Aumento oneroso ed estensibilità dell`usufrutto ad azioni o quote di
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Aumento oneroso ed estensibilità dell`usufrutto ad azioni o quote di
Massime, tecniche e tassazione notarile MASSIME TRIVENETO 2015 Aumento oneroso ed estensibilità dell’usufrutto ad azioni o quote di nuova emissione martedì 03 novembre 2015 di Liotti Giuliana Notaio in Alzano Lombardo In caso di azioni gravate da usufrutto, se viene deliberato un aumento a pagamento del capitale, il diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2352, comma 2, c.c., spetta al socio (nudo proprietario) ed al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte. Le azioni di nuova emissione sono attribuite al socio (nudo proprietario) in piena proprietà, dovendosi escludere sulle stesse un’estensione del diritto di usufrutto che continuerà a gravare solo sulle vecchie azioni, salva diversa volontà espressa dalle parti. Si ritiene che le parti (socio/nudo proprietario ed usufruttuario), possano, con apposito patto, disciplinare la fattispecie in maniera diversa, prevedendo, ad esempio, la facoltà per l’usufruttuario di ottenere l’estensione del suo diritto di usufrutto anche sulle azioni di nuova emissione, a fronte del suo concorso alle spese per la liberazione di dette azioni (un’estensione dell’usufrutto sulle azioni derivanti da aumenti a pagamento senza il concorso alle spese da parte dell’usufruttuario integrerebbe una donazione di cosa futura, nulla ex art. 771 c.c.). Deve comunque essere rispettata la specifica disciplina dettata dalla società emittente per la costituzione del diritto di usufrutto sulle azioni. Si ritiene, peraltro, legittima una clausola statutaria che nel sancire limiti e/o condizioni per la costituzione di usufrutto sulle azioni, preveda una deroga a tale disciplina per l’ipotesi in cui, in forza di un patto “estensivo” intervenuto tra le parti, sia richiesta l’estensione dell’usufrutto anche alle azioni di nuova emissione in caso di aumento a pagamento del capitale sociale. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie - Orientamenti in materia di atti societari 2015, 19 Settembre 2015 – Orientamento H.G.34 e I.G.51 L’annosa questione della posizione sociale spettante all’usufruttuario di quote o azioni ha trovato una parziale definizione con la riforma del diritto societario del 2003, che all’art. 2352 c.c. ha disciplinato per la prima volta in modo puntuale la ripartizione dei diritti tra usufruttuario e nudo proprietario. La portata risolutiva della norma è, tuttavia, parziale e la dottrina è rimasta in merito divisa. I sostenitori (Aneglici, Partesotti) della tesi secondo la quale usufruttuario può ritenersi parte integrante della compagine societaria, fanno leva, in particolare, sull’attribuzione a quest’ultimo del diritto di voto in assemblea, fondamentale diritto amministrativo connesso allo status socii. Prevale, però, la diversa tesi (Di Sabato, Visentini, Cass. 12 luglio 2002, n. 10144), secondo la quale ai diritti reali parziari costituiti sulla quota o sulle azioni non corrisponda l’attribuzione della qualità di socio, che resta appannaggio del nudo proprietario. L’art 2471-bis c.c. opera un rinvio diretto alla citata norma, pertanto estensibile anche alle srl. Infatti, le massime in commento sono caratterizzate dal medesimo contenuto, essendo la prima riferibile alle s.p.a. e la seconda alle s.r.l., appunto. Per semplicità espositiva, nel presente commento ci si riferirà alle sole s.p.a., essendo in ogni caso il ragionamento estensibile alle s.r.l. Non si ritiene, invece, che l’art 2352 c.c. sia applicabile direttamente alle società di persone, in quanto categoria societaria affatto dissimile dalle prime due, che trova la sua precipua caratteristica nel rapporto personalistico e nella partecipazione diretta alla res socialis. Anche nelle società a base personale, tuttavia, non è preclusa la costituzione di diritti reali parziari sulle quote, ma la dottrina (Campobasso, Di Sabato) ritiene che sia essenziale un precipuo e puntuale regolamento della fattispecie concreta nell’autonomia contrattuale delle parti. L’art. 2352 comma 2 c.c. stabilisce che il diritto di opzione in caso di aumento oneroso del capitale sociale spetta al socio, al quale pure saranno assegnate le azioni in conseguenza emesse. La norma, tuttavia, non prende posizione sull’estensione del diritto dell’usufruttuario alle azioni suddette. Diversamente, in caso di aumento gratuito, il successivo comma della suddetta norma, stabilisce che anche sulle azioni di nuova emissione graverà il diritto dell’usufruttuario. Già in precedenza, peraltro, il Comitato Triveneto (massima H.I.23) ha avuto modo di esprimersi sulla inderogabilità della disposizione de qua. Le massime in esame si propongono, dunque, di dipanare il contrasto dottrinale sorto in merito. Alcuni autori (Ferri) ritengono che, anche in caso di aumento oneroso, si verifichi un’estensione automatica del diritto di usufrutto alle azioni di nuova emissione. Soluzione intermedia è sposata da coloro (Bigiavi) che fanno leva sulla estensibilità dell’usufrutto alla somma ricavata dalla cessione onerosa del diritto di opzione (in applicazione estensiva dell’art 1000 c.c.), i quali ritengono, pertanto, che l’usufrutto si estenda alle azioni di nuova emissione per un ammontare pari a quello che sarebbe il valore di mercato del diritto de quo. Pareva già prevalente la tesi (Poli, Campobasso) sposata dalle massime in commento, secondo la quale, invece, in tal caso non si determina alcuna estensione del diritto di usufrutto. Il silenzio del Legislatore nell’art 2352, 2° comma, c.c. e la specificazione nel terzo sono da interpretarsi anche in relazione alla differente natura giuridica dei due tipi di aumento del capitale. L’aumento gratuito è un passaggio di poste attive a capitale, che non determina alcun nuovo esborso e non modifica il peso dei soci nella compagine sociale. L’aumento oneroso comporta un’ulteriore versamento di capitale di rischio da parte del socio, per questo si ritiene corretto che non solo il diritto di opzione spetti al nudo proprietario, ma anche le relative azioni, che non sono in questo caso estensione della partecipazione precedentemente detenuta, gli siano attribuite in piena proprietà, creandosi, per tal via, una comunione di godimento rispetto all’intero pacchetto azionario. Le massime in commento consentono, tuttavia, ad usufruttuario e socio nudo proprietario una diversa pattuizione inter partes, purché l’usufruttuario, volendo partecipare all’attribuzione delle nuove azioni, partecipi, altresì, al relativo esborso. In caso contrario, secondo il Comitato Triveneto, le azioni di nuova emissione, rappresentando beni futuri, sarebbero oggetto di una donazione invalida, in quanto in contrasto con il divieto ex art. 771 c.c.. Si sottolinea, tuttavia, qualche perplessità in ordine a questa ricostruzione, in quanto è dubbia l’applicabilità dell’art. 771 c.c. alle donazioni c.d. indirette, anzi la posizione recentemente espressa dal Consiglio Nazionale del Notariato (Studio 293-2012/C) sembra, in merito, aperta a meno rigide interpretazioni. Il mancato esborso da parte dell’usufruttuario non sarebbe, infatti, necessariamente foriero di una donazione diretta, potendosi trattare più genericamente di una gratuità rivestita da causa solvendi, oppure volta a concretizzare una liberalità indiretta (ex art. 1180 c.c., ad esempio). Come chiarito dal Comitato nella motivazione delle massime, il patto tra nudo proprietario ed usufruttuario che consenta l’estensibilità del diritto di quest’ultimo alle azioni di nuova emissione sarebbe interno alle parti, senza avere effetti nella sfera giuridica dei restanti soci, né della società, ex art 1372 c.c. Quanto alle modalità operative, il Comitato Triveneto prende in esame due possibilità: a) l’intervento del nudo proprietario, ai sensi dell’art 1411 c.c., nella sottoscrizione dell’aumento oneroso a beneficio del terzo usufruttuario, con animus solvendi rispetto all’obbligo assunto nel patto tra loro; b) autonoma girata all’usufruttuario, in seguito all’emissione delle nuove azioni. Nel primo caso si potrebbe ipotizzare che il verbale contenente la delibera di aumento rivesta il seguente tenore: “… (delibera di aumento oneroso, come da articolo comparso su questo quotidiano il 22 ottobre 2015) A questo punto il Presidente dichiara che l’assemblea si interrompe, onde consentire la sottoscrizione ai soci, essendo le ore… Tizio, nudo proprietario, sottoscrive la porzione di aumento ad esso spettante in opzione, pari ad euro …, dichiarando, altresì, in adempimento degli accordi tra loro intercorsi con patto in data … (estremi di registrazione), di voler beneficiare del diritto di usufrutto sulle azioni che saranno di conseguenza emesse il già usufruttuario, Caio, che dichiara di voler profittare della stipulazione in suo favore. All’uopo Tizio e Caio liberano la suddetta porzione di capitale, ciascuno per la somma di euro …, a mezzo di … (modalità di pagamento conformi alla disciplina antiriciclaggio)”. Le massime, inoltre, dopo aver sottolineato il dovuto rispetto per eventuali clausole statutarie limitative anche della costituzione di diritte reali parziari (già ammesse, in mancanza di autonoma disciplina legislativa, dalla massima H.I.11 e dalla massima n. 34 del Consiglio Notarile di Milano), consentono, altresì, che la clausola limitativa stessa contenga una deroga per l’ipotesi presa in considerazione. Cosicché si vengono a delineare tre ipotesi, paventate anche dalla motivazione delle massime in esame: 1) qualora manchino nello statuto clausole dirette a limitare la costituzione di diritti reali parziari, si potrà procedere alla conclusione del patto estensivo tra nudo proprietario ed usufruttuario senza ulteriori formalità; 2) qualora vi siano clausole limitative, estese anche alla costituzione di diritte reali parziari, prima di procedere al patto estensivo del diritto sulle azioni di nuova emissione, occorrerà munirsi del necessario consenso da parte dei restanti soci; 3) qualora nella clausola limitativa estesa alla costituzione di diritti reali parziari sia prevista una deroga espressa per l’ipotesi in esame, anche in questo caso, nessun ulteriore ostacolo si frappone all’autonomia delle parti. Copyright © - Riproduzione riservata Copyright Wolters Kluwer Italia Riproduzione riservata