Scheda di lettura - Protezione per le vittime di

Transcript

Scheda di lettura - Protezione per le vittime di
Scheda di lettura - Protezione per le vittime di violenza negli Stati membri dell’UE
Le vittime di stalking, e non solo, hanno la possibilità di “trasferire” in un altro paese le misure di
protezione che le tutelano. Tanto grazie a due importantissimi strumenti normativi europei volti
ad assicurare la massima protezione a coloro la cui vita, libertà personale, sicurezza, integrità fisica
o psichica o sessuale, siano messe in pericolo da altri nelle ipotesi di stalking o di altre violenze,
molestie, aggressioni sessuali.
Si tratta del Regolamento (UE) N. 606/2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di
protezione in materia civile (entrato in vigore l’11 gennaio 2015), e della Direttiva 2011/99/UE
sull’ordine di protezione europeo. In sostanza, le diverse misure di protezione che le autorità
competenti di uno Stato membro dell’UE accordano alle vittime – per esempio, il divieto di
contatti, in qualsiasi forma, con la persona protetta o quello di entrare nel suo luogo di lavoro –,
possono essere riconosciute, e quindi efficaci, anche in un altro Stato membro; questo, attraverso
un meccanismo molto semplice e rapido, superando le lungaggini burocratiche del passato. Nel
caso delle misure di protezione disposte in materia civile, è sufficiente il rilascio di un certificato,
su richiesta della persona protetta; nel caso di quelle adottate in materia penale, si avrà
l’emissione, sempre su richiesta, del cosiddetto ordine di protezione europeo. In entrambi i casi,
l’autorità competente dello Stato diverso da quello che aveva adottato la misura potrà subito
continuare a proteggere la persona a rischio che si trasferisse nel suo territorio.
Mentre, però, il Regolamento è già direttamente applicabile negli stati membri dell’UE, la Direttiva
necessita invece, per essere operativa, della sua attuazione tramite la normativa interna dello
Stato membro, che dunque deve mettere in vigore le disposizioni necessarie. In Italia, al momento
risulta predisposto da parte del Governo il disegno di decreto legislativo per questa attuazione,
che lo scorso 9 dicembre ha ottenuto anche parere favorevole da parte della competente
commissione del Senato. Si precisa che il Regolamento si applica pure ai casi di ammonimento,
ovvero ai provvedimenti delle autorità amministrative (e non solo giurisdizionali civili). Questo
significa che, dove sia emesso un provvedimento di ammonimento del Questore (ai sensi dell’art.
8 del D. L. n. 11/2009) verso l’autore di stalking – o (ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 93/2013) in un
caso di violenza domestica –, la vittima potrà senz’altro beneficiare dell’estensione della
protezione in ambito europeo. In passato era invece dubbio che i provvedimenti amministrativi
ricadessero nella sfera di applicazione dell’ordine di protezione europeo: la Direttiva 2011/99/UE
si applica infatti alle sole misure di protezione adottate dall’autorità giudiziaria penale.
In conclusione, come ha detto Věra Jourová, Commissaria UE per la Giustizia, la nuova procedura
“garantirà alle vittime di violenza, siano esse donne o uomini, la protezione che meritano per
andare avanti con la propria vita. Potranno scegliere di vivere in un altro Stato membro dell’UE o di
andare in vacanza senza temere per la propria sicurezza”.