MINISTERO DEL LAVORO: FIRMATO IL DECRETO PER

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MINISTERO DEL LAVORO: FIRMATO IL DECRETO PER
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6 aprile 2016
MINISTERO DEL LAVORO: FIRMATO IL DECRETO PER LA DETASSAZIONE 2016
Il Ministero del Lavoro e il Ministero dell'Economia hanno firmato il decreto del 25 marzo 2016 che disciplina i criteri di
misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i contratti aziendali o
territoriali legano la corresponsione di premi di risultato nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di
partecipazione agli utili dell'impresa. Il Decreto è all’esame della Corte dei Conti per la relativa registrazione e l’efficacia del
provvedimento è subordina alla pubblicazione in G.U. Il decreto regolamenta anche le modalità attraverso cui le aziende
realizzano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro e l'erogazione tramite voucher di beni,
prestazioni e servizi di welfare aziendale, dando applicazione dei contenuti della legge di stabilità 2016, che prevede una
tassazione agevolata, con imposta sostitutiva del 10%, per i premi di risultato e per le somme erogate sotto forma di
partecipazione agli utili dell'impresa, entro il limite di 2.000 euro lordi (che sale a 2.500 euro per le aziende che «coinvolgono
pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro») in favore di lavoratori con redditi da lavoro dipendente fino a
50mila Euro. I contratti collettivi di lavoro devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività,
redditività, qualità, efficienza ed innovazione rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo medesimo, il cui
raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente
individuati. Il decreto, all'art. 2, elenca a titolo esemplificativo taluni possibili criteri di misurazione che possono essere utilizzati
dalla contrattazione collettiva. Il decreto chiarisce che per somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa
si intendono gli utili distribuiti ai sensi dell'articolo 2102 c.c. e che l'applicazione dell'imposta sostituiva del 10% si applica,
sussistendo le condizioni previste dalla L. 208/2015, anche alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili relativi al
2015. L'incremento del limite a 2.500 euro lordi per i premi di risultato con tassazione agevolata viene riconosciuto qualora i
contratti collettivi prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro da
realizzarsi attraverso la previsione di uno specifico piano. Non costituiscono strumenti utili al fine dell'incremento del limite i
gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione. L'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi
può avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, non monetizzabili o cedibili a terzi.
L'applicazione dell'imposta sostitutiva al 10% è subordinata al deposito del contratto aziendale o territoriale, da effettuare
entro 30 giorni dalla sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del decreto,
redatta in conformità allo specifico modello che verrà reso disponibile sul sito del Ministero del lavoro. Per i premi di risultato
relativi al 2015, il deposito del contratto e della dichiarazione di conformità, qualora ancora non effettuato, deve avvenire
entro i 30 giorni successivi all'entrata in vigore del decreto.
Decreto premi di risultato
INPS: ESONERO CONTRIBUTIVO PREVISTO DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016
L'Inps, con circolare n. 57 del 29 marzo 2016, ha fornito indicazioni per l'accesso, da parte dei datori di lavoro che
assumono lavoratori a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, all'esonero contributivo biennale,
previsto dalla Legge n. 208/15 (Legge di Stabilità 2016). L'agevolazione, è rivolta all'assunzione di lavoratori che, nei sei
mesi precedenti, risultino privi di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e l'esonero dal versamento è
pari al 40% dei contributi previdenziali complessivi a carico del datore di lavoro per un biennio decorrente dalla data di
assunzione del lavoratore, nella misura massima di 3.250 euro annui. L'esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di
lavoro a tempo indeterminato, sia nuove assunzioni che trasformazioni, anche part-time, con l'eccezione dei contratti di
apprendistato.
Esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso
dell’anno 2016 ai sensi dell’art. 1, commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Istruzioni contabili.
Variazioni al piano dei conti.
MINISTERO DEL LAVORO: PUBBLICATO IL DECRETO RELATIVO AL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE
Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 2016, il Decreto 3 febbraio 2016 con il quale il Fondo di solidarietà
residuale, già istituito presso l’Inps con decreto Interministeriale n. 79141/14, assume, con decorrenza 1° gennaio 2016, la
nuova denominazione di Fondo di Integrazione Salariale e relativo adeguamento dello stesso, come previsto dal D. Lgs. n.
148/15.
DECRETO 3 febbraio 2016 . Fondo di integrazione salariale. (Decreto n. 94343).
INPS: LA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA
L’Inps, con circolare n. 56 del 29 marzo 2016, riepiloga la normativa relativa agli ammortizzatori sociali in deroga, a seguito
degli interventi legislativi previsti con: il D. Lgs. n.148/15, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro” il quale contiene la nuova disciplina in materia di integrazione
salariale ordinaria, straordinaria e in materia di fondi di solidarietà; la Legge n. 208/15 (Legge di Stabilità 2016) la quale
dispone un incremento, per l’anno 2016, di 250 milioni di euro per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga,
dettando, nel contempo disposizioni per la concessione e/o la proroga del trattamento di integrazione salariale e di mobilità
in deroga a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016; il Decreto Ministeriale n. 83473/14 che disciplina i criteri
di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, sia in costanza che in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga: D.Lgs. n.148 del 14 settembre 2015, L. n.208 del 28
dicembre 2015 e Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze n.83473 del 1 agosto 2014.
MINISTERO DEL LAVORO: NUOVE FAQ - PROCEDURA TELEMATICA PER DIMISSIONI E RISOLUZIONI
CONSENSUALI
Il Ministero del Lavoro, nella pagina, del proprio sito internet, dedicata alle FAQ relative alle nuova procedura telematica per
la comunicazione delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, in merito alla data di decorrenza delle dimissioni da indicare
nella compilazione del modello telematico, ha precisato che deve essere indicata la data a partire dalla quale, decorso il
periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa.
Pertanto la data da indicare sarà quella del giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro.
Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.cliclavoro.gov.it
MINISTERO DEL LAVORO: AGGIORNATE LE FAQ SU GARANZIA GIOVANI
Il Ministero del Lavoro ha aggiornato le FAQ presenti nel portale nazionale del programma Garanzia Giovani anche con
riferimento al nuovo super bonus occupazione per la trasformazione di tirocini.
Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.garanziagiovani.gov.it
INPS: CONTROLLI SULLA LEGITTIMA FRUIZIONE DEL BONUS “GARANZIA GIOVANI”
L’Inps, con circolare n. 59 del 1° aprile 2016, rende noto che provvederà ad avviare un’attività di periodico controllo a
campione, sulla legittima fruizione del bonus occupazionale Garanzia Giovani. Il bonus occupazionale è destinato ai datori
di lavoro privati che assumono giovani registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”.
Possono registrarsi, al portale del Programma “Garanzia Giovani”, i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni cosiddetti
NEET - Not Education, Employment or Training, cioè non inseriti in un percorso di studi, non occupati né inseriti in un
percorso di formazione. L’incentivo spetta per le seguenti tipologie di rapporti: contratto a tempo indeterminato, anche a
scopo di somministrazione; contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata sia inizialmente
prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi; contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, per il quale
è riconosciuto l’importo previsto per il rapporto a tempo indeterminato; trasformazione a tempo indeterminato di precedente
rapporto a termine. Ai datori di lavoro che assumono con una delle sopra elencate tipologie contrattuali un giovane registrato
al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” viene riconosciuto un incentivo di tipo economico, il cui
valore varia da un minimo di 1500 euro ad un massimo di 6000 euro, in base alla tipologia contrattuale attivata ed alla classe
di profilazione attribuita al giovane.
Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per
il lavoro e la formazione – riguardante il bonus occupazionale previsto dal Programma “Garanzia Giovani”. Avvio attività di
controllo da parte delle Sedi. Indicazioni.
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