apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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Sentenza n. 10806/2014 pubbl. il 05/09/2014 RG n. 27943/2011 Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Marina Tavassi pres. dott. Claudio Marangoni giud. rel. dott.ssa Alima Zana giud. ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 27943 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2011 vertente TRA OFFICINA ITALIANA s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappr.te pro tempore; MSA INTERNATIONAL S.A., in persona del legale rappr.te pro tempore; elett. dom.ta in Milano, via Podgora 12/A, presso lo studio del procuratore avv. Marianna E. GURRADO che la rappresenta e difende; - attrici pagina http://bit.ly/1K6qFng 1 di 26 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sentenza n. 10806/2014 pubbl. il 05/09/2014 RG n. 27943/2011 Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014 E NK BIKE s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore; elett. dom.ta in Milano, via Cesare Battisti 15, presso lo studio del procuratore avv. Daniela MAININI che la rappresenta e difende - convenuta – OGGETTO: diritto di marchio. CONCLUSIONI All’udienza di precisazione delle conclusioni del 29.1.2014 i procuratori delle parti così concludevano: per le attrici: “nel merito, 1) accertare e dichiarare che NK Bike si è resa responsabile di atti di contraffazione del marchio registrato da MSA International “ROXON” e del modello registrato da Officina Italiana n. 440771, nonché di violazione degli altri diritti di proprietà industriale non titolati oggetto della causa, oltre che di concorrenza sleale; 2) disporre in via definitiva l’inibitoria, ex art. 124 c.p.i., della produzione, importazione, commercializzazione e pubblicizzazione di motoveicoli “NOX”, “BULLET”, “KLE”, “DUEL”, “PX-ONE”, “MINI PX-ONE” oggetto delle violazioni per cui è causa e comunque della continuazione dell’uso dei marchi confondibili sopra elencati, oltre a “X” e “TTK”; 3) ordinare in via definitiva ex art. 124 c.p.i. il ritiro dalla distribuzione e dal commercio e l’accantonamento dei prodotti oggetto pagina http://bit.ly/1K6qFng 2 di 26 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a unitamente all’avv. Gualtireo DRAGOTTI; Sentenza n. 10806/2014 pubbl. il 05/09/2014 RG n. 27943/2011 Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014 di violazione di cui in narrativa, del materiale promopubblicitario ad essi relativo, degli stampi e degli altri mezzi di produzione, nei confronti di chiunque ne risulti proprietario o che comunque ne abbia la disponibilità; dal commercio; 5) condannare NK Bike al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalle società attrici per effetto degli illeciti di cui ai capi precedenti, procedendo alla liquidazione dei danni in base alle prove raggiunte nell’espletanda istruttoria o secondo equità ovvero, se del caso, anche in una somma globale stabilita in base agli atti di causa ed alle presunzioni che ne derivano; 6) condannare altresì NK Bike alla restituzione degli utili conseguiti mediante le violazioni di cui in narrativa, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui eccedano tale risarcimento; 7) ordinare la pubblicazione dell’emananda sentenza, a cura delle attrici, ma a spese della convenuta, per due volte in giorni consecutivi, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, sulle pagine nazionali dei quotidiani “Corriere della Sera” e “La Repubblica”, nonché sui siti internet www.moto.it, e www.motoblog.it e sulle specifiche riviste del settore Motocross, Motociclismo e Motosprint; pagina http://bit.ly/1K6qFng 3 di 26 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a 4) disporre l’assegnazione in proprietà di tale materiale ritirato Sentenza n. 10806/2014 pubbl. il 05/09/2014 RG n. 27943/2011 Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014 8) respingere la domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c. di NK Bike; 9) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA; ammettere, se del caso, prova testimoniale sui seguenti capitoli allo stato non ammessi: 8) «vero che il modello “Duel” è stato progettato interamente da Officina Italiana nel 2004-2005, con la collaborazione dell’ing. Zeno Panarari» [teste: Zeno Panarari, c/o Industrie Aeronautiche Reggiane, via Monari, 25, Reggio Emilia]; 9) «vero che il prototipo del modello “Duel” è stato realizzato dalla E2 Modelli di Umberto Pagni s.n.c. [testi: Panarari e Umberto Pagni, via delle Fosse, 18/20, Bientina, PI]; - richiedere ex art. 121-bis c.p.i., al legale rappresentante di NK Bike le seguenti informazioni: - - «quale numero di motoveicoli NK Bike interferenti con i marchi e i modelli, registrati e non, oggetto della controversia, “NOX”, “BULLET”, “KLE”, “DUEL”, “PX-ONE”, “MINI PX-ONE”, abbia prodotto, detenuto e/o commercializzato, in quale periodo (anche con riferimento all’ordine), ed a quale prezzo»; - - «chi siano i clienti, gli agenti, i distributori o i rivenditori indipendenti di NK Bike in relazione ai prodotti contestati»; pagina http://bit.ly/1K6qFng 4 di 26 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a in via istruttoria, Sentenza n. 10806/2014 pubbl. il 05/09/2014 RG n. 27943/2011 Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014 - - «chi siano i produttori e subfornitori, contoterzisti o comunque i soggetti ulteriormente cooperanti alla realizzazione dei prodotti indicati in narrativa»; - disporre, se del caso, consulenza tecnica sul modello “BULLET” di Bike, al costituiscono fine una di verificare violazione del che modello le sue caratteristiche registrato da Officina Italiana; nonché sui modelli “KLE 50” sempre della convenuta, al fine di verificare se essi imitino servilmente il modello “DUEL” di Officina Italiana; - disporre, sempre se del caso, consulenza contabile volta ad accertare il danno subìto dalle società attrici, sotto ogni profilo pertinente, e in modo particolare attraverso l’esame delle scritture contabili e commerciali di NK Bike; - in estremo subordine, per la denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, ammettere controprova per interrogatorio formale del legale rappresentante di NK Bike e per testi (si indicano a testimoni i signori Carlo Corsaro di Reggio Calabria, Giorgio Vacodio di Quattrocastella – RE – e Rossella Selleri già indicata) anche sui seguenti capitoli: 10) «vero che il marchio “Nox”, dopo l’accordo con Officina Italiana, si era focalizzato sulla commercializzazione soltanto di veicoli a quattro ruote» pagina http://bit.ly/1K6qFng 5 di 26 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a NK Sentenza n. 10806/2014 pubbl. il 05/09/2014 RG n. 27943/2011 Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014 11) «vero che la Nox ha “ri-stilizzato” e poi utilizzato il marchio “Nox” nei colori e nella grafica che si rammostrano (doc. 12) solo a novembre 2009» 12) «vero che nel febbraio 2010, a nome della KL s.p.a. e della gruppo per presentare la costituenda NK Bike»; 13) «vero che in tale occasione fu esposta, oltre ai modelli della Nox e della KL, anche la gamma di Officina Italiana».” Per la convenuta: “In principalità e nel merito Rigettare integralmente le domande proposte ex adverso, con la condanna delle attrici al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella misura derivante dagli atti di causa e comunque in via equitativa In via istruttoria Ammettere l'interrogatorio formale del legale rappresentante di Officina Italiana S.r.l. in liquidazione sui seguenti capitoli di prova: 1. "Vero che a partire dal marzo 2008, e almeno sino a quando ho rivestito la carica di consigliere delegato di Nox S.r.l., detta società impiegava la carta intestata di cui al doc. 9 del fascicolo della convenuta" 2. "Vero che all'epoca impiegavo, nella corrispondenza, la dicitura 'Roxon by Nox'" pagina http://bit.ly/1K6qFng 6 di 26 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Nox s.r.l., il signor Pizzatti ha invitato tutta la forza vendita del Sentenza n. 10806/2014 pubbl. il 05/09/2014 RG n. 27943/2011 Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014 Ammettere l'interrogatorio formale del legale rappresentante di Officina Italiana S.r.l. in liquidazione rappresentante di MSA International e del legale SA sul seguente capitolo di prova: che MSA, pur non ricevendo alcun corrispettivo per l'impiego del marchio ROXON da parte di NOX, non si è opposta a detto uso, almeno sino al novembre 2009" Ammettere Consulenza Tecnica di Ufficio volta a confermare l'invalidità del modello comunitario n. 440771, e comunque la non interferenza con esso del motociclo BULLET contestato. In ogni caso Condannare le attrici al rimborso delle spese ed onorari di causa, inclusa IVA e C.P.A e le spese generali come per Legge.“ FATTO E DIRITTO 1. La società attrice OFFICINA ITALIANA s.r.l. in liquidazione ha operato nel settore della produzione e distribuzione di motocicli e ciclomotori e, in particolare, ha trattato tre tipologie di motoveicoli e cioè le pit bike (moto a quattro tempi di piccole dimensioni per adulti) che aveva sempre contraddistinto con il marchio BULLET, le enduro (per adulti) con il marchio DUEL e le minicross (motocicli per bambini e ragazzi) recanti il marchio P-ONE. Tutti detti modelli erano altresì contrassegnati dal marchio ROXON, marchio comunitario figurativo n. 3094737 depositato in pagina http://bit.ly/1K6qFng data 7 di 26 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a 3. "Vero Sentenza n. 10806/2014 pubbl. il 05/09/2014 RG n. 27943/2011 Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014 18.5.2004 dall’altra società attrice MSA INTERNATIONAL S.A. e concesso in licenza a OFFICINA ITALIANA s.r.l. OFFICINA ITALIANA s.r.l. era altresì titolare del modello comunitario n. 440771 del 30.11.2005 che tutelava le linee del modello BULLET. affitto alla Nox s.r.l. che però – messa a sua volta in liquidazione – in data 18.3.2010 aveva concesso in affitto la propria azienda alla NK BIKE s.r.l. In data 31.3.2010 tale ultima società aveva formalizzato a sua volta un’offerta irrevocabile d’acquisto dell’azienda Nox s.r.l. che tuttavia – secondo quanto dichiarato nell’istanza di ammissione al concordato preventivo che Nox s.r.l. aveva poi presentato – non ricomprendeva i beni costituenti l’azienda di OFFICINA ITALIANA s.r.l. in liquidazione. Il contratto d’affitto d’azienda intercorso tra OFFICINA ITALIANA s.r.l. in liquidazione e Nox s.r.l. era stato risolto dalla società attrice con comunicazione del maggio/giugno 2010, per cui nessun diritto su alcun bene materiale od immateriale facente capo a tale azienda era mai potuto entrare nella disponibilità di NK BIKE s.r.l. Premessa tale ricostruzione delle vicende delle società parti del presente giudizio, le società attrici hanno dedotto che nell’estate 2010 era stata diffusa pubblicità relativa al lancio di prodotti da parte di NK BIKE s.r.l. che si presentavano quali cloni di quelli a pagina http://bit.ly/1K6qFng 8 di 26 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Nel 2008 OFFICINA ITALIANA s.r.l. aveva concesso la sua azienda in Sentenza n. 10806/2014 pubbl. il 05/09/2014 RG n. 27943/2011 Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014 suo tempo commercializzati da OFFICINA ITALIANA s.r.l. in liquidazione. A seguito di richiesta di intervento presentata presso le Agenzie delle Dogane nel dicembre 2010 era stata bloccata presso il porto di s.r.l. recanti il contraddistingueva il marchio segno BULLET ROXON, nonché prodotti la grande imitativi X che nel loro aspetto del modello registrato da OFFICINA ITALIANA s.r.l. Rivoltesi presso questo Tribunale con istanza di sequestro di tali motoveicoli, all’esito del contraddittorio tra le parti esso veniva confermato con ordinanza del 21.3.2011 limitatamente “ai 44 modelli di motociclo off road in ordine alla violazione dei diritti ad essa spettanti sul modello comunitario n. 440771 e sulla denominazione Bullet, mentre per tutti i motocicli in questione attiene alla contraffazione del segno distintivo X di cui MSA INTERNATIONAL S.A. è titolare” e contestualmente veniva emessa in via cautelare inibitoria nei confronti di NK BIKE s.r.l. sia quanto “alla commercializzazione di motocicli denominati Bullet e riproducenti le forme di cui al modello comunitario n. 440771 fabbricati in epoca successiva al giugno 2010” che rispetto alla “ulteriore utilizzazione del segno X per contraddistinguere motocicli” e alla “prosecuzione dell’uso del segno NOX in quanto avente quali caratteristiche grafiche la colorazione rosso/bianco, la lettera X in maggiore evidenziazione rispetto alle altre, le sottili bande rosse che corrono al di sopra e pagina http://bit.ly/1K6qFng 9 di 26 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Genova l’importazione di un carico di motoveicoli destinati a NK BIKE Sentenza n. 10806/2014 pubbl. il 05/09/2014 RG n. 27943/2011 Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014 al di sotto della parola, la piccola bandierina a scacchi apposta sul margine sinistro”. Hanno dunque dedotto in questa sede la contraffazione del marchio ROXON – in riferimento all’utilizzazione della parte caratterizzante lettera X – nonché dei marchi di fatto BULLET, KLE, DUEL, PX-ONE, MINI PX-ONE, la contraffazione del modello comunitario registrato n. 440771, l’imitazione servile del modello di motociclo DUEL da parte del modello KLE, la concorrenza sleale per appropriazione di pregi derivante dalla condotta della convenuta che attraverso l’imitazione dei modelli e la contraffazione dei marchi delle attrici si è proposta di sfruttare le qualità e i pregi connessi all’attività di OFFICINA ITALIANA s.r.l., la concorrenza sleale parassitaria per la sistematica imitazione delle iniziative imprenditoriali di OFFICINA ITALIANA s.r.l. in liquidazione ed hanno dunque chiesto i conseguenti provvedimenti di inibitoria, di ritiro dal commercio ed il risarcimento del danno. Con ordinanza depositata in data 19.7.2011 il Collegio, investito del reclamo avverso l’ordinanza cautelare innanzi menzionata, aveva nel frattempo provveduto a revocare i provvedimenti emessi con la prima ordinanza, non ravvisando l’effettiva sussistenza del presupposto del periculum in mora connesso alle misure cautelari concesse. Si è costituita nel giudizio la convenuta NK BIKE s.r.l., deducendo in via preliminare che il Collegio in sede di reclamo aveva revocato pagina http://bit.ly/1K6qFng 10 di 26 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a di tale marchio costituita dal particolare aspetto grafico della Sentenza n. 10806/2014 pubbl. il 05/09/2014 RG n. 27943/2011 Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014 integralmente i provvedimenti cautelari emessi dal giudice monocratico. Nel merito rilevava che le parti attrici erano sostanzialmente inattive nel settore della produzione e vendita di motocicli in liquidazione aveva avuto un’attività imprenditoriale significativa quanto alla sua presenza sul mercato nazionale, circostanza che poneva in dubbio l’effettiva esistenza dei diritti di fatto azionati dalla predetta. Quanto al marchio registrato ROXON, l’adozione del marchio NOX nella sua grafica ritenuta in sede cautelare troppo simile al segno delle attrici era stato il frutto di una scelta imprenditoriale a suo tempo condivisa con la stessa OFFICINA ITALIANA s.r.l., venuta meno la quale il segno NOX era stato modificato nel suo aspetto grafico eliminando i profili di similitudine con l’altro segno. Quanto al segno X apposto sui motocicli, ne contestava qualsiasi effetto confusorio e l’impossibilità di vantare privative su di una lettera dell’alfabeto. Rispetto al segno BULLET contestava che parte attrice avesse fornito prova di un uso di tale estensione da poter considerare effettivamente sorto un diritto di fatto in capo a OFFICINA ITALIANA s.r.l. in liquidazione su di esso. Ha contestato la sussistenza dei presupposti di validità del modello comunitario registrato, nonchè l’effettiva esistenza sul mercato del pagina http://bit.ly/1K6qFng 11 di 26 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Italia né prima del 2008 la stessa OFFICINA ITALIANA s.r.l. in Sentenza n. 10806/2014 pubbl. il 05/09/2014 RG n. 27943/2011 Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014 motociclo DUEL proveniente da OFFICINA ITALIANA s.r.l. e dunque ogni possibilità di poter fondare la presenza di un carattere di distintività delle forme del medesimo atto a fondare l’ipotesi di imitazione servile. e P-ONE, ha concluso per il rigetto delle domande svolte dalle attrici e per la condanna delle medesime per l’ipotesi di responsabilità di cui all’art. 96 c.p.c. 2. Ritiene il Collegio che gli argomenti già svolti nell’ambito dell’ordinanza cautelare del 21.3.2011 – integralmente condivisi dal Collegio del reclamo, che ha provveduto alla revoca del provvedimento stesso solo sulla base della ritenuta assenza del periculum in mora e nell’esplicita adesione alle argomentazioni relative al fumus boni iuris contenute condivisi, in nel quanto provvedimento tuttora reclamato validi – anche a devono essere fronte delle contestazioni svolte in questa sede dalla resistente e in relazione agli ulteriori elementi probatori di natura documentale e testimoniale raccolti in corso di causa. 3. In via preliminare deve confermarsi che all’epoca di instaurazione della presente causa le ricorrenti – ognuna per i titoli di cui appare titolare – dovevano considerarsi come aventi concreti rapporti di concorrenza con la convenuta NK BIKE s.r.l.. Quanto a MSA INTERNATIONAL S.A. la sua qualità di titolare di marchi registrati – sfruttabili mediante la concessione di licenze in favore pagina http://bit.ly/1K6qFng 12 di 26 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Contestata altresì la carenza di carattere distintivo delle sigle TTK Sentenza n. 10806/2014 pubbl. il 05/09/2014 RG n. 27943/2011 Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014 di terzi – sufficiente e a di eventuali confermare il segni suo di fatto diritto a costituisce contrastare ragione indebite utilizzazioni o contraffazioni di detti segni. Quanto a OFFICINA ITALIANA s.r.l. in liquidazione la sua inattività affitto a terzi non implica che essa abbia dismesso ogni interesse alla conservazione della stessa e dei beni in essa compresi, tenuto conto altresì che detto contratto risulta pacificamente risolto – a prescindere dalla responsabilità di tale risoluzione – e che dunque sussiste anche un interesse attuale proprio sul piano concorrenziale alla difesa dell’avviamento della stessa e dei suoi contenuti imprenditoriali. D’altra parte la stessa OFFICINA ITALIANA s.r.l. in liquidazione appare aver svolto qualche attività anche successivamente al 2008 e fino al 2011, come si rileva dalla documentazione depositata dalla stessa, e peraltro essa ha agito anche a tutela dei suoi diritti sul modello comunitario n. 440771 di cui è titolare. L’ordinanza del 21.3.2011 aveva ritenuto fondata la tesi a suo tempo sostenuta da NK BIKE s.r.l. quanto alla riconducibilità di parte della partita di motocicli oggetto di fermo doganale presso Genova Voltri al periodo di vigenza del contratto d’affitto d’azienda intercorso tra OFFICINA ITALIANA s.r.l. in liquidazione e NOX s.r.l. In effetti le attività dei vari soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda del contratto d’affitto in questione – in primis le due pagina http://bit.ly/1K6qFng 13 di 26 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a connessa alla circostanza che la sua azienda fosse stata concessa in Sentenza n. 10806/2014 pubbl. il 05/09/2014 RG n. 27943/2011 Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014 parti contraenti, ma anche KL s.r.l. e le persone fisiche che ne risultavano sostanzialmente titolari, quali ad esempio il Tartarini attuale liquidatore di OFFICINA ITALIANA s.r.l. – si erano strettamente intrecciate tra di loro, in un quadro di comune e Ciò può essere desunto dall’esame dell’Accordo Quadro datato 15.3.2008 – stipulato tra KL s.p.a. (titolare al 98% delle quote sociali di NOX s.r.l.) e Leggerini da una parte ed il Tartarini dall’altra, nell’ambito del quale questi assumeva obbligazioni per conto della terza OFFICINA ITALIANA s.r.l. così come le controparti disponevano di quote sociali di NOX s.r.l. per la futura cessione al Tartarini stesso, disponendone l’immediata inclusione nel consiglio di amministrazione cautelare) – così della come stessa dai ecc.: documenti doc. che 28 fasc. res. fase testimonierebbero una sostanziale comunanza di attività tra NOX s.r.l. e KL s.p.a. nel corso del contratto di affitto d’azienda poi sottoscritto con OFFICINA ITALIANA s.r.l. quanto alla produzione e commercializzazione dei motocicli in questione (doc. 29 res. fase cautelare: foto dello stand presso fiera del novembre 2009 in cui il marchio NOX risulta esposto come “NOX by KL”; doc. 26 res.: mail del settembre 2008 provenente da KL alla quale risultano allegati ordini al fornitore cinese eseguiti da KL s.p.a. per motocicli Bullet insieme ad ordine di NOX s.r.l.). pagina http://bit.ly/1K6qFng 14 di 26 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a reciproca intesa almeno fino al marzo 2010. Sentenza n. 10806/2014 pubbl. il 05/09/2014 RG n. 27943/2011 Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014 Del tutto attendibile dunque sulla base di tali rilievi che nel corso della vigenza del contratto d’azienda OFFICINA ITALIANA s.r.l./NOX s.r.l. vi sia stata una (implicita) autorizzazione estesa anche a KL s.p.a. all’utilizzazione dei beni attinenti all’impresa affittata – comunitario n. 440771 di titolarità di OFFICINA ITALIANA s.r.l. – e che dunque il fatto che l’ordine relativo alla fornitura dei motocicli fermati presso la Dogana di Genova Voltri provenisse da KL s.p.a. era in sè del tutto conforme all’effettivo svolgimento del rapporto tra tutte dette parti così come pacificamente svoltosi in costanza del contratto d’affitto. Tale ordine risultava essere stato fornitore cinese in data 20.1.2010 inoltrato da KL s.p.a. al ed esso prevedeva specificamente la condizione del “100% Payment TT in advance” per la fornitura di 130 motocicli “50 cc homologation pit bike” che risulterebbe essere stata soddisfatta con l’ordine di bonifico inoltrato dalla stessa KL s.p.a. in data 28.1.2010 per l’esatto importo indicato nell’ordine stesso (doc. 15 res. fase cautelare). Se non sono stati chiariti dalle parti i motivi per cui la consegna di tale fornitura era stata bloccata dal fornitore, sta di fatto che essa era stata poi sbloccata per effetto della transazione intercorsa tra il fornitore e NK BIKE s.r.l. – nel frattempo divenuta affittuaria dell’azienda di KL s.p.a. – ma l’esame di tale accordo dimostra che tale commessa si era inserita in un contesto più vasto, pagina http://bit.ly/1K6qFng 15 di 26 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a ed in particolare per ciò che riguardava l’utilizzazione del modello Sentenza n. 10806/2014 pubbl. il 05/09/2014 RG n. 27943/2011 Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014 essendosi aggiunte la fornitura di ulteriori 44 modelli “pit bike 50 cc off road” nonché altre parti meccaniche e di carrozzeria ed anche la cessione di stampi e parti non meglio precisati (doc. 16 fasc. res. fase cautelare). della documentazione doganale – integrata dalla perizia eseguita dal Tartarini (docc. 11 ed 11 bis fasc. ric.) – consente di affermare dunque che i 128 motocicli “on road” fermati all’importazione sarebbero stati quelli già a suo tempo ordinati e pagati da KL s.p.a. e dunque non integranti violazione al modello comunitario di OFFICINA ITALIANA s.r.l. né ai diritti della stessa sul segno Bullet in quanto risalenti al periodo di vigenza del contratto di affitto, epoca in cui la gestione degli ordini di fabbricazione era svolta anche da KL s.p.a. Tale conclusione non può però essere estesa agli ulteriori 44 modelli “off road” che comparivano solo nella transazione del 20.10.2010 – a contratto d’affitto risolto – ed il cui pagamento risulta essere stato certamente successivo a tale atto: per tali modelli dunque va confermata l’abusiva utilizzazione delle forme protette dal modello stesso nonché del segno Bullet. Se la perfetta imitazione appare evidente (v. perizia Tartarini, in sè non contestata quanto all’effettiva rappresentazione dell’aspetto dei motocicli: doc. 11 bis fasc. ric.) e logicamente certa in quanto i motocicli erano tutti provenienti dallo stesso fornitore, la questione della validità di tale privativa non può essere in questa pagina http://bit.ly/1K6qFng 16 di 26 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a L’esame Sentenza n. 10806/2014 pubbl. il 05/09/2014 RG n. 27943/2011 Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014 sede affrontata in quanto parte convenuta – pur formalmente sostenendo tale tesi – ha omesso di formulare specifica domanda riconvenzionale di nullità. In tale contesto il Tribunale non può sottrarsi alla piena vigenza disposto dell’art. 85, comma 1 Reg. 6/02. Per ciò che riguarda l’utilizzazione dei segni distintivi contestati, deve essere in primo luogo rilevato che la titolarità del marchio (di fatto) integrato dalla lettera X pare debba essere ricondotta alla sola MSA INTERNATIONAL S.A., quale titolare del marchio registrato ROXON a suo tempo concesso in licenza ad OFFICINA ITALIANA s.r.l. Invero è evidente che il segno X risulta estrapolato proprio dal marchio registrato ROXON in quanto ne riprendeva esattamente la particolare forma (con le aste della parte destra più sottili di quelle della parte sinistra della lettera, la presenza di una forma triangolare al di sopra della lettera stessa di colore chiaro, il colore rosso della lettera stessa) e può quindi essere inteso quale marchio di fatto, utilizzato da OFFICINA ITALIANA s.r.l. nell’ambito della licenza relativa al segno registrato ROXON. L’esame della documentazione versata in atti dalle parti dimostra che il contratto d’affitto OFFICINA ITALIANA s.r.l./NOX s.r.l. non comprendeva evidentemente anche il consenso della titolare dei marchi ROXON e X alla prosecuzione della loro utilizzazione da parte pagina 17 di 26 dell’affittuaria. http://bit.ly/1K6qFng Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a della presunzione di validità di tale titolo sulla base del chiaro Sentenza n. 10806/2014 pubbl. il 05/09/2014 RG n. 27943/2011 Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014 Si evidenzia infatti l’esecuzione di un fase di trattative in tal senso tra MSA INTERNATIONAL S.A. e KL s.p.a. (v. docc. da 28a a 28f fasc. ric. fase cautelare, a conferma dell’intreccio tra tutti i soggetti già menzionati) cui si accompagnava all’epoca una ancorchè strettamente connesso allo svolgimento delle trattative, cui è seguito il fallimento delle stesse e la rinuncia esplicita di NOX s.r.l. alla prosecuzione di tale uso in data 30.11.2008 (doc. 19 fasc. ric. fase cautelare). Premessa l’infondatezza dell’eccezione di nullità del segno X avente le particolarità grafiche innanzi menzionate – distaccandosi in tal modo efficacemente utilizzazioni della sul piano stessa della lettera in distintività da funzione segno di diverse poste comunque in essere non dalla parte resistente – deve rilevarsi che l’apposizione della lettera X su tutti i motocicli fermati in dogana ha integrato l’ipotesi di contraffazione del segno di fatto di MSA INTERNATIONAL S.A. nonché del suo segno registrato, essendo del tutto identica la rappresentazione grafica di tale lettera al di là del capovolgimento della colorazione (rosso/bianco), profilo che appare irrilevante sul piano della valutazione dell’effettiva presenza di una capacità distintiva autonoma dal parte del segno della resistente. Il fatto che il marchio registrato ROXON non sia stato rinnovato alla sua scadenza non inficia evidentemente l’esercizio del diritto di pagina http://bit.ly/1K6qFng 18 di 26 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a sostanziale tolleranza dell’uso dei marchi da parte dell’affittuaria, Sentenza n. 10806/2014 pubbl. il 05/09/2014 RG n. 27943/2011 Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014 difesa del segno da parte del titolare del marchio per il periodo anteriore alla esclusivamente scadenza, in questa risultando sede a tale circostanza ritenere non atta concedibile un’inibitoria per il futuro che tuttavia non può estendersi anche al costituito dalla sola lettera X avente le caratteristiche grafiche innanzi evidenziate. Deve dunque ritenersi che pertanto gli illeciti già a suo tempo rilevati sussistenti in sede cautelare devono essere confermati, e cioè quanto ai diritti di OFFICINA ITALIANA s.r.l. in liquidazione in relazione ai soli 44 modelli di motociclo off road presenti in Dogana Genova Voltri – in violazione dei diritti della stessa sul modello comunitario n. 440771 e sul marchio di fatto BULLET – mentre in relazione ai diritti spettanti a MSA INTERNATIONAL S.A. sul segno X esso coinvolge tutti i motocicli rinvenuti in tale controllo doganale (e cioè per un totale di 172 motocicli). 3. Pare evidente al Collegio che le parti attrici abbiano dato sufficiente prova dell’uso dei segni di fatto BULLET, DUEL e P-ONE da essi eseguito – oltre a quello relativo al segno X – e dei conseguenti diritti su di essi sorti in loro favore. Sussistono invero elementi documentali – quali le vendite eseguite dei modelli recanti tali segni negli anno 2005/2008 (docc. A fasc. attr. fase reclamo per BULLET; doc. 44 fasc. attr. per DUEL; doc. 45 fasc. attr. per P-ONE), la presentazione di tali modelli in diverse pagina http://bit.ly/1K6qFng 19 di 26 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a marchio di fatto – il cui presupposto di tutela è solamente l’uso - Sentenza n. 10806/2014 pubbl. il 05/09/2014 RG n. 27943/2011 Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014 fiere nazionali ed internazionali (doc. 45 fasc. attr.) nonché la stampa e diffusione del relativo materiale promozionale (doc. A fasc. attr., docc. 2, 3 e 4 fasc. attr.) – che attestano tale uso generale, tutti ampiamente confermati dai testi Moruzzi, Zampighi, Veronesi, Né pare rilevante l’osservazione svolta dalla convenuta circa la pretesa irrilevanza numerica degli esemplari di tali motocicli che sarebbero stati venduti da OFFICINA ITALIANA s.r.l. nell’arco di tempo in questione, posto che appare del tutto evidente anche a soggetti non particolarmente esperti del settore che tali motocicli appartengono a categorie estremamente particolari alle quali non sono certo associabili vendite di massa. 4. Quanto rilevarsi alle in ulteriori primo luogo doglianze che al delle parti marchio NOX ricorrenti – deve oggetto di registrazione da parte di KL s.r.l. nel 2000 nella sua sola parte denominativa, senza alcuna peculiarità grafica (doc. 6 fasc. res.) – è stata aggiunta senza dubbio una caratterizzazione grafica del tutto simile a quella propria del marchio ROXON così come questo risultava depositato (doc. fasc. ric.) ed in particolare la vivace colorazione rosso/bianco, la lettera X in maggiore evidenziazione rispetto alle altre, le sottili bande rosse che corrono al di sopra e al di sotto della parola, fino a riprendere anche il particolare della piccola bandierina a scacchi apposta successivamente sul margine sinistro del pagina http://bit.ly/1K6qFng 20 di 26 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Selleri ascoltati in sede istruttoria. Sentenza n. 10806/2014 pubbl. il 05/09/2014 RG n. 27943/2011 Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014 marchio di MSA INTERNATIONAL S.A. (v. confronto diretto tra i segni alle pagg. 5 e 6 del ricorso introduttivo). Tuttavia non pare al Collegio che vi siano elementi certi, sulla base della documentazione in atti, per stabilire che detto marchio della quelle già proprie del marchio ROXON in epoca successiva al novembre 2008. L’assoluta identità delle forme che caratterizza i motocicli di parte convenuta della serie KLE rispetto a quelle del motociclo a suo tempo commercializzato da OFFICINA ITALIANA s.r.l. sotto la denominazione DUEL sostiene all’imitazione efficacemente servile di cui anche NK la BIKE contestazione s.r.l. si relativa sarebbe resa responsabile per l’epoca successiva alla risoluzione del contratto d’affitto d’azienda. Quanto alla presenza di profili di tali forme non generalizzati o comuni – eccezione che peraltro non appare essere stata svolta dalla convenuta, che non ha di fatto dedotto alcuna anteriorità che potesse far ritenere non sufficientemente originale le forme del motociclo DUEL – sembra che ciò non possa essere negato, sia in considerazione ad esempio delle particolari forme della sella e del parafango posteriore nonché dell’elemento piatto che parte dal serbatoio e si prolunga fino alla pedaliera, mentre quanto all’effettiva commercializzazione di tale modello da parte di OFFICINA ITALIANA pagina http://bit.ly/1K6qFng 21 di 26 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a convenuta sia stato utilizzato con le modalità grafiche imitative di Sentenza n. 10806/2014 pubbl. il 05/09/2014 RG n. 27943/2011 Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014 s.r.l. devono richiamarsi le prove documentali e testimoniali già innanzi menzionate. Analoga valutazione deve essere eseguita per ciò che riguarda i modelli PX-ONE e MINI PX-ONE di OFFICINA ITALIANA s.r.l. in dall’identica denominazione commercializzati dalla resistente (doc. 12 fasc. attr. fase caut.). Già in sede cautelare, tuttavia, era stato rilevata la sussistenza di dubbi circa l’abusività della loro commercializzazione da parte di NK BIKE s.r.l. in relazione all’illecito concorrenziale di imitazione servile, posto che – come dimostra l’inventario eseguito alla data del 18.3.2010 (doc. 38 fasc. conv. fase caut.) – risulterebbero transitati in favore di NK BIKE s.r.l. un certo numero di tali motocicli già facenti parte del magazzino delle sue danti causa e dunque da includere nei prodotti realizzati in corso di vigenza del rapporto d’affitto d’azienda OFFICINA ITALIANA s.r.l./NOX s.r.l. rispetto ai quali le parti ricorrenti non possono avanzare pretese. Dalla documentazione in atti non vi sono peraltro elementi in base ai quali desumere che attualmente parte resistente stia commercializzando motocicli KLE, PX-ONE e MINI PX-ONE che risultino con certezza diversi da quelli ricevuti da NOX s.r.l. o da KL s.p.a. in quanto successivamente prodotti. 5. Dalle valutazioni che precedono – e che confermano sostanzialmente il quadro già emerso nella fase cautelare, rispetto al quale le pagina http://bit.ly/1K6qFng 22 di 26 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a liquidazione (doc. 4 fasc. attr. fase. caut.) rispetto ai modelli Sentenza n. 10806/2014 pubbl. il 05/09/2014 RG n. 27943/2011 Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014 iniziative istruttorie alle quali è stato dato corso nella presente causa hanno potuto solo consolidare alcuni aspetti – deve concludersi che le domande svolte dalle parti attrici possono dunque essere accolte limitatamente a ciò che attiene ai 44 modelli di motociclo oggetto di fermo doganale nel all’accertamento della contraffazione gennaio del 2011 modello e cioè quanto comunitario n. 440771 di cui OFFICINA ITALIANA s.r.l. in liquidazione è titolare, dell’illegittimo uso del marchio di fatto BULLET e per tutti i 172 modelli di motociclo fermati alla Dogana di Genova del segno di fatto costituito dalla lettera X avente le modalità di rappresentazione grafica già evidenziate. Rispetto a tali violazioni devono essere adottate le relative inibitorie all’ulteriore eventuale prosecuzione di tali condotte. La limitata entità di tale commercializzazione ed il tempo intercorso tra la restituzione dei motocicli a NK BIKE s.r.l. e la presente sentenza rendono non necessaria l’emanazione dell’ordine di ritiro dal mercato richiesto dalle attrici. Quanto alle condotte di concorrenza sleale dedotte dalle attrici, esse devono ritenersi sostanzialmente assorbite dagli illeciti innanzi individuati in quanto non risultano evidenziabili ulteriori profili specificamente rilevanti sul piano esclusivamente concorrenziale. 6. Quanto al risarcimento del danno, non può non considerarsi rilevante sotto tale profilo la circostanza – anch’essa già rilevata pagina http://bit.ly/1K6qFng 23 di 26 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a già Sentenza n. 10806/2014 pubbl. il 05/09/2014 RG n. 27943/2011 Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014 in sede cautelare – che il magazzino già appartenente alla Nox s.r.l. è stato acquisito dalla convenuta NK BIKE s.r.l. e che tale magazzino comprendeva numerosi modelli dei motocicli BULLET, DUEL e P-ONE (v. doc. M16 conv.). quanto alla produzione documentale svolta da NK BIKE s.r.l. a seguito dell’ordine di esibizione emesso dal giudice istruttore, deve ritenersi che le ipotesi di vendite effettive dei modelli contestati formulati dalle attrici nella loro comparsa conclusionale (pag. 37) non possano essere accolte dal Collegio. La verifica di tale ipotesi avrebbe potuto essere in astratto oggetto di un accertamento contabile d’ufficio, al quale tuttavia le stesse attrici hanno formalmente rinunciato nei loro scritti conclusivi (v. pag. 37 della comparsa conclusionale delle parti attrici). Deve dunque necessariamente procedersi ad una liquidazione complessiva del danno risarcibile rispetto agli illeciti accertati, da eseguirsi in via equitativa sulla base degli elementi ricavabili in atti. Tenuto conto pertanto del prezzo di ciascuna unità dei motocicli forniti dal produttore cinese nel gennaio 2011 (doc. 15 fasc. conv. fase caut.) e del presumibile guadagno che sulle vendite dei 44 modelli ritenuti contraffatti avrebbe conseguito NK BIKE s.r.l. nonché l’incidenza pregiudizievole per le attrici derivante dall’uso indebito di segni distintivi di fatto di loro pertinenza, stima equo pagina http://bit.ly/1K6qFng 24 di 26 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Pur prendendo atto delle osservazioni critiche svolte dalle attrici Sentenza n. 10806/2014 pubbl. il 05/09/2014 RG n. 27943/2011 Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014 il Collegio liquidare in favore delle parti attrici la complessiva somma di € 40.000,00 al valore attuale della moneta ed interessi legali compresi fino alla data della presente sentenza. 7. Non ritiene il Collegio di provvedere positivamente in ordine alla della limitata entità degli illeciti effettivamente accertati. Quanto alle spese del giudizio di merito, il complesso degli accertamenti eseguiti e il solo parziale fondamento delle domande svolte dalle attrici inducono il Collegio a porre dette spese solo parzialmente a carico della convenuta NK BIKE s.r.l. in ragione della loro compensazione nella misura del 50%. P.Q.M. il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa: 1) in parziale accoglimento delle domande avanzate dalle attrici OFFICINA ITALIANA s.r.l. in liquidazione e MSA INTERNATIONAL S.A., accertato che l’importazione e la commercializzazione da parte della convenuta NK BIKE s.r.l. dei 44 modelli di motociclo facenti parte del più ampio quantitativo oggetto di fermo doganale del 18.1.2001 eseguito presso la Dogana di Genova Voltri hanno integrato contraffazione del disegno comunitario n. 440771 di cui OFFICINA ITALIANA s.r.l. in liquidazione è titolare nonché violazione dei diritti delle parti attrici sul segnoi di fatto BULLET e per tutti i motocicli oggetto dell’importazione anche del segno di fatto X (nella pagina http://bit.ly/1K6qFng 25 di 26 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a richiesta di pubblicazione della presente sentenza, tenuto conto Sentenza n. 10806/2014 pubbl. il 05/09/2014 RG n. 27943/2011 Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014 specifica conformazione grafica costituita dalle aste della parte destra più sottili di quelle della parte sinistra della lettera, dalla presenza di una forma triangolare al di sopra della lettera stessa di colore chiaro, al colore rosso della lettera stessa), tali illeciti; 2) condanna NK BIKE s.r.l. al risarcimento del danno in favore delle attrici, liquidato nella interessi legali dalla complessiva data della somma di presente € 40.000,00 sentenza con fino all’effettivo saldo; 3) respinge le ulteriori domande avanzate dalle parti attrici; 4) condanna la convenuta NK BIKE s.r.l. al parziale rimborso nella misura del 50% delle spese del giudizio in favore delle parti attrici, liquidate – già operata detta parziale compensazione - nella misura di € (di cui € 220,00 per spese ed € 8.000,00 per compensi) oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2 D.M. 55/14 e oneri di legge. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell’8 maggio 2014. Il Giudice estensore Il Presidente Claudio Marangoni Marina Tavassi pagina http://bit.ly/1K6qFng 26 di 26 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a inibisce alla convenuta NK BIKE s.r.l. l’ulteriore prosecuzione di