N.RF033 Anno 2015 OGGETTO CONTRIBUTI

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N.RF033 Anno 2015 OGGETTO CONTRIBUTI
Anno 2015
N.RF033
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La Nuova Redazione Fiscale
ODCEC VASTO
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OGGETTO
CONTRIBUTI IVS 2015 PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI
RIFERIMENTI
CIRC. INPS N. 26 DEL 4/02/2015; ART. 24 C. 22 DL 201/2011; ART. 1, L.233/90
06/02/2015
Sintesi: in applicazione degli incrementi previsti dal decreto “Salva Italia” per gli iscritti alle Gestioni INPS
di artigiani e commercianti, per l’anno 2014, l’aliquota ordinaria viene fissata nella misura:
 del 22,20% per gli artigiani;
 del 22,29% per i commercianti.
Restano confermate le disposizioni relative:
 la riduzione del 3% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni;
 la maggiorazione dell'1% per i redditi di seconda fascia;
 la riduzione del 50% per iscritti con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.
Si rammenta che l’INPS non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento
dei contributi dovuti in quanto le medesime informazioni potranno essere prelevate, dal contribuente o
da un suo delegato, tramite l'opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale.
In applicazione del progressivo aumento delle aliquote contributive dello 0,45% annuo (fino al
raggiungimento dell’aliquota del 24%) previsto dall’art. 24 c. 22 DL 201/2011, le aliquote IVS
per l’anno 2015 sono pari alla misura del 22,65%.
La Circ. INPS n. 26/2015 ha fornito chiarimenti per la determinazione della contribuzione 2015.
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA GESTIONE IVS
In generale, sono tenuti all’iscrizione alla Gestione IVS i seguenti soggetti (art. 1 L.233/90):
a) artigiani
b) commercianti
per il versamento dei contributi previdenziali riferiti:
 alla propria posizione previdenziale
 ed a quella dei propri collaboratori familiari o coadiuvanti/coadiutori familiari, ove
svolgano l’attività nell’impresa con carattere di abitualità e prevalenza (Circ. Inps 80/93).
ALTRE CATEGORIE INTERESSATE: sono inoltre obbligati alla contribuzione (v. oltre):
-
soci di srl che svolgono attività commerciale
socio di srl unipersonale (artigiana o con attività commerciale)
soci accomandatari di sas che svolgono attività artigiana
soci di snc con attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza
i bagnini, le ostetriche, gli affittacamere nonché gli operatori e le guide turistiche al sussistere
delle specifiche condizioni previste dai relativi settori.
DOPPIA CONTRIBUZIONE INPS: il socio lavoratore di una srl commerciale che partecipa
personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e che, nel contempo, sia
amministratore della stessa riscuotendo un compenso, ha l’obbligo di doppia iscrizione all’INPS (IVS e
Gestione separata). Perché scatti l'obbligo di doppia iscrizione all’INPS (IVS + Gestione separata)
non è più richiesta la verifica della prevalenza, bensì il solo riscontro degli elementi della abitualità
e della professionalità della prestazione lavorativa nonché delle disposizioni normative di settore.
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CIRCOLARE DEL
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ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
Come anticipato, è previsto l'incremento progressivo delle aliquote contributive IVS dello
0,45% annuo fino al raggiungimento dell'aliquota del 24%. Aumentano, quindi:
A) sia i contributi cd. “fissi” dovuti sul minimale di reddito (da versare in 4 rate trimestrali,
anche in presenza di un reddito d’impresa inferiore)
B) sia i contributi cd. "variabili", calcolati sul reddito d’impresa eccedente il minimale e nei
limiti del massimale annuo (da versare in 3 rate, in acconto e saldo, in base alla dichiarazione).
LA CONTRIBUZIONE IVS PER IL 2015
Per il 2015 l’aliquota ordinaria è fissata nella misura del:
 22,65% per gli artigiani (anziché il 22,20% del 2014)
Anche per il 2015, continuano ad applicarsi i seguenti istituti:
a) contributo aggiuntivo dello 0,09% per i soli commercianti, a copertura dell’indennizzo
previsto a favore degli stessi in caso di cessazione definitiva dell’attività (cd “rottamazione
dei negozi o delle licenze”); tale contributo è prorogato fino al 31/12/2015 (art. 35 L. 183/2010).
b) incremento dell'1% dell’aliquota ordinaria per gli artigiani e commercianti con reddito di
“seconda fascia”, ovvero compreso tra € 46.123 a € 76.872 (per i soggetti privi di anzianità
al 31/12/95, da € 46.123 a € 100.324)
c) contributo per le prestazioni di maternità nella misura di € 0,62 mensili (€ 7,44 annui)
Collaboratori di età < 21 anni: continua ad applicarsi la riduzione di 3 punti percentuali
dell’aliquota contributiva, valida fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni.
Artigiani/commercianti di età > 65 anni già pensionati: continua ad applicarsi la riduzione
del 50% dei contributi dovuti (art. 59 L. 449/97) previa apposita istanza all’Inps (la riduzione non
è applicabile ai lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex IPOST, ex INPDAP ed ex ENPALS,
ancorché tali gestioni siano confluite nell’Inps - Mess. INPS n. 020028/2012).
Contribuente
Titolare (e Collab.
> 21 anni)
Collaboratore di
età < 21 anni (*)
Over 65 già
pensionati INPS
Artigiani
22,65%
19,65%
11,325%
Commercianti
22,74%
19,74%
11,370%
(*) La riduzione si applica fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni.
CONTRIBUTO MINIMALE: il contributo dovuto sul “reddito minimo" è così suddiviso:
CONTRIBUENTE
ARTIGIANI
- titolari di qualunque età
3.529,06
- coadiuvanti o coadiutori di (3.521,62 IVS + 7,44 maternità)
età > 21 anni
coadiuvanti o coadiutori di età
3.062,62
< 21 anni
(3.055,18 IVS + 7,44 maternità)
COMMERCIANTI
3.543,05
(3.521,62 IVS + 7,44 maternità)
3.076,61
(3.069,17 IVS + 7,44 maternità)
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 22,74% per i commercianti (anziché il 22,29% del 2014).
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CONTRIBUTO IVS IN BASE AL REDDITO (CD. “VARIABILE”)
A decorrere dal 2015:
 il reddito minimo annuo (cd minimale), in base al quale calcolare i contributi IVS, è pari ad
€. 15.548 (anche se il contribuente presenti un reddito inferiore, i contributi "minimi" da versare
vanno comunque calcolati sul minimale)
 l’ammontare del massimale di reddito, invece, è pari ad €. 76.872
Nota: qualora l’attività venga prestata per periodi inferiori all’anno solare, i contributi sul
minimale/massimale vanno rapportati a mese, dividendo per 12 i relativi importi.
 gli scaglioni di reddito per l’applicazione delle aliquote IVS sul reddito eccedente il
minimale risultano così suddivisi:
 1° fascia: redditi d'impresa superiori a €. 15.548 e fino ad €. 46.123
 2°fascia: redditi d'impresa superiori a €. 46.123 e fino al massimale di €. 76.872.
REDDITO
REDDITO MINIMALE
REDDITO MASSIMALE
SCAGLIONI REDDITO
ANNO 2015
€. 15.548
€. 76.872
(€ 100.324 per i soggetti privi di
anzianità al 31/12/95)
1° fascia: fino a € 46.123
2° fascia: da € 46.123 a €. 76.872
(€ 100.324 per soggetti privi di
anzianità al 31/12/95).
ANNO 2014
€. 15.516
€. 76.718
(€ 100.123 per i soggetti privi di
anzianità al 31/12/95)
1° fascia: fino a € 46.031
2° fascia: da € 46.031 a €. 76.718
(€ 100.123 per soggetti privi di
anzianità al 31/12/95).
Nel calcolo dei contributi occorre tenere conto che:
 contributi IVS: vanno calcolati sulla totalità dei redditi d’impresa conseguiti (e non solo sul
reddito derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza)
 limiti di reddito (minimale/massimale) e relativo contributo annuo: devono essere riferiti ad
ogni singolo soggetto operante nell’impresa, e non all’impresa nel suo complesso.
PROSPETTO RIASSUNTIVO
REDDITO
fino a € 46.123
da € 46.123 a € 76.872 (*)
[o da € 76.872 a € 100.324 (**)]
ALIQUOTE GESTIONE IVS 2015
Titolare, socio e collaboratore
di età > a 21 anni
Artigiani
Commercianti
22,65%
22,74%
23,65%
23,74%
Collaboratore di età < a 21 anni
Artigiani
19,65%
Commercianti
19,74%
20,65%
20,74%
(*) Aliquota ordinaria incrementata dell’1% per la seconda fascia di reddito
(**) Per i contribuenti privi di anzianità al 31/12/95 ed iscritti alla Gestione IVS dal 1996.
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Nota: il massimale di reddito, per i soggetti iscritti alla Gestione IVS con decorrenza dall'1/01/96
(cd. “privi di anzianità contributiva al 31/12/1995”) è pari a € 100.324.
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CASI PARTICOLARI
IMPRESE CON COLLABORATORI
Il titolare dell'impresa artigiana o commerciale è tenuto al pagamento dei contributi per sé e
per i collaboratori familiari o i familiari coadiuvanti e coadiutori, salvo diritto di rivalsa.
I contributi vanno calcolati:
 collaboratori familiari: in base alla quota di reddito imputato fiscalmente (che non può
superare il 49% del reddito d'impresa - art. 5 c. 4 Tuir)
 coadiutori/coadiuvanti: in base al reddito minimale (non essendovi alcuna imputazione di
reddito dal punto di vista fiscale).
Farmacie: in questo caso (Cass. sent n. 12342/2010):
 titolare: ha l'obbligo di iscrizione alla Cassa professionale ENPAF (va considerata prevalente
l'attività "professionale", in sostanza), fatto che lo esclude dall'iscrizione IVS
 collaboratori (o coaduitori) familiari: vanno iscritti alla gestione IVS commercio.
AFFITTACAMERE E AGENTI DI ASSICURAZIONE
I soggetti che esercitano attività di affittacamere e gli agenti di assicurazione ( inquadrati nel
contratto collettivo di categoria come produttori di 3° e 4° gruppo) iscritti alla Gestione IVS
commercianti, non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito (circ. 12/2004).
Questi, pertanto, sono tenuti al solo versamento:
 dei contributi a percentuale IVS calcolati sul reddito effettivo
 maggiorati del contributo dovuto per le prestazioni di maternità (pari a € 0,62 mensili)
TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO
Il pagamento dei contributi 2015 dovuti:
a) sul reddito minimale (€.15.548): deve essere effettuato, come di consueto, mediante
modello F24, in 4 rate trimestrali aventi le seguenti scadenze:
1° rata: 18/05/2015
(il 16/05 cade di sabato)
2° rata: 20/08/2015
(la proroga di Ferragosto è a regime)
3° rata: 16/11/2015
4° rata: 16/02/2015
b) sulla quota di reddito eccedente il minimale: sarà dovuto:
 ACCONTO 2015: entro i termini per il pagamento delle imposte sui redditi, e cioè:
 1° acconto 2015 (50% dell’acconto totale): entro il 16/06/2015 (o il 16/07/2015 con
maggiorazione dello 0,40%)
 2° acconto 2015 (restante 50% dell’acconto) entro il 30/11/2015
 SALDO 2014: da versare entro il 16/06/2015 (o 16/07/2015 con maggiorazione dello 0,40%)
Nota: entro il prossimo 16/02/2015 scade il termine utile per il versamento della 4° ed ultima rata
dei contributi fissi dovuti da artigiani e commercianti in base alle aliquote contributive 2014.
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Il concetto trova applicazione anche per il professionista iscritto ad una Cassa che sia anche titolare di
impresa familiare commerciale o socio in una società di persone (per i coadiutori).
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COMPILAZIONE MODELLO F24
Come di consueto, nella "Sezione INPS" del modello F24 vanno riportati:
il codice della competente sede INPS; il numero di matricola del contribuente; il periodo di
riferimento; la "causale contributo" utilizzando uno dei seguenti codici:
CAUSALE CONTRIB.
DESCRIZIONE
ARTIGIANI
AF
AP
APR
API
Contributi dovuti sul reddito minimale
Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale
Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - rate
Interessi su rate o per differimento
COMMERCIANTI
CF
CP
CPR
CPI
Contributi dovuti sul reddito minimale
Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale
Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - rate
Interessi su rate o per differimento
CASSETTO PREVIDENZIALE
Si rammenta che l’INPS non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli F24 utili per il
pagamento della contribuzione dovuta, che vanno prelevati tramite il Cassetto previdenziale "Dati
del mod. F24". Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare, in formato
PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.
Versamento in F24 (1° rata di Giugno):
8300
8300
AP
AP
83570500821389134
83570500821389134
01 ...
01 ...
12 ...
12 ...
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SOGGETTI
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SOGGETTI OBBLIGATI ALLA ISCRIZIONE IVS - SINTESI
IMPRESE INDIVIDUALI
SNC
SOCIETA’
SAS
SRL
ARTIGIANI
COMMERCIO
TITOLARE
Si (1)
Se abituale e prevalente
COLLAB. FAMILIARI (2)
Si
Si
COADIUVANTI (3)
Se abituali e prevalenti
Se abituali e prevalenti
SOCI
Se abituali e prevalenti
Se abituali e prevalenti
COADIUTORI (4)
Se abituali e prevalenti
Se abituali e prevalenti
ACCOMANDATARI
Si (6)
Se abituali e prevalenti
ACCOMANDANTI (5)
Se abituali e prevalenti
Se abituali e prevalenti
COADIUTORI (4)
Se abituali e prevalenti
Se abituali e prevalenti
UNIPERSONALI
SI (1)
Se abituali e prevalenti
SOCI LAVORATORI (7)
Si
Si
SOCI DI CAPITALE
No
No
SOCI DI SRL
PLURIPERSONALI
(1) Titolare: l'iscrizione all'Albo Artigiani (e conseguente obbligo di IVS) è ammessa solo in caso di partecipazione manuale, abitualità e prevalenza nel processo produttivo
(2) Collaboratori di impresa familiare: per presunzione di legge (art. 230-bis CC) devono essere abituali e prevalenti nell'attività
(3) Coadiuvanti: per essere iscritti all'IVS devono: a) avere un grado di parentela uguale a quello previsto per i collaboratori familiari b) svolgere l'attività nell'impresa in
modo abituale e prevalente
(4) Coadiutori: per essere iscritti all'IVS devono avere i requisiti dei coadiuvanti, dove il grado di parentela va verificato su un socio di Snc o un accomandatario
(5) Accomandante: anche se presta attività lavorativa non è iscrivibile come titolare (manca il requisito della responsabilità); può essere iscritto come coadiutore se
ricorrono i requisiti (in termini di grado di parentela e di abitualità e prevalenza)
(6) Sas artigiana: per il riconoscimento della natura artigiana, ciascun accomandatario deve avere i requisiti: a) di partecipazione manuale, abitualità e prevalenza nel
processo produttivo b) non essere unico socio di Srl o socio di altra Sas
(7) Srl pluripersonali: hanno la facoltà di iscriversi all’Albo Artigiani (in tal caso scatta l'obbligo dell'IVS sui soci lavoratori). Per potersi iscrivere: il capitale sociale, la
direzione e l’amministrazione devono essere riferibili alla maggioranza dei soci
Socio amministratore: se vi è erogazione di compensi amministratore, si applica la doppia contribuzione Gestione separata INPS e IVS qualora il socio presti il proprio lavoro
con abitualità e professionalità.
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