il profilo fiscale delle operazioni di factoring
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il profilo fiscale delle operazioni di factoring
IL PROFILO FISCALE DELLE OPERAZIONI DI FACTORING a cura di IPC CONSULTING Carlo Parenti Dottore Commercialista IL PROFILO FISCALE DELLE OPERAZIONI DI FACTORING Imposizione diretta per i cedenti Imposizione indiretta Cessioni di crediti imponibili Iva Le cessioni pro-soluto Le cessioni pro-solvendo Gli interessi moratori Cessioni di crediti esenti Iva Cessioni di crediti esclusi da Iva Cessioni di crediti stipulate all’estero L’IMPOSIZIONE DIRETTA (per i soggetti cedenti) Le cessioni pro-soluto: Il costo sostenuto dal cedente è determinato dalla differenza tra il valore nominale del credito ed il prezzo corrisposto dalla cessionaria. La commissione dovuta, è una perdita su crediti, deducibile dal reddito in base all’art. 106 del Tuir, limitatamente alla parte che eccede le svalutazioni e gli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Anche ai fini Irap, la differenza tra il valore nominale del credito ed il suo prezzo di vendita è considerata una perdita su crediti e, pertanto essa non è deducibile ai fini Irap in base all’art. 5 del D.LGS 446/97. Le cessioni pro-solvendo: Le commissioni pagate dal cedente (secondo il principio contabile n. 12 emanato dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale ragionieri pubblicato in calce al D.M. 09/04/98 di approvazione del modello di dichiarazione Irap) devono essere imputate alla voce B. 7 del Conto Economico (costi della produzione per servizi). Le stesse, pertanto, sono deducibili sia ai fini Ires che Irap. La fatturazione degli interessi moratori Il D. Lgs. 231/02 (art. 4 e seguenti) ha definito ex lege la quantificazione degli interessi moratori e la loro automaticità. Fino all’entrata in vigore dal 1.1.04 del nuovo TUIR, gli interessi moratori dovevano essere contabilizzati fra i ricavi e, contestualmente svalutati fino a concorrenza dell’ammontare dei crediti stessi maturati nell’esercizio. Con l’entrata in vigore dell’art. 109, comma 8, del nuovo TUIR è stato introdotto il cd. principio di cassa per la tassazione degli interessi di mora. Oggi pertanto occorre: 1. Quantificare gli interessi di mora fra i ricavi secondo il principio della competenza economica; 2. Effettuare le eventuali svalutazioni, secondo il principio civilistico di prudenza; 3. Tassare gli interessi moratori solo al momento della loro effettiva percezione. In sede di Unico si effettueranno le dovute variazioni in diminuzione per gli interessi moratori imputati fra i ricavi ma non percepiti e, le dovute variazioni in aumento per gli interessi moratori imputati a costo, anche a titolo di svalutazione, ma non pagati. Solo al momento dell’incasso effettivo i relativi introiti concorreranno alla determinazione del reddito imponibile. INTERESSI MORATORI CONCLUSIONI L’attuale normativa fiscale consente, in modo più semplice e chiaro rispetto a qualche anno fa, di fatturare tempestivamente gli interessi moratori spettanti per legge rendendo più efficace il recupero degli stessi. E’ importante che anche le società di factoring, nell’ambito delle loro attività di gestione del credito, tengano conto di tale esigenza. L’IMPOSIZIONE INDIRETTA (L’imposta di registro) L’art. 40 del DPR n. 131/86 prevede il principio di alternatività tra IVA ed IMPOSTA DI REGISTRO. Le cessioni di crediti inerenti operazioni soggette ad Iva sono pertanto, tassate ai fini dell’imposta di registro in misura fissa se stipulati con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Con riferimento alla natura dei crediti oggetto delle operazioni di factoring abbiamo, pertanto, la seguente tassazione ai fini dell’imposta di registro: Cessioni di crediti per operazioni imponibili Iva L’imposta di registro è dovuta in misura fissa pari ad euro 168,00 Cessioni di crediti per operazioni esenti Iva Ai sensi dell’art. 40 del DPR n. 131/86 le prestazioni esenti da Iva ( con espressa esclusione di quelle esenti ai sensi dell’art. 10 nn. 8, 8 bis e 27 quinquies DPR 633/72) sono considerate soggette all’imposta sul valore aggiunto. Anche le cessioni di crediti inerenti operazioni esenti (quali ad esempio le prestazioni sanitarie, finanziarie etc.) sono, pertanto, soggette a imposte di registro in misura fissa pari ad euro 168,00 Cessioni di crediti per operazioni escluse dal campo Iva L’imposta di registro è dovuta in misura proporzionale, pari allo 0,50% ( art. 6 della TARIFFA - Parte 1 allegata al DPR 131/86). Cessioni di crediti stipulate all’estero L’art. 11 della Tariffa “Parte Seconda” allegata al DPR 131/86 prevede che gli atti formati all’Estero sono soggetti a registrazione solo in caso d’uso. In tale caso si applicano le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti formati in Italia . le cessioni stipulate in Italia invece sono soggette a registrazione se stipulate per atto pubblico o scritture private autenticate. Pertanto gli atti stipulati all’estero, che non sono soggetti a deposito ai sensi dell’art. 6 DPR 131/86, anche se formati con scrittura autentica non scontano l’imposta di registro, nemmeno in misura fissa.