I contributi IVS 2013 di artigiani e commercianti

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I contributi IVS 2013 di artigiani e commercianti
CIRCOLARE DEL GIORNO 15 Febbraio 2013
Numero 35/2013
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I contributi IVS 2013 di artigiani e commercianti
Numero :
35/2013
Gruppo :
PREVIDENZA
Oggetto :
CONTRIBUTI 2013 ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Norme e prassi :
CIRCOLARE INPS N. 24 DEL 08.02.2013
I soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni
previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali
devono versare, per ogni periodo d’imposta, i contributi
previdenziali IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) propri,
nonché a favore dei loro collaboratori.
Con Circolare Inps n. 24 del 08.02.2013, l’istituto di previdenza ha
reso note le misure dei contributi Inps dovute da artigiani e
commercianti per l’anno 2013. Le aliquote contributive sono
aumentate dello 0,45% per effetto di quanto previsto dalla
Manovra Monti, giungendo quindi al 21,75%. Sono stati
modificati anche il minimale ed il massimale di reddito.
La disciplina dei contributi IVS di artigiani e commercianti si
caratterizza, infatti, per la previsione di un reddito minimo annuo
(c.d. “minimale”) sul quale deve essere versato, in ogni caso, un
contributo minimo obbligatorio fisso. Nel caso in cui il reddito
d’impresa superi, poi, tale livello minimo, devono essere versati
anche i contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale,
fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito
imponibile.
Sintesi
Gli
argomenti
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1. LE REGOLE GENERALI DEI CONTRIBUTI INPS DI ARTIGIANI E COMMERCIANTI
2. BASE IMPONIBILE
3. I CONTRIBUTI 2013 DI ARTIGIANI E COMMERCIANTI: COSA CAMBIA
4. CONTRIBUTI FISSI SUL MINIMALE DI REDDITO
5. CONTRIBUTI IVS SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE
6. IL CASO: AFFITTACAMERE E AGENTI DI ASSICURAZIONE
7. IL CASO: IMPRESE CON COLLABORATORI
8. TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI IVS
9. NUOVA REPERIBILITÀ DEGLI IMPORTI UTILI PER IL PAGAMENTO
10. VERSAMENTO 4A RATA CONTRIBUTI I VS 2012 ENTRO IL 18.02.2013
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“Dato che esistono oratori balbuzienti, umoristi tristi, parrucchieri calvi,
potrebbero anche esistere politici onesti.”
DARIO FO
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Le regole
generali dei
contributi Inps di
Artigiani e
Commercianti
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I soggetti di cui all’art. 1, Legge n. 233/1990, cioè:
¨
artigiani;
¨
commercianti;
iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e
degli esercenti attività commerciali devono versare, per ogni periodo
d’imposta, i contributi previdenziali IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) propri,
nonché a favore dei loro collaboratori (coadiuvanti e coadiutori).
A questi soggetti si aggiungono altre categorie di soggetti obbligati
all’iscrizione alla Gestione IVS, tra i quali:
¨
i
collaboratori e coadiutori familiari, a meno che
non siano iscritti
all’assicurazione obbligatoria come lavoratori dipendenti dell’imprenditore;
¨
i soci di srl che svolgono attività commerciale;
¨
i soci unici di srl;
¨
i soci accomandatari di sas che svolgono attività artigiana;
¨
i soci di snc avente ad oggetto un’attività d’impresa di natura commerciale,
se sussiste “la partecipazione al lavoro aziendale con il carattere dell’abitualità
e della prevalenza”;
¨
i bagnini, le ostetriche, gli affittacamere, nonché gli operatori e le guide
turistiche a specifiche condizioni previste per i diversi settori.
In base all’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 208, Legge n.
662/1996 fornita dal D.L. n. 78/2010 all’art. 12, comma 11, nonchè in
base a quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.
15 del 26.01.2012, il socio di Srl commerciale che svolge all’interno
della società sia la funzione di lavoratore (in via prevalente e abituale),
sia quella di amministratore, ha l’obbligo di iscrizione:
¨
sia alla Gestione IVS commercianti in qualità di socio lavoratore;
¨
sia alla Gestione Separata Inps in qualità di amministratore.
Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
24898/2010, inoltre, non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione IVS
commercianti per i soci di srl che detengono una partecipazione
minima nella società e, anche se svolgono con carattere di abitualità
e prevalenza la loro prestazione lavorativa nella società, non hanno
alcuna responsabilità d’impresa e non rivestono alcuna carica sociale.
In tal caso, infatti, l’obbligo di versamento alla Gestione IVS sussiste
soltanto per il socio–amministratore, cioè colui che ha effettivamente
un ruolo di gestione nella società.
Questi soggetti iscritti alla Gestione IVS Artigiani e Commercianti pagano
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“Dato che esistono oratori balbuzienti, umoristi tristi, parrucchieri calvi,
potrebbero anche esistere politici onesti.”
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all'Inps un “contributo minimo obbligatorio” fino ad un reddito minimo annuo
(c.d. “minimale”). Nel caso in cui il reddito d’impresa superi il livello minimo,
devono essere versati anche i contributi sulla quota di reddito eccedente il
minimale, fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito imponibile.
L'importo dei contributi IVS da versare si calcola in base al reddito
d’impresa (relativo ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa) denunciato
per l'anno al quale i contributi si riferiscono (es: 2013). Naturalmente, dato che
non è possibile conoscere in anticipo quali saranno i redditi prodotti in corso
d'anno, ci sarà un versamento in acconto (es: per l’anno 2013) che va
effettuato sulla base dei redditi d'impresa dichiarati nell'anno precedente (nel
nostro caso, il 2012). Nell'anno successivo a quello a cui i contributi sono riferiti
(nel nostro caso, il 2014) andrà effettuato un versamento a conguaglio da
indicare in sede di dichiarazione dei redditi nel quadro RR (di UNICO 2014).
Ovviamente, si dovrà tenere conto degli importi già versati in acconto nel
corso del 2013.
Il contributo è parametrato al reddito, ma risulta dovuto entro determinati
limiti minimi e limiti massimi, come si vedrà meglio più avanti.
Base imponibile
Ai sensi della Legge n. 438/1992, il contributo IVS dovuto da artigiani e
commercianti:
¨ è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non
soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di
appartenenza);
¨ è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo
si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2013, ai redditi 2013, da dichiarare
con UNICO 2014).
I contributi 2013
di artigiani e
commercianti:
cosa cambia
(Circolare Inps
n. 24 del
08.02.2013)
Con la Circolare Inps n. 24 del 08.02.2012, l’Istituto di previdenza ha reso note le
misure dei contributi Inps dovute da artigiani e commercianti per l’anno 2013.
A tal proposito, si precisa che, per effetto della Manovra Monti (art. 24,
comma 22, D.L. n. 201/2011), le aliquote contributive sono state incrementate di
1,3 punti percentuali nel 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni
anno fino a raggiungere l’aliquota del 24% nel 2018.
Per il 2013, quindi, le aliquote contributive sono aumentate dello 0,45%
rispetto al 2012 (anno per il quale l'aliquota era pari a 21,30%), raggiungendo
quota 21,75%. In particolare, le nuove aliquote 2013 sono pari a:
¨
21,75% per gli artigiani;
¨
21,84% per i commercianti (per questi soggetti è, infatti, prevista una
maggiorazione dello 0,09% ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva
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potrebbero anche esistere politici onesti.”
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dell'attività commerciale).
Per i collaboratori di età inferiore a 21 anni che lavorano prevalentemente
all’interno dell’impresa artigiana o commerciante, continua ad applicarsi
l’agevolazione consistente nella riduzione di 3 punti percentuali delle aliquote
contributive, valida fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni.
Per essi, quest’anno le aliquote sono pari a:
¨
18,75% per gli artigiani;
¨
18,84% per i commercianti.
Per gli artigiani e commercianti di età superiore a 65 anni, già pensionati
presso le gestioni dell’Inps, resta valida anche quest’anno la riduzione del 50%
dei contributi dovuti1.
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2013 ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Tipologia di
contribuenti
Titolari di qualunque età e
Coadiuvanti/coadiutori
coadiuvanti/coadiutori > 21 anni
≤ 21 anni
Artigiani
21,75%
18,75%
Commercianti
21,84%
18,84%
Riduzione 50% se il contribuente ha un’età > 65 anni
E’ dovuto, in ogni caso, un ulteriore contributo per le prestazioni di
maternità nella misura di € 0,62 mensili (= € 7,44 annui).
Sono, inoltre, stati modificati:
¨
il minimale di reddito, cioè il limite minimo di reddito (se il reddito è inferiore a
tale limite, i contributi da versare devono essere comunque calcolati sul
minimale);
¨
la retribuzione annua pensionabile massima;
¨
il massimale di reddito, cioè il limite massimo di reddito oltre il quale non è più
dovuto il contributo.
Si riportano qui di seguito le nuove misure fissate per il 2013, messe a
confronto con quelle dello scorso anno:
Minimale di reddito
Retribuzione annua pensionabile
massima
Massimale di reddito
per i soggetti iscritti alla Gestione
Inps con decorrenza anteriore al
01.01.1996
o
con
anzianità
contributiva al 31.12.1995
1
Nel 2013
Nel 2012
€ 15.357
€ 14.930
€ 45.530
€ 44.204
€ 75.883
€ 73.673
(rapportato ai
(rapportato ai mesi di
mesi di attività)
attività)
V. art. 59, comma 15, Legge n. 449/1997.
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Massimale di reddito
per i soggetti iscritti alla Gestione
Inps con decorrenza dal 01.01.1996,
privi di anzianità contributiva al
31.12.1995
Contributi fissi
sul minimale di
reddito
€ 99.034
€ 96.149
(non frazionabile in
ragione mensile)
(non frazionabile in
ragione mensile)
Per i redditi (la totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2012) fino al minimale
di € 15.357, il contributo si calcola applicando a tale minimale le aliquote
contributive sopra indicate. Il contributo fisso sarà, così, pari alle seguenti
misure:
CONTRIBUTI IVS FISSI DOVUTI SUL MINIMALE (rapportati ad anno)
Tipologia di
Titolari di qualunque età e
Coadiuvanti/coadiutori
contribuenti
coadiuvanti/coadiutori > 21 anni
≤ 21 anni
Artigiani
€ 3.340,15
€ 2.879,44
Commercianti
€ 3.353,97
€ 2.893,26
+ € 7,44 contributo maternità
Nel caso di periodi d’imposta inferiori all’anno, il contributo dovuto sul
minimale ed il contributo maternità devono essere rapportati ai mesi effettivi.
Per ciascun mese, pertanto, dovranno essere versati i seguenti importi:
CONTRIBUTI IVS FISSI DOVUTI SUL MINIMALE e rapportati a 1 mese
Tipologia di
Titolari di qualunque età e
Coadiuvanti/coadiutori
contribuenti
coadiuvanti/coadiutori > 21 anni
≤ 21 anni
Artigiani
€ 278,35
€ 239,95
Commercianti
€ 279,50
€ 241,10
+ € 0,62 contributo maternità
Contributi IVS
sul reddito
eccedente il
minimale
Per quanto concerne i redditi che superano il minimale di € 15.357, sulla quota
di reddito eccedente il minimale e fino al limite di retribuzione annua
pensionabile di € 45.530, si applicano le aliquote contributive prima indicate.
Sulla quota eccedente il limite di retribuzione annua pensionabile di €
45.530 e fino al massimale di reddito annuo imponibile pari a € 75.883, le
aliquote
contributive
sono
innalzate
anche
quest’anno
di
un
punto
percentuale:
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ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2013 ARTIGIANI E COMMERCIANTI
SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE
Titolari di
qualunque
Tipologia di
età e
Fascia di reddito
contribuenti
coadiuvanti
/ coadiutori
Coadiuvanti
/coadiutori
≤ 21 anni
> 21 anni
Artigiani
Commercianti
€ 15.357,00 < Reddito ≤ € 45.530,00
21,75%
18,75%
€ 45.530,01 ≤ Reddito ≤ € 75.883,00
22,75%
19,75%
€ 15.357,00 < Reddito ≤ € 45.530,00
21,84%
18,84%
€ 45.530,01 ≤ Reddito ≤ € 75.883,00
22,84%
19,84%
Si ricorda ancora una volta che il massimale di reddito, per i soggetti
iscritti alla Gestione Inps con decorrenza dal 01.01.1996, privi di
anzianità contributiva al 31.12.1995, non è pari a € 75.883, ma a €
99.034 e tale massimale non è frazionabile mensilmente.
L’importo derivante dalla somma del contributo calcolato sul minimale di
reddito e del contributo calcolato sul reddito eccedente il minimale
(quest’ultimo anche detto “contributo a conguaglio”) costituisce l’acconto
delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2013 (non
solo sul reddito derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di
appartenenza) sulla base del dato storico del 2012.
CONTRIBUTO CALCOLATO
ACCONTO
SUL MINIMALE
+
CONTRIBUTO RELATIVO AL REDDITO
=
CONTRIBUTI IVS 2013
ARTIGIANI E COMMERCIANTI
ECCEDENTE IL MINIMALE
Il caso:
affittacamere e
agenti di
assicurazione
I soggetti che esercitano attività di affittacamere e gli agenti di assicurazione
inquadrati nel contratto collettivo di categoria come produttori di 3° e 4°
gruppo, non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito, come
chiarito nella circolare Inps n. 12 del 22 gennaio 2004.
Essi, quindi, sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS
calcolati
sul
reddito
effettivamente
conseguito,
maggiorati
comunque
dell'importo di € 0,62 mensili a titolo di contributo per le prestazioni di maternità.
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Il caso:
imprese con
collaboratori
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Nel caso di un’impresa in cui il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari
collaboratori, i contributi eccedenti il minimale sono così determinati:
¨
imprese familiari legalmente costituite:
ü
i contributi per il titolare e quelli per i collaboratori devono essere calcolati
tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini
fiscali;
¨
aziende non costituite in imprese familiari:
ü
il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito
denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai
collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i
contributi per il titolare e per i collaboratori devono essere calcolati
tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.
Termini e
modalità di
versamento dei
contributi IVS
Il pagamento dei contributi 2013 dovuti sul minimale di reddito deve essere
effettuato, tramite modello F24, in quattro rate aventi le seguenti scadenze:
¨
1a rata: 16 maggio 2013;
¨
2a rata: 20 agosto 2013 (la proroga di Ferragosto è ora a regime);
¨
3a rata: 18 novembre 2013 (il 16 cade di sabato);
¨
4a rata: 17 febbraio 2014 (il 16 cade di domenica).
L’acconto dei contributi 2013 eventualmente dovuti sulla quota di reddito
eccedente il minimale deve essere, invece, versato entro i termini previsti per il
pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, cioè:
¨
entro il 17 giugno 2013 (o 17 luglio 2013 con maggiorazione dello 0,40%) a titolo
di 1a rata di acconto 2013 (50% dell’acconto totale);
¨
entro il 2 dicembre 2013 (il 30.11 cade di sabato), a titolo di 2a rata di acconto
2013 (restante 50% dell’acconto totale).
Se la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle
previste scadenze sulla base del dato storico 2012 risulterà poi, in sede di
UNICO 2014 (redditi 2013), inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi
d'impresa effettivamente realizzati nel 2013, sarà dovuto un ulteriore contributo
a saldo 2013 da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui
redditi delle persone fisiche derivanti da UNICO 2014 e, quindi, entro il 16
giugno 2014 (o 16 luglio 2014 con maggiorazione dello 0,40%).
Riepilogando, quindi, il versamento dei contributi IVS di artigiani e
commercianti per il 2013 dovrà essere effettuato alle seguenti scadenze:
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4 QUOTE FISSE, sulla base del reddito minimale (€ 15.357), entro il:
¨ 16.05.2013
¨ 20.08.2013
¨ 18.11.2013
¨ 17.02.2014
ACCONTI
2 QUOTE VARIABILI (a % di reddito) sul reddito eccedente il minimale
entro il:
¨ 17.06.2013 (ovvero 17.07.2013 con la maggiorazione dello
0,40%), a titolo di 1a rata di acconto 2013);
¨ 02.12.2013, a titolo di 2a rata di acconto 2013.
16.06.2014 (ovvero 16.07.2014 con la maggiorazione dello 0,40%), a
SALDO
titolo di saldo 2013.
Nella compilazione del mod. F24, all'interno della "Sezione INPS", vanno
riportati i seguenti dati:
¨ codice della competente sede INPS;
¨ numero di matricola del contribuente;
¨ periodo di riferimento;
¨ “causale contributo” utilizzando uno dei seguenti codici:
SOGGETTI
CAUSALE
CONTRIBUTO
AF
AP
ARTIGIANI
APR
Contributi dovuti sul reddito minimale
Contributi dovuti sul reddito eccedente il
minimale
Contributi dovuti sul reddito eccedente il
minimale - rate
API
Interessi su rate o per differimento
CF
Contributi dovuti sul reddito minimale
CP
COMMERCIANTI
CPR
CPI
Nuova
reperibilità degli
importi utili per il
pagamento
DESCRIZIONE
Contributi dovuti sul reddito eccedente il
minimale
Contributi dovuti sul reddito eccedente il
minimale - rate
Interessi su rate o per differimento
L'Inps, nella Circolare n. 24/2013, precisa che a partire dall’anno 2013, l'Istituto
non invierà più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il
pagamento della contribuzione dovuta, in quanto le medesime informazioni
potranno essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo
delegato, tramite l’opzione contenuta nel Cassetto previdenziale artigiani e
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commercianti, sezione “Dati del mod. F24”. Attraverso tale opzione è possibile,
inoltre, visualizzare e stampare, in formato PDF, il modello da utilizzare per
effettuare il pagamento.
L’Istituto ha, infatti, ormai privilegiato il canale telematico nei collegamenti
con
la
propria
utenza,
per
semplificare
l’accesso
alle
informazioni,
predisponendo anche l’applicazione “Cassetto previdenziale artigiani e
commercianti”, al quale si accede, muniti di PIN rilasciato dall’INPS, attraverso i
“Servizi on line” del sito www.inps.it.
Versamento
4a rata contributi
IVS 2012 entro il
18.02.2013
Si ritiene utile ricordare, da ultimo, che il prossimo 18.02.2013 scadrà il termine
utile per il versamento della 4a e ultima rata dei contributi IVS 2012 dovuta da
artigiani e commercianti sul minimale di reddito in base alle aliquote
contributive ed al minimale e massimale previsti per il 2012 dalla Circolare Inps
n. 14 del 03.02.2012.
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