nl 113- 6 aprile

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6 aprile 2016
Infortuni in itinere
Uso del “velocipede”, INAIL si adegua alle norme
contenute in legge di stabilità 2016
INAIL, nella circolare 14 del 25 marzo, detta le linee guida per
la trattazione dei casi di infortuni in itinere avvenuti con utilizzo
del “velocipede”, nome ottocentesco per definire la comune
bicicletta. Nella circolare, INAIL rivisita tutte le precedenti
linee guida, relative ai criteri da soddisfare per il
riconoscimento dei casi di infortunio in itinere, in particolare il
criterio dell'’uso necessitato del mezzo privato di trasporto.
Inail, finora, riconosceva l’infortunio in itinere, subito con l’uso
della bicicletta come mezzo di trasporto privato, unicamente
nel caso avvenisse su piste ciclabili o su percorsi protetti. In tal
caso l’uso del “mezzo privato” era comunque considerato
“necessitato”. Negli altri casi, l’utilizzo “necessitato” del
“mezzo privato bicicletta” doveva essere dimostrato secondo
i consueti criteri.
Ricordiamo, in merito, anche una interessante sentenza del
2014, ottenuta da INCA Milano, con riconoscimento
dell’infortunio in itinere subito in bicicletta al di fuori delle piste
ciclabili (vedi NL n° 40 del 10 settembre 2014).
Vediamo ora le novità dettate nella circolare.
Il discrimine, uso necessitato o meno, è stato superato dal
legislatore nel collegato ambientale alla legge di stabilità
2016 il quale ha sancito espressamente che, a prescindere
dal tratto stradale in cui l’evento si verifica, l’infortunio in
itinere occorso a bordo di un velocipede deve essere, al
ricorrere di tutti i presupposti stabiliti dalla legge per la
generalità degli infortuni in itinere, sempre ammesso
all’indennizzo.
Segue a pag.2
In questo numero:
Infortuni in itinere: l’uso
della bicicletta è sempre
necessitato
pag.1-2
Ammortizzatori sociali in
deroga
circolare INPS 56/2016
pag.2-3
Notizie in breve
pag.4
A prescindere dal tratto stradale in cui l’evento si verifica,
l’infortunio in itinere occorso in bicicletta deve essere
ammesso all’indennizzo perché l’uso è sempre necessitato.
Per la trattazione di tutti i casi di infortunio in
itinere valgono comunque le norme
generali che INAIl ha via via adeguato alle
sentenze della suprema Corte di
Cassazione:



Art. 12 d.lgs.38/2000 -l’assicurazione
infortunistica opera anche nell’ipotesi
di infortunio occorso a lavoratore
assicurato durante il normale
percorso di andata e ritorno dal
luogo di abitazione a quello di lavoro
Normalità del percorso di andata e
ritorno dal luogo di abitazione a
quello di lavoro, senza variazioni di
tragitto, né fermate intermedie, salvo
le brevi soste che non espongono
l’assicurato ad un rischio diverso
rispetto a quello insito nel percorso
senza soluzione di continuità.
L’infortunio deve essere congruente
rispetto agli orari di lavoro.
Utilizzo del mezzo di trasporto privato.
Ai fini della tutela assicurativa, ogni
volta che il tragitto può essere
compiuto a piedi o con mezzi
pubblici, l’eventuale scelta del
mezzo privato deve risultare
necessitata. L’uso del mezzo privato
è ritenuto necessitato quando non
esistono mezzi pubblici di trasporto
dall’abitazione del lavoratore al
luogo di lavoro (o non coprono
l’intero percorso), nonché quando
non c’è coincidenza fra l’orario dei
mezzi pubblici e quello di lavoro, o
quando l’attesa e l’uso del mezzo
pubblico prolungherebbero
eccessivamente l’assenza del
lavoratore dalla propria famiglia.
Fuori dalle ipotesi di necessità
dell’utilizzo del mezzo privato si
ricade nell’ambito del rischio elettivo
non assicurativamente protetto.
Tale ultima valutazione, vista la modifica
legislativa, non si applica agli infortuni
occorsi a bordo del “velocipede” in quanto
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il suo utilizzo è considerato dalla norma
sempre necessitato e, quindi, equiparato a
quello del mezzo pubblico o al percorso a
piedi.
L’infortunio in bicicletta sarà però escluso
dalla tutela ogniqualvolta il
comportamento del lavoratore lo esponga
al cd rischio elettivo (es. avere imboccato
una strada interdetta alla circolazione del
velocipede o essersi messo alla guida in
stato di ubriachezza).
Efficacia delle nuova interpretazione
Le nuove disposizioni relative agli infortuni in
itinere con uso della bicicletta si applicano
ai casi futuri nonché alle fattispecie in
istruttoria e a quelle per le quali sono in atto
controversie amministrative o giudiziarie o,
comunque, non prescritte o decise con
sentenza passata in giudicato.
Ammortizzatori
sociali in deroga
D.Lgs.n.148 del 14 settembre 2015
e successive modifiche e
interpretazioni ministeriali
INPS, con circolare 56 del 29 marzo 2016,
fornisce un quadro complessivo degli
ammortizzatori sociali in deroga per le
aziende non rientranti nella normativa della
CIGS.
Cassa Integrazione Guadagni in deroga
Lavoratori beneficiari e requisiti soggettivi
per l’annualità 2015, l’integrazione salariale
in deroga può essere concessa o prorogata
ai lavoratori subordinati con la qualifica di
operai, impiegati e quadri nonché i
lavoratori somministrati.
segue a pag.2
INCA INFormazione – N113
Gli Apprendisti, non titolari di contratto
professionalizzante, nonché gli apprendisti
assunti con contratto professionalizzante nei
casi in cui non abbiano diritto alle
integrazioni ordinarie o straordinarie,
potranno essere destinatari di Cassa
Integrazione guadagni in Deroga.
Richiesta anzianità aziendale lavorativa
presso l’impresa di almeno 12 mesi alla
data di inizio del periodo di intervento.
Contributo addizionale
Il D.Lgs n.148 del 23 settembre 2015 all’art.5
prevede un contributo addizionale
progressivo a carico delle imprese che
presentano domanda di integrazione
salariale.
Tale contributo addizionale trova
applicazione per tutte le tipologie di cassa
integrazione, compresa la cassa
integrazione in deroga sia interministeriale
che regionale.
Contributo addizionale progressivo in base alle
settimane di utilizzo previsto dal Dlgs 148/2015

9% della retribuzione globale che sarebbe
spettata al lavoratore per le ore di lavoro non
prestate relativamente ai periodi di
integrazione salariale ordinaria e straordinaria
fruiti all’interno di uno o più interventi concessi
sino ad un limite complessivo di 52 settimane
in un quinquennio mobile;

12% oltre al limite di 52 e sino a 104 settimane
in un quinquennio mobile

15% oltre al limite di 104 settimane in un
quinquennio mobile).
Durata nel periodo gennaio-31dicembre
2016
Il trattamento di integrazione salariale in
deroga può essere concesso o prorogato
per un periodo non superiore a tre mesi
nell’arco di un anno.
Trattamento di fine rapporto
In merito al rimborso delle quote di T.F.R.
maturate durante il periodo “ininterrotto” di
sospensione dal lavoro seguito dalla
risoluzione del rapporto di lavoro stesso, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
ha chiarito che tale rimborso non può
essere a carico dell’INPS.
La condizione di sospensione dal lavoro per
intervento della cassa integrazione
guadagni in deroga non rientra in alcuna
fattispecie normativa che ne preveda
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l’indennizzo, visto che la relativa prestazione
è finanziata da risorse di natura non
contributiva.
Pertanto, anche nell’ipotesi in cui
sopravvenga la risoluzione del rapporto di
lavoro, dopo un periodo di Cig in Deroga
fruito dal lavoratore senza soluzione di
continuità rispetto alla fine del periodo
d’intervento di Cassa Integrazione Salariale
Straordinaria, sono erogabili a carico della
Cassa integrazione Guadagni solo le quote
di TFR maturate durante il periodo di
intervento di integrazione salariale
straordinaria. Conseguentemente, la
corresponsione delle quote di TFR maturate
durante il periodo di intervento di
integrazione salariale in deroga resta a
carico del datore di lavoro.
Mobilità in Deroga
L’art.1, comma 304 della Legge n.208 del 28
dicembre 2015, stabilisce che il trattamento
di mobilità in deroga alla vigente
normativa, non può essere concessa ai
lavoratori che alla data di decorrenza del
trattamento hanno già beneficiato di
prestazioni di mobilità in deroga per almeno
tre anni, anche non continuativi.
Per i restanti lavoratori il trattamento può
essere concesso per non più di quattro
mesi, non ulteriormente prorogabili.
Secondo INPS le suddette disposizioni sono
da intendersi come segue:


Annualità 2015, ai lavoratori che alla
data di decorrenza del trattamento
non abbiano già beneficiato di
prestazioni di mobilità in deroga per
tre anni, possono essere concessi al
massimo periodi pari a sei mesi di
mobilità in deroga
Annualità 2016, ai lavoratori che alla
data di decorrenza del trattamento
non abbiano già beneficiato di
prestazioni di mobilità in deroga per
tre anni, possono essere concessi al
massimo quattro mesi di mobilità in
deroga non ulteriormente
prorogabili.
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Notizie in breve
Tribunale di Bergamo: applicabilità
della contribuzione del paese del
vettore per il personale di volo
Con sentenza del 29 marzo 2016, il Tribunale
di Bergamo ha annullato gli accertamenti
per evasione contributiva effettuati dalla
Direzione territoriale del Lavoro di Bergamo
e dall’Inps, relativi al mancato versamento
dei contributi previdenziali per il
quinquennio 2006 – 2010 relativa al
personale di volo imbarcato su aerei della
Ryanair.
La compagnia aveva provveduto ad
effettuarli in Irlanda (ove gli aeromobili sono
registrati) ed ove le aliquote sono più
favorevoli.
Il ragionamento seguito dai giudici di
Bergamo è che gli aeromobili sono
“territorio irlandese” e che, pertanto, la
prestazione del personale di bordo è da
intendersi come effettuata in Irlanda ove la
contribuzione è stata versata in conformità
della normativa europea. Tutto questo ha
portato all’annullamento di una cartella
INPS per i soli contributi non versati pari a 9,4
milioni di euro.
previdenziali a carico dei datori di lavoro,
con esclusione dei premi e contributi dovuti
all’INAIL, nel limite massimo di un importo di
esonero pari a 3.250 euro su base annua e
riguarda le nuove assunzioni con
decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 31
dicembre 2016. La sua durata è pari a
ventiquattro mesi a partire dalla data di
assunzione.
Quanto alle condizioni di accesso ed alle
modalità applicative, l’Istituto ripropone i
criteri già individuati dalle Circolari n.
17/2015 e n. 178/2015 relative all’esonero
previsto per le assunzioni effettuate nel
corso dell’anno 2015 (Legge di Stabilità
2015).
Anche per il 2016 l’INPS chiarisce che
“considerata la sostanziale equiparazione,
ai fini del diritto agli incentivi
all’occupazione,dell’assunzione a scopo di
somministrazione ai rapporti di lavoro
subordinato, da ultimo compiuta con il
decreto legislativo n. 150 del 2015, l’esonero
contributivo di cui alla norma qui analizzata
spetta anche per le assunzioni a tempo
indeterminato a scopo di somministrazione,
ancorché la somministrazione sia resa verso
l’utilizzatore nella forma a tempo
determinato“.
Esonero contributivo
L’Inps pubblica la Circolare n. 57/2016 con
la quale fornisce le istruzioni per la fruizione
dell’ esonero contributivo per le nuove
assunzioni con contratto di lavoro a tempo
indeterminato nel corso del 2016 ai sensi
dell’art. 1, commi 178 e seguenti,
della Legge 28 dicembre 2015, n.
208 (Legge di Stabilità 2016).
La misura dell’incentivo è pari al 40 per
cento dei complessivi contributi
Patronato INCA CGIL Lombardia
Via Palmanova 22 – 20132 Milano (MI)
Tel. 02-26254570
A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia
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