Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano sentenza

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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano sentenza
Famiglia di fatto - Convivenza more uxorio – Conclusione del rapporto affettivo – Assenza di prole – Occupazione
sine titulo del convivente non proprietario - Rilascio dell’immobile – Legittimità – Risarcimento del danno - Rimborso
per canoni di locazione – Esclusione – Matrimonio e divorzio – Promessa di matrimonio – Promessa non solenne Mancato adempimento – Restituzione dei beni e rimborso delle spese sostenute – Esclusione - Rif.Leg.artt.80,1227 cc;
Sentenza n. 511/07
Pronunziata il 07/03/2007
Depositata il 13/03/2007
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale di Modena
Il Giudice
dott. Roberto Cigarini, ha emanato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 3151/2002 R.G. promossa da:
XX
nato a Modena 7.9.1963 res. Modena, con domicilio eletto in Modena Corso
Canalgrande 86, nello studio dell'avv. Costantino Righi Riva, rappresentante e difensore
nel presente giudizio in virtù di procura speciale apposta in calce all'atto di citazione
parte attrice
contro
YY
residente a Modena, con domicilio già eletto in Modena Via San Giovanni del cantone
36, nello studio dell'avv. Antonella Giunta, già rappresentante e difensore nel presente
giudizio in virtù di procura speciale apposta in calce alla comparsa di risposta, difensore
rinunciante al mandato con dichiarazione resa a verbale d'udienza 29.11.2006
parte convenuta
avente ad oggetto: rilascio di immobile – risarcimento danni
Conclusioni di parte attrice
contrariis rejectis;
accertare e dichiarare che la Dott.ssa YY, nata a Potenza il 24.6.1962, occupa senza
alcun titolo l'appartamento ad uso civile abitazione di proprietà del Dott. XX, posto a
Modena, Via S. Giovanni Bosco n. 165;
conseguentemente, confermando il provvedimento cautelare assunto ai sensi dell'art. 700
c.p.c., condannare la Dott.ssa YY a rilasciare immediatamente l'appartamento posto a
Modena, Via S. Giovanni Bosco n. 165, libero e vuoto da persone e/o cose sue e/o di
terzi nella piena disponibilità del Dott. XX ;
condannare la Dott.ssa YY al risarcimento di tutti i danni subiti dal Dott. XX a seguito
dell'occupazione sine titulo dell'appartamento posto a Modena, Via S. Giovanni Bosco n.
165 che si quantificano sin d'ora nell'importo di curo 438,99 per ogni mese di
occupazione dell'appartamento a far tempo dal mese di marzo 2002 e sino al momento
dell'effettivo rilascio o in quella maggior o minor somma che risulterà di giustizia all'esito
dell'istruttoria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia L'Ill.mo Tribunale di Modena:
- in via preliminare-pregiudiziale: revocare il provvedimento cautelare pronunciato ex art.
700 c.p.c. in quanto inefficace, a per irregolarità della notificazione ex art. 140 c.p.c.;
- in via preliminare-pregiudiziale: accertare e dichiarare la tempestività e la proponibilità
della domanda di restituzione e di risarcimento del danno a seguito di rifiuto a contrarre
matrimonio;
- in via principale: rigettare la domanda attrice di risarcimento del danno per ogni mese
di abitazione della Sig.ra YY nell'appartamento di Via San Giovanni Bosco n. 165,
perché, nella specie, l'occupazione è avvenuta in forza di un titolo giuridico diverso da
quello dedotto in giudizio;
- nel merito: accertare e dichiarare che tra il Dott. XX e la Dott.ssa YY è intercorsa una
relazione sentimentale aventi i connotati di stabilità affettiva e morale, connessa alla
promessa di matrimonio tra gli stessi intercorsa; conseguentemente ordinare all'attore,
stante il mancato adempimento alla promessa, la restituzione dei beni, oltre che delle
spese tutte sostenute e delle obbligazioni contratte dalla Dott.ssa YY prima e durante la
convivenza in attesa di matrimonio;
- in ogni caso: condannare l'attore al risarcimento di tutti i danni subiti dalla convenuta
per i fatti per cui è causa ed in particolare per i comportamenti illeciti e illegittimi posti in
essere dal Dott. XX negli anni 2000/2001, e cioè durante e dopo la convivenza, fatti tutti
costituenti illecito extracontrattuale, per i quali ci si riserva di presentare esposto
all'autorità giudiziaria competente; danni da liquidarsi anche in via equitativa per le
sofferenze subite dalla dott.ssa YY alla salute e/o all'integrità psico-fisica per la quale
chiede sin da ora ammettersi consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 24 giugno 2002 XX conveniva in giudizio YY
assumendo: 1) di avere intrattenuto con costei una relazione sentimentale dando quindi
vita ad una convivenza more uxorio nell'appartamento di proprietà di esso attore posto in
Modena Via S. Giovanni Bosco 165; 2) che, venuta meno l'affectio, vane si sono rivelate
le richieste rivolte alla convivente affinché questa si trasferisse altrove, pretendendo
costei di continuare a vivere nell'immobile. Rassegnava pertanto le conclusioni sopra
trascritte.
In data 11 ottobre 2002 si costituiva in giudizio la convenuta eccependo: 1) di aver
convissuto inizialmente con l'XX nella casa della zia di essa convenuta fino a quando
l'XX acquistò, in previsione del matrimonio con essa YY l'immobile di cui è causa; 2) di
aver contribuito poi al pagamento dei costi per la ristrutturazione dell'immobile adibito
poi a casa familiare nonché ai costi per l'arredo, il trasloco, la voltura dei contratti di
fornitura, le spese per la conduzione della casa, ed infine financo le fedi per la prevista
celebrazione delle nozze; 3) che la relazione però entrò in crisi avendo l'XX iniziato a
coltivare svariate altre relazioni sentimentali e ad assumere un comportamento di
sopraffazione finalizzato a provocare l'abbandono della casa da parte della YY.
Rassegnava pertanto le conclusioni sopra trascritte.
Fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 20.11.2003 venivano assunte prove per
testimoni e l'interrogatorio formale dell'attore. Veniva anche disposta - ma non espletata
a causa del mancato versamento del fondo spese al c.t.u. - una consulenza tecnica
d'ufficio. La causa passava quindi in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte
all'udienza del 29.11.2006.
Motivi della decisione
DOMANDA PRINCIPALE DI PARTE ATTRICE
È pacifico che la proprietà dell'immobile sia dell'attore, così come è pacifico che, in forza
della sola convivenza more uxorio e in assenza di figli (per l'ipotesi di figli si veda invece
Cass. 10102/2004), la convenuta, allo stato della legislazione italiana, non possa
accampare alcuna pretesa relativa all'occupazione della casa che costituì il luogo di
svolgimento dell'esperienza di convivenza.
La domanda di accertamento negativo del diritto all'occupazione dell'immobile avanzata
da parte attrice appare conseguentemente fondata e non può che essere accolta.
Non si ritiene di dover inserire nel dispositivo anche la statuizione di condanna al
rilascio, avendo l'attore riferito nelle more del giudizio che risulta già eseguito il
provvedimento cautelare di rilascio, comprensivo anche dei mobili e degli oggetti di
proprietà della convenuta.
Analogamente non si ritiene di dover disporre alcuna conferma del provvedimento
cautelare assunto essendo detta conferma insita nell'accertamento negativo effettuato nel
presente giudizio di merito.
DOMANDA ACCESSORIA DI RISARCIMENTO DANNI
L'attore chiede anche la condanna della dott.ssa YY al risarcimento di tutti i danni subiti
a seguito dell'occupazione sine titulo dell'appartamento. Il danno prospettato sarebbe
costituito dall'importo di euro 438,99 che l'XX - il quale in assenza di abbandono
spontaneo della casa da parte della convivente decise di trasferirsi altrove nelle more del
giudizio di rilascio - dovette spendere a titolo di canone di locazione per ogni mese di
occupazione dell'appartamento a far tempo dal mese di marzo 2002 e sino al momento
dell'effettivo rilascio della casa da parte della YY.
La convenuta ha eccepito che la richiesta è infondata poiché l'attore risulta essere
proprietario di altri immobili in Modena (doc. 7 convenuta). L'attore non ha contestato
la circostanza di essere proprietario di altro immobile, ma ha controeccepito che si tratta
dell'immobile dove vivono la propria madre e sorella che "hanno ospitato l'attore nel
periodo in cui non gli è stato possibile vivere nell'appartamento di via S. Giovanni Bosco, prima di
concludere il contratto di locazione dell'appartamento di via Castelmaraldo" (cf. memoria avv.
C. Righi Riva ex art. 170 c.p.c. in data 11.12.2002).
Ritiene il giudicante che la domanda di risarcimento del danno non possa essere accolta
alla luce della circostanza, allegata in via di eccezione da parte convenuta, che l'attore è
proprietario di altri quattro immobili posto in Modena Via Monza, costituiti: 1) da una
abitazione civile di 7,5 vani; 2) da un'abitazione di tipo civile di 3,5 vani, e 3)4) da due
garages rispettivamente di 14 e 15 mq. Lo stesso XX confessa di aver potuto trovare
momentanea ospitalità presso la madre e la sorella. Egli quindi non ha diritto al rimborso
di un altro canone di locazione poiché ciò significherebbe risarcire al creditore un danno
che egli avrebbe potuto evitare (cf. art. 1227 comma 2 c.c.).
DOMANDA RICONVENZIONALE DELLA CONVENUTA
La domanda riconvenzionale dell'attrice è duplice. In primo luogo la convenuta chiede
che sia accertato che tra il Dott. XX e la Dott.ssa YY è intercorsa una relazione
sentimentale aventi i connotati di stabilità affettiva e morale, connessa alla promessa di
matrimonio tra gli stessi intercorsa e che, conseguentemente, sia ordinato all'attore,
stante il mancato adempimento alla promessa, la restituzione dei beni, oltre che delle
spese tutte sostenute e delle obbligazioni contratte dalla Dott.ssa YY prima e durante la
convivenza in attesa di matrimonio.
La circostanza che vi fosse la comune intenzione di giungere al matrimonio risulta
sufficientemente provata dalla confessione dell'XX, che ha ammesso, rispondendo
affermativamente al capitolo 5 della memoria istruttoria attorea, di avere addirittura
acquistato le fedi nuziali (verb.ud. 20.11.2003).
Sennonché la domanda della convenuta appare troppo generica per trovare
accoglimento. Innanzitutto non vengono in considerazione doni effettuati in vista delle
nozze, restituibili ai sensi dell'art. 80 c.c. Inoltre, a prescindere dalla circostanza che la
promessa non ebbe i contorni formali della promessa solenne, e che quindi non vi è
diritto al risarcimento del danno per le spese fatte e le obbligazioni contratte a causa del
matrimonio (art. 81 c.c.) la convenuta sembra richiedere in restituzione beni propri, per
cui la qualificazione nell'ambito della promessa, anche non solenne, di matrimonio risulta
essere un falso problema. Sembra evidente che l'apporto di un bene mobile da parte di
chi si decida ad intraprendere una convivenza more uxorio comporti comunque il diritto
alla restituzione qualora in seguito la convivenza venga a cessare. In proposito la
convenuta ha allegato la fattura di acquisto di un "mobile contenitore" del costo di lire
1.348.000 (doc. 1), di 17 oggetti per illuminazione (lampadari, plafoniere, lampade
alogene ecc.) del costo di lire 1.870.000 (doc. 2) e un preventivo di una ditta
termoidraulica.
Parte attrice ha riferito che, nelle more del giudizio, persistendo l’inottemperanza della
convenuta all'ordine cautelare di rilascio dell’appartamento disposto dal giudice ai sensi
dell'art. 700 c.p.c., i mobili egli oggetti della convenuta sono stati asportati dall'ufficiale
giudiziario e quindi venduti all'asta su disposizione del Giudice esecuzione. L'irrisorio
ricavato (E.69) è stato assegnato all'attore - come egli spiega in memoria di replica - a
titolo di parziale ristoro per le spese esecuzione forzata.
La sentenza che disponga la restituzione di tali beni sarebbe oggi inutiler data. D'altra
parte non sussiste una domanda subordinata di condanna al risarcimento del danno per
l'ipotesi di impossibilità di restituzione, né elementi sufficienti per la quantificazione di
tale danno.
E’ appena il caso di osservare, infine, come la convenuta non abbia titolo per chiedere la
restituzione delle spese sostenute per il normale menage familiare, e ciò a prescindere
dalla mancanza di prova eccepita dall’attore, il quale sostiene invece di aver sostenuto
qualunque spesa connessa alla convivenza. Infatti "Un'attribuzione patrimoniale a favore
convivente "more uxorio" configura l'adempimento di un'obbligazione naturale a condizione che la
prestazione risulti adeguata alle circostanze proporzionata all'entità del patrimonio e alle
condizioni sociali del solvens (Cassazione civile , sez. II, 13 marzo 2003, n. 3713 Sanna c.
Atzori Giust. civ. Mass. 2003, 513).
Non vi è prova inoltre dell'assunto allegato in atto di citazione per cui la YY avrebbe
sostenuto spese per la ristrutturazione della casa acquistata dal convivente.
In secondo luogo la convenuta chiede, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al
risarcimento di tutti i danni subiti dalla convenuta per i fatti per cui è causa ed in
particolare per i comportamenti illeciti e illegittimi posti in essere dal Dott. XX negli anni
2000/2001, e cioè durante e dopo la convivenza, fatti tutti costituenti illecito
extracontrattuale per le sofferenze subite dalla dott.ssa YY alla salute e/o all'integrità
psico-fisica.
Sul punto, escluso che possa avere rilievo causale la decisione di interrompere la
convivenza more uxorio, gli unici fatti che appaiono suscettibili di risarcimento del danno
per illecito aquiliano sono quelli calcolati ai nn. 18-19 della memoria istruttoria della
convenuta. L'XX avrebbe scaraventato la YY contro un mobile facendola cadere e
provocandole un trauma contusivo lombare ed inoltre l'avrebbe ingiuriata davanti
all'amico P. nel corso del medesimo alterco avvenuto in data 28.10.2001.
Ora, di tali circostanze non vi è prova. L'XX non ha reso alcuna ammissione e nessun
altro testimone ha confermato tali fatti. Il certificato di pronto soccorso ospedaliero non
accerta rotture. Appare quindi inammissibile ammetterne l'esistenza ai fini del
risarcimento.
In definitiva, la domanda riconvenzionale di parte convenuta non può che essere
respinta.
Stante la parziale reciproca soccombenza - dell'attore sulla domanda di risarcimento e
della convenuta sulla domanda riconvenzionale - si ritiene di poter integralmente
compensare le spese di lite.
Dispositivo della sentenza
Definitivamente decidendo,
ogni diversa domanda ed eccezione respinta:
accerta e dichiarare che la Dott.ssa YY, nata a Potenza il ***, ha occupato senza alcun
titolo l'appartamento ad uso civile e abitazione di proprietà del Dott. XX, posto a
Modena, Via S. Giovanni Bosco n. 165.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Modena, 7 marzo 2007
Il Giudice
Dott. Roberto Cigarini
Depositata in Cancelleria il 13 MAR 2007