Lotta all`evasione fiscale, segreto bancario e riciclaggio nell`UE
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Lotta all`evasione fiscale, segreto bancario e riciclaggio nell`UE
UNIONE GIURISTI CATTOLICI di MILANO 20122 MILANO VIA S. ANTONIO N. 5 (PALAZZO SCHUSTER) Lotta all’evasione fiscale, segreto bancario e riciclaggio nell’UE. pag. 1 Maria Luisa Menozzi Cantele Alla luce dei recenti provvedimenti, pare interessante considerare il problema della tassazione dei redditi da risparmio, del segreto bancario e del riciclaggio, così come disciplinati nell’Unione Europea. La Direttiva 2003/48 in materia di tassazione dei redditi da risparmio ha come obbiettivo finale quello di consentire che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi, che siano persone fisiche, residenti in un altro Stato membro, siano soggetti ad un’imposizione effettiva, secondo la legislazione nazionale di quest’ultimo Stato membro (considerando 8, art. 1). Tale obbiettivo può essere raggiunto mediante lo scambio di informazioni sui pagamenti di interessi fra gli Stati membri (considerando 14, art. 3). Lo scambio automatico di informazioni fra Stati membri sui pagamenti di interessi contemplati dalla direttiva, permette l’effettiva imposizione su tali pagamenti nello Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo secondo la legislazione di detto Stato (considerando 16, art. 8). E’ prevista tuttavia un’eccezione nello scambio automatico di informazioni per Austria, Belgio e Lussemburgo nell’Unione Europea (considerando 17) e per Confederazione Svizzera, Lichtenstein, Andorra, San Marino, Monaco, Stati extraeuropei (considerando 17) i quali, nel periodo transitorio di applicazione della direttiva, sono tenuti a prelevare una ritenuta alla fonte del 15% per i primi tre anni, del 20% per altri tre anni e del 35% sugli interessi pagati a Pubblicato: ottobre 2009 Autore del testo Avvocato in Milano. Membro del Consiglio direttivo dell'Unione Giuristi Cattolici di Milano. ©2005/2010 - Autore e curatore: Anselmina Cerella UNIONE GIURISTI CATTOLICI di MILANO 20122 MILANO VIA S. ANTONIO N. 5 (PALAZZO SCHUSTER) Lotta all’evasione fiscale, segreto bancario e riciclaggio nell’UE. pag. 2 persone fisiche residenti in altri Stati dell’UE, nel periodo transitorio (art. 11, I comma). La Commissione è investita del riesame della Direttiva in base al suo funzionamento (art. 18) per un’imposizione effettiva dei redditi da risparmio e per eliminare le distorsioni indesiderate della concorrenza, in considerazione del principio della libera circolazione dei capitali. Con la Direttiva 2006/98/CE si è estesa l’applicazione della Direttiva 2003/48/CE alla Bulgaria ed alla Romania, da ultimo entrate nell’UE. La tutela del segreto bancario permane in diversi Stati: Confederazione Svizzera, Principato del Lichtenstein, Andorra, San Marino, Principato di Monaco, Austria e Lussemburgo, sia pure con regole diverse. In particolare, nella Confederazione Svizzera, la violazione del segreto bancario prevede la detenzione fino a 6 mesi o una multa fino a 50.000 CHF. Il segreto bancario è opponibile sia ai privati che al Fisco che non può ottenere neppure mediante perquisizioni o sequestri informazioni dalla banca, salvo l’obbligo per la banca di rendere pubbliche le informazioni relative ai clienti nei processi penali, o quando l’Istituto di Credito sia in possesso di elementi dai quali si presuma la provenienza criminosa del capitale. Nel Lussemburgo e in Austria è previsto il diritto all’astensione dal testimoniare nei processi civili ma non nei processi penali e può essere applicata la ritenuta alla fonte. L’evasione fiscale è contemplata non come reato, ma come infrazione amministrativa, per cui le banche non hanno obbligo di darne comunicazione Pubblicato: ottobre 2009 Autore del testo Avvocato in Milano. Membro del Consiglio direttivo dell'Unione Giuristi Cattolici di Milano. ©2005/2010 - Autore e curatore: Anselmina Cerella UNIONE GIURISTI CATTOLICI di MILANO 20122 MILANO VIA S. ANTONIO N. 5 (PALAZZO SCHUSTER) Lotta all’evasione fiscale, segreto bancario e riciclaggio nell’UE. pag. 3 alle autorità giudiziarie. Nel Lichtenstein: nel 2008 è stato predisposto un progetto di riforma sulle fondazioni che prevede la distinzione fra fondazioni con e senza scopo di lucro, fissa le regole sulle responsabilità dei fondatori e introduce norme contabili, perché le 45/50 mila fondazioni ivi esistenti possano operare senza alcun controllo, senza redigere bilanci, senza essere obbligate ad alcuna forma di pubblicità e con il vantaggio di pagare tasse irrisorie. La lotta all’evasione fiscale e l’abbattimento del segreto bancario sono dettati dalla necessità di impedire che i proventi di attività illecite compiute per uno Stato Membro o in paesi terzi possano essere rimesse in circolo, e sono state emanate le direttive sull’antiriciclaggio: - la Direttiva 91/308/CE attuata nel nostro ordinamento; - la Direttiva 2001/97/CE, attuata nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 20.02.2004 n. 56, che ha introdotto per le banche l’obbligo sia di identificare i clienti con documenti probanti quando aprono conti o libretti deposito o quando utilizzino servizi di custodia dei beni o di dare comunicazione alle autorità competenti di ogni fatto che possa costituire indizio di riciclaggio; - la Direttiva 2005/60/CE che ha la finalità di impedire il riciclaggio di proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. La Direttiva è recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 231/2007, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni utilitari di provenienza illecita, commessi sia in ambito nazionale che trasnazionale (art. 25 octies). Pubblicato: ottobre 2009 Autore del testo Avvocato in Milano. Membro del Consiglio direttivo dell'Unione Giuristi Cattolici di Milano. ©2005/2010 - Autore e curatore: Anselmina Cerella