Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale di

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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale di
Sentenza n.1941/05
Pronunziata il 11.11.2005
Depositata il 17.11.2005
Successioni – Legittime – Immobile ad uso abitativo – Comunione ereditaria – Uso
esclusivo da parte di un coerede – Diritto del coerede comproprietario a canone locatizio –
Esclusione – Liquidità relitta – Diritto del coerede alla quota – Sussistenza – Autonomia
finanziaria del de cujus – Riconvenzionale dell’erede di rifusione degli alimenti –
Infondatezza – Risarcimento da perdita di opportunità – Esclusione – Procedimento civile
– Domande nuove – Differimento dell’udienza di comparizione – Termine ordinatorio –
Domanda riconvenzionale tardiva – Insussistenza – Rif.Leg.artt.566,1105 cc;
artt.152,168bis cpc;art.70 disp.att. cpc;
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale di Modena
Il Giudice
dott. Roberto Cigarini, ha emanato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 3955/2000 R.G. promossa da:
XX
nato a (omissis) il (omissis), residente a Carpi, con domicilio eletto in
Modena Via Saliceto Panaro 5, nello studio degli avv. Paolo Setti e Caterina
Melato, rappresentante e difensore nel presente giudizio in virtù di procura
speciale apposta a margine dell'atto di citazione
parte attrice
contro
YY
nata a (omissis) il (omissis), residente a Modena, con domicilio eletto in
Modena Corso Canalchiaro 40, nello studio dell'avv. Francesco Bruini,
rappresentante e difensore nel presente giudizio in virtù di procura speciale
apposta in calce alla copia notificata della citazione
parte convenuta
avente ad oggetto: pagamento somma
Conclusioni di parte attrice
Dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la convenuta YY al
pagamento a favore dell’attore Sig. XX della somma di €.19.154,00
(€.38.308,00 : 2 = €.19.154,00), così come determinata dal C.T.U. nella sua
relazione, e corrispondente ai canoni di locazione di competenza dell’attore
dal 07.11.95 al 31.12.2003 oltre agli interessi legali sino al saldo.
Condannare altresì la convenuta Sig.ra YY al pagamento a favore del Sig.
XX delle ulteriori annualità di locazione di competenza di quest’ultimo,
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calcolate annualmente partendo dalla somma base di €.4.991,00 dovuta per
l’anno 2003 con l’aggiornamento Istat, e ciò a partire dal 01.01.2004 fino al
saldo ed oltre agli interessi legali dovuti su tali somme. Voglia altresì l’Ill.mo
Tribunale adito condannare la convenuta YY al pagamento a favore del Sig.
XX della somma di €.2.809,21 (pari a £.5.439.386) corrispondente ad un
quarto dell’importo giacente nel c.c. bancario N. 27759 presso la Banca
Popolare dell’Emilia Romagna di Modena al momento dell’apertura della
successione di G.B., oltre al pagamento degli interessi sulla somma di cui
sopra dalla data del 07.11.95 al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed
onorari di causa.”.
Conclusioni di parte convenuta
Contrariis reiectis, nel merito: respingere la domanda attrice circa la quota
ereditaria, corrispondente alla somma giacente nel c/c bancario acceso
presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna, all’atto dell’aperta
successione di G.B., in quanto infondata, indimostrata e comunque per
intervenuta rinuncia dell’attore; circa la domanda della corresponsione del
50% del canone di locazione per l’occupazione dell’appartamento sito in
Modena via (omissis) e caduto in successione di G.B., preso atto dell’epoca
dell’aperta successione, nonché dello stato dell’immobile, in mancanza di
ogni diversa indicazione, riconoscere come dovuto il canone vigente
secondo le norme dettate dalla legge 27.7.1978 n. 392; in via
riconvenzionale condannare parte attrice alla rifusione in favore della
convenuta YY degli alimenti in qualsiasi forma corrisposti alla madre
materiali e morali nonché per la perdita di compensi lavorativi e
retribuzioni pensionistiche che si determinano sin d’ora in lire 400.000.000
o in quella maggiore o minor somma che si determinerà in corso di causa o
comunque in via subordinata da determinarsi in via equitativa. Con vittoria
di spese diritti ed onorari.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 24.11.2000 XX conveniva in
giudizio la sorella YY assumendo che quest’ultima ha vissuto in
un’abitazione sita in Modena, Via (omissis), insieme alla madre G.B. e
tuttora continua ad abitare in tale immobile caduto in successione alla
morte della genitrice. Sennonché, dalla data di apertura della successione, la
YY – afferma l’attore – non ha mai provveduto, nonostante varie richieste,
a corrispondere l’importo dell’affitto corrispondente alla quota di proprietà
dell’attore stesso (50%), calcolato sul valore medio degli affitti di
appartamenti aventi medesime caratteristiche. Inoltre l’attore assumeva che
alla morte della madre il conto corrente bancario n. (omissis) acceso presso la
BPER, cointestato alla madre ed alla sorella, recava un saldo attivo di lire
21.757.544. Sennonché la sorella non ha provveduto a corrispondere ad
esso attore l’importo di ¼ del suddetto saldo attivo, ammontante a lire
5.439.386. Concludeva pertanto chiedendo la condanna della convenuta al
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pagamento della suddetta somma e dei canoni di locazione non pagati nel
periodo successivo alla morte della madre, oltre ad interessi e spese di lite.
In data 1.2.2001 si costituiva in giudizio YY eccependo: 1) che il
conto corrente bancario, quantunque intestato ad entrambe, veniva in realtà
alimentato prevalentemente da essa convenuta mentre, da parte della
madre, confluiva soltanto una pensione di modestissima entità, insufficiente
al mantenimento; 2) che l’attore aveva già ricevuto lire 1.000.000 per spese
connesse alla successione della madre e che in ogni caso egli firmò la pratica
di estinzione del conto corrente senza nulla chiedere, acconsentendo al
trasferimento delle somme in un conto personale della sorella, con ciò
riconoscendo di non avere alcun diritto su quelle somme; 3) di aver
dedicato la propria vita alla madre gravemente malata e bisognosa,
assumendosi in proprio le ingenti spese necessarie per assisterla e
rinunciando a svolgere una propria attività lavorativa, precludendosi così i
diritti previdenziali e pensionistici, mentre egli si era completamente
disinteressato della madre. Rassegnava pertanto le conclusioni sopra
trascritte.
Fallito il tentativo di conciliazione, all’udienza del 17.9.2002 venivano
assunte prove per testimoni. Veniva disposta ed espletata una consulenza
tecnica d’ufficio. La causa passava quindi in decisione sulle conclusioni
trascritte in epigrafe all’udienza del 1.6.2005.
Motivi della decisione
La domanda di parte attrice è duplice.
La prima riguarda la metà del danaro relitto dalla madre e dichiarato
in denuncia di successione. YY, infatti, ha presentato la denuncia di
successione relativa alla morte della madre dichiarando, oltre al valore
dell’immobile, la somma di lire 10.878.772. Poiché le parti sono coeredi al
50%, l’attore ha effettivamente diritto di vedersi corrisposta la metà della
somma dichiarata come bene ereditario, quindi lire 5.439.386, pari ad €
2.809,20. Sul punto la domanda è fondata e non può che essere accolta.
Non sembra invece fondata la seconda domanda di parte attrice, che
chiede un corrispettivo corrispondente ad un ipotetico canone di locazione
per gli anni in cui la sorella, dopo la morte della madre avvenuta nel 1995,
ha continuato a risiedere nella stessa abitazione dove aveva convissuto con
la madre e sulla quale si è poi instaurata una comunione ereditaria tra gli
odierni contendenti.
Ora, non risultando mai attivata la procedura ex art. 1105 c.c., e non
potendosi d’altra parte ritenere che l’uso esclusivo di un bene comune
costituisca un fatto illecito, l’attore non ha diritto di pretendere nulla a titolo
di quota locativa.
Infatti, “Se la natura del bene di proprietà comune non ne permette il
simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi
o in maniera indiretta, oppure mediante avvicendamento; ma fino a quando non vi
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sia richiesta di uso turnario da parte degli altri comproprietari il semplice
godimento esclusivo ad opera di taluno non può provocare un danno ingiusto nei
confronti di coloro che hanno mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, quando
non risulti provato che i beneficiari del godimento esclusivo del bene ne avessero
anche tratto un vantaggio patrimoniale. (Cassazione civile, sez. II, 4 dicembre
1991, n. 13036 Tessier e altro c. Tessier e altro Giur. it. 1992, I,1,1752).
Va ora considerata la domanda in via riconvenzionale proposta da
parte convenuta, la quale chiede la condanna di parte attrice alla rifusione
degli alimenti in qualsiasi forma corrisposti alla madre nonché per la perdita
di compensi lavorativi e retribuzioni pensionistiche. La convenuta ha
quantificato prima in lire 400.000.000 il proprio petitum quindi, in
conclusionale, in € 60.000,00.
Parte attrice ha eccepito in comparsa conclusionale che la domanda
in via riconvenzionale è inammissibile in quanto tardivamente proposta. La
prima udienza è stata fissata in citazione al 20.2.2001 poi spostata d’ufficio
al 22.2.2001. Parte convenuta ha depositato la propria domanda il 1.2.2001.
L’eccezione è infondata. Invero “In mancanza di diversa disposizione il
termine di cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, entro il quale il giudice
designato può differire, con decreto motivato, ai sensi del comma 5 dell'art. 168 bis
c.p.c., la data della prima udienza, in base al principio generale contenuto nell'art.
152, comma 2, c.p.c., è ordinatorio. Pertanto, anche se il provvedimento è emesso
oltre detto termine, è alla nuova data della prima udienza a cui il giudice ha rinviato
la causa che occorre aver riguardo per computare i termini di comparizione e di
costituzione, e quindi la tempestività della proposizione della domanda
riconvenzionale, e non già alla data dell'udienza di comparizione originariamente
indicata nell'atto di citazione. (Cassazione civile, sez. III, 4 novembre 2003, n.
16526 Soc. Ilexvetro c. Soc. Intesa Gestione Giust. civ. Mass. 2003, f. 11).
La domanda in via riconvenzionale di parte convenuta appare però
infondata. Innanzitutto è pacifico che la madre delle parti godesse della
pensione e, quantunque in extremis, dell’assegno di accompagnamento. Parte
convenuta non ha inoltre contestato alcune circostanze riferite da parte
attrice (cf. conclusionale avv. Setti pag. 9) da cui si evince che la signora
G.B. [rectius: de cuius, NdR] incassò non modeste somme di denaro a vario
titolo nel corso della sua vita. La convenuta aveva l’onere di provare in
dettaglio di aver sostenuto con danaro proprio eventuali spese per
l’assistenza alla genitrice. D’altra parte, sembra evidente che la convenuta
non possa ora pretendere un risarcimento dal fratello per l’asserita perdita
di opportunità lavorative a causa della propria decisione di dedicarsi
all’assistenza della madre anziana e malata.
In definitiva, la convenuta deve restituire al fratello la somma €
2.809,20 oltre agli interessi legali dal 5.4.2000 (data di messa in mora tramite
la raccomandata dell’avv. Setti, doc. 2 attore) fino al saldo.
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Stante la parziale reciproca soccombenza si ritiene di compensare le
spese di lite.
Dispositivo della sentenza
Definitivamente decidendo,
ogni diversa domanda ed eccezione respinta:
condanna YY a pagare a favore di XX la somma € 2.809,20 oltre agli
interessi legali dal 5.4.2000 fino al saldo.
Dichiara per intero compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Modena, 11 novembre 2005
Il Giudice
Roberto Cigarini
Depositato in Cancelleria il 17.11.2005
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