N.RF033 Anno 2015 OGGETTO CONTRIBUTI
Transcript
N.RF033 Anno 2015 OGGETTO CONTRIBUTI
Anno 2015 N.RF033 www.redazionefiscale.it La Nuova Redazione Fiscale ODCEC VASTO Pag. 1 / 6 OGGETTO CONTRIBUTI IVS 2015 PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI RIFERIMENTI CIRC. INPS N. 26 DEL 4/02/2015; ART. 24 C. 22 DL 201/2011; ART. 1, L.233/90 06/02/2015 Sintesi: in applicazione degli incrementi previsti dal decreto “Salva Italia” per gli iscritti alle Gestioni INPS di artigiani e commercianti, per l’anno 2014, l’aliquota ordinaria viene fissata nella misura: del 22,20% per gli artigiani; del 22,29% per i commercianti. Restano confermate le disposizioni relative: la riduzione del 3% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni; la maggiorazione dell'1% per i redditi di seconda fascia; la riduzione del 50% per iscritti con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto. Si rammenta che l’INPS non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento dei contributi dovuti in quanto le medesime informazioni potranno essere prelevate, dal contribuente o da un suo delegato, tramite l'opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale. In applicazione del progressivo aumento delle aliquote contributive dello 0,45% annuo (fino al raggiungimento dell’aliquota del 24%) previsto dall’art. 24 c. 22 DL 201/2011, le aliquote IVS per l’anno 2015 sono pari alla misura del 22,65%. La Circ. INPS n. 26/2015 ha fornito chiarimenti per la determinazione della contribuzione 2015. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA GESTIONE IVS In generale, sono tenuti all’iscrizione alla Gestione IVS i seguenti soggetti (art. 1 L.233/90): a) artigiani b) commercianti per il versamento dei contributi previdenziali riferiti: alla propria posizione previdenziale ed a quella dei propri collaboratori familiari o coadiuvanti/coadiutori familiari, ove svolgano l’attività nell’impresa con carattere di abitualità e prevalenza (Circ. Inps 80/93). ALTRE CATEGORIE INTERESSATE: sono inoltre obbligati alla contribuzione (v. oltre): - soci di srl che svolgono attività commerciale socio di srl unipersonale (artigiana o con attività commerciale) soci accomandatari di sas che svolgono attività artigiana soci di snc con attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza i bagnini, le ostetriche, gli affittacamere nonché gli operatori e le guide turistiche al sussistere delle specifiche condizioni previste dai relativi settori. DOPPIA CONTRIBUZIONE INPS: il socio lavoratore di una srl commerciale che partecipa personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e che, nel contempo, sia amministratore della stessa riscuotendo un compenso, ha l’obbligo di doppia iscrizione all’INPS (IVS e Gestione separata). Perché scatti l'obbligo di doppia iscrizione all’INPS (IVS + Gestione separata) non è più richiesta la verifica della prevalenza, bensì il solo riscontro degli elementi della abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa nonché delle disposizioni normative di settore. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it CIRCOLARE DEL Redazione Fiscale Info Fisco 033/2015 Pag. 2 / 6 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE Come anticipato, è previsto l'incremento progressivo delle aliquote contributive IVS dello 0,45% annuo fino al raggiungimento dell'aliquota del 24%. Aumentano, quindi: A) sia i contributi cd. “fissi” dovuti sul minimale di reddito (da versare in 4 rate trimestrali, anche in presenza di un reddito d’impresa inferiore) B) sia i contributi cd. "variabili", calcolati sul reddito d’impresa eccedente il minimale e nei limiti del massimale annuo (da versare in 3 rate, in acconto e saldo, in base alla dichiarazione). LA CONTRIBUZIONE IVS PER IL 2015 Per il 2015 l’aliquota ordinaria è fissata nella misura del: 22,65% per gli artigiani (anziché il 22,20% del 2014) Anche per il 2015, continuano ad applicarsi i seguenti istituti: a) contributo aggiuntivo dello 0,09% per i soli commercianti, a copertura dell’indennizzo previsto a favore degli stessi in caso di cessazione definitiva dell’attività (cd “rottamazione dei negozi o delle licenze”); tale contributo è prorogato fino al 31/12/2015 (art. 35 L. 183/2010). b) incremento dell'1% dell’aliquota ordinaria per gli artigiani e commercianti con reddito di “seconda fascia”, ovvero compreso tra € 46.123 a € 76.872 (per i soggetti privi di anzianità al 31/12/95, da € 46.123 a € 100.324) c) contributo per le prestazioni di maternità nella misura di € 0,62 mensili (€ 7,44 annui) Collaboratori di età < 21 anni: continua ad applicarsi la riduzione di 3 punti percentuali dell’aliquota contributiva, valida fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni. Artigiani/commercianti di età > 65 anni già pensionati: continua ad applicarsi la riduzione del 50% dei contributi dovuti (art. 59 L. 449/97) previa apposita istanza all’Inps (la riduzione non è applicabile ai lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex IPOST, ex INPDAP ed ex ENPALS, ancorché tali gestioni siano confluite nell’Inps - Mess. INPS n. 020028/2012). Contribuente Titolare (e Collab. > 21 anni) Collaboratore di età < 21 anni (*) Over 65 già pensionati INPS Artigiani 22,65% 19,65% 11,325% Commercianti 22,74% 19,74% 11,370% (*) La riduzione si applica fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni. CONTRIBUTO MINIMALE: il contributo dovuto sul “reddito minimo" è così suddiviso: CONTRIBUENTE ARTIGIANI - titolari di qualunque età 3.529,06 - coadiuvanti o coadiutori di (3.521,62 IVS + 7,44 maternità) età > 21 anni coadiuvanti o coadiutori di età 3.062,62 < 21 anni (3.055,18 IVS + 7,44 maternità) COMMERCIANTI 3.543,05 (3.521,62 IVS + 7,44 maternità) 3.076,61 (3.069,17 IVS + 7,44 maternità) CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it 22,74% per i commercianti (anziché il 22,29% del 2014). Redazione Fiscale Info Fisco 033/2015 Pag. 3 / 6 CONTRIBUTO IVS IN BASE AL REDDITO (CD. “VARIABILE”) A decorrere dal 2015: il reddito minimo annuo (cd minimale), in base al quale calcolare i contributi IVS, è pari ad €. 15.548 (anche se il contribuente presenti un reddito inferiore, i contributi "minimi" da versare vanno comunque calcolati sul minimale) l’ammontare del massimale di reddito, invece, è pari ad €. 76.872 Nota: qualora l’attività venga prestata per periodi inferiori all’anno solare, i contributi sul minimale/massimale vanno rapportati a mese, dividendo per 12 i relativi importi. gli scaglioni di reddito per l’applicazione delle aliquote IVS sul reddito eccedente il minimale risultano così suddivisi: 1° fascia: redditi d'impresa superiori a €. 15.548 e fino ad €. 46.123 2°fascia: redditi d'impresa superiori a €. 46.123 e fino al massimale di €. 76.872. REDDITO REDDITO MINIMALE REDDITO MASSIMALE SCAGLIONI REDDITO ANNO 2015 €. 15.548 €. 76.872 (€ 100.324 per i soggetti privi di anzianità al 31/12/95) 1° fascia: fino a € 46.123 2° fascia: da € 46.123 a €. 76.872 (€ 100.324 per soggetti privi di anzianità al 31/12/95). ANNO 2014 €. 15.516 €. 76.718 (€ 100.123 per i soggetti privi di anzianità al 31/12/95) 1° fascia: fino a € 46.031 2° fascia: da € 46.031 a €. 76.718 (€ 100.123 per soggetti privi di anzianità al 31/12/95). Nel calcolo dei contributi occorre tenere conto che: contributi IVS: vanno calcolati sulla totalità dei redditi d’impresa conseguiti (e non solo sul reddito derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza) limiti di reddito (minimale/massimale) e relativo contributo annuo: devono essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa, e non all’impresa nel suo complesso. PROSPETTO RIASSUNTIVO REDDITO fino a € 46.123 da € 46.123 a € 76.872 (*) [o da € 76.872 a € 100.324 (**)] ALIQUOTE GESTIONE IVS 2015 Titolare, socio e collaboratore di età > a 21 anni Artigiani Commercianti 22,65% 22,74% 23,65% 23,74% Collaboratore di età < a 21 anni Artigiani 19,65% Commercianti 19,74% 20,65% 20,74% (*) Aliquota ordinaria incrementata dell’1% per la seconda fascia di reddito (**) Per i contribuenti privi di anzianità al 31/12/95 ed iscritti alla Gestione IVS dal 1996. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it Nota: il massimale di reddito, per i soggetti iscritti alla Gestione IVS con decorrenza dall'1/01/96 (cd. “privi di anzianità contributiva al 31/12/1995”) è pari a € 100.324. Redazione Fiscale Info Fisco 033/2015 Pag. 4 / 6 CASI PARTICOLARI IMPRESE CON COLLABORATORI Il titolare dell'impresa artigiana o commerciale è tenuto al pagamento dei contributi per sé e per i collaboratori familiari o i familiari coadiuvanti e coadiutori, salvo diritto di rivalsa. I contributi vanno calcolati: collaboratori familiari: in base alla quota di reddito imputato fiscalmente (che non può superare il 49% del reddito d'impresa - art. 5 c. 4 Tuir) coadiutori/coadiuvanti: in base al reddito minimale (non essendovi alcuna imputazione di reddito dal punto di vista fiscale). Farmacie: in questo caso (Cass. sent n. 12342/2010): titolare: ha l'obbligo di iscrizione alla Cassa professionale ENPAF (va considerata prevalente l'attività "professionale", in sostanza), fatto che lo esclude dall'iscrizione IVS collaboratori (o coaduitori) familiari: vanno iscritti alla gestione IVS commercio. AFFITTACAMERE E AGENTI DI ASSICURAZIONE I soggetti che esercitano attività di affittacamere e gli agenti di assicurazione ( inquadrati nel contratto collettivo di categoria come produttori di 3° e 4° gruppo) iscritti alla Gestione IVS commercianti, non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito (circ. 12/2004). Questi, pertanto, sono tenuti al solo versamento: dei contributi a percentuale IVS calcolati sul reddito effettivo maggiorati del contributo dovuto per le prestazioni di maternità (pari a € 0,62 mensili) TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO Il pagamento dei contributi 2015 dovuti: a) sul reddito minimale (€.15.548): deve essere effettuato, come di consueto, mediante modello F24, in 4 rate trimestrali aventi le seguenti scadenze: 1° rata: 18/05/2015 (il 16/05 cade di sabato) 2° rata: 20/08/2015 (la proroga di Ferragosto è a regime) 3° rata: 16/11/2015 4° rata: 16/02/2015 b) sulla quota di reddito eccedente il minimale: sarà dovuto: ACCONTO 2015: entro i termini per il pagamento delle imposte sui redditi, e cioè: 1° acconto 2015 (50% dell’acconto totale): entro il 16/06/2015 (o il 16/07/2015 con maggiorazione dello 0,40%) 2° acconto 2015 (restante 50% dell’acconto) entro il 30/11/2015 SALDO 2014: da versare entro il 16/06/2015 (o 16/07/2015 con maggiorazione dello 0,40%) Nota: entro il prossimo 16/02/2015 scade il termine utile per il versamento della 4° ed ultima rata dei contributi fissi dovuti da artigiani e commercianti in base alle aliquote contributive 2014. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it Il concetto trova applicazione anche per il professionista iscritto ad una Cassa che sia anche titolare di impresa familiare commerciale o socio in una società di persone (per i coadiutori). Redazione Fiscale Info Fisco 033/2015 Pag. 5 / 6 COMPILAZIONE MODELLO F24 Come di consueto, nella "Sezione INPS" del modello F24 vanno riportati: il codice della competente sede INPS; il numero di matricola del contribuente; il periodo di riferimento; la "causale contributo" utilizzando uno dei seguenti codici: CAUSALE CONTRIB. DESCRIZIONE ARTIGIANI AF AP APR API Contributi dovuti sul reddito minimale Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - rate Interessi su rate o per differimento COMMERCIANTI CF CP CPR CPI Contributi dovuti sul reddito minimale Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - rate Interessi su rate o per differimento CASSETTO PREVIDENZIALE Si rammenta che l’INPS non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli F24 utili per il pagamento della contribuzione dovuta, che vanno prelevati tramite il Cassetto previdenziale "Dati del mod. F24". Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare, in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento. Versamento in F24 (1° rata di Giugno): 8300 8300 AP AP 83570500821389134 83570500821389134 01 ... 01 ... 12 ... 12 ... CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it SOGGETTI Redazione Fiscale Info Fisco 033/2015 Pag. 6 / 6 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA ISCRIZIONE IVS - SINTESI IMPRESE INDIVIDUALI SNC SOCIETA’ SAS SRL ARTIGIANI COMMERCIO TITOLARE Si (1) Se abituale e prevalente COLLAB. FAMILIARI (2) Si Si COADIUVANTI (3) Se abituali e prevalenti Se abituali e prevalenti SOCI Se abituali e prevalenti Se abituali e prevalenti COADIUTORI (4) Se abituali e prevalenti Se abituali e prevalenti ACCOMANDATARI Si (6) Se abituali e prevalenti ACCOMANDANTI (5) Se abituali e prevalenti Se abituali e prevalenti COADIUTORI (4) Se abituali e prevalenti Se abituali e prevalenti UNIPERSONALI SI (1) Se abituali e prevalenti SOCI LAVORATORI (7) Si Si SOCI DI CAPITALE No No SOCI DI SRL PLURIPERSONALI (1) Titolare: l'iscrizione all'Albo Artigiani (e conseguente obbligo di IVS) è ammessa solo in caso di partecipazione manuale, abitualità e prevalenza nel processo produttivo (2) Collaboratori di impresa familiare: per presunzione di legge (art. 230-bis CC) devono essere abituali e prevalenti nell'attività (3) Coadiuvanti: per essere iscritti all'IVS devono: a) avere un grado di parentela uguale a quello previsto per i collaboratori familiari b) svolgere l'attività nell'impresa in modo abituale e prevalente (4) Coadiutori: per essere iscritti all'IVS devono avere i requisiti dei coadiuvanti, dove il grado di parentela va verificato su un socio di Snc o un accomandatario (5) Accomandante: anche se presta attività lavorativa non è iscrivibile come titolare (manca il requisito della responsabilità); può essere iscritto come coadiutore se ricorrono i requisiti (in termini di grado di parentela e di abitualità e prevalenza) (6) Sas artigiana: per il riconoscimento della natura artigiana, ciascun accomandatario deve avere i requisiti: a) di partecipazione manuale, abitualità e prevalenza nel processo produttivo b) non essere unico socio di Srl o socio di altra Sas (7) Srl pluripersonali: hanno la facoltà di iscriversi all’Albo Artigiani (in tal caso scatta l'obbligo dell'IVS sui soci lavoratori). Per potersi iscrivere: il capitale sociale, la direzione e l’amministrazione devono essere riferibili alla maggioranza dei soci Socio amministratore: se vi è erogazione di compensi amministratore, si applica la doppia contribuzione Gestione separata INPS e IVS qualora il socio presti il proprio lavoro con abitualità e professionalità. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected]