).
Cassazione Penale
Soggetto passivo del reato
Gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri sono considerati in servizio permanente e non cessano dalle loro
qualità di pubblici ufficiali anche quando non sono comandati in servizio. Ne consegue che, ai fini della
configurabilità del reato di cui all'art. 337 c.p., non spiega alcun effetto la circostanza che il militare fosse
fuori servizio al momento del suo intervento.
Sez. VI, sent. n. 9691 del 03-03-2003 (cc. del 05-02-2003), Scaramuccia (rv 224049).
Cassazione Penale
Reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale
In materia di atti arbitrari del pubblico ufficiale, ai fini della sussistenza dell'esimente di cui all'art. 4 del
D.Lgs.Lgt. n. 288 del 1944, non basta che il pubblico ufficiale ecceda dai limiti delle sue attribuzioni, ma è
necessario altresì che tenga una condotta improntata a vessazione, sopruso, prevaricazione, prepotenza
nei confronti del privato destinatario. (Nella specie, la Corte ha ritenuto scriminato il comportamento del
soggetto che ha opposto resistenza ad un pubblico ufficiale, il quale lo aveva privato della libertà
personale oltre il tempo necessario all'identificazione, ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 59 del 1978
convertito con modificazioni nella legge n. 191 del 1978, al fine di vessarlo e di fornire una dimostrazione
della propria forza e della propria supremazia).
Sez. VI, sent. n. 39685 del 23-11-2002 (ud. del 22-10-2002), Argentini (rv 222986).
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- tentato omicidio
Qualora l'aggressione all'incolumità fisica del pubblico ufficiale non sostanzi un di più rispetto alla
condotta violenta o minacciosa atta a rendere configurabile il reato di resistenza a pubblico ufficiale, ma
coincida con l'elemento materiale di tale reato e sia stata posta in essere soltanto allo scopo di ledere la
suddetta incolumità, l'agente dovrà rispondere solo di tale lesione, consumata o tentata, e non anche del
reato di resistenza (fattispecie in tema di tentato omicidio ritenuto commesso mediante volontaria
emissione, dal cavo orale, da parte di soggetto affetto da A.I.D.S., di saliva mista a sangue diretta al
volto della persona offesa, allo scopo di trasmettere a quest'ultima il contagio).
Sez. I, sent. n. 9541 del 08-09-2000 (ud. del 03-05-2000), La Marina (rv 216809).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
In tema di resistenza a pubblico ufficiale la minaccia può essere costituita da qualsiasi mezzo idoneo ad
opporsi all'atto di ufficio (o di servizio) che si sta compiendo ed è integrata anche nel caso che si
manifesti in modo indiretto (cioè all'indirizzo di soggetto diverso dal Pubblico Ufficiale) purché la pubblica
funzione ne risulti impedita o soltanto ostacolata. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che la minaccia fosse
integrata da un cane di grossa taglia e ringhiante, chiuso nell'abitacolo, costituente ostacolo alle
operazioni di rimozione, specie con riguardo al lavoro materiale riservato al conducente del carroattrezzi).
Sez. VI, sent. n. 8493 del 21-07-2000 (ud. del 15-07-2000), Silvestri (rv 216726).
Cassazione Penale
Reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale
Perché l'atto del pubblico ufficiale possa dirsi arbitrario ai fini del riconoscimento della scriminante di cui
all'art. 4 D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, non basta che esso sia posto in essere "contra legem",
ma è necessaria la consapevolezza di tale illegittimità da parte sia del pubblico ufficiale sia del privato.
(Fattispecie in tema di resistenza a pubblico ufficiale posta in essere in occasione di un arresto in
flagranza eseguito in mancanza dei presupposti di legge; della cui illegittimità non erano consapevoli né il
pubblico ufficiale né l'arrestato). Vedi Corte Cost., sent. n. 140 del 1998.
Sez. VI, sent. n. 7014 del 14-06-2000 (ud. del 03-05-2000), Rostagno (rv 220573).
Cassazione Penale
Reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale
In tema di resistenza a pubblico ufficiale, l'esimente dell'atto arbitrario non può essere valutata quale
sostanzialmente coincidente con quella della provocazione, secondo l'interpretazione che, con riferimento
al reato di oltraggio, ha dato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 140 del 1998; la diversa "ratio"
sottesa al reato di cui all'art. 337 cod. pen. rispetto a quello di cui all'art. 341 cod. pen. esclude la
possibilità di un'estensione analogica.
Sez. VI, sent. n. 10239 del 27-08-1999 (cc. del 28-05-1999), Pellegrini (rv 214397).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
In tema di resistenza a pubblico ufficiale, la condotta penalmente rilevante deve intendersi rappresentata
da qualsivoglia attività omissiva o commissiva che si traduca in atteggiamento, anche talora implicito,
purché percepibile "ex adverso", che impedisca, intralci, valga a compromettere, anche solo parzialmente
e temporaneamente la regolarità del compimento dell'atto di ufficio o di servizio da parte del pubblico
ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio e ciò indipendentemente dal fatto che l'atto di ufficio
possa comunque essere eseguito. (Fattispecie in tema di lesioni arrecate al pubblico ufficiale che
procedeva all'arresto).
Sez. VI, sent. n. 8667 del 07-07-1999 (cc. del 28-05-1999), La Delfa (rv 214199).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Poiché lo Stato italiano non ha ancora dato completa attuazione alla normativa costituzionale di cui all'art.
6 Cost., rendendo concreto il diritto dei cittadini appartenenti alla minoranza riconosciuta di lingua
slovena di rivolgersi nella madrelingua alle autorità amministrative italiane, non può invocare le
scriminanti dell'esercizio di un diritto o della legittima difesa, neppure nella forma putativa, per la
pregiudiziale mancanza della essenziale condizione dell'esistenza di un "diritto", il cittadino appartenente
a tale minoranza linguistica che, avendo chiesto al presidente di un seggio elettorale - in occasione di una
consultazione referendaria - di conferire con i componenti nella madrelingua e di ottenere la traduzione
del quesito referendario in lingua slovena, avuta risposta negativa, abbia usato resistenza nei confronti
degli appartenenti alle forze dell'ordine (che, inoltre, oltraggiava), i quali, per ordine del presidente, e a
seguito di reiterate proteste da parte dell'interessato, provvedevano al suo allontanamento coattivo dal
seggio. (Vedi sentenze della Corte Costituzionale n. 28 del 1982; n. 62 del 1992; n. 15 del 1996).
Sez. VI, sent. n. 1400 del 03-02-1999 (cc. del 06-10-1998), Pahor (rv 213327).
Cassazione Penale
Reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale
In tema di resistenza a pubblico ufficiale, qualora l'attività violenta o minacciosa sia posta in essere da un
terzo che intenda contrastare l'accompagnamento coattivo di una persona (già identificata) da parte dei
Carabinieri in una caserma, assumendo l'illegittimità del comportamento dei pubblici ufficiali, non può
comunque, trovare applicazione la scriminante della reazione ad atti arbitrari, in quanto la locuzione
usata dal legislatore nell'art. 4 del D.Lgs. 14 settembre 1944 n. 288, secondo la quale "Non si applicano
le disposizioni degli artt. 336, 337, 339, 341, 342, 343 c.p. quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un
pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli,
eccedendo con atti arbitrari, i limiti delle sue attribuzioni", determina una correlazione indefettibile tra
persona che può invocare la scriminante e la vittima dell'arbitrio, nel senso che le due figure debbono
essere necessariamente riconducibili al medesimo soggetto e presuppone un rigoroso rapporto causale
fra la condotta arbitraria del pubblico ufficiale e la reazione da parte di colui che l'ha subita.
Sez. VI, sent. n. 404 del 14-01-1999 (cc. del 11-11-1998), Broccato (rv 212913).
Cassazione Penale
Reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale
La richiesta di documenti da parte del pubblico ufficiale per l'identificazione della persona è atto
tipicamente rientrante nelle sue funzioni, potendo egli identificare chiunque per motivi di sicurezza e, in
concorso di talune circostanze di tempo e di luogo, anche per motivi di ordine pubblico, e pertanto non
può costituire atto arbitrario del medesimo pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgt. 14 settembre
1944 n. 288. (Nella specie, l'imputato di oltraggio resistenza e lesioni a pubblico ufficiale aveva sostenuto
l'arbitrarietà della richiesta dei documenti da parte del pubblico ufficiale, in quanto egli si era limitato a
svolgere rimostranze per il temporaneo divieto di transito per una pubblica strada - per motivi di ordine
pubblico - ignaro delle ragioni di tale provvedimento, onde la richiesta di documenti, di per sé legittima,
sarebbe divenuta arbitraria in quanto conseguente a tali rimostranze).
Sez. VI, sent. n. 11519 del 04-11-1998 (cc. del 02-10-1998), Chiani (rv 212013).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Per la configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale non è necessario che sia impedita, in
concreto, la libertà di azione dello stesso, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al
compimento di un atto di ufficio o di servizio, indipendentemente dall'esito positivo o negativo di tale
azione e dall'effettivo verificarsi di un impedimento che ostacoli il compimento degli atti predetti (Nella
specie, nella quale il comportamento dell'imputato consisteva in una minaccia, la Cassazione ha
affermato l'irrilevanza del fatto che il pubblico ufficiale si fosse sentito o meno minacciato).
Sez. VI, sent. n. 6392 del 01-06-1998 (cc. del 27-04-1998), Miriati (rv 210910).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
A concretare il reato di resistenza a pubblico ufficiale non è necessario che la violenza o la minaccia sia
usata sulla persona del pubblico ufficiale, ma soltanto che sia stata posta in essere per opporsi allo stesso
nel compimento di un atto di ufficio. Pertanto è sufficiente anche la mera violenza sulle cose, quando sia
indirizzata a turbare, ostacolare o frustrare il compimento dell'atto di ufficio. (Fattispecie in cui secondo la
tesi del ricorrente egli avrebbe colpito per errore un carabiniere con un calcio sferrato contro un mobile).
Sez. VI, ord. n. 3682 del 28-10-1997 (ud. del 29-09-1997), Dazzini (rv 208771).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Integra gli estremi del delitto di resistenza a pubblico ufficiale la condotta della persona che, sottoposta a
controllo a bordo di un natante, si dia alla fuga recidendo la cima con la quale la propria barca era stata
agganciata a quella dei pubblici ufficiali legittimamente intervenuti per un controllo.
Sez. VI, sent. n. 5995 del 20-06-1997 (cc. del 24-04-1997), Marzaloni (rv 208312).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- oltraggio a un pubblico ufficiale
Il criterio distintivo tra il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e quello previsto dalla prima ipotesi dell'ultimo
comma dell'art. 341 cod. pen., è costituito dallo scopo della minaccia; che, nel primo caso, è diretta ad
impedire od ostacolare il compimento di un atto proprio delle funzioni del pubblico ufficiale, mentre nel
secondo caso costituisce una semplice manifestazione di disprezzo e di disistima, diretta a ledere l'onore
e il prestigio del pubblico ufficiale medesimo.
Sez. VI, sent. n. 2716 del 21-03-1997 (cc. del 10-01-1997), Minniti (rv 207168).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Nel reato di resistenza a pubblico ufficiale la violenza o la minaccia deve consistere in un comportamento
potenzialmente idoneo ad opporsi all'atto che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio sta
legittimamente compiendo e deve in modo concreto palesare il proposito di interdire od ostacolare il suo
compimento, sicché deve rispondere di tale reato il soggetto che, alla guida di un'autovettura, dopo
essersi fermato a seguito dell'ordine ricevuto, invece di esibire i propri documenti, come richiesto, si sia
dato alla fuga per impedire la propria identificazione trascinando per un tratto di strada il pubblico
ufficiale che cercava di trattenerlo aggrappandosi allo sportello.
Sez. VI, sent. n. 8299 del 05-09-1996 (cc. del 07-06-1996), Pavan (rv 206137).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
La materialità del delitto di resistenza al pubblico ufficiale è integrata anche dalla violenza cosiddetta
impropria, la quale, pur non aggredendo direttamente il suddetto soggetto, si riverbera negativamente
nell'esplicazione della relativa funzione pubblica, impedendola o semplicemente ostacolandola. Solo la
resistenza passiva, in quanto negazione di qualunque forma di violenza o di minaccia, rimane al fuori
della previsione legislativa di cui all'art. 337 cod. pen. (Affermando siffatto principio, la Cassazione ha
ritenuto che configuri il reato di resistenza la condotta di chi, privo di patente di guida, per sfuggire alla
Polizia, non ottemperi all'intimatogli "alt" e diriga il proprio veicolo contro gli agenti, li eviti e prosegua in
corsa spericolata nonostante l'inseguimento immediato dei medesimi).
Sez. VI, sent. n. 7061 del 15-07-1996 (cc. del 25-05-1996), Solfrizzi (rv 206021).
Cassazione Penale
Competenza
In tema di competenza per materia del pretore, la rilevanza delle circostanze aggravanti ad effetto
speciale, stabilita in via generale dall'art. 4 cod. proc. pen., opera soltanto in relazione al criterio
attributivo della competenza fissato nel comma primo dell'art. 7 cod. proc. pen., giacché soltanto tale
criterio si basa sul riferimento alla pena edittale. Detta rilevanza è invece da escludere con riguardo alle
ipotesi previste nel comma secondo del citato art. 7 cod. proc. pen., in cui l'attribuzione della competenza
è fondata unicamente sul "nomen iuris" dei reati ivi contemplati, come dimostrato anche dal fatto che, in
talune di dette ipotesi (in particolare quelle di cui alle lett. F e G concernenti, rispettivamente, il reato di
maltrattamenti in famiglia e quello di rissa), il legislatore, volendo invece attribuire rilievo a circostanze
ad effetto speciale, ne ha fatto specifica menzione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la
Corte, risolvendo un conflitto, ha ritenuto sussistente la competenza del pretore in un caso di resistenza a
pubblico ufficiale aggravata, ai sensi dell'art. 339 cod. pen., dal concorso di più persone riunite).
Sez. I, sent. n. 26 del 12-02-1996 (ud. del 08-01-1996), Voltolina (rv 203653).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
In tema di resistenza a pubblico ufficiale, la violenza o la minaccia deve risultare un mezzo
potenzialmente idoneo ad opporsi all'atto che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio sta
compiendo, anche se il colpevole non sia riuscito nel suo intento, e deve avere natura positiva ed
estrinsecarsi in un'attività contro il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che palesi in modo
concreto il proposito di interdire od ostacolare a quest'ultimo il compimento del proprio ufficio o servizio.
Ne consegue che, a carico del comandante e del motorista di un peschereccio, correttamente è stata
ritenuta l'idoneità di una repentina e deliberata manovra di navigazione, velocità sostenuta e in rotta di
collisione con un elicottero dei Carabinieri stazionante a pelo d'acqua, a costituire la grave minaccia
intesa a ostacolare l'espletamento dell'attività di ufficio dei Carabinieri, essendo la stessa diretta a
costringere i militari operanti a desistere dalla loro azione di controllo in atto, per evitare il pericolo di
avaria dell'aeromobile e i danni per l'incolumità dei componenti dell'equipaggio dell'elicottero.
Sez. VI, sent. n. 756 del 26-01-1996 (cc. del 27-09-1995), Lo Buono (rv 204107).
Cassazione Penale
Concorso di persone nel reato
In mancanza del previo concerto non condiziona la configurabilità del concorso di persone nel reato,
essendo sufficiente l'intesa anche spontanea intervenuta nel corso dell'esecuzione del fatto criminoso.
(Fattispecie relativa a riconoscimento di responsabilità per i reati di cui agli artt. 110, 337, 582 e 61 n. 2
cod. pen. in danno di un agente di Polizia che, qualificatosi, dopo essere intervenuto in difesa di un
soggetto aggredito da più persone, per procedere all'identificazione delle stesse, era stato a sua volta
percosso a seguito dell'incitamento in tal senso rivolto da uno degli assalitori agli altri).
Sez. VI, sent. n. 9490 del 08-09-1995 (cc. del 05-04-1995), Tubito (rv 202281).
Cassazione Penale
Elemento soggettivo del reato
In tema di resistenza a pubblico ufficiale il dolo specifico si concreta nella coscienza e volontà di usare
violenza o minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto dell'ufficio, mentre del tutto estranei sono
lo scopo mediato ed i motivi di fatto avuti di mira dall'agente.
Sez. VI, sent. n. 9119 del 25-08-1995 (cc. del 01-06-1995), Caruso (rv 202318).
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- tentato omicidio
Sussiste ipotesi di concorso formale, ex art. 81, comma primo, cod. pen., fra il reato di resistenza a p.u.,
di cui all'art. 337 cod. pen. ed il reato di tentato omicidio, stante la diversità dei beni giuridici tutelati da
tali norme, e le differenze qualitative e quantitative dell'esercitata violenza contro il pubblico ufficiale;
pertanto non può ritenersi operante alcuna preclusione processuale a giudicare separatamente, in distinti
processi, le plurime violazioni di legge ancorché riferite ad una condotta unitaria. Il delitto di resistenza a
pubblico ufficiale assorbe, infatti, soltanto quel minimo di violenza, al limite delle percosse e non già
quegli atti che esorbitando tale limite, e pur finalizzati alla resistenza, attentino alla vita od all'incolumità
del pubblico ufficiale. Ne consegue che, accertata la sussistenza di una condotta criminosa che, benché
unitaria, abbia leso beni aventi distinta oggettività giuridica, deve ritenersi sussistere un concorso formale
eterogeneo di reati. Ne consegue altresì che non vi è alcuna preclusione processuale, derivante dal
principio del "ne bis in idem", quando vi sia stato un processo, e si sia formato il giudicato, solo in
relazione ad un reato compatibile con altro reato non giudicato, non essendovi la medesimezza del fatto,
richiesta dall'art. 649 cod. proc. pen., perché vi sia divieto di un secondo giudizio.
Sez. I, sent. n. 3354 del 28-03-1995 (cc. del 24-01-1995), Sorgato (rv 200695).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Per la configurabilità dell'elemento oggettivo del reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod.
pen.) è necessario che la condotta costituisca un impedimento concreto per l'esercizio del pubblico ufficio,
con sviamento delle finalità previste normativamente ovvero di turbamento del buon andamento,
frustrando in particolare la continuità dell'attività della Pubblica Amministrazione. Alla luce di tale
parametro cui compare l'offensività oggettiva della condotta criminosa, la violenza o la minaccia possono
integrare detta condotta anche se esercitate su persona diversa dal pubblico ufficiale, potendo essere
dirette anche su cose o sulla stessa persona dell'agente.
Sez. VI, sent. n. 9396 del 31-08-1994 (cc. del 28-04-1994), Vlaho Maslovic (rv 199524).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Agli effetti del reato di cui all'art. 337 cod. pen., costituisce violenza qualsiasi energia fisica esercitata
volutamente per impedire il compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale. Integra, pertanto, il
delitto di resistenza l'azione di colui che mediante spintoni riesce a sottrarsi, sia pure momentaneamente,
alla presa dell'agente di Polizia nel tentativo di disfarsi, con la fuga, della droga che reca con sé.
Sez. VI, sent. n. 1464 del 08-02-1994 (cc. del 14-12-1993), Granata (rv 197184).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- violenza a un pubblico ufficiale
In tema di rapporti tra le ipotesi delittuose previste dagli artt. 336 e 337 cod. pen., mentre la fattispecie
tipica della resistenza consiste nella illecita reazione, posta in essere per sottrarsi ad un atto che il
pubblico ufficiale sta compiendo, quella del reato di cui all'art. 336 cod. pen. consiste nel cercare di
coartare comunque la volontà del pubblico ufficiale per costringerlo a non compiere un atto del proprio
ufficio o servizio, ovvero a non portarlo a termine, se già iniziato. (Fattispecie in cui l'imputato non solo
aveva cercato d'intimorire dei pubblici ufficiali, aizzando la folla contro di loro, al fine di costringerli a non
portare a termine un controllo da loro iniziato, ma aveva altresì usato violenza contro i medesimi,
divincolandosi con gomitate e strattoni, per opporsi a tale controllo; la Cassazione ha ritenuto che
rettamente il giudice di merito avesse ravvisato in tale comportamento gli estremi di entrambe i reati
suddetti ed ha enunciato il principio di cui in massima).
Sez. VI, ord. n. 2729 del 11-12-1993 (ud. del 06-10-1993), Prudele (rv 196044).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Integra gli estremi dei reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui, che, dopo
aver minacciato ed offeso un agente di polizia, lo colpisca con pugni e schiaffi nel momento in cui quegli
annota gli estremi di targa del suo autoveicolo. Né rileva che al momento del fatto l'agente si trovi fuori
dal territorio ove presta abitualmente servizio, poiché egli è tenuto a redigere rapporto sul fatto-reato cui
ha assistito, in adempimento di un preciso dovere istituzionale.
Sez. V, sent. n. 9902 del 02-11-1993 (cc. del 06-10-1993), Marangi (rv 196433).
Cassazione Penale
Reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale
L'esimente di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944 n. 288, postulando
che il pubblico ufficiale "abbia dato causa al fatto... eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue
attribuzioni", presuppone, da un lato, un rapporto causale tra la reazione dell'agente e la condotta
arbitraria del pubblico ufficiale e che non può, quindi, farsi consistere di una mera occasionalità dovendo
costituire la ragione determinante della condotta offensiva, dall'altro lato, l'illegittimità dell'azione del
pubblico ufficiale, improntata ad uno scopo di vessazione e di sopraffazione che, esaurendosi di una
finalità esclusivamente personale dello stesso pubblico ufficiale, intercorre il rapporto con l'ufficio pubblico
in cui è inserito ed in forza del quale è conferita la qualifica pubblica.
Sez. VI, sent. n. 6864 del 09-07-1993 (cc. del 03-05-1993), Scaduti (rv 195413).
Cassazione Penale
Reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale
La macroscopica sproporzione della reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale esclude la concorrenza
della causa di non punibilità di cui all'art. 4 del D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944 n. 288. Infatti, perché tale
norma possa trovare applicazione, occorre che le azioni, che potrebbero integrare i reati in essa indicati,
dipendano, in termini di causalità e di proporzionalità, dagli atti arbitrari posti in essere dal pubblico
ufficiale. Diversamente verrebbe disatteso il principio più generale del ristabilimento dell'equilibrio
giuridico, in quanto, anziché giustificare, in via eccezionale, il ripristino di una situazione alterata
dall'arbitrio dell'autorità, si consentirebbero, attraverso il riconoscimento di cause di non punibilità,
reazioni altrettanto arbitrarie, proprio perché sproporzionate.
Sez. VI, sent. n. 5222 del 20-05-1993 (cc. del 11-03-1993), Belanzoni (rv 194025).
Cassazione Penale
Competenza
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale, benché nominativamente indicato, all'art. 7, comma secondo,
lett. b), cod. proc. pen., tra quelli di competenza del pretore, rientra tuttavia nella competenza del
tribunale quando sia aggravato ai sensi del secondo comma dell'art. 339 cod. pen., trattandosi di
aggravante ad effetto speciale (art. 63, comma terzo, cod. pen.), rilevante, come tale, ai fini della
competenza, in base a quanto disposto dall'art. 4 cod. proc. pen.
Sez. I, sent. n. 5310 del 04-02-1993 (ud. del 03-12-1993), Accardi (rv 196249).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta del conducente di automezzo che, senza
fermarsi all'alt degli agenti di polizia stradale, ne speroni violentemente e a forte velocità l'autovettura di
servizio, al fine di non consentire loro l'espletamento di un atto d'ufficio.
Sez. II, sent. n. 8666 del 03-08-1992 (cc. del 26-06-1992), Confuorto (rv 191536).
Cassazione Penale
Elemento soggettivo del reato
L'ignoranza della qualificazione giuridica (pubblico ufficiale) della persona offesa non vale ad escludere
l'elemento psicologico del delitto di resistenza quando l'agente debba necessariamente sapere che essa
esercita, in atto, una determinata funzione pubblica. Ne consegue che nel caso in cui un carabiniere
"proclamandosi" tale, cerchi di tutelare l'ordine pubblico, ostacolando il tentativo di un "tifoso" di invadere
il campo da gioco, colui che gli opponga resistenza, o induca altri a farlo, non può legittimamente
affermare che esuli, dal proprio comportamento, la volontà cosciente di usare violenza al pubblico
ufficiale, assumendo di non avere compreso che si trovava alla presenza di un pubblico ufficiale
nell'esercizio di una funzione tipica del di lui ufficio.
Sez. VI, sent. n. 7445 del 26-06-1992 (cc. del 02-04-1992), Gori (rv 190891).
Cassazione Penale
Concorso di persone nel reato
Integra gli estremi del concorso morale nel delitto di cui all'art. 337 cod. pen. il comportamento di chi,
vedendo altri opporre una resistenza attiva ad un pubblico ufficiale (nella specie, carabiniere in borghese
che peraltro si era qualificato ed aveva mostrato il tesserino di carabiniere) per impedirgli di compiere un
suo dovere, rafforzi l'altrui volontà di aggredirlo ponendo in dubbio, ad alta voce, la detta sua qualità.
Sez. VI, sent. n. 7445 del 26-06-1992 (cc. del 02-04-1992), Gori (rv 190890).
Cassazione Penale
Soggetto passivo del reato
In tema di reati contro la Pubblica Amministrazione l'agente venatorio conserva la qualifica di pubblico
ufficiale anche alla stregua della nuova formulazione della nozione relativa, operata dalla legge 26 aprile
1990 n. 86. (Fattispecie in tema di resistenza ex art. 337 del cod. pen.).
Sez. VI, sent. n. 2450 del 23-02-1991 (cc. del 26-09-1990), Antonelli (rv 186464).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
In tema di resistenza a un pubblico ufficiale, per la configurabilità del delitto, la violenza o la minaccia
possono essere esercitate con qualsiasi mezzo, purché idoneo ad impedire o comunque turbare l'attività
del pubblico ufficiale, ponendo al tempo stesso in pericolo la sua incolumità fisica.
Sez. F., sent. n. 12268 del 06-09-1990 (cc. del 09-08-1990), Mattioli (rv 185264).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Configura il delitto di resistenza ad un pubblico ufficiale l'illecita iniziativa del prevenuto di marciare con
un'auto in direzione vietata, mettendo in pericolo l'incolumità degli inseguitori e di terzi, al fine di
sottrarsi con la fuga alla identificazione da parte dei militari dell'Arma.
Sez. VI, sent. n. 7530 del 30-05-1990 (cc. del 24-01-1990), Marcorelli (rv 184458).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Costituisce il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta del conducente di autovettura che, privo
di patente di guida, per sfuggire al controllo di Polizia, non ottemperando al segnale di alt, si dia alla fuga
anche a costo di investire uno degli agenti operanti.
Sez. IV, sent. n. 1788 del 09-02-1990 (cc. del 12-01-1990), Pluchino (rv 183262).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- violenza a un pubblico ufficiale
L'art. 337 del cod. pen. non esige, a differenza dell'art. 336 cod. pen., che la violenza (o la minaccia) sia
usata a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, ma richiede soltanto che la violenza sia
usata per opporsi al pubblico ufficiale nel compimento di un atto o di un'attività del suo ufficio. Ne
consegue che a concretare il delitto di resistenza è sufficiente anche la mera violenza sulle cose o sulle
persone dei privati, quando sia indirizzata a turbare, ostacolare o a frustrare il compimento dell'atto (o
dell'attività) di ufficio o di servizio, giacché anche in tal caso sussiste, sotto il profilo psicologico, la
volontà di opporre una forza di resistenza positiva all'attività costituita dall'esercizio di una pubblica
funzione. (Fattispecie relativa alle aggressioni perpetrate al termine di una partita di calcio dai tifosi della
squadra di casa ai pullman che trasportavano quelli della squadra ospite e alle pattuglie di scorta della
Polizia).
Sez. VI, sent. n. 15040 del 03-11-1989 (cc. del 03-07-1989), Borgioni (rv 182434).
Cassazione Penale
Pluralità di soggetti passivi del reato
In tema di resistenza a un pubblico ufficiale, di cui all'art. 337 cod. pen., qualora la funzione pubblica sia
esercitata da una pluralità di pubblici ufficiali attraverso azioni che si integrano a vicenda, la pluralità
delle contrapposte reazioni - minacciose o violente - con cui l'autore della resistenza intenda bloccare le
predette complesse funzioni rientra nel paradigma del reato continuato. (Nella specie, relativa a ritenuta
sussistenza della continuazione, due carabinieri avevano aperto il fuoco incrociato da due contrapposte
posizioni, mentre l'imputato esplodeva i suoi colpi indirizzandoli verso le due differenti direzioni allo scopo
di bloccare entrambi i militari per potersi sottrarre all'arresto).
Sez. VI, sent. n. 3546 del 09-03-1989 (cc. del 07-04-1988), Grazioso (rv 180728).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
È configurabile il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, di cui all'art. 337 del cod. pen. nel caso in cui
il soggetto agente, prendendo per un braccio l'ufficiale giudiziario procedente e portandolo fuori della
porta, si opponga allo stesso nel compimento di un atto del suo ufficio - nella specie, un pignoramento poiché in tale condotta sono ravvisabili gli estremi della violenza. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso
nel quale l'imputato aveva sostenuto che la Corte di merito, nel qualificare "violento" un mero atto di
scorrettezza, aveva erroneamente "dislargato" l'ambito di operatività dell'art. 337 del cod. pen.).
Sez. VI, sent. n. 2659 del 17-02-1989 (cc. del 20-09-1988), Gagliardi (rv 180568).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Ad integrare l'elemento materiale del delitto di resistenza a pubblico ufficiale è sufficiente la violenza
cosiddetta impropria, che può essere esercitata anche su persona diversa dal soggetto passivo o sulle
cose e che comprende nella sua lata accezione ogni comportamento idoneo ad impedire o ad ostacolare
l'esplicazione della pubblica funzione. (Nella specie, l'autore del reato aveva minacciato di ferirsi con i
vetri di una bottiglia per ottenere che gli agenti di custodia del carcere ove egli era detenuto non
compissero l'atto di consegna della sua persona ai carabinieri incaricati della traduzione presso altro
istituto penitenziario).
Sez. VI, sent. n. 2020 del 11-02-1989 (cc. del 21-11-1988), Tropeano (rv 180443).
Cassazione Penale
Reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale
La scriminante prevista dall'art. 4 del D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944 n. 288 sussiste quando il fatto
delittuoso sia causato da un comportamento arbitrario del soggetto tutelato che ecceda i limiti e le finalità
del potere attribuitogli nel pubblico interesse. Ne consegue che per la sua configurabilità occorrono
l'oggettiva sussistenza di un comportamento arbitrario e la percezione di tale arbitrarietà da parte del
soggetto attivo che da essa appunto sia indotto a commettere il fatto. (Fattispecie in tema di reazione
violenta all'atto di sequestro di ciclomotore circolante senza idoneo documento).
Sez. VI, sent. n. 11657 del 30-11-1988 (cc. del 16-12-1987), Noschese (rv 179817).
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- rapina
Nel reato di rapina impropria, quando l'azione violenta è strumentale anche al conseguimento della
impunità, la qualità di agente di Polizia nel destinatario della violenza, qualità nota al soggetto attivo,
qualifica la direzione della volontà come strumentale al superamento dell'ostacolo consistente nella
attività del pubblico ufficiale; concorre, pertanto, con il reato di rapina impropria, quello di resistenza a
pubblico ufficiale.
Sez. I, sent. n. 5297 del 30-04-1988 (cc. del 07-03-1988), Scinto (rv 178279).
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- oltraggio a un pubblico ufficiale
La violenza può integrare un'aggravante del delitto di oltraggio, sempreché, non sia mirata, pure se
congiuntamente ad espressioni ingiuriose, a cagionare impedimento all'attività istituzionale del pubblico
ufficiale onde paralizzarne l'esito; ove diretta invece a tal fine, essa assume la figura concorrente del
delitto di resistenza a pubblico ufficiale.
Sez. I, sent. n. 4195 del 07-04-1988 (cc. del 20-11-1987), Caterino (rv 178052).
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- resistenza e violenza contro nave da guerra
I reati di resistenza a pubblico ufficiale e resistenza e violenza contro nave da guerra debbono
considerarsi autonomi e distinti non solo nei loro elementi costitutivi, ma anche con riguardo allo
interesse protetto, in quanto la prima afferisce alla tutela fisica del pubblico ufficiale soggettivamente
individuato, mentre le altre, proprio per la loro collocazione legislativa, attengono alla sicurezza ed alla
disciplina della navigazione con riguardo in particolare alla Polizia marittima ed allo "ius imperii"
esercitato dallo Stato in un ambiente come quello marino nel quale esso più agevolmente può essere
eluso.
Sez. III, sent. n. 1988 del 16-02-1988 (cc. del 16-12-1987), Esposito (rv 177615).
Cassazione Penale
Reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale
Non è applicabile la causa speciale di non punibilità ex art. 4 del D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944 n. 288
(reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale) al reato di resistenza, di cui all'art. 337 del cod. pen.
commesso da una donna che si opponga con violenza alla perquisizione sul proprio corpo eseguita da
agente di Polizia giudiziaria di sesso maschile, anziché da altra donna, come prescritto dal secondo
comma dell'art. 335 del vecchio cod. proc. pen., qualora tale perquisizione, motivata dall'urgenza di
sequestrare il corpo del reato, debba ritenersi legittima.
Sez. I, sent. n. 3907 del 01-04-1987 (cc. del 25-11-1986), Cianfriglia (rv 175517).
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- insubordinazione con violenza
Gli artt. 186 e 189 del cod. pen. mil. pace che reprimono il delitto di insubordinazione sia con violenza sia
con ingiuria, sono in rapporto di specialità rispetto alla normativa comune di cui agli artt. 337 e 341 del
cod. pen. concernenti la resistenza e l'oltraggio a pubblico ufficiale, sia per la qualifica di militari dei
soggetti dei reati, sia per la specificità del bene tutelato, la disciplina militare nel primo caso, il prestigio
della Pubblica Amministrazione in senso lato nel secondo.
Sez. I, sent. n. 3148 del 13-12-1986 (ud. del 02-10-1986), Le Rose (rv 174583).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Per la configurabilità del delitto di resistenza a pubblico ufficiale non è necessario che sia intaccata la
libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente l'uso di violenza o minaccia per opporsi al
compimento da parte dello stesso di un atto d'ufficio o di servizio, indipendentemente dall'effetto positivo
o meno di tale azione e dal concreto verificarsi di un impedimento che ostacoli il compimento di uno degli
atti predetti.
Sez. II, sent. n. 13343 del 29-11-1986 (cc. del 05-04-1986), Illiano (rv 174455).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
In tema di reato di resistenza a pubblico ufficiale, la violenza o minaccia deve risultare un mezzo
potenzialmente idoneo ad opporsi all'atto che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio sta
compiendo, anche se il colpevole non sia riuscito nel suo intento, e deve avere natura positiva ed
estrinsecarsi in una attività contro il pubblico ufficiale, o l'incaricato di pubblico servizio, che palesi in
modo concreto il proposito di interdire o ostacolare a quest'ultimo il compimento del proprio ufficio o
servizio. Ne deriva che la fuga, in quanto tale, considerata astrattamente, non integra il delitto di
resistenza, essendo necessario che ad essa si accompagnino manovre che concretino - sul piano
teleologico - l'esplicazione di una vera e propria intimidazione contro il pubblico ufficiale o l'incaricato di
pubblico servizio atto a paralizzare o, quanto meno, a contrastare l'attività di costui.
Sez. I, sent. n. 10813 del 13-10-1986 (cc. del 12-06-1985), Camorio (rv 173939).
Cassazione Penale
Reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale
Nella nozione di atto arbitrario ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 4 del D.Lgs.Lgt. 14
settembre 1944 n. 288 deve ricondursi non un qualsiasi errore del pubblico ufficiale ma un
comportamento, in genere, che obiettivamente manifesti o riveli un carattere di prepotenza o di sopruso
determinato non da colpa ma dalla consapevole volontà del pubblico ufficiale di perseguire fini o usare
mezzi che non sono compatibili, in senso largo, col nostro ordinamento giuridico. Pertanto ai fini della
detta discriminante non basta un comportamento illegittimo del pubblico ufficiale perché la nozione di
arbitrarietà implica capriccio, vessazione, sopruso e simili sentimenti onde nel comportamento del
pubblico ufficiale deve rinvenirsi anche un atteggiamento soggettivo che si concreti nella deliberata
intenzione di eccedere dai limiti delle proprie attribuzioni.
Sez. VI, sent. n. 10505 del 07-10-1986 (cc. del 09-04-1986), Riccio (rv 173874).
Cassazione Penale
Soggetto passivo del reato
Anche dopo la smilitarizzazione delle forze di Polizia, gli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato, che
ha sostituito il Corpo delle Guardie di P.S., possono svolgere, anche oltre l'orario di servizio, i compiti di
prevenzione e repressione dei reati. (Applicazione in tema di resistenza a pubblico ufficiale in tema di
contestazione di contravvenzione stradale).
Sez. VI, sent. n. 9551 del 18-09-1986 (cc. del 04-07-1986), Salvia (rv 173773).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- oltraggio a un pubblico ufficiale
Quando nei confronti del pubblico ufficiale è posta in essere la violenza come opposizione ad un atto
d'ufficio ricorrono gli elementi costitutivi del reato di resistenza e non quelli di oltraggio con violenza.
Sez. VI, sent. n. 8580 del 25-08-1986 (cc. del 25-03-1986), Benvegni (rv 173611).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Per la configurabilità del delitto di resistenza a pubblico ufficiale è sufficiente che il soggetto attivo eserciti
una energia fisica per impedire al soggetto passivo il compimento dell'atto che questi sta eseguendo e
non ha rilievo che la violenza fisica si estrinsechi sulla persona del pubblico ufficiale o sulle cose che
questi intende controllare. (Fattispecie relativa a resistenza ad ispettore del lavoro attuata strappandogli
dalle mani documenti che stava esaminando nell'azienda controllata).
Sez. VI, sent. n. 8569 del 25-08-1986 (cc. del 24-03-1986), Niccolai (rv 173607).
Cassazione Penale
Soggetto passivo del reato
I militari in servizio presso le caserme ed inquadrati in unità organiche operative possono essere
considerati pubblici ufficiali soltanto nel caso in cui, nell'ambito dell'organizzazione militare diretta ad
adempiere uno dei compiti essenziali dello Stato, svolgano funzioni alle quali sia connesso, nel pubblico
interesse, un potere di coazione, che si sovrapponga al vincolo gerarchico, od un potere di certificazione.
A questo fine, purché la condotta dell'agente sia legata da nesso di causalità a quella particolare funzione
del soggetto passivo del reato, non ha rilevanza la circostanza che l'autorità sia esplicata, di norma, nei
confronti di persone assoggettate anche ad un rapporto di subordinazione militare. (Fattispecie relativa a
sottufficiale di giornata cui sono conferiti poteri di coazione e di disciplina, nonché di documentazione
avente pubblica fede).
Sez. I, sent. n. 7173 del 07-07-1986 (cc. del 10-03-1986), Fochetti (rv 173354).
Cassazione Penale
Elemento soggettivo del reato
L'elemento intenzionale del delitto di resistenza a pubblico ufficiale si concreta nella coscienza e volontà
dell'agente di usare violenza o minaccia per opporsi al soggetto tutelato mentre sta compiendo o si sta
adoperando per compiere il proprio atto d'ufficio o di servizio, senza che abbia rilevanza il fatto che la
violenza o minaccia cada su cose anziché sulle persone, quando essa sia idonea ad impedire o,
comunque, turbare od ostacolare l'attività funzionale del pubblico ufficiale.
Sez. VI, sent. n. 4325 del 27-05-1986 (cc. del 17-12-1985), Zocco (rv 172844).
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- lesioni personali
Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concreta nelle
percosse e non già quegli atti, che, esorbitando da tali limiti, siano causa di lesioni personali. In
quest'ultima ipotesi l'ulteriore delitto di lesione, stante il suo carattere autonomo, concorre con quello di
resistenza, con l'effetto, però, che se l'atto di violenza, con il quale l'agente ha prodotto consapevolmente
le lesioni, non sia fine a sé stesso, ma venga posto in essere allo scopo di resistere al pubblico ufficiale, si
realizza il presupposto per la sussistenza dell'aggravante della connessione teleologica. Ne consegue che
risponde di entrambi i reati sopra indicati colui il quale percuota con pugni e calci e getti ammoniaca sui
loro volti dei pubblici ufficiali, onde opporsi a che essi e un loro collega esercitino le loro funzioni e
procedano al suo arresto.
Sez. VI, sent. n. 3595 del 12-05-1986 (cc. del 23-04-1986), Peressini (rv 172638).
Cassazione Penale
Elemento soggettivo del reato
Nel reato di resistenza a pubblico ufficiale l'elemento psicologico consiste nella coscienza e volontà di
precludere al pubblico ufficiale con una condotta minacciosa e violenta l'atto d'ufficio ritenuto
pregiudizievole per i propri interessi. Ne consegue che risponde del reato su indicato colui il quale abbia
nei confronti di un vigile urbano in servizio e che gli richieda dei documenti per l'identificazione una
condotta tanto violenta da produrgli delle lesioni personali.
Sez. VI, sent. n. 2089 del 14-03-1986 (cc. del 28-11-1985), Marrone (rv 172132).
Cassazione Penale
Elemento soggettivo del reato
Nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale, l'elemento psicologico è costituito dall'azione dell'imputato
diretta a sfuggire comunque all'operato del pubblico ufficiale, e cioè nella coscienza e volontà di
precludergli, con la propria condotta minacciosa e violenta, l'atto di ufficio ritenuto pregiudizievole ai
propri interessi. Ne consegue che risponde del delitto in esame il conducente di un'autovettura, fermato
dai carabinieri, che, alla richiesta di domanda di identificazione, parta improvvisamente costringendo uno
di essi a trarsi di lato per evitare di essere investito.
Sez. VI, sent. n. 12554 del 30-12-1985 (cc. del 30-10-1985), Tommasi (rv 171468).
Cassazione Penale
Soggetto passivo del reato
Il privato cittadino che, ai sensi dell'art. 242 del vecchio cod. proc. pen., procede all'arresto in flagranza
dell'autore dei reati perseguibili d'ufficio nei casi indicati nell'art. 235 del vecchio cod. proc. pen., riveste
la qualità di pubblico ufficiale. Ne consegue che per la sussistenza del dolo nel delitto di resistenza ex art.
337 cod. pen. è sufficiente la consapevolezza dell'attività che stia svolgendo la persona cui è diretta la
violenza o la minaccia, a nulla rilevando che l'agente ignori che anche il privato riveste la qualità di
pubblico ufficiale.
Sez. II, sent. n. 8799 del 10-10-1985 (cc. del 21-06-1985), Scarcelli (rv 170631).
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- lesioni personali
La circostanza aggravante del nesso teleologico è applicabile al delitto di lesioni volontarie commesso per
resistere ad un atto del pubblico ufficiale, anche se il reato-mezzo (lesioni) ed il reato-fine (resistenza)
scaturiscono da una condotta criminosa unica. In tal caso, infatti, sono diversi gli eventi ed i beni giuridici
tutelati e sussiste il nesso strumentale e finalistico che collega i due reati.
Sez. VI, sent. n. 6753 del 05-07-1985 (cc. del 12-03-1985), Savasta (rv 170021).
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- tentato omicidio
Il delitto di tentato omicidio concorre sia con il delitto di violenza a pubblico ufficiale che con quello di
resistenza ogni qualvolta la violenza, esorbitando dai limiti propri dei reati contro la Pubblica
Amministrazione, è rivolta all'offesa di un diverso e protetto bene giuridico quale l'incolumità individuale e
la vita.
Sez. I, sent. n. 4845 del 16-05-1985 (cc. del 03-04-1985), Gasperini (rv 169260).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Qualsiasi manovra, anche se non diretta a provocare la collisione dell'autovettura inseguita dalla Polizia
con quella inseguitrice, ma potenzialmente idonea a costringere gli inseguitori a desistere dall'azione per
evitare il pericolo di danni materiali e alle persone, costituisce pur sempre una grave minaccia al regolare
espletamento della funzione pubblica e integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale punito dall'art.
337 cod. pen. (Nella specie, il conducente di un'autovettura inseguita dai carabinieri, accortosi di avere
accanto durante la corsa, l'auto dagli stessi occupata aveva impresso all'autovettura da lui guidata
un'andatura a zigzag).
Sez. VI, sent. n. 4290 del 07-05-1985 (cc. del 25-01-1985), Turra (rv 169040).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
La condotta di colui che, per sottrarsi alla identificazione da parte di un pubblico ufficiale, fugge in
macchina zigzagando, non integra gli estremi della resistenza passiva, ma integra l'illecito previsto
dall'art. 337 cod. pen.
Sez. VI, sent. n. 3941 del 24-04-1985 (cc. del 22-02-1985), Cannizzaro (rv 168869).
Cassazione Penale
Reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale
Nella nozione di atto arbitrario, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 4 del D.Lgs.Lgt. 14
settembre 1944 n. 288, deve ricondursi non un qualsiasi comportamento del pubblico ufficiale illegittimo
e obiettivamente contrario all'ordinamento giuridico, bensì un comportamento che manifesti e riveli un
carattere di arbitrarietà, capriccio, malanimo, vessazione o sopruso.
Sez. VI, sent. n. 3165 del 04-04-1985 (cc. del 13-02-1985), Monjazeb (rv 168599).
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- evasione
In ipotesi di concorso del reato di evasione, circostanziato ai sensi del primo capoverso, dell'art. 385 cod.
pen., con il reato di resistenza e con quello di violenza a pubblico ufficiale, la violenza e la minaccia
considerate nella norma citata rispondono alle previsioni generiche di cui agli artt. 581 e 612 cod. pen. e
non anche alle previsioni specifiche contenute in altre disposizioni di legge o perché il grado della violenza
o della minaccia è più elevato - come, tra gli altri casi, nelle lesioni personali - oppure perché la condotta
violenta e intimidatrice producono l'aggressione di altro bene giuridico tutelato.
Sez. II, sent. n. 2369 del 12-03-1985 (cc. del 28-06-1984), Piacentini (rv 168267).
Cassazione Penale
Soggetto passivo del reato
In caso di violenza usata dall'imputato per sottrarsi all'arresto della parte lesa che si sia avvalsa della
facoltà di arresto conferita ai privati dall'art. 242 del vecchio cod. proc. pen., per il perfezionamento del
delitto di resistenza a pubblico ufficiale occorre che il privato, al quale compete in linea di principio la
facoltà di procedere all'arresto, si sia avvalso di essa effettivamente ed in concreto e che l'intenzione di
eseguire l'arresto, atto di imperio destinato ad addivenire alla consegna alla Polizia giudiziaria della
persona colta in flagranza di reato, non soltanto esista, ma in qualche modo appaia, se non con una
esplicita affermazione in tal senso, almeno con un comportamento concludente dal quale l'intenzione
stessa possa essere desunta.
Sez. II, sent. n. 1690 del 16-02-1985 (cc. del 24-11-1984), Tenuta (rv 167968).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- oltraggio a un pubblico ufficiale
Qualora un soggetto afferri per un braccio e spinga volontariamente un pubblico ufficiale nell'esercizio
delle sue funzioni, commette il reato di cui all'art. 337 del cod. pen. e non già quello di cui all'art. 341 del
cod. pen. purché la sua azione sia diretta a costringere il pubblico ufficiale ad omettere un atto del
proprio ufficio.
Sez. VI, sent. n. 1273 del 06-02-1985 (cc. del 09-11-1984), Faracchio (rv 167733).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
In tema di resistenza a pubblico ufficiale, costituisce violenza fisica, idonea ad integrare l'elemento
materiale di tale ipotesi delittuosa, l'uso di spintoni o l'atto di divincolarsi ad opera di un soggetto
fermato, trattandosi di comportamenti positivi idonei a raggiungere lo scopo di ostacolare il compimento
di un atto di ufficio.
Sez. V, sent. n. 715 del 22-01-1985, del 13/12/1984), Lazzaroni (rv 167552).
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- mancata ottemperanza all'invito di fermarsi impartito all'automobilista
Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale e la contravvenzione di cui all'art. 135 cod. strad. (mancata
ottemperanza all'invito di fermo da parte della Polizia) tutelano beni giuridici diversi e, pertanto, la
seconda non può ritenersi assorbita nel primo. Si ha quindi concorso formale di reati nel caso in cui il
conducente di un'auto, invitato da un agente a fermarsi, abbia proseguito la corsa e, dirigendogli contro
l'autovettura lo abbia costretto a scansarsi.
Sez. VI, sent. n. 10071 del 15-11-1984 (cc. del 15-05-1984), Rapone (rv 166697).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Commette il delitto di resistenza a pubblico ufficiale il conducente di un'auto che, invitato da un agente a
fermarsi, si dirige contro di lui costringendolo a scansarsi. In tal caso infatti il soggetto, pur non facendo
uso della forza fisica personale, tiene un comportamento minaccioso contro il pubblico ufficiale per
impedirgli il compimento di un atto di ufficio.
Sez. VI, sent. n. 10071 del 15-11-1984 (cc. del 15-05-1984), Rapone (rv 166696).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Commette il delitto di resistenza a pubblico ufficiale il conducente di un'autovettura che, invitato a
fermarsi da un agente di Polizia, gli dirige contro il veicolo, costringendolo ad evitarlo repentinamente.
Infatti, l'atto costituisce grave minaccia volta ad impedire al pubblico ufficiale di compiere il suo dovere di
assicurarsi della regolare circolazione del veicolo stesso.
Sez. VI, sent. n. 10126 del 15-11-1984 (cc. del 25-09-1984), Morabito (rv 166716).
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- atti di resistenza contro navi della Guardia di Finanza
Il reato previsto dall'art. 6 della legge 13 dicembre 1956 n. 1409, che commina le pene stabilite dall'art.
1100 del codice della navigazione per la commissione di atti di resistenza o di violenza contro un'unità di
naviglio della Guardia di Finanza, può concorrere con il reato di cui all'art. 337 cod. pen. (resistenza a un
pubblico ufficiale) poiché è diversa la loro oggettività giuridica. Infatti, pur essendo la violenza elemento
costitutivo comune dei due reati, essa è esercitata ai sensi del citato art. 337 cod. pen. nei confronti di un
pubblico ufficiale ed il bene tutelato è costituito dalla libertà morale di un individuo che riveste tale
qualità, mentre, in base all'art. 1100 del codice della navigazione, integrato sul punto dall'art. 6 della
legge 13 dicembre 1956 n. 1409, si estrinseca "contro una nave da guerra nazionale" o contro "unità del
naviglio della Guardia di Finanza" ed il bene tutelato è rappresentato dal normale esercizio della Polizia
marittima. Né è possibile l'assorbimento dell'un reato nell'altro, poiché ciò si verifica solo allorché
concorrano norme concernenti la lesione di un medesimo bene tutelato, ovvero sussistano dati di fatto da
considerarsi elementi costitutivi o circostanze aggravanti di un solo reato, mentre, nei reati in esame, la
finalità di tutela rispecchia interessi pubblici diversi e, quindi, non è invocabile il principio di specialità di
cui all'art. 15 del cod. pen., applicabile solo quando le norme regolino la "stessa materia".
Sez. III, sent. n. 9156 del 25-10-1984 (cc. del 19-06-1984), Bianco (rv 166310).
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- oltraggio a un pubblico ufficiale
Se la violenza è diretta, congiuntamente ad espressioni ingiuriose, a recare ostacolo all'attività di un
pubblico ufficiale, essa non può considerarsi come aggravante del reato di oltraggio, ma dà luogo alla
figura concorrente del delitto di resistenza a pubblico ufficiale.
Sez. VI, sent. n. 6473 del 14-07-1984 (cc. del 12-01-1984), Poggi (rv 165279).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- oltraggio a un pubblico ufficiale
L'oltraggio aggravato dalla violenza o dalla minaccia si distingue dal delitto di resistenza perché mentre
nel secondo la violenza o la minaccia tende a coartare il pubblico ufficiale o a resistergli, nel primo
esprime semplicemente uno sfogo di sentimenti ostili o di disprezzo.
Sez. VI, sent. n. 6473 del 14-07-1984 (cc. del 12-01-1984), Poggi (rv 165278).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- oltraggio a un pubblico ufficiale
Si verte in tema di resistenza, ai sensi dell'art. 337 del cod. pen., quando la minaccia viene usata per
ostacolare l'atto di ufficio del pubblico ufficiale, durante il compimento di esso; mentre ricorre il delitto di
oltraggio aggravato se la violenza o la minaccia vengono usate "ex post" ed a causa di un atto già
compiuto, non ritrattabile. In tal ultimo caso, la violenza o la minaccia perdono la finalità della
coartazione della volontà del pubblico ufficiale, esaurendo i loro effetti sul piano dell'offesa al prestigio del
pubblico ufficiale, aggravandola.
Sez. VI, sent. n. 6009 del 23-06-1984 (cc. del 09-05-1984), Santoro (rv 165000).
Cassazione Penale
Elemento soggettivo del reato
Nel reato di resistenza a pubblico ufficiale sono estranei, per la individuazione dell'elemento soggettivo, la
causa e il fine del soggetto attivo del reato.
Sez. VI, sent. n. 5365 del 11-06-1984 (cc. del 21-03-1984), Di Rocco (rv 164712).
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- lesioni personali
Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale e quello di oltraggio aggravato dalla violenza sono riferibili
soltanto a quel minimo di violenza che si concreta nelle percosse e non già a quegli atti che, esorbitando
da tali limiti, siano causa di lesioni personali. In tal caso il delitto di lesioni personali volontarie concorre
con i predetti reati.
Sez. V, sent. n. 2993 del 03-04-1984 (cc. del 06-03-1984), Morgana (rv 163446).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Per la configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale non è necessario che la condotta violenta
ponga in pericolo l'integrità fisica del soggetto passivo, poiché il delitto di cui all'art. 337 del cod. pen. è
reato contro la Pubblica Amministrazione.
Sez. VI, sent. n. 2011 del 03-03-1984 (cc. del 08-11-1983), Mancuso (rv 162962).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
La realizzazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale presuppone la contemporaneità fra l'atto del
pubblico funzionario e la violenza o minaccia dirette a impedirne il compimento.
Sez. VI, sent. n. 2011 del 03-03-1984 (cc. del 08-11-1983), Mancuso (rv 162963).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Nel reato di resistenza a pubblico ufficiale la violenza o la minaccia sono considerate solo sotto il profilo
teleologico dell'impedimento alla libertà di azione del pubblico ufficiale, per cui esse possono consistere in
qualunque mezzo di coazione fisica o psichica che abbia quello scopo.
Sez. VI, sent. n. 10608 del 10-12-1983 (cc. del 26-10-1983), Raggi (rv 161639).
Cassazione Penale
Oggetto della tutela penale
In tema di resistenza a pubblico ufficiale il bene giuridico tutelato è quello della sicurezza e della libertà
d'azione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio contro fatti di opposizione violenta.
Sez. I, sent. n. 10133 del 26-11-1983 (cc. del 06-10-1983), De Marco (rv 161417).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- oltraggio a un pubblico ufficiale
Il criterio distintivo tra il reato di oltraggio aggravato dalla violenza e minaccia e quello di resistenza a
pubblico ufficiale sta nella circostanza che nella prima ipotesi la violenza e minaccia hanno solo lo scopo
di ledere l'onore e il decoro del soggetto passivo, mentre nella seconda ipotesi tendono a condizionare il
pubblico ufficiale nello svolgimento dei compiti a lui assegnati.
Sez. VI, sent. n. 8712 del 20-10-1983 (cc. del 05-07-1983), Nasta (rv 160799).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Commette il reato di resistenza a pubblico ufficiale colui il quale si serva della energia necessaria di un
autoveicolo per tenere un comportamento aggressivo o minaccioso al fine di ostacolare il compimento di
un atto da parte di un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.
Sez. VI, sent. n. 8717 del 20-10-1983 (cc. del 07-07-1983), Fabbrini (rv 160805).
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- lesioni personali
Sussiste la circostanza aggravante del nesso teleologico, quando la violenza per resistere o nel resistere
al pubblico ufficiale consista in atti che gli abbiano cagionato lesioni. A tal fine è irrilevante che i due reati
concorrenti si concretino in una unica condotta criminosa e nella contestualità delle azioni.
Sez. V, sent. n. 7346 del 02-09-1983 (cc. del 05-05-1983), Seno (rv 160147).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Ad integrare gli estremi del delitto di resistenza a pubblico ufficiale è sufficiente qualunque
manifestazione violenta, cosciente e volontaria estrinsecata contro il pubblico ufficiale.
Sez. VI, sent. n. 6062 del 29-06-1983 (cc. del 15-12-1982), De Rosa (rv 159653).
Cassazione Penale
Concorso di persone nel reato
La responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. è da escludere soltanto quando il reato diverso e
più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili,
non collegabili in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestata l'azione di taluno dei correi nel reato
originario. (Nella specie è stato ritenuto il nesso di compartecipazione nel caso di furto trasmodato in
rapina impropria e resistenza, affermandosi che non può considerarsi atipico, imprevedibile l'uso della
violenza per assicurarsi la cosa sottratta o per assicurarsi l'impunità).
Sez. II, sent. n. 5352 del 06-06-1983 (cc. del 09-11-1982), Tabanelli (rv 159390).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- oltraggio a un pubblico ufficiale
Il criterio distintivo tra reati di resistenza a pubblico ufficiale e di oltraggio con violenza è costituito dal
fatto che nel reato di resistenza la condotta violenta ha lo scopo di impedire il compimento dell'atto da
parte del pubblico ufficiale, mentre nell'oltraggio la violenza è usata al solo scopo di offesa.
Sez. VI, sent. n. 4914 del 26-05-1983 (cc. del 09-03-1983), Marin (rv 159228).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Il conducente di un'autovettura, il quale sterzi improvvisamente e compia pericolose manovre di
inversione di marcia poiché inseguito dalla Polizia, concorre, a titolo di partecipazione morale, nel delitto
di resistenza aggravata a un pubblico ufficiale, di cui agli artt. 110, 337 e 339 del cod. pen., qualora altra
persona, trasportata, spari colpi di arma da fuoco verso gli agenti; tale partecipazione, infatti, deve
essere ritenuta non solo per la identità di tempo, di luogo e di fine perseguito dai soggetti, di sottrarsi
cioè con la fuga alle ricerche della Polizia, ma soprattutto per l'identica volontà di mettere in pericolo la
vita e l'incolumità degli agenti pur di realizzare la fuga.
Sez. IV, sent. n. 4325 del 12-05-1983 (cc. del 13-01-1983), Borgese (rv 158948).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Ai fini della configurabilità del delitto di resistenza a un pubblico ufficiale, di cui all'art. 337 del cod. pen.,
le manovre compiute dal conducente di un'autovettura inseguita, il quale, per non essere raggiunto,
cerchi di mettere in pericolo l'incolumità degli agenti di Polizia, sterzando improvvisamente quando sia
affiancato dalla loro auto e facendo pericolose inversioni di marcia, integrano gli estremi del suddetto
reato, poiché rivelano la volontà del soggetto di opporsi alle persone degli agenti con la minaccia di grave
e ingiusto danno.
Sez. IV, sent. n. 4325 del 12-05-1983 (cc. del 13-01-1983), Borgese (rv 158949).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la fuga in auto, per sfuggire alla cattura, con fulminei
testa coda per costringere gli inseguitori a manovre ritardatrici onde evitare l'urto. Concorre nel reato
anche il passeggero che, avendo manifestato la scelta di sfuggire alla cattura con l'auto, con questa
decisione ha accettato di condividere ogni possibilità offerta dall'auto stessa, in quanto idonea a riuscire
nell'intento.
Sez. II, sent. n. 4235 del 07-05-1983 (cc. del 13-10-1982), Moretti (rv 158908).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
La realizzazione della ipotesi delittuosa del reato di resistenza a pubblico ufficiale presuppone la
contemporaneità fra l'atto del pubblico ufficiale e la violenza o minaccia diretta ad impedirne il
compimento.
Sez. VI, sent. n. 4087 del 02-05-1983 (cc. del 22-02-1983), Cozzella (rv 158836).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
La condotta di colui che per sottrarsi al fermo o all'arresto da parte del pubblico ufficiale si dia alla fuga in
macchina procedendo a zigzag ed arrestandosi bruscamente, poiché è volta ad incutere negli inseguitori il
fondato timore di collisione e, quindi, di danno alle loro persone, non può essere considerata resistenza
cosiddetta passiva, ma integra gli estremi della violenza o quanto meno della minaccia di cui all'art. 337
del cod. pen.
Sez. III, sent. n. 3837 del 28-04-1983 (cc. del 18-02-1983), Giardullo (rv 158764).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Per la configurabilità dell'elemento materiale della violenza nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, non
è necessario che la condotta violenta ponga in pericolo l'integrità fisica del soggetto passivo, poiché il
delitto di cui all'art. 337 del cod. pen. è reato contro la P.A. e non contro la persona; pertanto è
sufficiente l'esistenza di una condotta idonea ad impedire la esecuzione dell'atto di ufficio.
Sez. VI, sent. n. 3493 del 22-04-1983 (cc. del 03-03-1983), Andejolkovic (rv 158578).
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- evasione
Il reato di evasione, anche nell'ipotesi del tentativo, non può assorbire come aggravante quello di
resistenza a pubblico ufficiale, che tutela un differente bene giuridico.
Sez. VI, sent. n. 3052 del 14-04-1983 (cc. del 08-02-1983), Aravena (rv 158366).
Cassazione Penale
Elemento soggettivo del reato
Nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale il dolo specifico risiede nel fine di opporsi con violenza all'atto
legittimo del pubblico ufficiale, e ciò indipendentemente dall'oggetto contro cui la violenza si esplica.
(Fattispecie di atto violento diretto contro alcuni documenti del privato detenuti dal pubblico ufficiale).
Sez. VI, sent. n. 3017 del 14-04-1983 (cc. del 26-01-1983), Leonetti (rv 158341).
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- rapina
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale non è assorbito da quello di rapina impropria, ma concorre con
esso, stante la diversa oggettività giuridica dei due delitti che, pur avendo in comune l'elemento della
violenza, si differenziano tra loro in quanto, qualora la violenza o la minaccia venga esercitata per opporsi
al pubblico ufficiale mentre questi compie un'attività del proprio ufficio, viene ad essere lesa anche la
libertà di azione del pubblico ufficiale, tutelata dall'art. 337 del cod. pen.
Sez. II, sent. n. 2627 del 25-03-1983 (cc. del 04-05-1982), La Rosa (rv 158075).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- violenza a un pubblico ufficiale
Nel caso di violenza o minaccia al pubblico ufficiale, se la violenza o la minaccia precede il compimento
dell'atto del pubblico ufficiale si versa nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 336 del cod. pen.; se è usata
durante il compimento dell'atto di ufficio onde impedirlo, si ha resistenza ai sensi dell'art. 337 del cod.
pen.; se è usata a causa di un atto già compiuto, si ha oltraggio aggravato ai sensi dell'art. 341, ultima
parte, del cod. pen., quando il fatto è offensivo dell'onore e del prestigio del pubblico ufficiale.
Sez. VI, sent. n. 2367 del 18-03-1983 (cc. del 21-01-1983), Marinaro (rv 157952).
Cassazione Penale
Elemento soggettivo del reato
Nel reato di resistenza a pubblico ufficiale l'elemento psicologico consiste nella coscienza e volontà di
precludere al pubblico ufficiale, con una condotta minacciosa o violenta, la possibilità di compiere l'atto di
ufficio ritenuto pregiudizievole per i propri interessi.
Sez. VI, sent. n. 2342 del 18-03-1983 (cc. del 17-12-1982), Di Meo (rv 157941).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- oltraggio a un pubblico ufficiale
L'oltraggio violento si distingue dal delitto di resistenza per la direzione oggettiva e soggettiva dell'azione,
la quale nel primo è diretta a ledere l'onore e il prestigio del pubblico ufficiale e nel secondo a limitare la
sua libertà d'azione - nell'ipotesi in cui la condotta criminosa sia diretta all'aggressione dei due distinti
beni giuridici, i reati concorrono.
Sez. VI, sent. n. 1826 del 01-03-1983 (cc. del 19-01-1983), Avventuriera (rv 157698).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Per la configurabilità del delitto di resistenza a pubblico ufficiale è sufficiente che la violenza sia idonea a
raggiungere lo scopo di ostacolare l'attività del pubblico ufficiale e che sia esercitata durante il
compimento dell'atto di ufficio.
Sez. V, sent. n. 1286 del 10-02-1983 (cc. del 24-11-1982), Lamberto (rv 157398).