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L’ISPEZIONE IN AZIENDA DEGLI UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA DELLE ASL E DI ALTRI SERVIZI. Reggio Emilia, 10 luglio 2013 L’ATTIVITA’ ISPETTIVA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO PUO’ SVOLGERSI IN FUNZIONE: AMMINISTRATIVA GIUDIZIARIA 2 I luoghi di lavoro sono – al pari della dimora – un luogo per cui esiste il diritto di esclusione previsto dall’art. 14 della Cost. e dall’art. 614 del C.P. • Non si possono eseguire ispezioni, perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale (Cost. 14, co. I). • Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali (Cost. 14, co. II). • La prima parte fa riferimento alle disposizione del c.p.p., la seconda alle leggi speciali che attribuiscono facoltà di accesso in sede amministrativa. • SONO DEROGHE ECCEZIONALI AL DIRITTO DI ESCLUSIONE 3 Cass. pen., Sez. V, 18-11-1985 Lo stabilimento industriale deve ritenersi privata dimora, ai fini del reato di violazione di domicilio (art. 614 c.p.), perché è il luogo dove l'imprenditore svolge la sua attività lavorativa e dove pertanto ha il diritto di disporre dei locali tutti dell'impresa, non essendo tale diritto escluso dalle limitazioni introdotte dallo statuto dei lavoratori, e di escludervi le persone a lui non accette. Cass. pen. Sez. V, n. 35947/2001 La nozione di "luogo di privata dimora" rilevante ai fini dell'art. 615 bis c.p., postula un soggiorno di una certa durata, anche se breve, nel luogo suddetto, tale da far ritenere ragionevolmente apprezzabile l'esplicazione di vita privata che in esso si svolge. Pertanto, lo stabilimento industriale di stoccaggio, nel quale l'imprenditore si reca saltuariamente per svolgere funzioni di direzione e controllo, non può considerarsi "luogo di privata dimora“. 4 Cass. civ., Sez. I, n. 6361/2005 La nozione di "privata dimora" rilevante, agli effetti dell'art. 13 della legge n. 689/1981 per delimitare il potere di ispezione degli organi addetti all'accertamento di illeciti amministrativi (potere che può, appunto, esercitarsi esclusivamente in luoghi diversi dalla privata dimora) coincide con quella rilevante agli effetti del reato di violazione di domicilio (art. 614 c.p.) e dunque comprende non soltanto la casa di abitazione, ma anche qualsiasi luogo destinato permanentemente o transitoriamente all'esplicazione della vita privata o di attività lavorativa, e, quindi, qualunque luogo, anche se - appunto - diverso dalla casa di abitazione, in cui la persona si soffermi per compiere, pur se in modo contingente e provvisorio, atti della sua vita privata riconducibili al lavoro, al commercio, allo studio, allo svago. 5 L’attività è quindi regolata: • da norme processuali penali e • da norme speciali che individuano: • i soggetti titolari dei poteri di accesso; • le modalità di esecuzione di esso; ed a fronte della compressione del diritto di esclusione sono previsti: • • diritti immediati al titolare del luogo ispezionato; rimedi giurisdizionali alla loro lesione. 6 VIGILANZA SULL’OSSERVANZA DELLE NORME DEL T.U. SICUREZZA (art. 13, T.U.) La vigilanza è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico (…). (…) Ispettorato del lavoro sui lavori edili, in aria compressa, subacquei, e quelli di particolare pericolosità (senza più obbligo di informazione preventiva all’ASL). Comando Carabinieri Tutela Lavoro ex DM 31 luglio 1997 7 Articolo 8, comma II, D.P.R. n. 520/1955 Gli ispettori hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno e della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori ed i refettori annessi agli stabilimenti; non di meno essi dovranno astenersi dal visitare i locali annessi a luoghi di lavoro e che non siano direttamente od indirettamente connessi con l’esercizio dell’azienda, sempre che non abbiano fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere violazioni di legge. 8 Articolo 64 D.P.R. n.303/56 Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione. Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di prendere visione, presso gli ospedali ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali. Gli ispettori del lavoro devono mantenere il segreto sopra i processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni di ufficio. 9 La qualifica Alla porta deve esplicarsi la qualità dell’accesso: - Amministrativo se non vi sia stato un infortunio od una malattia professionale ovvero nella prima fase di accesso successivo all’accadimento di uno di questi eventi; - Penale e quindi con funzioni di polizia giudiziaria (dopo l’accadimento degli eventi di infortunio o MP o comunque dopo il sorgere di elementi di sussistenza di reato): • d’iniziativa; • su delega; • con quale finalità (verifica, prelievo, raccolta di sommarie informazioni). 10 CASO 1 qualifica di ispezione amministrativa opposizione della esistenza di un infortunio o di una MP All’accesso: dichiarazione della natura penale allerta del difensore che ha diritto quantomeno a partecipare 11 La visita amministrativa Prevede la facoltà di accesso che non può essere impedita o ritardata anche ai sensi dell’art. 340 c.p. (interruzione di un pubblico servizio); Non esclude la facoltà di accompagnare l’accesso; Non esclude la sottoposizione alle procedure di sicurezza a tutela dell’incolumità delle persone che accedono ai luoghi di lavoro; Non esclude la tutela della proprietà industriale; Prevede la facoltà di richiesta di informazioni e/o documenti la cui mancata risposta costituisce illecito penale ex art. 4 del la L. n.628/61 (se impartita dall’Ispettorato dl Lavoro). 12 Cass. pen., Sez. III, n. 45831/2012 Qualora gli ispettori del dipartimento di prevenzione e sicurezza dell'Asl procedano ad accertamenti amministrativi (e, cioè, se non è accaduto un infortunio o non si è verificata una malattia professionale o un incendio, o non c'è stata una segnalazione di probabile reato, nel qual caso trattasi di indagine preliminare nell'ambito del procedimento penale, e, dunque, di un accertamento giudiziario), non vengono applicate le norme garantiste dettate dal codice di procedura penale in merito alla presenza del difensore. 13 L’accesso in sede di indagine penale Casi: 1. immediatezza dell’accadimento dell’infortunio; 2. immediatezza della emersione della sussistenza di un fatto di penale rilevanza nel corso di una visita amministrativa (art. 220 delle disp. att. cpp, Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice (di procedura penale); 3. sussistenza di una indagine avviata – anche nei confronti di ignoti – che ha già visto l’intervento del PM attraverso l’invio della notizia di reato. 14 Caso 2 infortunio appena accaduto tutela della parte indagabile Indagine penale: riscontro di irregolarità sanzionata penalmente in occasione della ispezione amministrativa fare rilevare che muta il ruolo conoscenza della esistenza di un procedimento penale eccepire la pendenza 15 L’accesso in sede di indagine penale Accertamenti urgenti ex art. 354 del cpp: • prima dell’intervento del PM al fine di conservare le tracce e che lo stato dei luoghi non sia mutato; • in caso di pericolo di modificazione o dispersione ed impossibilità di intervento del PM, compimento dei necessari accertamenti e rilievi; • diritto del difensore a partecipare all’atto anche se non vi è diritto a formulare avviso preventivo con obbligo per la P.G. di dare avviso della facoltà di farsi assistere ex art. 114 delle disp.att. cpp. 16 Cass. Pen., Sez. III, n. 15372/2010 È causa di inutilizzabilità dei risultati probatori la violazione delle disposizioni del codice di procedura penale la cui osservanza, nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza, è prevista per assicurare le fonti di prova in presenza di indizi di reato. Cass. Pen., Sez. Unite, n.37/2001 Nel prescrivere che, "quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice" l'art. 220 norme att. c.p.p. impone l'applicazione delle norme del codice sin dal momento in cui emergano nel corso di un'inchiesta amministrativa condotta dall'ispettorato del lavoro semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile sotto il profilo penale a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata. 17 Cass. Pen., Sez. IV, n. 47172/2007 In tema di frode processuale, il termine "ispezione" utilizzato nella norma si riferisce a tutte le indagini che implicano l'osservazione di persone, di luoghi o di cose intesa a ottenere informazioni rilevanti per l'accertamento dei fatti: ne consegue che l'espressione include anche la previsione di cui all’art. 354 del c.p.p. relativa alla disciplina degli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. (Nella fattispecie, riguardante un procedimento per infortunio sul lavoro, l'imputato aveva modificato lo stato dei luoghi, spostando un ponteggio, in modo da alterare significativamente l'esito della ricostruzione dell'accaduto fatta dai Carabinieri). 18 L’accesso in sede di indagine penale Delega del PM (art. 370 del cpp): • deve essere provvedimento formale; • atto specifico di ispezione dei luoghi ex art. 244 del cpp; • necessita di un decreto motivato, della nomina di un difensore di ufficio e la facoltà di nominarne uno di fiducia o della indicazione di quello di fiducia già nominato (art. 364 , comma II, del cpp); • diritto del difensore al preavviso di almeno 24 ore (art. 364, comma III, del cpp, salvo esclusione ai sensi del V comma). 19 Caso 3 regole del cpp e garanzie difensive nullità dell’atto ed inutilizzabilità del testimone che lo ha eseguito Dopo l’intervento del PM: residuale potere della PG esclusione di atti specificamente regolati 20 Cass. Pen., Sez. I, n. 2281/1990 Al fine di stabilire la necessità o meno di spedizione del preventivo avviso al difensore, l'ispezione compiuta su delega del pubblico ministero dalla Polizia giudiziaria non può farsi rientrare tra gli atti urgenti. Ne consegue che in tale situazione l'omesso avviso al difensore con almeno ventiquattro ore di anticipo è causa di nullità dell'atto compiuto e di quelli conseguenti. Cass. Pen., Sez. II, n. 38619/2007 L’art. 370 del cpp presuppone un atto formale di delega contenente l'espressa indicazione degli adempimenti delegati ed i limiti della delega, necessario anche al fine di documentare l'ottemperanza alla delega ricevuta; ne consegue che la delega orale deve ritenersi inesistente. 21 L’accesso in sede di indagine penale Art. 348 del cpp: • anche dopo la comunicazione della notizia di reato la P.G. e l’intervento del PM: • compie gli atti delegatigli; • esegue le direttive; • svolge tutte le altre attività di indagine e assicura elementi di prova. 22 Cass. Pen., Sez. VI, n. 4603/1993 Nella disciplina prevista dal nuovo codice di procedura penale non esiste un divieto assoluto per la Polizia giudiziaria di procedere ad atti di iniziativa successivamente alla trasmissione della notizia di reato al pubblico ministero; esiste soltanto un divieto di compiere atti in contrasto con le direttive del P.M., dopo il cui intervento la P.G. deve non solo compiere gli atti ad essa specificamente delegati, ma anche tutte le altre attività di indagine ritenute necessarie nell'ambito delle direttive impartite, sia per accertare i reati, sia perché richieste da elementi successivamente emersi. Ne deriva che fino a quando il pubblico ministero, pur avendo ricevuto la notizia di reato, non abbia impartito specifiche direttive, è operante esclusivamente il disposto di cui allo art. 348 del cpp secondo il quale la Polizia giudiziaria, senza necessità di specifica delega e agendo, quindi, di sua iniziativa, nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, raccoglie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e all'individuazione del colpevole. 23 Cass. Pen., Sez. V, n. 6712/1999 Alla luce della disciplina del nuovo codice di procedura penale, la Polizia giudiziaria, una volta intervenuto il pubblico ministero, deve compiere non solo gli atti ad essa specificamente delegati, ma anche tutte le altre attività di indagine ritenute necessarie nell'ambito delle direttive impartite, sia per accertare i reati, sia perché richieste da elementi successivamente emersi. Ne consegue che, ove il P.M., pur avendo ricevuto la "notitia criminis", non abbia impartito specifiche direttive, trova esclusiva applicazione l’art. 348, comma I, del cpp, secondo il quale la Polizia giudiziaria, senza necessità di specifica delega e agendo, quindi di sua iniziativa, nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, raccoglie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole. Cass. Pen., Sez. II, n. 12393 /2000 La polizia giudiziaria, quindi, sulla base del coordinato disposto degli art. 55 e 348 del cpp, ha un potere relativamente autonomo in ordine all'attività diretta all'assicurazione delle fonti di prova, prima e dopo l'intervento del magistrato, essendo vietato soltanto il compimento di atti eventualmente in contrasto con le direttive del P.M.. 24 Assunzione di informazioni Deve essere differenziata fra quella diretta nei confronti: • dei lavoratori non direttamente collegati all’evento di infortunio o MP; • dei lavoratori che assumano un ruolo di garanzia nei confronti del lavoratore infortunato o portatore di MP. Sul piano pratico si può affermare che: • che la assunzione dei primi deve avvenire nel rispetto delle norme del cpp in modo tale che scatti il divieto dell’UPG di riferire sul contenuto delle deposizioni che – invece - non sussiste per le informazioni assunte in sede amministrativa. • alla richiesta di assumere informazioni dai secondi può/deve opporsi che la posizione di superiorità gerarchica sul lavoratore espone al rischio di indagine e – quindi – comporta il diritto di essere assistiti dal difensore e di non rispondere; 25 Cass. Pen. Sez. III, n. 34611/2010 Sono inutilizzabili le dichiarazioni rese dall'ispettore del lavoro in merito a quanto riferitogli da testimoni, essendo egli un ufficiale di polizia giudiziaria. Infatti l'ufficiale di polizia giudiziaria, in base al quarto comma dell'art.195 c.p.p., non può deporre sul contenuto testimoniale raccolto nelle indagini preliminari, con le modalità di cui al c.p.p., artt. 351 e 357 comma secondo lettere a) o b), ovvero quando, pur ricorrendone le condizioni, tali modalità non siano state osservate, in ragione della funzione inquirente che svolge nel procedimento e nell'esercizio della quale ha acquisito gli atti dichiarativi. Cass. Pen. Sez. II, n. 7255 /2000 Nell'ipotesi di dichiarazioni rilasciate a funzionari dell'ispettorato del lavoro da soggetto nei cui confronti siano emersi o emergano indizi di reità, costituisce questione di fatto accertare se le stesse siano state rese nell'ambito di attività amministrativa di vigilanza, ovvero di quella di polizia giudiziaria e soltanto in quest'ultimo caso è possibile apprezzare l'eventuale violazione delle norme processuali a garanzia del diritto di difesa. 26 Prove e registrazioni video Sono attività per le quali occorre tenere in considerazione la loro: - ripetibilità o - irrepetibilità in vista della futura utilizzazione processuale in quanto il ravvisarsi della seconda impone l’utilizzo di forme che prevedano il contraddittorio con la parte nei confronti della quale potrebbe essere fatta valere e, quindi, la individuazione del soggetto eventualmente responsabile. Il rito dovrebbe essere quello della consulenza tecnica nelle due forme previste dagli artt. 359 o 360 del cpp, a seconda della ripetibilità e con facoltà della parte di chiedere lo svolgimento con il rito dell’incidente probatorio. 27 Accesso ai documenti La documentazione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli ispettori ASL, ispettori del lavoro e dei funzionari degli Istituti previdenziali riguarda: • • • • • • il rapporto di lavoro dei dipendenti (libretti di lavoro, libri paga e matricola, documenti comprovanti l’assolvimento degli obblighi contributivi, ecc.); il documento di valutazione del rischio; la documentazione tecnica (certificazioni, verifiche, autorizzazioni, omologazioni, ecc.) relativa alla sicurezza degli impianti e alla salute dei lavoratori; i registri di esposizione ai rischi di malattia professionale e le cartelle sanitarie del personale sottoposto a sorveglianza sanitaria, il registro degli infortuni e le copie dei verbali precedentemente rilasciati all’azienda in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro; la consegna spontanea priva del diritto di ricorrere al tribunale della libertà che è consentito in caso di sequestro. 28 Caso 4 - alla parte indagata rifiuto o negarne l’esistenza nemo tenetur se detegere consegna perquisizione e sequestro perdita ricorso al TL Richiesta di documenti: - a soggetto diverso rifiuto anche sulla base del segreto industriale art. 650 cp perquisizione e sequestro - dichiararne l’inesistenza favoreggiamento 29 Definizione dei reati contravvenzionali La prescrizione obbligatoria (art. 301 DLgs. n. 81/2008) Il correttivo al T.U. (DLgs. n. 106/2009) ha esteso il campo di applicazione della prescrizione anche alle contravvenzioni punite con la sola ammenda in analogia a quanto previsto, tra l’altro, dall’art. 15 del DLgs. n. 124/2004 che ha introdotto analogo istituto per l’estinzione delle violazioni di carattere penale punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero con la sola ammenda, previste dalle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale la cui applicazione è affidata alla vigilanza della Direzione Provinciale del Lavoro. E’ atto di polizia giudiziaria per il quale non vi è rimedio giurisdizionale se non la verifica processuale penale della sussistenza dell’addebito. Prevede un duplice indicazione soggettiva del contravventore e del rappresentante legale dell’ente da cui il contravventore dipende, che è non è necessariamente coincidente con il legale rappresentante. 30 La prescrizione obbligatoria: modalità operative Mancata contestazione ed adempimento: • • • • verifica dell’adempimento; ammissione al pagamento; pagamento nei termini; estinzione del reato. Contestazione: • esposizione argomentata delle ragioni per cui si ritiene insussistente l’addebito o non realizzabile l’adempimento; • verifica nel processo della fondatezza della contestazione e condanna penale in caso di soccombenza. 31 Cass. pen., Sez. III, n. 12483/2009 In tema di tutela penale del lavoro, ai fini dell'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, la verifica dell'adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 758/1994, compete a quest'ultimo, né tale organo può imporre al contravventore, in sede di prescrizioni, l'onere di comunicare l'avvenuto adempimento, stante il divieto previsto dall'art. 23 Cost. di imporre prestazioni personali se non in base alla legge. (Fattispecie nella quale il contravventore aveva tardivamente comunicato all'organo di vigilanza l'avvenuto adempimento delle prescrizioni impartite). Cass. pen., Sez. III, n. 24791 /2009 L'ordine di cessazione dell'attività rientra tra quelle "specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro" oggetto delle prescrizioni che l'organo di vigilanza può imporre al contravventore allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata (art. 20, comma terzo, D.Lgs. n. 758/1994). 32