Con atto di citazione notificato il

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Con atto di citazione notificato il
IL TRIBUNALE DI MILANO
Riunito in Camera di Consiglio nella persona di
dott.ssa Giovanna Gentile
Presidente
dott.ssa Amina Simonetti
Giudice
dott.ssa Rossella Filippi
Giudice relatore
ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con atto di citazione notificato il 3.11.2011 l’Associazione Organizzazione Europea
Vigili del fuoco Volontari di protezione civile Roma Prati quale mandataria di
Gaspare Lombardo, Massimo Pavesi, Raffaele Viglietti conveniva in giudizio
Hewlett Packard Company esponendo, in sintesi, che:
i toner utilizzati da stampanti laser e altri dispositivi elettronici sono composti da
“una polvere finissima costituita dalla miscela di diverse sostanze, tra cui il nerofumo
o carbon black e lo styrene (che) sono da considerare, se presenti in misura
apprezzabile, effettivamente tossiche”;
il produttore di toner è “obbligato a corredare il prodotto de quo agitur di una scheda
di sicurezza che deve specificare, tra l’altro, la composizione nonché le precauzioni
da osservare nel relativo utilizzo”;
la società convenuta non avrebbe “corredato il toner prodotto di cui è causa, di una
scheda tecnica valida, che rappresenti l’effettiva tossicità dei rispettivi componenti e
le relative misure precauzionali da adottare”, così “immette(ndo) sul mercato un
prodotto il cui normale utilizzo, senza le dovute precauzioni d’uso, è in effetti
risultato dannoso e/o pericoloso”;
tali “fatti storici integrano…gli elementi costitutivi della responsabilità civile della
società convenuta” sotto il profilo degli artt. 20 commi 1,2, 21 comma 3, 117 e 104
del D.lgs. 206/05 che detta la disciplina dei prodotti pericolosi e delle pratiche
commerciali scorrette.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, accertare e dichiarare l’ammissibilità della
presente azione di classe ai sensi dell’art. 140 bis comma 6 cod.cons assumendo tutti
i conseguenti provvedimenti di legge; nel merito accertare e dichiarare la
responsabilità del produttore convenuto in ordine ai fatti storici allegati ovvero
In via principale
a) accertare che la pratica commerciale adottata dall’impresa convenuta è
scorretta ovvero illecita.
b) accertare la difettosità nonché la pericolosità del prodotto di cui è causa
c) accertare tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati nella fattispecie
concreta dalla convenuta ai consumatori rappresentati nonché agli altri
successivamente aderenti nonché i rispettivi diritti di ripetizione;
d) per l’effetto condannare la controparte alle ripetizioni dovute nei confronti
degli istanti ed al risarcimento dei danni complessivamente subiti e sofferti
dagli istanti per gli importi determinati… ovvero ritenute equi;
In via subordinata:
a) accertare la responsabilità dell’impresa convenuta e conseguentemente
determinare il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione delle somme
dovute in favore del consumatore a carico del produttore citato.
All’udienza
del 23.5.2012 il Collegio, rilevato che non risultava chiaramente
individuato nella citazione il convenuto, genericamente indicato come HewlettPackard Company (HP) con sede in Italia Cernusco sul Naviglio, dato atto che
l'attore aveva precisato a verbale che intendeva citare in giudizio la società italiana
Hewlett- Packard s.r.l. , rilevato che si rendeva necessaria
la precisazione del
soggetto convenuto e della sua ragione sociale, dichiarava la nullità della citazione
ordinandone la rinnovazione nel termine assegnato fissando per la prosecuzione del
giudizio l’udienza del 28.11.2012.
In data 23.6.2012 l’Associazione notificava il nuovo atto di citazione a Hewlett
Packard Italiana s.r.l. .
Si costituiva Hewlett Packard Italiana s.r.l. eccependo la manifesta infondatezza
dell’azione per essere l’Associazione attrice priva di legittimazione
attiva non
risultando che i soggetti indicati le abbiano conferito mandato con conseguente
nullità della procura apposta in calce all’atto di citazione; che anche i mandanti
sarebbero privi di legittimazione attiva non essendo offerto alcun elemento in
giudizio perché possano essere qualificati come “consumatori” appartenenti alla
classe dei danneggiati; che la convenuta difettava di legittimazione passiva non
essendo produttore del toner nè commercializzando il medesimo.
Rileva altresì che l’azione era manifestamente infondata nel merito perchè i toner
della marca in oggetto non sono prodotti pericolosi né difettosi, che le schede di
sicurezza relative ai toner sono complete e accessibili a chiunque, che non sussiste il
necessario elemento psicologico e il nesso causale tra le condotte e i danni lamentati
che sono privi di riscontro attuale e giuridico. Contestava altresì l’inammissibilità
delle richieste risarcitorie per la loro genericità e l’infondatezza delle medesime
nonché la sussistenza del conflitto d’interessi atteso che il beneficiario e vero attore
sostanziale come documentato era Eco service Office s.r.l. società rivenditrice di un
“nuovo sistema di filtraggio delle polveri sottili emesse dalle stampanti laser”, che
l’attrice sarebbe altresì inadeguata a curare adeguatamente gli interessi della classe
con conseguente inammissibilità dell’azione anche sotto questo profilo, né il Giudice
poteva ravvisare l’identità dei diritti individuabili tutelabili.
Assegnati termini alle parti per il deposito di memorie di replica la causa veniva
trattenuta in riserva in ordine all’ammissibilità dell’azione all’udienza del 9.5.2013.
Preliminarmente si rileva che in forza dell’art. 140 bis cod.cons. legittimato ad
esercitare l’azione collettiva è il singolo componente di una classe in proprio o
tramite associazione cui dà mandato; nel caso di specie l’assenza della produzione
del mandato ad agire per l’azione collettiva da parte dei singoli sigg Lombardo,
Pavesi, Miglietti all’associazione potrebbe dar luogo a un difetto di rappresentanza
dell’Associazione attrice, sulla cui eventuale sanabilità non si ritiene di provvedere
in questa sede tenuto conto che la domanda, per quanto di seguito esposto, appare
manifestamente infondata.
L’azione proposta dall'attrice è, infatti, inammissibile poiché manifestamente
infondata difettando i partecipanti all'Associazione di legittimazione attiva con
riferimento all’azione proposta e la convenuta di legittimazione passiva, profili che
devono ritenersi assorbire tutti gli altri motivi di inammissibilità prospettati dalla
convenuta
I partecipanti all'Associazione attrice difettano di legittimazione attiva atteso che ai
sensi dell’art. 140 cod.cons. devono provare di essere “consumatori” appartenenti alla
classe dei danneggiati e “titolari del diritto individuale omogeneo che caratterizza la
classe”; nel caso di specie non risultano dedotte le circostanze di fatto in base alle
quali poter ritenere che i mandanti possano essere qualificati come “consumatori”
appartenenti alla “classe dei danneggiati” e di quale “diritto individuale omogeneo”
siano titolari ovvero a che titolo agiscano non essendo chiaramente dedotto e
documentato a che titolo, acquisto, utilizzazione o altro siano venuti a contatto con il
toner .
Le domande proposte devono ritenersi manifestamente infondate in quanto nessuno
dei partecipanti all'Associazione prospetta fatti idonei a fondare una responsabilità
contrattuale o extracontrattuale della convenuta nessuno di loro allegando in quale
circostanze di fatto ha acquistato o è venuto in contatto con il toner che assume
prodotto e/o distribuito dalla convenuta.
L’assenza di ogni specificazione sul punto della domanda proposta renderebbe,
inoltre, impossibile individuare i destinatari della class action ai sensi del comma 9°
a) dell’art 140 bis cod cons.
La convenuta difetta altresì di legittimazione passiva.
Premesso che non è chiaramente indicato il titolo di responsabilità della convenuta,
appare assorbente rilevare, al fine di escludere la legittimazione passiva della
convenuta, che non risulta provato che la medesima produca o
commercializzi i
toner Hewlett Packard. A fronte della precisa contestazione sul punto contenuta nella
comparsa di risposta, nella memoria di replica l’attrice si limita a richiamare
genericamente le prove offerte , senza peraltro indicare specificamente in base a
quale dei documenti prodotti la Hewlett Packard s.r.l. sarebbe produttrice del toner e
richiamando, in ordine alla commercializzazione, la pagina del sito della società
senza neppure produrre la medesima. Si rileva in proposito
che
il "foglietto
informativo" depositato sub doc. 7 dall'attrice non contiene alcun riferimento a HP
italiana bensì a Hewlett Packard Europe B.V. e che la pagina web che menzione il
prodotto toner, prodotta dalla convenuta sub doc. 37 a confutazione delle tesi attorea,
è riferibile alla società Hewlett Packard Company avente sede negli USA.
Ne consegue che a fronte della specifica contestazione della convenuta l’attrice non
ha offerto in giudizio elementi idonei a provare che la convenuta sia legittimata
passivamente alla domanda rivolta nei suoi confronti
quale produttore o quale
soggetto che commercializza il toner in oggetto.
Vale la pena, anche su questo punto, rimarcare come l'attrice
non abbia
minimamente chiarito, neppure nella memoria di replica, a che titolo e in quale
occasioni i partecipanti all'Associazione siano venuti a contatto con il toner di cui
allegano la pericolosità.
Alla luce di quanto
esposto non sussistono elementi sufficienti per ritenere
sussistente la legittimazione passiva della convenuta
sia con riferimento alle
domande di cui alla lett.b) dell’art. 140 bis comma 2 volta alla tutela dei diritti
omogenei spettanti ai consumatori nei confronti del produttore, sia con riferimento
alle lettera a) e c) non essendo provato che la Hewlett Packard s.r.l. commercializzi
detto bene, anche tenuto conto, come rilevato dalla convenuta, che in base all’art. 23
paragrafo 32 del regolamento Reach invocato ex adverso, il soggetto responsabile
delle informazioni sul preparato è “ il fornitore della sostanza o del preparato” (inteso
come “ogni fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette
sul mercato la sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela”).
Le suddette considerazioni sono sufficienti alla dichiarazione di inammissibilità delle
domande svolte dall’attrice per manifesta infondatezza e assorbono ogni altro rilievo
di inammissibilità prospettato dalla convenuta.
Solo per completezza si rileva come gli elementi dedotti dall’attrice appaiono
inidonei anche a fondare un giudizio di pericolosità del toner: il doc. n. 3 rappresenta
uno studio del Politecnico di Torino risalente al 2006 commissionato da Eco Service
office s.r.l., società rivenditrice di un sistema di filtraggio delle polveri sottili emesse
da stampanti laser, per conto della quale i difensori di parte attrice hanno evidenziato
nella pagina del proprio sito essere stato instaurato il presente giudizio, all. 26
convenuta che rappresenta all'epoca il sito dei difensori dell’attrice; il doc. 2
rappresenta
una pagina del sito Wikipedia che è liberamente modificabile da
chiunque; i doc. 4 e 6 sono due articoli scritti da avvocati che difendono l’attrice;
inconferente anche la notizia stampa risalente al 2005 su una presunta cisti
diagnostica ad una dipendente di un’azienda di manutenzione per macchinari
d’ufficio dopo 19 di servizio e ugualmente inconferente anche lo studio del 2001 sui
danni alla salute subiti da lavoratori portuali addetti al carico scarico manuale del
nerofumo.
Alla luce di quanto esposto la domanda proposta dall'attrice deve essere dichiarata
inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; tenuto
conto di quanto sopra esposto, ovvero che dallo stesso sito dei difensori dell’attrice,
all. 26 convenuta, appariva che l’azione di classe era stata svolta per conto di una
società la Eco Service office s.r.l., rivenditrice di un sistema di filtraggio delle
polveri sottili emesse da stampanti laser, e quindi al di fuori delle finalità che l’art.
140 bis intende tutelare, si ritiene che sussistano i presupposti
per condannare
l’attrice ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni in favore della convenuta che si
liquidano in via equitativa in € 5.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano pronunziando in ordine alla domanda proposta ex art. 140 bis
cod. cons. dall’attrice:
dichiara inammissibili le domande proposte dall’attrice;
condanna l’attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite liquidate in € 3.000,00;
condanna l’attrice a corrispondere alla convenuta ex art. 96 c.p.c. la somma di €
5.000,00
Milano, 9.5.2013
Il Presidente
dott.ssa Giovanna Gentile
Il Giudice relatore
dott.ssa Filippi