terza memoria art 183 attore

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terza memoria art 183 attore
TRIBUNALE DI NOVARA
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Per Parte Attrice, con gli avv.ti Ghersini e Vecchi dello studio legale Gianni, Origoni, Grippo
& Partners di Milano, nonché l’avv. La Penna
– attore –
contro
Parte Convenuta, con gli avv.ti ______
– convenuta –
TERZA MEMORIA EX ART. 183, COMMA 6°, C.P.C.
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In merito all’istanza di cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive, proprio sulla base di quanto chiarito da controparte emerge l’applicabilità dell’art. 89.
Parte Convenuta non si è infatti limitata a dire - come ben avrebbe potuto fare - che
Parte Attrice ha pagato del tutto ingiustificatamente un fornitore (la ditta ______) e quindi
non può ora pretendere di essere tenuta indenne per aver buttato via i soldi, ha invece aggiunto illazioni – non veritiere e certamente non necessarie – su supposti collegamenti mafiosi di Parte Attrice
Tali allegazioni, oltre ad essere gravissime, oltraggiose e inveritiere (le indagini
condotte dalla Procura della Repubblica di Milano si sono concluse con un’archiviazione!)
non hanno nulla a che fare con la vertenza in esame e si riferiscono ad un periodo anteriore
all’acquisizione da parte di Parte Attrice del ramo d’azienda ______ oggetto delle indagini.
Si insiste pertanto per l’accoglimento dell’istanza ex art. 89 c.p.c..
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1.
SULLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA: INESISTENZA DELLA SUBFORNITURA
In relazione alla ormai sin troppo lungamente dibattuta questione della sub-fornitura, è
ovvio che – citando Parte Convenuta - la subfornitura possa anche rappresentare uno strumento per decentrare una parte della produzione; quello che invece dovrebbe essere altrettanto ovvio – ma a quanto pare non lo è – è che non ogni ipotesi di “decentramento” costituisce sub-fornitura, ma solo i rapporti caratterizzati da alcuni requisiti identificati dalla legge
(fra tutti, il trasferimento di know how) che nel presente caso non sussistono. Sul punto, stupisce dover ancora sottolineare che l’oggetto del contratto (ossia “cosa” il committente vuole)
deve essere tenuto distinto dalle “direttive tecnico organizzative” (“come” il fornitore deve realizzare il bene). In qualsiasi contratto il committente chiarisce “cosa” vuole, e quali caratteristiche deve avere il bene (ci mancherebbe altro!), ma certo questo non basta a configurare il
contratto come sub-fornitura.
La subfornitura infatti si ha esclusivamente nell’ipotesi in cui vi sia da parte del committente un trasferimento integrale del know how, inteso come intero patrimonio conoscitivo
sul come produrre un determinato bene o servizio” (per tutte, Tribunale di Bari sez. III 13 luglio 2006).
Nel caso in esame tale circostanza è chiaramente insussistente e Parte Convenuta ne
è del resto ben consapevole, tanto che a pagina 3 della sua memoria del 24 novembre 2008
dichiara espressamente di essere dotata di autonoma organizzazione d’impresa in relazione
alla fabbricazione di carpenteria metallica, oltre a vantare la propria specifica competenza in
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materia. Parte Convenuta possiede e possedeva – ben prima del contratto con Parte Attrice
- un proprio know how consolidato e ampie esperienze in relazione ai prodotti che le sono
stati commissionati da Parte Attrice.
Né peraltro l’ipotesi di “subfornitura congiunturale” (fattispecie giurisprudenziale di rara
applicazione), in cui il committente (in questo caso Parte Attrice) isola una o più fasi del processo produttivo – fasi che potrebbe svolgere direttamente – per affidarla all’esterno, trova
applicazione al caso in esame.
Parte Attrice non ha delegato alcuna attività “interna” a Parte Convenuta in quanto
non opera nel settore della carpenteria metallica - come emerge da visura - Parte Attrice si
occupa di progettazione e realizzazione di sistemi di raffreddamento e condensatori - e non
dispone di alcuna competenza circa la fabbricazione e produzione di condotti né tanto meno
delle attrezzature e delle tecnologie necessarie a produrre i manufatti di carpenteria metallica (vasche, tubi, collettori, ecc.) realizzati da Parte Convenuta (doc. 39). Parte Attrice non
poteva trasferire il know how sulle tecniche di realizzazione perché non lo possiede.
Ed infatti Parte Attrice ha consegnato i disegni di progetto dei condotti di cui richiedeva la fornitura, lasciando tuttavia alla specifica competenza di Parte Convenuta completa autonomia nella realizzazione dei disegni produttivi. Tali disegni di progetto infatti, eccetto che
indicazioni quali la misura ed il peso dei condotti, non prevedevano ulteriori dettagli tecnici
proprio perché Parte Attrice non possedeva né possiede alcuna competenza in merito alla
“modalità di realizzazione” dei medesimi, di cui era solo Parte Convenuta a detenere.
A tal proposito basti solo pensare che Parte Attrice in quanto priva di specifico know
how in materia nemmeno era tenuta ad approvare i disegni costruttivi che le venivano inviati
da Parte Convenuta in corso d’opera. Ed infatti le “Specific Requisition for condensate tank
with domes” dispongono espressamente che compete alla sola Parte Convenuta verificare
se i disegni e le informazioni fornite da Parte Attrice siano complete e compatibili con le caratteristiche del progetto: “
(…) It is Vendor’s responsibility to verify if the design data, drawings and specifications specified by Parte Attrice and included in this requisition are complete and consistent (clausola 4.3)”.
“(…)It is Vendor’s duty to check the correctness and completeness of its engineering
fabrication and supply during the execution of the work and to ensure that the Vendor’s
supply during the execution represent the state of the art technology and can be integrated in the overall plant without modifications during erection and without affecting
the workmanship and mechanical performance guaranteed by Vendor, not the mechanical performance of the overall plant” (clausola 4.3 - doc. 19 Parte Convenuta pag.5).
Il tenore dei documenti prodotti dalla stessa Parte Convenuta è di per sé solo idoneo
ad escludere un qualche tipo di dipendenza tecnologica da parte di quest’ultima nei confronti
di Parte Attrice per l’attività di fornitura dei condotti.
Ma vi è di più.
Parte Convenuta non ha adottato alcun “correttivo” alla propria organizzazione aziendale né tantomeno adattato i propri strumenti produttivi effettuando chissà quali modifiche al
proprio ciclo di produzione per adempiere alla commessa di Parte Attrice. I prodotti richiesti
da Parte Attrice a Parte Convenuta rientravano infatti nell’ordinaria attività produttiva di
quest’ultima.
L’unica variazione di assetto organizzativo che Parte Convenuta avrebbe – se mai –
dovuto affrontare ai fini della corretta esecuzione dell’ordine avrebbe potuto essere quella di
organizzare un trasporto eccezionale per i pezzi “fuori sagoma” richiesti da Parte Attrice. Ma,
dal momento che Parte Convenuta - diversamente da come originariamente pattuito - ha
unilateralmente modificato il grado di spezzonatura dei condotti, risulta che i pezzi “fuori sagoma” non sono mai stati fabbricati né tantomeno consegnati in cantiere (docc. 10 e 11). E
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quindi, ai fini della fornitura di cui all’ordine, l’intero processo produttivo di Parte Convenuta
non ha subito modifica alcuna ma si è svolto, come di consueto.
Alla luce di quanto sopra esposto emerge che nella fattispecie non ricorrono assolutamente gli elementi per considerare il rapporto tra le parti come subfornitura né come fornitura congiunturale. Pertanto l’istanza di improcedibilità dell’azione fondata sulla L.192/98dovrà essere respinta.
2.
IL GRAVE INADEMPIMENTO DI PARTE CONVENUTA
Per quanto concerne poi il grave inadempimento di Parte Convenuta all’esecuzione
dell’ordine, ossia il ritardo nella consegna dei condotti nonché dalle gravi difformità riscontrare sui medesimi, si precisa quanto segue.
Parte Convenuta asserisce che i termini di consegna stabiliti nell’ordine non fossero
definiti. Per sostenere questo tuttavia Parte Convenuta deve fare riferimento alla corrispondenza che le parti si sono scambiate fra l’offerta e l’ordine, fase in cui, trattandosi appunto di
negoziazione, era previsto – e Parte Convenuta aveva accettato – che alcuni dati sarebbero
potuti mutare.
In ogni caso, le date di consegna dei condotti stabilite nell’ordine erano già state indicativamente prefissate sin nell’agosto 2006 ed – in ogni caso - che il rispetto delle scadenze
da parte di Parte Convenuta fosse essenziale per Parte Attrice emerge a chiare lettere anche dalla corrispondenza intercorsa tra le parti prima dell’inoltro dell’ordine.
Ed infatti, nella lettera Parte Attrice del 21 settembre 2006 precisa espressamente che
le modifiche suggerite da Parte Convenuta alla fornitura apparivano accettabili a patto che le
consegne non subissero ritardi (cfr. ns. doc. 2).
Del resto Parte Convenuta – né prima dell’inoltro dell’ordine né con l’accettazione del
medesimo ha mai sollevato contestazione alcuna in merito ai termini di consegna della merce stabiliti da Parte Attrice.
Ed infatti, con lettera del 17 novembre 2006 Parte Convenuta riconfermava il rispetto delle tempistiche già pattuite (cfr. ns. doc. 9).
Alla data di conferma dell’ordine, il 17 dicembre 2006 Parte Convenuta riproponeva le date di consegna già pattuite (1° maggio 2007 e al 1° giugno 2007) , (cfr. ns. doc.
11) non contestando in alcun modo la congruità dei termini e senza sollevare in alcun modo
le eccezioni che solleva ora.
Non solo, addirittura nella conferma d’ordine – è Parte Convenuta stessa a ricordarlo,
in fondo a pagina 2 della comparsa di costituzione – era precisato che “Parte Attrice e il fornitore concordano che il fornitore rinuncia al diritto di fare appello al fatto che a documentazione possa non essere chiara o completa”. Evidentemente in tale data Parte Convenuta riteneva di avere tutte le informazioni e i dati necessari per stabilire le date di consegna.
3.
INAMMISSIBILITA’ E/O IRRILEVANZA DEI CAPITOLI DI PROVA FORMULATI DA
PARTE ATTRICE
Per quanto concerne i capitoli di prova formulati Parte Convenuta nella memoria in data 24 novembre 2008, Parte Attrice si oppone all’ammissione dei medesimi in quanto generici, irrilevanti e/o da provarsi documentalmente e non demandabili a testi.
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Capitolo 1 – 3: inammissibili ed irrilevanti, volti a provare il contenuto di negoziazioni
intercorse prima dell’emissione dell’ordine;
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Capitolo 4: inammissibile ed irrilevante, volto a provare il contenuto di negoziazioni intercorse prima dell’emissione dell’ordine, formulato peraltro in modo del tutto generico
e comunque valutativo ( …il maggior peso comportava una diversa organizzazione aziendale…)
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Capitolo 5: inammissibile e irrilevante, volto a provare il contenuto di negoziazioni intercorse prima dell’emissione dell’ordine;
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Capitoli 6: inammissibile e irrilevante e comunque oggetto di prova per iscritto;
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Capitolo 7: inammissibile e irrilevante e comunque oggetto di prova per iscritto;
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Capitolo 7(secondo): inammissibile e irrilevante, volto a provare il contenuto di negoziazioni intercorse prima dell’emissione dell’ordine;
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Capitolo 8: inammissibile e generico (nell’ottobre 2006…in che data? Prima o dopo
l’emissione dell’ordine?)
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Capitolo 9: inammissibile e generico (nel novembre 2006…in che data?)
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Capitolo 10: inammissibile e oggetto di prova per iscritto;
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Capitolo 11: inammissibile in quanto generico e comunque valutativo;
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Capitolo 12: inammissibile, generico e comunque oggetto di prova per iscritto;
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Capitolo 13: irrilevante in quanto gli eventuali accordi in cantiere in merito alle consegne dei singoli lotti non inficiano i termini contrattuali di consegna delle due trance di
fornitura;
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Capitolo 14: inammissibile e generico (…nel maggio 2007) e volto a smentire il testo
di un documento scritto, atteso che tale attività di montaggio, come risulta dalla lettera
del 17 novembre 2006 (doc. 9) avrebbe dovuto essere svolta da Parte Convenuta;
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Capitoli 15 – 17: inammissibili, generici e comunque valutativi in quanto Parte Convenuta formula asserzioni in merito a circostanze indimostrate a cui Parte Attrice comunque non avrebbe potuto far fronte in quanto priva di know how in merito ai condotti;
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Capitolo 18: inammissibile in quanto oggetto di prova per iscritto;
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Capitolo 19: inammissibile, generico e comunque attinente a circostanze indimostrate;
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Capitoli 20 – 30: inammissibili, generici in quanto privi di un riferimento temporale e
comunque e oggetto di prova per iscritto .
Nella denegata ipotesi in cui i medesimi venissero ammessi si chiede, tuttavia, di essere ammessi a prova contraria con i testi già indicati in atti sui seguenti capitoli di prova:
15)
Vero che l’ordine prevedeva una fornitura pari a 900 tonnellate, come da doc.11 - che
si rammostra al teste;
16)
Vero che il prezzo della fornitura Parte Convenuta è stato calcolato su 900 tonnellate;
17)
Vero che Parte Convenuta all’esito della commessa Parte Convenuta ha consegnato
prodotti per 865 tonnellate, come da doc.39 pag. 7 - che si rammostra al teste;
18) Vero che le Specific Requisition for condensate tank with domes prevedevano che i disegni e le specifiche tecniche dei prodotti oggetto dell’ordine fossero di competenza
Parte Convenuta, come da documento 19 di Parte Convenuta che si rammostra al teste;
19)
Vero che nuove date di consegna furono concordate successivamente alla scadenza
dei termini di consegna pattuiti nell’ordine, come da documento 16 che si rammostra
al teste
20)
Vero che in base al PCQ, che si rammostra al teste, un obbligo di revisione dei documenti da parte di Parte Attrice risulta insussistente.
4.
SULLA RICHIESTA DELLA CTU FORMULATA DA PARTE CONVENUTA
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In merito alla richiesta di CTU di Parte Convenuta si contesta la genericità del quesito
formulato, dal quale non si evince neppure se la CTU dovrebbe accertare l’esistenza o meno
dei difetti della fornitura. Ulteriormente la CTU dovrebbe accertare il contenuto delle obbligazioni delle parti, fatto quest’ultimo che certo non può essere demendato ad un consulente.
Per tutti questi motivi Parte Attrice insiste invece per l’ammissione di CTU nei termini
di cui alla propria precedente memoria.
Milano - Novara, 12 dicembre 2008.
Avv. Gianluca Ghersini
Avv. Daniele Vecchi
Avv. Francesca La Penna
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