Istituto MEME: Investigazione privata

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Istituto MEME: Investigazione privata
Istituto MEME
associato a
Université Européenne
Jean Monnet A.I.S.B.L. Bruxelles
INVESTIGAZIONE PRIVATA:
IL MODERNO DETECTIVE
Scuola di Specializzazione: Scienze Criminologiche
Relatore Dott.ssa Roberta Frison
Collaboratore: Giancarlo Mannoni
Tesista Specializzando: Roberta Pilone
Contesto Project Work: Agenzia Investigativa GMan
Anno di corso: Primo
Modena 3 settembre 2011
Anno Accademico 2010 - 2011
ISTITUTO MEME S.R.L.- MODENA ASSOCIATO UIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES
Roberta Pilone - SST in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2010 - 2011
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Sommario
Introduzione ...................................................................................................................... 1
Capitolo 1 Disciplina della professione ............................................................................ 3
1.1 Regolamenti e Leggi. .............................................................................................. 3
1.2 Autorizzazione alle investigazioni private in ambito giudiziario ........................... 6
1.3 Le investigazioni private e la Legge sulla Privacy ............................................... 12
Capitolo 2 Chi è un buon detective? ............................................................................... 22
2.1 Come si diventa investigatore privato. ................................................................. 22
2.2 Le doti dell‟Investigatore Privato. ........................................................................ 23
2.3 Rapporti con la clientela ....................................................................................... 25
Capitolo 3 Case History: I casi tipici dell‟investigatore privato. ................................... 27
3.1 I casi appartenenti al diritto di famiglia ................................................................ 27
3.2 I casi appartenenti alle indagini aziendali............................................................. 35
3.3 Le bonifiche ambientali e le bonifiche telefoniche .............................................. 40
3.3 Il Recupero Crediti ............................................................................................... 43
3.4 Servizi di prevenzione anticrimine ....................................................................... 45
3.5 Servizi antitaccheggio........................................................................................... 48
3.6. La figura della “guardia del corpo” ..................................................................... 49
Capitolo 4 Fonti investigative e tecniche d‟indagine .................................................... 50
4.1 Elenchi telefonici .................................................................................................. 50
4.2 Internet .................................................................................................................. 51
4.3 Elenco dei Protesti ................................................................................................ 51
4.4 Uffici Pubblici ...................................................................................................... 52
4.5 Le persone, fonti d‟informazioni e testimoni, interviste e informazioni
confidenziali ............................................................................................................... 55
Capitolo 5 Servizi e controllo ........................................................................................ 57
5.1 Principi generali nella sorveglianza ...................................................................... 57
5.2 Appostamento ....................................................................................................... 57
5.3 Pedinamento ......................................................................................................... 59
5.4 Indagini sotto copertura ........................................................................................ 60
Approfondimento: La Perizia Calligrafica ..................................................................... 61
Conclusioni ..................................................................................................................... 64
Ringraziamenti ............................................................................................................... 65
Bibliografia ..................................................................................................................... 66
Sitografia ........................................................................................................................ 66
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Introduzione
L‟idea di questo elaborato nasce da un‟esperienza significativa e
particolarmente emozionante che ho vissuto in prima persona e cioè quella
di collaboratrice presso un‟Agenzia Investigativa.
La peculiarità di questo viaggio all‟insegna dell‟apprendimento e della
conoscenza dell‟Investigazione privata è stata proprio quella di averla
affrontata su più fronti e da diverse angolazioni, ovvero sia seduta dietro
una scrivania, che scendendo su strada.
Cercherò di estrinsecare al meglio le conoscenze acquisite sia attraverso la
mia diretta esperienza, sia attraverso gli insegnamenti e i consigli che mi
sono stati pazientemente offerti dal titolare dell‟agenzia investigativa e
dagli altri collaboratori che la frequentano quotidianamente.
Anzitutto sarà bene precisare che il termine «detective» è straniero soltanto
nella forma, in quanto esso sostanzialmente è un termine latino, derivante
dal verbo «detergere» che significa, evidentemente, scoprire; ci è poi
tornato «anglicizzato», come tanti altri termini ora d‟uso comune anche
nella nostra lingua. Detective, comunque, ha il suo corrispondente nel
termine nostrano «investigatore». Le due parole possono essere quindi
usate indifferentemente, avendo esse il medesimo significato.
Altra premessa che si ritiene essenziale riguarda la differenziazione, quanto
mai opportuna, fra la figura «reale» del detective e quella tutta fantasiosa
che emerge dalla letteratura «gialla».
Non che la professione del detective manchi di fascino, di ampio interesse e
di una certa dose di «imprevisto», ma essa mantiene una dimensione e una
caratteristica umana, che quasi nulla hanno a che fare con quelle dei
personaggi più o meno «mirabolanti», ai quali il lettore dei «gialli» è stato
abituato. La professione del detective, almeno in Italia e nei paesi nei quali
esiste una più o meno completa legislazione in proposito, è estremamente
seria, impegnativa, delicata; oltre a qualificazioni tecniche speciali richiede
anche qualità personali di equilibrio, intuito, fondamentale onestà ed
incorruttibilità, tenuto conto del fatto che il cittadino, il quale ha necessità
di rivolgersi al detective, per poter realmente metterlo in condizioni di
risolvere il proprio problema (che può essere di natura diversissima), è
costretto — volente o nolente — a confidargli ogni e qualsiasi «segreto»,
anche spiacevole o doloroso, che egli non confiderebbe mai ad altri, fosse
anche il proprio avvocato, il proprio medico o il proprio confessore. Il
detective, quindi, deve offrire al proprio cliente la garanzia assoluta di una
discrezione a tutti i costi.
Il detective può pervenire al pieno esercizio della sua professione dopo
molti anni di umile e attento apprendistato. La sua capacità è frutto quasi
esclusivamente di esperienza pratica. Non può aver frequentato solo scuole
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e corsi teorici, né studiato su testi delle sue «materie», perché non esistono.
Se è stato fortunato, si è «formato» collaborando con un detective anziano e
qualificato; in altri casi, è un perfetto autodidatta, che ha vinto la sua
battaglia solo perché spinto e sostenuto dalla passione, dall‟intelligenza,
dall‟ostinazione, da una continua resistenza a tutte le «tentazioni» di cedere
all‟improvvisazione. Ha imparato a trattare i casi ordinari e banali, con la
stessa serietà e con lo stesso impegno dei casi difficili, complicati e
redditizi. Ha imparato a posporre al suo lavoro ogni altro interesse
affettivo, familiare, elettivo; a volte anche la propria salute. In cambio,
quando è «arrivato», ha le sue grandi soddisfazioni, che non si traducono
necessariamente solo in una prosperità economica.
Dimensionata, così brevemente e nelle sue linee essenziali, la realtà di
questa professione nella vita pratica, è quanto mai utile conoscere quali
siano le origini della professione in Italia e altre importanti considerazioni.
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Capitolo 1 Disciplina della professione
1.1 Regolamenti e Leggi
In Italia l‟esercizio dell‟attività investigativa comporta tuttora diverse
limitazioni e ostacoli legislativi. Essa è infatti soggetta ad una precisa
regolamentazione e al possesso della cosiddetta licenza prefettizia che non
consente in nessun modo e nella forma più tassativa l‟esercizio di
pubbliche funzioni, incluse quelle che comportano la menomazione della
libertà individuale.
A questo proposito è doveroso citare come fonti gli articoli 13-14-15 della
Costituzione riguardante diritti e doveri dei cittadini secondo cui
dall‟articolo 13: “La libertà personale è inviolabile (…)”. E‟ punita ogni
violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di
libertà.” E ancora, dall‟articolo 14: “il domicilio è inviolabile”1.
E infine: dall‟articolo 15:”La libertà e la segretezza della corrispondenza e
di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.(...)”2.
L‟attività d‟investigazione privata vera e propria è stata meglio
regolamentata a partire dal 1926 con una specifica normativa contenuta nel
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con
Regio Decreto 6 novembre 1926 n. 1846.
La disciplina che regola attualmente le attività d‟investigazione privata
risale al successivo R.D., n.773 del 18 giugno 1931 (trattata nello stesso
Titolo IV degli Istituti di Vigilanza e delle Guardie Particolari Giurate) e al
relativo regolamento per l‟esecuzione del T.U. stabilito col R.D. n. 635 del
6 maggio 1940.
Ma vediamo più dettagliatamente quali siano gli articoli che ci interessano:
Art. 134:“ Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare
opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di
eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di
privati.
Salvo il disposto dell‟art. 11, la licenza non può essere ceduta alle persone
che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro
dell‟Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato
condanna per delitto non colposo.
1
2
Tratto dal sito www.altalex.com
Ibidem.
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I cittadini degli Stati membri dell‟Unione europea possono conseguire la
licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o
immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
La licenza non può essere ceduta per operazioni che importano un esercizio
di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale.
Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso
l‟institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o
gestione anche parziale dell‟istituto o delle sue articolazioni, nei confronti
dei quali sono accertati l‟assenza di condanne per delitto non colposo e gli
altri requisiti previsti dall‟articolo 11 del presente testo unico, nonché
dall‟articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.”3
Art. 135: “I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche,
di cui all‟articolo precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari
che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalità delle
persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal
regolamento.
Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di
pubblica sicurezza.
Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a
dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità
o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente
dall‟amministrazione dello Stato.
I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio
permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni alle
quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.
Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella
tabella o ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa o
compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite
della carta di identità o di altro documento fornito di fotografia,
proveniente dall‟amministrazione dello Stato.
La tabella delle operazioni deve essere vidimata dal Prefetto.”4
Nel registro di cui all'articolo 135 della legge devono essere indicati:
a) le generalita' delle persone, con le quali gli affari o le operazioni sono
compiute;
3
Iascone Potito L. (a cura), TULPS, Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza, La Tribuna, Piacenza, 2008,
pag. 75.
4
Ivi, pag. 77.
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b) la data e la specie dell'affare o della operazione;
c) l'onorario convenuto e l'esito della operazione;
d) i documenti, con i quali il committente ha dimostrato la propria identità
personale.
(…) Il registro deve essere conservato per cinque anni.
(dall‟articolo 235 del Regolamento per l'esecuzione del TULPS delle Leggi
di Pubblica Sicurezza ")
Articolo 136: “La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere la
capacità tecnica ai servizi che intende esercitare.
Può, altresì, essere negata in considerazione del numero o dell‟importanza
degli istituti già esistenti.
La revoca della licenza importa l‟immediata cessazione dalle funzioni delle
guardie che dipendono dall‟ufficio.
L‟autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza
pubblica o di ordine pubblico.”
Art. 137: ”Il rilascio della licenza è subordinato al versamento nella cassa
depositi e prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal Prefetto.
La cauzione sta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all‟esercizio
dell‟ufficio e della osservanza delle condizioni imposte dalla licenza.
Il Prefetto, nel caso di inosservanza, dispone con decreto che la cauzione,
in tutto o in parte, sia devoluta all‟erario dello Stato.
Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati dal
Prefetto, se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione
dell‟esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da
adempiere in conseguenza del servizio al quale l‟ufficio era autorizzato.”5
Per quanto riguarda il regolamento gli articoli da considerare sono: 257258-259 nei quali viene precisato che chiunque “ esercita un istituto di
vigilanza o di custodia o di ricerche ed investigazioni per conto di privati, è
tenuto a comunicare al Prefetto gli elenchi del personale dipendente e a dar
notizia, appena si verifichi, di ogni variazione intervenuta, restituendo i
decreti di quelle guardie che avessero cessato dal servizio.
Devono altresì essere comunicati al Prefetto gli elenchi, e le relative
variazioni, degli abbonati per la custodia delle loro proprietà, facendo
risultare dagli elenchi medesimi quali siano i beni a cui i singoli
abbonamenti si riferiscono.
5
Ivi, pag.78.
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1.2 Autorizzazione alle investigazioni private in ambito giudiziario
L‟apporto investigativo del detective professionista è stato espressamente
previsto dal Codice di Procedura Penale, entrato in vigore nell'ottobre
1989, in quanto indispensabile al nuovo impianto processuale. L'art. 190
C.P.P.. stabilendo che: «Le prove sono ammesse a richiesta di parte» (e cioè
della pubblica accusa o della difesa) ha introdotto un principio
eccezionalmente innovatore, tipico del sistema accusatorio, contrapposto al
precedente modello inquisitorio, basato sull‟iniziativa del giudice. Per
assicurare la parità fra accusa e difesa, al difensore è stata consentita una
ricerca autonoma della prova e, nelle disposizioni di attuazione (art. 38 att.
C.P.P., testo originario) è stato precisato che i difensori (e quando si parla di
difensori, ci si riferisce naturalmente, oltre al difensore dell‟imputato o
dell‟indagato, anche al rappresentante della parte civile, o del responsabile
civile, o della persona civilmente obbligata per l‟ammenda) possono
svolgere investigazioni per ricercare ed individuale elementi di prova a
favore del proprio assistito e conferire con le persone che possono dare
informazioni e tale attività "può essere svolta, su incarico del difensore, da
investigatori privati autorizzati".6
Per svolgere tale compito, l'investigatore privato è stato equiparato al
consulente tecnico ai fini dell'estensione dell'obbligo del segreto
professionale (art. 200 C.P.P.). Con la recente riforma (Legge 397/2000) le
garanzie ex art.103 C.p.p., in tema di sequestri ed intercettazioni, sono state
estese anche ai documenti, alle conversazioni ed alle comunicazioni degli
investigatori privati e dei consulenti tecnici di cui la difesa si avvale.
Anche prima del nuovo codice, ci si poteva rivolgere ad un detective per
ricercare prove da utilizzare in giudizio, ma il loro valore processuale era
limitato. Dopo l'ottobre 1989 e nonostante una prima riforma - nel 1995 - le
"indagini difensive" hanno stentato a decollare: per scarsa abitudine
mentale, costi elevati, assenza di una regolamentazione precisa delle
modalità e dei poteri di indagine dei difensori. Ora, l'attività investigativa
difensiva è dettagliatamente regolata dai nuovi articoli e dalle modifiche al
Codice di Procedura Penale introdotte dalla Legge 7 dicembre 2000 n. 397,
entrata in vigore il 18.1.2001.
L'istituzionalizzazione del fascicolo delle indagini difensive e la possibilità
di entrare in gioco fin dalla fase delle indagini preliminari daranno nuovo
6
Tratto dal sito www.altelex.com
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impulso alla raccolta di testimonianze e alle investigazioni che, se
correttamente verbalizzate, assumono ora un decisivo valore probatorio.
Una delle disparità tra accusa e difesa concerneva la non estensione delle
norme sul gratuito patrocinio alle spese per le investigazioni private. La
legge 30.7.1990 n. 217 sul gratuito patrocinio all‟art. 4, nello stabilire che
sono a carico dello Stato le spese della consulenza tecnica, escludeva
espressamente quelle per gli investigatori privati, ancorché i medesimi
fossero già stati parificati ai consulenti tecnici.
La palese incostituzionalità di questa norma, per evidente contrasto con gli
articoli della Costituzione 3 (eguaglianza dei cittadini) e 24 (inviolabilità
della difesa), è stata eliminata con la Legge 29 marzo 2001, n. 134 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2001, che all'art. 9
stabilisce l'introduzione, nella Legge 30.7.1990, del nuovo Art. 9-bis. (Nomina di consulenti, sostituti e investigatori) che consente al difensore
"d'ufficio" la nomina di "un investigatore privato autorizzato residente nel
distretto di corte d‟appello ove ha sede il giudice competente per il fatto per
cui si procede, al fine di svolgere attività di investigazione difensiva»
Grazie alla nuova disciplina delle indagini difensive, i rapporti tra
investigatori privati e avvocati penalisti risulteranno sempre più frequenti.
Quanto alla sua qualificazione giuridica, secondo la dottrina il rapporto è
un "contratto d'opera" di natura privatistica e prevede il diritto del difensore
alla direzione delle indagini con l'indicazione espressa e specifica
dell'oggetto di esse, nonché la possibilità di esonerare eventualmente
l'investigatore dall'incarico conferito. “La delibera del 16.01.2001 della
Giunta delle Camere Penali, prevede che l'incarico agli investigatori privati
e ai consulenti tecnici sia conferito per iscritto, con l'espressa indicazione di
attenersi alle leggi (incluse quelle in materia di "privacy"), di comunicare
senza ritardo i risultati e solo al difensore o al suo sostituto, di rifiutare altri
incarichi relativi o connessi alla stessa vicenda. Per indagini complesse o
accertamenti che richiedano l'opera di più investigatori, l'incarico verrà
affidato dal penalista a un "pool" di detectives autorizzati ex art. 222 att.
C.p.p. , in quanto le Prefetture - limitatamente allo svolgimento dell'attività
di ricerca e individuazione di prove ai fini della difesa penale - non
legittimano terzi, anche dipendenti o collaboratori del titolare, all'esercizio
della medesima attività, diversamente da quanto accade per le altre attività
investigative di cui alla licenza ex art. 134 T.U.L.P.S.
Sotto il profilo della responsabilità, per cautelarsi di fronte alla possibilità
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di rispondere per colpa, l'avvocato dovrà scegliere il professionista
dell'investigazione tra coloro che offrono maggiori garanzie di serietà,
professionalità e competenza, e fornire tutte le direttive utili a definire lo
svolgimento dei compiti investigativi”. 7
L‟apporto dell‟investigatore si sostanzia in iniziative personali, valutazioni
e suggerimenti.
Le attività che può compiere possono essere catalogate in due tipologie
sulla base di una loro eventuale disciplina legislativa: si parla a tal fine di
atti tipici e atti atipici .
”Gli atti tipici esperibili dagli investigatori privati sono costituiti dal
colloquio non documentato con persone informate sui fatti ( art. 391-bis
comma 1 c.p.p. ) e dall‟accesso ai luoghi ( art. 391-sexies c.p.p. ).
Si ritiene essere loro riconosciuta la possibilità di svolgere altri tipi di
attività, non direttamente contemplati e disciplinati dalla legge, e per questo
detti atipici. Tra queste attività possiamo senz‟altro annoverare i
pedinamenti, gli appostamenti, le riprese fotografiche e cinematografiche,
l‟acquisizione di notizie e documenti di libero accesso a chiunque, ad
esempio presso Camere di Commercio, Conservatorie dei registri
immobiliari, pubblico registro automobilistico, studi notarili, ecc.
Risulta, invece, loro inibito ricevere dichiarazioni scritte o raccogliere
informazioni da documentare ai sensi dell‟art. 391-ter c.p.p., poiché,tali
attività sono riservate esclusivamente al difensore ed al suo sostituto, per lo
“scopo di conferire loro i crismi di una maggiore attendibilità”8 .
Il contenuto delle informazioni raccolte nel conferire con i soggetti
informati sui fatti, se pure non è trascrivibile in un verbale formale, può
comunque costituire oggetto di annotazioni scritte ed anche di registrazioni
magnetofoniche, consentite allorquando siano opera di persone presenti.
Stabilita l‟assoluta liceità di tali registrazioni e delle relative trascrizioni,
parte della dottrina ritiene che “alla loro acquisizione agli atti come prova
documentale osti il divieto di documentazione previsto per gli investigatori
privati dagli artt. 391-bis commi 1 e 2 e 391-ter: le informazioni così
assunte potranno dunque essere utilizzate, al pari delle annotazioni, come
supporto alla memoria non solo per fini meramente interni, ma pure in
occasione di una eventuale testimonianza, non valendo per questi soggetti
l‟incompatibilità a deporre stabilità dall‟art. 197 lett. d) c.p.p.”.
7
8
Tratto dal sito www.altalex.com
Tratto dal sito www.altalex.com
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Come si può ben capire, i margini di autonomia, con cui si muove
l‟investigatore privato, potranno essere più o meno ampi, a seconda della
quantità e qualità dei dati di partenza, del suo grado di competenza e
professionalità, nonché del suo “affiatamento” con il difensore
committente.
In ogni caso, “l‟azione dell‟investigatore privato non dovrà essere difforme
da quella richiesta dal difensore, il quale, come già detto, ha la
responsabilità del mandato difensivo e della direzione delle investigazioni
in favore del proprio assistito.
Quindi l‟avvocato dovrà scrupolosamente cautelarsi di fronte
all‟eventualità di dover rispondere, per l‟operato dell‟investigatore, a titolo
di culpa in eligendo o di culpa in vigilando”.9 La dottrina a tal proposito ha
suggerito al difensore di provvedere ad una sottoscrizione di una polizza
assicurativa per rischi professionali che preveda, con apposita clausola,
anche
la
copertura
per
l‟attività
investigativa
delegata
all‟investigatore privato.
Per consentire al difensore di essere informato costantemente sull‟operato
del suo investigatore privato, la dottrina consiglia che quest‟ultimo
provveda a redigere una c.d. “nota relazionale”, su cui annoti tutte le
operazioni e le fasi attraverso cui svolge l‟attività investigativa: dovrà,
quindi, descrivere in maniera circostanziata l‟attività svolta e i risultati
ottenuti, in modo da permettere un controllo, anche se ex post, sull‟attività
compiuta, così da consentire al difensore di studiare nuove ed ulteriori
iniziative di indagine.
Parlando, adesso, della disciplina tipica, nello specifico, dell‟attività
dell‟investigatore privato, si può notare che il nostro ordinamento dà una
regolamentazione negativa: infatti non prevede espressamente tutte la
attività che esso può compiere e come le può compiere, come sopra
detto, ma al contrario fissa i confini leciti di tali attività, attraverso la
previsione di comportamenti ritenuti illeciti, spesso sotto il profilo
penalistico.
Innanzitutto sono limiti assoluti per l‟attività investigativa le libertà e i
diritti costituzionalmente garantiti, i quali, come sappiamo, possono subire
delle limitazioni solo in ipotesi eccezionali previste dalla stessa
Costituzione “ per atto motivato dell‟autorità giudiziaria e nei soli casi e
9
Finazon Francesco, Investigazioni Private, Greco e Greco Editore, Milano, 2006, pag.38.
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modi previsti dalla legge”10 ex art. 13 Cost. Il codice prescrive che solo il
giudice, in quanto organo terzo ed imparziale, può disporre la limitazione
del diritto costituzionalmente garantito e non il pubblico ministero.
Costituiscono un limite concreto all‟attività investigativa anche alcune
norme del codice penale, quali l‟art. 494 c.p. relativo alla sostituzione di
persona, l‟art. 614 c.p. sulla violazione di domicilio, l‟art. 615-bis c.p. sulle
interferenze illecite nella vita privata, l‟art. 615-ter c.p. circa l‟accesso
abusivo ad un sistema informatico o telematico, gli artt. 616-623-bis c.p.
sui delitti contro la inviolabilità dei segreti, l‟art. 660 c.p. sulla molestia o il
disturbo alle persone.
Per completezza, si ricorda che molte di queste norme penali puniscono la
violazione commessa da “chiunque”, prevedendo come aggravante l‟ipotesi
in cui a commetterle sia “ chi esercita anche abusivamente la professione di
investigatore privato”; la conseguenza sarà un aggravio di pena e il venir
meno della condizione di procedibilità a querela del reato, che diviene,
così, procedibile d‟ufficio.
”Sotto altro profilo, si ricorda che gli investigatori sono destinatari della
nuova fattispecie criminosa introdotta dall‟art. 379-bis c.p.p., in tema di
rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale appresi per aver
partecipato o assistito a un atto del procedimento stesso”.11
L‟investigatore privato può essere sentito nel contraddittorio tra le parti in
merito alla attività svolta in sede di investigazioni difensive. In relazione
alle informazioni assunte ai sensi dell‟art. 391-bis comma 1 c.p.p., la legge
1° marzo 2001, n. 63, in tema di giusto processo e prove penali, ha previsto
l‟incompatibilità a testimoniare per i difensore ma non anche per
l‟investigatore privato, salva l‟ipotesi in cui esso abbia provveduto a
verbalizzare le dichiarazioni rese dalla persona informata sui fatti, ai sensi
dell‟art. 197 comma 1 lett. d) c.p.p.
Secondo parte della dottrina, “l‟investigatore può essere sentito in qualità di
testimone indiretto sulle notizie raccolte durante il colloquio non
documentato, nei limiti dell‟art. 195 c.p.p.. Secondo la disciplina della
testimonianza de relato ex art. 195 c.p.p., le dichiarazioni ottenute in sede
di investigazioni difensive verrebbero introdotte nel processo in maniera
diversa da quanto previsto per la polizia giudiziaria. Infatti, gli art. 351 e
357 comma 2 lett. a) c.p.p. obbligano la polizia giudiziaria a verbalizzare le
10
11
Ivi, pag. 42.
Ivi, pag. 45.
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dichiarazioni ricevute. I verbali, al loro volta, sono sottoposti alle regole
generali in materia di contestazioni e di letture. Ne discende che, ove fosse
ammessa la testimonianza indiretta sulle informazioni acquisite si
aggirerebbero le norme sulle letture e contestazioni”.12
Resta da chiarire se, sul piano soggettivo, esistano delle differenze tra la
posizione processuale del testimone e quella dell‟investigatore, e quindi
quale disciplina applicare durante l‟esame incrociato.
La dottrina ha evidenziato come esistano delle differenze tra il testimone e
l‟investigatore privato: il primo rappresenta fatta da lui conosciuti o
percepiti per caso, mentre il secondo viene a conoscenza di fatti
nell‟espletamento di un incarico professionale.
Da quanto detto deriva che, l‟investigatore, nel corso delle investigazioni
difensive, non è un terzo che percepisce delle dichiarazioni provenienti da
altre persone per caso, egli è un ausiliario della difesa che agisce sulla base
di un incarico professionale, nell‟interesse esclusivo della parte privata.
La dottrina ha osservato come si configuri una incompatibilità per
l‟investigatore con l‟ufficio di testimone per ciò che riguarda gli atti
compiuti in sede di investigazioni difensive. La soluzione proposta, in
assenza di una specifica disciplina, è che l‟esame dibattimentale
dell‟investigatore potrebbe essere fatto alla stregua di quello previsto per il
consulente tecnico. Infatti, come loro l‟investigatore è un soggetto facente
parte dello staff dell‟ufficio difensivo; egli è un ausiliario del difensore che,
quando procede ad assumere informazioni ex art. 391-bis comma 1 c.p.p.,
agisce sulla base di un incarico professionale, impiegando esperienza,
professionalità e competenze specialistiche proprie della sua professione.
Quindi nel momento in cui viene escusso in dibattimento egli esprime
direttamente delle valutazioni sugli esiti delle investigazioni difensive,
rimando così un soggetto di parte che prospetta al giudice gli argomenti a
favore della difesa.
I diversi poteri e la diversa "autoritas" di cui godono Pubblici Ministeri e
polizia giudiziaria da un lato e difensori e investigatori privati dall'altro,
restano uno dei principali motivi di perplessità degli avvocati penalisti
rispetto all'efficacia delle indagini difensive.
L'altro motivo sono i costi, spesso elevati. Nonostante la citata riforma del
gratuito patrocinio, il "non abbiente" rimane in una condizione di effettiva
disparità rispetto a chi può pagarsi i migliori professionisti, per tutto il
12
Tratto dal sito www.altalex.com
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tempo necessario a scandagliare ogni possibilità di ricerca.
“ Non aiuta la mancanza di un Albo e Ordine professionale degli
investigatori che lascia nel "limbo" delle buone intenzioni la preparazione
culturale, tecnico-giuridica dell'investigatore, e la vigilanza sul
comportamento dei singoli - tra norme vecchissime e non più aderenti alla
realtà - e "codici deontologici" affidati alle iniziative di associazioni di
categoria non sempre rappresentative o a interventi esterni e limitati a
specifici settori (come quello del Garante della Privacy che da tempo ha
"ventilato" l'emanazione di un codice per gli investigatori).”13
1.3 Le investigazioni private e la Legge sulla Privacy
L'attività di "investigazione" risponde a una ineliminabile esigenza di
conoscenza del privato, ma nella società moderna le "informazioni" hanno
acquisito una importanza e un valore economico tali e si sono così
moltiplicati gli strumenti di controllo potenzialmente lesivi dell'intimità e
dell'identità del singolo, da spingere l'Europa ad emanare delle precise
direttive in materia di trattamento dei dati personali.
“L'Italia è arrivata in ritardo rispetto ad altri Stati europei nel recepire
l‟articolo 4 della Convenzione Europea di Strasburgo 108/81 e nel dare
attuazione alla direttiva Comunitaria n.95/46/Ce dell‟ottobre 1995 in
materia di trattamento di dati personali e libera circolazione di tali dati. Ma,
con la Legge 695 del 31.12.1996 entrata in vigore l'8 maggio 1997, è
andata oltre le direttive comunitarie ed ha ampliato la tutela prevista a tutti i
dati personali, prescindendo dalla loro inclusione e/o dalla loro
destinazione ad essere inclusi in archivi informatizzati o manuali. Questa
estensione dell'ambito di applicazione della Legge 675/96 anche alla
raccolta ed alla diffusione, a scopo informativo o comunque di esplicazione
di pensiero, di dati personali non strutturati in archivio né destinati ad
esserlo "tende ad aggravare l'esposizione della normativa sul versante della
legittimità costituzionale" come osservato in un decreto del 27.9.1999 del
Tribunale Civile di Milano 1 Sezione. Ma, al di là delle considerazioni sul
reale ambito di operatività della Legge 675/96, essa ha introdotto nella
nostra cultura un diverso "sentire", rovesciando la prospettiva tradizionale
della piena libertà di circolazione delle informazioni fuori dagli ambiti di
riservatezza protetti da norme specifiche”14.
13
14
Tratto dal sito www.agenzieinvestigative.info.it
Tratto dal sito www.altalex.com
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Questa Legge è apparsa come la consacrazione giuridica del cd. "diritto
alla Privacy" come diritto alla riservatezza e all'intimità. A differenza dei
paesi di diritto anglosassone, il nostro ordinamento giuridico aveva
considerato per molti anni quello alla riservatezza più un‟aspirazione che
un diritto vero e proprio, nonostante la Costituzione (agli artt. 13-14-15)
garantisse rispettivamente l'inviolabilità della libertà personale, di
domicilio ed epistolare.
Nel 1974 la Corte Costituzionale ha sancito l'inclusione, tra i diritti
inviolabili dell'uomo, del diritto alla riservatezza e l‟esigenza di tutela è
stata ribadita dalla legge 8-4-1974, titolata appunto: "tutela della
riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni".15
Già prima della Legge 675/96 le norme penali che delimitano la sfera di
riservatezza dell'individuo proteggevano dalle indagini altrui, vuoi anche
dalla curiosità del singolo, e nell'attività di ricerca di informazioni su atti o
fatti riguardanti la vita di relazione, l'investigatore privato non ha mai
goduto di uno "statuto" particolare né di poteri diversi da quelli di qualsiasi
cittadino, a differenza della polizia giudiziaria la quale, in determinate
circostanze, che devono essere previste per legge, può porre dei limiti alle
libertà personali costituzionalmente garantite.
Anzi, in molti casi, se la fattispecie prevista dalla legge penale è commessa
da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato
(analogamente a quando il reato è commesso da un pubblico ufficiale), la
pena è aumentata e la procedibilità è d'ufficio. Così l'art. 615-bis C.P.
punisce chi si procura indebitamente, mediante strumenti di ripresa visiva o
sonora, notizie o immagini della vita privata che si svolgono nell'abitazione
altrui o in altri luoghi di privata dimora e nelle loro appartenenze.
“Analogamente aggravate sono le pene per i reati di indebita presa di
cognizione di comunicazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o
telematiche ed anche la sola installazione di apparecchiature atte ad
intercettare, come previsto dagli artt. 617, 617-bis, 617-ter, 617-quater,
617-quinquies, 617-sexties C.P.; la violazione o sottrazione di
corrispondenza è punita dall'art. 616 C.P.
Ci sono poi le norme a tutela del "segreto": l'art. 618 C.P. (Rivelazione del
contenuto di corrispondenza), 621 C.P. (rilevazione del contenuto di
documenti segreti), 622 C.P. (Rivelazione di segreto professionale), 623
C.P. (rivelazione di segreti scientifici o industriali), intendendosi per
15
Tratto dal sito www.altalex.com
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corrispondenza anche quella telefonica, telematica o informatica e per
documento anche ogni supporto informatico contenente dati, informazioni,
programmi; l'art. 623-bis C.P., infine estende la tutela relativa alle
comunicazioni a qualsiasi trasmissione a distanza di suoni, immagini o
altri”16.
Per quanto riguarda la registrazione di conversazioni Pacifica è l'illiceità
delle intercettazioni di conversazioni "tra altre persone" anche se effettuate
su apparecchio proprio e anche quando si tratti di congiunti e la finalità sia
la tutela di un proprio diritto.
L'illiceità anche della semplice "installazione" di apparecchiature atte ad
intercettare è stata ribadita nel 2000 dalla Cassazione Penale che ha
respinto il ricorso di un marito condannato per "aver installato nella casa
coniugale una apparecchiatura atta ad intercettare le telefonate della
moglie" e giustificatosi dicendo di voler controllare il traffico telefonico a
causa di telefonate anonime;
Diverso è il caso della registrazione di conversazioni da parte di uno degli
interlocutori per il quale la Cassazione, anche recentemente (Sezione I,
sentenza 21 marzo-24 aprile 2001 n. 16729 ) ha precisato che "La
registrazione di conversazioni telefoniche, effettuata da parte di uno degli
interlocutori, non rientra tra le intercettazioni telefoniche, non è sottoposta
alle limitazioni e alle formalità proprie di queste ultime e ben può essere
utilizzata per avvalorare le dichiarazioni testimoniali di chi l'ha effettuata,
attenendo essa al momento della documentazione e della formazione della
prova, e non già all'attività di ricerca dei mezzi di prova"17.
Il medesimo principio vale, in via generale, per le videoregistrazioni di
colloqui da parte di uno dei presenti, che non richiedono il necessario
all‟abbonato di accedere ai dati di traffico sia in entrata sia in uscita dalle
proprie utenze telefoniche, senza necessità di un‟autorizzazione o di altro
provvedimento giudiziario consenso del proprio interlocutore. La legge
sulla privacy permette rio, con le modalità meglio precisate nel nuovo
CODICE (in particolare all‟art. 127, per le chiamate di disturbo).
Non è legittimo, invece, l‟accesso diretto a dati relativi a utenze intestate a
terzi, fuori dai casi e con le modalità previste dalla Legge.
La tutela penale della segretezza della corrispondenza vale senz'altro, fra i
documenti elettronici, sia per le singole e-mail che, più in generale, per i
16
17
Ibidem.
Ibidem.
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14
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messaggi che circolano, via Internet, nelle liste di posta elettronica e nelle
newsgroup ad accesso limitato, che devono essere considerati come
corrispondenza privata e in quanto tali non possono essere violati. Lo ha
stabilito il Garante della Privacy affrontando il più ampio caso di una
mailing list costituita su iniziativa di alcuni dipendenti di
un'amministrazione con strumenti messi a disposizione dalla stessa
amministrazione.
Ma cos‟è effettivamente cambiato con la legge 675/96? il principio
generale è che per trattare i dati altrui occorre il consenso informato
dell'interessato, ma è un principio che gode di importanti eccezioni:
anzitutto ogni cittadino ha, ed aveva anche prima, libertà di investigare, per
qualsiasi ragione, anche per sola curiosità, entro i limiti stabiliti dalla legge.
L'art. 3 della Legge 675/96 ha stabilito infatti che "il trattamento di dati
personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali
non è soggetto all'applicazione della presente legge, sempre che i dati non
siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione"18.
Inoltre, la necessità del consenso dell'interessato è stata esclusa (art. 12 e
art. 20): per il trattamento, la comunicazione e diffusione di tutti i tipi di
dati pubblici, conoscibili da chiunque, e di tutti i dati relativi allo
svolgimento delle attività economiche, raccolti anche ai fini di
informazione commerciale o di ricerche di mercato, nel rispetto della
vigente normativa sul segreto aziendale e industriale; fra questi ultimi
rientrano senz'altro le informazioni relative alla solvibilità o allo stato di
insolvenza di un'impresa, al pari di quelle riguardanti i crediti e i debiti, che
possono essere utilizzati e divulgati anche senza il consenso delle società.
Tra i casi particolari su cui si è pronunciato il Garante quello degli elenchi
dei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, o nei
cui confronti sia stato accertato un maggior reddito superiore a determinate
soglie a norma dell'art. 69 del D.P.R. n. 600/1973, norma che prevede
inoltre espressamente la formazione, per ciascun Comune, di elenchi
nominativi di tutti i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei
redditi o che esercitano imprese commerciali, arti e professioni. Gli elenchi
devono essere depositati per un anno presso gli uffici delle imposte e presso
le amministrazioni comunali ai fini della consultazione da parte di
chiunque. Essendo, dunque, tali fonti destinate ad un'ampia pubblicità, la
pubblicazione e la divulgazione di dati tratti da esse deve ritenersi lecita.
18
Ibidem.
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15
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la necessità di consenso dell'interessato è esclusa anche per il trattamento
necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è
parte l'interessato o per l'acquisizione di informative pre-contrattuali
attivate su richiesta dell'interessato.
“La normativa sulla Privacy (Legge 675/96 e successive modificazioni) ha
consacrato il ruolo degli investigatori privati quali "ausiliari" di giustizia.
Non solo in materia penale ma in tutti i casi in cui lo scopo delle
investigazioni sia quello di far valere o difendere un diritto in giudizio, la
legge sulla privacy ha previsto significative eccezioni alla disciplina
ordinaria, considerata la peculiare esigenza di tutela del diritto di difesa”19.
Dal 1 gennaio 2004 è in vigore il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.
196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
che ha riorganizzato tutta la materia, abrogando la Legge 675/96.
Per quanto concerne la materia delle investigazioni private resta
sostanzialmente confermata la normativa previgente. In particolare:
§ il consenso dell‟interessato al trattamento dei dati non è richiesto (art. 24)
quando si tratti di dati pubblici (provenienti da pubblici registri, elenchi,
atti o documenti conoscibili da chiunque)o relativi allo svolgimento di
attività economiche (purché trattati nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale) e, comunque, quando il
trattamento dei dati è necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale (art. 24 1^comma,
lettera F); in questo caso è consentito, senza consenso dell‟interessato,
anche il trasferimento all‟estero dei dati in Paesi extra Unione Europea (art.
43). Anche i cd. Dati sensibili possono essere trattati nel corso delle
investigazioni, senza dover chiedere il consenso all‟interessato, quando il
trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.397, o, comunque, per far
valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello
19
Venditti Pasquale-Giuseppe, Le investigazioni Private, Altagamma,Milano, 2006, pag.30.
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dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un
altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (art.26 comma 4 lettera C).
In deroga al trattamento generale di cui all‟art. 13 l‟informativa
all‟interessato, quando i dati non sono raccolti presso di lui, non è dovuta se
i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di
cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento (art. 13 comma 5).
I diritti di accesso ai dati personali e gli altri diritti di cui all‟art. 7 non può
essere esercitato per il tempo in cui potrebbe derivarne pregiudizio allo
svolgimento delle investigazioni (art. 8 2^ comma, lettera E e lettera F)
Gli investigatori sono tra le categorie per le quali è stata prevista
l‟emanazione di un codice di deontologia e di buona condotta nel
trattamento dei dati personali, promosso dal Garante (art.135)
Per quanto riguarda le investigazioni sui dipendenti c‟è
la possibilità, per il datore di lavoro, di effettuare indagini sui dipendenti
infedeli o assenteisti a mezzo di investigatori privati è stata più volte
ribadita dalla giurisprudenza e la finalità di tutela giudiziale di siffatte
investigazioni consente che vengano effettuate con le esenzioni previste
dalla Legge 675/96, senza informare il dipendente.
“Non è vietato all'imprenditore di verificare il corretto adempimento delle
prestazioni lavorative al fine di accertare mancanze specifiche dei
dipendenti già commesse o in corso di esecuzione (Cassazione, Sez.
Lavoro, 18 febbraio 1997, n. 1455). E' consentita la verifica circa
l'eventuale realizzazione di comportamenti illeciti esulanti dalla normale
attività lavorativa (Cassazione Sez. Lavoro 9 giugno 1989 n. 2813) e non è
vietato il ricorso alla collaborazione di investigatori privati, in
considerazione della libertà della difesa privata e in mancanza di espliciti
rilievi al riguardo (Cassazione, Sez. Lavoro, 17 ottobre 1998, n. 10313)”20.
I limiti delle investigazioni sono fissati dagli articoli 4 e 8 dello Statuto dei
lavoratori che vietano l'uso di impianti audiovisivi e di altre
apparecchiature per finalità di controllo a distanza dei lavoratori e le
indagini "sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore,
nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine
20
Tratto dal sito www.altalex.com
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professionale del lavoratore"21. L'art. 2 Statuto dei lavoratori non vieta,
infatti, che la tutela del patrimonio aziendale sia esercitata dal datore di
lavoro direttamente o a mezzo terzi e l'art. 3 vieta il controllo occulto
sull'attività lavorativa dei dipendenti e non l'accertamento di
comportamenti contrari ai doveri del prestatore di lavoro (Pretura Milano
23.4.1986).
“Le norme poste dagli art. 2 e 3 L. 20 maggio 1970 a tutela della libertà e
dignità del lavoratore, delimitando la sfera di intervento di persone preposte
dal datore di lavoro a difesa dei suoi interessi, con specifiche attribuzioni
nell'ambito dell'azienda (rispettivamente con poteri di polizia giudiziaria a
tutela del patrimonio aziendale e di controllo della prestazione lavorativa),
non escludono il potere dell'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104
C.C, di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione
gerarchica , l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare
mancanze specifiche dei dipendenti, già commesse o in corso di
esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità del controllo, che può
legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino né il
principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti, né il
divieto di cui all'art. 4, stessa L. 300 del 1970, riferito esclusivamente
all'uso di apparecchiature per il controllo a distanza (non applicabile
analogicamente, siccome penalmente sanzionato); sono pertanto legittimi,
in quanto estranei alla previsione delle suddette norme, i controlli posti in
essere dai dipendenti di un'agenzia investigativa, i quali operando come
normali clienti di un esercizio commerciale e non esercitando potere alcuno
di vigilanza e di controllo, verifichino l'eventuale appropriazione di denaro
(ammanchi di cassa)" (Cass. Sez. Lav. 23.8.1996, 7776).
"Può quindi affermarsi la legittimità del controllo occulto su quelle
prestazioni lavorative il cui inadempimento integra gli estremi dell'illecito"
(Cass. 9836/1995).
Sullo svolgimento di attività "in concorrenza" durante l'orario di lavoro:
"Gli artt. 2 e 3 Statuto dei Lavoratori non possono trovare applicazione
nelle ipotesi di realizzazione, da parte dei lavoratori, di comportamenti
illeciti esulanti dalla normale attività lavorativa, pur se commessi nel corso
di essa. L'attività lavorativa prestata a favore di un altro soggetto,
concorrente del datore di lavoro, costituisce una violazione dell'obbligo di
fedeltà, che non è rilevante sotto il profilo penale se è compiuta fuori dal
21
Ibidem.
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normale orario di lavoro mentre integra gli estremi del delitto di truffa se è
esercitata da parte di un soggetto che lucra la retribuzione fingendo di
svolgere il lavoro che gli è stato affidato" (Cassazione sez. Lavoro n. 14383
del 3.11.2000)”.22
“ Sul controllo, effettuato all'esterno dell'azienda, sul dipendente che ozia
anziché lavorare: "Pienamente conforme a diritto appare dunque la
sentenza impugnata, in quanto ha ritenuto lecito il ricorso a investigatori
privati al fine di verificare come il P. impiegava il tempo trascorso fuori
dalla sede della Banca, e perché non ricadente nell'ambito del divieto di cui
al richiamato art. 2, e perché finalizzato a verificare comportamenti che ben
potevano integrare il delitto di truffa". (Cassazione, Sez. Lavoro n. 5629 del
5 maggio 2000).”23
Sul versante della privacy si riporta un provvedimento del Garante del
novembre 2000 pubblicata sulla news-letter 8-14 gennaio 2001 che
ribadisce come non viola le norme sulla privacy l‟investigatore privato che,
nel rispetto delle leggi e in base ad un preciso incarico, raccoglie
informazioni utili alle indagini. Il Garante ha respinto il ricorso di un
dipendente licenziato, che gli chiedeva di accertare se il trattamento di dati
effettuato dai suoi datori di lavoro fosse lecito e corretto. Il dubbio si
riferiva alle indagini di un investigatore che, per conto della sua società, era
riuscito ad accertare l'insussistenza della patologia da lui addotta per
giustificare i periodi di assenza. L'Autorità ha osservato che l'uso di
informazioni al fine di far valere un diritto in sede giudiziaria è lecito.
L'investigatore incaricato dal legale della società aveva raccolto e
trasmesso alcuni dati personali del dipendente (fotografie, annotazioni sugli
spostamenti, orari ecc.) risultati utili a dimostrare in giudizio l'inesistenza
della malattia. Alcuni occasionali riferimenti a familiari presenti , durante
gli spostamenti dell'interessato o altri particolari o comportamenti (es.
autovetture guidate), che si potrebbero desumere dalle fotografie riprese a
distanza o dalle annotazioni dell'investigatore, non sono stati ritenuti
eccedenti , rispetto alla finalità di provare che il dipendente fosse in grado
di svolgere una normale vita di relazione, nonché di riprendere l'attività
lavorativa.
L'opera di ausilio degli investigatori privati nella lotta all'immissione in
commercio di merci contraffatte o usurpative è una realtà da molti anni e
22
23
Ibidem.
Ibidem.
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richiede anche conoscenze adeguate, per la parte di competenza, della
complessa normativa concernente la materia.
Accanto alle ipotesi tradizionali, la Legge 18 agosto 2000 n. 248 recante
"nuove norme di tutela del diritto d'autore"24 ha introdotto norme
specificatamente rivolte contro la pirateria e le duplicazioni illecite, anche
delle opere a stampa, mentre fenomeni nuovi sono sorti, legati al mondo
del web come il "domain grabbing", diffusa pratica contraffattoria
consistente nella appropriazione di marchi e segni distintivi altrui come
nomi a dominio, al solo scopo di ricavarne un ingiusto profitto.
Sono tutti possibili campi di intervento dell'investigatore privato per la sua
opera di ausilio, nel ricercare elementi a sostegno della domanda di tutela
dei diritti violati, non solo dinanzi alle autorità penali, ma altresì civili ed
amministrative od arbitrali.
Sempre più le informazioni equivalgono a denaro e potere. Le attività
investigative richieste al verificarsi di una intrusione, di una fuga di notizie,
di sottrazioni e manipolazioni di dati, cercano di ricostruire percorsi e
modalità seguiti dai cd. criminali informatici (esterni o interni all‟azienda)
evidenziando "punti deboli" nei sistemi informatici e nei protocolli
aziendali. La misura del potenziale dannoso di simili eventi deve tener
conto anche delle disposizioni introdotte dalle Legge 675/96 (e confermate
dal recente CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI al titolo V, art. 31 e seguenti) che ha introdotto l'obbligo di
adottare idonee e preventive misure di sicurezza, in modo da ridurre al
minimo i rischi di perdita o distruzione, anche accidentale, di accesso non
autorizzato o trattamento non consentito dei dati. L‟omessa adozione delle
misure di sicurezza è sanzionata penalmente.
Inoltre, “il responsabile è tenuto al risarcimento del danno ai sensi
dell‟art.2050 del Codice Civile il che significa che la legge 675/96 ha
considerato il trattamento dei dati alla stregua di una “attività pericolosa” e
ha presunto l‟esistenza di una responsabilità: tocca al soggetto provare di
non aver potuto evitare il danno e, secondo la giurisprudenza in materia,
non è sufficiente la prova negativa di non aver violato norme di legge o di
comune prudenza, ma è necessaria la prova positiva di aver impiegato ogni
cura e misura atta ad impedire l‟evento dannoso”.25
E' in aumento la richiesta di attività di prevenzione, volte ad accertare
24
25
Ibidem.
Ibidem.
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l'esistenza di apparecchiature illecite idonee ad intercettare conversazioni e
comunicazioni sia all'interno (sale riunioni, uffici direzionali) che
all'esterno dell'azienda (autovetture, abitazioni dei dirigenti), cui spesso si
affianca una attività di consulenza volta ad evitare che disattenzioni,
negligenze o semplice ingenuità possano determinare costi altissimi per
l'azienda, in barba ai più moderni sistemi di sicurezza installati.
La richiesta di figure professionali nel campo della consulenza e assistenza
è aumentata parallelamente all'incremento di furti interni, truffe, frodi,
estorsioni, spionaggio industriale fino ai sabotaggi e al terrorismo
economico (con attentati, sequestri, minacce nei confronti di dirigenti).
Sono state create strutture aziendali interne preposte a gestire il problema
“sicurezza” nella quotidianità e si ricorre a consulenti esterni per elaborare
piani generali e controllare il corretto e adeguato funzionamento di quelli
esistenti.
§ L'apporto dell'investigatore, per quanto di sua competenza, può essere
determinante: oltre a competenze tecniche specifiche e continuamente
aggiornate (per “testare” i sistemi anti-intrusione, le eventuali debolezze
nelle barriere fisiche e nel controllo eccessi, l‟efficacia degli impianti di
sorveglianza interna e della qualità delle procedure operative, l‟adeguatezza
dei sistemi di sicurezza informatica, la protezione dei sistemi di
comunicazione interni ed esterni da violazioni e intercettazioni), a
conoscenze giuridiche (per valutare impianti e procedure alla luce delle
norme esistenti, particolarmente quelle a tutela dei lavoratori e della
privacy in generale, occorrono conoscenze psicologiche e umane, per
individuare persone e comportamenti a rischio. A queste caratteristiche si
devono aggiungere l‟assoluta indipendenza e obbiettività di valutazione e
l‟ancor più assoluta integrità.
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Capitolo 2 Chi è un buon detective?
2.1 Come si diventa investigatore privato
Il mestiere dell‟investigatore privato, seppur pieno di soddisfazioni, è
difficile. E‟ come una vocazione, e se ne resta irrimediabilmente attratti e
affascinati. Riuscire in questo settore è peggio che sfondare nel mondo
dello spettacolo. In media, solo il 13% dei giovani aspiranti Detectives, che
si presentano in Agenzia, decide poi d‟intraprendere la professione. Ciò
dipende dal fatto che molti giovani credono le investigazioni avventurose
come nei film, altri pensano basti l‟intuito degli eroi letti sui romanzi gialli.
La professione di "Investigatore privato" non è attualmente regolamentata
dall'esistenza di alcun Albo professionale: questo significa che non è
necessario sostenere alcun tipo di esame di abilitazione per accedere al
ruolo e che non esistono titoli di studio univoci e specifici in grado di
garantire la preparazione necessaria. Tecniche e metodologie possono
essere imparate ed affinate anche sul campo, ma certo non si può
prescindere dal raggiungimento di una formazione culturale di base il più
elevata possibile. I requisiti necessari per svolgere la professione sono:
Cittadinanza italiana, capacità di obbligarsi, assenza di condanne per delitti
non colposi (art. 134, comma 2) e dimostrazione di "capacità tecnica". Alla
domanda occorre allegare i documenti comprovanti la propria idoneità
(Art. 257 Regolamento).
“Per svolgere la professione di Investigatore è comunque oggettivamente
consigliabile il possesso di una Laurea (preferibilmente in Giurisprudenza o
Psicologia): attualmente sono stati anche istituiti percorsi formativi:
- presso l'Università degli Studi dell'Aquila ( Facoltà di Scienze della
Formazione ) è stato istituito il corso di laurea di primo livello in "Scienze
dell'Investigazione".
- presso l'Università di Bologna (Facoltà di Scienze Politiche - sede di
Forlì) esiste il corso di laurea di primo livello per "Operatore della
sicurezza e del controllo sociale" finalizzato all' acquisizione delle
competenze necessarie per svolgere un'attività che impone di saper gestire
progredite strategie investigative, di controllo e di sicurezza orientate alla
prevenzione della criminalità;
- presso l'Università di Bologna (Facoltà di Scienze Politiche - sede di
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Forlì) esiste la Laurea specialistica in "Benessere, sicurezza, sociologia
della salute" che prevede un ramo in "Sicurezza e criminologia
investigativa".26
2.2 Le doti dell’Investigatore Privato
Vediamo ora quali sono le difficoltà della professione e le caratteristiche,
che un buon Detective deve avere per poterle superare.
Il lavoro investigativo, nella maggior parte dei casi, non può essere
previsto, giunge all‟improvviso e va svolto tempestivamente. Pertanto è
difficile disporre completamente del proprio tempo libero e non sacrificare
la vita privata. Un‟altra dote necessaria è la resistenza agli stress fisici e
psichici, che il lavoro comporta. Spesso per ragioni di servizio, non si può
mangiare regolarmente, dormire a sufficienza o disporre a piacimento di
momenti di relax. E‟ prerogativa dell‟Investigatore privato, il fatto di
svolgere spesso pedinamenti ed appostamenti in solitario e di non poter
sempre avere la disponibilità del “cambio turno” da parte dei colleghi.
Ogni investigazione che si intraprende, è una continua scommessa.
Quando si pedina una persona non si sa se e quando questa uscirà di casa,
dove andrà, se si riuscirà a seguirla senza essere visti e se si otterranno
informazioni necessarie per il cliente.
Uno dei pregi più importanti dell‟investigatore è l‟obiettività. Occorre
rilevare e riferire il più fedelmente possibile tutto ciò che si denota o che si
apprende durante le indagini. Non bisogna mai saltare prematuramente alle
conclusioni. Distacco e neutralità sono gli ingredienti fondamentali per la
buona riuscita di un caso. Valutazioni senza emotività e non avere mai
preconcetti né tesi preferite.
E‟ inoltre fondamentale per lavorare con successo, essere molto ordinati.
Nell‟ordine si notano anche i dettagli più piccoli ed un Investigatore basa
gran parte del suo operato sui dettagli.
Un‟altra dote da coltivare è la capacità di analisi. Esaminare e far
esaminare da esperti qualsiasi aspetto o particolare emerga dalle indagini:
spesso consultando con cura archivi o documenti si reperiscono fonti utili
alla soluzione di situazioni apparentemente irrisolvibili.
Il lavoro investigativo comporta intelligenza e l‟intelligenza trova
vantaggio nella cultura: tanto più l‟Investigatore è colto tanto più sarà
efficiente. Un buon detective privato dovrebbe avere una cultura superiore
26
Tratto dal sito www.gman.it
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e tenersi costantemente aggiornato su norme giuridiche innanzitutto,
automezzi, ottica e fotografia, elettronica, armi e munizioni, polizia
scientifica. Più precisamente le materie che dovrebbero essere trattate più
spesso sono:
- Norme giuridiche in materia penale, civile e fiscale, che riguardino in
particolare la professione investigativa.
-Autovetture e mezzi di trasporto (non si può immaginare un Detective che,
durante un pedinamento, veda salire il proprio sorvegliato su un‟auto e non
sia in grado di riconoscerne marca e modello.)
-Ottica e fotografia. Anche per questa materia è indispensabile avere
passione. L‟utilizzo di macchine fotografiche, telecamere,binocoli è
fondamentale nell‟attività investigativa.
-Elettronica e attrezzature per la sorveglianza. Mantenersi aggiornati,
almeno superficialmente, sui vari tipi d‟apparecchiature. E‟ fondamentale
conoscere le microspie, i microfoni direzionali, le microtelecamere, gli
impianti satellitari, i sistemi informatici e tutta la tecnologia dello
spionaggio.
-Armi e munizioni. Qualora vengano svolte indagini penali o si lavori in
ambienti criminali, è utile essere armati per difesa personale. Ma se si è
armati è indispensabile conoscere a fondo le armi e che si frequenti un
poligono di tiro pratico.
-Metodi e tecniche di polizia scientifica. Ci sono numerosi libri e
pubblicazioni, che permettono di conoscere i vari argomenti senza esserne
specializzati. Ormai l‟investigatore privato italiano è sempre più impegnato
in Indagini Penali Difensive e sempre più spesso indaga su delitti, per i
quali sono fondamentali i rilievi scientifici.
In qualsiasi indagine il risultato è importante, ma esso deve essere ottenuto
nel rispetto dell‟etica, in ottemperanza alle leggi, seguendo la strada più
rapida e meno dispendiosa.
Si consideri un breve esempio: se si conoscono nome, cognome e posto di
lavoro di una persona, per scoprire dove abita si può procedere in questo
modo:
- Lo si cerca sull‟elenco telefonico e lo si chiama con una scusa, per avere
la conferma che si tratti della persona in questione. In questo caso si
sarebbe risolto il tutto senza muoversi dall‟ufficio.
- Qualora il soggetto non abbia pubblicato il numero di casa in elenco, una
telefonata sul posto di lavoro per sapere dove abita sarà la soluzione più
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facile e meno dispendiosa per ottenere l‟informazione.
-Potrebbe anche verificarsi che l‟uomo non sia presente in elenco e non sia
reperibile a lavoro, oppure non sveli l‟indirizzo della propria abitazione. A
questo punto inizierebbe la vera e propria investigazione facendo delle
ricerche anagrafiche e affrontando le prime spese.
-Se anche le ricerche anagrafiche non producono risultato, si interviene con
il pedinamento fuori dal lavoro per seguirlo fino a casa.
Dopo aver maturato una certa esperienza non esiste informazione che non
si possa ottenere, è solo questione di costi e di tempi.
Nella sua esecuzione pratica il lavoro investigativo è molto meno
drammatico di quanto venga rappresentato nei film.
Pedinare e sorvegliare, ottenere informazioni dalle persone, consultare
archivi e documenti sono in sintesi le principali occupazioni di un
Investigatore Privato e possono sembrare addirittura noiose. Tuttavia esse
si trasformano in adrenalina pura, quando si entra nella vita privata o nelle
occupazioni degli indagati o quando si alleviano sofferenze o si limitano i
rischi ai clienti. Un‟altra dote indispensabile all‟investigatore privato è la
riservatezza. E‟ fondamentale che non si parli degli incarichi assunti della
clientela. Occorrerebbe dire il meno possibile anche su sé stessi. Spesso
viene chiesto all‟investigatore di raccontare aneddoti sulla sua professione,
ma non è cosa semplice. Se l‟episodio è molto particolare può essere
facilmente riconosciuto e anche quando è abbastanza comune, può capitare
di riferirlo all‟ interlocutore sbagliato.
2.3 Rapporti con la clientela
Un aspetto fondamentale della professionalità dell‟investigatore privato sta
nella sua capacità di parlare con i clienti, sapendoli consigliare. Il cliente è
quasi sempre spaesato e bisognoso di un sostegno morale, oltre che delle
normali prestazioni investigative.
Occorre essere prudenti nell‟azzardare giudizi o intraprendere indagini a
senso unico in base alle intuizioni; esse devono essere semplicemente
d‟orientamento, cui far seguire riscontri oggettivi.
Un‟altra capacità dell‟investigatore privato è d‟impostare un efficace e
rapido piano d‟intervento a favore del proprio cliente.
Vediamo quali sono alcuni accorgimenti che sarebbe opportuno tenere in
considerazione nei rapporti con la clientela:
-Evitare di parlare d‟incarichi, di tariffe o di dare consigli al telefono ai
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clienti che contattano l‟investigatore per la prima volta.
-Al contrario quando si incontra il cliente di persona essere generosi nel
concedergli tempo e consigli. Sarebbe opportuno che il cliente parlasse
ampiamente della propria storia e solo in un secondo tempo procedere con
l‟avanzare delle soluzioni, suggerire gli interventi e prospettare i costi.
-Prendere minuziosamente appunti su quanto raccontato dal cliente e sugli
interventi proposti, con i relativi prezzi.
Il rischio maggiore che corre l‟investigatore privato, è di essere
strumentalizzato dal proprio cliente. Può capitare che un Detective venga
ingaggiato non per sapere la verità, ma per scoprire ciò che fa più comodo
al suo cliente. Qualche volta ritiene di poter ottenere dei grandi benefici dai
risultati di un‟indagine e vuole pagare solo al conseguimento di quei
benefici.
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Capitolo 3 Case History: I casi tipici dell’investigatore
privato
3.1 I casi appartenenti al diritto di famiglia
I “casi” tipici che un investigatore privato può essere chiamato a risolvere
sono ovviamente di diversa natura e possono essere suddivisi in diritto di
famiglia e indagini aziendali.
Per quanto riguarda il diritto di famiglia vengono esaminati qui di seguito
alcuni esempi di indagini effettuate dall‟Agenzia Investigativa nella quale
ho svolto il tirocinio.
-Controllo di minore:
Cliente: L‟agenzia viene contattata da una coppia di coniugi, stimati
professionisti; lei quarantacinque anni e lui cinquanta, hanno due figli di
dodici e diciassette anni. Sono molto preoccupati per il figlio maggiore con
il quale negli ultimi tempi hanno grosse difficoltà di comunicazione. Il
ragazzo ha problemi a scuola, ha assunto un atteggiamento scontroso nei
loro confronti ed ha iniziato a rientrare a casa molto tardi. Ha cambiato
inoltre le sue abitudini: dorme fino a tardi, non si presenta a scuola e non
mangia più con appetito. I genitori sospettano che stia frequentando una
brutta compagnia e che abbia iniziato ad usare stupefacenti.
Indagato: L. M., frequenta la terza classe di un rinomato liceo scientifico
della città.
Finalità: Documentare gli spostamenti del ragazzo, accertare l‟identità
delle persone che frequenta per determinare se lo stesso stia effettivamente
assumendo stupefacenti. La durata dei controlli sarà determinata dal
conseguimento del risultato.
Interventi: In base alle indicazioni ed informazioni fornite dai genitori,
pianifichiamo dei controlli dinamici. Con la loro complicità riusciamo a
controllare il ragazzo da quando esce di casa; generalmente si sposta in
scooter o con i mezzi pubblici. Vengono utilizzate due squadre operative
con agenti particolarmente preparati a questo tipo di controlli.
Già dai primi giorni di controllo, sono stati identificati diversi amici con i
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quali si è incontrato. E‟ emerso subito che le persone frequentate avevano
buona reputazione e nulla avevano a che fare con l‟ambiente della droga. Il
disagio dimostrato dal ragazzo era solo dovuto alle difficoltà di rapporto
che aveva con i genitori ed era accentuato dal fatto che in tale periodo
aveva avuto la sua prima delusione “d‟amore”.
Esiti: Le indagini svolte e i controlli effettuati, hanno permesso ai nostri
clienti di avere la certezza che i comportamenti tenuti dal figlio erano
dovuti ad una crisi “di crescita” temporanea.
Grazie all‟ intervento dell‟agenzia investigativa hanno a loro volta preso
coscienza di quanto era stato sbagliato l‟approccio da loro usato per
riacquistare il rapporto con il ragazzo.
-Variazione assegno di mantenimento:
Cliente: Giovane donna separata. La cliente lamenta il fatto che il marito
dichiara di non svolgere una attività lavorativa regolare e pertanto
l‟assegno di mantenimento stabilito dal giudice è stato di importo molto
basso. La donna è certa che l‟uomo lavori e che percepisca un regolare
stipendio anche se in forma non ufficiale “in nero”. Dalle informazioni
fornite risulta che l‟ex coniuge ha lavorato per molti anni nel settore orafo.
Indagato: R. G., quarant‟anni, ex marito della cliente. Dichiara di essere
attualmente disoccupato salvo piccoli lavori occasionali e quindi di
percepire un piccolo reddito che non gli consente di sostenere l‟ex moglie
nonchè i due figli di 3 e 6 anni avuti dalla stessa.
Finalità: Accertare se l‟indagato effettivamente svolge attività lavorativa
ed acquisire elementi probatori atti ad identificare l‟eventuale datore di
lavoro nonché determinare il reddito percepito.
Interventi: Osservazione dinamica per il periodo necessario ad acquisire
gli elementi probatori necessari. Il controllo inizia partendo dall‟abitazione
dei genitori, dove risiede attualmente l‟indagato; seguiamo il soggetto per
più giornate. Dal secondo giorno di controllo verifichiamo che l‟uomo, con
regolarità e sempre nei medesimi orari, si reca presso una nota azienda del
settore orafo. Dagli accertamenti svolti e dai rilievi fotografici acquisiti è
indubbio che l‟uomo vi si reca per prestare attività lavorativa in qualità di
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dipendente non ufficialmente assunto.
Esiti: Grazie a quanto acquisito con le nostre indagini, la nostra cliente ha
potuto richiedere al giudice, non solo il rispetto dell‟impegno dell‟ex
marito, ma anche una variazione dell‟importo dell‟assegno di
mantenimento che è stato ricalcolato in base alla retribuzione stimata
percepita dall‟ex coniuge.
-Infedeltà del partner:
Cliente: Giovane donna di 36 anni. Il marito è imprenditore di successo ed
insieme gestiscono un‟avviata attività commerciale che li porta entrambi
spesso fuori per lavoro. Dal matrimonio è nato un bambino, di tre anni. Il
tenore di vita della famiglia è molto alto. La cerchia delle amicizie e delle
comuni frequentazioni è di un certo tipo.
La cliente sospetta che da qualche tempo il marito intrattenga una relazione
con la propria segretaria; alcuni piccoli indizi le hanno fatto scattare il
dubbio: gesti mal celati tra i due che denoterebbero una certa confidenza ed
intimità, sms e telefonate “strane”, mutamento del comportamento nella
sfera privata.
Indagato: S. M., quarantadue anni, marito della cliente. L‟uomo trascorre
sempre meno tempo a casa con la moglie ed il figlio; è sempre occupato
con la scusa del lavoro e si dimostra molto insoddisfatto e scontroso.
Finalità: Raccolta di elementi di prova atti a dimostrare l‟infedeltà del
marito nell‟ambito della definizione della causa di separazione personale
dei coniugi.
Interventi: Decidiamo, in accordo con la cliente di controllare, in orario
serale e per un‟intera settimana, gli spostamenti del marito per verificare
l‟effettiva esistenza di una relazione extraconiugale.
Già nella serata di lunedì, alla chiusura dell‟ufficio, avviene l‟incontro tra
l‟indagato e la sospetta che si scambiano gesti affettuosi pubblicamente. Si
effettuano gli accertamenti del caso e verifichiamo l‟indirizzo di residenza
della donna. Qui accertiamo che vive da sola. Nei giorni successivi
vediamo l‟indagato recarsi e trattenersi all‟interno di tale abitazione. I
controlli proseguono per un intera settimana fino al week-end in cui, grazie
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alla complicità della cliente che decide di lasciare la città con una scusa,
riusciamo a scoprire che l‟uomo ha progettato di trascorrere il fine
settimana fuori città. Predisponiamo pertanto i controlli e riusciamo a
documentare che i due trascorrono un intero fine settimana in una nota
località turistica.
Esiti: Abbiamo documentato ogni attività, con tutti i supporti fotografici e
video, fornendo materiale utile per la causa di separazione che la moglie ha
deciso di intentare sulla base delle prove acquisite.
Ancora una volta il nostro contributo si è rivelato indispensabile per
permettere alla donna di tutelare legalmente i suoi diritti e quelli del figlio.
-Affidamento minori:
Cliente: Giovane padre di trentacinque anni, separato, chiede il nostro
intervento per dimostrare che l‟ex moglie, alla quale è stato affidato il
figlioletto di quattro anni, ha comportamenti non consoni e contrari
all‟interesse del minore e frequenta una persona non affidabile.
Ha notato nel bambino degli atteggiamenti che lo preoccupano molto e
pensa siano conseguenti allo status della madre.
Indagata: L. P., trent‟anni, ex moglie del cliente, ha in affidamento il
figlio. Lavora in un centro estetico. Da qualche tempo frequenta con due
giovani colleghe dei locali alla “moda” dove ha conosciuto una persona che
vede anche con il bambino a lei affidato. Si ipotizza che la donna possa far
normalmente uso di stupefacenti e alcolici.
Finalità: Acquisire elementi probatori atti a dimostrare che la madre del
piccolo assume comportamenti contrari all‟interesse del minore e al suo
sereno sviluppo psico-fisico.
Si programma l‟osservazione dinamica che durerà il tempo necessario al
reperimento delle prove richieste.
Interventi: In base alle informazioni fornite dal cliente, si predispongono i
controlli del caso che hanno inizio dal pomeriggio, quando la donna smette
di lavorare per andare a prendere il bambino all‟asilo fino al rientro a casa
della stessa nella tarda serata e si protraggono, a giorni alterni, per circa due
settimane.
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Esiti: Sono stati documentati con filmati e foto gli incontri che la donna ha
avuto in presenza del bambino, ed i comportamenti irresponsabili assunti
nei suoi confronti. E‟ stata vista più volte in compagnia dell‟uomo
sospettato che si è rivelato, con gli accertamenti effettuati, persona poco
affidabile. Sempre in compagnia del minore ha inoltre frequentato luoghi e
persone palesemente riconducibili al tentativo di acquisto di stupefacenti.
A seguito del nostro intervento, il padre ha potuto ottenere l‟affidamento
del bambino che ora sembra avere riacquistato nuovamente quella serenità
che gli aveva visto svanire.
Oltre a queste possibilità di casi investigativi, esiste evidentemente un
panorama ben più ampio che si potrebbe prospettare dinanzi un
Investigatore Privato, affrontiamo ad esempio la tematica della Sicurezza
delle Donne, come i casi di:
-Stalking;
-Mobbing;
-Molestie Sessuali
Lo "Stalking" è un termine abbastanza recente che definisce un fenomento
che in Italia colpisce una persona su dieci e in sei casi tra questi, la vittima
è una donna.
Il termine Stalking, mutuato dal linguaggio tecnico della caccia, significa
proprio appostamento : si tratta di molestie assillanti, un insieme di
comportamenti ripetuti ed intrusivi che diventano una vera e propria
persecuzione per la vittima.
Questa può essere una persona famosa ossessionata da un suo fan, ma
anche un professionista come un avvocato o un chirurgo ossessionato da un
suo cliente, o un individuo che ha deciso di troncare una relazione di
amicizia o d‟amore con quello che diventerà il suo molestatore.
A seguito di questa fenomenologia nasce anche in Italia il reato di
"Stalking", ovvero: molestie non sessuali, fatte di assillanti telefonate o sms
a qualunque ora del giorno e della notte, incontri ingannevolmente casuali
ma in realtà orchestrati da un molestatore, contatti continui e ossessivi che
possono portare la vittima a condizioni di depressione, panico insicurezza,
ed anche a tentare il suicidio.
A sostegno di questa grave e insorgente fenomenologia, con la
collaborazione di esperti psicologi e del mondo forense, abbiamo inteso
mettere a punto una serie di attività investigative e di intelligence a favore
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di Donne o di soggetti colpiti da Stalking, che nella fattispecie si pongono
come obbiettivo la protezione del Soggetto vittima e in secondo luogo
l‟individuazione certa del responsabile o dei responsabili dell‟attività di
Stalking. Il provvedimento legislativo recentemente varato, stabilisce che il
reato consiste:
"nel porre in essere minacce reiterate o molestie con atti tali da creare
nella vittima un perdurante stato di ansia o paura o un fondato timore per
l’incolumità propria o di persona legata da relazione affettiva o a
costringerlo ad alterare le proprie abitudini di vita'’27.
Le pene previste sono fino a 4 anni per i molestatori ossessivi.
Inoltre per chi molesta in Rete ,„‟se il fatto è commesso ai danni di un
minore'‟, se a compierlo è una persona armata o mascherata, e se infine, si
tratta di una violenza „‟di gruppo'‟, la pena è aumentata da un terzo alla
metà.
Il mobbing è, nell'accezione più comune in Italia, un insieme di
comportamenti violenti (abusi psicologici, angherie, vessazioni,
demansionamento, emarginazione, umiliazioni, maldicenze, ostracizzazione, etc.) perpetrati da parte di superiori e/o colleghi nei confronti di un
lavoratore, prolungato nel tempo e lesivo della dignità personale e
professionale nonché della salute psicofisica dello stesso.
I singoli atteggiamenti molesti non raggiungono necessariamente la soglia
del reato né debbono essere di per sé illegittimi, ma nell'insieme producono
danneggiamenti plurioffensivi anche gravi con conseguenze sul patrimonio
della vittima, la sua salute, la sua esistenza.
Il Mobbing sul posto di lavoro
La pratica del mobbing consiste nel vessare il dipendente o il collega di
lavoro con diversi metodi di violenza psicologica o addirittura fisica.
Alcuni esempi:
- sottrazione ingiustificata di incarichi o della postazione di lavoro;
- dequalificazione delle mansioni a compiti banali (fare fotocopie, ricevere
telefonate, compiti insignificanti, dequalificanti o con scarsa autonomia
decisionale) così da rendere umiliante il prosieguo del lavoro;
- rimproveri e richiami, espressi in privato ed in pubblico anche per
banalità;
27
Tratto dal sito www.altalex.com
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- dotare il lavoratore di attrezzature di lavoro di scarsa qualità o obsolete,
arredi scomodi, ambienti male illuminati;
- interrompere il flusso di informazioni necessario per l'attività (chiusura
della casella di posta elettronica, restrizioni sull'accesso a Internet); - continue visite fiscali in caso malattia (e spesso al ritorno al lavoro, la
vittima trova la scrivania sgombra).
Insomma, “un sistematico processo di "cancellazione" del lavoratore
condotto con la progressiva preclusione di mezzi e relazioni interpersonali
indispensabili allo svolgimento di una normale attività lavorativa. Altri
elementi che fanno configurare il mobbing, possono essere "doppi sensi" o
sottigliezze verbali quando si è in presenza del collega oggetto di mobbing,
cambio di tono nel parlare quando un superiore si rivolge al collega vittima,
dare pratiche da eseguire in fretta l'ultimo giorno utile. Molte volte succede
che l'"ordine" di aggressione al collega mobbizzato venga dall'alto e sia
finalizzato alle dimissioni di qualcuno. In questo caso i colleghi che
effettuano il mobbing eseguono servilmente le disposizioni del superiore
anche se il collega mobbizzato non ha fatto niente di male a loro. Tutte
queste situazioni ed in genere gli attacchi verbali non sono facilmente
traducibili in "prove certe" da utilizzare in un eventuale processo per cui è
anche difficile dimostrare la situazione di aggressione”.28
Secondo L'INAIL che per prima in Italia ha definito il mobbing lavorativo
qualificandolo come costrittività organizzativa le possibili azioni
traumatiche possono riguardare la marginalizzazione dalla attività
lavorativa, lo svuotamento delle mansioni, la mancata assegnazione dei
compiti lavorativi o degli strumenti di lavoro, i ripetuti trasferimenti
ingiustificati, la prolungata attribuzione di compiti dequalificanti rispetto al
profilo professionale posseduto o di compiti esorbitanti o eccessivi anche in
relazione a eventuali condizioni di handicap psico-fisici, l'impedimento
sistematico e strutturale all‟accesso a notizie, la inadeguatezza strutturale e
sistematica delle informazioni inerenti l‟ordinaria attività di lavoro,
l'esclusione reiterata da iniziative formative, il controllo esasperato ed
eccessivo. E' quindi chiaro che il mobbing non è una malattia ma
rappresenta il termine per indicare la complessiva attività ostile posta in
essere solitamente da un datore di lavoro (pubblico o privato, da solo o in
combutta) per demansionare il lavoratore, isolarlo e obbligarlo al
28
Tratto dal sito www.centronazionaleinvestigazioni.it
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trasferimento o alle dimissioni.
Dopo l'articolo 613 del codice penale é inserito il seguente: "Art. 613- bis. (Molestie sessuali). - Per molestia sessuale si intende ogni atto o
comportamento indesiderato, a connotazione sessuale, che leda la dignità e
la libertà morale della persona, compresi anche gli atteggiamenti puramente
verbali o scritti. Chiunque effettua molestie sessuali é punito con la multa
fino a lire un milione. Se il comportamento é tenuto da un datore di lavoro
oppure da un superiore gerarchico, avvalendosi di forme di pressione o
ricatto in relazione alle condizioni di lavoro o comunque allo status di
lavoratore o lavoratrice subordinati, la pena é della reclusione da tre mesi a
due anni. Alla stessa pena é soggetto chi reca molestie sessuali in occasione
della proposta o offerta di costituzione di un rapporto di lavoro. Il reato é
procedibile a querela della persona offesa".29
”Per abuso sessuale si intende il coinvolgimento in attività sessuali, fisiche
o psicologiche, di una persona non in grado di scegliere: o perché
sottoposta a costrizione fisica e/o psicologica, e/o perché non consapevole
delle proprie azioni (ad esempio per via dell'età, di una particolare
condizione psico-fisica, etc.) Sono dunque abusi sessuali soprattutto la
congiunzione carnale, ma anche l'induzione a ogni tipo di atto sessuale di
una persona che non è in grado di scegliere”.30
Da un'indagine pubblicata dall'Istat nel 2005 sulle molestie e violenze
sessuali, risulta che in Italia oltre la metà delle donne in età 14-59 anni ha
subito almeno una molestia sessuale, un ricatto sessuale sul lavoro o una
violenza, tentata o consumata, nel corso della vita (55,4 per cento).
Le vittime di stupro o tentato stupro e di ricatti sessuali sul lavoro (questi
ultimi riferiti sempre alle donne di 15-59 anni in condizione professionale)
rappresentano una quota minimale tra le vittime dei reati a sfondo sessuale
(2,9 per cento le vittime di stupro o tentato stupro nel corso della vita, 3,1
per cento le donne in condizione professionale che hanno subito ricatti
sessuali sul luogo di lavoro), mentre le molestie verbali e le telefonate
oscene sono i reati più diffusi (rispettivamente il 25,8 e il 24,8 per cento
delle donne in età 14-59 anni). Sono comuni anche gli episodi di
pedinamento e gli atti di esibizionismo (entrambi quasi il 23 per cento).
Quasi il 20 per cento delle donne nella fascia di età considerata ha subito
29
30
Tratto dal sito www.altalex.com
Tratto dal sito www.criminalmente.it
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molestie fisiche. I dati dell'indagine, inoltre, indicano che solo il 18,3 per
cento delle vittime di violenze, tentate o consumate, le ha subite da
sconosciuti.
Più frequentemente, invece, gli autori sono persone ben conosciute e vicine
alle donne: amici (nel 23,5 per cento dei casi), datori di lavoro, colleghi,
insegnanti o compagni di scuola (15,3 per cento) e persone conosciute di
vista (14,2 per cento).
Nel caso, poi, delle sole violenze consumate, l'autore è un amico delle
vittime addirittura nel 23,8 per cento dei casi, il coniuge o il convivente (o
l'ex coniuge/convivente) per il 20,2 per cento e il fidanzato o l'ex fidanzato
per il 17,4 per cento, mentre le violenze da parte di estranei riguardano
appena il 3,5 per cento delle donne che hanno subito violenza sessuale. Ben
il 15,8 per cento delle vittime ha subito nel corso della vita violenza, tentata
o consumata, a casa propria o negli spazi attinenti, l'11,8 per cento al lavoro
o negli spazi circostanti, il 9,3 per cento a casa di amici, di parenti o di
conoscenti e un ulteriore 6,9 per cento a casa dello stesso aggressore.
Nel corso della vita, dunque, complessivamente, oltre il 43 per cento delle
donne ha subito uno stupro o un tentativo di stupro in luoghi “familiari”
contro il 21,1 per cento che li ha subiti, invece, in strada.
3.2 I casi appartenenti alle indagini aziendali
Per quanto riguarda invece il diritto aziendale alcuni casi tipici potrebbero
essere riassunti nelle seguenti indagini:
-Causa lavoro per infortunio:
Cliente: Il responsabile di un‟azienda leader nel settore metalmeccanico, ci
contatta per un problema sorto con un dipendente della ditta.
Indagato: P. G., quarantatré anni, sposato, due figli. In malattia per
infortunio da oltre sei mesi, ha intentato causa alla ditta per ricevere un
forte indennizzo a seguito di un con conseguenze alla gamba e braccio
destro avvenuto in un magazzino durante l‟orario di lavoro.
Finalità: Raccolta di elementi probatori atti a dimostrare che il dipendente
indagato è effettivamente in grado di svolgere attività lavorativa
contrariamente a quanto da lui dichiarato. Da parte dell‟azienda c‟è la
convinzione che si tratti di una simulazione, ai danni della società, dovuta a
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vecchi attriti nati sul posto di lavoro.
Interventi: Osservazione dinamica degli spostamenti da effettuarsi per
tutto il periodo necessario al conseguimento degli elementi probatori. Già
dal secondo giorno, osserviamo l‟indagato uscire da casa con tenuta da
lavoro e recarsi fuori città presso una casa di sua proprietà dove viene visto
effettuare dei pesanti lavori di ristrutturazione. In questi frangenti, utilizza
il braccio e la gamba, oggetto dell‟infortunio dichiarato, senza alcuna
difficoltà anche quando solleva pesi o trasporta, con una carriola, dei detriti
precedentemente creati tramite l‟utilizzo di una pesante mazza. Il tutto
viene documentato con foto e filmati. Abbiamo osservato l‟indagato recarsi
con una certa regolarità presso la casa in ristrutturazione.
Esiti: La società ha ottenuto gli strumenti che le hanno permesso di
affrontare con esito positivo la causa di lavoro che inizialmente era
considerata ad esito incerto. E‟ riuscita attraverso gli elementi probatori
rilevati ad invalidare tutta la documentazione medica presentata dalla
controparte e ad ottenere un notevole risarcimento.
Anche in questo caso, il nostro intervento si è rivelato un buon
investimento.
-Licenziamento per giusta causa:
Cliente: Primaria Azienda del nord Italia, operante nel settore della
carrozzeria industriale e della carpenteria meccanica.
Indagato: M. S., dipendente a tempo indeterminato con qualifica di
operaio, trent‟anni, sposato. In malattia da quasi due mesi, ripresenta alla
ditta un ennesimo certificato di malattia.
Finalità: Verificare l‟effettivo stato di malattia dichiarato e raccogliere
elementi di prova per la giusta causa nel licenziamento del dipendente.
Interventi: Anche in questo caso vengono programmati alcuni giorni di
controllo con osservazione dinamica.
Già dal primo giorno accertiamo che l‟uomo esce con regolarità, vestito
con abbigliamento e scarpe da lavoro e si reca presso un cantiere di una
palazzina in ristrutturazione situata fuori città. I giorni successivi l‟indagato
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si reca nuovamente, sempre con orari regolari, nel medesimo cantiere dove
ha svolto attività lavorativa come manovale. Il tutto è stato documentato
con foto e video. E‟ stato accertato inoltre che l‟indagato ha svolto, durante
i cinque giorni di controllo, dei lavori molto pesanti incompatibili con i
problemi fisici dichiarati nei certificati medici presentati.
Esiti: Sono stati acquisiti elementi probatori che hanno permesso alla
società di licenziare il dipendente e istruire una causa per il risarcimento
danni nei suoi confronti. Inoltre con tale azione la ditta ha riscontrato un
visibile generale calo dei periodi di malattia di tutti i dipendenti.
La nostra società, ancora una volta, ha permesso al Cliente di tutelarsi nelle
sedi opportune e ottenere il giusto risarcimento.
-Tutela marchio registrato:
Cliente: Nota Casa produttrice di abbigliamento ed accessori con marchio
registrato, operante a livello internazionale.
Indagati: Rivenditori del Marchio autorizzati.
Esigenze: A seguito di un‟attenta analisi delle vendite relative soprattutto
agli accessori dal Marchio registrato, è stata riscontrata la presenza nel
mercato nazionale di prodotti contraffatti in particolare di borse, scarpe,
cinture, portafogli ecc. E‟ sorta quindi l‟esigenza di acquisire elementi di
prova atti a documentare l‟eventuale attività di concorrenza sleale svolta
dai rivenditori del marchio o l‟eventuale indebita produzione, da parte di
altre aziende, di prodotti copiati. Conseguentemente si è creata la necessità
di identificare le società produttrici.
Interventi: In collaborazione con il cliente sono stati individuati gli articoli
maggiormente “copiati o contraffatti” e studiati alcuni prodotti presenti nel
mercato che presentavano alcune attinenze con le linee in esame.
Sono stati predisposti i piani di intervento relativi agli accertamenti da
effettuare presso i punti vendita dislocati in tutto il territorio nazionale. I
controlli prevedevano indagini sul posto con l‟acquisizione di informazioni
e l‟eventuale acquisto od ordine dei prodotti che risultavano copiati dai
modelli tutelati dal marchio. Sono stati effettuati, nell‟arco di un mese, oltre
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540 interventi in tutta Italia ed impiegati nell‟operazione più di venti agenti
che hanno reperito, nei tempi prestabiliti, rilevanti elementi probatori. Per
ogni accertamento è stato fornito un rapporto di servizio corredato da foto
e, nei casi positivi sono state effettuate registrazioni audio/video relativi
agli acquisti.
Esiti: Nell‟ambito delle indagini sono state identificate ben quattro società
produttrici di articoli contraffatti e oltre venti rivenditori autorizzati che per
il loro interesse non hanno rispettato gli impegni commerciali assunti. Le
vertenze legali a loro carico si sono concluse riconoscendo al nostro cliente
il diritto alla tutela del marchio prodotto ed il riconoscimento dell‟unicità
dei suoi prodotti. Grazie al risultato ottenuto con le nostre indagini, il
Cliente ha ottenuto un elevato indennizzo e ha ripristinato un mercato
correttamente concorrenziale.
-Violazione del patto di non concorrenza:
Cliente: Importante società appartenente ad un gruppo distributivo italiano
operante, anche all‟estero, nel settore alimentare.
Indagato: M. G., quarantotto anni, sposato con figli, socio e componente
del Consiglio di Amministrazione della società. Materialmente opera in una
piccola filiale in altra provincia rispetto alla sede principale. Da qualche
tempo ha assunto un atteggiamento strano e poco chiaro; manca spesso
dall‟azienda, a volte non è facilmente reperibile e si giustifica con
spiegazioni poco plausibili.
Finalità: Individuare se l‟indagato ha interessi diversi rispetto alla società
che amministra e raccogliere elementi di prova atti a documentare
l‟eventuale attività svolta in violazione del patto di non concorrenza
stipulato con la stessa.
Interventi: Controllo dinamico degli spostamenti per alcune giornate.
Già dal primo giorno di osservazione è stato visto recarsi più volte presso
una ditta operante nello stesso settore della cliente. Si sono effettuati gli
accertamenti del caso atti ad identificare tale ditta. Dalle informazioni
raccolte l‟indagato viene indicato esserne il titolare pur se ufficialmente la
società è intestata ad altre persone, probabili prestanome. Si creano i
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presupposti per avere un contatto diretto con l‟indagato con il quale viene
fissato un appuntamento per l‟acquisto di alcuni prodotti che vengono
venduti in concorrenza con la ditta nostra cliente. Avviene l‟incontro.
L‟indagato assume palesemente atteggiamenti accomunabili ad un
responsabile commerciale, compila di suo pugno un preventivo d‟acquisto
su carta intestata della ditta, sulla quale riporta il proprio nome e numero di
cellulare. Procediamo all‟acquisto diretto dei prodotti. Il tutto viene
documentato con foto, registrazioni audio/video.
Conclusioni: La società nostra cliente ha ottenuto gli elementi probatori
necessari per tutelare con successo, in ambito giudiziale, i propri diritti
allontanando il socio non corretto ed ottenendo da lui un importante
risarcimento economico.
-Controllo della rete di vendita:
Cliente: Affermata azienda, ci contatta per verificare l‟effettiva attività
lavorativa svolta da un loro rappresentante commerciale. Si dubita della
veridicità dei dati riportati sui report settimanali delle visite effettuate.
Indagato: L. P., cinquant‟anni, separato. Opera in Lazio per conto della
società cliente. Vengono forniti i dati personali nonché quelli dell‟auto
aziendale in uso.
Finalità: raccogliere elementi di prova atti a documentare l‟effettiva
attività lavorativa svolta.
Interventi: Osservazione dinamica e controllo degli spostamenti da
effettuarsi nell‟arco di una settimana lavorativa. Già dai primi controlli, si
rilevano le innumerevoli soste che l‟indagato effettua in bar, i molteplici
“giri a vuoto“ fatti in città e nelle zone limitrofe e i rientri decisamente
“anticipati” presso la propria abitazione.
Tutti gli spostamenti vengono documentati con foto/video e vengono
eseguiti accertamenti immediati sui luoghi effettivamente visitati.
Esiti: Viene fornito al cliente un dossier completo riportanti date ed orari,
relativo ai contatti commerciali effettivamente avuti dal loro collaboratore
nel periodo del controllo. Il materiale viene attentamente studiato e
confrontato con i tabulati corrispondenti che nel frattempo l‟indagato ha
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consegnato alla società.
Si rileva che effettivamente la persona in esame compilava arbitrariamente
i tabulati relativi all‟attività svolta alterando il numero delle visite
commerciali effettive.
Il cliente, utilizzando la documentazione da noi fornita, ha potuto
promuovere un‟azione legale nei confronti del collaboratore ed ottenere il
suo allontanamento ed un rilevante risarcimento danni.
3.3 Le bonifiche ambientali e le bonifiche telefoniche
Le necessità commerciali o la curiosità arbitraria di conoscere
preventivamente le mosse degli avversari o i progetti dei competitors, ha
spesso ispirato soggetti senza scrupoli ad istallare o far istallare in uffici,
aziende, studi legali o in case private le cosiddette microspie, compiendo
l‟attività illecita di intercettazione.
In Italia l‟attività di intercettazione è delegata per legge alle istituzioni e
alle forze di polizia.
”Nel diritto processuale penale rappresenta un mezzo di ricerca della prova
tipico e in quanto tale l‟attività è prevista e disciplinata dall'art. 266 e
seguenti del codice di procedura penale.
Le forze di polizia, che eseguono su incarico del Pubblico Ministero le
attività di intercettazione, hanno a disposizione diverse tecniche. La più
utilizzata in termini numerici è l‟intercettazione telefonica , che quasi
sempre viene eseguita con il supporto delle strutture tecnologiche ed
organizzative predisposte dagli operatori telefonici. Le linee telefoniche
obiettivo dell‟indagine vengono deviate ad un server della procura della
repubblica da cui è partita la richiesta, normalmente protette con sistemi di
cifratura, ed in maniera completamente trasparente all‟utilizzatore”.31
L‟ETSI, organismo che si fa carico di gestire lo standard GSM, raccomanda
anche uno standard per i sistemi telefonici destinati alle intercettazioni
legali, per i quali si è sviluppata negli anni un‟industria relativa.
In funzione di alcuni vincoli, fra cui la segretezza delle indagini, l‟utilizzo
o meno del telefono come mezzo di comunicazione da parte dell‟indagato,
l‟impiego di contromisure contro le intercettazioni, gli investigatori
impiegano anche altre tecniche. Fra queste, le intercettazioni ambientali e
le intercettazioni informatiche. Le intercettazioni ambientali sono realizzate
principalmente con l‟impiego di microspie e telecamere nascoste, mentre le
31
Tratto dal sito www.microspieitalia.it
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intercettazioni informatiche sono ad oggi utilizzate in pochi casi specifici.
Con tali presupposti, l‟attività e i servizi di Bonifica ambientale e telefonica
consentita ai titolari di autorizzazione per le investigazioni private, risulta
necessariamente rivolta a tutti quei casi e situazioni di sospetta attività di
illecita intercettazione, compiuta da Privati. Con professionalità,
riservatezza, competenza diamo vita a complesse attività di Intelligence a
supporto di analisi di spettro, sviluppate attraverso le migliori e sofisticate
apparecchiature elettroniche in uso in Italia.
“Accertata la legittimità nell‟assumere il mandato, verificato fatti e antefatti
suscitanti il sospetto di intercettazione illegittima si procede con la
seguente metodologia:
 Assunzione di Informazioni tecniche preventive
 Visita e Sopralluogo nei locali da bonificare
 Preventivo monitoraggio delle radio frequenze circostanti al sito (a
distanza 500/1000 mt)
 Monitoraggio radio frequenze all‟interno degli ambienti da
monitorare
 Ricerca manuale e visiva di apparecchiature elettroniche di
trasmissione su onde radio ,digitali. comprese nella banda da 0 MHz
~ 9 GHz.
 Realizzazione e consegna la cliente di un documento /certificazione
consuntivo sull‟attività svolta”.32
“Strumentazione utilizzata
Il range operativo della strumentazione utilizzata per la bonifica, è in grado
di rilevare qualsiasi forma di trasmissione radio, compresa nella banda da 0
MHz ~ 9 GHz.

Oscor 5000 omni spectral correlator (numero seriale 02318)
Si tratta di un analizzatore di spettro che effettua singole o multiple
correlazione di misure. Lo strumento viene gestito con un personal
computer utilizzando il software “Oscor Analysis V 5.0”. L‟Oscor
5000 effettua in setup manuale ed automatico rilievi spettrali ed
acustici, i dati acquisiti vengono archiviati per poterli confrontare
32
Tratto dal sito www.spyproject.it
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con eventuali successive bonifiche. Effettua verifiche su linee
elettriche (ricerca di convogliatori d‟onda), linee telefoniche
analogiche e LAN.

Microwave Down Converter MDC - 2100 da 3 GHz - 9 GHz
(numero seriale 900127)
Ha la capacità di ricerca, abbinato all‟OSCOR, di dispositivi di
sorveglianza illegale da 3 GHz a 9 GHz.

Optoelectronics DIGITAL SCOUT (numero matricola 4434044)
Rileva frequenze di segnali modulati digitali o analogici in maniera
rapida, nella gamma dai 10 MHz ~ 2.6 GHz, con pulsazione minima
di almeno 300 microsecondi. Il Digital Scout riconosce vari tipi di
segnali, dal TDMA al GSM, FHSS, On/Off Keying, APCO25,
TETRA ecc.

SCANNER VIDEO 495KHz - 2450MHz
Rileva oltre alle normali trasmissioni audio segnali standard TV, NTSC/PAL, e
FM-TV (TV amatoriali), inclusi i trasmettitori video concepiti per la
sorveglianza ed il monitoraggio fino a 2,45 GHz. Include l‟analizzatore di banda
che permette la visione panoramica nel dominio delle frequenze, consentendo la
rapida individuazione delle frequenze attive.

VPC-64 VIDEO POLE CAMERA
Viene utilizzata per le ispezioni fisiche (controssoffiti, pavimenti galleggianti,
intercapedini, etc.).

Tester 301C BICCOTEST LTD. Riflettometro nel Dominio Temporale -
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(numero matricola 94/11776)
Il riflettometro (TDR) viene utilizzato per la contro-sorveglianza delle linee
telefoniche: il minimo cambio di impedenza della linea causata da una
intercettazione o da una connessione abusiva vengono immediatamente rilevati
con precisione. La scansione rileva problematiche fino a 3 km di cavo.

Pysical Security Checklist
L‟ispezione fisica è stata svolta al fine di rilevare la presenza di eventuali
apparecchi per intercettazione funzionanti via cavo, disattivati o funzionanti
senza emissioni in RF. Analisi dei sistemi di sicurezza presenti ed eventuali
applicazione di sigilli invisibili (per quadri elettrici, telefonici, etc.)”33
3.3 Il Recupero Crediti
Particolarmente importante per un‟Agenzia Investigativa è il caso del
“Recupero Crediti” e le “Indagini patrimoniali e reddituali”.
Mi propongo di analizzare la situazione del recupero crediti in ambito
commerciale: quando il fornitore che ha concesso un fido si trova di fronte
a difficoltà di incassare il suo credito, o se ha motivo di temere che
l‟azienda debitrice non possa più far fronte agli impegni, è logico che egli
pensi a tutelare i propri interessi, disponendo le azioni giudiziarie che sono
abituali in simili casi (ingiunzioni di pagamento, pignoramenti, sequestri),
ma, per evitare il rischio di aggravare il proprio danno, con l‟esborso di
spese ed onorari giudiziari e legali, nel caso che l‟azienda debitrice si riveli
«insolvibile» oltre che insolvente, egli prima di iniziare gli «atti»,
richiederà per l‟appunto un‟indagine «per recupero credito».
Alla medesima indagine ricorrerà chiunque debba rivalersi giudizialmente
verso un'azienda o un privato per il recupero di un credito già esigibile od
anche per valutare l'opportunità di provvedimenti cautelari.
Questa indagine, nel complesso, riguarda tutti i dati, le notizie, le
descrizioni, le verifiche e gli accertamenti che sono propri della normale
33
Tratto dal sito www.microspieitalia.it
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indagine commerciale, ma approfondisce in modo particolare la parte che
riguarda la consistenza dell‟attivo, e cioè l‟esistenza, natura, ubicazione e
valore indicativo di ogni e qualsiasi «bene» di proprietà del soggetto,
dell‟azienda o dei suoi esponenti personalmente responsabili in modo
illimitato (titolari, soci di fatto o in nome collettivo, soci accomandatari),
beni che possono essere: proprietà immobiliari, impianti e macchinari,
attrezzature, stocks di materie prime o di merci, mobili e macchine da
ufficio, arredamenti di qualche valore, automezzi ecc., che siano al caso
sequestrabili con legittimo procedimento giudiziario. Ovviamente, nel caso
vengano segnalati beni immobili, l‟indagine verrà completata con i rilievi
ipotecari e catastali, per accertarne preventivamente l‟esatta «intestazione»
e gli eventuali gravami ipotecari. Per i macchinari, si cercherà di stabilire
se essi siano al caso gravati da «riservato dominio» del fornitore non
ancora pagato. Nelle conclusioni, il rapporto che viene compilato ad
esaurimento delle indagini e delle verifiche, indicherà al richiedente
interessato quali prospettive egli abbia di recuperare il suo credito con un
procedimento giudiziario, indicando altresì quei beni — se esistenti — che,
per la loro consistenza o natura, sia più agevole sottoporre a sequestro, con
le maggiori probabilità di ricavarne la copertura del credito e delle spese.
Per quanto riguarda il rintraccio dei debitori avviene con una certa
frequenza che il o i responsabili di una azienda in difficoltà,
nell‟impossibilità (o nella cattiva volontà) di far fronte agli impegni,
cerchino di evitare pressioni dei creditori od atti giudiziari, trasferendo
l‟attività altrove e rendendosi anche personalmente irreperibili. Il creditore,
dunque, in questo caso oltre che della già descritta indagine commerciale
«per recupero credito», necessita di conoscere l‟ubicazione della nuova
sede aziendale o del nuovo effettivo domicilio del o dei responsabili, in
modo che, se dovessero essere disposti atti giudiziari, questi possano essere
legalmente e validamente «notificati», mentre occorre conoscere anche —
e questo è essenziale — dove si trovino i beni da sequestrare.
Questa indagine, quindi, oltre ad occuparsi di tutti gli elementi che sono
propri dell‟indagine per recupero crediti, deve esser svolta in modo da
poter stabilire se e dove l‟attività, non più reperibile all‟indirizzo noto,
continui di fatto; se l‟azienda debitrice, o comunque il debitore, sia ancora
in possesso dei beni, dei macchinari, delle attrezzature, delle merci, degli
automezzi, ecc., o se li abbia in qualche modo alienati. È intuitivo come
questa parte specifica dell‟indagine presenti difficoltà sensibili, in quanto
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occorre presumere che, quando un debitore «si trasferisce» altrove a causa
delle sue difficoltà (o della volontà di non pagare), cercherà di porre in atto
tutti gli accorgimenti per ostacolare il proprio rintraccio e sottrarsi alle
ricerche. Gli istituti di investigazione e di informazione, naturalmente,
anche se non ci si deve attendere che «facciano miracoli» in tal senso, pur
tuttavia sono gli unici che abbiano ottime probabilità di successo nella
ricerca, sia per la specifica esperienza, sia perché possono far ricorso a
particolari accorgimenti e «scaltrezze professionali», non familiari al
profano od al creditore interessato.
3.4 Servizi di prevenzione anticrimine
“I servizi di prevenzione anticrimine hanno lo scopo di preservare un
qualsiasi obiettivo da aggressioni o attentati. Essi consistono nel
sorvegliare discretamente un possibile obiettivo a rischio, per individuare i
malintenzionati prima che realizzino il loro piano criminoso. Possono
riguardare l‟identificazione degli autori di atti vandalici, di rapinatori in
fase di pianificazione del prossimo colpo, di rapinatori che stanno
organizzando un sequestro”.34
Spesso questi servizi sono di completamento a servizi di sicurezza o di
scorta: oltre alle guardie del corpo e alla scorta “visibile”, si sorveglia da
lontano il Cliente, per intercettare e identificare chiunque si avvicini.
Un servizio di prevenzione per essere efficace dovrebbe essere strutturato
nel seguente modo:
-La sorveglianza deve essere molto discreta. Nessuno deve accorgersi dei
Detectives appostati, perché il lavoro di prevenzione dia risultati. Un
delinquente abituale potrebbe insospettirsi persino di un furgone
posteggiato nei pressi della casa nella quale vuole rubare o dalla quale
vuole rapire una sua vittima. Spesso è più prudente sorvegliare con
telecamere miniaturizzate, inserite su un‟autovettura o una motocicletta
posteggiata. Oppure svolgere l‟appostamento dall‟interno di un alloggio.
-E‟ importante essere in condizione di richiedere il tempestivo intervento
delle Forze dell‟Ordine.
-Bisogna preordinare un pronto servizio informativo al fine di identificare i
sospetti e svolgere su di essi indagini, per valutarne la pericolosità.
Il Detective viene incaricato di sorvegliare sospetti, allo scopo
d‟incriminarli o prevenire le loro mosse. Tali accertamenti in genere sono
34
Venditti Pasquale-Giuseppe, Le Investigazioni Private, Altagamma, Milano, 2006, pag. 48.
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commissariati da Avvocati Penalisti oppure dalle vittime dei criminali
stessi. Si tratta di controlli molto delicati e piuttosto impegnativi, poiché
richiedono una sorveglianza di 24 ore su 24 e su soggetti molto accorti.
Le infiltrazioni sottocopertura tra criminali sono spesso il metodo più
efficace d‟indagine anticrimine. Dal punto di vista legale, è opportuno
tenere in considerazione che queste operazioni hanno successo nella misura
in cui permettono di cogliere il criminale in flagranza di reato, oppure se
reperiscono delle prove valide e consistenti a carico dell‟autore del crimine.
In alcuni casi il Detective viene incaricato di recuperare autoveicoli,
gioielli, opere d‟arte o particolari oggetti rubati. Si tratta d‟incarichi molto
delicati, poiché richiedono un contatto diretto con gli autori del furto o con
i ricettatori. Queste operazioni vanno eseguite con particolare rigore legale
e con precauzioni, per evitare la contestazione d‟essere conniventi con i
criminali. La ricerca di persone scomparse è un altro caso tipico per un
Investigatore. La maggior parte dei rintracci riguardano debitori fuggiti,
testimoni irreperibili e familiari scomparsi da casa. In queste indagini sono
fondamentali doti di meticolosità, tenacia ed inventiva. La regola basilare è
arrivare a conoscere profondamente il ricercato, intuendo le sue mosse.
Quando un cliente si rivolge a un Investigatore Privato, per far rintracciare
un proprio familiare scomparso da casa, in genere tende a dare
informazioni di partenza distorte, che rendono più difficili le indagini.
Nel caso di un familiare scomparso da casa, il comportamento investigativo
da adottare sarà il seguente:
-Parlare con i familiari dello scomparso, conferendo separatamente con
ciascuno di essi. Spesso, infatti, la madre di un ragazzo scomparso da
particolari di lui, che non riferirebbe mai davanti al marito o altri figli.
-Per valutare la gravità della situazione, farsi un‟idea esatta della
spregiudicatezza dello scomparso, della sua resistenza fisica e psicologica,
della sua moralità, delle sue conoscenze e frequentazioni, delle sue
disponibilità finanziarie. Infine delle circostanze e delle motivazioni
dell‟allontanamento. Sono elementi che permettono di prevedere il periodo
della scomparsa e valutare la gravità della situazione.
-Applicare al telefono di casa del Cliente un registratore, un rilevatore di
chiamata e ogni altro mezzo lecito, per rilevare e documentare eventuali
contatti con lo scomparso o suoi emissari.
-Perquisire l‟alloggio e la postazione di lavoro della persona scomparsa:
esaminare in particolare i suoi appunti, le sue agende e i suoi effetti
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personali. Tale operazione ha il duplice scopo di trovare indizi utili alle
ricerche e d‟iniziare a conoscere lo scomparso, per arrivare a pensare come
lui pensa.
-Redigere una lista di parenti e amici da interpellare, cui potrebbe essersi
rivolto lo scomparso o che potrebbero fornire informazioni utili al
rintraccio. Nel contattare gli amici e parenti è sempre meglio non
presentarsi come Investigatore, ma piuttosto come amici di famiglia, e fare
leva sui buoni sentimenti, sui malanni dei familiari in attesa e sulla loro
apprensione.
-Predisporre un servizio di sorveglianza, nel caso in cui capitasse di
interagire con qualcuno, che si sospetta essere complice nella fuga del
ricercato.
-Controllare gli aeroporti, stazioni ferroviarie, capolinea dei pullman, le
compagnie dei taxi, gli ostelli e i centri d‟accoglienza mostrando e
lasciando in visione le foto dello scomparso.
-Se si è riusciti a rintracciare la persona scomparsa, sarà preferibile che
l‟Investigatore la contatti per prima.
Ecco alcune caratteristiche che permettono di comprendere che tipo di
personalità possa avere la persona che ha deciso di allontanarsi da casa:
-Se lo scomparso è molto giovane o molto anziano resiste di più alla fame,
e meno dipendente dalle comodità, viene soccorso e aiutato più facilmente.
Inoltre più spesso un adulto tra i 25 e i 40 anni ha esigenze ben consolidate,
che richiedono soddisfazione.
-Uno squilibrato può intestardirsi su una questione di principio, anche
inconsistente, tralasciando di nutrirsi, di ripararsi dal freddo, di provvedere
a se stesso. Viceversa una persona equilibrata che si allontana da casa per
una lite, presto ne supera i motivi e ritorna sui suoi passi.
-Conoscere i motivi del suo allontanamento può aiutare a comprendere
tratti della personalità.
-Lo scarso senso morale e la sua scarsa autostima aiutano a resistere per
strada. Una ragazzina o un ragazzino trovano facilmente il modo di
sopravvivere in strada, se sono capaci di prostituirsi o rubacchiare. Così
pure una persona anziana, che non si vergogna a chiedere la carità,
potrebbe sparire in qualsiasi grande centro abitato.
-Le fughe, organizzate da tempo, possono comportare un lungo periodo di
allontanamento. Chi scappa deve affrontare spese impreviste e solo se ha
grosse disponibilità finanziarie può resistere nascosto a lungo o addirittura
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crearsi una nuova vita. Quando invece qualcuno, dopo una discussione
improvvisa, esce, sbattendo la porta e non rientra per cena, al massimo si
farà vivo dopo qualche giorno.
-Un asociale senza amici, può trovare riparo solo in stazione o presso
qualche ricovero per senzatetto. Se invece il fuggitivo ha qualche amico,
generalmente diventa suo ospite. La difficoltà consiste nell‟ottenere la
collaborazione dei suoi amici.
3.5 Servizi antitaccheggio
“I furti di beni esposti alla pubblica fede negli esercizi commerciali ed in
particolare in quelli della grande distribuzione, rappresentano un aspetto di
un fenomeno più ampio che nel linguaggio tecnico viene sovente definito
“differenze inventariali”.
L‟attività mirante a ridurre questi fenomeni consiste in tre differenti
categorie di servizi e cioè:
- Opera d consulenza volta a ottimizzare l‟organizzazione del lavoro
all‟interno dell‟esercizio commerciale ed ad individuare le necessarie
procedure di controllo;
- Opera di vigilanza sui beni;
- Raccolta informazioni intorno alle cause di varia natura che
determinano gli ammanchi di merci”.35
Tali attività rientrano infatti, chiaramente nelle figure di vigilanza e
dell‟investigazione privata e, quindi, nel regime giuridico ex art 134 del
T.U.L.P.S. Si ritiene che l‟antitaccheggio, a seconda delle concrete modalità
con cui viene disimpegnato, possa essere espletato sia da istituti di
investigazione sia da istituti di vigilanza privata.
A questo proposito è opportuno chiarire però, che l‟investigazione e la
vigilanza hanno una propria distinta oggettività: la prima, infatti, consiste
nella raccolta di elementi informativi intorno a fatti o circostanze
verificatisi che rivestono interesse per il soggetto committente; la seconda,
invece, consiste in una sorveglianza su uno o più beni volta a prevenire o a
respingere, in situazioni i flagranza, eventuali aggressioni o offese.
Tenendo presente questa distinzione è possibile definire il rispettivo ambito
di azione degli istituti di investigazione e di vigilanza.
Infatti gli istituti di investigazioni potranno compiere servizi di
35
Tratto dal sito www.accademiadisicurezza.it
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antitaccheggio che constano nella raccolta di informazioni e di indizi utili
ad individuare le cause degli ammanchi di merce che il titolare
dell‟esercizio commerciale abbia riscontrato, o sospetti si siano verificati, a
segnalare i reparti dell‟esercizio maggiormente soggetti a tali fenomeni
nonché gli eventuali rimedi. “Nello svolgimento di tali operazioni gli
istituti di investigazione potranno utilizzare all‟interno della struttura
commerciale propri dipendenti anche privi di divisa i cui nominativi siano
stati comunicati preventivamente al Prefetto ai sensi dell‟articolo 259 del
Regio Decreto n.635 dl 1940. Diversamente gli istituti di vigilanza
potranno compiere atti che si risolvono un una sorveglianza sulle merci
esposte alla pubblica fede volta a prevenire e scoraggiare possibili furti o
atti di danneggiamento. Tale attività potrà essere disimpegnata da guardie
giurate dipendenti dall‟istituto di vigilanza che indossino la divisa
regolarmente approvata ai sensi del combinato disposto degli articoli 230 e
254 del Regio Decreto n.635 del 1940.”36
3.6. La figura della “guardia del corpo”
La figura della “guardia del corpo” non è disciplinata dall‟ordinamento
giuridico. La legislazione consente infatti ai privati di espletare compiti di
sicurezza per conto terzi soltanto relativamente ai beni mobili ed immobili
e non anche con riguardo all‟incolumità delle persone fisiche ovvero alla
preservazione dell‟ordine pubblico. La protezione di questi ultimi beni
giuridici, a parte i casi di autotutela espressamente previsti dalla legge,
comunque caratterizzati dall‟occasionalità dell‟intervento, deve ritenersi
demandata esclusivamente alle Autorità di pubblica sicurezza e alle Forze
di Polizia. Da ciò consegue che una tale attività da parte dei privati
costituisce un‟indebita assunzione di una funzione pubblica sanzionabile,
quanto meno, a norma dell‟articolo 347 C.P (Usurpazione di pubbliche
funzioni). Tale conclusione si applica anche nei riguardi di coloro che,
mediante l‟organizzazione e la tenuta di corsi di formazione professionali
all‟uopo finalizzati, tendono, di fatto, ad agevolare lo svolgimento di
attività vietate ai privati.
36
Tratta dal sito www.altalex.com
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Capitolo 4 Fonti investigative e tecniche d’indagine
Lo sforzo maggiore che si richiede, in qualsiasi attività investigativa, è di
individuare e conoscere bene le fonti, da cui attingere le informazioni.
Questa attività assorbe il 70% dello sforzo di un Investigatore. Quando la
fonte è stata individuata e collabora, è relativamente semplice ottenere
informazioni. Quindi solo il 30% dello sforzo investigativo serve a
consultare le fonti informative e verificarne le dichiarazioni.
Qualora sia una fonte troppo difficile da consultare o addirittura ostile,
spesso è più semplice sostituirla, piuttosto che intestardirsi a cavarne
informazioni. Ciascuna informazione dovrebbe contenere la completa
identificazione dei soggetti, la descrizione dell‟evento che li coinvolge, la
collocazione spazio temporale dell‟evento e le sue motivazioni.
Le fonti informative si suddividono principalmente negli archivi e nelle
persone.
4.1 Elenchi telefonici
Il controllo dell‟elenco telefonico è un accertamento di partenza in quasi
tutte le indagini. Esso ha la principale funzione di scoprire se la persona o
la ditta indagata ha intestati numeri telefonici. Permette di verificare
l‟esattezza dei dati, di cui si è in possesso, confrontandoli con quelli che
compaiono in elenco.Inoltre è possibile ottenere ulteriori informazioni,
qualora altri dati venissero riportati. Ad es. i titoli di dottore o simili, i
secondi nomi o i doppi cognomi. Oppure di cosa si occupa una ditta.
E‟ importante anche accertare quanti e quali utenti abbiamo lo stesso
cognome dell‟indagato in questione. Se sono imparentati con lui,
potrebbero diventare utili fonti d‟informazione.
Quando s‟indaga su un‟azienda, i suoi spazi pubblicitari negli elenchi
telefonici, oltre a fornire informazioni sull‟attività, permettono anche di
valutarne le capacità finanziarie.
Spesso è più efficace interpellare le proprie fonti al telefono che di persona.
Infatti una signora anziana, che vive da sola, difficilmente apre la porta ad
uno sconosciuto, tuttavia avrebbe desiderio di parlare con qualcuno e , se le
arriva una telefonata, approfitta volentieri per chiacchierare.
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4.2 Internet
Internet fornisce un‟inesauribile fonte d‟informazioni e l‟Investigatore deve
sapervi attingere continuamente.
Consultare il sito Internet di un‟azienda è un valido punto di partenza,
prima di iniziare la vera e propria indagine. Aiuta anche a conoscere
rapidamente e tutto su una determinata materia o argomento, cosa spesso
utile all‟Investigatore.
4.3 Elenco dei Protesti
L‟Elenco Ufficiale dei protesti permette di sapere se una persona o
un‟azienda non ha onorato un suo debito, assunto a mezzo di un assegno
bancario, di una cambiale o una tratta controfirmata.
“Per effetto del Decreto 9/08/2000, n.316, e della Legge del 15/08/2000,
n.235, sul “Registro informatico dei protesti e nuove norme in materia di
cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari”, non sarebbe consentito
tenere in archivio e soprattutto divulgare i dati d‟un protesto, risalente ad
oltre cinque anni prima.”37
La raccolta in Elenco Protesti avviene a livello provinciale, a cura di uffici
specializzati, presso le Camere di Commercio. Tali Uffici sono collegati tra
loro, pertanto da qualsiasi sportello è possibile richiedere il controllo su una
qualunque provincia italiana o anche su tutto il suolo nazionale. Questo
accertamento può essere svolto anche attraverso Internet. La “visura
protesti” è una verifica fondamentale ogni qualvolta ci si debba informare
sulle condizioni economiche di un soggetto. Ciascun insoluto, inserito
nell‟Elenco Protesti, reca le seguenti informazioni:
-gli estremi del notaio, dell‟ufficiale giudiziario o del messo comunale, che
ha levato il protesto;
-il cognome e nome o denominazione del soggetto protestato, completo di
codice fiscale o dati anagrafici
-l‟indirizzo o domicilio del nominativo protestato;
- la specie del titolo protestato, che può essere cambiale, tratta o assegno;
-l‟importo del titolo protestato;
-il motivo di mancato pagamento.
In linea di principio l‟insolvenza con un assegno è considerata più grave di
37
Tratto dal sito www.altalex.com
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quella con una cambiale. Anche se emettere assegni a vuoto non è più un
reato in base al Decreto Legislativo del 29.12.1999, in attuazione della
Legge delega n.205/99.
Quando si effettua un controllo protesti è molto importante saper
distinguere il pover‟uomo che annaspa nei debiti dal truffatore
professionista. Essere protestati, con singoli effetti isolati, può dipendere da
semplici malintesi con la propria banca. Così come non essere protestati
non significa di per se solvibilità e correttezza.
Il controllo protesti fornisce un dato, che deve essere interpretato caso per
caso. Spesso è utile interpellare altre fonti per inquadrare esattamente.
Un truffatore, che porta a segno raggiri, firmando cambiali ed assegni, ha
bisogno di cambiare continuamente recapiti e nominativi da far protestare
.Messo alle strette è probabile che utilizzerà i propri secondi nomi, i nomi
dei propri familiari, farà piccole variazioni sul proprio cognome. Un
truffatore non rifiuta mai di firmare una Cambiale o addirittura un assegno
a copertura di un altro insoluto. Il suo atteggiamento nei confronti dei
creditori è sempre molto disponibile all‟apparenza, ma alla fine non
pagherà mai i suoi debiti.
4.4 Uffici Pubblici
Gli Uffici Pubblici comprendono la Camera di Commercio, la Cancelleria
Fallimentare presso il Tribunale, il Catasto, la Conservatoria dei Registri
Immobiliari, l‟Ufficio d‟Anagrafe presso il Municipio, il Pubblico Registro
Automobilistico e la Motorizzazione Civile.
Le ricerche presso gli uffici, sono tutte dovute, poiché riguardano
informazioni disponibili al pubblico. Tuttavia non bisogna sottovalutare
l‟elemento umano, rappresentato dagli addetti a questi Uffici. E‟ sempre
determinante il rapporto che si riesce ad instaurare con lo sportellista della
Camera di Commercio piuttosto che con l‟Ufficiale d‟Anagrafe, per
ottenere la loro massima collaborazione.
Presso il Registro Imprese della Camera di Commercio sono iscritte quasi
tutte le attività commerciali, industriali, artigiane ed agricole.
Ogni Provincia ha una sua sede principale della Camera di Commercio, vi
sono poi delle filiali distaccate o sportelli decentrati.
La CCIAA è totalmente meccanizzata; ciascun suo sportello può collegarsi
in tempo reale con qualsiasi altro sportello d‟Italia. E‟ possibile fare
ricerche o visure camerali anche via Internet.
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Per risalire a una ditta e richiederne la visura bisogna conoscere uno dei
seguenti elementi:
-Il numero d‟iscrizione al Registro Ditte o al Registro Imprese;
-Il numero di Partita IVA;
-La denominazione esatta o la ragione sociale;
-L‟indirizzo esatto della sede legale;
- Il cognome e nome del titolare o rappresentante legale dell‟attività,
meglio se completo di dati anagrafici di nascita.
Una volta individuata la ditta interessata, è possibile richiedere la visura
aggiornata, cioè con inseriti solo gli ultimi dati, oppure storica, con
riportata la cronistoria dell‟azienda. E‟ preferibile chiedere sempre la visura
storica, che dà un quadro informativo più completo.
Presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale è possibile verificare se è
stata presentata istanza di fallimento, se è stato aperto un fallimento, oppure
anche se c‟è stato un fallimento, ormai chiuso.
La consultazione comprende i fallimenti avvenuti nella stessa zona
territoriale di competenza del Tribunale. Quando a carico di una persona o
una società è stato aperto il fallimento esiste un fascicolo del procedimento,
che è molto utile consultare. Nel fascicolo è possibile vedere i bilanci, le
perizie e le stime sui beni e sui debiti, gli elenchi dei creditori e dei
debitori.
Tutte le notizie sui fallimenti hanno subito forti limitazioni nella loro
divulgazione e conservazione, attualmente è possibile reperirle su Internet.
Ciascun Ufficio Catastale ricopre un suo determinato territorio di
competenza, che normalmente coincide con la Provincia.
Il Catasto è ancora lontano da una capillare meccanizzazione.
Pertanto la sua consultazione è ancora quasi tutta cartacea e può essere
effettuata solo recandosi negli uffici competenti per il territorio interessato.
In genere l‟aggiornamento degli Uffici Catastali è molto arretrato, può
essere indietro di oltre dieci anni in alcuni casi.
L‟Investigatore Privato consulta il Catasto, per le seguenti esigenze:
-scoprire se una persona o una ditta è intestataria di una scheda catastale,
pertanto proprietaria d‟immobili.
-Svolgere accertamenti su vecchie proprietà immobiliari.
-Risalire da un immobile al suo proprietario
-Vedere la planimetria di un immobile.
La Conservatoria dei Registri Immobiliari permette di sapere se una
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persona o un‟azienda abbia eseguito operazioni immobiliari, cioè se abbia
acquistato, venduto, ereditato o lasciato in eredità, ricevuto o donato,
ipotecato, subito pignoramenti o fatto pignorare, perduti o acquistati
all‟asta beni immobili.
Ciascuna Conservatoria ha un suo determinato territorio di competenza,
che coincide all‟incirca con la Provincia.
Il principale motivo per cui si consulti questo tipo di documento, è
l‟individuazione del patrimonio immobiliare di un soggetto, per valutarne
le consistenze o per recuperare un credito.
Inoltre esso permette di conoscere molto della vita di una persona, come i
suoi indirizzi d‟abitazione, le case possedute, gli uffici, le situazioni
finanziarie, lo stato civile ed il regime matrimoniale.
Il segreto per effettuare delle efficaci ispezioni ipocatastali è di leggere e
capire quello che si è letto, quindi prenderne nota in forma sintetica.
E‟ possibile ottenere i certificati di Stato di Famiglia e di Residenza di terzi
estranei, in base all‟articolo 29 del Regolamento di esecuzione alla Legge
24 dicembre 1954, n.1228, sull‟Ordinamento delle Anagrafi della
Popolazione residente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.8 del
12.01.1955. L‟Articolo 29 del regolamento recita che “i certificati
concernenti lo stato di famiglia anagrafico e la residenza vengono rilasciati
dall‟Ufficiale d‟Anagrafe a domanda dell‟interessato, in caso che il
richiedente non sia il capo famiglia o altro componente della famiglia
anagrafica la richiesta deve essere accompagnata dall‟esibizione della Carta
d‟Identità o altro documento di riconoscimento, i cui estremi devono essere
trascritti negli Atti d‟Ufficio.”38
La Legge sulla privacy non ha cambiato nulla in materia di regolamento
anagrafico, salvo ridurre il numero di informazioni riportate sui certificati.
Ad esempio, ormai non viene più riportato il legame di parentela tra i vari
componenti familiari.
Il Pubblico Registro Automobilistico permette di risalire da una targa al suo
intestatario. La ricerca ormai avviene tramite il sito Internet.
Se l‟autoveicolo ispezionato fosse intestato ad una società di leasing,
dovrebbe essere specificato l‟utilizzatore. Tuttavia può diventare laborioso
scoprire chi ha in uso l‟autovettura, presa in leasing da una grossa azienda
con molti dipendenti.
38
Tratto dal sito www.altalex.com
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4.5 Le persone, fonti d’informazioni e testimoni, interviste e
informazioni confidenziali
Una delle principali abilità dell‟Investigatore Privato è di ottenere
informazioni dalla gente. Per riuscirvi, è fondamentale saper scegliere le
persone più informate e collaborative. Se durante un‟intervista la fonte
riferisce i difetti, seppur piccoli, dell‟indagato, significa che è buona.
E‟ preferibile contattare le fonti progressivamente, intervistando prima
quelle più lontane e poi quelle più vicine all‟indagato. Le persone sono in
genere più disponibili a rilasciare informazioni, quando non hanno rapporti
diretti con l‟indagato.
Per rendere delle interviste efficaci bisogna superare il timore di parlare
con degli estranei, spesso scortesi o addirittura violenti.
Quando si effettua un‟intervista per scopi investigativi è bene che si
seguano queste direttive:
-Vestire elegantemente : la credibilità si acquista con l‟eleganza, altrimenti
nessuno presterà attenzione al proprio interlocutore.
- Se l‟intervistato è intimidito, stemperare la tensione con parole e
comportamenti vicini a lui. Porsi sempre sullo stesso piano
dell‟intervistato, mai al di sopra. Anche il fatto di rendersi divertenti
renderà meglio accetti.
-Evitare, se possibile, di rivelare di essere Investigatori. Il Detective viene
interpretato come sinonimo di guai, è visto con sospetto e potrebbe causare
eccessiva curiosità.
-Essere gentili, sorridere spesso e rendere piacevole l‟intervista,
riducendola ad una chiacchierata informale.
-Parlare spesso di se stessi, in forma generica, per dimostrare di essere
persone “normali” e cercare argomenti, che accomunino a chi si sta
intervistando.
-Dare il minor numero possibile d‟informazioni su se stessi e sull‟incarico
investigativo. Se si può, evitare di svelare il vero motivo dell‟intervista a
tutela del cliente.
-Non dichiarare mai false generalità e non spacciarsi mai, per chi non si è.
Anche se falso o non del tutto vero, il motivo delle domande non deve
essere verificabile.
-Dedicare la prima parte del colloquio a farsi accettare dall‟interlocutore e a
valutarne sommariamente la psicologia e l‟attendibilità. Soprattutto
all‟inizio, fare domande di cui si conosca già la risposta, per valutare la
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sincerità dell‟intervistato.
-Giustificare le domande con un motivo semplice e facilmente
condivisibile, chi induca l‟intervistato a collaborare.
-Cercare di non annunciare le interviste, l‟elemento sorpresa è sempre
molto utile. Inoltre è più facile ottenere informazioni da persone stanche
piuttosto che riposate, pertanto effettuare le interviste di sera, visitando la
fonte senza preavviso, meglio se di ritorno da una lunga giornata di lavoro.
-Durante le interviste prendere appunti sulle notizie. Tuttavia quando la
conversazione diventa molto confidenziale, è meglio smettere di scrivere
davanti all‟intervistato. Può essere utile registrare i colloqui con un
microregistratore nascosto.
Le notizie basilari, che rendono possibile “inquadrare” una persona sono:
l‟abitazione (descrizione della casa, periodo di permanenza, spese,
arredamento); gli automezzi (marca, modello, colore e targa), la descrizione
fisica; i conviventi, parenti ed amici; il lavoro (impegni ed orari); la
situazione finanziaria ed il tenore di vita; la reputazione. Lo stesso genere
d‟informazioni “base”, quando si tratta di aziende, comprendono: la sede
(descrizione, periodo di permanenza, spese, arredamento, macchinari ed
attrezzature), gli automezzi; il numero dei dipendenti e la loro qualifica, i
fornitori e i clienti; l‟importanza dell‟azienda e la sua portata operativa, la
situazione finanziaria e l‟andamento dell‟attività, la reputazione ed il
credito.
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Capitolo 5 Servizi e controllo
I servizi di controllo consistono essenzialmente in appostamenti e
pedinamenti. “Questo genere di servizi possono essere migliorati
dall‟impiego del satellite (Global Position System). Vi sono poi i servizi di
ascolto (proibiti in Italia senza il mandato di un giudice), suddivisi in
intercettazioni telefoniche ed intercettazioni ambientali.”39
Infine molte sorveglianze si eseguono tramite infiltrazioni e controlli sotto
copertura.
5.1 Principi generali nella sorveglianza
La qualità della sorveglianza è tanto superiore quanto più stretto e costante
è il controllo, che si esercita sull‟indagato.
Per eseguire efficaci sorveglianze, è opportuno abituarsi alla discrezione,
vestirsi in modo non appariscente, evitare colori sgargianti e dettagli
riconoscibili, comportarsi in maniera del tutto naturale.
E‟ necessario allenarsi ad osservare, analizzare e memorizzare sempre tutto
ciò di cui si è circondati.
Utilizzare automezzi potenti, ma discreti nel modello e nella colorazione.
Accertarsi dell‟efficienza del loro motore e dei fari. Dotarli di Telepass e
portare sempre con sé una tessera Viacard
5.2 Appostamento
Sorvegliare il proprio indagato significa innanzitutto saperlo aspettare
pazientemente. L‟appostamento si distingue in:
-Visibile. Stando fermi in auto o a piedi, limitandosi ad assumere
un‟espressione svagata e tranquilla. Durante questo genere di appostamento
, è facile che prima o poi si venga notati.
-Invisibile. Restando nascosti dentro furgoni e camper, all‟interno di
abitazioni, tra le fronde della vegetazione o in qualsiasi altro riparo, che
consenta di non essere in vista.
-Video o audio coadiuvato. Quando, non potendo appostarsi in vista
dell‟obiettivo, è bene sorvegliarlo a mezzo di microcamere e trasmittenti.
Per eseguire efficaci appostamenti, sarebbe utile seguire le seguenti
indicazioni:
39
Tratto dal sito www.spyproject.it
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-Prima di iniziare qualsiasi sorveglianza fare un giro nella zona operativa,
per conoscerla e verificare che non ci siano presenze che possano turbare o
interferire con il lavoro da svolgere; trovare un punto d‟appostamento a una
distanza non superiore ai trenta metri dall‟obiettivo sorvegliato, poiché
oltre sarebbe necessario un binocolo per vedere bene, inoltre uniformarsi il
più possibile al paesaggio.
-Calcolare in quanti secondi potrebbe accadere l‟evento che si sta
attendendo senza distrazioni. Spesso è sufficiente un secondo di
distrazione, per gettare via ore di lavoro.
-Non leggere durante gli appostamenti, anche se è sempre utile tenere in
auto un quotidiano, per simulare le letture, quando si è da soli in auto.
-Se si esegue un appostamento in due, fingere di parlare e rivolgere lo
sguardo all‟obiettivo nel modo più discreto possibile.
-Tenere i finestrini dell‟auto alzati e chiudersi dentro, con il blocco di
sicurezza. I finestrini alzati (compatibilmente con la temperatura) rendono
meno visibili gli occupanti dell‟auto, mentre chiudersi dentro è utile alla
propria sicurezza personale.
Inoltre se si è chiusi in auto, è più facile evitare il confronto con il
sorvegliato, nella malaugurata ipotesi che si accorga di essere sorvegliato.
Analizziamo
qui di
seguito, brevemente
le caratteristiche
dell‟appostamento fotografico: la capacità di saper effettuare scatti
fotografici deve necessariamente rappresentare una delle competenze di un
detective privato, sia per quanto attiene la conoscenza delle
apparecchiature, sia per quel che riguarda la tecnica di ripresa fine a se
stessa. Le foto a cui faccio riferimento non sono foto da scattare per
completare un album di famiglia, molto spesso vengono scattate in
situazioni di estrema difficoltà oggettiva. Ed è per tale ragione che molto
spesso per l‟investigatore privato il momento del fatidico scatto rappresenta
un fattore di totale vulnerabilità. Se ad esempio il servizio che si sta
svolgendo conserva un carattere di ripetitività, è preferibile scattare la foto
solo se in estrema sicurezza, nel senso che si valuti la convenienza si
scattarla solo dopo aver acquisito i fattori veramente utili ai fini delle
indagini, come le abitudini, gli indirizzi e le targhe.
Un‟ultima ma non poco importante considerazione da fare è che nel
momento in cui si sta per effettuare una fotografia gli elementi che
dovranno interessare l‟operatore, non sono rappresentati solo dal o dai
soggetti protagonisti dell‟indagine, bensì da tutto ciò di cui si è circondati.
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Di solito sono sempre le persone estranee ai fatti ad accorgersi della
presenza dell‟investigatore, e proprio perché non è a loro che si sta badando
in quel momento.
5.3 Pedinamento
Sostanzialmente il pedinamento viene effettuato per ottenere due risultati:
sicurezza/protezione e informazioni.
Il primo viene effettuato per proteggere il pedinato, al limite anche a sua
insaputa, come nei casi di minacce e tentativi di sequestro o per reprimere
la persecuzione di maniaci. Può capitare che nel corso di un‟operazione
rischiosa un collega investigatore venga controllato a distanza per
monitorare eventuali contrattempi.
Il pedinamento informativo invece è mirato a scoprire cosa avviene e con
quali modalità; per pedinare qualcuno occorre capirlo, abituarsi ai suoi
ritmi, adeguarsi ai suoi cambiamenti.
Nel corso del pedinamento l‟investigatore deve essere addestrato a vedere e
ascoltare nella maniera più attenta e acuta possibile. Vedere dove si dirige il
soggetto, con chi si incontra e quindi acquisirne atteggiamenti, rapporti,
gesti, assimilare eventuali scambi di telefono e caratteristiche degli
individui con i quali il soggetto interagisce. Importante è il modo in cui
saluta le persone; normale, confidenziale, allegro e quale atteggiamento
viene mantenuto nel corso della conversazione. Qualunque tipo di
investigazione rappresenta in se stessa un grande puzzle composto di
innumerevoli pezzi. Solo analizzando attentamente quanto si presenta nel
corso del lavoro, si sarà in grado di completare il puzzle di ogni sua parte,
anche la più remota. Anche l‟audio è molto importante, ad esempio
potrebbe rivelarsi utile captare il dialetto con cui si esprimono i soggetti, il
tono e gli argomenti di conversazione.
Analizziamo di seguito alcune peculiarità per organizzare un pedinamento:
-Se il pedinato eccede in una guida spericolata, evitare il rischio di
trasformare la sorveglianza in un inseguimento, correndo l‟elevato rischio
di essere notati.
-Non appoggiare nulla sul cruscotto dell‟auto, per avere la massima
visibilità ed essere il più discreti possibile.
-Tenere l‟attrezzatura fotografica e i registratori e tutto ciò che occorre a
portata di mano, ma ben occultato.
-Inquadrare con video e foto camere solo il tempo necessario.
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-In auto o a piedi non muoversi mai bruscamente, se non è necessario,
soprattutto nei pressi o in vista dell‟obiettivo da sorvegliare.
-Non indicare mai con le mani e non fare mai gesti visibili ed interpretabili
da terzi spettatori, per comunicare con eventuali colleghi.
-Per pedinare soggetti particolarmente sospettosi lavorare in più Detectives
al volante di diverse autovetture. I pedinamenti combinati con più mezzi e
agenti, hanno successo solo se i Detectives sono esperti, molto affiatati tra
loro e collegati.
-Seguire sempre lo stesso tragitto del pedinato. Non fare mai scorciatoie e
non tentare di anticipare il suo percorso, salvo necessità particolari.
Essere individuati dal proprio pedinato è un rischio per gli Investigatori
Privati, molto alto. Quando ciò dovesse capitare, questo innanzitutto nota il
colore, la marca e il modello dell‟auto. Oppure, se si è a piedi, il vestito, la
corporatura e l‟altezza, nonché il colore dei capelli. Poi annota la targa
dell‟auto o focalizza maglio i tratti somatici. Solo in una terza fase adotta
una qualche tecnica reattiva, come sfuggire, tentare di bloccare o
interpellare le Forze dell‟Ordine. L‟abilità del Detective consiste proprio
nel capire in tempo d‟esser stati notati e sparire prima di essere identificati.
5.4 Indagini sotto copertura
Le operazioni sottocopertura sono tra i metodi investigativi più difficili e
rischiosi. Esse richiedono grande capacità d‟adattamento a qualsiasi
situazione, doti d‟improvvisazione e recitazione molto spiccate.
Durante le operazioni d‟infiltrazione si devono spesso frequentare persone
orribili, fingendo di simpatizzare con esse.
Qualsiasi avvicinamento sottocopertura è tanto più efficace quanto più si
conosce la persona da avvicinare.
Le indagini sottocopertura, più frequentemente intraprese da un
Investigatore Privato, possono consistere nelle seguenti operazioni:
-Proporsi come acquirenti d‟un prodotto rubato, contraffatto, imitato ecc…
-Fingersi interessati all‟attività di un‟associazione o di una setta, per
provarne la pericolosità e sottrarvi un adepto.
-Farsi assumere in un‟azienda, per individuare meglio dipendenti sleali,
ladri, spie e sabotatori.
-Diventare amici d‟un soggetto sorvegliato, per conoscerne meglio le
abitudini e frequentazioni.
-Fingersi potenziali vittime o criminali, per incastrare criminali veri.
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Approfondimento: La Perizia Calligrafica
Gli studi legali e i Tribunali fanno richiesta di perizie calligrafiche
nell‟ambito di cause sia civili che penali. Questo tipo di indagine
criminologica si è molto diffusa e molte agenzie investigative offrono
questo tipo di servizio. Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratti.
“Quando si parla di perizia grafica intendiamo quell‟analisi tecnografica
compiuta da un esperto per determinare l‟autenticità o meno di firme,
testamenti ed altri elaborati scritti. La figura professionale chiamata in
causa è di solito o un grafologo giudiziario o un perito grafico che
attraverso uno scrupoloso esame dei testi cercherà i dettagli della calligrafia
che il falsario non è riuscito a riprodurre.
Si tratta di un‟operazione utili in diversi ambiti: dal privato (come nel caso
della rilevazione di un testamento) ai contesti giudiziari che chiamano in
causa varie contestazioni.”40
Il background teorico che fa da sfondo alla perizia grafica è senz‟altro
quello della più ampia disciplina della grafologia. Secondo l‟approccio di
questa materia tutti i comportamenti automatici di una persona, inclusa la
scrittura, sono determinati da particolari aspetti del proprio carattere e
personalità. E‟ quindi assai rilevante osservare i dettagli di una scrittura
che, intesa in questo contesto, è strettamente rappresentativa delle
dinamiche di una persona.
Proprio per questo è assai difficile imitare o falsificare la grafia altrui e un
occhio attento e preparato può facilmente identificare tratti non congruenti
o ambigui con il resto dello scritto.
In una perizia grafica è importante quindi rilevare determinati particolari
che possono confermare o meno l‟apocrifia di un testo.
A tal proposito si procede in diversi modi:
 INDIVIDUAZIONE DEI SEGNI GRAFICI COSTANTI: Al
contrario della grafologia classica la grafologia peritale non mira ad
analizzare la personalità dello scrittore ma ad identificarlo,
distinguerlo e definirlo rispetto a qualsiasi altro individuo. L‟esperto
quindi procede evidenziando tutti quei segni grafologici che
caratterizzano quella peculiare calligrafia rendendola disponibile a
un futuro confronto.
 RICERCA DI GRAFISMI FUGGITIVI: Insieme alle caratteristiche
40
Tratto dal sito www.criminalmente.it
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basilari di ogni scrittura vanno anche ricercati quei singoli momenti
di immediatezza espressiva che per definizione sono istintuali (non
controllabili ed automatici) e abituali (ovviamente se si trattasse di
qualche caso isolato non sarebbe utile ai fini di un confronto). Vanno
presi particolarmente in considerazione quei tratti frequenti e intensi
poiché vengono considerati altamente caratterizzanti.
 CONOSCENZA DELLA FISIOLOGIA SCRITTURALE E DELLA
COERENZA RITMICA: Qualsiasi tipo di perizia grafica non può
prescindere da una conoscenza e osservazione dell‟aspetto
fisiologico dei movimenti deputati alla scrittura. L‟osservazione
fenomenologia della grafia in senso fisico e fisiologico infatti
consente, in ambito peritale, di distinguere tra una scrittura artificiosa
da una spontanea. Ricordiamo che il movimento automatico è
determinato da aspetti psicofisiologici che entrano in gioco anche
nella scrittura.
 CONOSCENZA DELLA PATOLOGIE GRAFICHE (COERENZA
DISGRAFICA): La neurofisiologia del gesto grafico è essenziale
anche nella rilevazione delle dinamiche neuro-muscolari che
determinano l‟invecchiamento grafico. A questo scopo è utile anche
l‟intervento della grafologia. E‟ essenziale infatti conoscere le
specifiche fenomenologie disgrafiche connesse con l‟invecchiamento
e collegate a specifiche sindromi organiche. Tutto ciò consente un
maggior approfondimento del significato e della credibilità delle
patologie connesse alla scrittura riscontrate in testamenti attribuiti a
soggetti anziani.
Al giorno d‟oggi si è rilevata la necessità di un metodo più incisivo e
corretto per svolgere le perizie.
Le metodiche sopraelencate infatti sono il risultato del passaggio dalla
perizia calligrafica alla perizia grafica: la prima si basava semplicemente
sulla comparazione morfologica delle scritture mentre nell‟ambito
dell‟approccio grafico vengono implementati quelle particolari tecniche e
conoscenze tipiche della grafologia; volte all‟identificazione anche di
elementi inerenti alla personalità dell‟individuo.
Come accennato all‟inizio, l‟esperto in questione dell‟analisi grafica è il
perito grafico. Si tratta di una figura professionale diversa dal consulente
grafologo anche se utilizza il metodo grafologico al fine di rilevare
caratteristiche grafiche individuali del soggetto scrivente.
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Oltre ai classici strumenti di indagine come la lente di ingrandimento,
macchina fotografica o la lampada a raggi U.V., oggi le perizie grafiche
sono spesso supportate da strumenti grafici computerizzati.
Questo ha reso decisamente più facile la comprensione e lo scambio di
informazioni anche tra chi non è esperto del settore. Infatti grazie alle
immagini computerizzate si possono spiegare meglio i numerosi termini
tecnici che gli esperti grafici utilizzano per repertare i loro elaborati.
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Conclusioni
Dopo aver affrontato l‟investigazione privata sotto il profilo teorico,
tecnico e pratico, voglio rivolgere l‟attenzione al personaggio letterario
creato da Sir Arthur Conan Doyle alla fine del XIX secolo, protagonista di
romanzi e racconti appartenenti al genere letterario del giallo deduttivo,
Sherlock Holmes, assurto al ruolo di icona della letteratura gialla.
Il detective di Baker Street è il primo, ad applicare effettivamente, a
rendere popolare la criminologia, cioè l'applicazione del metodo scientifico
alle investigazioni criminali.
Holmes pone alla base una certa differenza tra l'osservazione dei particolari
e la deduzione. Egli considera questi due aspetti come distinti, poiché
l'osservazione porta ad alcune preliminari conclusioni, ma solo con la
conoscenza di alcuni aspetti della vicenda si possono trarre delle
conclusioni definitive. Tale metodo deriva direttamente da quello del dott.
Joseph Bell, insegnante di Conan Doyle, che nella diagnosi medica
propugnava prima l'attenta osservazione dei dettagli, poi la conclusione
basata sulla raccolta di prove inoppugnabili.
Il metodo di Holmes è spesso basato sulla raccolta sul campo di prove e
indizi, cosa che lo differenzia nettamente dal fratello Mycroft, comparso
per la prima volta in L'interprete greco, in grado di risolvere, lui sì,
un'indagine senza mai muoversi dalla propria residenza. Sherlock afferma
che le capacità deduttive del fratello sono addirittura superiori alle proprie,
ma che Mycroft non le impiega per pigrizia (dato che non si sposta mai più
di poche centinaia di metri da casa).
Holmes pone infine una certa, importante differenza tra il guardare e
l'osservare, dove solo l'abilità di cogliere i particolari può essere affinata
con l'abitudine e l'esercizio.
“Quella dell‟investigazione è o dovrebbe essere una scienza esatta, e quindi
dovrebbe essere trattata in maniera fredda e distaccata”.
Da “Il Segno dei Quattro”
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Ringraziamenti
Mi sembra doveroso ringraziare chi mi ha accolta nella propria Agenzia
Investigativa, rendendomi così possibile un primo avvicinamento reale e
concreto a questo mondo così affascinante e complesso dell‟investigazione
privata, Giancarlo Mannoni, titolare dell‟Agenzia, ex "Ispettore Superiore
S.U.P.S" presso la D.I.G.O.S. (Divisione Investigazioni Generali
Operazioni Speciali) della Questura di Bologna.
La sua disponibilità e pazienza mi hanno permesso di sentirmi subito a mio
agio, facilitandomi così l‟apprendimento delle nozioni di base all‟inizio e di
perfezionarle e migliorarle anche autonomamente nei giorni successivi.
Ringrazio anche tutti i collaboratori dell‟agenzia che hanno contribuito a
rendere il bagaglio delle mie conoscenze un po‟ più cospicuo.
Infine ringrazio mia sorella, Laura, per essersi riconfermata anche in questa
nuova avventura una valida e importante compagna di viaggio, per avermi
sostenuta, supportata, nonché per aver pazientemente ascoltato ogni sera i
miei dettagliati racconti della giornata trascorsa in agenzia a cercare di
imparare con tanto impegno e anche umiltà l‟”ars” dell‟investigazione
privata.
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Bibliografia
- Iascone Potito L. (a cura), TULPS, Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza, La
Tribuna, Piacenza, 2008.
- Finazon Francesco, Investigazioni Private, Greco e Greco Editori, Milano,
2004.
- Venditti Pasquale-Giuseppe, Le Investigazioni Private, Altagamma, MIlano,
2006.
Sitografia
-
www.gman.it
www.altalex.com
www.centronazionaleinvestigazioni.it
www.spyproject.com
www.prontoinvestigazioni.it
www.criminalmente.it
www.agenzieinvestigative.info.it
www.microspieitalia.it
www.accademiadisicurezza.it
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