IL TRATTAMENTO DELL` INFERMO DI MENTE NELLA FASE DELL

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IL TRATTAMENTO DELL` INFERMO DI MENTE NELLA FASE DELL
La Magistratura di Sorveglianza. Roma, 26-28 Settembre 2011
IL TRATTAMENTO DELL’ INFERMO DI MENTE
NELLA FASE DELL’ ESECUZIONE
Con la sentenza della Corte Costituzionale del luglio 2003 n. 253 (declaratoria di parziale ill cost
dell’art. 222 c.p.) è stata introdotta una graduazione anche delle mds applicabili all’ infermo di
mente. In seguito a tale pronuncia la mds del ricovero in O.P.G. non è più la sola mds applicabile al
soggetto prosciolto per vizio totale di mente. Lo spirito della pronuncia della Suprema Corte è
quello di rendere applicabile anche al totalmente infermo di mente la misura di sicurezza non
detentiva della libertà vigilata nei casi in cui tale sanzione sia adeguata e sufficiente a contenerne la
pericolosità sociale. La più contenitiva misura di sicurezza del ricovero in O.P.G., considerata
quindi sanzione residuale, deve essere perciò riservata ai casi più gravi e sintomatici di una
pericolosità sociale non altrimenti contenibile. Nella pratica peraltro è riscontrabile la frequente
applicazione all’ infermo di mente, da parte dei Giudici di merito, della mds detentiva del ricovero
in CCC in luogo del ricovero in O.P.G., ritenendosi la prima meno afflittiva della seconda.
Oggi pertanto il Magistrato di Sorveglianza si trova a dover gestire, nei confronti dell’ infermo di
mente, sia la mds detentiva tipica del ricovero in O.P.G., sia quella della LV legittimata dalla
pronuncia della Corte Costituzionale, nonché quella del ricovero in CCC introdotta dalla pratica
diffusa del Giudice di merito.
Più che mai attuale, anche in considerazione dell’ orientamento di politica sociale di superamento
degli O.P.G., è il problema della corretta individuazione sin dalla fase del giudizio di merito della
mds da applicare all’ infermo di mente. E ciò al fine di evitare l’ ingresso in O.P.G. o CCC di
soggetti che, in forza di un adeguato progetto terapeutico, potevano essere sin da subito gestiti sul
territorio. Sussiste pertanto una forte necessità di coordinamento, sin dalle fasi inziali del
procedimento penale, tra i Tribunali e i SPT per assicurare una proficua collaborazione nell’
interesse dei soggetti deboli e per la sicurezza della collettività.
Libertà vigilata e problematiche di gestione
Il numero delle LV applicate all’ infermo di mente è cresciuto notevolmente dopo la pronuncia
della sent. 2 luglio 2003 n. 253 della Corte Cost. in relazione all’art 222 c.p.. Peraltro nella pratica si
riscontra il fallimento di molte di queste mds, con conseguente aggravamento e trasformazione delle
stesse in mds detentiva ai sensi dell’ art. 232 c. 3 c.p.. Le ragioni di siffatti fallimenti devono per lo
più essere ricondotte alle notevoli difficoltà che il Giudice di merito incontra durante il giudizio
nella strutturazione in favore dell’ infermo di mente di un adeguato ed idoneo un progetto
terapeutico. Ed invero tale operazione richiede per il Giudice la presa di contatto con tutta la rete
dei servizi psichiatrici territoriali (SPT). I casi più problematici sono senza dubbio quelli in cui la
commissione del reato costituisce l’esordio della psicopatologia del reo che quindi non era noto in
precedenza ai servizi, con tutte le conseguenti problematiche da affrontare nella ristrettezza dei
tempi a disposizione del Giudice di merito che deve intervenire per contenere la pericolosità
manifestata dal soggetto. Per contro se il soggetto era già in carico ai SPT, e sottoposto a un
programma terapeutico territoriale-ambulatoriale, la commissione del reato rivela la inidoneità di
tale programma riabilitativo. In tali casi appare indispensabile l’inserimento dell’infermo di mente
in una struttura terapeutica residenziale (sempre in costanza del regime di LV) o, nei casi più gravi,
la trasformazione della mds non detentiva in quella detentiva con conseguente ingresso dell’ autore
del reato nella struttura detentiva giudiziaria (O.P.G./CCC).
Va inoltre evidenziato che se non vi è stata applicazione provvisoria della mds da parte del Giudice
di merito il tempo che intercorre dalla pronuncia della sentenza a quello della sua irrevocabilità può
non rendere più attuabile il progetto terapeutico elaborato nelle more del Giudizio (es. la CT non è
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più disponibile, il soggetto non ci vuole più andare, le sue condizioni psichiche si sono aggravate,
etc.). In tali situazioni il Magistrato di Sorveglianza (MDS) in sede di riesame disposto ai sensi
dell’art. 679 c.p.p. si vedrà costretto a sostituire la mds della LV con quella detentiva
originariamente applicabile al totalmente infermo di mente e cioè il ricovero in O.P.G. nella sua
durata minima.
In ogni fase del procedimento (sia di merito che di sorveglianza) le prescrizioni imposte nella
gestione della mds non detentiva della LV dell’ infermo di mente dovranno essere particolarmente
rigorose e chiare. Il Giudice può invero modularle in relazione al caso di specie atteso che il codice
non ne stabilisce una elencazione tassativa (art. 190 disp. att. c.p.p.).
Aggravamento della mds della LV (art.. 231-232c.p.p.)
In caso di trasgressione alle prescrizioni imposte dal regime della LV il procedimento che ne
consegue richiede la fissazione della udienza in contraddittorio tra le parti con la conseguente
necessità del rispetto dei termini di citazione. Tuttavia in taluni casi, in tale arco temporale, il MDS
deve far fronte a situazioni che rendono necessario intervenire in modo urgente. E’ quindi
opportuno adottare quei provvedimenti che consentono di contenere la pericolosità sociale del
soggetto fino alla decisione (per es.: ridurre al minimo le possibilità di movimento del libero
vigilato; disporre il trasferimento del luogo di fruizione della misura, se possibile, in contesto
protetto; verificare la possibilità di ricovero per i giorni necessari presso il servizio psichiatrico di
diagnosi e cura; reperire una struttura terapeutica maggiormente contenitiva per il libero vigilato;
etc.). La gestione del libero vigilato nelle more del procedimento per l’aggravamento della misura
di sicurezza presuppone il contatto del Magistrato con i servizi psichiatrici che hanno in carico il
soggetto. In particolare si deve ritenere che la struttura terapeutica ove è inserito l’ interessato non
possa dimetterlo in assenza di uno specifico provvedimento dell’ A.G. che in base al disposto dell’
art. 232 c.p.p. lo ha affidato al responsabile della C.T.. La unilaterale dimissione del libero vigilato
dalla struttura protetta in assenza di specifici provvedimenti del Magistrato è un atto illegittimo che
può anche presentare profili penalmente rilevanti (art. 591 C.P. ?). In assenza di specifiche
disposizioni di legge deve ritenersi peraltro non legittima la applicazione provvisoria, in assenza di
contraddittorio tra le parti, di una misura di sicurezza detentiva in attesa della definizione del
procedimento di aggravamento della mds.
All’esito del procedimento il MDS, laddove ne sussistano i presupposti di legge (art. 232 u.c. c.p.),
può convertire l’originaria mds non detentiva nella mds detentiva individuata come la sola idonea
per il caso di specie. L’ aggravamento della misura di sicurezza e la conseguente applicazione della
misura detentiva di fatto interrompe il percorso di reinserimento del soggetto nel territorio di origine
e spesso vanifica un lavoro lungo e difficoltoso intrapreso dal Magistrato e dai SPT, servizi che in
seguito manifesteranno non poche resistenze ad una nuova concreta presa in carico dell’ interessato.
Per tali ragioni la conversione della mds deve avere luogo solo quando sia assolutamente necessaria
al contenimento di un rinnovato aggravato profilo di pericolosità sociale dell’ infermo di mente e
quando si siano inutilmente percorse tutte le altre soluzioni.
Revoca della mds della LV nei confronti dell’ infermo di mente.
Presupposto per la revoca di ogni mds è la assenza di indicatori esterni (idonea sistemazione
esterna) ed interni (assenza di sintomi floridi di malattia) di pericolosità sociale.
I casi più problematici sono quelli di LV che derivano da trasformazione di mds detentive in seguito
ad una accertata diminuzione del grado di pericolosità sociale dell’ infermo di mente. Ci sono infatti
soggetti che continueranno sempre a presentare profili di pericolosità sociale in ragione di patologie
psichiatriche non contenibili se non in strutture protette e con il supporto di vincoli imposti dall’
A.G. a causa della non consapevolezza di malattia dei soggetti medesimi. In tali casi la revoca della
mds non può avere luogo..
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Solo quando il soggetto è consapevole del proprio status e della necessità di cura e/o di permanenza
in CT. si può pervenire alla declaratoria di cessazione della pericolosità sociale. In caso di revoca
delle mds nei confronti di soggetti psichiatrici è opportuno ammonire l’interessato ed i servizi
psichiatrici coinvolti nella gestione del caso della necessità di prosecuzione del programma
terapeutico per il benessere psicofisico del soggetto e la sicurezza della collettività. In tali casi è
opportuno comunicare la ordinanza di revoca al responsabile del SPT perché con la pronuncia di
revoca della mds il soggetto ha solo concluso la sua vicenda giudiziaria ma non quella della sua
psicopatologia con conseguente necessità che il servizio continui a farsene carico.
Misure di sicurezza detentive e problematiche di gestione
Quando la sentenza che applica la mds detentiva diviene esecutiva il MDS procede al riesame della
pericolosità sociale ai sensi dell’art. 679 c. 1 c.p.p.. Tuttavia se c’è stata applicazione provvisoria
(art. 312) della mds e la durata minima non è decorsa non è necessario procedere al riesame. In tali
casi il MDS predispone il decreto di decorrenza della mds computando il periodo di sottoposizione
alla mds provvisoria (art. 206 u.c.) nella durata minima della stessa e procederà al riesame alla
scadenza della durata minima, fatta salva la possibilità, in ogni tempo, di riesame anticipato.
In molti casi accade che la durata minima della mds indicata nella sentenza di merito sia scaduta
prima della irrevocabilità della sentenza stessa. Spesso infatti il Giudice di merito non provvede ad
effettuare riesami intermedi adottando i conseguenti provvedimenti di proroga della mds. In taluni
casi il Giudice richiede all’ istituto detentivo una relazione sullo status del soggetto sottoposto alla
mds provvisoria senza poi adottare un formale provvedimento di proroga della mds. Così, quando la
sentenza diventa esecutiva, non è infrequente che il MDS debba riesaminare mds la cui durata
minima risulta scaduta da anni. Nelle ipotesi in cui il MDS ritenga di non addivenire ad una
pronuncia di revoca o trasformazione della mds si pone il problema del momento da cui far
decorrere il periodo di proroga della mds disposto dal MDS. Una soluzione concreta ed accettabile è
a mio giudizio quella di far decorrere tale periodo di proroga dalla data di irrevocabilità della
sentenza. Tutto il periodo di mds antecedente deve intendersi oggetto di tacita proroga non essendo
intervenuto alcun provvedimento formale di revoca della mds da parte del Giudice di merito.
Misura di sicurezza del ricovero in OPG
Le problematiche più rilevati riguardano: 1) la già evidenziata ipotesi di applicazione provvisoria
della mds e della scadenza della sua durata minima prima dell’ irrevocabilità della sentenza;
2) la determinazione della durata minima della mds da parte del Giudice di merito. In taluni casi il
Giudice di merito non provvede affatto alla necessaria indicazione della durata minima della mds.
Tale mancanza può essere rimediata attraverso la proposizione di un incidente di esecuzione a cura
di una delle parti. Laddove ciò non accada il MDS in sede di riesame della pericolosità sociale, o
mediante il decreto di decorrenza se vi è stata applicazione provvisoria non ancora scaduta della
mds disposta in sentenza, provvederà ad indicare la durata minima della mds secondo le previsioni
di legge poiché la indicazione del termine minimo di durata è essenziale alla stessa natura della
mds. Ed infatti la indicazione del termine minimo di durata assicura l’esecuzione del procedimento
di riesame dopo un periodo certo di durata della mds. In taluni casi infine il Giudice di merito può
aver indicato la durata minima della mds in modo errato senza rispettare i termini di 2, 5, 10 anni
previsti dall’art. 222 CP (si vedono anche misure di 3, 4, 8, 20 anni). In tal caso ritengo che il MDS
non abbia poteri di modifica del termine e quindi si procederà al riesame alla scadenza del termine
minimo indicato dal Giudice di merito, salva sempre la possibilità di riesame anticipato;
3) problematiche connesse alla revoca della mds ed al reperimento di strutture sul territorio ove
inserire l’internato in vista della dimissione dall’ OPG.. Nel 70% dei casi la dimissione
dell’internato dall’O.P.G. avviene mediante l’inserimento del soggetto in strutture protette. Tale
percorso richiede la predisposizione di progetti terapeutici di concerto tra l’équipe dell’ istituto e gli
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operatori del SPT del luogo di residenza dell’internato. Molto spesso accade di dover pronunciare
reiterate ordinanze di proroga della mds in attesa del reperimento della CT disponibile ed adeguata
al caso concreto atteso che in difetto di siffatto inserimento protetto non è possibile scongiurare la
pericolosità sociale del soggetto. Le varie aree del territorio nazionale rispondono in modo
differente alle prospettate esigenze di reinserimento nei luoghi di origine dei soggetti infermi di
mente di provenienza O.P.G.. Ci sono regioni in cui la presenza di strutture protette adeguate
comincia ad essere soddisfacente ed altre in cui la carenza di C.T. costituisce un vero e proprio
ostacolo alla dimissione dei soggetti dagli O.P.G. che finiscono per divenire veri e propri istituti di
assistenza più che di contenimento. Particolarmente problematica appare la possibilità di dimissione
di soggetti di età avanzata che presentano altresì gravi condizioni di disagio psichico. Ed infatti le
residenza per anziani presenti sul territorio spesso non sono idonee a gestire anche le problematiche
di natura psichiatrica di questi internati che tuttavia, in ragione dell’ età, non possono essere inseriti
in strutture psichiatriche ove il grado di attività riabilitative di recupero e la presenza di soggetti
ben più giovani rendono altrettanto difficoltosa la loro gestione. Vi sono inoltre situazioni in cui i
servizi psichiatrici territoriali non collaborano prontamente con l’ équipe terapeutica degli istituti; in
tali casi il Magistrato d Sorveglianza è costretto a sollecitare i servizi agli adempimenti dei propri
compiti istituzionali con conseguente prolungamento dei tempi di uscita dell’ internato dalla
struttura giudiziaria. In tali casi forzare drasticamente il SPT alla presa in carico dell’ internato non
pare una soluzione ottimale poiché tale circostanza può ritorcersi contro l’ interessato stesso che, se
non adeguatamente assistito, rischia di vedere riacutizzata la sintomatologia psichica con
conseguente discontrollo degli impulsi e reiterazione di condotte incongrue non gestibili al di fuori
dell’ O.P.G.. Per contro non vi è possibilità di formulare in capo all’ interessato un giudizio di
cessata o scemata pericolosità sociale in assenza di una presa in carico del SPT che assicuri
continuità al percorso terapeutico intrapreso n O.P.G.. Gli evidenziati atteggiamenti reticenti dei
servizi territoriali che ritengono differibili gli inserimenti sul territorio dei soggetti provenienti dagli
O.P.G. si pongono in netto contrasto con l’ orientamento attuale di superamento degli Ospedali
Psichiatrici e l’ attuale condizione di sovraffollamento degli O.P.G. trova in questa carenza dei
SPT una delle sue cause.
Come già evidenziato in materia di libertà vigilata la revoca della mds presuppone l’assenza di
indicatori interni ed esterni di pericolosità sociale. In caso di mds detentiva è molto frequente che si
addivenga ad una trasformazione della mds in quella non detentiva della LV in seguito ad un
accertato profilo di scemata pericolosità sociale. Nella esperienza dell’ istituto di Castiglione delle
Stiviere le ipotesi più frequenti di revoca diretta della mds del ricovero in O.P.G. riguardano le
madri assolte dal reato di infanticido. In tali casi infatti l’esordio del disturbo psicopatologico ha
coinciso con la commissione del reato e lo stesso disturbo si risolve nell’arco della durata minima
della mds, ed in taluni casi anticipatamente.
4) problema del trattamento degli infermi di mente extracomunitari privi di residenza nel territorio
dello Stato. Si tratta per lo più di soggetti sconosciuti ai servizi psichiatrici del territorio per i quali
quindi non è possibile individuare il SPT competente e nella maggior parte dei casi privi di
riferimenti familiari ed abitativi. Per tale tipologia di internati, una volta raggiunto un sufficiente
grado di compenso psicopatologico, è necessaria una lunga e graduale sperimentazione attraverso le
attività trattamentali interne ed esterne dell’O.P.G. In caso di dimissibilità del soggetto con rientro
nel paese di origine è necessario reperire su quel territorio un servizio che fornisca un minimo di
assistenza psichiatrica all’ interessato.
Misura di sicurezza del ricovero in CCC.
Siffatte mds sono notevolmente aumentate per effetto della già indicata sentenza n. 253/2003 della
Corte Costituzionale e della già evidenziata tendenza dei Giudici di merito ad applicare tale mds in
luogo del ricovero in O.P.G.. Accade inoltre di frequente vedere applicata tale mds nei confronti di
soggetti che presentano unitamente ad una strutturata personalità delinquenziale disturbi della
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personalità. In tali casi la valutazione da parte del Giudice di merito dell’elaborato peritale deve
essere particolarmente accorta e rigorosa al fine di verificare se il disturbo di personalità sia
predominante sulla natura delinquenziale del soggetto e tale quindi da giustificare la sussistenza di
un vizio parziale di mente con conseguente applicazione anche della mds. Ed invero l’ applicazione
di mds detentive nei confronti di soggetti “delinquenti” in cui il disturbo della personalità si risolve
in un disturbo antisociale pone poi rilevanti problematiche di gestione della sanzione stessa per la
difficoltà che gli operatori incontrano nel predisporre, e fare accettare all’ interessato, adeguati
progetti terapeutici nei confronti di soggetti che non sono veri e propri malati psichici.
Oggi pertanto all’interno degli istituti giudiziari con sezioni di casa di cura e custodia il MDS si
trova a dover gestire casi di ricovero in CCC che hanno come presupposto il proscioglimento del
soggetto per vizio totale di mente, e tali mds sono esattamente sovrapponibili nella gestione a quelle
del ricovero in OPG, e casi di ricovero in CCC disposti a carico di soggetti condannati a pena
diminuita per seminfermità di mente ritenuti altresì socialmente pericolosi. Per queste ultime mds le
problematiche più rilevanti riguardano:
1) l’applicazione provvisoria (mai revocata) della mds e la mancata indicazione in sentenza circa la
necessità di eseguire prima la mds della pena detentiva. In tali casi una volta divenuta irrevocabile
la sentenza, nel silenzio della stessa ed in conformità al disposto dell’art. 220 c. 1 c.p., la
competente Procura della Repubblica dovrà emettere l’ordine di esecuzione della pena detentiva
con conseguente uscita del seminfermo di mente dalla CCC. All’esito della esecuzione della pena
detentiva il MDS competente procederà al riesame della pericolosità sociale dell’ interessato ai fini
della eventuale esecuzione della mds del ricovero in CCC o di quella più adeguata in quel momento
a contenerne la residua pericolosità sociale. E’ di tutta evidenza che in tali ipotesi si ha la brusca
l’interruzione del percorso terapeutico già intrapreso dal seminfermo di mente nel corso della mds
provvisoria con grave danno per lo stesso e con spreco di risorse da parte delle strutture giudiziarie.
A tale inconveniente si può far fronte mediante l’applicazione del regime di cui all’art. 148 c.p. per
l’esecuzione della pena detentiva qualora ne ricorrano tutti i presupposti di legge;
2) casi in cui è stata disposta in sentenza la previa esecuzione della mds rispetto alla pena detentiva
(art. 220 c. 2 c.p.). In tali ipotesi è importante il coordinamento tra la revoca della mds detentiva e la
modalità di esecuzione della pena detentiva di cui alla sentenza di condanna per non vanificare, con
l’ ingresso in carcere, il percorso terapeutico ed il progetto di reinserimento sociale dell’ interessato.
Le soluzioni percorribili in siffatti casi possono essere: a) revoca della mds o sua trasformazione
nella mds non detentiva della LV per consentire al soggetto l’accesso ad eventuali misure
alternative; b) l’applicazione del regime ex art. 148 c.p. per l’espiazione della pena detentiva con
assegnazione del soggetto allo stesso istituto;
3) la revoca della mds del ricovero in CCC presenta le medesime problematiche già evidenziate per
la revoca della mds del ricovero in OPG. Tuttavia, a mio giudizio, il seminfermo di mente
sottoposto alla mds del ricovero in CCC (a differenza del totalmente infermo) dovrà compiere
almeno un minimo percorso di revisione critica dell’ illecito commesso perché si possa addivenire
nei suoi confronti ad un giudizio di cessata o scemata pericolosità sociale.
Prospettive di superamento degli O.P.G.
Negli ultimi anni il numero dei soggetti ristretti in O.P.G. è senza dubbio aumentato. Le cause di
tale fenomeno sono varie e di diversa natura: l’ evidenziato improprio utilizzo della sentenza della
Corte Costituzionale, l’ avere riconosciuto anche nei disturbi di personalità una causa di totale
infermità di mente, una incapacità delle risorse specialistiche del territorio di farsi carico di soggetti
che, oltre al disturbo psichico, presentano un acclarato profilo di pericolosità sociale. Tale
fenomeno ha aggravato senza dubbio la situazione già problematica in cui operavano gli O.P.G.
italiani. In tale contesto sono nati quei fermenti che hanno portato negli ultimi anni a parlare di una
forte necessità di superamento degli O.P.G.. In tale direzione si sono mossi anche due
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provvedimenti governativi come il D.P.C.M. 1 aprile 2008 e l’ accordo tra Stato e Regioni del 26
novembre 2009. Il primo ha sancito il trasferimento al SSN di tutte le funzioni sanitarie svolte dal
Dipartimento dell’ Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia con conseguente
obbligo per le regioni di assicurare l’ espletamento di tali funzioni attraverso le aziende sanitarie
locali del territorio nel cui ambito di competenza sono ubicati gli istituti e i servizi penitenziari
coinvolti, e quindi anche gli O.P.G. e le CCC.. Il secondo ha sostanzialmente realizzato la
“regionalizzazione” degli O.P.G. e delle CCC stabilendo l’obbligo per il DAP di inviare gli internati
nei vari istituti nel rispetto dei bacini di utenza già individuati in via orientativa nel DPCM del
2008, fatte salve motivate eccezioni anche inerenti gravi ragioni di ordine e di sicurezza. Con tale
accordo è stato anche stabilito l’ impegno per le regioni di assicurare la dimissione dagli O.P.G. di
tutti quei soggetti che continuano ad essere ivi ristretti per la mancanza di idonee strutture del
territorio a farsi carico degli stessi. Ed invero come già illustrato in numerosi casi il Magistrato di
Sorveglianza non può pervenire alla formulazione di un giudizio di cessata pericolosità sociale dell’
internato a causa della permanenza di indicatori esterni di pericolosità sociale intesi come mancanza
di idonea sistemazione esterna all’ istituto ove assicurare al soggetto la continuità del percorso
terapeutico indispensabile per il suo benessere psico-fisico e la sicurezza della collettività. Per
rispondere al dettato dell’ accordo Stato-Regioni queste ultime si dovranno attivare per la
realizzazione nel territorio di strutture che siano idonee ad accogliere gli ex pazienti O.P.G.
garantendo pertanto anche standards minimi di sicurezza irrinunciabili di fronte a soggetti che non
sono solo portatori di una patologia psichiatrica, ma che hanno alle spalle anche la commissione di
reati talora gravissimi. Tali strutture dovranno essere in grado di farsi carico tra l’ altro di utenti
geriatrici, utenti a c.d. doppia diagnosi, utenti extracomunitari.
Come già era nello spirito del legislatore la misura di sicurezza del ricovero in O.P.G., come del
resto anche la misura cautelare della detenzione in carcere, va riservata ai casi estremi non
altrimenti gestibili e deve quindi essere vista come l’ estrema ratio da seguire in tutti quei casi in cui
comunque un iniziale periodo di trattamento in O.P.G. risponde ad una immediata esigenza di cura
dell’ interessato e di tutela della collettività.
Di definitivo superamento degli O.P.G. comunque non potrà parlarsi se non vi sarà anche una
modifica del sistema delle misure di sicurezza previste dal codice penale avendo però cura di
assicurare nel nostro ordinamento oltre che la dignità del soggetto psichiatrico socialmente
pericoloso anche la sicurezza della collettività ed in particolare della vittima del reato.
Roma, 27 settembre 2011
Dott. Marina Azzini
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