testo della circolare

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testo della circolare
CIRCOLARE n. 169
fiavet
federazione italiana
associazioni imprese
viaggi e turismo
Roma, 16 ottobre 2009
Rif. PF/FL
OGGETTO: chiarimenti sulle richieste dell’Agenzia delle Entrate
dati dei clienti delle Agenzie di Viaggi
Alla cortese attenzione di:
ASSOCIAZIONI REGIONALI FIAVET - AINET
AGENZIE ASSOCIATE
Ai signori componenti di :
GIUNTA NAZIONALE FIAVET
CONSIGLIO NAZIONALE FIAVET
COMMISSIONE FISCALE FIAVET
A seguito di diversi quesiti pervenuti da parte di alcuni Associati in merito al comportamento fiscalmente
corretto da tenere in occasione di richieste dell’Agenzia delle Entrate ad alcune Agenzie di Viaggi di fornire
dati dei clienti, si forniscono le seguenti precisazioni:
in generale le informazioni richieste riguardano acquisti effettuati presso le Agenzie di Viaggi nel corso di
alcuni anni (dal 2006 ad oggi), per vacanze e/o viaggi personali, con esclusione di fattispecie quali liste di
nozze e viaggi aziendali, cioè per motivi di lavoro;
gli Uffici territoriali dell’Amministrazione finanziaria, per l’adempimento dei loro compiti in tema di
accertamenti e controlli delle imposte sul reddito, hanno la possibilità di effettuare accessi, ispezioni e
verifiche, e di richiedere ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili - come appunto le Agenzie di
Viaggi sia nella forma di imprese individuali sia di società - dati, notizie e documenti relativi alle attività svolte
in un determinato periodo d’imposta, rilevanti appunto ai fini dell’accertamento, nei confronti dei clienti,
fornitori e prestatori di lavoro autonomo delle imprese a cui si rivolgono. Tale possibilità è espressamente
disciplinata dall’art. 32, comma 1, punto 8, e dall’art. 33, del DPR del 29 settembre 1973, n. 600, per le
finalità di accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte;
per quanto invece concerne la eventuale richiesta di presentarsi ovvero di produrre i dati richiesti entro un
determinato periodo ristretto di tempo dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell’Agenzia delle
Entrate, l’eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo del 18 dicembre 1997, n.
471, per le ipotesi di rifiuto di esibizione, di dichiarazione di non possedere i dati e le notizie richiesti, è
estendibile alle ipotesi di tardiva esibizione, solo quando questa è determinata da un atteggiamento di rifiuto
di collaborazione da parte del contribuente e non invece dovuta ad una temporanea mancanza di
disponibilità dei documenti contenenti le informazioni richieste.
Tutto ciò premesso, si raccomanda pertanto di illustrare le eventuali oggettive difficoltà per il reperimento
delle informazioni richieste, comunicandole preventivamente al competente Ufficio territoriale
dell’Amministrazione finanziaria, ed in particolare al Funzionario incaricato, e di chiarire che i dati saranno
messi a disposizione successivamente non appena saranno reperiti e quindi resi disponibili in base alle
richieste. Si tratta, in buona sostanza, di spiegare all’Ufficio periferico dell’Amministrazione finanziaria che
l’Agenzia di Viaggi non svolge soltanto operazioni di organizzazione di pacchetti e servizi turistici, per i quali
incassa i corrispettivi che sono fatturati in base all’art. 74-ter del DPR n. 633/72 ma anche attività di
intermediazione in nome e per conto del cliente. Per tale ultima tipologia di attività, i corrispettivi, pur
essendo incassati dall’Agenzia di Viaggi, sono rimessi ai Tour Operator / Fornitori di servizi poiché è tra
questi ultimi ed i clienti che si è stipulato il relativo contratto di fornitura di servizi turistici (pacchetti,
biglietteria, prenotazioni di soggiorni alberghieri ed altri servizi turistici). Andrebbe quindi specificato e
chiarito, all’Agenzia delle Entrate che ha effettuato la specifica richiesta, che tali corrispettivi non devono
essere fatturati da parte dell’Agenzia di Viaggi ed i relativi dati ed informazioni dell’attività di intermediazione
nella compravendita, quali rendicontazioni, moduli di compravendita di pacchetti turistici, estratti conto e/o
conferme di prenotazione, audit coupon di biglietti aerei, ecc. generano essenzialmente rilevazioni contabili
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che si concretizzano in permutazione finanziarie, ed in minima parte economiche per i compensi dell’attività
di intermediazione, con ciò rappresentando anche le difficoltà per l’immediato reperimento a causa della
variegata natura dei documenti stessi.
Con riferimento invece ai dubbi circa l'eventuale violazione della normativa sulla privacy per la diffusione
all'Agenzia delle Entrate dei dati dei clienti inerenti i corrispettivi, i mezzi dei pagamenti e i documenti di
spesa rilasciati, si ritiene che non vi siano prescrizioni ostative da opporre all'Amministrazione finanziaria, né
problematiche in cui possono incorrere le Agenzie di Viaggi.
Ed infatti, presupposta la corretta acquisizione dei dati (tramite informativa al cliente ex art. 13 e prestazioni
del consenso ex art. 23 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 - Codice della Privacy) la
comunicazione (rectius la "diffusione") di dati all'Amministrazione finanziaria, costituisce una delle finalità del
trattamento, che dovrebbero essere contenute nelle informative ex art. 13 (tenuto conto che i dati del cliente
entrano in documenti a finalità fiscale e nella contabilità, e comunque sono destinati ad essere comunicati a
soggetti - quali l'Amministrazione finanziaria - di cui alla lettera d) del medesimo articolo).
Ora, considerando che con l'informativa ed il consenso, il trattamento è consentito per le finalità comunicate
ai sensi dell'art. 13 ed è quindi legittimo nei confronti del titolare, risulta peraltro che nel caso di specie sia
applicabile anche la lettera a) dell'art. 24, che esonererebbe il soggetto che effettua il trattamento (e quindi
anche la diffusione) dall'acquisizione del consenso dei dati personali quando "... è necessario per adempiere
un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o da una normativa comunitaria...".
Tale ipotesi ricorre nel caso in esame, tenuto conto che l'Agenzia delle Entrate sta adempiendo ad
accertamenti e controlli delle imposte sul reddito in virtù delle quali vi è la possibilità di richiedere ed
acquisire dati anche nei confronti di clienti, oltre che di fornitori e prestatori di lavoro autonomo, con cui le
Agenzie di Viaggi intrattengono rapporti.
Si ritiene, infine, che, ove si dovesse anche ritenere che i dati di natura fiscale rientrano nella categoria dei
dati sensibili, il Garante della Privacy, già con Autorizzazione n. 5/2005 del 21 dicembre 2005 in G.U. n. 2 del
3/01/2006 - SO n. 1, ha autorizzato al trattamento dei dati sensibili anche per attività inerenti le imprese che
operano nel settore turistico, alberghiero e del trasporto, agenzie di viaggio, operatori turistici, chiarendo che
tra le finalità del trattamento vi è quella di ".. adempiere o per esigere l'adempimento ad obblighi previsti,
anche in materia fiscale e contabile, dalla normativa comunitaria, dalla legge, dal regolamento e dai contratti
collettivi o prescritti dalle autorità o organi di vigilanza o di controllo nei casi indicati dalla legge e dai
regolamenti..."
Con tale autorizzazione del Garante viene superato anche ogni dubbio sull'eventuale applicazione del divieto
di diffusione di cui all'art. 25 lettera b), il quale impedisce la diffusione esclusivamente "...per finalità diverse
da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta...": essendo contemplate in detta
Autorizzazione anche le finalità relative all'adempimento di obblighi previsti in materia fiscale.
Con preghiera di massima informazione presso gli Associati, si porgono i migliori saluti.
Avv. Federico Lucarelli
(Consulente legale FIAVET)
Dr. Pierluigi Fiorentino
(Responsabile Servizi fiscali)
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