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113 6 aprile 2016 Infortuni in itinere Uso del “velocipede”, INAIL si adegua alle norme contenute in legge di stabilità 2016 INAIL, nella circolare 14 del 25 marzo, detta le linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere avvenuti con utilizzo del “velocipede”, nome ottocentesco per definire la comune bicicletta. Nella circolare, INAIL rivisita tutte le precedenti linee guida, relative ai criteri da soddisfare per il riconoscimento dei casi di infortunio in itinere, in particolare il criterio dell'’uso necessitato del mezzo privato di trasporto. Inail, finora, riconosceva l’infortunio in itinere, subito con l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto privato, unicamente nel caso avvenisse su piste ciclabili o su percorsi protetti. In tal caso l’uso del “mezzo privato” era comunque considerato “necessitato”. Negli altri casi, l’utilizzo “necessitato” del “mezzo privato bicicletta” doveva essere dimostrato secondo i consueti criteri. Ricordiamo, in merito, anche una interessante sentenza del 2014, ottenuta da INCA Milano, con riconoscimento dell’infortunio in itinere subito in bicicletta al di fuori delle piste ciclabili (vedi NL n° 40 del 10 settembre 2014). Vediamo ora le novità dettate nella circolare. Il discrimine, uso necessitato o meno, è stato superato dal legislatore nel collegato ambientale alla legge di stabilità 2016 il quale ha sancito espressamente che, a prescindere dal tratto stradale in cui l’evento si verifica, l’infortunio in itinere occorso a bordo di un velocipede deve essere, al ricorrere di tutti i presupposti stabiliti dalla legge per la generalità degli infortuni in itinere, sempre ammesso all’indennizzo. Segue a pag.2 In questo numero: Infortuni in itinere: l’uso della bicicletta è sempre necessitato pag.1-2 Ammortizzatori sociali in deroga circolare INPS 56/2016 pag.2-3 Notizie in breve pag.4 A prescindere dal tratto stradale in cui l’evento si verifica, l’infortunio in itinere occorso in bicicletta deve essere ammesso all’indennizzo perché l’uso è sempre necessitato. Per la trattazione di tutti i casi di infortunio in itinere valgono comunque le norme generali che INAIl ha via via adeguato alle sentenze della suprema Corte di Cassazione: Art. 12 d.lgs.38/2000 -l’assicurazione infortunistica opera anche nell’ipotesi di infortunio occorso a lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro Normalità del percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, senza variazioni di tragitto, né fermate intermedie, salvo le brevi soste che non espongono l’assicurato ad un rischio diverso rispetto a quello insito nel percorso senza soluzione di continuità. L’infortunio deve essere congruente rispetto agli orari di lavoro. Utilizzo del mezzo di trasporto privato. Ai fini della tutela assicurativa, ogni volta che il tragitto può essere compiuto a piedi o con mezzi pubblici, l’eventuale scelta del mezzo privato deve risultare necessitata. L’uso del mezzo privato è ritenuto necessitato quando non esistono mezzi pubblici di trasporto dall’abitazione del lavoratore al luogo di lavoro (o non coprono l’intero percorso), nonché quando non c’è coincidenza fra l’orario dei mezzi pubblici e quello di lavoro, o quando l’attesa e l’uso del mezzo pubblico prolungherebbero eccessivamente l’assenza del lavoratore dalla propria famiglia. Fuori dalle ipotesi di necessità dell’utilizzo del mezzo privato si ricade nell’ambito del rischio elettivo non assicurativamente protetto. Tale ultima valutazione, vista la modifica legislativa, non si applica agli infortuni occorsi a bordo del “velocipede” in quanto 2 il suo utilizzo è considerato dalla norma sempre necessitato e, quindi, equiparato a quello del mezzo pubblico o al percorso a piedi. L’infortunio in bicicletta sarà però escluso dalla tutela ogniqualvolta il comportamento del lavoratore lo esponga al cd rischio elettivo (es. avere imboccato una strada interdetta alla circolazione del velocipede o essersi messo alla guida in stato di ubriachezza). Efficacia delle nuova interpretazione Le nuove disposizioni relative agli infortuni in itinere con uso della bicicletta si applicano ai casi futuri nonché alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato. Ammortizzatori sociali in deroga D.Lgs.n.148 del 14 settembre 2015 e successive modifiche e interpretazioni ministeriali INPS, con circolare 56 del 29 marzo 2016, fornisce un quadro complessivo degli ammortizzatori sociali in deroga per le aziende non rientranti nella normativa della CIGS. Cassa Integrazione Guadagni in deroga Lavoratori beneficiari e requisiti soggettivi per l’annualità 2015, l’integrazione salariale in deroga può essere concessa o prorogata ai lavoratori subordinati con la qualifica di operai, impiegati e quadri nonché i lavoratori somministrati. segue a pag.2 INCA INFormazione – N113 Gli Apprendisti, non titolari di contratto professionalizzante, nonché gli apprendisti assunti con contratto professionalizzante nei casi in cui non abbiano diritto alle integrazioni ordinarie o straordinarie, potranno essere destinatari di Cassa Integrazione guadagni in Deroga. Richiesta anzianità aziendale lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento. Contributo addizionale Il D.Lgs n.148 del 23 settembre 2015 all’art.5 prevede un contributo addizionale progressivo a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale. Tale contributo addizionale trova applicazione per tutte le tipologie di cassa integrazione, compresa la cassa integrazione in deroga sia interministeriale che regionale. Contributo addizionale progressivo in base alle settimane di utilizzo previsto dal Dlgs 148/2015 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino ad un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; 12% oltre al limite di 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile 15% oltre al limite di 104 settimane in un quinquennio mobile). Durata nel periodo gennaio-31dicembre 2016 Il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso o prorogato per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno. Trattamento di fine rapporto In merito al rimborso delle quote di T.F.R. maturate durante il periodo “ininterrotto” di sospensione dal lavoro seguito dalla risoluzione del rapporto di lavoro stesso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha chiarito che tale rimborso non può essere a carico dell’INPS. La condizione di sospensione dal lavoro per intervento della cassa integrazione guadagni in deroga non rientra in alcuna fattispecie normativa che ne preveda 3 l’indennizzo, visto che la relativa prestazione è finanziata da risorse di natura non contributiva. Pertanto, anche nell’ipotesi in cui sopravvenga la risoluzione del rapporto di lavoro, dopo un periodo di Cig in Deroga fruito dal lavoratore senza soluzione di continuità rispetto alla fine del periodo d’intervento di Cassa Integrazione Salariale Straordinaria, sono erogabili a carico della Cassa integrazione Guadagni solo le quote di TFR maturate durante il periodo di intervento di integrazione salariale straordinaria. Conseguentemente, la corresponsione delle quote di TFR maturate durante il periodo di intervento di integrazione salariale in deroga resta a carico del datore di lavoro. Mobilità in Deroga L’art.1, comma 304 della Legge n.208 del 28 dicembre 2015, stabilisce che il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa, non può essere concessa ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili. Secondo INPS le suddette disposizioni sono da intendersi come segue: Annualità 2015, ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento non abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per tre anni, possono essere concessi al massimo periodi pari a sei mesi di mobilità in deroga Annualità 2016, ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento non abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per tre anni, possono essere concessi al massimo quattro mesi di mobilità in deroga non ulteriormente prorogabili. INCA INFormazione – N113 Notizie in breve Tribunale di Bergamo: applicabilità della contribuzione del paese del vettore per il personale di volo Con sentenza del 29 marzo 2016, il Tribunale di Bergamo ha annullato gli accertamenti per evasione contributiva effettuati dalla Direzione territoriale del Lavoro di Bergamo e dall’Inps, relativi al mancato versamento dei contributi previdenziali per il quinquennio 2006 – 2010 relativa al personale di volo imbarcato su aerei della Ryanair. La compagnia aveva provveduto ad effettuarli in Irlanda (ove gli aeromobili sono registrati) ed ove le aliquote sono più favorevoli. Il ragionamento seguito dai giudici di Bergamo è che gli aeromobili sono “territorio irlandese” e che, pertanto, la prestazione del personale di bordo è da intendersi come effettuata in Irlanda ove la contribuzione è stata versata in conformità della normativa europea. Tutto questo ha portato all’annullamento di una cartella INPS per i soli contributi non versati pari a 9,4 milioni di euro. previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua e riguarda le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. La sua durata è pari a ventiquattro mesi a partire dalla data di assunzione. Quanto alle condizioni di accesso ed alle modalità applicative, l’Istituto ripropone i criteri già individuati dalle Circolari n. 17/2015 e n. 178/2015 relative all’esonero previsto per le assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2015 (Legge di Stabilità 2015). Anche per il 2016 l’INPS chiarisce che “considerata la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all’occupazione,dell’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, da ultimo compiuta con il decreto legislativo n. 150 del 2015, l’esonero contributivo di cui alla norma qui analizzata spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato“. Esonero contributivo L’Inps pubblica la Circolare n. 57/2016 con la quale fornisce le istruzioni per la fruizione dell’ esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel corso del 2016 ai sensi dell’art. 1, commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016). La misura dell’incentivo è pari al 40 per cento dei complessivi contributi Patronato INCA CGIL Lombardia Via Palmanova 22 – 20132 Milano (MI) Tel. 02-26254570 A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/ Per informazioni e chiarimenti contattare: [email protected] È vietata la riproduzione e la diffusione. 4 INCA INFormazione – N113