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Tribunale di Bari, III° Sezione Civile, 1-2-2007 n. 269 TRIBUNALE CIVILE DI BARI TERZA SEZIONE II Tribunale di Bari, III° Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Michele Salvatore, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta sul Ruolo Generale Affari Contenziosi sotto il numero d'ordine 8235 relativo all'anno 2002 vertente fra M. I., - ATTRICE CONTRO AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE POLICLINICO CONSORZIALE, in persona del direttore generale, e LLOYD'S OF LONDON - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, - CONVENUTO E TERZO INTERVENTORE - All'udienza del 6.1.2006 la causa veniva ritenuta per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti costituite qui di seguito trascritte: Per l'attrice: "a) dichiarare I'Azienda Ospedaliera - Ospedale Policlinico Consorziale in persona del suo legale rappresentante pro tempore responsabile dell'evento dannoso de quo e per l'effetto b) condannare il medesimo ente convenuto, in persona del suo legale rappresentante pro tempore a corrispondere alla sig.ra M. a titolo di risarcimento danni per effetto del sinistro subito, la somma complessiva di euro 9.052,49 o quella maggiore o minore eventualmente accertata e dichiarata dal Giudice. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre accessori. Il convenuto ed il terzo interventore: "precisa le conclusioni riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi e chiedendo il rigetto della domanda attorea. disattesa ogni avversa richiesta, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 19.11.2002 M. I. conveniva in giudizio l'Azienda Ospedaliera Ospedale Policlinico Consorziale per il risarcimento dei danni conseguiti a seguito del sinistro occorsole il 15.5.2002. Esponeva l'attrice che in quella giornata alle ore 9.15 nel mentre si dirigeva presso la clinica ginecologica del Policlinico per controlli sul proprio stato di gravidanza, accompagnata dalla madre C. A. e da un'amica C. M., nel percorrere il tratto di strada adiacente al viale d'accesso al Reparto di Patologia Chirurgica, inciampava in una buca del manto stradale così riportando, per effetto del movimento torcente del piede, la distorsione della caviglia sinistra con frattura dell'apice del malleolo peronale e lesioni del legamento peroneoastralgico. Gli esiti della rovinosa caduta compromettevano in modo permanente l'integrità fisica, rapportandosi il danno biologico alla percentuale del 4% - 5% nel mentre i periodi di invalidità temporanea totale e parziale corrispondevano ciascuno a giorni 30. Del tutto lampante la responsabilità dell'azienda ospedaliera ai sensi degli artt. 2043 e 2051, c.c., per l'omessa manutenzione dei viali all'interno della struttura sanitaria cui è tenuta in qualità di custode. Inizialmente contumace, si costituiva, dopo l'ordinanza 15.3.04 che disponeva l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dall'attrice, l'Azienda Ospedaliera Ospedale Policlinico Consorziale ed a mezzo del medesimo difensore interveniva volontariamente nel giudizio la Compagnia Lloyd's of London Rappresentanza Generale per l'Italia, entrambe eccependo nell'unica comparsa redatta nel loro interesse, la nullità dell'atto di citazione per la genericità e l'astrattezza dei fatti vi rappresentati. Nel merito, rimarcavano l'infondatezza della domanda, non presentando l'eventuale dislivello del manto stradale il carattere dell'insidia, e l'incongruità, siccome eccessiva, della somma richiesta a titolo di risarcimento del danno. Espletata la prova testimoniale richiesta dall'attrice e disposta sulla medesima una consulenza medico-legale per l'accertamento dei danni dichiarati, la causa veniva ritenuta per la decisione sulle conclusioni già in epigrafe trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e meritevole, per quanto di ragione, di accoglimento! Relativamente alle modalità del sinistro va rimarcato, preliminarmente che esso si è verificato nell'area, piuttosto vasta, nella quale è allocato il Policlinico di Bari. Trattasi di spazio pubblico, liberamente accessibile dall'utenza abbisognevole di cure sanitarie. L'attività di controllo e manutenzione compete non già al Comune di Bari bensì all'Azienda Ospedaliera la quale dovrebbe garantire standards di diligenza ed efficienza certamente più elevati in considerazione delle particolari caratteristiche dell'utenza, alla quale non può richiedersi nell'uso del bene pubblico quel livello di vigilanza e di accortezza normalmente spendibile dall'uomo medio in discrete condizioni di salute. Trattasi di parametri valutativi non astratti ma concretamente riconoscibili nella presente vicenda, noti rappresentando certo un'evenienza casuale la circostanza che la sig.ra M., in stato di gravidanza, fosse accompagnata, nella giornata del 15.5.2002, dalla madre e dall'amica. Le accompagnatrici, probabilmente. non erano presenti per sorreggere l'attrice ma certamente per garantire il loro sostegno al bisogno. Le fotografie allegate dal procuratore attoreo rammostrano le mediocri condizioni del manto stradale caratterizzato da strati d'asfalto risalenti a tempi diversi e tali da presentare, nelle linee di contiguità, apprezzabili dislivelli. Evidente dunque la mancanza di un adeguato programma di manutenzione della viabilità interna all'area ospedaliera, limitandosi gli interventi manutentivi a rappezzature delle zone più degradate. Probabilmente il tratto percorso dalla M, e dalle sue accompagnatrici nella mattinata del 15.5.2002 non era talmente degradato, secondo i discutibili parametri dell'Azienda Ospedaliera, da meritare un intervento di manutenzione. La buca nella quale l'attrice è inciampata appare di un colore (grigio) leggermente più scuro rispetto a quello dell'arca circostante, non assumendo tuttavia il differente cromatismo rilievo tale da rendere evidente il pericolo. In ogni caso non solo l'attrice ma anche le sue accompagnatrici non si sono accorte della buca la quale per tal guisa assume il carattere dell'insidia. Per quel che concerne il titolo di responsabilità addebitabile all'azienda convenuta, questo giudicante è ben cognito dell'orientamento maggioritario della giurisprudenza che riconduce la responsabilità dell'ente proprietario della strada, nei confronti delle vittime delle insidie o trabocchetti costituitisi per omessa attività di manutenzione. nella previsione di cui all'art. 2043, c.c., ed esclude l'applicabilità dell'art. 2051, c.c., con il carico di presunzioni che quella norma comporta, nei confronti della pubblica amministrazione quando i beni demaniali siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi (Corte Cost. 10.5.1999 n. 156 - Cass. 1.12.2004 n. 22592). Tuttavia la Cassazione ha ribadito la responsabilità della Pubblica Amministrazione, in relazione a beni demaniali e patrimoniali, non soggetti ad uso generale e diretto della collettività, i quali consentano, per effetto della loro limitata estensione territoriale, un'adeguata attività di vigilanza e controllo da parte dell'ente ad esso preposto (Cass. 2.4.2004 n. 6515). Orbene l'area in cui sono allocati gli enti ospedalieri e gli istituti di ricerca che compongono il Policlinico di Bari è certamente vasta ma comunque circoscritta ed essa non è soggetta da parte della collettività ad uso generale in quanto destinata all'erogazione di particolari servizi. Ne consegue. pertanto, la configurabilità a carico dell'azienda convenuta della responsabilità del custode ex art. 2051, c.c., norma che individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la relazione che intercorre fra la cosa dannosa ed il titolare dell'obbligo di custodia senza che assuma rilevanza la violazione da parte di questi degli obblighi di vigilanza e manutenzione, risultando esclusa la sua responsabilità solo nell'ipotesi di caso fortuito. "Detto fattore attiene non ad un comportamento del responsabile ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. Ne consegue l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito... (Cass. 10.3.200 n. 53126). Nella fattispecie la convenuta, costituitasi tardivamente dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 184, c.p.c., è decaduta dalla facoltà di provare alcunché nel mentre l'attrice, con la relazione del consulente di parte dott. D. M. che riferisce di `trauma con piede in inversione" e quella del C.T.U. dott. L. A. F. che riferisce di rotazione della caviglia sinistra verso l'interno, ha adempiuto all'onere probatorio che le competeva. Acclarata senza ombra di dubbio per effetto del menzionato dinamismo la conseguita "distorsione della caviglia sinistra con frattura dell'apice del malleolo peroneale e lesione del legamento peroneo-astragalico anteriore'', le valutazioni dei consulenti divergono in ordine all'entità del danno biologico. All'esame obiettivo eseguito dal C.T.P. dott. M. si è constatato che "la deambulazione avviene con accenno a zoppia di tipo antalgico. L'accovacciamento è difficoltoso per deficit dell'estensione della tibiotarsica sinistra. La caviglia sinistra appare leggermente tumefatta e si associa ad una lieve ipomiotrofia surale omolaterale con minus perimetrale di circa 1 centimetro. Viene riferito dolore alla digitopressione in sede malleolare esterna ed in corrispondenza dell'inserzione del legamento peroneo-astragalico anteriore. L'esame della funzione articolare attiva e passiva mostra un deficit di 1 3 della flessione dorsale e nei gradi estremi della flessione plantare e dei movimenti di inversione ed eversione del piede. La perimetria comparativa perimalleolare mostra a sinistra un plus di un centimetro". A tali osservazioni fa da riscontro la diagnosi del C.T.U. il quale ha riferito: "caviglia sinistra normoatteggiata. Limitati i movimenti ai gradi estremi". Tali valutazioni sia pur laconicamente espresse fanno ritenere che le limitazioni funzionali delle attività motorie si siano progressivamente attenuate in quanto da una sintomatologia algodisfunzionale associata all'edema periarticolare, deducibile dalla ipomiotrofia curale sinistra provocata dall'involontario risparmio antalgico dell'arto e dalla dolorabilità elettiva in sede malleolare esterna ed in sede premalleolare, probabile segno di una lesione del legamento peroneoastragalico anteriore, comportante, secondo il consulente di parte, una diminuzione dell'integrità psico-fisica nell'ordine del 4% - 5% si è passati ad episodi di "algie aspecifiche al cambio di stagione e dopo sforzo" che implicano secondo il C.T.U. un danno biologico valutabile nell'ordine del 2%.. Non v'è contraddizione nelle conclusioni peritali tenendo conto che quella del dott. M, risale al 30.9.2002, qualche mese dopo l'increscioso evento, quella del C.T.U., risalendo al 23.5.2005. è certamente più attuale. All'attrice quindi dovrà essere riconosciuta una somma da calcolare secondo le tabelle per le micropermanenti di cui al D.M. 22.7.2003. così come aggiornato, in rapporto all'entità del danno biologico (funzione crescente con l'applicazione del moltiplicatore di cui all'allegato A) legge 5.3 2001 n. 57, ed all'età del danneggiato (funzione decrescente in ragione dello 0.5% per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno ex art. 5 lett. a) legge 5 marzo 2001 n. 57. La somma base considerata per un punto di invalidità ed un anno di vita del danneggiato è quella di euro 663.50. Applicando il moltiplicatore corrispondente alla percentuale riconosciuta del danno biologico, e cioè del 2%, avremo 663,50 x 1,1 = euro 729,85 (valore punto base). Tale valore moltiplicato per i punti di invalidità darà 729,85 x 2 = 1.459.70. II demoltiplicatore corrispondente all'età del danneggiato al momento del sinistro (33 anni) è 0.885 di tal che avremo euro 1.459,70 x 0.885 = euro 1.291,83 per danno biologico potendosi riconoscere per il danno morale euro 600,00. Il D.M. 3.6.2001 stabilisce che per ogni giorno di inabilità assoluta va riconosciuto l'importo di euro 3.71. Poiché il C.T.U. ha indicato 30 giorni di inabilità assoluta e 30 giorni di inabilità parziale al 50% avremo: Euro 38.71 x 45 = euro 1.741,95. Il danno alla salute sarà pari ad euro 1.291,83 (danno biologico) + 600,00 (danno morale) + 1.741,95 (danno da inabilità temporanea) = euro 3.633.78. Risultano documentate spese mediche per euro 73.79 di tal che il danno complessivo da risarcire è quello di euro 3.707,57, somma da porre a carico dell'azienda convenuta la quale non ha formalizzato alcuna domanda di garanzia nei confronti della Compagnia Assicuratrice. Tuttavia poiché la convenuta e la Compagnia interventrice si sono congiuntamente costituite le medesime saranno condannate in solido al pagamento delle spese processuali secondo il regolamento di cui al dispositivo. P. Q. M. Il Tribunale di bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da M. I. con atto di citazione notificato il 19.11 2002 nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Ospedale Policlinico Consorziale, in persona del legale rappresentante, dato atto dell'intervento volontario della Lloyd's of London - Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni altra eccezione, deduzione, istanza o richiesta disattesa e/o rigettata, così provvede: condanna la convenuta a corrispondere in favore dell'attrice a titolo di risarcimento danni, la somma di euro 3.707.57 oltre interessi legali dalla data della presente decisione all'effettivo adempimento; condanna fa convenuta e l'interventrice, in solido fra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attrice, complessivamente liquidate in euro 4.387,00 di cui euro 1.161,00 per effettivi esborsi, euro 1.226,00 per diritti ed euro 2.000,00 per onorario oltre contributo spese generali, I.V.A. e contributo previdenziale. Così deciso in Bari, il 19 ottobre 2OO6. Il Giudice Michele Salvatore