il profilo fiscale delle operazioni di factoring

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il profilo fiscale delle operazioni di factoring
IL PROFILO FISCALE
DELLE OPERAZIONI
DI FACTORING
a cura di
IPC CONSULTING
Carlo Parenti
Dottore Commercialista
IL PROFILO FISCALE DELLE
OPERAZIONI DI FACTORING
Imposizione diretta
per i cedenti
Imposizione indiretta
Cessioni di crediti
imponibili Iva
Le cessioni pro-soluto
Le cessioni pro-solvendo
Gli interessi moratori
Cessioni di crediti esenti
Iva
Cessioni di crediti esclusi da
Iva
Cessioni di crediti stipulate
all’estero
L’IMPOSIZIONE DIRETTA
(per i soggetti cedenti)
Le cessioni pro-soluto:
Il costo sostenuto dal cedente è determinato dalla differenza tra il
valore nominale del credito ed il prezzo corrisposto dalla cessionaria.
La commissione dovuta, è una perdita su crediti, deducibile dal
reddito in base all’art. 106 del Tuir, limitatamente alla parte che
eccede le svalutazioni e gli accantonamenti dedotti nei precedenti
esercizi.
Anche ai fini Irap, la differenza tra il valore nominale del credito ed il
suo prezzo di vendita è considerata una perdita su crediti e, pertanto
essa non è deducibile ai fini Irap in base all’art. 5 del D.LGS 446/97.
Le cessioni pro-solvendo:
Le commissioni pagate dal cedente (secondo il principio
contabile n. 12 emanato dal Consiglio Nazionale Dottori
Commercialisti e dal Consiglio Nazionale ragionieri
pubblicato in calce al D.M. 09/04/98 di approvazione del
modello di dichiarazione Irap) devono essere imputate alla
voce B. 7 del Conto Economico (costi della produzione per
servizi).
Le stesse, pertanto, sono deducibili sia ai fini Ires che Irap.
La fatturazione degli interessi moratori
Il D. Lgs. 231/02 (art. 4 e seguenti) ha definito ex lege la
quantificazione degli interessi moratori e la loro automaticità.
Fino all’entrata in vigore dal 1.1.04 del nuovo TUIR, gli interessi
moratori dovevano essere contabilizzati fra i ricavi e,
contestualmente svalutati fino a concorrenza dell’ammontare dei
crediti stessi maturati nell’esercizio.
Con l’entrata in vigore dell’art. 109, comma 8, del nuovo TUIR è
stato introdotto il cd. principio di cassa per la tassazione degli
interessi di mora.
Oggi pertanto occorre:
1. Quantificare gli interessi di mora fra i ricavi secondo il principio
della competenza economica;
2. Effettuare le eventuali svalutazioni, secondo il principio
civilistico di prudenza;
3. Tassare gli interessi moratori solo al momento della loro
effettiva percezione.
In sede di Unico si effettueranno le dovute variazioni in diminuzione
per gli interessi moratori imputati fra i ricavi ma non percepiti e, le
dovute variazioni in aumento per gli interessi moratori imputati a
costo, anche a titolo di svalutazione, ma non pagati.
Solo al momento dell’incasso effettivo i relativi introiti concorreranno
alla determinazione del reddito imponibile.
INTERESSI MORATORI
CONCLUSIONI
L’attuale normativa fiscale consente, in modo più semplice
e chiaro rispetto a qualche anno fa, di fatturare
tempestivamente gli interessi moratori spettanti per legge
rendendo più efficace il recupero degli stessi.
E’ importante che anche le società di factoring, nell’ambito
delle loro attività di gestione del credito, tengano conto
di tale esigenza.
L’IMPOSIZIONE INDIRETTA
(L’imposta di registro)
L’art. 40 del DPR n. 131/86 prevede il principio di alternatività tra
IVA ed IMPOSTA DI REGISTRO.
Le cessioni di crediti inerenti operazioni soggette ad Iva sono
pertanto, tassate ai fini dell’imposta di registro in misura fissa se
stipulati con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Con riferimento alla natura dei crediti oggetto delle operazioni di
factoring abbiamo, pertanto,
la seguente tassazione ai fini
dell’imposta di registro:
Cessioni di crediti per operazioni imponibili Iva
L’imposta di registro è dovuta in misura fissa pari ad euro 168,00
Cessioni di crediti per operazioni esenti Iva
Ai sensi dell’art. 40 del DPR n. 131/86 le prestazioni esenti da Iva
( con espressa esclusione di quelle esenti ai sensi dell’art. 10 nn. 8,
8 bis e 27 quinquies DPR 633/72) sono considerate soggette
all’imposta sul valore aggiunto.
Anche le cessioni di crediti inerenti operazioni esenti (quali ad
esempio le prestazioni sanitarie, finanziarie etc.) sono, pertanto,
soggette a imposte di registro in misura fissa pari ad euro 168,00
Cessioni di crediti per operazioni escluse dal campo Iva
L’imposta di registro è dovuta in misura proporzionale, pari allo
0,50% ( art. 6 della TARIFFA - Parte 1 allegata al DPR
131/86).
Cessioni di crediti stipulate all’estero
L’art. 11 della Tariffa “Parte Seconda” allegata al DPR 131/86
prevede che gli atti formati all’Estero sono soggetti a
registrazione solo in caso d’uso.
In tale caso si applicano le stesse imposte stabilite per i
corrispondenti atti formati in Italia . le cessioni stipulate in
Italia invece sono soggette a registrazione se stipulate per atto
pubblico o scritture private autenticate.
Pertanto gli atti stipulati all’estero, che non sono soggetti a
deposito ai sensi dell’art. 6 DPR 131/86, anche se formati con
scrittura autentica non scontano l’imposta di registro,
nemmeno in misura fissa.