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L’ISPEZIONE IN AZIENDA DEGLI UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA DELLE ASL E DI ALTRI
SERVIZI.
Reggio Emilia, 10 luglio 2013
L’ATTIVITA’ ISPETTIVA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO PUO’
SVOLGERSI IN FUNZIONE:
AMMINISTRATIVA
GIUDIZIARIA
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I luoghi di lavoro sono – al pari della dimora – un luogo per cui esiste il diritto di
esclusione previsto dall’art. 14 della Cost. e dall’art. 614 del C.P.
•
Non si possono eseguire ispezioni, perquisizioni o sequestri, se
non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie
prescritte per la tutela della libertà personale (Cost. 14, co. I).
•
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità
pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali
(Cost. 14, co. II).
•
La prima parte fa riferimento alle disposizione del c.p.p., la
seconda alle leggi speciali che attribuiscono facoltà di
accesso in sede amministrativa.
•
SONO DEROGHE ECCEZIONALI AL DIRITTO DI ESCLUSIONE
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Cass. pen., Sez. V, 18-11-1985
Lo stabilimento industriale deve ritenersi privata dimora, ai fini del reato
di violazione di domicilio (art. 614 c.p.), perché è il luogo dove
l'imprenditore svolge la sua attività lavorativa e dove pertanto ha il
diritto di disporre dei locali tutti dell'impresa, non essendo tale diritto
escluso dalle limitazioni introdotte dallo statuto dei lavoratori, e di
escludervi le persone a lui non accette.
Cass. pen. Sez. V, n. 35947/2001
La nozione di "luogo di privata dimora" rilevante ai fini dell'art. 615 bis
c.p., postula un soggiorno di una certa durata, anche se breve, nel
luogo suddetto, tale da far ritenere ragionevolmente apprezzabile
l'esplicazione di vita privata che in esso si svolge. Pertanto, lo
stabilimento industriale di stoccaggio, nel quale l'imprenditore si reca
saltuariamente per svolgere funzioni di direzione e controllo, non può
considerarsi "luogo di privata dimora“.
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Cass. civ., Sez. I, n. 6361/2005
La nozione di "privata dimora" rilevante, agli effetti dell'art. 13 della
legge n. 689/1981 per delimitare il potere di ispezione degli organi
addetti all'accertamento di illeciti amministrativi (potere che può,
appunto, esercitarsi esclusivamente in luoghi diversi dalla privata
dimora) coincide con quella rilevante agli effetti del reato di violazione
di domicilio (art. 614 c.p.) e dunque comprende non soltanto la casa di
abitazione, ma anche qualsiasi luogo destinato permanentemente o
transitoriamente all'esplicazione della vita privata o di attività lavorativa,
e, quindi, qualunque luogo, anche se - appunto - diverso dalla casa di
abitazione, in cui la persona si soffermi per compiere, pur se in modo
contingente e provvisorio, atti della sua vita privata riconducibili al
lavoro, al commercio, allo studio, allo svago.
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L’attività è quindi regolata:
• da norme processuali penali e
• da norme speciali
che individuano:
• i soggetti titolari dei poteri di accesso;
• le modalità di esecuzione di esso;
ed a fronte della compressione del diritto di esclusione sono previsti:
•
•
diritti immediati al titolare del luogo ispezionato;
rimedi giurisdizionali alla loro lesione.
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VIGILANZA SULL’OSSERVANZA DELLE NORME DEL T.U. SICUREZZA (art. 13, T.U.)
La vigilanza è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per
territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all'effettiva
attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
dal Ministero dello sviluppo economico (…).
(…)
Ispettorato del lavoro sui lavori edili, in aria compressa, subacquei, e
quelli di particolare pericolosità (senza più obbligo di informazione
preventiva all’ASL).
Comando Carabinieri Tutela Lavoro ex DM 31 luglio 1997
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Articolo 8, comma II, D.P.R. n. 520/1955
Gli ispettori hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del
giorno e della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri ed i lavori, in quanto
siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori ed i refettori
annessi agli stabilimenti; non di meno essi dovranno astenersi dal
visitare i locali annessi a luoghi di lavoro e che non siano direttamente
od indirettamente connessi con l’esercizio dell’azienda, sempre che
non abbiano fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere
violazioni di legge.
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Articolo 64 D.P.R.
n.303/56
Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento
ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre
a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali
o prodotti ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al datore di lavoro, ai
dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano
necessarie per l'adempimento del loro compito, in esse comprese
quelle sui processi di lavorazione.
Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di prendere visione, presso gli
ospedali ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione
clinica dei lavoratori per malattie dovute a cause lavorative o presunte
tali.
Gli ispettori del lavoro devono mantenere il segreto sopra i processi di
lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a
conoscenza per ragioni di ufficio.
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La qualifica
Alla porta deve esplicarsi la qualità dell’accesso:
-
Amministrativo se non vi sia stato un infortunio od una malattia
professionale ovvero nella prima fase di accesso successivo
all’accadimento di uno di questi eventi;
-
Penale e quindi con funzioni di polizia giudiziaria (dopo
l’accadimento degli eventi di infortunio o MP o comunque
dopo il sorgere di elementi di sussistenza di reato):
• d’iniziativa;
• su delega;
• con quale finalità (verifica, prelievo, raccolta di
sommarie informazioni).
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CASO 1
qualifica di ispezione amministrativa
opposizione della esistenza di un infortunio o di
una MP
All’accesso:
dichiarazione della natura penale
allerta del difensore che ha diritto quantomeno a
partecipare
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La visita amministrativa
Prevede la facoltà di accesso che non può essere impedita o ritardata
anche ai sensi dell’art. 340 c.p. (interruzione di un pubblico servizio);
Non esclude la facoltà di accompagnare l’accesso;
Non esclude la sottoposizione alle procedure di sicurezza a tutela
dell’incolumità delle persone che accedono ai luoghi di lavoro;
Non esclude la tutela della proprietà industriale;
Prevede la facoltà di richiesta di informazioni e/o documenti la cui
mancata risposta costituisce illecito penale ex art. 4 del la L. n.628/61
(se impartita dall’Ispettorato dl Lavoro).
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Cass. pen., Sez. III, n. 45831/2012
Qualora gli ispettori del dipartimento di prevenzione e sicurezza dell'Asl
procedano ad accertamenti amministrativi (e, cioè, se non è accaduto
un infortunio o non si è verificata una malattia professionale o un
incendio, o non c'è stata una segnalazione di probabile reato, nel qual
caso trattasi di indagine preliminare nell'ambito del procedimento
penale, e, dunque, di un accertamento giudiziario), non vengono
applicate le norme garantiste dettate dal codice di procedura penale in
merito alla presenza del difensore.
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L’accesso in sede di indagine penale
Casi:
1. immediatezza dell’accadimento dell’infortunio;
2. immediatezza della emersione della sussistenza di un fatto di
penale rilevanza nel corso di una visita amministrativa (art. 220 delle
disp. att. cpp, Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza
previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari
per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire
per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza
delle disposizioni del codice (di procedura penale);
3. sussistenza di una indagine avviata – anche nei confronti di ignoti –
che ha già visto l’intervento del PM attraverso l’invio della notizia di
reato.
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Caso 2
infortunio appena accaduto
tutela della parte indagabile
Indagine penale:
riscontro di irregolarità sanzionata
penalmente in occasione della ispezione
amministrativa
fare rilevare che muta il ruolo
conoscenza della esistenza di un
procedimento penale
eccepire la pendenza
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L’accesso in sede di indagine penale
Accertamenti urgenti ex art. 354 del cpp:
• prima dell’intervento del PM al fine di conservare le tracce e che lo
stato dei luoghi non sia mutato;
• in caso di pericolo di modificazione o dispersione ed impossibilità di
intervento del PM, compimento dei necessari accertamenti e rilievi;
• diritto del difensore a partecipare all’atto anche se non vi è diritto a
formulare avviso preventivo con obbligo per la P.G. di dare avviso
della facoltà di farsi assistere ex art. 114 delle disp.att. cpp.
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Cass. Pen., Sez. III, n. 15372/2010
È causa di inutilizzabilità dei risultati probatori la violazione delle
disposizioni del codice di procedura penale la cui osservanza,
nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza, è prevista per assicurare le
fonti di prova in presenza di indizi di reato.
Cass. Pen., Sez. Unite, n.37/2001
Nel prescrivere che, "quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza
previste da leggi o decreti emergano indizi di reato, gli atti necessari
per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire
per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza
delle disposizioni del codice" l'art. 220 norme att. c.p.p. impone
l'applicazione delle norme del codice sin dal momento in cui emergano
nel corso di un'inchiesta amministrativa condotta dall'ispettorato del
lavoro semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile sotto il profilo
penale a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito
ad una persona determinata.
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Cass. Pen., Sez. IV, n. 47172/2007
In tema di frode processuale, il termine "ispezione" utilizzato nella
norma si riferisce a tutte le indagini che implicano l'osservazione di
persone, di luoghi o di cose intesa a ottenere informazioni rilevanti per
l'accertamento dei fatti: ne consegue che l'espressione include anche
la previsione di cui all’art. 354 del c.p.p. relativa alla disciplina degli
accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. (Nella
fattispecie, riguardante un procedimento per infortunio sul lavoro,
l'imputato aveva modificato lo stato dei luoghi, spostando un ponteggio,
in modo da alterare significativamente l'esito della ricostruzione
dell'accaduto fatta dai Carabinieri).
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L’accesso in sede di indagine penale
Delega del PM (art. 370 del cpp):
• deve essere provvedimento formale;
• atto specifico di ispezione dei luoghi ex art. 244 del cpp;
• necessita di un decreto motivato, della nomina di un difensore di
ufficio e la facoltà di nominarne uno di fiducia o della indicazione di
quello di fiducia già nominato (art. 364 , comma II, del cpp);
•
diritto del difensore al preavviso di almeno 24 ore (art. 364, comma
III, del cpp, salvo esclusione ai sensi del V comma).
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Caso 3
regole del cpp e garanzie difensive
nullità dell’atto ed inutilizzabilità del
testimone che lo ha eseguito
Dopo l’intervento del PM:
residuale potere della PG
esclusione di atti specificamente
regolati
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Cass. Pen., Sez. I, n. 2281/1990
Al fine di stabilire la necessità o meno di spedizione del preventivo
avviso al difensore, l'ispezione compiuta su delega del pubblico
ministero dalla Polizia giudiziaria non può farsi rientrare tra gli atti
urgenti. Ne consegue che in tale situazione l'omesso avviso al
difensore con almeno ventiquattro ore di anticipo è causa di nullità
dell'atto compiuto e di quelli conseguenti.
Cass. Pen., Sez. II, n. 38619/2007
L’art. 370 del cpp presuppone un atto formale di delega contenente
l'espressa indicazione degli adempimenti delegati ed i limiti della
delega, necessario anche al fine di documentare l'ottemperanza alla
delega ricevuta; ne consegue che la delega orale deve ritenersi
inesistente.
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L’accesso in sede di indagine penale
Art. 348 del cpp:
• anche dopo la comunicazione della notizia di reato la P.G. e
l’intervento del PM:
• compie gli atti delegatigli;
• esegue le direttive;
• svolge tutte le altre attività di indagine e assicura elementi di prova.
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Cass. Pen., Sez. VI, n. 4603/1993
Nella disciplina prevista dal nuovo codice di procedura penale non
esiste un divieto assoluto per la Polizia giudiziaria di procedere ad atti
di iniziativa successivamente alla trasmissione della notizia di reato al
pubblico ministero; esiste soltanto un divieto di compiere atti in
contrasto con le direttive del P.M., dopo il cui intervento la P.G. deve
non solo compiere gli atti ad essa specificamente delegati, ma anche
tutte le altre attività di indagine ritenute necessarie nell'ambito delle
direttive impartite, sia per accertare i reati, sia perché richieste da
elementi successivamente emersi. Ne deriva che fino a quando il
pubblico ministero, pur avendo ricevuto la notizia di reato, non abbia
impartito specifiche direttive, è operante esclusivamente il disposto di
cui allo art. 348 del cpp secondo il quale la Polizia giudiziaria, senza
necessità di specifica delega e agendo, quindi, di sua iniziativa,
nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, raccoglie ogni
elemento utile alla ricostruzione del fatto e all'individuazione del
colpevole.
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Cass. Pen., Sez. V, n. 6712/1999
Alla luce della disciplina del nuovo codice di procedura penale, la Polizia
giudiziaria, una volta intervenuto il pubblico ministero, deve compiere non solo
gli atti ad essa specificamente delegati, ma anche tutte le altre attività di
indagine ritenute necessarie nell'ambito delle direttive impartite, sia per
accertare i reati, sia perché richieste da elementi successivamente emersi. Ne
consegue che, ove il P.M., pur avendo ricevuto la "notitia criminis", non abbia
impartito specifiche direttive, trova esclusiva applicazione l’art. 348, comma I,
del cpp, secondo il quale la Polizia giudiziaria, senza necessità di specifica
delega e agendo, quindi di sua iniziativa, nell'ambito della propria discrezionalità
tecnica, raccoglie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla
individuazione del colpevole.
Cass. Pen., Sez. II, n. 12393 /2000
La polizia giudiziaria, quindi, sulla base del coordinato disposto degli art. 55 e
348 del cpp, ha un potere relativamente autonomo in ordine all'attività diretta
all'assicurazione delle fonti di prova, prima e dopo l'intervento del magistrato,
essendo vietato soltanto il compimento di atti eventualmente in contrasto con le
direttive del P.M..
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Assunzione di informazioni
Deve essere differenziata fra quella diretta nei confronti:
• dei lavoratori non direttamente collegati all’evento di infortunio o MP;
• dei lavoratori che assumano un ruolo di garanzia nei confronti del
lavoratore infortunato o portatore di MP.
Sul piano pratico si può affermare che:
• che la assunzione dei primi deve avvenire nel rispetto delle norme
del cpp in modo tale che scatti il divieto dell’UPG di riferire sul
contenuto delle deposizioni che – invece - non sussiste per le
informazioni assunte in sede amministrativa.
• alla richiesta di assumere informazioni dai secondi può/deve opporsi
che la posizione di superiorità gerarchica sul lavoratore espone al
rischio di indagine e – quindi – comporta il diritto di essere assistiti
dal difensore e di non rispondere;
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Cass. Pen. Sez. III, n. 34611/2010
Sono inutilizzabili le dichiarazioni rese dall'ispettore del lavoro in merito
a quanto riferitogli da testimoni, essendo egli un ufficiale di polizia
giudiziaria. Infatti l'ufficiale di polizia giudiziaria, in base al quarto
comma dell'art.195 c.p.p., non può deporre sul contenuto testimoniale
raccolto nelle indagini preliminari, con le modalità di cui al c.p.p., artt.
351 e 357 comma secondo lettere a) o b), ovvero quando, pur
ricorrendone le condizioni, tali modalità non siano state osservate, in
ragione della funzione inquirente che svolge nel procedimento e
nell'esercizio della quale ha acquisito gli atti dichiarativi.
Cass. Pen. Sez. II, n. 7255 /2000
Nell'ipotesi di dichiarazioni rilasciate a funzionari dell'ispettorato del
lavoro da soggetto nei cui confronti siano emersi o emergano indizi di
reità, costituisce questione di fatto accertare se le stesse siano state
rese nell'ambito di attività amministrativa di vigilanza, ovvero di quella
di polizia giudiziaria e soltanto in quest'ultimo caso è possibile
apprezzare l'eventuale violazione delle norme processuali a garanzia
del diritto di difesa.
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Prove e registrazioni video
Sono attività per le quali occorre tenere in considerazione la loro:
- ripetibilità o
- irrepetibilità
in vista della futura utilizzazione processuale in quanto il ravvisarsi
della seconda impone l’utilizzo di forme che prevedano il
contraddittorio con la parte nei confronti della quale potrebbe essere
fatta valere e, quindi, la individuazione del soggetto eventualmente
responsabile.
Il rito dovrebbe essere quello della consulenza tecnica nelle due forme
previste dagli artt. 359 o 360 del cpp, a seconda della ripetibilità e con
facoltà della parte di chiedere lo svolgimento con il rito dell’incidente
probatorio.
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Accesso ai documenti
La documentazione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione
degli ispettori ASL, ispettori del lavoro e dei funzionari degli Istituti
previdenziali riguarda:
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•
•
•
•
il rapporto di lavoro dei dipendenti (libretti di lavoro, libri paga e matricola,
documenti comprovanti l’assolvimento degli obblighi contributivi, ecc.);
il documento di valutazione del rischio;
la documentazione tecnica (certificazioni, verifiche, autorizzazioni,
omologazioni, ecc.) relativa alla sicurezza degli impianti e alla salute dei
lavoratori;
i registri di esposizione ai rischi di malattia professionale e le cartelle
sanitarie del personale sottoposto a sorveglianza sanitaria,
il registro degli infortuni e le copie dei verbali precedentemente rilasciati
all’azienda in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
la consegna spontanea priva del diritto di ricorrere al tribunale della libertà
che è consentito in caso di sequestro.
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Caso 4
- alla parte indagata
rifiuto o negarne l’esistenza
nemo tenetur se detegere
consegna
perquisizione e sequestro
perdita ricorso al TL
Richiesta di documenti:
- a soggetto diverso
rifiuto
anche sulla base del segreto industriale
art. 650 cp
perquisizione e sequestro
- dichiararne l’inesistenza
favoreggiamento
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Definizione dei reati contravvenzionali
La prescrizione obbligatoria (art. 301 DLgs. n. 81/2008)
Il correttivo al T.U. (DLgs. n. 106/2009) ha esteso il campo di
applicazione della prescrizione anche alle contravvenzioni punite con la
sola ammenda in analogia a quanto previsto, tra l’altro, dall’art. 15 del
DLgs. n. 124/2004 che ha introdotto analogo istituto per l’estinzione
delle violazioni di carattere penale punite con la pena alternativa
dell’arresto o dell’ammenda ovvero con la sola ammenda, previste
dalle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale la cui applicazione
è affidata alla vigilanza della Direzione Provinciale del Lavoro.
E’ atto di polizia giudiziaria per il quale non vi è rimedio giurisdizionale
se non la verifica processuale penale della sussistenza dell’addebito.
Prevede un duplice indicazione soggettiva del contravventore e del
rappresentante legale dell’ente da cui il contravventore dipende, che è
non è necessariamente coincidente con il legale rappresentante.
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La prescrizione obbligatoria: modalità operative
Mancata contestazione ed adempimento:
•
•
•
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verifica dell’adempimento;
ammissione al pagamento;
pagamento nei termini;
estinzione del reato.
Contestazione:
• esposizione argomentata delle ragioni per cui si ritiene insussistente
l’addebito o non realizzabile l’adempimento;
• verifica nel processo della fondatezza della contestazione e
condanna penale in caso di soccombenza.
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Cass. pen., Sez. III, n. 12483/2009
In tema di tutela penale del lavoro, ai fini dell'estinzione delle contravvenzioni in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro, la verifica dell'adempimento delle prescrizioni impartite
dall'organo di vigilanza ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 758/1994, compete a quest'ultimo,
né tale organo può imporre al contravventore, in sede di prescrizioni, l'onere di comunicare
l'avvenuto adempimento, stante il divieto previsto dall'art. 23 Cost. di imporre prestazioni
personali se non in base alla legge. (Fattispecie nella quale il contravventore aveva
tardivamente comunicato all'organo di vigilanza l'avvenuto adempimento delle prescrizioni
impartite).
Cass. pen., Sez. III, n. 24791 /2009
L'ordine di cessazione dell'attività rientra tra quelle "specifiche misure atte a far cessare il
pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro" oggetto delle
prescrizioni che l'organo di vigilanza può imporre al contravventore allo scopo di eliminare la
contravvenzione accertata (art. 20, comma terzo, D.Lgs. n. 758/1994).
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