Modifiche contratti lavoro estratto FU 85/2010

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Modifiche contratti lavoro estratto FU 85/2010
Estratto Foglio ufficiale 85/2010 Martedì 26 ottobre
Modifiche di contratti normali di lavoro
L’Ufficio cantonale di conciliazione, visto il Decreto legislativo 12 settembre 1919/12 gennaio 1921 istituente
l’Ufficio cantonale di conciliazione;
richiamati gli articoli 359, 359a e 360 del Codice delle obbligazioni;
preso atto delle richieste di modifica presentate dalle Associazioni sindacali OCST e SIC Ticino con scritto del 14
dicembre 2009;
sentito l’avviso delle Associazioni padronali e sindacali interessate;
stabilisce le seguenti modifiche di contratti normali di lavoro:
A. Contratto normale di lavoro per il personale di vendita al dettaglio (CNLV)
Articolo 6 ultima frase
Il datore di lavoro non può ridurre le vacanze di una lavoratrice che, causa gravidanza o puerperio, è impedita di
lavorare per due mesi al massimo o ha fruito del congedo di maternità ai sensi della legge del 25 settembre 1952
sulle indennità di perdita di guadagno.
Articolo 8 cifra 1.
Dal 1° gennaio 2011 i salari minimi mensili/orari lordi adeguati all’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese
di novembre 2010 sono stabiliti come segue:
Personale al servizio della vendita Salario minimo mensile/orario
A
senza certificato federale di capacità nella vendita 3000..
a partire dai 18 anni + 13ma mensilità
B
con certificato federale di capacità nella vendita o
venditrice con formazione equivalente
– formazione di 2 anni 3210.–
– formazione di 3 anni 3410.–
+ 13ma mensilità
C*
Personale:
occasionale e/o a tempo parziale remunerati all.ora:
– con requisiti posizione A 16.50
– con requisiti posizione B, formazione 2 anni 17.65
– con requisiti posizione B, formazione 3 anni 18.75
* questi salari non sono comprensivi dell.indennità vacanze (8,33% per 4 settimane e 10,65% per 5 settimane),
della rimunerazione di giorni festivi (3%),
della tredicesima mensilità (8,33% / Art. 8 cpv. 3) e della partecipazione al pagamento del premio per la perdita di
salario in caso di malattia e gravidanza.
Per i giovani fino ai 18 anni vale l.accordo stipulato tra datore di lavoro ed il loro rappresentante legale.
B. Contratto normale di lavoro per giovani alla pari
Articolo 15 cifra 6 seconda frase
Il datore di lavoro non può neppure ridurre le vacanze di una giovane che, causa gravidanza o puerperio, è
impedita di lavorare per tre mesi al massimo o ha fruito del congedo di maternità ai sensi della legge del 25
settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno.
C. Contratto normale di lavoro per il personale domestico
Articolo 17 cifra 6 seconda frase
Il datore di lavoro non può ridurre le vacanze di una lavoratrice che, causa gravidanza o puerperio, è impedita di
lavorare per tre mesi al massimo o ha fruito del congedo di maternità ai sensi della legge del 25 settembre 1952
sulle indennità di perdita di guadagno.
D. Contratto normale di lavoro per il personale dell.agricoltura
Articolo 17 cifra 6 seconda frase
Il datore di lavoro non può ridurre le vacanze di una lavoratrice che, causa gravidanza o puerperio, è impedita di
lavorare per tre mesi al massimo o ha fruito del congedo di maternità ai sensi della legge del 25 settembre 1952
sulle indennità di perdita di guadagno.
Chiunque renda attendibile un interesse può presentare per iscritto le proprie osservazioni alle sopracitate
modifiche, entro il 19 novembre 2010, all’UCC, c/o la Direzione DFE, 6501 Bellinzona.
Inoltre le modifiche sono intimate alle Associazioni padronali e sindacali interessate per la presentazione di
osservazioni entro il 19 novembre 2010 all’UCC c/o la Direzione DFE, così come previsto dall.iter procedurale in
materia di allestimento di contratti normali di lavoro. Esse sono:
– Camera di commercio dell’industria e dell’artigianato del Cantone Ticino, Corso Elvezia 16, 6901 Lugano
– Federcommercio, c/o Camera di commercio dell’industria e dell’artigianato del Cantone Ticino, Corso Elvezia 16, 6901
Lugano
– Unione dei Contadini Ticinesi (UCT), via Gorelle, 6592 S. Antonino
– UNIA Ticino, via Canonica 3, 6900 Lugano
– Unione Sindacale Svizzera – Ticino e Moesa (USS-TI), viale Stazione 31, 6501 Bellinzona
– Sindacato Indipendenti Ticinesi (SIT), via della Pace 3, 6600 Locarno
– Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese (OCST), via Balestra 19, 6901 Lugano
– SIC Ticino, via Vallone 27, 6500 Bellinzona
Questa procedura non pregiudica trattative per la stipulazione di un eventuale contratto collettivo di lavoro di
categoria.
I contratti normali di lavoro sopracitati sono visibili e scaricabili dal sito www.ti.ch
(Dipartimento delle finanze e delleconomia/sorveglianza mercato del lavoro/
contratti normali di lavoro).^
Bellinzona, 26 ottobre 2010 Ufficio di conciliazione
La presidente: L. Sadis
Il segretario: G. Isella