Sentenza n. 4132/2016 pubbl. il 01/04/2016 RG n. 66363/2007
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Sentenza n. 4132/2016 pubbl. il 01/04/2016 RG n. 66363/2007
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMRPESA - B Il Tribunale, nella persona dei sigg. dott.: Elena Maria Riva Crugnola Presidente Angelo Mambriani giudice Enrico Consolandi relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 66363/2007 R.G. promossa da: FASSINA PARTECIPAZIONI SRL (c.f. ), con il patrocinio degli avv. IANNACCONE GIUSEPPE e RICCARDO LUGARO ATTORE; contro: LUCA MARIO PICCIN (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. EDOARDO ROSSI CONVENUTO FIAMMETTA MACCHI (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. LAVIANI RENATO e ADOLFO LAVIANI CONVENUTO MARCO PLATINI (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. PLATINI LAURA CONVENUTO GIAN BATTISTA BARLOCCO (C.F. ), non costituito CONVENUTO ROBERTO VISCUSI (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. SPRIO ANNA e GIULIO SPRIO CONVENUTO ed anche terzo chiamato da Salvatore e Giuseppe Laguardia eredi GIUSEPPE LAGUARDIA (C.F. ), non costituiti CONVENUTO SALVATORE LAGUARDIA (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. BAVIERA EMILIO CONVENUTO pagina http://bit.ly/29hNZiA 1 di 23 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 Firmato Da: CONSOLANDI ENRICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ca4 Sentenza n. 4132/2016 pubbl. il 01/04/2016 RG n. 66363/2007 Sentenza n. 4132/2016 pubbl. il 01/04/2016 RG n. 66363/2007 * * * ENRICO BERNA (c.f. BRNNRC46T21F205K), con il patrocinio di avv. CICERO PATRIZIA TERZO CHIAMATO ANTONIO FASSINA (c.f. FSSNTN45L26L565F), con il patrocinio di avv. CARLONI DANIELA , TERZO CHIAMATO RAFFAELE ANNEO (c.f. NNARFL64R12B809T), con il patrocinio di avv. SPRIO GIULIO e ANNA SPRIO TERZO CHIAMATO MARCO PLATINI (c.f. PLTMRC44H11B643E), con il patrocinio di avv. PLATINI LAURA , TERZO CHIAMATO GLI ASSICURATORI DEI LLOYD'S OF LONDON (c.f. ), con il patrocinio di avv. PEROTTO ANTHONY , TERZO CHIAMATO ARGENTI CORNELIO (c.f. RGNCNL48E12E507D), con il patrocinio di avv. SPRIO GIULIO e SPRIO ANNA, TERZO CHIAMATO ANDREA TAMAGNA (c.f. TMGNDR71M09F205C), con il patrocinio di avv. MOSSERI LAURA , TERZO CHIAMATO MINETTI SRL con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE IANNACCONE e RICCARDO LUGARO INTERVENUTA CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note ex art. 10 e richieste fissazione udienza cui si fa rinvio. * * * Si riporta di seguito il decreto di fissazione udienza: “si tratta della azione di responsabilità svolta da un socio della Minetti Srl; l'azione di responsabilità pagina http://bit.ly/29hNZiA 2 di 23 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 Firmato Da: CONSOLANDI ENRICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ca4 FRANCESCA , Sentenza n. 4132/2016 pubbl. il 01/04/2016 RG n. 66363/2007 medesima era già stata iniziata dalla società nei confronti dei propri ex amministratori e sindaci e del revisore legale dei conti, azione che si è dapprima interrotta e poi non è stata riassunta, era dubbia la legittimazione della S.r.l. ad esercitare l'azione di responsabilità nei confronti dei propri amministratori e sindaci. La responsabilità viene invocata per una serie di operazioni risultanti da un verbale della Guardia di Finanza la quale aveva appurato la prassi di prelievi di cassa mascherati poi da uscite fittizie con fatture per operazioni inesistenti; la stessa operazione della guardia di finanza aveva appurato l'esistenza di una prassi di finanziamento illecito ottenendo finanziamenti per l'acquisto di macchine intestate a dipendenti o ad altri soggetti, vendite in realtà inesistenti, ma che valevano ad ottenere il prezzo di tali fittizie vendite dalla società di finanziamento interna al gruppo FIAT. Con questi finanziamenti, oltre che con la sovrafatturazione di pagamenti ai fornitori, veniva creata e gestita una cassa extracontabile, nera, usata per le più varie attività fra cui spese personali degli amministratori, premi agli agenti ed altro. La guardia di finanza aveva appurato ciò anche mediante dichiarazioni di dipendenti dei quali alcuni sono fra i chiamati in causa. Gli amministratori che gli stessi dipendenti indicavano fra gli ideatori gestori di questo traffico sono Piccin e Fiammetta Macchi; la società in effetti storicamente apparteneva alla famiglia Macchi. 1 – questione processuale ICARO MACCHI questi è deceduto durante la fase dello scambio delle memorie. La parte attrice depositava in conseguenza di ciò, il 22 luglio 2008, un ricorso in cui chiedeva al giudice di fissare udienza ex articolo 303 c.p.c.; nelle more proseguiva lo scambio di memorie, con deposito il 23 ed il 25 luglio e poi ancora il 31 luglio di memorie degli altri soggetti del processo. La morte del signor Icaro Macchi si era verificata il 7 gennaio 2008 ed il 23 gennaio 2008 il suo difensore ne aveva comunicato il decesso; fra tale data e la data del ricorso depositato in cancelleria per la fissazione di udienza per la riassunzione sono state depositate oltre 15 memorie dalle varie parti del processo, fra cui alcune dello stesso attore. L'unica norma che nel rito societario riguarda la interruzione del processo è quella di cui all'articolo 12 comma quarto d.lgs. 5/03, la quale parla di una dichiarazione del giudice relatore circa l'interruzione del processo. Come noto il rito societario disegnava una prima fase senza giudice e questa norma dice che soltanto il giudice relatore può provvedere: si apre quindi il problema di cosa pagina http://bit.ly/29hNZiA 3 di 23 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 Firmato Da: CONSOLANDI ENRICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ca4 probabilmente per l'indicazione, emersa nei primi tempi della riforma del diritto societario, per cui Sentenza n. 4132/2016 pubbl. il 01/04/2016 RG n. 66363/2007 accada quando, come nel caso di specie, la morte di una parte, evento interruttivo, avvenga nella fase dello scambio delle memorie quando il giudice relatore non c'è e non può essere nominato, memorie. L'articolo uno comma quarto del rito societario stabilisce che si applichino le disposizioni del codice di procedura civile ordinario, in quanto compatibili; poiché le disposizioni del rito ordinario stabiliscono che il giudice cui è affidata la trattazione dichiari la interruzione e fissi una udienza appositamente, in caso di richiesta di riassunzione, è chiaro che si tratta di normativa incompatibile con la assenza di un giudice prima dell'istanza di fissazione udienza e, ancor più, con la fissazione di udienza di prosecuzione dopo la interruzione. Ancor più la incompatibilità appare evidente quando si consideri che lo scambio di memorie, già difficoltoso quando le parti siano più di una, avviene, per la morte di una parte, in un periodo in cui una parte – il deceduto o i suoi eredi - è impossibilitata a prendervi parte: gli eredi del deceduto nel caso di specie dovrebbero subire la trattazione fatta medio tempore dalle altre parti senza potervi prendere parte, con evidente lesione del loro diritto di difesa. La conclusione è dunque che sia per quanto riguarda la funzionalità del processo sia per quanto riguarda i diritti delle parti, al momento in cui si verifichi un evento interruttivo la parte che voglia continuare nei confronti degli eredi il processo ha l'onere di immediatamente notificare loro la pendenza del processo e chiamarli in giudizio onde consentire loro la difesa. Qualora ciò non avvenga è chiaro che non è impedito di iniziare un nuovo processo nei confronti degli eredi ed eventualmente chiederne poi la riunione. Nel caso di specie tutto ciò non è avvenuto e quindi per quanto riguarda Icaro Macchi occorre pronunciare la estinzione della lite. 2 - questione decesso GIUSEPPE LAGUARDIA tale questione si è posta quando il giudice relatore era già stato nominato ed era concluso lo scambio di memorie per cui è stato possibile al giudice relatore dichiarare la interruzione e all'attore riassumere il processo. Gli eredi Giuseppe Laguardia non si sono costituiti, per cui le chiamate di terzo da lui effettuate devono del pari dichiararsi estinte. 3 - RIUNIONE E SOSPENSIONE pagina http://bit.ly/29hNZiA 4 di 23 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 Firmato Da: CONSOLANDI ENRICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ca4 potendo svolgere la sua funzione di fissare la udienza collegiale solo al termine dello scambio delle Sentenza n. 4132/2016 pubbl. il 01/04/2016 RG n. 66363/2007 la riunione con la causa iniziale, intentata dalla società Minetti viene richiesta dall'attore e da Giuseppe e Salvatore Laguardia; le altre parti chiedono la sospensione. estinta e pertanto rigettarsi entrambe le istanze, di riunione e di sospensione. 4 - I TERZI CHIAMATI 4.1 Antonio Fassina viene chiamato da Piccin, il quale era amministratore delegato della società, dicendo che questi, amministratore delegato della controllante, era amministratore di fatto della società Minetti Srl, nonché socio occulto. È assai labile la differenza fra il ruolo di chi controlla la società e quella di suo amministratore di fatto, per cui le prove richieste hanno una indubbia rilevanza. 4.2 Andrea Tamagna era amministratore della Minetti nel periodo – 2000/2003 - in cui venivano commessi i fatti addotti dalla società attrice nella citazione, tuttavia non è stato citato; pressoché tutti i convenuti ed anche i chiamati lo chiamano in giudizio per sentire affermare la sua responsabilità solidale e quindi poter diminuire la loro quota di danno. 4.3 Anneo, Argenti e Berna sono tre dipendenti della società Minetti che si occupavano di contabilità e sono fra le principali fonti di informazioni della Guardia di Finanza; i Laguardia, sindaci, li chiamano in giudizio ritenendoli corresponsabili poiché costoro hanno dichiarato alla Guardia di Finanza di aver predisposto, su istruzioni di Fiammetta Macchi e di Piccin, un sistema di gestione extracontabile di fondi neri e di copertura mediante alterazione del conto cassa di quanto prelevato e di quanto rinvenienti dai finanziamenti falsi. Anneo in più è anche socio fondatore ed amministratore di società - la Olga e la Progetto, che figuravano vendere in Spagna ed acquistare in Italia, in sospensione di IVA, ma in realtà nulla vendevano, le macchine restavano in magazzino - che emettevano fatture per operazioni inesistenti nei confronti della Minetti. 4.4 Lloyd’s di Londra vengono chiamati dai Laguardia che presso di loro sono assicurati. 5 - LE PROVE 5.1 La società attrice chiede di sentire una serie di testi affinché confermino verbali resi alla Guardia di Finanza e relazioni al loro firme già agli atti, che non vanno ammessi alla luce delle posizioni delle parti soprattutto della disposizione di cui all'articolo 10 comma 2-bis del decreto legislativo cinque del 2003 non essendo contestato nelle relazioni né il rilascio di quelle dichiarazioni alla finanza. pagina http://bit.ly/29hNZiA 5 di 23 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 Firmato Da: CONSOLANDI ENRICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ca4 Come si è detto la precedente causa è stata interrotta e non più riassunta, per cui deve ritenersi oggi Sentenza n. 4132/2016 pubbl. il 01/04/2016 RG n. 66363/2007 Così pure non vanno ammesse le prove circa la mancata effettuazione dei lavori fatturati per il medesimo motivo. Quanto alla circostanza della produzione del documento 13 sulla quale dovrebbe delle richieste istruttorie dell'attore deve essere ammessa, essendo la c.t.u. di cui al punto settimo delle conclusioni formulate in modo generico e la richiesta di rendiconto estranea alla domanda principale. LA CTU viene richiesta dall’attore sull’ammontare del danno e “per accertare le irregolarità esistenti nella contabilità Minetti srl”, gli episodi di distrazione e l’ammontare presuntivo delle sanzioni tributarie; non va al momento ammessa, salvo ulteriore valutazione collegiale all’esito delle conclusionali. 5.2 Possono essere ammesse soltanto alcune delle circostanze richieste da Piccin rivolte ad acclarare il ruolo Antonio Fassina come amministratore di fatto della Minetti srl, in ciò dovendosi distinguere quello di amministratore della controllante. Si ammettono quindi le seguenti testimonianze, sulle quali non potranno sentirsi persone che sono nel processo come terzi chiamati: 9, 10, 11,12,15, 18, 19, 25, 34. 5.3 Macchi Fiammetta non ha presentato alcuna istanza istruttoria. 5.4. Marco Platini chiede l’interpello del Sig. Piccin e della Sig.ra Macchi su otto capitoli di prova tra i quali sarebbero da ammettersi solo i nn. 1), 2), 5); gli altri capitoli di prova sono inammissibili in quanto generici e irrilevanti. Viene chiesta altresì la prova testimoniale, ma, atteso che i testi indicati –Antonio Fassina, Cornelio Argenti, Enrico Berna- sono parti di questo processo, non può essere ammessa. Per altro anche sulle circostanze 1, 2 e 5 e cioè il fatto che le ispezioni fossero improvvise per il primo collegio sindacale, che vi fosse una cassettina per le disponibilità e contabilità del “nero”, e che le criticità bancarie non fossero emerse prima del 2004 non vi sono prove contrarie richieste, per cui deve ritenersi la presunzione dell’art. 10 u.c. d.lgs 5/03. Le parti sono invitate, nella congerie degli atti, a specificare in conclusionale se vi siano prove contrarie a questi fatti dedotte. Limitatamente al primo collegio sindacale la circostanza che le visite fossero a sorpresa risulta anche dagli atti della GdF (dichiarazioni dei dipendenti) 5.5 pagina http://bit.ly/29hNZiA 6 di 23 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 Firmato Da: CONSOLANDI ENRICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ca4 essere sentito il Berna, questi non è teste, essendo stato chiamato in giudizio. In definitiva nessuna Sentenza n. 4132/2016 pubbl. il 01/04/2016 RG n. 66363/2007 Il Dott. Roberto Viscusi chiede in via istruttoria prova orale per testimoni e interpello su 19 circostanze; sarebbero da ammettersi le sole circostanze nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), sulle ammissibili poiché in parte irrilevanti e inerenti a fatti pacifici e non contestati, in quanto provati in via documentale come le circostanze nn. 16), 17), 18). Anche sulle circostanze da 1 a 9 la ammissione è condizionata al fatto che in conclusionale taluna delle altre parti dichiari che la circostanza non è da lei ritenuta pacifica. 5.6. Il Dott. Salvatore Laguardia chiede in via istruttoria l’esibizione e produzione documentale; tale richiesta è inammissibile attesa la genericità della stessa nonché la possibilità per la parte di produrre in giudizio i documenti di cui viene chiesto l’ordine di esibizione e produzione. Per quanto riguarda le prove orali richieste –interpello di tutti i convenuti e terzi chiamati, fatta eccezione per la compagnia di assicurazione Lloyd’s of London, e testimonianza- si ammettono solo le circostanze xxix) e xxx). Le ulteriori circostanze indicate dalla parte non sono ammissibili alla luce della disposizione di cui all'articolo 10 comma 2-bis del decreto legislativo n. 5 del 2003 in quanto inerenti a fatti pacifici e non contestati dalle parti. Anche sulle circostanze xxix e xxx la ammissione è condizionata al fatto che in conclusionale taluna delle altre parti dichiari che la circostanza non è da lei ritenuta pacifica 5.7 Il terzo chiamato Dott. Andrea Tamagna, amministratore tra il 2000 e 2003 della Minetti, chiede in via istruttoria prova orale per testimoni, la quale non può essere ammessa in quanto avente ad oggetto fatti provati in via documentale. 5.8 Il terzo chiamato Sig. Antonio Fassina, amministratore delegato della Fassina Partecipazioni, chiede prova orale per testimoni. Le circostanze a) e b) sono inammissibili in quanto irrilevanti per i fatti di causa. La circostanza c) è valutativa e quindi inammissibile. Le circostanze d), e), f), g), h) sono inammissibili in quanto rivolte a parti di questo processo. Si ammettono le sole circostanze i) e l). 5.9 Il terzo chiamato Argenti Cornelio chiede in via istruttoria prova orale per testimoni e interpello; tra le cinque circostanze indicate dalla parte può essere ammessa solo la circostanza n. 3 in quanto le altre attengono a fatti pacifici e non contestati dalle parti e, quindi, inammissibili. 5.10 Il terzo chiamato Enrico Berna chiede in via istruttoria capitoli dei quali vanno ammessi solo i nn. pagina http://bit.ly/29hNZiA 7 di 23 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 Firmato Da: CONSOLANDI ENRICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ca4 quali non potranno essere sentiti i soggetti parti di questo processo. Le altre circostanze non sono Sentenza n. 4132/2016 pubbl. il 01/04/2016 RG n. 66363/2007 4,5, 11, 12, 13, restando le altre o assorbite da queste stesse circostanze, o irrilevanti, anche perché vertenti su fatti non specificamente contraddetti. Il terzo chiamato Anneo Raffaele chiede in via istruttoria interpello e prova testimoniale, le quali non sono da ammettersi in quanto pacifiche e non contestate dalle parti. ptm 1 – dichiara estinta le controversie con Icaro Macchi, nonché quelle promosse da Giuseppe Laguardia e nei suoi confronti ad eccezione di quella contro di lui proposta dalla parte attrice. 2 - fissa udienza di discussione innanzi al collegio per il 12 giugno 2014 ore 11.00, con invito a comparire personalmente a fini transattivi o comunque a indicare ai difensori i termini di una possibile transazione in caso di impossibilità a comparire. 3 – ammette le prove come in parte motiva, omettendo la citazione dei testi per la udienza collegiale, poiché se ammessi verranno sentiti innanzi al GR 4 – avvisa le parti che hanno termine per deposito memorie conclusionali sino a 5 giorni prima della udienza, ma le invita a depositarle per una migliore conoscenza almeno 10 giorni prima, possibilmente per via telematica, ma, laddove superiori alle 8 pagine, depositando, in tal caso comunque copia di cortesia cartacea 5 – considerato che: Il danno richiesto nel passivo della società appare assai difficilmente così determinabile Non vengono proposti ulteriori criteri di danno se non quello consistente nelle sanzioni tributarie, il cui ammontare al momento delle conclusioni non era noto o comunque non è stato enunciato negli atti 1. Invita le parti a prendere posizione sulla entità di tali sanzioni nella trattazione conclusionale 2. Sottopone alle parti, senza pregiudizio di finale decisione, una transazione che comprenda il pagamento alla Minetti srl di euro 1.000.000,00 da suddividersi fra le parti convenute ed il Tamagna in proporzioni da indicarsi fra costoro. 6 – invita l’attore a indicare, con poche e precise parole, nella trattazione finale quali siano i profili di colpa specificamente attribuibili ai due differenti collegi sindacali succedutisi nel tempo nella loro attività di controllo, onde non attribuire a costoro in via oggettiva il “nero” accertato dalla GdF, che, in quanto tale, era concepito come da occultarsi. 7 – quanto alle chiamate in garanzia dei dipendenti occorre che chi le ha compiute specifichi come intende inquadrarle giuridicamente in una azione di responsabilità.” pagina http://bit.ly/29hNZiA 8 di 23 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 Firmato Da: CONSOLANDI ENRICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ca4 5.11 Sentenza n. 4132/2016 pubbl. il 01/04/2016 RG n. 66363/2007 ACCADIMENTI PROCESSUALI danneggiata, Minetti Srl; prima che avvenisse la chiamata tale società ha espletato intervento che qualifica come autonomo, da ritenersi in realtà adesivo alla richiesta di risarcimento danno svolta già in suo favore, in via principale, dalla società attrice. Trattandosi di intervento adesivo la legittimazione ad processum deriva non dal vantare un diritto proprio ed autonomo, ma da avere un interesse collimante con quello di una parte in causa. Nel caso di specie si tratta dell'interesse stesso alla condanna che il socio Fassina Partecipazioni SRL chiede sia pronunciata, di risarcimento in favore della società Minetti, appunto. Non sono dunque rilevanti le questioni sollevate dalle controparti circa la delibera autorizzativa della costituzione in giudizio, che sarebbe necessaria solo per il caso di esercizio in via autonoma di azione di responsabilità. Le peculiarità del processo societario, che ha una prima precisazione delle conclusioni prima della fase apud iudicem, rendono esperibile l'intervento anche dopo le memorie dell'art. 10 d.lgs. 5/2003. Quanto alla estinzione del processo nei confronti di Icaro Macchi la relativa ordinanza non è stata reclamata; anche il rapporto processuale fra il Macchi e Tamagna, che il Macchi aveva chiamato in causa, dovrà essere dichiarato estinto. Va invece rigettata la questione di estinzione dell'intero processo in relazione alla estinzione dei rapporti processuali di Macchi e Laguardia, trattandosi di cause scindibili. E' ormai massima consolidata (si veda su tutte Cass. 3040 del 13.10.1972 ) quella per cui in caso di domanda esercitata nel medesimo giudizio contro più persone la estinzione nei confronti di una di queste produca effetti limitatamente a questo se si tratti di cause scindibili. Che poi la azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci della medesima società dia luogo a cause scindibili è stato affermato da Cass. 2298 del 1.3.1995 e da ultimo implicitamente da Cass. Ord. 23117 del 30.10.2014 , cui ci si riporta, salvo che vi sia una necessità di valutazione globale. Nel caso di specie né le parti chiariscono quali possano essere queste particolari ragioni per cui la figura di Icaro Macchi debba essere necessaria al giudizio degli altri, né queste emergono, atteso che, come si vedrà, risulta che la gestione extracontabile era gestita e conosciuta e voluta da tutti e tre gli amministratori, Icaro e Fiammetta Macchi e Piccin, anche in piena autonomia e dunque alla base delle responsabilità vi sono comportamenti (anche) individuali. In altre parole non risulta che la condotta ad pagina http://bit.ly/29hNZiA 9 di 23 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 Firmato Da: CONSOLANDI ENRICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ca4 Nella fase innanzi al collegio è stata preliminarmente disposta la chiamata in giudizio della società Sentenza n. 4132/2016 pubbl. il 01/04/2016 RG n. 66363/2007 ognuno ascritta sia qualificabile come illecita esclusivamente in esito ad un apprezzamento contestuale BERNA: Enrico Berna era stato chiamato quale terzo da Salvatore e Giuseppe La Guardia, che lo ritenevano corresponsabile della creazione del nero in quanto uno dei soggetti coinvolti nelle vendite da cui era stata creata la disponibilità occulta. La lite nei suoi confronti deve considerarsi estinta perché a seguito della interruzione dichiarata nel processo a seguito della dichiarazione del decesso di Giuseppe Laguardia e del Berna, appunto, la riassunzione è avvenuta ad opera della sola attrice Fassina partecipazioni Srl, per cui dalla mancata riassunzione delle domande dei sindaci Laguardia nei confronti del Berna deriva l'estinzione della lite. Avendo la società attrice riassunto la lite anche nei confronti degli eredi Berna, con i quali in realtà non aveva alcuna domanda, la domanda di rifusione delle spese degli eredi Berna va accolta nei confronti della società attrice che ha cagionato le spese ulteriori di giudizio. SULLE PROVE Ritiene il collegio che la causa debba essere decisa senza l'espletamento di istruttoria, nemmeno per quanto riguarda i capitoli di prova ammessi dal giudice relatore. Le parti hanno infatti dichiarato che riguardo i fatti sui quali il giudice relatore aveva subordinato all'ammissione delle prove richieste alla dichiarazione che le relative circostanze fossero controverse, che quelle circostanze non sono in effetti controverse: su questi fatti dunque la prova non va ammessa perché si tratta di fatti pacifici. Quanto all'unico fatto controverso sul quale la prova era stata ammessa e cioè l'aver il Fassina svolto le funzioni di amministratore di fatto, rileva il collegio che le circostanze indicate nel decreto di fissazione dell'udienza non sono in realtà conclusive. La circostanza sub cap. nove riguarda il fatto che sia stato Fassina a proporre a Piccin di rivestire la carica di amministrazione della società Minetti Srl: si tratta in realtà di una circostanza neutra rispetto al fine probatorio della parte, cioè provare che Fassina sia stato amministratore di fatto. E' difatti un comportamento normale da parte del socio di maggioranza cercare un amministratore della società, anche fra le persone che già godono di sua fiducia. La circostanza sub cap. 10 riguarda la promessa che sarebbe stata fatta dal Fassina al Piccin di assisterlo e guidarlo nella gestione della Minetti: anche questa circostanza non è conclusiva poiché in questa assistenza e guida non pare rientrare l'affiancamento nella gestione spicciola, tanto più quando, come nel caso di specie, l'amministratore nominato pure godendo prima dei fatti della fiducia, nonché pagina http://bit.ly/29hNZiA 10 di 23 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 Firmato Da: CONSOLANDI ENRICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ca4 di tutti i contegni dei partecipanti all'organo collegiale di amministrazione o di controllo. Sentenza n. 4132/2016 pubbl. il 01/04/2016 RG n. 66363/2007 durante lo svolgimento dell'incarico di assistente guida, ha finito poi per essere denunciato per appropriazione indebita proprio da Antonio Fassina. avrebbe seguito gestione e strategia della Minetti: anche questa circostanza non è conclusiva poiché i fatti sono sicuramente successivi al 2000. La circostanza sub 12 riguarda il fatto che il Fassina avrebbe indicato gli istituti di credito cui la Minetti Srl avrebbe fatto riferimento, ma anche questa circostanza è normale nell'ambito di un gruppo, attinendo la gestione della tesoreria di gruppo, in cui la controllante può essere tenuta a garantire verso le banche: i fatti oggetto della testimonianza non sarebbero comunque decisivi ai fini di stabilire l'esistenza di un rapporto di amministrazione di fatto. La circostanza sub 15 riguarda la presenza di Antonio Fassina alle riunioni del consiglio di amministrazione della Minetti Srl: questa circostanza è generica in quanto non vengono indicati fatti specifici e comunque non conclusiva in quanto il rapporto di amministrazione di fatto deve essere esplicitato anche verso l'esterno. La circostanza sub 18 riguarda il fatto che il Piccin per alcuni giorni nel giugno del 2002 sia stato assente per assistere il figlio vittima di grave incidente d'auto: la circostanza non è conclusiva ed appare irrilevante. Questo anche laddove fosse verificata la circostanza sub 19, che riguarda il fatto che in quei giorni il Piccin fosse sostituito dal Fassina, proprio perché era evidente che si trattava di una situazione di emergenza e di sostituzione, tutto il contrario dell'amministratore di fatto, che invece è una funzione continuativa ed “istituzionalizzata” pur non formalizzata nei modi dovuti per l'amministratore. La circostanza sub 25 riguarda il fatto che il Fassina dopo il 7 maggio 2004 avrebbe gestito la Minetti in prima persona conducendola alla liquidazione e occupandosi della redazione del bilancio 2003: la collocazione temporale di questi fatti è tale da renderli irrilevanti per gli illeciti che si sarebbero compiuti prima del 7 maggio 2004. La circostanza 34 riguarda il licenziamento di alcuni dipendenti nel periodo 2000/ 2003, che avrebbe disposto personalmente il Fassina avvalendosi del suo consulente dott. Camerota: anche questa circostanza non è conclusiva, riguardando un unico rapporto e settore, la gestione di taluni rapporti con i dipendenti. In conseguenza della mancata ammissione dei capitoli di prova chiesti da Piccin per accertare la qualità di amministratore di fatto del Fassina le prove da questi richieste per negare tale qualità perdono rilevanza. SUPERFLUITA' CTU pagina http://bit.ly/29hNZiA 11 di 23 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 Firmato Da: CONSOLANDI ENRICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ca4 La circostanza sub 11 riguarda il fatto che il Fassina avrebbe assicurato nel 2000 che personalmente Sentenza n. 4132/2016 pubbl. il 01/04/2016 RG n. 66363/2007 Va confermata la opinione espressa nel decreto di fissazione circa la superfluità della consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalla parte attrice poiché: quanto alla funzione di accertamento delle irregolarità esistenti, finalità indicata dall'attrice per la consulenza, si tratta di circostanze soggette a prova diretta e tra l'altro va osservato come nella produzione documentale delle parti risultino palesi irregolarità, per esempio la apertura di sei conti intestati “pinco pallino” che già di per sé indicano come vi fossero delle operazioni extracontabili che tramite questo espediente, peraltro maldestro, si volevano far rientrare nella contabilità ufficiale; • quanto alla finalità di accertare episodi di distrazione e sottrazione di risorse finanziarie di cui si sarebbero resi responsabili Piccin, Icaro e Fiammetta Macchi, si tratta di avvenimenti oggettivi che devono formare oggetto di prova diretta piuttosto che di accertamento contabile e anche su questo si osserva come sia stata prodotta sentenza di patteggiamento nei confronti di Fiammetta Macchi e Piccin per la distrazione di 66.823,00 euro la prima e 274.127,76 euro il secondo (totale euro 340.950,76) per appropriazione indebita di risorse della società, all'esito di indagini della Guardia di Finanza: non si vede come una c.t.u. - disposta anni dopo i fatti - su contabilità che lo stesso attore riconosce carente possa consentire risultati maggiori rispetto alle indagini della Guardia di Finanza assai più vicine ai fatti; • altra finalità menzionata dall'attore nel richiedere la consulenza è di appurare l'ammontare complessivo delle somme distratte o sottratte, ma da un lato l'indicazione di questo ammontare è onere preciso dell'attore nel precisare la domanda, dall'altro occorre richiamare la argomentazione appena svolta circa l'inutilità di una consulenza, rispetto alle indagini della Guardia di finanza già fatte; • la parte attrice richiede che con la consulenza circa il passivo sia chiarito l' “ammontare presuntivo” del disavanzo maturato dal 23 (o 26) settembre 2003 al 14 giugno 2004, ma ciò dovrebbe essere prima indicato dalla attrice stessa quale componente del danno, poi eventualmente comprovato nell'ambito processuale; in ogni caso secondo quanto si dirà più oltre il disavanzo oltre la perdita totale del patrimonio deve essere considerato elemento irrilevante ai fini del decidere; • ancora parte attrice vorrebbe accertare mediante la C.T.U. l' “ammontare presuntivo” delle sanzioni tributarie in conseguenza degli illeciti commessi, quale elemento di danno, quando l'ammontare reale ed il pagamento non son provati che con estrema approssimazione, come ora si vedrà. pagina http://bit.ly/29hNZiA 12 di 23 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 Firmato Da: CONSOLANDI ENRICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ca4 • Sentenza n. 4132/2016 pubbl. il 01/04/2016 RG n. 66363/2007 DANNO “TRIBUTARIO” Quanto alle sanzioni tributarie, si era richiesto con il decreto di fissazione udienza, atteso anche il pagate. Si tratta in realtà di prova assai semplice da fornire, bastando, per provare il pagamento delle imposte, la produzione dei modelli F 24 o dei bollettini di versamento; su questi punti parte attrice in effetti ha prodotto documentazione innanzi al collegio, documentazione in parte successiva alla chiusura della fase di scambio delle memorie, ma in parte risalente al 20 novembre 2007 e quindi ben precedente e mai prodotta prima. In particolare quest'ultima documentazione prodotta sub C al collegio è la notificazione delle cartelle di pagamento da parte di Equitalia, una, n. 06820100500255741, per 2.870.182,11 e l'altra, n. 068200701856531822000 per 1.636.464,28 euro. Le documentazioni prodotte sub A e B sono invece rispettivamente una istanza di sgravio e annullamento di cartelle esattoriali e accoglimento di una istanza di rateazione. Nella successiva memoria del 27 ottobre 2014 la stessa parte attrice del resto riferisce che per la confusione contabile che regnava in seno a Minetti srl non è stata rinvenuta traccia della maggior parte delle cartelle e che le cartelle riferite alla gestione extracontabile sono quelle prodotte e menzionate, fra le altre, nell'accoglimento dell'istanza di rateazione. I convenuti contestano genericamente che le cartelle che hanno dato origine alla rateizzazione per 1.074.113,06 euro siano quelle riferite alle condotte contestate ed in particolare alla creazione del nero. Non emerge prova alcuna che consenta di riferire alle condotte contestate, cioè la creazione del nero, le altre cartelle. Nessuno di questi documenti prova senza possibile dubbio il pagamento di sanzioni riferite alla vicenda della creazione del “nero” e a dire il vero nemmeno il debito perché: 1. se le cartelle del 2007 fossero divenute esecutive vi sarebbe stato oggi, dopo oltre 6 anni, un pagamento che non è comprovato; 2. l'istanza di sgravio è un atto di parte che presuppone il mancato pagamento e in essa specificamente si dice che la cartella per euro 1.636.464,28 euro è stata sostituita a seguito di esiti vittoriosi per la parte di ricorsi tributari e così pure l'altra cartella per euro 2.870.182,11, ricorsi non prodotti; 3. l'accoglimento della istanza di rateizzazione stabilisce alla fine un debito tributario di euro 834.110,31, che comprendendo interessi e diritti di riscossione arriva a 1.074.113,06 con rate scadenti sino al 13.1.2014. Di queste rate dunque doveva e poteva essere comprovato il pagina http://bit.ly/29hNZiA 13 di 23 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 Firmato Da: CONSOLANDI ENRICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ca4 tempo trascorso dai fatti, di chiarire quali esse fossero, quali in corso di accertamento, quali le sanzioni Sentenza n. 4132/2016 pubbl. il 01/04/2016 RG n. 66363/2007 pagamento, atteso che la produzione della documentazione sub A, B e C è avvenuta nel corso dell'udienza del 12.6.2014, quindi ben dopo la scadenza dell'ultimo pagamento che figura nel sanzioni sono “attualmente in corso di pagamento per effetto di rateazione”, dunque la rateazione deve essere altra e non nota rispetto a quella che terminava al 31.1.2014. Ciò si dice a tacere della necessità di distinguere fra mero debito tributario, che non costituisce danno, perché era un debito comunque esistente ed, anzi, pagato con ritardo, e le sanzioni, le quali costituiscono sì un danno, ma nel caso potrebbero riferirsi ad un qualsiasi titolo. Troppo generiche, dunque, sono le produzioni per trarne la responsabilità di amministratori e sindaci, per poter identificare e riferire le sanzioni alle condotte contestate e non ad altro. DANNO DA PERDITA DEL CAPITALE Vi è una domanda “da dissesto” formulata dal socio che chiede il risarcimento del valore negativo raggiunto dal patrimonio dopo la sua perdita. Ritiene il collegio che questo tipo di danno, se ben può essere richiesto dai creditori e dal curatore di un fallimento, non spetti nella azione di risarcimento chiesta dal socio, sebbene in favore della società, perché si tratta di un danno assorbito dalla separazione patrimoniale e dalla responsabilità limitata tipiche delle società di capitali. Il danno della società risiede all'evidenza nella diminuzione patrimoniale, ma quando ormai tutto è perduto il danno residua ai terzi che restano insoddisfatti dei crediti, non alla società. Così i soci perdono il loro capitale di rischio ed eventuali finanziamenti in conto capitale, ma non rispondono delle ulteriori perdite. Lo stesso vale per la società che risponde dei debiti con quello che ha, non certo con quello che non ha. In questo tipo di azione non pare legittimo dunque importare i criteri di liquidazione del danno propri delle azioni di responsabilità normalmente rivolte dai curatori dei fallimenti, i quali rappresentano anche la massa dei creditori, portatori di interessi diversi e spesso confliggenti con quelli dei soci in ordine al patrimonio sociale. Nel caso di specie il capitale era di euro 1.020.000,00 e secondo l'attore vi sarebbe un impiego distrattivo di euro 2.460.163,30 dei fondi neri, creati appositamente o comunque coperti, il che avrebbe portato il capitale in negativo. A parte la questione della possibile esistenza di riserve è chiaro che, perduto il capitale, la società non avrebbe potuto pagare che con il credito, riversando la insolvenza sui creditori, non già dei soci o della pagina http://bit.ly/29hNZiA 14 di 23 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 Firmato Da: CONSOLANDI ENRICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ca4 piano di ammortamento. Nella stessa memoria di parte attrice del 31.5.2014 si dice che le Sentenza n. 4132/2016 pubbl. il 01/04/2016 RG n. 66363/2007 società che, al contrario, hanno tratto vantaggio dal continuare la società ad operare sulle spalle dei creditori insoddisfatti. riferita a casi di azione intrapresa dal curatore di fallimenti, il che, si è detto, è situazione affatto differente dalla presente. Nel caso di specie il fallimento è stato evitato con la assunzione dei debiti da parte della controllante, ma ciò è stato atto volontario successivo, segno che, nonostante tutto, una convenienza economica a mantenere la società in vita, per avviamento o per altro, ancora c'era. Il fatto che la società sia stata posta in liquidazione inoltre diminuisce i valori di bilancio, quando l'avviamento può comunque essere tenuto nel gruppo con cessioni di azienda, ma è chiaro che il deprezzamento di diversi cespiti di bilancio conseguente alla cessazione della attività di rischio, pur essendo fattore di diminuzione dell'attivo di bilancio, dipende da politiche del socio, che dunque verrebbe ad essere risarcito anche di un fatto proprio laddove si ammettesse il risarcimento anche del patrimonio negativo. Ne segue che nulla può essere liquidato per danno da dissesto e tanto meno farsi ricorso al criterio del netto patrimoniale. NERO E GESTIONE EXTRACONTABILE Deve invece addebitarsi agli amministratori e in particolare alla Macchi ed a Piccin l'aver creato e gestito risorse extracontabili di cui alla società è sfuggito completamente il controllo; il danno deriva dall'aver posto queste risorse in una zona contabilmente ignota e dunque non ne sia possibile la verifica di impiego corretto. Che alla Minetti vi fosse un sistema di creazione e gestione di disponibilità extrabilancio deve ritenersi fatto provato per le dichiarazioni delle stesse persone che lo gestivano, rese alla Guardia di Finanza, Anneo, Berna, Argenti1. Che questi siano oggi persone coinvolte nel processo perché chiamate in causa da taluni convenuti, i sindaci Laguardia, non comporta che le loro dichiarazioni rese prima del processo non possano essere prese come prova dei fatti, tanto più che anche in questo processo essi non le smentiscono, limitandosi a dire che le loro condotte erano quelle di dipendenti che rispondevano ad ordini. 1 Argenti: “.. al momento della consegna dei documenti (fatture passive per Minetti) il Piccin staccava gli assegni e la settimana successiva il rappresentante della BB service/BB Italia consegnava il contante al Piccin che lo consegnava a sua volta alla cassa..” pagina http://bit.ly/29hNZiA 15 di 23 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 Firmato Da: CONSOLANDI ENRICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ca4 Non è un caso che la giurisprudenza citata dalla parte attrice a sostegno delle sue ragioni sul punto sia Sentenza n. 4132/2016 pubbl. il 01/04/2016 RG n. 66363/2007 La stessa linea difensiva dei sindaci è non tanto quella per cui non vi sarebbe stato “nero”, ma quella per cui la loro ignoranza sarebbe incolpevole, per gli artifici utilizzati - in effetti narrati alla Guardia di Non va infine scordato che Piccin e Fiammetta Macchi hanno accettato una pena per il reato di distrazione e questo può essere utilizzato per ritenerli responsabili di creazione e appropriazione di risorse finanziarie “al nero”. Icaro Macchi e sua figlia Fiammetta erano soci di maggioranza della Minetti Spa, il cui ramo d'azienda, rectius la azienda, una concessionaria storica milanese, venne ceduta alla Minetti srl, di Fassina nel 2000. I due Macchi continuarono a lavorare nella nuova società, con anche responsabilità dirigenziali, Icaro da subito, Fiammetta dal 2003. Piccin entrò nella Minetti srl , anche come amministratore. Il bilancio del 2000 e del 2001 presentarono perdite, di non eccessivo rilievo, quello del 2002 modesti utili. Le vere difficoltà iniziarono con la predisposizione del bilancio al 31.12.2003, con dimissioni dapprima del Piccin e poi anche dei due Macchi. Nel maggio 2004 Antonio Fassina denunciò che il Piccin aveva emesso 10 assegni privi di rapporto causale, il che sancisce la definitiva rottura fra la controllante e i soci di minoranza, nonchè ammnistratori Piccin e Macchi. A quel punto furono i due Macchi, dimessisi, ma in prorogatio, coadiuvati dal collegio sindacale e da professionisti a predisporre il progetto di bilancio al 31.12.2003; si evidenziarono così irregolarità contabili gravi e un patrimonio negativo ingente. Già si è detto del fatto che per la parte di patrimonio negativa non si ritiene possa qui essere invocato danno. Diversa conclusione vale per la gestione extracontabile che: 1. ha già fatto oggetto di patteggiamento 2. risulta ammessa e dichiarata da molte delle parti 3. risulta aver formato oggetto di discussioni approfondite ed accertamenti degli organi sociali stessi. 4. risulta evidente anche documentalmente per la esistenza di schede contabili intestate a “pinco pallino” con numerazione varia 5. ha formato oggetto di accertamenti della Guardia di Finanza, che hanno concluso, appunto per l'esistenza di una grossa gestione extracontabile, con fatture di copertura 6. infine è stato trovato un fascicolo con la gestione del “nero” seppure ampiamente incompleta, siglata. pagina http://bit.ly/29hNZiA 16 di 23 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 Firmato Da: CONSOLANDI ENRICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ca4 Finanza dai dipendenti - per trarli in inganno. Sentenza n. 4132/2016 pubbl. il 01/04/2016 RG n. 66363/2007 Questa gestione extracontabile è risalente nel tempo, secondo le testimonianza assunte dalla Guardia di Finanza, ed è sempre stata gestita da Piccin e Fiammetta Macchi, oltre che dal padre. Se ne trae che Quanto all'ammontare delle somme sottratte si nota da un lato che incombe agli amministratori, che versano “in re illicita”, dimostrare che le somme extracontabili siano state utilizzate per fini sociali, dall'altro che i conteggi della perizia Petterini sono coerenti e documentati e si fondano su ragionamenti non contestati da argomentazioni contrarie. Deve dunque farsi luogo alla condanna di Piccin e Macchi Fiammetta al risarcimento del danno cagionato a Minetti srl, consistente nel porre in zona extracontabile fondi, che per questo potevano essere oggetto di impiego incontrollato e che non risultano essere stati impiegati per la società. Il danno va determinato nella somma prevista dalla consulenza Petterini, cui si fa riferimento ex art. 10 d.lgs 5/2003, di euro 2.460.163,30. In realtà nel momento in cui le risorse economiche sono sottratte alla contabilità sono già sol per questo in pericolo e dunque il danno corrispondente è già fatto, con possibile prova contraria dell'impiego in buona fede, del rientro cioè all'utile societario, con elisione di un danno già fatto. Prova questa nel caso di specie carente. Non vale alla Macchi l'essere arrivata alla carica amministrativa solo nel 2003, poiché ella era a conoscenza del sistema e, proprio arrivando alla carica, le insorse il dovere di tutelare il patrimonio sociale anche dai fatti precedenti: invece continuò nella gestione illecita. Venendo alla posizione dei sindaci si rileva che il primo collegio restato in carica per alcuni anni, non poteva non sapere e se non sapeva era per sua colpa. Basterebbero le schede contabili intestate a Pinco Pallino –per rendere colpevole la inerzia nel denunciare agli organi sociali e ai terzi. Si possono aggiungere: • le annotazioni nelle schede di semplici “giroconti” senza indicazioni che rendano possibile sapere ove sono girati i fondi e perché. • le molte operazioni in contanti per importi ingenti • le molte registrazioni di operazioni in contemporanea (per esempio fornitore Enetrprise con 58 operazioni in unica registrazione, per 1.139.000 euro) • la compensazione di partite, con operazioni di saldo opposto alla natura del conto, volte all'evidente fine di “correggere” il saldo • l'inserimento in contabilità di un pagamento al CEPU, istituto di istruzione, per 43.365,00 euro circa intestata alla società, evidentemente alieno alla gestione tipica e che avrebbe dovuto pagina http://bit.ly/29hNZiA 17 di 23 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 Firmato Da: CONSOLANDI ENRICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ca4 questi amministratori devono essere ritenuti responsabili del “nero”. Sentenza n. 4132/2016 pubbl. il 01/04/2016 RG n. 66363/2007 formare oggetto di qualche sospetto, al pari delle poche migliaia di euro per cibo per cani e veterinario. facilmente il controllo giudiziario con l'art. 2409 cc. esperito, infine, nel giugno 2004, a normativa cambiata e quando ormai tutto era emerso e gli amministratori erano dimissionari; i testi riferiscono inoltre di affannose operazioni di “aggiustamento” fatte in prossimità delle visite o anche subito dopo, che difficilmente possono passare inosservate. Anche i membri del primo collegio sindacale, Platini, Viscusi e Barlocco, vanno dunque tenuti responsabili del medesimo danno di euro 2.460.163,30. Rispondono dell'intero danno, anche se prodotto dopo la cessazione, perché la loro colpa ha consentito la continuazione di una condotta che avrebbero dovuto interrompere: anche il danno successivamente verificatosi è dunque conseguenza delle loro omissioni. Il secondo collegio sindacale è composto da Viscusi, ancora, e da Giuseppe e Salvatore Laguardia. Viscusi resta responsabile, poiché resta in carica, anche dei fatti successivi e così pure Platini e Barlocco, seppur non più in carica, poiché il proseguire della condotta è imputabile anche alla precedente inerzia nei controlli. I due Laguardia sono entrati in carica nell'ottobre 2003, in una società che dai bilanci e conti ufficiali non aveva problemi; gli accertamenti dei sindaci sono iniziati ufficialmente il 4 maggio 2004, ma in realtà i problemi e le dimissioni di Piccin erano dell'aprile. E' la stessa citazione che riferisce l'emergere dei problemi al periodo di preparazione del bilancio al 31.12.2003. La colpa dei Laguardia avrebbe potuto dunque essere nella sola verifica di fine 2003, poiché subito dopo la crisi era già esplosa e prima non erano sostanzialmente entrati in carica. Anche se avessero reagito fulmineamente e quindi prima del dicembre 2003: 1. il danno era con ogni probabilità già verificato e la stessa parte attrice non determina la cronologia del verificarsi del danno da gestione extracontabile; 2. è da escludere che pochi mesi di anticipo della reazione giudiziaria potessero consentire un recupero finanziario alla società o che in quel periodo si siano perse garanzie o particolarmente aggravato il danno; 3. un eventuale ricorso ex art. 2409 cc, richieste di chiarimenti, accertamenti avrebbero comportato un tempo di reazione che avrebbe facilmente comunque portato al mese di aprile. Le domande presentate nei confronti di Salvatore e Giuseppe Laguardia e proseguite poi nei confronti degli eredi di quest'ultimo, vanno dunque respinte. pagina http://bit.ly/29hNZiA 18 di 23 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 Firmato Da: CONSOLANDI ENRICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ca4 Ai tempi in cui si sono svolti i fatti, tra l'altro i sindaci avevano anche il potere di promuovere Sentenza n. 4132/2016 pubbl. il 01/04/2016 RG n. 66363/2007 Le spese vanno rimborsate dall'attore al solo Salvatore Laguardia, non essendo costituiti gli eredi di Giuseppe. Alcuni dei convenuti, in particolare Piccin, nei confronti di tutti e Macchi nei confronti di Piccin, chiedono che sia stabilita la rispettiva quota di responsabilità, il che va fato in proporzione alle colpe. Si è poco sopra visto come le responsabilità siano macroscopiche, sia per i sindaci che per gli amministratori. Se vi sono colpe degli amministratori evidenti, proprio questa evidenza costituisce grave colpa dei sindaci. I due amministratori ed i tre sindaci devono perciò rispondere in pari quota e quindi la responsabilità va accertata, fra i cinque condebitori solidali, nella misura di un quinto ciascuno. LE CHIAMATE DI TERZO I dipendenti, Berna, Anneo e Argenti Per Berna, verso il quale le chiamate di terzo non sono state riassunte, deve dichiararsi la estinzione. Per Anneo e Argenti non vi può essere responsabilità: dagli atti della Guardia di Finanza e dalle dichiarazioni degli stessi, risulta che fu loro richiesto di compiere condotte illecite da Macchi e Piccin, amministratori, e che già in precedenza avevano il compito (anche) di occuparsi del “nero”. Una loro responsabilità nei confronti di coloro ai quali hanno obbedito e per aver loro obbedito è chiaramente inammissibile, mentre nei confronti dei sindaci risponde, pro quota, chi degli amministratori ha dato l'ordine e sovrinteso alla contabilità. Interlocutore dei sindaci non è il dipendente, ma l'amministratore. La chiamata nei loro confronti è effettuata dai due Laguardia e, al di là del fatto che questi non sono tenuti responsabili, ai fini delle spese deve tenersi conto della soccombenza virtuale e dunque Salvatore – non Giuseppe deceduto senza riassunzione - Laguardia sarà tenuto a corrispondere ad Anneo e Argenti le spese processuali. Antonio Fassina: nell'esame delle prove chieste a suo carico, che il collegio ha revocato, già si sono analizzate alcune delle risultanze e la valenza delle circostanze di prova addotte. Il fatto che fosse l'amministratore e il “proprietario” della controllante non può comportare automaticamente che lo si possa ritenere amministratore anche della controllata. In un recente arresto giurisprudenziale della Cassazione (Cass. 2952 del 13.2.2015) è stata affermata la compatibilità di poteri di amministratore della “holding” con quelli di amministratore di fatto della controllata, ma si è precisato che occorre un quid pluris la cui prova incombe a chi ne invoca al responsabilità. pagina http://bit.ly/29hNZiA 19 di 23 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 Firmato Da: CONSOLANDI ENRICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ca4 QUOTE DI RESPONSABILITA' Sentenza n. 4132/2016 pubbl. il 01/04/2016 RG n. 66363/2007 Nel caso di specie la responsabilità di Fassina è invocata da Piccin, ma per vero il suo maggior interessamento è proprio quando Piccin si dimette e dopo un paio di settimane lo seguono gli altri un bilancio e di nominare dei tecnici che provvedano alla revisione contabile. Non si tratta certo di attività di amministratore di fatto, proprio perché svolta in un momento particolare, nel quale l'organo amministrativo veniva meno ai suoi doveri, principalmente quello di presentare i conti. La non provata qualità di amministratore di fatto, stante la inconcludenza delle prove orali proposte, impone di respingere le domande del Piccin e di Viscusi, che vanno condannati al pagamento delle spese processuali. Tamagna è l'amministratore della società voluto dal nuovo proprietario, cioè Fassina, per impartire direttive gestionali di coordinamento con il gruppo in cui la Minetti, intesa come azienda, stava entrando. Non è chiamato dalla attrice a rispondere delle gravi irregolarità contratte, ma gli altri amministratori e sindaci (solo Laguardia) lo chiamano per sentir affermare una sua quota di corresponsabilità. Emerge peraltro dalle dichiarazioni dei dipendenti che il nero veniva sostanzialmente gestito dai Macchi e da Piccin, e la linea difensiva dello stesso Tamagna è quella per cui a lui stesso veniva nascosta la contabilità del nero e la gestione stessa di quelle somme, il che, tenuto conto che si trattava di persona appositamente voluta dalla nuova compagine sociale defraudata degli incassi in nero, ha indubbiamente una sua credibilità. Nel conflitto fra la nuova proprietà e le vecchie prassi sta la chiave della sua non responsabilità: se cioè egli partecipasse alla gestione del nero o sia stato ingannato e con sua colpa non se ne sia accorto. La prima ipotesi in realtà non è adombrata nemmeno da chi lo chiama in corresponsabilità, che si limita a rilevare come sedesse – non tanto tranquillo per vero, visto che si dimise anzitempo – nel consiglio di amministrazione. Sulla seconda ipotesi, che cioè il nero gli sia stato nascosto, viene da osservare che non pare corretto che chi abbia ingannato altri o comunque taciuto questioni contabili che dovrebbero invece essere condivise nel consiglio di amministrazione, possa poi giovarsi proprio di questo inganno o colpevole silenzio, riducendo la propria responsabilità in danno di chi è stato ingannato o tenuto all'oscuro. Non si tratta di principi da affermarsi in ordine alla responsabilità nei confronti della società, perché nel caso di specie non vi è azione di responsabilità nei confronti del Tamagna: si tratta invece di fare applicazione dei principi in materia di solidarietà e suddivisione dell'obbligazione risarcitoria. Sul punto l'articolo 2056 cc parla della possibilità di dividere l'obbligazione solidale “nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa” e nel caso si osserva che da un lato chi fra gli pagina http://bit.ly/29hNZiA 20 di 23 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 Firmato Da: CONSOLANDI ENRICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ca4 amministratori. Fassina sia denuncia Piccin per gli assegni, sia cerca in qualche modo di far approvare Sentenza n. 4132/2016 pubbl. il 01/04/2016 RG n. 66363/2007 amministratori ha gestito il nero risponde a titolo di dolo e non certo di colpa, dall'altro che si tratta comunque di violazioni diverse poiché Piccin e Macchi hanno attivamente commesso degli illeciti, per più responsabilità per colpa omissiva. Questo comporta che non vi possa essere regresso, non essendovi una colpa comune da suddividere. Per quanto riguarda i sindaci i soli Laguardia chiamano il Tamagna e per costoro si è esclusa la responabilità e dunque è in questione la sola chiamata degli amministratori Macchi e Piccin. Va per altro notato come le chiamate nei confronti del Tamagna si limitino a chiedere (Macchi) la “estensione” della efficacia della eventuale condanna ovvero la parte di responsabilità risarcitoria (Piccin) senza osservare altro che l'essere nel medesimo consiglio di amministrazione, dunque per il fatto di non esser riuscito il Tamagna a scoprire quel che gli altri amministratori volevano presumibilmente nascondergli. In altre parole perfino chi chiama in corresponsabilità il Tamagna non gli attribuisce di aver partecipato alla gestione del “nero”, bensì di non essersene accorto, senza nemmeno dedurre una colpa specifica da lui commessa. Va osservato che Tamagna era dipendente della controllante dal 1999 come impiegato e tale è rimasto fino al 2007 e che la sua carica in Minetti era gratuita: ovvio che essendo dipendente di altra società non potesse dedicare molto tempo alla Minetti. La responsabilità di tenere la contablità incombeva all'amministratore delegato, Piccin, e non si può non rimarcare come le dichiarazioni alla GdF siano chiare per un dolo di Piccin e Macchi, non di Tamagna: Berna: “per l'incasso in contanti le disposizioni datemi dal ragioniere Argenti , dal Piccin e dalla sig. Macchi erano che il contante non si doveva versare sui conti correnti bancari ma doveva rimanere nella cassettina di sicurezza a disposizione di loro stessi, che a fine giornata veniva posto nella cassettiera della mia scrivania. Le chiavi della cassettina e del cassetto della scrivania venivano custodite in un armadio sito nell'ufficio del ragionier Argenti. Potevano accedere a dette chiavi e quindi alla cassettina contenente il contante sia il ragionier Argenti che il Piccin che la signora Macchi. In caso di necessità di contante i predetti soggetti prelevavano il danaro sottoscrivendo bigliettini per giustificare l'operazione … detti biglietti giustificativi del prelievo non venivano registrati nella cassa contabile .... il rag. Argenti e la signora Macchi provvedevano a sistemare attraverso l'artifizio di cui ho detto la cassa contabile in modo che pareggiasse con quella effettiva. Il Piccin era a conoscenza di tali artifizi infatti era lui che decideva amministrativamente le cose poi per l'esecuzione procedevano la Macchi e l'Argenti”. pagina http://bit.ly/29hNZiA 21 di 23 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 Firmato Da: CONSOLANDI ENRICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ca4 i quali hanno anche patteggiato un titolo doloso di responsabilità, mentre Tamagna potrebbe avere al Sentenza n. 4132/2016 pubbl. il 01/04/2016 RG n. 66363/2007 In effetti mentre nella contabilità “nera” risultano prelievi e pagamenti nell'interesse di Macchi e Piccin, che per questi hanno patteggiato, nulla risulta invece per il Tamagna. precedenza) il Tamagna non era più in carica e buona parte delle falsificazioni sono della chiusura del bilancio 2003, quindi successive. Per esempio le movimentazioni del conto Esposito Gennaro che risultano a dicembre 2002 per centinaia di migliaia di euro, risultano in effetti registrate a novembre 2003 perché la numerazione è successiva a registrazioni appunto del novembre 2003. Su questo si fa riferimento alle precise notazioni della difesa Tamagna, non specificamente smentite dalle altre parti, dunque utilizzabili ax art. 10 d.lgs. 5/2003. In questa situazione la mera indicazione addotta dai chiamanti Piccin e Macchi di aver fatto parte per un certo periodo del medesimo consiglio di amministrazione risulta chiaramente insufficiente a sostenere la responsabilità del Tamagna. Ne segue il rigetto delle domande verso di lui avanzate e la condanna dei chiamanti al rimborso delle spese processuali. Lloyd's of London sono chiamati in causa dai Laguardia, per i quali la responabilità non è provata. Ne segue che nessuna condanna può essere emessa nei loro confronti ed hanno diritto alla rifusione delle spese da parte dell'attore. Le spese sono calcolate con riferimento al regolamento del 2014 sulla base della somma di euro 2.460.000,00 con moderati aumenti rispetto allo scaglione fino a 520.000,00 euro e tenendo conto della assenza di istruttoria, sulla base di euro 24.000,00, aumentate in caso di pluralità di parti, diminuite in caso di estinzione. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, 1. dichiara estinto il rapporto processuale fra Icaro Macchi e Tamagna. 2. dichiara estinto il rapporto processuale fra Berna e le altre parti convenute, 3. condanna Fassina Partecipazioni srl a rifondere agli eredi Berna le spese di lite che si liquidano in euro 20.000,00 oltre IVA e CPA e spese forfettarie 15 %. 4. in accoglimento parziale delle domande di parte attrice condanna Fiammetta Macchi, Luca Mario Piccin, Giambattista Barlocco, Marco Platini e Roberto Viscusi in solido a rifondere a pagina http://bit.ly/29hNZiA 22 di 23 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 Firmato Da: CONSOLANDI ENRICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ca4 Infine dal giugno 2003 (data di accettazione da parte della assemblea di dimissioni presentate in Sentenza n. 4132/2016 pubbl. il 01/04/2016 RG n. 66363/2007 Minetti srl il danno cagionato, che liquida in euro 2.460.163,30 oltre interesse legale dalla domanda al saldo Laguardia ed eredi Giuseppe Laguardia 6. rigetta le domande svolte da Salvatore Laguardia nei confronti di Raffaele Anneo e Cornelio Argenti 7. rigetta le domande svolte da Piccin e Viscusi nei confronti di Fassina, 8. rigetta le domande di Piccin, Macchi e Salvatore Laguardia nei confronti di Tamagna 9. condanna Fassina Partecipazioni srl a rimborsare le spese di lite a Salvatore Laguardia liquidandole in euro 24.000,00 oltre IVA e CPA e spese forfettarie 15 %. 10. condanna Fassina Partecipazioni srl a rimborsare le spese di lite a Gli assicuratori dei Lloyd's of London che liquida in euro 24.000,00 oltre IVA e CPA e spese forfettarie 15 %. 11. condanna Salvatore Laguardia a rimborsare le spese legali a Raffaele Anneo liquidandole in euro 24.000,00 oltre IVA e CPA e spese forfettarie 15 %. 12. condanna Salvatore Laguardia a rimborsare le spese legali a Cornelio Argenti liquidandole in euro 24.000,00 oltre IVA e CPA e spese forfettarie 15 %. 13. condanna Luca Mario Piccin e Roberto Viscusi in solido a rimborsare le spese legali ad Antonio Fassina, liquidandole in euro 30.000,00 oltre IVA e CPA e spese forfettarie 15 %. 14. Condanna Luca Mario Piccin, Fiammetta Macchi e Salvatore Laguardia in solido fra loro a rimborsare le spese di lite ad Andrea Tamagna, liquidandole in euro 28.000,00 oltre IVA e CPA e spese forfettarie 15 %. 15. Condanna Fiammetta Macchi, Luca Mario Piccin, Giambattista Barlocco, Marco Platini e Roberto Viscusi in solido a rifondere a Fassina Partecipazioni srl le spese di lite che liquida in euro 36.000,00 oltre IVA e CPA e spese forfettarie 15 %. 16. Stabilisce le quote di ripartizione interna della responsabilità fra i convenuti condannati al risarcimento in solido in ragione di un quinto per ciascuno di loro Milano 11.12.2014 Il Giudice relatore Dott. Enrico Consolandi Il Presidente Dott. Elena Maria Riva Crugnola pagina http://bit.ly/29hNZiA 23 di 23 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 Firmato Da: CONSOLANDI ENRICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ca4 5. rigetta nel resto le domande di parte attrice e in particolare quelle nei confronti di Salvatore