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Tribunale di Bari, III° Sezione Civile, 1-2-2007 n. 269
TRIBUNALE CIVILE DI BARI
TERZA SEZIONE
II Tribunale di Bari, III° Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Michele Salvatore, ha
emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul Ruolo Generale Affari Contenziosi sotto il numero d'ordine 8235
relativo all'anno 2002 vertente fra
M. I.,
- ATTRICE CONTRO
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE POLICLINICO CONSORZIALE, in persona del direttore
generale, e LLOYD'S OF LONDON - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, in persona
del legale rappresentante pro tempore,
-
CONVENUTO E TERZO INTERVENTORE -
All'udienza del 6.1.2006 la causa veniva ritenuta per la decisione sulle conclusioni dei
procuratori delle parti costituite qui di seguito trascritte:
Per l'attrice: "a) dichiarare I'Azienda Ospedaliera - Ospedale Policlinico Consorziale in
persona del suo legale rappresentante pro tempore responsabile dell'evento dannoso de quo
e per l'effetto b) condannare il medesimo ente convenuto, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore a corrispondere alla sig.ra M. a titolo di risarcimento danni per
effetto del sinistro subito, la somma complessiva di euro 9.052,49 o quella maggiore o
minore eventualmente accertata e dichiarata dal Giudice. Con vittoria di spese, diritti ed
onorari del giudizio oltre accessori. Il convenuto ed il terzo interventore: "precisa le
conclusioni riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi e chiedendo il rigetto della
domanda attorea. disattesa ogni avversa richiesta, con vittoria di spese, diritti ed onorari del
presente giudizio".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19.11.2002 M. I. conveniva in giudizio l'Azienda
Ospedaliera Ospedale Policlinico Consorziale per il risarcimento dei danni conseguiti a
seguito del sinistro occorsole il 15.5.2002. Esponeva l'attrice che in quella giornata alle ore
9.15 nel mentre si dirigeva presso la clinica ginecologica del Policlinico per controlli sul
proprio stato di gravidanza, accompagnata dalla madre C. A. e da un'amica C. M., nel
percorrere il tratto di strada adiacente al viale d'accesso al Reparto di Patologia Chirurgica,
inciampava in una buca del manto stradale così riportando, per effetto del movimento
torcente del piede, la distorsione della caviglia sinistra con frattura dell'apice del malleolo
peronale e lesioni del legamento peroneoastralgico. Gli esiti della rovinosa caduta
compromettevano in modo permanente l'integrità fisica, rapportandosi il danno biologico alla
percentuale del 4% - 5% nel mentre i periodi di invalidità temporanea totale e parziale
corrispondevano ciascuno a giorni 30. Del tutto lampante la responsabilità dell'azienda
ospedaliera ai sensi degli artt. 2043 e 2051, c.c., per l'omessa manutenzione dei viali
all'interno della struttura sanitaria cui è tenuta in qualità di custode. Inizialmente
contumace, si costituiva, dopo l'ordinanza 15.3.04 che disponeva l'ammissione dei mezzi
istruttori richiesti dall'attrice, l'Azienda Ospedaliera Ospedale Policlinico Consorziale ed a
mezzo del medesimo difensore interveniva volontariamente nel giudizio la Compagnia Lloyd's
of London Rappresentanza Generale per l'Italia, entrambe eccependo nell'unica comparsa
redatta nel loro interesse, la nullità dell'atto di citazione per la genericità
e
l'astrattezza
dei fatti vi rappresentati.
Nel merito, rimarcavano l'infondatezza della domanda, non presentando l'eventuale
dislivello del manto stradale il carattere dell'insidia, e l'incongruità, siccome eccessiva, della
somma richiesta a titolo di risarcimento del danno.
Espletata la prova testimoniale richiesta dall'attrice e disposta sulla medesima una
consulenza medico-legale per l'accertamento dei danni dichiarati, la causa veniva ritenuta
per la decisione sulle conclusioni già in epigrafe trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e meritevole, per quanto di ragione, di accoglimento!
Relativamente alle modalità del sinistro va rimarcato, preliminarmente che esso si è
verificato nell'area, piuttosto vasta, nella quale è allocato il Policlinico di Bari.
Trattasi di spazio pubblico, liberamente accessibile dall'utenza abbisognevole di cure
sanitarie. L'attività di controllo e manutenzione compete non già al Comune di Bari bensì
all'Azienda Ospedaliera la quale dovrebbe garantire standards di diligenza ed efficienza
certamente più elevati in considerazione delle particolari caratteristiche dell'utenza, alla
quale non può richiedersi nell'uso del bene pubblico quel livello di vigilanza e di accortezza
normalmente spendibile dall'uomo medio in discrete condizioni di salute. Trattasi di
parametri valutativi non astratti ma concretamente riconoscibili nella presente vicenda, noti
rappresentando certo un'evenienza casuale la circostanza che la sig.ra M., in stato di
gravidanza, fosse accompagnata, nella giornata del 15.5.2002, dalla madre e dall'amica. Le
accompagnatrici, probabilmente. non erano presenti per sorreggere l'attrice ma certamente
per garantire il loro sostegno al bisogno. Le fotografie allegate dal procuratore attoreo
rammostrano le mediocri condizioni del manto stradale caratterizzato da strati d'asfalto
risalenti a tempi diversi e tali da presentare, nelle linee di contiguità, apprezzabili dislivelli.
Evidente dunque la mancanza di un adeguato programma di manutenzione della viabilità
interna all'area ospedaliera, limitandosi gli interventi manutentivi a rappezzature delle zone
più degradate. Probabilmente il tratto percorso dalla M, e dalle sue accompagnatrici nella
mattinata del 15.5.2002 non era talmente degradato, secondo i discutibili parametri
dell'Azienda Ospedaliera, da meritare un intervento di manutenzione. La buca nella quale
l'attrice è inciampata appare di un colore (grigio) leggermente più scuro rispetto a quello
dell'arca circostante, non assumendo tuttavia il differente cromatismo rilievo tale da rendere
evidente il pericolo. In ogni caso non solo l'attrice ma anche le sue accompagnatrici non si
sono accorte della buca la quale per tal guisa assume il carattere dell'insidia. Per quel che
concerne il titolo di responsabilità addebitabile all'azienda convenuta, questo giudicante è
ben
cognito
dell'orientamento
maggioritario
della
giurisprudenza
che
riconduce
la
responsabilità dell'ente proprietario della strada, nei confronti delle vittime delle insidie o
trabocchetti costituitisi per omessa attività di manutenzione. nella previsione di cui all'art.
2043, c.c., ed esclude l'applicabilità dell'art. 2051, c.c., con il carico di presunzioni che
quella norma comporta, nei confronti della pubblica amministrazione quando i beni
demaniali siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi (Corte Cost.
10.5.1999 n. 156 - Cass. 1.12.2004 n. 22592). Tuttavia la Cassazione ha ribadito la
responsabilità della Pubblica Amministrazione, in relazione a beni demaniali e patrimoniali,
non soggetti ad uso generale e diretto della collettività, i quali consentano, per effetto della
loro limitata estensione territoriale, un'adeguata attività di vigilanza e controllo da parte
dell'ente ad esso preposto (Cass. 2.4.2004 n. 6515). Orbene l'area in cui sono allocati gli
enti ospedalieri e gli istituti di ricerca che compongono il Policlinico di Bari è certamente vasta
ma comunque circoscritta ed essa non è soggetta da parte della collettività ad uso generale
in quanto destinata all'erogazione di particolari servizi. Ne consegue. pertanto, la
configurabilità a carico dell'azienda convenuta della responsabilità del custode ex art. 2051,
c.c., norma che individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per
l'applicazione della stessa la relazione che intercorre fra la cosa dannosa ed il titolare
dell'obbligo di custodia senza che assuma rilevanza la violazione da parte di questi degli
obblighi di vigilanza e manutenzione, risultando esclusa la sua responsabilità solo
nell'ipotesi di caso fortuito. "Detto fattore attiene non ad un comportamento del
responsabile ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è
fonte immediata ma ad un elemento esterno recante i caratteri dell'imprevedibilità e
dell'inevitabilità. Ne consegue l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale,
incombendo sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul
convenuto la prova del caso fortuito... (Cass. 10.3.200 n. 53126). Nella fattispecie la
convenuta, costituitasi tardivamente dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 184, c.p.c.,
è decaduta dalla facoltà di provare alcunché nel mentre l'attrice, con la relazione del
consulente di parte dott. D. M. che riferisce di `trauma con piede in inversione" e quella del
C.T.U. dott. L. A. F. che riferisce di rotazione della caviglia sinistra verso l'interno, ha
adempiuto all'onere probatorio che le competeva. Acclarata senza ombra di dubbio per
effetto del menzionato dinamismo la conseguita "distorsione della caviglia sinistra con
frattura dell'apice del malleolo peroneale e lesione del legamento peroneo-astragalico
anteriore'', le valutazioni dei consulenti divergono in ordine all'entità del danno biologico.
All'esame obiettivo eseguito dal C.T.P. dott. M. si è constatato che "la deambulazione
avviene con accenno a zoppia di tipo antalgico. L'accovacciamento è difficoltoso per deficit
dell'estensione della tibiotarsica sinistra. La caviglia sinistra appare leggermente tumefatta e
si associa ad una lieve ipomiotrofia surale omolaterale con minus perimetrale di circa 1
centimetro. Viene riferito dolore alla digitopressione in sede malleolare esterna ed in
corrispondenza dell'inserzione del legamento peroneo-astragalico anteriore. L'esame della
funzione articolare attiva e passiva mostra un deficit di 1 3 della flessione dorsale e nei gradi
estremi della flessione plantare e dei movimenti di inversione ed eversione del piede. La
perimetria comparativa perimalleolare mostra a sinistra un plus di un centimetro". A tali
osservazioni fa da riscontro la diagnosi del C.T.U. il quale ha riferito: "caviglia sinistra
normoatteggiata. Limitati i movimenti ai gradi estremi". Tali valutazioni sia pur
laconicamente espresse fanno ritenere che le limitazioni funzionali delle attività motorie si
siano progressivamente attenuate in quanto da una sintomatologia algodisfunzionale
associata all'edema periarticolare, deducibile dalla ipomiotrofia curale sinistra provocata
dall'involontario risparmio antalgico dell'arto e dalla dolorabilità elettiva in sede malleolare
esterna ed in sede premalleolare, probabile segno di una lesione del legamento peroneoastragalico anteriore, comportante, secondo il consulente di parte, una diminuzione
dell'integrità psico-fisica nell'ordine del 4% - 5% si è passati ad episodi di "algie aspecifiche
al cambio di stagione e dopo sforzo" che implicano secondo il C.T.U. un danno biologico
valutabile nell'ordine del 2%.. Non v'è contraddizione nelle conclusioni peritali tenendo conto
che quella del dott. M, risale al 30.9.2002, qualche mese dopo l'increscioso evento, quella
del C.T.U., risalendo al 23.5.2005. è certamente più attuale. All'attrice quindi dovrà essere
riconosciuta una somma da calcolare secondo le tabelle per le micropermanenti di cui al D.M.
22.7.2003. così come aggiornato, in rapporto all'entità del danno biologico (funzione
crescente con l'applicazione del moltiplicatore di cui all'allegato A) legge 5.3 2001 n. 57, ed
all'età del danneggiato (funzione decrescente in ragione dello 0.5% per ogni anno di età a
partire dall'undicesimo anno ex art. 5 lett. a) legge 5 marzo 2001 n. 57. La somma base
considerata per un punto di invalidità ed un anno di vita del danneggiato è quella di euro
663.50. Applicando il moltiplicatore corrispondente alla percentuale riconosciuta del danno
biologico, e cioè del 2%, avremo 663,50 x 1,1 = euro 729,85 (valore punto base). Tale
valore moltiplicato per i punti di invalidità darà 729,85 x 2 = 1.459.70. II demoltiplicatore
corrispondente all'età del danneggiato al momento del sinistro (33 anni) è 0.885 di tal che
avremo euro 1.459,70 x 0.885 = euro 1.291,83 per danno biologico potendosi riconoscere
per il danno morale euro 600,00. Il D.M. 3.6.2001 stabilisce che per ogni giorno di inabilità
assoluta va riconosciuto l'importo di euro 3.71. Poiché il C.T.U. ha indicato 30 giorni di
inabilità assoluta e 30 giorni di inabilità parziale al 50% avremo: Euro 38.71 x 45 = euro
1.741,95. Il danno alla salute sarà pari ad euro 1.291,83 (danno biologico) + 600,00
(danno morale) + 1.741,95 (danno da inabilità temporanea) = euro 3.633.78. Risultano
documentate spese mediche per euro 73.79 di tal che il danno complessivo da risarcire è
quello di euro 3.707,57, somma da porre a carico dell'azienda convenuta la quale non ha
formalizzato alcuna domanda di garanzia nei confronti della Compagnia Assicuratrice.
Tuttavia poiché la convenuta e la Compagnia interventrice si sono congiuntamente costituite
le medesime saranno condannate in solido al pagamento delle spese processuali secondo il
regolamento di cui al dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da M. I. con atto
di citazione notificato il 19.11 2002 nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Ospedale
Policlinico Consorziale, in persona del legale rappresentante, dato atto dell'intervento
volontario della Lloyd's of London - Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del
legale rappresentante pro tempore, ogni altra eccezione, deduzione, istanza o richiesta
disattesa e/o rigettata, così provvede:
condanna la convenuta a corrispondere in favore dell'attrice a titolo di risarcimento danni,
la somma di euro 3.707.57 oltre interessi legali dalla data della presente decisione
all'effettivo adempimento; condanna fa convenuta e l'interventrice, in solido fra loro, alla
rifusione delle spese processuali sostenute dall'attrice, complessivamente liquidate in euro
4.387,00 di cui euro 1.161,00 per effettivi esborsi, euro 1.226,00 per diritti ed euro
2.000,00 per onorario oltre contributo spese generali, I.V.A. e contributo previdenziale.
Così deciso in Bari, il 19 ottobre 2OO6.
Il Giudice
Michele Salvatore