N.RF033 Anno 2013 OGGETTO CONTRIBUTI IVS 2013 PER

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N.RF033 Anno 2013 OGGETTO CONTRIBUTI IVS 2013 PER
Anno 2013
N.RF033
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OGGETTO
CONTRIBUTI IVS 2013 PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI
RIFERIMENTI
ART. 1, L.233/90 - ART. 24, CO. 22, DL 201/2011 - CIRC. INPS N.24 DEL 08/02/2013
CIRCOLARE DEL
15/02/2013
Come noto, il cd. decreto “Salva Italia” (DL 201/2011 art. 24 c. 22) ha previsto un progressivo
incremento delle aliquote contributive per gli artigiani ed i commercianti iscritti alle rispettive
Gestioni autonome dell’INPS, fino a raggiungere il livello del 24%.
Come ogni anno, l’INPS, con apposita circolare (24/2013) ha fornito le indicazioni utili per la
determinazione degli obblighi contributivi gravanti su artigiani e commercianti.
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA GESTIONE IVS
In generale, sono tenuti all’iscrizione alla Gestione IVS i seguenti soggetti (art. 1, L.233/90):
 artigiani
 commercianti
per il versamento dei contributi previdenziali propri e di quelli a favore dei loro collaboratori
(coadiuvanti e coadiutori) che svolgano la propria attività con carattere di abitualità e
prevalenza (Circ. Inps 80/93).
ALTRE CATEGORIE INTERESSATE: sono inoltre obbligati alla contribuzione (v. oltre):
 collaboratori e coadiutori familiari, a meno che non siano iscritti all’assicurazione
obbligatoria come lavoratori dipendenti dell’imprenditore
 soci di srl che svolgono attività commerciale
 socio di srl unipersonale (artigiana o con attività commerciale)
 soci accomandatari di sas che svolgono attività artigiana
 soci di snc con attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza
 i bagnini, le ostetriche, gli affittacamere nonché gli operatori e le guide turistiche al
sussistere delle specifiche condizioni previste dai relativi settori.
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Sintesi: in applicazione degli incrementi dal decreto “Salva Italia” per gli iscritti alle Gestioni autonome
INPS di artigiani e commercianti, per l’anno 2013, l’aliquota ordinaria viene fissata nella misura:
 del 21,75% per gli artigiani
 del 21,84% per i commercianti.
Restano confermate le disposizioni relative:
 la riduzione del 3% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni
 la maggiorazione dell'1% per i redditi di seconda fascia
 la riduzione del 50% per iscritti con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.
Si rammenta che, da quest’anno, l’INPS non invierà più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi
utili per il pagamento dei contributi dovuti in quanto le medesime informazioni potranno essere prelevate,
dal contribuente o da un suo delegato, tramite l'opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale.
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Si rammenta che:
 in base all’interpretazione autentica del DL 78/2010 ed ai chiarimenti della Corte Costituzionale
sent. 15/2012, il socio lavoratore di una srl commerciale che partecipa personalmente al lavoro
aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e che, nel contempo, sia anche
amministratore della stessa riscuotendo un apposito compenso, ha l’obbligo di doppia
iscrizione all’INPS (IVS e Gestione separata - v. Info Fisco 025/2012).
 secondo la Cassazione (sent. 24898/2010) non vi è obbligo di iscrizione alla IVS commercianti
qualora i soci di srl:
 siano detentori di una partecipazione minima nella società e, ancorché svolgano con carattere di
abitualità e prevalenza attività lavorativa, non abbiano alcuna responsabilità d’impresa
 non rivestano alcuna carica sociale.
Ne consegue che l’obbligo di versamento alla Gestione IVS sussiste solo per il socio –
amministratore, ossia colui che ha un ruolo di gestione nella società.
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
a
 0,45%: per ciascun anno successivo, fino al raggiungimento dell'aliquota del 24%.
Aumentano, quindi:
 sia i contributi cd. “fissi” dovuti sul minimale di reddito (da versare in 4 rate trimestrali, anche in
presenza di un reddito d’impresa inferiore)
 sia i contributi cd. "variabili", calcolati sul reddito d’impresa eccedente il minimale e nei limiti del
massimale annuo (da versare in 3 rate, in acconto e saldo, in base alla dichiarazione)
LA CONTRIBUZIONE IVS PER IL 2013
Con la circolare 24/2013 l’INPS ha reso noto gli importi aggiornati (reddito minimale/massimale)
ai fini contributivi nonché le nuove aliquote applicabili.
In particolare, per il 2012 l’aliquota ordinaria è fissata nella misura del:
 21,75% per gli artigiani (anziché il 21,30% del 2012)
 21,84% per i commercianti (anziché il 21,39% del 2012)
Collaboratori di età < 21 anni: continua ad applicarsi l’agevolazione pari ad una riduzione del 3%
dell’aliquota contributiva, valida fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni.
Artigiani/commercianti di età > 65 anni già pensionati: resta valida anche per il 2013 la riduzione del
50% dei contributi dovuti (art. 59, L. 449/97). Secondo il messaggio INPS n. 020028/2012, il beneficio
della riduzione contributiva al 50% non è applicabile ai lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni
ex IPOST, ex INPDAP ed ex ENPALS che abbiano compiuto l’età di 65 anni; pertanto, per tali soggetti
la contribuzione è dovuta per l’intero ammontare.
Contribuente Collaboratore di età > 21 anni Collaboratore di età < 21 anni Artigiani 21,75% 18,75% Commercianti 21,84% 18,84% Aliquota ordinaria: riduzione 50% se il contribuente ha un’età > 65 anni CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
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Come anticipato, è previsto l'incremento progressivo delle aliquote contributive IVS
decorrere dall’1/1/2012; in particolare, l’incremento è dovuto nelle seguenti misure:
 1,30%: per l'anno 2012
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Di conseguenza, il contributo calcolato sul reddito "minimale" risulta così suddiviso:
CONTRIBUENTE ARTIGIANI - titolari di qualunque età 3.347,59 - coadiuvanti o coadiutori di (3.340,15 IVS + 7,44 maternità)
età > 21 anni 2.886,88 coadiuvanti o coadiutori di età < 21 anni (2.879,44 IVS + 7,44 maternità)
COMMERCIANTI 3.361,41 (3.353,97 IVS + 7,44 maternità) 2.900,70 (2.893,26 IVS + 7,44 maternità) Inoltre, continuano ad applicarsi, anche per il 2013:
a) incremento dell'1% dell’aliquota ordinaria per gli artigiani e commercianti con reddito di
“seconda fascia”, ovvero compreso tra € 44.204 a € 73.673 (per i soggetti privi di anzianità
al 31/12/95, da € 44.204 a € 96.149)
c) contributo aggiuntivo dello 0,09% per i soli commercianti, a copertura dell’indennizzo
previsto a favore degli stessi in caso di cessazione definitiva dell’attività (cd “rottamazione
dei negozi o delle licenze”); tale contributo aggiuntivo è prorogata fino al 2014 (art. 35, L.
183/2010).
CONTRIBUTO IVS IN BASE AL REDDITO
A decorrere dal 2013:
 il reddito minimo annuo (cd minimale), in base al quale calcolare i contributi IVS, è pari ad
€. 15.357 (anche se il contribuente presenti un reddito inferiore, i contributi "minimi" da versare
vanno comunque calcolati sul minimale)
 l’ammontare del massimale di reddito, invece, è pari ad €. 75.883
Nota: qualora l’attività venga prestata per periodi inferiori all’anno solare, i contributi sul
minimale/massimale vanno rapportati a mese, dividendo per 12 i relativi importi.
 gli scaglioni di reddito per l’applicazione delle aliquote IVS sul reddito eccedente il
minimale risultano così suddivisi:
 1° fascia: redditi d'impresa superiori a €. 15.357 e fino ad €. 45.530
 2°fascia: redditi d'impresa superiori a €.45.531 e fino al massimale di €. 75.883
Nota: il massimale di reddito, per i soggetti iscritti alla Gestione IVS con decorrenza dall'
01/01/1996, privi di anzianità contributiva al 31/12/1995, è pari a € 99.034.
REDDITO ANNO 2013 ANNO 2012 REDDITO MINIMALE €. 15.357
€. 75.883
(€ 99.034 per i soggetti privi di anzianità al 31/12/95) €. 14.930 €. 73.673 (€ 96.149 per i soggetti privi di anzianità al 31/12/95). 1° fascia: fino a € 45.530 2° fascia: da € 45.531 a €. 75.883
(€ 99.034 per soggetti privi di anzianità al 31/12/95). 1° fascia: fino a € 44.204 REDDITO MASSIMALE SCAGLIONI REDDITO 2° fascia: da € 44.204 a €. 73.673
(€ 96.149 per soggetti privi di anzianità al 31/12/95). CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
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b) contributo per le prestazioni di maternità nella misura di € 0,62 mensili (€ 7,44 annui)
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Nella circolare 24/2013 l’INPS sottolinea infine che:
 contributi IVS: vanno calcolati sulla totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF (e
non solo sul reddito derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza)
 limiti di reddito (minimale/massimale) e relativo contributo annuo: devono essere riferiti ad
ogni singolo soggetto operante nell’impresa, e non all’impresa nel suo complesso.
ALIQUOTE GESTIONE IVS 2013 Titolare, socio e collaboratore REDDITO di età > a 21 anni Collaboratore di età < a 21 anni Artigiani Commercianti Artigiani Commercianti fino a € 45.530 21,75% 21,84% 18,75% 18,84% da € 45.531 a € 75.883(*) ovvero 22,75% 22,84% 19,75% 19,84% (*) aliquota ordinaria incrementata dell’1% per la seconda fascia di reddito
(**) per i contribuenti privi di anzianità al 31/12/95 ed iscritti alla Gestione IVS dal 1996.
CASI PARTICOLARI
IMPRESE CON COLLABORATORI
Il titolare dell'impresa artigiana o commerciale è tenuto al pagamento dei contributi per sè e
per i collaboratori familiari o i familiari coadiuvanti e coadiutori, salvo diritto di rivalsa.
I contributi vanno calcolati:
 collaboratori familiari: in base alla quota di reddito imputato fiscalmente (che non può
superare il 49% del reddito d'impresa - art. 5 c. 4 Tuir)
 coadiutori/coadiuvanti: in base al reddito minimale (non essendovi alcuna imputazione di
reddito dal punto di vista fiscale).
Farmacie: in questo caso (Cass. sent n. 12342/2010):
 titolare: ha l'obbligo di iscrizione alla Cassa professionale ENPAF (va considerata prevalente
l'attività "professionale", in sostanza), fatto che lo esclude dall'iscrizione IVS
 collaboratori (o coaduitori) familiari: vanno iscritti alla gestione IVS commercio.
Il concetto trova applicazione anche per il professionista iscritto ad una Cassa che sia anche titolare di
impresa familiare commerciale o socio in una società di persone (per i coadiutori).
AFFITTACAMERE E AGENTI DI ASSICURAZIONE
I soggetti che esercitano attività di affittacamere e gli agenti di assicurazione (inquadrati nel
contratto collettivo di categoria come produttori di 3° e 4° gruppo) iscritti alla Gestione IVS
commercianti, non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito (circ. 12/2004).
Questi, pertanto, sono tenuti al solo versamento:
 dei contributi a percentuale IVS calcolati sul reddito effettivo
 maggiorati del contributo dovuto per le prestazioni di maternità (pari a € 0,62 mensili)
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da € 75.883 a € 99.034 (**) Redazione Fiscale
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TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO
Il pagamento dei contributi 2013 dovuti sul reddito minimale (€.15.357) deve essere effettuato,
come di consueto, mediante modello F24, in 4 rate trimestrali aventi le seguenti scadenze:
3° rata: 18/11/2013 1° rata: 16/05/2013 (il 16/11 cade di sabato) 2° rata: 20/08/2013 4° rata: 17/02/2014 (la proroga di Ferragosto è a regime) (il 16/02 cade di domenica) Mentre, sulla quota di reddito eccedente il minimale sarà dovuto:
 ACCONTO 2013: entro i termini per il pagamento delle imposte sui redditi, e cioè:
 1° acconto 2013 (50% dell’acconto totale): entro il 17/06/2013 (il 16/6 cade di domenica) o il
17/07/2012 con maggiorazione dello 0,40%
 2° acconto 2013 (restante 50% dell’acconto) entro il 02/12/2013 (il 30/11 cade di sabato)
Nota: entro il prossimo 18/02/2013 scade il termine utile per il versamento della 4° ed ultima rata
dei contributi fissi dovuti da artigiani e commercianti in base alle aliquote contributive 2012
COMPILAZIONE MODELLO F24
Come di consueto, nella "Sezione INPS" del modello F24 vanno riportati:
il codice della competente sede INPS; il numero di matricola del contribuente; il periodo di
riferimento; la "causale contributo" utilizzando uno dei seguenti codici:
SOGGETTI CAUSALE CONTRIB. AF AP Artigiani APR API CF CP Commercianti CPR CPI DESCRIZIONE
Contributi dovuti sul reddito minimale
Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale ‐ rate Interessi su rate o per differimento
Contributi dovuti sul reddito minimale
Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale ‐ rate Interessi su rate o per differimento
F24 PRECOMPILATO SOPPRESSO - CASSETTO PREVIDENZIALE: a seguito della recente
attivazione del “Cassetto previdenziale artigiani e commercianti”, dal 2013 l’INPS non invierà più
le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione
dovuta in quanto le medesime informazioni potranno essere facilmente prelevate (a cura del
contribuente) tramite l'opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale "Dati del mod. F24".
Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare, in formato PDF, il modello da
utilizzare per effettuare il pagamento.
Versamento in F24 (1° rata di Giugno):
8300
8300
AP
AP
83570500821389134 01 ... 12 ... 83570500821389134 01 ... 12 ... CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
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 SALDO 2013: da versare entro il 16/06/2014 (o 16/07/2014 con maggiorazione dello 0,40%)
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SOGGETTI OBBLIGATI ALLA ISCRIZIONE IVS - SINTESI
IMPRESE INDIVIDUALI SNC SAS SRL ARTIGIANI COMMERCIO TITOLARE Si (1) Se abituale e prevalente COLLAB. FAMILIARI (2) Si Si COADIUVANTI (3) Se abituali e prevalenti Se abituali e prevalenti SOCI Se abituali e prevalenti Se abituali e prevalenti COADIUTORI (4) Se abituali e prevalenti Se abituali e prevalenti ACCOMANDATARI Si (6) Se abituali e prevalenti ACCOMANDANTI (5) Se abituali e prevalenti Se abituali e prevalenti COADIUTORI (4) Se abituali e prevalenti Se abituali e prevalenti UNIPERSONALI SI (1) Se abituali e prevalenti SOCI LAVORATORI (8) Si Se abituali e prevalenti (9) SOCI DI CAPITALE No No PLURIPERSONALI (1) Titolare: l'iscrizione all'Albo Artigiani (e conseguente obbligo di IVS) è ammessa solo in caso di partecipazione manuale, abitualità e prevalenza nel processo produttivo (2) Collaboratori di impresa familiare: per presunzione di legge (art. 230‐bis CC) devono essere abituali e prevalenti nell'attività (3) Coadiuvanti: per essere iscritti all'IVS devono: a) avere un grado di parentela uguale a quello previsto per i collaboratori familiari b) svolgere l'attività nell'impresa in modo abituale e prevalente (4) Coadiutori: per essere iscritti all'IVS devono avere i requisiti dei coadiuvanti, dove il grado di parentela va verificato su un socio di Snc o un accomandatario (5) Accomandante: anche se presta attività lavorativa non è iscrivibile come titolare (manca il requisito della responsabilità); può essere iscritto come coadiutore se ricorrono i requisiti (in termini di grado di parentela e di abitualità e prevalenza) (6) Sas artigiana: per il riconoscimento della natura artigiana, ciascun accomandatario deve avere i requisiti: a) di partecipazione manuale, abitualità e prevalenza nel processo produttivo b) non essere unico socio di Srl o socio di altra Sas (7) Srl pluripersonali: hanno la facoltà di iscriversi all’Albo Artigiani (in tal caso scatta l'obbligo dell'IVS sui soci lavoratori). Per potersi iscrivere: il capitale sociale, la direzione e l’amministrazione devono essere riferibili alla maggioranza dei soci (8) Socio amministratore: se vi è erogazione di compensi amministratore, si applica la doppia contribuzione Gest. separata INPS e IVS (v. Info Fisco 025/2012) (9) Requisito della "responsabilità": secondo l'INPS non si tratta di un requisito necessario (ex art. 1 c. 203 L. 662/96), essendo sufficiente la prevalenza e l'abitualità; contraria la Cass. Sent. 24898/2010, la quale ha ritenuto che, anche in presenza di abitualità e prevalenza lavorativa, la detenzione di una partecipazione "minima" non attribuisca l'obbligo di iscrizione all'IVS, in considerazione del fatto che non si ha alcuna responsabilità nella gestione. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
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