centri per l`impiego servizi per le imprese e

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centri per l`impiego servizi per le imprese e
CENTRI PER L’IMPIEGO
SERVIZI PER LE IMPRESE
E VADEMECUM
PER LE ASSUNZIONI AGEVOLATE
ANNO 2015
Aggiornato al 22 luglio 2015
1
Sommario
6
DALLA PROVINCIA DI ROMA ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA
CAPITALE
9
PORTA FUTURO - Lavoro e formazione. A Roma porte aperte al
futuro
11
I CENTRI PER L’IMPIEGO
12
I CENTRI PER L’IMPIEGO – DOVE SIAMO
14
CONSULENZA TELEFONICA E TELEMATICA, CALL CENTER – CONTACT
CENTER
15
SERVIZIO DI PRESELEZIONE
17
TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
21
SERVIZI AZIENDALI ON LINE
24
STRUMENTI GENERALI PER LE IMPRESE CHE ASSUMONO
LAVORATORI SVANTAGGIATI
25
DURC ON LINE
31
ESONERO CONTRIBUTIVO TOTALE PER LE IMPRESE CHE
ASSUMONO A TEMPO INDETERMINATO LAVORATORI PRIVI DI CONTRATTI A
TEMPO INDETERMINATO NEGLI ULTIMI 6 MESI
34
BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A
TEMPO INDETERMINATO ANCHE A TEMPO PARZIALE LAVORATORI IN
MOBILITA’ EX LEGE N. 223/1991
2
35
BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A
TEMPO DETERMINATO LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 223/1991
37
BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A
TEMPO DETERMINATO CON RAPPORTO SUCCESSIVAMENTE TRASFORMATO
A TEMPO INDETERMINATO LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 223/1991
39
CONTRIBUTO ALLE AZIENDE CHE ASSUMONO ANCHE NELLE IPOTESI
DI TRASFORMAZIONE – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO – DI RAPPORTI
DI LAVORO A TERMINE LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITA’ EX
LEGE N. 223/1991 IN FRUIZIONE DEL RELATIVO TRATTAMENTO
40
BENEFICIO CONTRIBUTIVO E INCENTIVO ECONOMICO ALLE AZIENDE
CHE ASSUMONO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO LAVORATORI IN CIGS
43
SGRAVIO CONTRIBUTIVO IN FAVORE DI AZIENDE CHE ASSUMONO
LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN
CONGEDO DI MATERNITA’ O PARENTALE
44
CONTRIBUTI PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO PERSONE
DIVERSAMENTE ABILI A SEGUITO CONVENZIONE COI SERVIZI PER L’IMPIEGO
(CONVENZIONI A PARTIRE DAL 01/01/2008)
46
CREDITO D’IMPOSTA PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO
INDETERMINATO NEL SUD ITALIA
49
ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI “GIOVANI GENITORI”
52
ASSUNZIONE DI SOGGETTI OVER 50 ANNI
53
ASSUNZIONE DONNE DI QUALSIASI ETÀ
54
ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI SOGGETTI
PERCETTORI DI ASpI e NASpI
55
ASSUNZIONE DI SOGGETTI BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI
SOCIALI (ANCHE IN DEROGA) E/O DISOCCUPATI
3
56
ASSUNZIONE DI LAVORATORI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO
62
TRASFORMAZIONE CON RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO DI
APPRENDISTI QUALIFICATI
62
ASSUNZIONE DI DIRIGENTI PRIVI DI OCCUPAZIONE
64
ASSUNZIONI DI DETENUTI
66
ASSUNZIONE DI RICERCATORI O DI LAVORATORI CON PROFILI
ALTAMENTE QUALIFICATI
68
ASSUNZIONE NELLE COOPERATIVE SOCIALI
69
ASSUNZIONE NELLE AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE
71
ASSUNZIONE LAVORATORI LICENZIATI PER GMO
72
AUTOIMPRENDITORIALITA’ – EROGAZIONE ANTICIPATA ASpI, MINIASpI E NASpI
74
INCENTIVI ALL’ESODO E LAVORATORI OVER 50
76
AGEVOLAZIONI IRAP
80
ASSUNZIONE DI UTENTI ISCRITTI AL PROGRAMMA GARANZIA
GIOVANI
85
ASSUNZIONE LAVORATORI DA PARTE DI IMPRESE AGRICOLE
AGEVOLAZIONI ABROGATE/NON PROROGATE DAL 2013
87
ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI GIOVANI
88
BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE IMPRESE CHE ASSUMONO A
TEMPO INDETERMINATO LAVORATORI CASSAINTEGRATI O DISOCCUPATI DA
24 MESI
4
90
BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO
INDETERMINATO LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 236/1993
91
BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A
TEMPO DETERMINATO LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 236/1993
93
BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A
TEMPO DETERMINATO CON RAPPORTO SUCCESSIVAMENTE TRASFORMATO
A TEMPO INDETERMINATO LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 236/1993
95
INCENTIVO ECONOMICO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO
LAVORATORI DESTINATARI – NEGLI ANNI 2009 2010 2011 2012 - DI
TRATTAMENTI IN DEROGA
96
BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE IMPRESE CHE ASSUMONO
LAVORATORI CON CONTRATTI DI INSERIMENTO/ REINSERIMENTO –
CONTRATTO ABROGATO DAL 2013
99
ASSUNZIONE DI SOGGETTO OVER 50 ANNI BENEFICIARI
DELL’INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE – AGEVOLAZIONE NON
RICONOSCIUTA NEL 2014
5
Dalla Provincia di Roma
alla Città metropolitana di Roma Capitale
Da giovedì 01 gennaio 2015 la
Città metropolitana di Roma
Capitale
è
subentrata
alla
Provincia di Roma.
Secondo
quanto
sancito
dall’articolo 1, comma 16,
della Legge 7 aprile 2014, n. 56
- Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di
comuni “il 1º gennaio 2015 le
città
metropolitane
subentrano
alle province
omonime e succedono ad esse
in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri
di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il
sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città
metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche
le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46”.
Il territorio della Città metropolitana di Roma Capitale, che comprende 121 Comuni,
coincide con quello della Provincia di Roma.
Sono organi della Città metropolitana:
a) il sindaco metropolitano;
b) il consiglio metropolitano;
c) la conferenza metropolitana.
6
Il Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale è il professor Ignazio Marino.
Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio
metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi
e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo
statuto.
Il Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Roma Capitale è composto da 24
membri. Rappresenta l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo
statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o
adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le
altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il
Consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della Conferenza
metropolitana.
La Conferenza metropolitana è composta dal Sindaco metropolitano, che la convoca e
la presiede, e da tutti i Sindaci dei 121 Comuni appartenenti alla Città metropolitana di
Roma Capitale.
La Conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti
dal Consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni
compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione
complessivamente residente. Come previsto dall’art. 1, comma 8, della legge n.
56/2014 ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto.
Si ricorda che le Città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le seguenti
finalità istituzionali generali:
cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano;
promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di
comunicazione di interesse della città metropolitana;
cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con
le città e le aree metropolitane europee.
Alle Città metropolitane sono attribuite, oltre alle funzioni fondamentali delle Province
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e quelle ad esse assegnate nell’ambito del processo di riordino delle funzioni
provinciali, le seguenti funzioni fondamentali:
a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio
metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'Ente e per l'esercizio delle funzioni
dei Comuni e delle Unioni di Comuni compresi nel predetto territorio, anche in
relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle Regioni, nel rispetto delle
leggi delle Regioni nelle materie di loro competenza;
b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le
reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità
metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni
dei Comuni compresi nel territorio metropolitano;
c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione
dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i
Comuni interessati la Città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione
dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio
e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della
pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;
e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche
assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e
coerenti con la vocazione della Città metropolitana come delineata nel piano
strategico del territorio di cui alla lettera a);
f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in
ambito metropolitano.
8
PORTA FUTURO - Lavoro e formazione
A Roma porte aperte al futuro
Inaugurata nel luglio 2011, Porta Futuro è la struttura della Città metropolitana di
Roma dedicata allo sviluppo della persona e del sistema produttivo, che offre attività
di
orientamento,
formazione
e
di
incontro tra domanda
e offerta di lavoro.
Primo polo nel suo
genere sorto in Italia,
dispone
di
aule
attrezzate,
sale
dedicate agli incontri
tra
imprese
e
cittadini,
sala
conferenze,
open
space
per
l’autoconsultazione
delle offerte e aree
per l’orientamento
one to one, il tutto in una struttura moderna e funzionale che raggiunge i 1800 metri
quadrati. L’infrastruttura tecnologica di Porta Futuro è centrata sul software dedicato
all’incrocio domanda/offerta di lavoro. Quest’ultimo, ha prodotto risultati importanti
in termini di efficienza ed efficacia registrati attraverso i feedback diretti degli utenti.
Negli spazi di Porta Futuro, con il supporto di personale esperto, giovani alla ricerca del
loro primo impiego, adulti che cercano una nuova occupazione e imprese, possono
accedere a numerosi servizi come: colloqui d'orientamento per facilitare scelte
professionali consapevoli, corsi di formazione dedicati allo sviluppo delle soft skills,
dell’informatica e della lingua inglese, strumenti per la ricerca attiva del lavoro,
incontri con le realtà organizzative che desiderano investire nel nostro territorio,
career day, presentazioni aziendali, recruitment day e attività di consulenza e
9
preselezione per le imprese. Ogni servizio erogato da Porta Futuro è pubblico e
gratuito sia per le imprese che per i cittadini.
Ad oggi sono stati oltre 43mila i cittadini che hanno usufruito dei servizi di Porta
Futuro e oltre 270 le Aziende coinvolte, 11.000 sono le persone che hanno
frequentato i career day, giornate dedicate all’incontro fra aziende che mettono a
disposizione le loro job vacancies e candidati in cerca di lavoro; concrete opportunità
di inserimento lavorativo e di crescita professionale organizzate in modo totalmente
gratuito . Le aziende coinvolte nei momenti relazionali imprese/cittadino (eventi
aziendali) sono state 76. Complessivamente le posizioni gestite da Porta Futuro sono
state 6.780 con un data base di 16.650 curriculum.
Oltre 1.800 invece i cittadini che si sono avvalsi dei servizi di orientamento di Porta
Futuro: colloqui individuali o di gruppo per verificare le proprie capacità e competenze,
individuando iter personalizzati di crescita e di empowerment. Un percorso seguito
anche da 800 studenti delle scuole superiori che, anche attraverso visite guidate
organizzate con gli Istituiti, hanno frequentato un evento con un azienda e/o un
seminario formativo.
All’interno di Porta Futuro è inoltre presente, a seguito di specifici accordi, uno
sportello “SUAP” di Roma Capitale, di supporto alle esigenze amministrative delle
imprese.
Porta Futuro infine, per scelta della Commissione Europea, è oggi anche uno dei 4
Hub europei per la mobilità lavorativa dei giovani nei Paesi dell’Unione. Lo prevede
il progetto “Your First Eures Job”, che consentirà a centinaia di ragazzi di avere
opportunità di occupazione negli altri Paesi UE.
Porta Futuro, via Galvani 108, Roma
Orari: Lunedi/Venerdì: 09:00/19:00
Telefono Cittadini
06.67664868 – 06.67664871 | email: [email protected]
10
Telefono Imprese / Enti di Formazione
06.67664876 – 06. 67664877 | email: [email protected]
SITO: www.portafuturo.it TWITTER: https://twitter.com/#!/PortaFuturo
FACEBOOK: www.facebook.com/portafuturo
YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=BFqUor5YySY&feature=plcp
I CENTRI PER L’IMPIEGO
COSA SONO
La funzione principale dei Centri per l‟Impiego è far incontrare chi cerca lavoro con
chi lo offre.
I Centri per l‟Impiego inoltre operano in rete con gli altri servizi presenti sul territorio,
Comuni, Centri di Orientamento al Lavoro, Università, etc, al fine di programmare
politiche attive del lavoro e potenziare la qualità e la quantità dei servizi personalizzati e
di accompagnamento.
Per garantire pari opportunità alle fasce deboli che hanno necessità di assistenza per
entrare o rientrare nel mercato del lavoro (giovani, disoccupati di lunga durata, donne,
immigrati, persone con disabilità etc) sono predisposte attività progettuali rivolte a
specifici target di utenti.
I Centri per l’Impiego della Città metropolitana di Roma
Capitale (ex Provincia di Roma) sono certificati ai sensi
della normativa UNI EN ISO 9001: 2008.
Al Forum PA della Pubblica amministrazione 2011 la Provincia di Roma ha ricevuto
dall‟ex Ministro dell‟innovazione Renato Brunetta, il 'Premio qualità , nella categoria
'Regioni, Province, e città metropolitane'. All‟ex Presidente Nicola Zingaretti (attuale
Governatore della Regione Lazio) è stato consegnata anche la Menzione Speciale dei
Consumatori ''per la qualità dei servizi ai cittadini''
A CHI RIVOLGERSI
Al CPI competente per territorio rispetto al proprio domicilio per i lavoratori e alla propria
sede legale per le aziende.
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DOVE SONO
Nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale (ex Provincia di Roma) sono
presenti 25 Centri per l’Impiego: 5 nella città di Roma, 4 all’interno delle Università
di Roma e 16 nel territorio provinciale
ORARI DI APERTURA
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 -12.30 - Martedì e giovedì dalle 14.45 alle 16.45
Per gli orari dei CPI universitari contattare il Numero Verde Lavoro
800818282
INFO WEB www.romalabor.cittametropolitanaroma.gov.it
I CENTRI PER L’IMPIEGO – DOVE SIAMO
CPI Roma Cinecittà
Viale Rolando Vignali, 14 - 00173 , Roma
Tel. 0667668278 [email protected]
CPI Roma Ostia
Via Domenico Baffigo, 145 - 0012 , Ostia
Tel. 0667663510 [email protected]
CPI Roma Primavalle
Via Decio Azzolino, 7 - 00167 , Roma
Tel. 0661662682 [email protected]
CPI Roma Tiburtino
Via Scorticabove, 77 - 00156 , Roma Tel. 0645614901
[email protected]
CPI Roma Torre Angela
Via Jacopo Torriti, 7 - 00133 , Roma
Tel. 062017542 [email protected]
CPI Sapienza - Economia
Via del Castro Laurenziano 9, Roma
[email protected]
CPI Sapienza
Via Cesare de Lollis 22, Roma
Tel. 0645606976 [email protected]
CPI Roma Tre
via Ostiense 169, Roma
Tel. 0657332858 [email protected]
12
CPI Tor Vergata
Via Orazio Raimondo, 18 Roma
Tel. 0672592533 [email protected]
Centro per l'Impiego Luiss
Viale Romania, 32 Roma
Tel. 0685225585 [email protected]
CPI Albano Laziale
Via San Francesco, 28 - 00041 , Albano Laziale
Tel. 0693262006 [email protected]
CPI Anzio
Via Lussemburgo snc - 00042 , Anzio
Tel. 0667663764/66/70 [email protected]
CPI Bracciano
Via di Valle Foresta, 6 - 00062 , Bracciano
Tel. 0698268000 [email protected]
CPI Cerveteri
Piazzale Roselle, 9/10 – 00052, Cerveteri
Tel. 0699552849 [email protected]
CPI Colleferro
Via Carpinetana Sud, 144 - 00034 , Colleferro
Tel. 0697235000 [email protected]
CPI Frascati
Piazzale Aldo Moro snc- 00044 , Frascati
Tel. 0694015468 [email protected]
CPI Guidonia Montecelio
Via Roma, 192 - 00012 , Guidonia Montecelio
Tel. 0774300831 [email protected]
CPI Marino
Corso Vittoria Colonna, snc - 00047 , Marino
Tel. 0693801054 [email protected]
CPI Monterotondo
Via Val di Fassa, 1/c - 00015 , Monterotondo
Tel. 069004918 [email protected]
CPI Morlupo
Via San Michele, 87/89 - 00060 , Morlupo
Tel. 069072763 [email protected]
CPI Palestrina
Via degli Arcioni, 15 - 00036 , Palestrina
Tel.0695311091 [email protected]
CPI Pomezia
Via Pontina Vecchia, 12 - 00040 , Pomezia
Tel. 0691801050 [email protected]
13
CPI Subiaco
Corso Cesare Battisti, 164 – 00028 Subiaco
Tel. 0667667685-7669 [email protected]
CPI Tivoli
Via Empolitana, 234/236 - 00019, Tivoli
Tel. 0774334984 [email protected]
CPI Velletri
C.so della Repubblica 241- 00049, Velletri
Tel. 069640372 [email protected]
CPI Civitavecchia
Via Lepanto, 13 - 00053 , Civitavecchia
Tel 0766547025 [email protected]
Roma Porta Futuro
Piazza Giustiniani / via Galvani - 00153, Roma
Tel. CPI 0667664864 / 0667668363
Tel. Assistenza 0667664868 [email protected]
CONSULENZA TELEFONICA E TELEMATICA
CALL CENTER – CONTACT CENTER
CHE COS’È
Il servizio fornisce informazioni generali sui servizi disponibili presso i Centri
per l‟Impiego, sulle procedure amministrative e le modalità per espletare gli
adempimenti aziendali.
Inoltre le aziende possono usufruire di un servizio di consulenza
specializzato e gratuito sulle varie tipologie di contratti di lavoro e sui relativi
sgravi contributivi previsti dalla normativa vigente.
Oltre che recandosi personalmente presso i Centri per l‟Impiego si può
utilizzare il servizio attraverso il telefono, la posta elettronica e la consultazione
del sito internet.
A CHI È RIVOLTO

A tutte le imprese presenti nel territorio della Città metropolitana di
Roma Capitale (ex Provincia di Roma) che desiderano assumere
personale residente nel territorio.

Alle associazioni di categoria
14
COME FUNZIONA E CHI CONTATTARE
Oltre a recarsi personalmente presso una delle sedi dei Centri per l‟Impiego, si
può contattare:
Il numero verde lavoro
Il numero fax
800.81.82.82 dalle 8:30 alle 17:45
06 67667753
L‟indirizzo e-mail:
[email protected]
consultare il sito
o anche
www.romalabor.cittametropolitanaroma.gov.it
(cliccando sul link dei Centri per l‟Impiego)
SERVIZIO DI PRESELEZIONE
CHE COS’È
E‟ un servizio altamente specializzato
di “incrocio” tra domanda e offerta
di lavoro. Le aziende che desiderano
assumere personale o inserire
tirocinanti possono contattare i Centri
per l‟Impiego e ricevere i nominativi
dei candidati in possesso dei requisiti
indicati. Dal 15 luglio 2011 le
imprese possono inserire
le
proprie richieste direttamente on
line.
A CHI È RIVOLTO

A tutte le imprese presenti sul territorio della Città metropolitana di Roma
Capitale (ex Provincia di Roma);

A tutte le imprese che desiderano assumere personale residente nel
15
territorio della Città metropolitana di Roma Capitale (ex Provincia di Roma).

A tutte le imprese che desiderano inserire tirocinanti.
COME FUNZIONA
 Gli operatori dei Centri per l’Impiego raccolgono le richieste delle
aziende in cui si indica il profilo, il numero dei posti, la tipologia contrattuale
proposta, la durata del rapporto di lavoro e i requisiti che devono possedere
i candidati.
 Le richieste vengono pubblicizzate, chi desidera può aderire, sostenendo
un colloquio con un‟intervista mirata, per accertare il possesso dei requisiti
richiesti dall‟azienda e la disponibilità effettiva ad accettare le condizioni di
lavoro offerte.
 I nominativi dei candidati ritenuti idonei vengono trasmessi
all’azienda.
MODALITÀ DI RICHIESTA ON LINE
Dal 15 luglio 2011, l‟azienda interessata al servizio di preselezione, in
alternativa alle modalità tradizionali, può inserire direttamente on line le proprie
richieste utilizzando il software “Bussola”, accedendo con le stesse user-id e
password usate per le comunicazioni obbligatorie (CO). Con questa modalità, le
aziende (ovvero, i soggetti abilitati) possono inserire nel sistema le c.d.
locandine di preselezione del personale e ottenerne l‟immediata pubblicazione.
Dalla stessa data è attivo un servizio on line per coloro che desiderano
autocandidarsi per una posizione di lavoro pubblicata. La procedura mira a
contrarre i tempi di risposta per l‟azienda che potrà comunque contare sul
supporto del Centro per l‟Impiego competente.
A CHI RIVOLGERSI
Le aziende con sede nella Città metropolitana di Roma Capitale (ex Provincia di
Roma) possono contattare il Centro per l‟Impiego competente per territorio.
16
Le aziende con sede in altra provincia possono contattare:
 Ufficio A.A.G.G. Affari Generali, Gestione Risorse Umane;
 Dipartimento III Servizio 1 “ Politiche del Lavoro e Servizi per l‟Impiego” Via
Raimondo Scintu,106 00173 Roma.
Per informazioni contattare il
NUMERO VERDE LAVORO
800.81.82.82
TEMPI
Dalla richiesta di personale
pervenuta dall‟azienda all‟invio
a
questa
dei
nominati
preselezionati trascorrono da 5
a 15 giorni ( l‟arco temporale
varia in base al profilo richiesto,
al numero dei posti, alle
adesioni pervenute).
TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
CHE COS’È
E‟ uno strumento finalizzato ad agevolare le scelte professionali e la
occupabilità dei giovani nella delicata fase di transizione dalla scuola al lavoro
mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del
mondo del lavoro.
I Centri per l‟Impiego promuovono e progettano tirocini in qualità di soggetti
promotori.
Il tirocinio non è un rapporto di lavoro, non comporta alcuna retribuzione
(bensì, solo un’indennità di partecipazione), né versamento di contributi
previdenziali.
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Al tirocinante è, però, corrisposta un‟indennità mensile lorda almeno pari ad €
400.
L‟impresa inserisce il tirocinante in un percorso formativo che si svolge in
azienda al fine di acquisire specifiche competenze professionali e una
conoscenza effettiva del mondo del lavoro.
A CHI È RIVOLTO
A tutte le imprese presenti sul territorio della Città metropolitana di Roma
Capitale (ex Provincia di Roma).
Ai soggetti aventi i requisiti richiesti dalla normativa vigente.
COME FUNZIONA

Qualora l‟azienda non abbia già il nominativo del tirocinante che desidera
inserire in azienda, gli operatori dei Centri per l‟Impiego raccolgono le
disponibilità delle persone interessate allo svolgimento di uno stage.

Il tirocinio si attiva stipulando una convenzione tra il CPI e l‟azienda
che redige e si impegna a rispettare un progetto formativo, individuando
obiettivi, modalità di svolgimento e durata del tirocinio. L‟azienda è tenuta
inoltre agli adempimenti assicurativi previsti dalla DGR n. 199/2013

L’azienda fornisce al tirocinante l’assistenza di un tutor a cui
quest‟ultimo potrà rivolgersi per qualsiasi difficoltà che dovesse emergere
durante lo svolgimento del tirocinio . Oltre al tutor aziendale il tirocinante è
seguito da un tutor fornito dal Centro per l’Impiego che effettua visite
periodiche in azienda e si adopera per facilitare il corretto e proficuo
svolgimento del tirocinio.
A CHI RIVOLGERSI
Presso il Centro per l‟Impiego dove ha sede l‟azienda.
18
TEMPI
Dal primo contatto con l‟azienda all‟appuntamento per la stipula della
convenzione con il tirocinante può trascorrere da 1 a 7 giorni.
Se l‟erogazione del servizio prevede l‟attivazione del servizio di preselezione, i
tempi sono quelli indicati nella rispettiva scheda illustrativa.
La stipula della convenzione richiede dai 20 ai 30 minuti compreso il colloquio
con il tirocinante.
RIFERIMENTI NORMATIVI
In data 24 gennaio 2013, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato le Linee
guida in materia di tirocini, ex art. 1, comma 34, legge n. 92/2012 (c.d. Riforma
Fornero).
La Giunta della Regione Lazio – con Deliberazione del 18 luglio 2013, n. 199 –
ha approvato le suddette Linee guida ed, al contempo, ha revocato la DGR n.
151/2009.
Il nuovo provvedimento è entrato in vigore il 23 luglio 2013.
Sono previste tre tipologie di tirocinio:
a) tirocini formativi e di orientamento, finalizzati ad agevolare le
scelte professionali e l‟occupabilità dei giovani nel percorso di
transizione tra il sistema dell‟istruzione ed il mondo del lavoro
mediante una formazione a diretto contatto con quest‟ultimo: i
destinatari sono i soggetti in possesso di un titolo di studio
conseguito entro e non oltre dodici mesi;
b) tirocini di inserimento o reinserimento, finalizzati a percorsi di
inserimento o reinserimento al lavoro: i destinatari sono le
persone disoccupate (ovviamente, anche in mobilità), le persone
inoccupate, nonché i lavoratori sospesi in regime di cassa
integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, sulla base di
specifici accordi regionali o ministeriali in attuazione delle
politiche attive del lavoro per l‟erogazione di ammortizzatori
sociali;
c) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento o
reinserimento in favore:
1. dei disabili, ex art. 1, comma 1, legge n. 68/1999 e s.m.i.;
19
2. delle persone svantaggiate, ex lege n. 381/1991 e s.m.i.;
3. delle persone richiedenti asilo, come definite nel DPR n.
303/2009;
4. delle persone titolari di protezione internazionale.
Le durate massime previste per le diverse tipologie di tirocinio - comprensive
delle eventuali proroghe del progetto formativo – sono le seguenti:



per i tirocini formativi e di orientamento (art. 1, comma 3, lett.
a), non superiore a sei mesi;
per i tirocini di inserimento e reinserimento (art. 1, comma 3,
lett. b), non superiore a dodici mesi;
per i tirocini (art. 1, comma 3, lett. c, punti 2-4), non superiore a
dodici mesi ovvero non superiore a ventiquattro mesi nel
caso di attività in favore di persone disabili (art. 1, comma 3,
lett. c, punto 1). I tirocini per i disabili possono essere prorogati
per ulteriori dodici mesi (arrivando, dunque, a 36 mesi),
limitatamente ai soggetti rientranti nelle condizioni individuate
all‟art. 13, comma 1, lett. a), legge n. 68/1999 (“soggetto con una
riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o
minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle
tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni
di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, ovvero
con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle
percentuali di invalidità”);
Il soggetto ospitante dovrà obbligatoriamente erogare, come indennità per la
partecipazione al tirocinio, un importo almeno pari ad € 400.
Riferimenti normativi
 Legge n. 196/97;
 Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 142/98
 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 92/98
 Deliberazione di Giunta Regionale del 13 marzo 2009, n. 151
 Linee Guida Conferenza Stato- Regioni del 24 gennaio 2013
 Deliberazione di Giunta Regionale del 18 luglio 2013, n. 199
 Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2013, n. 511
20
SERVIZI AZIENDALI ON LINE
CHE COS’È
Il Servizio consente ai datori di lavoro di effettuare tutte le comunicazioni
obbligatorie ai Centri per l‟Impiego (assunzioni, cessazioni, trasformazioni e
proroghe dei rapporti di lavoro).
Dal 1° marzo 2008 tali comunicazioni devono essere effettuate
obbligatoriamente on-line.
Le comunicazioni sono pluriefficaci, nei confronti degli enti assistenziali e
previdenziali1.
A CHI È RIVOLTO
A tutti i datori di lavoro (ad eccezione dei datori di lavoro domestico che non
sono più tenuti ad effettuare alcuna comunicazione ai Centri per l‟impiego, ma
solamente all‟INPS) che:




Assumono
Trasformano, prorogano o interrompono un rapporto di lavoro
Variano ragione sociale, trasferiscono l‟azienda per cessione o per
fusione, cedono un ramo d‟azienda o un contratto che coinvolge uno o
più lavoratori
siano nella necessità di effettuare la rettifica d‟ufficio della CO2
1
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - con Nota del 28 novembre 2011, prot. n. 4773
– ha reso noto che, a partire dal 15 novembre 2011, tutti i datori di lavoro che assumono un
lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia non dovranno più compilare il
"modello Q", ma assolveranno gli obblighi previsti dall’art. 36 bis del Regolamento di attuazione
del Testo Unico sull'Immigrazione inviando il modello "Unificato Lav" nei tempi previsti dalla
Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, ovvero entro le ore 24 del giorno antecedente
all’assunzione. Pertanto, per l’assunzione di un lavoratore extracomunitario, sarà sufficiente
l’inoltro del modello “Unificato Lav”.
2
La Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro, del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali – con Nota del 19 novembre 2012, n. 16176 – ha illustrato le novità più salienti
del nuovo "Modelli e regole" aggiornato alla versione "ottobre 2012" e valevole a decorrere dal
10 gennaio 2013, ore 19, così come indicato dal Decreto Direttoriale del 05 ottobre 2012, n.
235. In caso di necessità o di situazioni che potrebbero danneggiare il lavoratore o il datore di
21
COME FUNZIONA
Per le aziende già convenzionate con il vecchio sistema DOMINO/SAOL il
passaggio al nuovo sistema è automatico e possono accedere al servizio
continuando ad utilizzare la password di cui sono in possesso.
Per le altre aziende occorre stipulare una convenzione con il Centro per
l‟Impiego competente per territorio.
E‟ necessario recarsi presso il Centro per l‟Impiego competente per territorio
previo appuntamento con:
 due copie della convenzione scaricabile dal portale
www.romalabor.cittametropolitanaroma.gov.it firmate entrambe
in originale dal titolare o dal legale rappresentante;
 una fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario.
E‟ accettata anche delega firmata in originale con fotocopia del documento del
delegato.
I consulenti del lavoro e altri soggetti abilitati ai sensi della L.12/79, devono
presentare anche una fotocopia del tesserino di iscrizione all‟albo.
I datori di lavoro in possesso di firma digitale possono convenzionarsi on
line collegandosi al sito www.romalabor.cittametropolitanaroma.gov.it
Stipulata la convenzione, l‟azienda riceve una user-id e una password
immediatamente utilizzabili per poter effettuare le comunicazioni.
lavoro, si potrà richiedere ai Centri per l'Impiego di effettuare una rettifica che preveda la
modifica di dati essenziali anche dopo il termine di 5 giorni dalla comunicazione. La c.d.
"rettifica d'ufficio" sarà consentita (dietro esplicita richiesta, che l’azienda presenterà su carta
intestata al CPI, presentando idonea documentazione) nei seguenti casi:
1. a seguito di verbale di ispezione;
2. rettifica per variazione di agevolazione;
3. rettifica per variazione dei dati del permesso di soggiorno.
22
Il sistema rilascia una ricevuta con un codice di identificazione relativa alla
trasmissione effettuate che dovrà essere conservata a cura del datore di
lavoro.
Prima della scadenza del termine stabilito per legge le comunicazioni inviate
possono essere annullate o rettificate.
Nel caso in cui la comunicazione contenga indicazioni errate si può operare una
rettifica a seguito di iniziativa di chi l‟ha effettuata oppure d‟ufficio. Il sistema
rilascia una nuova ricevuta con un nuovo codice unico di identificazione.
23
STRUMENTI GENERALI PER LE IMPRESE CHE
ASSUMONO LAVORATORI SVANTAGGIATI
I PRINCIPI GENERALI FISSATI DALL’ART. 4, C. 12, LEGGE N. 92/2012
Al fine di garantire un’omogenea applicazione degli incentivi
all'assunzione si definiscono i seguenti principi:
a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un
obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione
collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore
avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di
somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza,
stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un
altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o
cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso
in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di
somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la
riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere
stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o
cessato da un rapporto a termine;
c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con
contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro
connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui
l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate
all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei
lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità
produttiva;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano
stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro
che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume
ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in
caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore.
24
DURC ON LINE
Fonte legislativa
Definizione
Decreto legge n. 34/2014, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 78/2014; D. I. 30 gennaio 2015; Circolare
MLPS del 08 giugno 2015, n. 19; Circolare Cassa Edile del
18 giugno 2015, n. 570; Circolare INPS del 26 giugno
2015, n. 126; Circolare INAIL del 26 giugno 2015, n. 61.
A decorrere dal 1° luglio 2015, in seguito all‟entrata in
vigore del D. I. 30 gennaio 2015, la verifica della regolarità
contributiva, in un‟unica operazione, nei confronti
dell‟INPS, dell‟INAIL e delle Casse Edili, avviene con
modalità esclusivamente telematiche, in cooperazione
applicativa ed in tempo reale, indicando esclusivamente il
codice fiscale del soggetto da verificare. Il tale servizio,
presenta uguali funzionalità nei portali degli Istituti Inps ed
Inail. L‟esito positivo della verifica di regolarità, genera un
Documento, in formato .pdf, non modificabile, denominato
“Durc On Line”, il quale, peraltro, avrà una validità di 120
giorni e potrà essere utilizzato ad ogni fine richiesto dalla
legge. Non sarà inoltre più necessario richiedere un nuovo
DURC in funzione della finalità per la quale lo stesso deve
essere utilizzato. Sarà inoltre possibile utilizzare un DURC
ancora valido, sebbene richiesto da altri soggetti,
scaricabile direttamente da internet.
Il Documento presenta i seguenti contenuti minimi:
a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il
codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la
verifica;
b) l'iscrizione all'INPS, all'INAIL e, ove previsto, alle Casse
Edili;
25
c) la dichiarazione di regolarità;
d) il numero identificativo, la data di effettuazione della
verifica e quella di scadenza di validità del Documento.
Il Documento riporta l‟indicazione che la regolarità si
riferisce alla risultanza, in tempo reale, alla data della
richiesta effettuata dal soggetto - dal portale di INPS o
INAIL -, dell‟interrogazione degli archivi dell‟INPS,
dell‟INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono
attività dell‟edilizia.
Qualora la verifica effettuata automaticamente negli archivi
di uno degli Enti interessati fornisca immediatamente un
esito positivo, lo stesso resta cristallizzato anche qualora la
verifica effettuata dagli altri Enti abbia evidenziato una
situazione di irregolarità.
In tal caso i sistemi restano in attesa dell‟esito dell‟invito a
regolarizzare effettuato da questi ultimi e il Documento che
sarà emesso, non oltre il termine di 30 giorni dalla
richiesta, attesterà la regolarità solo qualora il soggetto
abbia provveduto alla regolarizzazione.
Il Documento indica la data ed il numero di protocollo,
identificativo della richiesta, assegnato dal sistema, la cui
struttura - INPS_XXXXX o INAIL_XXXXX – consente di
identificare il portale INPS o INAIL presso il quale la
medesima è stata inoltrata.
Il Documento riporta anche la data di scadenza della sua
validità calcolata a 120 giorni dalla data della prima
richiesta che ha originato l‟esito.
L‟Ente presso il quale la richiesta di verifica tramite il
codice fiscale è stata inserita provvederà a comunicare al
richiedente, esclusivamente tramite PEC, che il
26
Documento, in formato .pdf, è disponibile sul sistema.
Fino a oggi un‟impresa in regola sotto il profilo contributivo
sapeva di dover attendere anche fino a un mese per
ottenere un certificato che dimostrasse la regolarità della
sua posizione, attraverso una procedura complessa,
spesso delegata ad intermediari. L‟informatizzazione delle
attuali procedure e la creazione di collegamenti tra le
diverse banche dati coinvolte permetterà alle imprese di
accedere direttamente all‟archivio degli Istituti e delle
Casse Edili per ottenere un DURC online pronto per
essere stampato.
La procedura fornirà un esito di regolarità laddove non
siano rilevate evidenze di esposizioni debitorie per
contributi e/o sanzioni civili; in caso contrario, l‟esito in
tempo reale risulterà inibito.
Novità
Nel caso in cui vi fossero delle carenze contributive, entro
72 ore verranno comunicate all‟interessato le cause
dell‟irregolarità e saranno sufficienti pochissimi giorni per
regolarizzare la propria posizione, ottenendo il relativo
certificato.
I vantaggi non riguardano solo le aziende, la
dematerializzazione del documento gioverà in termini di
semplificazione ed efficienza anche alle Pubbliche
Amministrazioni e ai soggetti coinvolti nel rilascio del
DURC con forti risparmi sull'utilizzo delle risorse adibite a
tale attività, ai tempi di gestione degli appalti e dei
pagamenti, alla verifica della regolarità contributiva e ai
tempi di gestione.
La nuova procedura di rilascio del DURC costituisce,
quindi, un importante passo avanti verso la
modernizzazione dei rapporti con i cittadini e le imprese.
Anche per le imprese agricole, dal 1 luglio 2015, la verifica
27
della regolarità andrà effettuata dal portale Inps attraverso
la nuova procedura “Durc On Line”.
I soggetti di seguito elencati sono quelli abilitati ad
effettuare la verifica di regolarità contributiva (per le
imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel
settore industria o artigianato per le attività dell‟edilizia e
delle casse edili) in ragione delle finalità per le quali, ai
sensi della vigente normativa, è richiesto il possesso del
Documento Unico di Regolarità Contributiva:
a)i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. b), del D.P.R. n.
207/2010;
b) gli Organismi di attestazione SOA;
c)le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi
dell'art. 90, co. 9, del d. lgs. n. 81/2008;
Soggetti abilitati
alla verifica
della regolarità
contributiva
d)le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari
ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000;
e)l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla
propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa
o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia
interesse;
f)le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da
parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle
cessioni dei crediti certificati ai sensi dell'art. 9 del d.l.
185/2008, convertito, con modificazioni, dalla l. 2/2009, e
dell'art. 37, co. 7-bis, del d. l. n. 66/2014, convertito, con
modificazioni, dalla l. 89/2014.
L‟impresa o il lavoratore autonomo, in relazione alla
propria posizione contributiva, ovvero il soggetto titolare
del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati 28
può effettuare in proprio l‟attivazione della verifica stessa
ovvero può delegare l‟adempimento a chiunque vi abbia
interesse - lettera e) – ovvero alle banche o agli
intermediari finanziari ai quali il credito certificato sia stato
ceduto – lettera f); questa possibilità è subordinata alla
sussistenza di un apposito atto di delega, che dovrà
essere comunicato a cura del delegante agli Istituti e che
sarà conservato a cura del soggetto delegato, il quale
effettuerà, comunque, la verifica di regolarità contributiva
sotto la propria responsabilità. Relativamente a tale
ultima precisazione si evidenzia che l‟accesso al servizio
per questi soggetti avverrà esclusivamente dal portale
INPS.
Contenuti e
caratteristiche
Il nuovo sistema consente ai soggetti abilitati di potere
effettuare, la verifica in tempo reale tramite un‟unica
interrogazione negli archivi dell‟INPS, dell‟INAIL e delle
Casse Edili, per le imprese classificate o classificabili ai fini
previdenziali nel settore industria o artigianato per le
attività dell‟edilizia, indicando, esclusivamente il codice
fiscale del soggetto da verificare. L‟individuazione della
competenza delle Casse Edili, che nello Sportello Unico
Previdenziale avviene attraverso l‟indicazione nella
richiesta del CCNL imprese edili ed affini, è effettuata dal
sistema INPS che, nel prendere in carico la richiesta,
provvede ad individuare le posizioni contributive della
Gestione datori di lavoro con dipendenti (Uniemens) che,
in base al codice statistico contributivo (c.s.c.) assegnato,
includerà la verifica della regolarità anche nei confronti
delle Casse Edili.
Il nuovo sistema di verifica dal quale viene generato Durc
On Line si colloca quindi all‟interno del quadro normativo
che regola i casi in cui il DURC, ad oggi, è richiesto.
Poiché l‟attivazione della verifica della regolarità avviene,
esclusivamente, attraverso l‟inserimento del codice fiscale
29
del soggetto da verificare, il Documento che dichiara la
regolarità non contiene né l‟indicazione del richiedente né
l‟indicazione della motivazione della richiesta ma soltanto
elementi riconducibili alla posizione del soggetto verificato;
inoltre, non ha limiti soggettivi o oggettivi nel suo utilizzo,
fatto salvo quello della sua validità temporale fissata in 120
giorni dalla data di effettuazione della richiesta che ha
originato l‟esito.
Viene estesa anche alle imprese del settore dello
spettacolo e dello sport professionistico, nonché alle
amministrazioni pubbliche, la disciplina prevista dal d.m.
30 gennaio 2015 e le relative istruzioni operative.
Tempi tecnici
Il nuovo sistema di verifica è stato progettato per
consentire di fornire al richiedente una risposta in tempo
reale in ordine alla regolarità contributiva. Laddove
pertanto il controllo nelle singole Gestioni di pertinenza
degli Enti coinvolti nella verifica nelle quali risulta presente
il codice fiscale indicato all‟atto dell‟interrogazione, non
consenta di proporre un esito di regolarità, la procedura
fornirà a video l‟informazione che sono in corso verifiche e
che la disponibilità dell‟esito sarà comunicata all‟indirizzo
PEC registrato dal richiedente nel sistema nella fase di
accesso alla Procedura Durc On Line. L‟esito di irregolarità
ha effetto per tutte le interrogazioni che sono effettuate
durante il termine di 15 giorni assegnato per la
regolarizzazione e comunque per tutte quelle intervenute
prima della definizione dell‟esito della verifica che
comunque non può essere superiore a 30 giorni dalla
prima richiesta. In ogni caso l‟intero procedimento di
regolarizzazione dovrà concludersi prima di 30 giorni dalla
richiesta che ha determinato l‟esito di irregolarità. La
gestione dell‟invito a regolarizzare prodotto al momento
dell‟attivazione della verifica da parte della procedura di
30
controllo automatizzato della regolarità, dovrà avvenire
entro 72 ore (3 giorni) dalla richiesta da cui ha avuto
origine l‟invito stesso.
Nel nuovo sistema non è stata prevista l‟applicazione del
silenzio assenso, fattispecie invece espressamente
disciplinata dalle previgenti disposizioni che hanno sin qui
regolato l‟emissione del DURC tramite lo Sportello Unico
Previdenziale. Quindi, poiché l‟esito della verifica è il
risultato dell‟interrogazione effettuata tramite un codice
fiscale, ove allo scadere dei 30 giorni dalla prima richiesta
non sia possibile inserire l‟esito nel sistema, stante la
complessità
dell‟architettura
del
medesimo,
sul
presupposto della sussistenza di cause di tipo tecnico che
lo hanno impedito, la prima richiesta ed eventualmente
quelle successive, ad essa accodate, sarà annullata. La
circostanza verrà comunicata dal sistema via PEC al
soggetto richiedente.
LAVORATORI
PRIVI
DI
CONTRATTI
INDETERMINATO NEGLI ULTIMI 6 MESI
A
TEMPO
ESONERO CONTRIBUTIVO TOTALE PER LE IMPRESE CHE
ASSUMONO A TEMPO INDETERMINATO LAVORATORI PRIVI DI
CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO NEGLI ULTIMI 6 MESI
Fonte legislativa
Art. 1, commi 118-120, legge n. 190/2014 (legge di stabilità
2015); art. 1, commi 1175 e 1176, legge n. 296/2006; art.
4, comma 12, legge n. 92/2012; Circolare INPS del 29
gennaio 2015, n. 17; Messaggio INPS del 13 febbraio
2015, n. 1144; Messaggio INPS del 06 marzo 2015, n.
1689.
31

A chi si rivolge
Contenuti
Condizioni di
accesso
Datori di lavoro privato (compresi i “non imprenditori, ex
art. 2082 cod. civ.), con esclusione del settore
domestico;
 A tutti lavoratori subordinati (ivi compresi i
somministrati ed i soci lavoratori di cooperative), tranne
coloro:
1. che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati
a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di
lavoro;
2. per i quali il beneficio in specie sia già stato
usufruito in relazione a precedente assunzione a
tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro
interessato alla nuova assunzione;
3. abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato
nei 3 mesi antecedenti l‟entrata in vigore della
norma (pertanto, nei mesi ottobre-dicembre 2014)
con una società collegata/controllata (ex art. 2359
c.c.) dell‟azienda interessata all‟assunzione.
SONO
ALTRESI‟
ESCLUSI
I
CONTRATTI
DI
APPRENDISTATO, IL LAVORO ACCESSORIO E
QUELLO INTERMITTENTE.
Per le assunzioni effettuate nel periodo 01 gennaio
2015/31 dicembre 2015, è previsto - per un periodo
massimo di trentasei mesi e ferma restando l‟aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche - l‟esonero dal
versamento dei complessivi contributi previdenziali a
carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e
contributi dovuti all‟INAIL, nel limite massimo di un importo
di esonero pari ad € 8.060 su base annua.
Per dar luogo agevolazione in specie, l‟assunzione deve
essere a tempo indeterminato, anche part time, e il
lavoratore non deve aver avuto – nei 6 mesi precedenti –
un altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L‟esonero contributivo in specie non è cumulabile con altri
32
esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti
dalla normativa vigente (disoccupati over 50; donne), ma è
cumulabile con gli incentivi di natura economica (es.
assunzione disabili; assunzione utente iscritto in lista di
mobilità e percettore della relativa indennità economica;
assunzione utente iscritto in Garanzia Giovani; ecc.).
A datori di lavoro avranno l‟esenzione totale dei contributi
INPS c/azie (fino ad un massimo di € 8606 l‟anno), per 36
mesi. Dovranno continuare ad essere versati, invece, i
premi ed i contributi INAIL.
Agevolazioni
contributive
Modalità di
richiesta
Tale nuova agevolazione NON si cumula con l‟assunzione
con contratto di apprendistato, né con l‟assunzione
nell‟ambito di un rapporto di lavoro domestico.
Tale agevolazione – di fatto – sostituisce quella prevista
dall‟art. 8, comma 9, legge n. 407/1990; infatti, l‟art. 1,
comma 121, legge n. 190/2014 recita “I benefìci
contributivi di cui all’articolo 8, comma 9, della legge 29
dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, sono
soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi
indicati decorrenti dal 1º gennaio 2015”.
L‟INPS – con Messaggio del 13 febbraio 2015, n. 1144 –
ha fornito le istruzioni tecniche per la fruizione dell‟esonero
contributivo in commento.
33
LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 223/1991
BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A
TEMPO INDETERMINATO ANCHE A TEMPO PARZIALE
LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 223/1991
Fonte legislativa
Art. 25, c. 9, legge n.. 223/1991; art. 1, commi 773, 1175 e
1176 della legge n. 296/2006; DM 31 ottobre 2007; legge
n. 92/2012; Circolare INPS del 12 dicembre 2012, n. 137;
Circolare INPS del 07 gennaio 2013, n. 2; Messaggio INPS
del 21 febbraio 2014, n. 2761

A chi si rivolge

Datori di lavoro pubblici e privati e cooperative come
più avanti precisato;
Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n.
223/1991.
Contenuti
Beneficio contributivo in favore di datori di lavoro che
assumono a tempo indeterminato – anche part time –
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 223/1991.
Chi può
assumere
Tutti i datori di lavoro, ivi compresi gli enti pubblici
economici definibili impresa ex art. 2082 c.c., e le
cooperative che instaurano con i soci lavoratori anche
rapporti di lavoro subordinato.

Esclusioni

Lavoratori collocati in mobilità, nei 6 mesi precedenti,
da parte dello stesso o diverso settore di attività che, al
momento del licenziamento presenta assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli dell‟impresa che
assume, ovvero risulti con quest‟ultima in rapporto di
collegamento o controllo.
Lavoratori licenziati da datori di lavoro non imprenditori,
iscritti nelle liste di mobilità ex art. 1, c. 1, Dlgs n.
110/2004 (pertanto, i datori di lavoro intenzionati ad
assumere lavoratori iscritti nelle lista di mobilità ma
licenziati da soggetti privi del requisito di impresa – es.
34
Agevolazioni
contributive
gli studi professionali – NON hanno diritto ad usufruire
dei benefici contributivi in commento – MSM INPS n.
2761/2014).
I datori di lavoro, per 18 mesi, verseranno la contribuzione
a proprio carico nella misura prevista per gli apprendisti
(aliq. crt. 10%). E‟ dovuta, invece, l‟intera contribuzione a
carico del lavoratore.
LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 223/1991
BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A
TEMPO DETERMINATO LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N.
223/1991
Fonte legislativa
Art. 8, c. 2, legge n.. 223/1991; art. 1, commi 773, 1175 e
1176 della legge n. 296/2006; DM 31 ottobre 2007; legge
n. 92/2012; Circolare INPS del 12 dicembre 2012, n. 137;
Circolare INPS del 07 gennaio 2013, n. 2; Lettera Circolare
MLPS del 22 aprile 2013, prot. n. 7258; Messaggio INPS
del 21 febbraio 2014, n. 2761

A chi si rivolge
Contenuti e
caratteristiche

Datori di lavoro pubblici e privati e cooperative come
più avanti precisato;
Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n.
223/1991.
Beneficio contributivo in favore di datori di lavoro che
assumono a tempo determinato – anche part time –
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 223/1991.
Il contratto deve avere una durata non superiore a 12
mesi; detto limite può essere raggiunto anche con più
contratti di durata inferiore. Nell‟ambito della durata
massima del rapporto (12 mesi), la proroga del termine è
35
esercitabile, con il consenso del lavoratore, una sola volta
e per un periodo anche superiore a quello iniziale.
Permanendo le condizioni soggettive (iscrizione
di mobilità) che hanno reso legittima l‟originaria
proroga del contratto a termine si ritiene
prescindere dalla sussistenza delle ragioni
inerenti all‟azienda.
nelle liste
stipula, la
lecita a
oggettive
Sempre nel limite complessivo dei 12 mesi è possibile la
reiterazione del contratto con la stessa azienda.
La stessa azienda non può procedere a successive
assunzioni agevolate dello stesso lavoratore in mobilità, se
è già esaurito il periodo di 12 mesi.
Chi può
assumere
Esclusioni
Tutti i datori di lavoro, ivi compresi gli enti pubblici
economici definibili impresa ex art. 2082 c.c., e le
cooperative che instaurano con i soci lavoratori anche
rapporti di lavoro subordinato.

Lavoratori collocati in mobilità, nei 6 mesi precedenti,
da parte dello stesso o diverso settore di attività che, al
momento del licenziamento presenta assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli dell‟impresa che
assume, ovvero risulti con quest‟ultima in rapporto di
collegamento o controllo.

Lavoratori licenziati da datori di lavoro non imprenditori,
iscritti nelle liste di mobilità ex art. 1, c. 1, Dlgs n.
110/2004 (pertanto, i datori di lavoro intenzionati ad
assumere lavoratori iscritti nelle lista di mobilità ma
licenziati da soggetti privi del requisito di impresa – es.
gli studi professionali – NON hanno diritto ad usufruire
dei benefici contributivi in commento – MSM INPS n.
2761/2014).
36
Agevolazioni
contributive
I datori di lavoro per il periodo di assunzione (max 12
mesi), verseranno la contribuzione a proprio carico nella
misura prevista per gli apprendisti (aliq. crt. 10%). E‟
dovuta, invece, l‟intera contribuzione a carico del
lavoratore.
LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 223/1991
BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO
A TEMPO DETERMINATO CON RAPPORTO SUCCESSIVAMENTE
TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO LAVORATORI IN
MOBILITA’ EX LEGE N. 223/1991
Fonte legislativa
Art. 8, c. 2, legge n.. 223/1991; art. 1, commi 773, 1175 e
1176 della legge n. 296/2006; DM 24 ottobre 2007; legge
n. 92/2012; Circolare INPS del 12 dicembre 2012, n. 137;
Circolare INPS del 07 gennaio 2013, n. 2; Messaggio INPS
del 21 febbraio 2014, n. 2761.

A chi si rivolge
Contenuti e
caratteristiche

Datori di lavoro pubblici e privati e cooperative come
più avanti precisato;
Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n.
223/1991.
Beneficio contributivo in favore di datori di lavoro che
trasformano - a tempo indeterminato – rapporti di lavoro a
termine instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità
ex lege n. 223/1991. La trasformazione deve avvenire nel
periodo di svolgimento del rapporto a termine (anche
l‟ultimo giorno). Il beneficio è di durata pari a 12 mesi,
ulteriori rispetto al periodo di assunzione a tempo
determinato. In caso di trasformazione a tempo pieno ed
indeterminato, ai datori di lavoro compete anche l‟ulteriore
37
contributo mensile ex art. 8, c. 4 della legge n. 223/1991
(vedi tabella successiva).
Chi può
assumere
Esclusioni
Agevolazioni
contributive
Tutti i datori di lavoro, ivi compresi gli enti pubblici
economici definibili impresa ex art. 2082 c.c., e le
cooperative che instaurano con i soci lavoratori anche
rapporti di lavoro subordinato.

Lavoratori collocati in mobilità, nei 6 mesi precedenti,
da parte dello stesso o diverso settore di attività che, al
momento del licenziamento presenta assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli dell‟impresa che
assume, ovvero risulti con quest‟ultima in rapporto di
collegamento o controllo.

Lavoratori licenziati da datori di lavoro non imprenditori,
iscritti nelle liste di mobilità ex art. 1, c. 1, Dlgs n.
110/2004 (pertanto, i datori di lavoro intenzionati ad
assumere lavoratori iscritti nelle lista di mobilità ma
licenziati da soggetti privi del requisito di impresa – es.
gli studi professionali – NON hanno diritto ad usufruire
dei benefici contributivi in commento – MSM INPS n.
2761/2014).
Per ulteriori 12 mesi, successivi al rapporto a tempo
determinato, i datori di lavoro verseranno la contribuzione
a proprio carico nella misura prevista per gli apprendisti
(aliq. crt. 10%). E‟ dovuta, invece, l‟intera contribuzione a
carico del lavoratore.
38
LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITA’ EX LEGE
N. 223/1991 IN FRUIZIONE DEL RELATIVO TRATTAMENTO
CONTRIBUTO ALLE AZIENDE CHE ASSUMONO ANCHE NELLE
IPOTESI DI TRASFORMAZIONE – A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO – DI RAPPORTI DI LAVORO A TERMINE
LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITA’ EX LEGE N.
223/1991 IN FRUIZIONE DEL RELATIVO TRATTAMENTO
Fonte legislativa
Art. 8, c. 2 e 4, legge n.. 223/1991; art. 1, commi 773, 1175
e 1176 della legge n. 296/2006; DM 24 ottobre 2007; legge
n. 92/2012; Circolare INPS del 12 dicembre 2012, n. 137;
Circolare INPS del 07 gennaio 2013, n. 2; Messaggio INPS
del 21 febbraio 2014, n. 2761.

A chi si rivolge
Contenuti e
caratteristiche

Datori di lavoro pubblici e privati e cooperative come in
seguito precisato;
Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n.
223/1991 aventi titolo al relativo trattamento.
Beneficio economico in favore di datori di lavoro che,
SENZA ESSERVI TENUTI, assumono a tempo
indeterminato, ovvero trasformano - a tempo pieno ed
indeterminato – rapporti di lavoro a termine instaurati con
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 223/1991
aventi diritto all‟indennità di mobilità. La trasformazione
deve avvenire nel periodo di svolgimento del rapporto a
termine (anche l‟ultimo giorno). Il beneficio consiste in un
contributo mensile, pari al 50% dell‟indennità che sarebbe
toccata al lavoratore, parametrato su un arco temporale di
spettanza individualizzato con riferimento all‟età anagrafica
del lavoratore medesimo ed alle zone economico-territoriali
nelle quali egli era occupato.
Il contributo spetta soltanto per i periodi di effettiva
corresponsione della retribuzione al lavoratore. A tal fine si
39
A chi compete
Esclusioni
considerano retribuite anche le giornate in cui sono erogati
gli emolumenti ridotti.
Tutti i datori di lavoro, ivi compresi gli enti pubblici
economici definibili impresa ex art. 2082 c.c., e le
cooperative che instaurano con i soci lavoratori anche
rapporti di lavoro subordinato.

Lavoratori collocati in mobilità, nei 6 mesi
precedenti, da parte dello stesso o diverso settore
di attività che, al momento del licenziamento
presenta assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con quelli dell‟impresa che assume,
ovvero risulti con quest‟ultima in rapporto di
collegamento o controllo;

Lavoratori licenziati da datori di lavoro non
imprenditori, iscritti nelle liste di mobilità ex art. 1, c.
1, Dlgs n. 110/2004 (pertanto, i datori di lavoro
intenzionati ad assumere lavoratori iscritti nelle lista
di mobilità ma licenziati da soggetti privi del
requisito di impresa – es. gli studi professionali –
NON hanno diritto ad usufruire dei benefici
contributivi in commento – MSM INPS n.
2761/2014).
LAVORATORI IN CIGS
BENEFICIO CONTRIBUTIVO E INCENTIVO ECONOMICO ALLE
AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO LAVORATORI IN CIGS
Fonte legislativa
Art. 4, c. 2, DL n. 148/1993, convertito in legge n.
236/1993; art. 1, c 1175 e 1176, legge n. 296/2006; DM 24
ottobre 2007; Circ. INPS. N. 22/2007
40

Tutti i datori di lavoro ad eccezione della P.A. e
cooperative come più avanti precisato;
Lavoratori che fruiscono della CIGS da almeno 3 mesi,
anche non continuativi, dipendenti da aziende in CIGS
da almeno 6 mesi.
A chi si rivolge

Contenuti e
caratteristiche
L‟assunzione deve essere a tempo pieno ed indeterminato
ed i lavoratori devono essere in fruizione del trattamento
CIGS al momento dell‟assunzione. I datori di lavoro non
devono aver proceduto a riduzioni di personale nei 12 mesi
precedenti, né devono avere sospensioni in atto, ex art. 1
legge n. 223/1991, salvo che l‟assunzione non avvenga
per professionalità diverse rispetto a quelle dei lavoratori
interessati alle predette riduzioni o sospensioni di
personale.
Chi può
assumere
Tutti i datori di lavoro, ad eccezione delle PA; dall‟11
marzo 1993 anche le Cooperative di produzione e lavoro
che ammettono i cassaintegrati come soci lavoratori.
Esclusioni
Lavoratori collocati in CIGS, nei 6 mesi precedenti, da
imprese dello stesso o diverso settore di attività che, al
momento del licenziamento, presentino assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli dell‟impresa che
assume, ovvero risulta con quest‟ultima in rapporto di
collegamento o controllo (art. 8, c. 4-bis, legge n.
223/1991, comma aggiunto dall‟art. 2, legge n. 451/1994).
Agevolazioni
contributive
Per 12 mesi i datori di lavoro verseranno la contribuzione a
proprio carico nella misura prevista per gli apprendisti
(Aliq. ctr. 10%). E‟ dovuta, invece, l‟intera contribuzione a
carico del lavoratore. E‟ previsto, inoltre, un altro incentivo:
si tratta di un contributo pari al 50% dell‟indennità di
mobilità che il lavoratore – ove licenziato alla fine del
periodo di CIGS – avrebbe percepito se non fosse stato
assunto (sostanzialmente si tratta dei benefici, già previsti
dall‟art. 8, c. 4, legge n. 223/1991, ridotti di 3 mesi sulla
41
base dell‟età del lavoratore, dalla data di assunzione e
della zona economico territoriale nella quale opera il datore
di lavoro che provvede all‟assunzione.
DURATA
DESTINATARI
Max 9 mesi
lavoratori fino a 50 anni di età
Max 21 mesi
lavoratori con più di 50 anni di età
Max 33 mesi
aziende che operano nelle aree ex
DPR n. 218/1978 ed in circoscrizioni
con
tasso
di
disoccupazione
superiore alla media nazionale (art.
8, c. 41, legge n. 223/1991).
Il contributo - spettante soltanto per i periodi retribuiti – non
può essere superiore all‟importo della retribuzione,
comprese le competenze ultramensili, corrisposta al
lavoratore nello stesso mese. Giacché il contributo è
commisurato al 50% dell‟indennità di mobilità che sarebbe
stata corrisposta al lavoratore, occorre che quest‟ultimo ne
abbia diritto, sia per anzianità aziendale che per settore
economico di appartenenza dell‟azienda che lo ha
sospeso. Il beneficio non può superare la durata
dell‟indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore
e, comunque, cessa alla data in cui il lavoratore matura il
diritto alla pensione di vecchiaia.
42
SOSTITUZIONE
DI
LAVORATORI
MATERNITA’ O PARENTALE
IN
CONGEDO
DI
SGRAVIO CONTRIBUTIVO IN FAVORE DI AZIENDE CHE
ASSUMONO LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO IN
SOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN CONGEDO DI MATERNITA’
O PARENTALE
Fonte legislativa
Art. 10, legge n. 53/2000; art. 4, c. 3 del Dlgs. n. 151/2001;
art. 1, commi 773, 1175 e 1176 della legge n. 296/2006;
DM 31 ottobre 2007.

A chi si rivolge

Aziende di tutti i settori con meno di 20 dipendenti
come più avanti precisato;
Tutti i lavoratori.
Contenuti e
caratteristiche
Sgravio contributivo – in misura pari al 50% della
contribuzione previdenziale dovuta dai datori di lavoro –
previsto a favore dei soggetti che assumono, in
sostituzione di lavoratori in congedo, personale con
contratto a tempo determinato o con contratto di
somministrazione di lavoro. Il beneficio contributivo si
applica fino al compimento di un anno di età del figlio della
lavoratrice o del lavoratore in astensione e, per un anno,
dall‟accoglienza del minore adottato o in affidamento. Se
l‟assunzione in sostituzione avviene con contratto di
somministrazione di lavoro, l‟impresa utilizzatrice recupera
dalla società di somministrazione le somme corrispondenti
allo sgravio da questa ottenuto. L‟assunzione può avvenire
anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di
inizio del congedo. I CCNL possono prevedere anche
anticipi di durata maggiore.
Chi può
assumere
Aziende, anche in somministrazione, con meno di 20
dipendenti.
43
Aziende in cui operano lavoratrici autonome, ex lege n.
546/1987.
Le aziende, appartenenti a qualsiasi settore, possono
avere o meno la caratteristica di imprese. Il requisito
occupazionale
è
quello
esistente
al
momento
dell‟assunzione. Nelle ipotesi di ricorso a lavoratori
somministrati, per la determinazione del requisito
occupazionale, occorre far riferimento alla base
occupazionale dell‟azienda “utilizzatrice”, non assumendo
rilievo
la
consistenza
organica
dell‟impresa
di
somministrazione.
PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
CONTRIBUTI PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO PERSONE
DIVERSAMENTE ABILI A SEGUITO CONVENZIONE COI SERVIZI
PER L’IMPIEGO (CONVENZIONI A PARTIRE DAL 01/01/2008)
Fonte legislativa
A chi si rivolge
Contenuti e
caratteristiche
Legge n. 68/1999; DM n. 91/2000; art. 1, c. 37, legge n.
247/2007.

Imprese private,
organizzazioni di
precisato;

Soggetti diversamente abili – come definiti dall‟art. 1,
legge n. 68/1999 – con particolari gradi e tipologie di
riduzione della capacità lavorativa.
cooperative
volontariato,
sociali, consorzi,
come di seguito
Ai fini dell‟ammissione alle agevolazioni, i datori di lavoro
sono tenuti a stipulare una convenzione con il competente
servizio per l‟impiego, presentando il programma diretto ad
ottenere le agevolazioni spettanti. Il servizio autorizza i
programmi approvati ad accedere ai benefici contributivi,
44
nei limiti delle risorse annualmente assegnate a ciascuna
Regione dal Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. Per
ogni assunzione, le Regioni e le Province autonome
possono riconoscere – nei limiti delle risorse indicate nel
Fondo per il diritto al lavoro dei disabili – un contributo
calcolato sul totale del costo salariale annuo da
corrispondere al lavoratore nelle seguenti misure:
 non superiore al 60% del costo salariale, per ogni
lavoratore che, assunto attraverso le citate
Convenzioni con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, abbia una riduzione della capacità
lavorativa superiore al 79%, ovvero abbia un
handicap intellettivo e psichico (indipendentemente
dalle percentuali di invalidità);
 non superiore al 25% del costo salariale, per ogni
lavoratore che, assunto attraverso le citate
Convenzioni con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, abbia una riduzione della capacità
lavorativa compresa tra il 67% ed il 79%;
 per il rimborso forfetario parziale delle spese
necessarie alla trasformazione del posto di lavoro
per renderlo adeguato alle possibilità operative dei
disabili con riduzione della capacità lavorativa
superiore al 50% o per l‟apprestamento di
tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione
delle barriere architettoniche che limitano in
qualsiasi modo l‟integrazione lavorativa del
disabile.
Le assunzioni – a tempo indeterminato – devono essere
realizzate nell‟anno antecedente all‟emanazione del
provvedimento con cui vengono ripartite le somme tra le
Regioni. La concessione del contributo è subordinata alla
verifica, da parte degli uffici competenti, della permanenza
del rapporto di lavoro o, qualora previsto, del superamento
del periodo di prova.
45
Chi può
assumere
Datori di lavoro privati, soggetti o meno all‟obbligo di
assunzione; le cooperative sociali ed i consorzi (art. 1, c. 1,
lett. B e art. 8, legge n. 381/1991); le organizzazioni di
volontariato, ex art. 11, c. 5, legge n. 68/1999.
ALTRE AGEVOLAZIONI VARIE
CREDITO D’IMPOSTA PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A
TEMPO INDETERMINATO NEL SUD ITALIA
Fonte legislativa
Art. 2, Decreto Legge n. 70/2011; Legge n. 35/2012; DM
20/03/2013; Decreto MLPS 20 marzo 2013; Decreto Legge
n. 76/2013; Legge n. 99/2013.
A chi si rivolge
Lavoratori definiti – ex art. 2, Regolamento CE n. 800/2008
– come “svantaggiati” e “molto svantaggiati”; nel primo
caso, sono definiti tali i lavoratori:
 privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6
mesi;
 privi di un diploma di scuola media superiore o
professionale;
 abbiano superato i 50 anni d‟età;
 vivano soli con una o più persone a carico;
 siano occupati in professioni o settori con elevato
tasso di disparità uomo-donna;
 siano membri di una minoranza nazionale con
caratteristiche definite dallo Stato membro.
Nel secondo caso, invece, sono definiti tali tutti i lavoratori
privi di lavoro da almeno 24 mesi.
Contenuti e
caratteristiche
Le nuove assunzioni che consentono l‟agevolazione
devono necessariamente rispettare congiuntamente le
seguenti condizioni:
 devono riguardare lavoratori assunti a tempo
indeterminato;
46



Chi può
assumere
Incremento
base
occupazionale
devono riguardare assunzioni operate dalla data di
entrata in vigore del decreto sviluppo (15.5.2011)
alla data prevista dal DL n. 76/2013 (15.5.2015);
devono determinare un incremento occupazionale;
devono riguardare lavoratori «svantaggiati» o
«particolarmente svantaggiati».
Consentiranno, dunque, il credito d‟imposta le assunzioni,
che rispettano le ulteriori condizioni della norma, operate
nel periodo 15 maggio 2011-15 maggio 2015.
Pertanto un‟assunzione di un lavoratore a tempo
indeterminato avvenuta il 13 maggio 2011 ovvero il 16
maggio 2015 (salvo ulteriori proroghe) non darà diritto ad
alcuna agevolazione.
Daranno diritto al credito d‟imposta i neo-assunti con
contratto a tempo indeterminato sia full time sia part time
(all‟interno della predetta categoria, rientreranno anche gli
apprendisti in quanto, l‟apprendistato, pur essendo un
contratto a causa mista, è classificato quale un contratto a
tempo indeterminato).
Tutti i datori di lavoro che assumono a tempo
indeterminato nelle seguenti Regioni del Mezzogiorno
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna, Sicilia).
in merito al predetto requisito si fa presente che
l‟incremento occupazionale deve essere calcolato come
differenza tra: il numero dei lavoratori con contratto a
tempo indeterminato rilevato ogni mese ed il numero dei
dipendenti con contratto a tempo indeterminato occupati
nei 12 mesi precedenti.
A tale riguardo è bene precisare che:
 i lavoratori part time a tempo indeterminato si
calcolano secondo il principio del «pro quota»
rispetto all‟orario previsto nel Ccnl, per effetto
dell‟art. 6, comma 5 del Dlgs n. 61/2000;
47

l‟incremento della base occupazionale va
computato al netto delle diminuzioni verificatesi
nelle società controllate o collegate ex art. 2359
c.c. o facenti capo, anche per interposta persona,
allo stesso soggetto.
Quanto alle modalità di confronto tra le due basi
occupazionali il comma 3 dell‟art. 2 recita: «il credito
d’imposta è calcolato sulla base della differenza tra il
numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato
rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con
contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei
dodici mesi precedenti alla data di assunzione».
Benefici
economici
Decadenza del
beneficio
La definizione dell‟incremento della base occupazionale
dovrà, dunque, essere effettuato mese per mese;
prendendo a riferimento la media della base
occupazionale dei 12 mesi precedenti alla data di
assunzione. La modifica ha il pregio di stabilire un
riferimento fisso (base occupazionale 12 mesi precedenti
l‟assunzione) ma il difetto che ogni nuova assunzione avrà
la sua base occupazionale di riferimento.
Per ogni nuovo lavoratore assunto a tempo indeterminato,
i datori di lavoro potranno fruire di un credito d‟imposta
nella misura del 50% dei costi “salariari”, a partire dalla
data di assunzione e per un periodo massimo di 12 mesi
(ovvero 24 mesi, in caso di lavoratori “molto svantaggiati”).
Rientrano nei costi “salariali” (ex art. 2, punto 15),
Regolamento CE n. 800/2008):
 la retribuzione lorda prima delle imposte (la
retribuzione imponibile ai fini Irpef);
 i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a
carico del datore di lavoro.
Il diritto a fruire del credito d‟imposta decade:
 se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore
48


o pari a quello rilevato mediamente nei 12 mesi
precedenti la data di assunzione;
se i posti di lavoro creati non sono conservati per
un periodo minimo di 3 anni, ovvero di 2 anni nel
caso di PMI;
nei casi in cui vengano definitivamente accertate
violazioni non formali – sia alla normativa fiscale
che a quella contributiva in materia di lavoro
dipendente – per le quali siano state irrogate
sanzioni di importo non inferiore ad € 5000, oppure
violazioni alla normativa sulla salute e sulla
sicurezza dei lavoratori, nonché nei casi in cui
siano emanati provvedimenti definitivi della
magistratura contro il datore di lavoro per condotta
antisindacale.
ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI “GIOVANI
GENITORI”
Fonte legislativa
A chi si rivolge
Art. 1, c. 72, legge n. 247/2007; art. 1, DM 10 novembre
2010; Circolare INPS del 05 settembre 2011, n. 115;
Regolamenti UE nn. 1407/2013 e 1408/2013; Circolare
INPS del 03 settembre 2014, n. 102.
Iscritti alla “Banca dati per l‟occupazione dei giovani
genitori”, istituita presso l‟INPS. Possono iscriversi alla
banca dati coloro che possiedano, alla data di
presentazione della domanda, congiuntamente i seguenti
requisiti:

età non superiore a 35 anni (da intendersi fino al
giorno precedente il compimento del trentaseiesimo
anno di età);

essere genitori di figli minori - legittimi, naturali o
49
adottivi - ovvero affidatari di minori;

essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro:
-
lavoro subordinato a tempo determinato
lavoro in somministrazione
lavoro intermittente
lavoro ripartito
contratto di inserimento
collaborazione a progetto o occasionale
lavoro accessorio
collaborazione coordinata e continuativa.
In alternativa al requisito di cui al III° punto, la domanda
d‟iscrizione può essere presentata anche da una persona
cessata da uno dei rapporti indicati; in tal caso è richiesto
l‟ulteriore requisito della registrazione dello stato di
disoccupazione presso un Centro per l‟Impiego.
I giovani soggetti in possesso dei requisiti esposti in
precedenza possono iscriversi alla suddetta banca dati
direttamente on line, tramite il sito internet dell‟INPS e
compilare il modulo contenente la domanda d‟iscrizione.
La procedura richiede il possesso del codice di
identificazione personale (codice PIN), rilasciato dall‟INPS:
l‟utente che ne sia sprovvisto può farne richiesta on line,
ovvero tramite il numero verde 803.164.
Contenuti e
caratteristiche
Incentivo economico pari ad € 5.000 in favore delle
imprese
private e delle società cooperative che
provvedano ad assumere a tempo indeterminato le
persone iscritte nella Banca dati stessa.
Il datore di lavoro può richiedere il beneficio economico
spettante, tramite il modulo telematico messo a
disposizione all‟interno di una nuova funzionalità del
cassetto previdenziale Aziende (denominata “Istanza on
50
line”, sul sito internet www.inps.it)
Una volta accertato che il soggetto da assumere a tempo
indeterminato è iscritto nella propria Banca dati, l‟INPS
rilascerà l‟autorizzazione al godimento dell‟incentivo in
commento, attraverso l‟attribuzione automatica alla
posizione
contributiva
dell‟azienda,
del
Codice
autorizzazione corrispondente all‟incentivo richiesto.
La fruizione dell‟incentivo avverrà tramite conguaglio del
relativo credito nella dichiarazione UniEmens.
Chi può
assumere
Tutti i datori di lavoro e le società cooperative che
instaurano con i soci lavoratori anche rapporti di lavoro
subordinato: il beneficio spetta anche alle imprese sociali,
ex Dlgs. n. 155/2006.
Sono, invece, esclusi dall‟incentivo in commento gli enti
pubblici (economici e non economici) ed i datori di lavoro
non qualificabili come imprenditori, ex 2082 cod. civ.
I datori di lavoro non potranno beneficiare del suddetto
incentivo qualora:
Esclusioni

l‟assunzione derivi da un obbligo di legge, dal
contratto collettivo, da un contratto individuale,
ovvero sia dovuta ex lege n. 68/1999;

il datore di lavoro abbia effettuato nei 6 mesi
precedenti, licenziamenti per gmo o per riduzione di
personale;

il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal
lavoro o riduzioni di orario di lavoro (es.
CIGO/CIGS, ovvero contratti di solidarietà
difensivi);

il lavoratore assunto sia stato licenziato, nei 6 mesi
51
precedenti, dalla stessa azienda ovvero da impresa
collegata o che presenti assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti.
Incentivo economico pari ad € 5.000 in favore delle
imprese
private e delle società cooperative che
provvedano ad assumere a tempo indeterminato le
persone iscritte nella Banca dati stessa.
Natura incentivo
Tale incentivo - limitato a 5 assunzioni per ogni singola
impresa (o società cooperativa) – è cumulabile con gli altri
incentivi/agevolazioni contributive previste dalla normativa
vigente.
ASSUNZIONE DI SOGGETTI OVER 50 ANNI
Fonte legislativa
Art. 4, commi 8-10, legge n. 92/2012; Circolare INPS del
28 gennaio 2013, n. 13 – Circolare INPS del 24 luglio
2013, n. 111 – Messaggio INPS del 29 luglio 2013, n.
12212; Messaggio INPS del 13 settembre 2013, n. 14473;
Circolare INAIL del 23 maggio 2014, n. 28.
A chi si rivolge
Soggetti di età non inferiore a 50 anni disoccupati da oltre
12 mesi. Aziende che hanno assunto tali soggetti dal 01
gennaio 2013
Contenuti e
caratteristiche
del contratto
Assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato (12 mesi), ovvero a tempo indeterminato. LE
ASSUNZIONI
DEVONO
COMPORTARE
UN
INCREMENTO NETTO DELLA BASE OCCUPAZIONALE.
Chi può
assumere
Tutti i datori di lavoro
Il beneficio contributivo pari alla riduzione del 50%
dell‟aliquota contributiva a carico del datore di lavoro.
52
Natura incentivo
Se il contratto (dopo gli iniziali 12 mesi) è trasformato a
tempo indeterminato, la riduzione contributiva spetterà per
ulteriori 6 mesi.
Qualora il contratto sia instaurato a tempo indeterminato,
la riduzione contributiva spetta per un periodo di 18 mesi
dalla data di assunzione.
ASSUNZIONE DONNE DI QUALSIASI ETÀ
Fonte
legislat
iva
Art. 4, comma 11, legge n. 92/2012; Circolare INPS del 28 gennaio
2013, n. 13; Decreto MLPS 20 marzo 2013 – Decreto
Interministeriale 16 aprile 2013 - Circolare INPS del 24 luglio 2013, n.
111 – Circolare MLPS n. 34/2013; Messaggio INPS del 29 luglio
2013, n. 12212; Decreti Interministeriali del 02 settembre 2013 per le
disparità occupazionali degli anni 2013 e 2014; Messaggio INPS del
13 settembre 2013, n. 14473; Circolare INAIL del 23 maggio 2014, n.
28; Messaggio INPS del 23 luglio 2014, n. 6235; Nota MLPS del 25
luglio 2014, prot. n. 40/0028096; Messaggio INPS del 29 luglio 2014,
n. 6319; Decreto Interministeriale (MLPS e MEF) del 22 dicembre
2014.
Donne di qualsiasi età:
A chi
si
rivolge

prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi,
residenti in regioni ammissibili al finanziamento nell‟ambito dei
fondi strutturali dell‟Unione Europea (in merito, si consulti il
link: http://www.dps.mef.gov.it/QSN/qsn_aiuti_di_stato.asp).

“prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei
mesi” e con una professione o di un settore economico
caratterizzati da un‟accentuata disparità occupazionale di
genere (aree di cui all‟art. 2, punto 18, lett. e), del
Regolamento n. 800/2008, annualmente individuate con
decreto del MLPS e del MEF (in merito, si consulti il link:
53
http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/normativa/Documents/2014
/20141222_DI_ex_%20art%204%20c.%2011%20L.%2092_2
012.pdf

prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24
mesi, ovunque residenti
Conten
uti e
caratte
ristich
e
Assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
(12 mesi), ovvero a tempo indeterminato. LE ASSUNZIONI DEVONO
COMPORTARE UN INCREMENTO NETTO DELLA BASE
OCCUPAZIONALE.
Chi
può
assum
ere
Tutti i datori di lavoro
Il beneficio contributivo pari alla riduzione del 50% dell‟aliquota
contributiva a carico del datore di lavoro.
Natura
incenti
vo
Se il contratto (dopo gli iniziali 12 mesi) è trasformato a tempo
indeterminato, la riduzione contributiva spetterà per ulteriori 6 mesi.
Qualora il contratto sia instaurato a tempo indeterminato, la riduzione
contributiva spetta per un periodo di 18 mesi dalla data di
assunzione.
ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI
SOGGETTI PERCETTORI DI ASPI E NASPI
Fonte legislativa
Art. 7, comma 5, lett. b), decreto legge n. 76/2013 e legge
n. 99/2013; art. 2, comma 10-bis, legge n. 92/2012;
Circolare 18 dicembre 2013, n. 175; ; Circolare INPS del
27 giugno 2014, n. 81 (per le aziende agricole);
Regolamenti UE nn. 1407/2013 e 1408/2013; Circolare
54
INPS del 03 settembre 2014, n. 102; Dlgs. n. 22/2015;
Messaggio Inps del 30 giugno 2015, n. 4441.
A chi si rivolge
Soggetti destinatari/percettori di ASpI e NASpI. Sono
esclusi i soggetti destinatari/percettori di mini-ASpI.
Contenuti e
caratteristiche
Assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo
pieno ed indeterminato, a decorrere dal 28 giugno 2013.
L‟agevolazione spetta anche in caso di trasformazione a
tempo pieno ed indeterminato di un rapporto a termine.
Chi può
assumere
Tutti i datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumano
a tempo pieno ed indeterminato lavoratori percettori di
ASpI e NASpI.
Natura incentivo
L‟incentivo per il datore di lavoro è pari – per ogni mensilità
di retribuzione corrisposta al lavoratore – ad un contributo
mensile pari al 50% dell‟indennità ASpI o NASpI residua
che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. L‟importo è
concesso sottoforma di contributo mensile e spetta
solamente per i periodi di effettiva erogazione della
retribuzione al lavoratore.
Il datore di lavoro – all‟atto dell‟assunzione – dichiarerà il
pieno rispetto di quanto previsto dall‟art. 4, commi 12-15,
legge n. 92/2012.
ASSUNZIONE DI SOGGETTI BENEFICIARI DI
AMMORTIZZATORI SOCIALI (ANCHE IN DEROGA) E/O
DISOCCUPATI
Fonte legislativa
Art. 1, comma 215, legge n. 147/2013 (legge di stabilità
2014) - in attesa, per la piena operatività della norma,
del Decreto attuativo
55
A chi si rivolge
Soggetti beneficiari di ammortizzatori sociali (anche in
deroga) e/o disoccupati.
Contenuti e
caratteristiche
Istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali il Fondo per le politiche attive del lavoro, con una
dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014
ed a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e
2016.
Chi può
assumere Natura incentivo
Con decreto di natura non regolamentare da emanare
entro il 01 aprile 2014, al termine di un iter procedimentale
che vede coinvolte, a vario titolo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano, verranno stabilite iniziative,
anche sperimentali, finanziabili e volte a potenziare le
politiche attive, tra cui la sperimentazione, a livello
regionale, del contratto di ricollocazione, supportato da
programmi specifici.
ASSUNZIONE DI
APPRENDISTATO
Fonte legislativa
A chi si rivolge
(1)
LAVORATORI
CON
CONTRATTO
DI
Dlgs, n. 167/2011 (TU Apprendistato); Circolare MLPS n.
29/2011; Legge n. 183/2011, art. 22, comma 1; Circolare
INPS del 02 novembre 2012, n. 128; Legge n. 92/2012;
Messaggio INPS del 22 luglio 2013, n. 11761; Circolare
INPS del 01 agosto 2013, n. 116 (settore agricolo);
Messaggio del 21 febbraio 2014, n. 2761; Regolamenti UE
nn. 1407/2013 e 1408/2013; Circolare INPS del 03
settembre 2014, n. 102; Dlgs. n. 81/2015
Tipologia apprendistato:

per la qualifica e il diploma professionale, il
diploma di istruzione secondaria superiore e
il certificato di specializzazione tecnica superiore:
56
Possono essere assunti, in tutti i settori di attività,
soggetti tra i 15 anni di età e fino al compimento
dei 25 anni. La durata del contratto è determinata
in considerazione della qualifica o del diploma da
conseguire e non può in ogni caso essere
superiore a tre anni, ovvero a quattro anni nel
caso di diploma professionale quadriennale. In
assenza
della
relativa
regolamentazione
regionale,
l'attivazione
del
contratto
di
apprendistato in specie è rimessa al MLPS, che
ne disciplina l'esercizio con propri decreti.
Tipologia apprendistato:

A chi si rivolge
(2)
A chi si rivolge
professionalizzante: Possono essere assunti in
tutti i settori di attività, pubblici o privati, i soggetti
di età compresa tra i 18 e i 29 anni (29 e 364
giorni). Per i soggetti in possesso di una qualifica
professionale, conseguita ex Dlgs. n. 226/2005, il
contratto può essere stipulato a partire dal 17°
anno di età. Gli accordi interconfederali ed i
CCNL stipulati dalle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di
qualificazione professionale ai fini contrattuali da
conseguire, la durata e le modalità di erogazione
della formazione per l'acquisizione delle relative
competenze
tecnico-professionali
e
specialistiche, nonché la durata anche minima
del periodo di apprendistato, che non può
essere superiore a 3 anni, ovvero 5 per i profili
professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano
individuati dalla contrattazione collettiva di
riferimento.
Tipologia apprendistato – Età:
57
(3)

di alta formazione e di ricerca: Possono essere
assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati,
con contratto di apprendistato
per il
conseguimento di titoli di studio universitari e
dell'alta formazione, compresi i dottorati di
ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti
tecnici superiori, per attività di ricerca, nonché
per il praticantato per l'accesso alle professioni
ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 ed
i 29 anni (29 anni e 364 giorni), in possesso di
diploma di istruzione secondaria superiore o di
un diploma professionale conseguito nei percorsi
di istruzione e formazione professionale integrato
da un certificato di specializzazione tecnica
superiore o del diploma di maturità professionale
all'esito del corso annuale integrativo. Il datore di
lavoro che intende stipulare tale contratto deve
sottoscrive un protocollo con l'istituzione
formativa a cui lo studente è iscritto o con l'ente
di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità,
anche temporali, della formazione a carico del
datore di lavoro. La regolamentazione e la durata
del periodo di apprendistato è rimessa alle
regioni ed alle province autonome di Trento e
Bolzano, per i soli profili che attengono alla
formazione, in accordo con le associazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori
e le altre istituzioni formative o di ricerca
comprese quelle in possesso di riconoscimento
istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e
aventi come oggetto la promozione delle attività
imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della
innovazione e del trasferimento tecnologico. In
assenza
delle
suddette
regolamentazioni
58
regionali, l'attivazione dell'apprendistato è
rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai
singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni
con le università, gli istituti tecnici superiori e le
altre istituzioni formative o di ricerca.
Tipologia apprendistato:

A chi si rivolge
(4)
Contenuti e
caratteristiche
qualificazione o riqualificazione professionale: è
possibile
assumere
in
apprendistato
professionalizzante, senza limiti di età, i
lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di
un trattamento di disoccupazione.
Rapporto di lavoro a prevalente contenuto formativo nel
quale il datore di lavoro, a fronte di una prestazione
lavorativa, si obbliga a corrispondere all‟apprendista non
solo una contropartita economica (retribuzione), ma anche
– direttamente o per il tramite di Enti di formazione - gli
insegnamenti necessari per il conseguimento di una
qualifica professionale, di una qualificazione tecnico
professionale o di titoli di studio di livello secondario,
universitari, o specializzazioni dell‟alta formazione
attraverso percorsi di formazione interna o esterna
all‟azienda.
Può essere di tre tipi:

per la qualifica e il diploma professionale, il diploma
di istruzione
secondaria
superiore
e
il
certificato di specializzazione tecnica superiore

professionalizzante

per l‟acquisizione di un diploma o per percorsi di
alta formazione o di ricerca
Il contratto deve essere stipulato “ad substantiam” in forma
59
scritta e deve contenere:
1. la qualifica da conseguire
2. la durata del rapporto
3. il piano formativo individuale finalizzato a garantire
la
fissazione
del
percorso
formativo
dell‟apprendista
In merito alla durata del rapporto, si osserva che la stessa
è demandata alla contrattazione collettiva, in ragione del
tipo di qualificazione da conseguire.
Chi può
assumere
Datori di lavoro – pubblici e privati - appartenenti a tutti i
settori di attività
Benefici
normativi
La categoria d‟inquadramento dell‟apprendista può essere
inferiore, per non più di 2 livelli, a quella spettante (in
applicazione del CCNL) ai lavoratori addetti a mansioni o
funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a
quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il
contratto.
Gli apprendisti, in genere, sono esclusi dal computo della
forza lavorativa (fa eccezione la disposizione ex art. 1, c. 1,
legge n. 223/1991)
Dal 01/01/2012 e fino al 31/12/2016
Datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero
di addetti fino a 9:
Agevolazioni
contributive

I° anno: aliq. ctr. c/Azie -> 1,61%

II° anno: aliq. ctr. c/Azie -> 1,61%

III° anno: aliq. ctr. c/Azie -> 1,61%
60

Anni successivi al III°: aliq. ctr. c/Azie -> 11,61%
In caso di rapporti instaurati entro il 31/12/2011,
l’aliquota contributiva c/azie è pari a 1,5% (il I° anno),
3% (II° anno) e 10% (dal III° anno in poi): a decorrere
dal 01/01/2013, l’aliquota dovrà essere incrementate di
1,61%.
Datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero
di addetti maggiore di 9:

ogni anno: aliq. ctr. 11,61%
La contribuzione a carico dell‟apprendista è fissata nella
misura del 5,84%.
Progetto AMVA "Apprendistato e mestieri a vocazione
artigianale"
Per le aziende che assumeranno giovani con contratto di
apprendistato sono previsti:

€ 5.500 di contributo per ogni giovane, che abbia
compiuto quindici anni e fino al venticinquesimo
anno di età, assunto con contratto di apprendistato
per la qualifica e per il diploma professionale (in
tutti i settori di attività);

€ 4.700 di contributo per ogni giovane di età
compresa tra i diciassette e i ventinove anni,
assunto
con
contratto
di
apprendistato
professionalizzante o di mestiere (in tutti i settori di
attività).
Agevolazioni
economiche
Il Progetto – iniziato il 03/08/2011 – è terminato il
31/01/2014.
61
TRASFORMAZIONE
CON
RAPPORTO
A
INDETERMINATO DI APPRENDISTI QUALIFICATI
Fonte legislativa
TEMPO
Art. 21, legge n. 56/1987; legge n. 25/1955; Dlgs. n.
276/2003; art. 1, commi 773, 1175 e 1176 legge n.
296/2006; DM 24 ottobre 2007; Dlgs. n. 167/2011; Dlgs. n.
81/2015.
A chi si rivolge
Apprendisti qualificati
Contenuti e
caratteristiche
Ai datori di lavoro, che trasformano il rapporto di
apprendistato in un rapporto a tempo indeterminato è
concesso, per i 12 mesi successivi alla trasformazione, di
continuare a versare la contribuzione a proprio carico nella
misura prevista per gli apprendisti (aliq. ctr. 10%). Anche il
contributo a carico del dipendente rimane quello previsto
per gli apprendisti (5,84%). TALE BENEFICIO NON
RIGUARDA IL CASO DI STABILIZZAZIONE DI
APPRENDISTI ASSUNTI PER QUALIFICAZIONE O
RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE (QUINDI, I
PERCETTORI DI INDENNITA‟ DI MOBILITA‟, OVVERO DI
UN TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE).
ASSUNZIONE DI DIRIGENTI PRIVI DI OCCUPAZIONE
Fonte legislativa
Art. 9, comma 2, decreto legge n. 301/1996
A chi si rivolge
Tutte le imprese ed i loro consorzi fino a 249 dipendenti,
che assumono dirigenti disoccupati. Tali aziende devono
essere in regola con il DURC.
Contenuti e
caratteristiche
dell’incentivo
Ai datori di lavoro che assumono dirigenti privi di
occupazione è concesso un contributo pari al 50% della
contribuzione previdenziale ed assistenziale, inclusa la
quota a carico del lavoratore, dovuta agli Istituti di
62
previdenza per una durata massima di 12 mesi.
L‟agevolazione contributiva - limitata al carico dovuto alle
gestioni previdenziali ed assistenziali - non si estende a
quelle aliquote che, seppur riscosse dagli Enti gestori di
previdenza, vengono da questi destinate ad altri soggetti
pubblici quali lo Stato, le Regioni ecc. L‟avvenuta
soppressione della generalità delle suddette voci
contributive, fa sì che attualmente resti esclusa dallo
sgravio la sola aliquota dello 0,30% dovuta ad integrazione
del contributo contro la disoccupazione e devoluta ai Fondi
di rotazione, ovvero ai Fondi interprofessionali per la
formazione continua. Il beneficio - alternativo ad ogni altra
riduzione a titolo di fiscalizzazione, sgravio ecc. - si
estende anche al contributo aggiuntivo (1%), a totale
carico del lavoratore, dovuto sulle quote di retribuzione
eccedente il limite della prima fascia di retribuzione
pensionabile.
I benefici contributivi sono applicabili anche alle assunzioni
dei dirigenti disoccupati avvenute attraverso l‟attività
d‟intermediazione svolta dalle Agenzie private per il lavoro.
Periodo
agevolato
Ferma restando la durata dell‟agevolazione contributiva
(12 mesi), in caso di sospensione del rapporto di lavoro
per maternità e servizio militare, il datore di lavoro ha diritto
al beneficio contributivo per l‟intero periodo agevolato. È
possibile, quindi, differire temporalmente le agevolazioni
per un periodo corrispondente a quello della loro
sospensione. Sulle eventuali integrazioni della retribuzione
o emolumenti posti a carico del datore di lavoro, è dovuta
l‟ordinaria contribuzione. La proroga è esclusa nelle ipotesi
di temporaneo abbandono volontario dell‟attività lavorativa
(aspettativa per motivi familiari).
63
ASSUNZIONI DI DETENUTI
Fonte legislativa
Art. 21, legge n. 354/1975; art. 4, comma 3-bis, legge n.
381/1991; art. 3, legge n. 193/2000; art. 7, comma 8, Decreto
legge n. 101/2013; Decreto legge n. 78/2013; Art. 8, decreto
legge n. 146/2013, convertito in legge del 21 febbraio 2014,
n. 10; Decreto Min. Giustizia del 24 luglio 2014, n. 148.
A chi si rivolge
Imprese pubbliche o private che organizzano attività
produttive o di servizi all‟interno delle carceri, impiegando
persone detenute o internate.
Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non
inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati,
anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ex art. 21,
legge n. 354/1975, e s.m.i., ovvero che svolgono
effettivamente attività formative nei loro confronti, è
concesso un credito di imposta mensile nella misura
massima di € 520 per ogni lavoratore assunto nel 2014
(importo ridotto ad € 300 in caso di assunzione di detenuti
semiliberi, ovvero di svolgimento di attività formative). Per
il 2013 gli importi erano, rispettivamente, € 700 ed € 350.
Contenuti e
caratteristiche
del credito
d’imposta
Per i lavoratori assunti a tempo parziale, il credito
d‟imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate.
Tale credito d‟imposta spetta, per i medesimi importi
previsti per ciascuna tipologia di assunzioni, alle:
- imprese che svolgono attività di formazione nei confronti
di detenuti od internati, anche ammessi al lavoro esterno, o
di detenuti od internati ammessi alla semilibertà, a
condizione che detta attività comporti, al termine del
periodo di formazione, l‟immediata assunzione dei detenuti
od internati formati per un periodo minimo corrispondente
al triplo del periodo di formazione, per il quale hanno fruito
del beneficio;
64
- imprese che svolgono attività di formazione mirata a
fornire professionalità ai detenuti o agli internati da
impiegare in attività lavorative gestite in proprio
dall‟Amministrazione penitenziaria.
Per accedere al credito d‟imposta le imprese devono
assumere i detenuti o gli internati o i semiliberi con
contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore
a trenta giorni e con un trattamento economico non
inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro.
Tali imprese dovranno, inoltre, stipulare apposita
convenzione con l‟istituto penitenziario che detiene i
lavoratori assunti.
Gli sgravi in commento permangono per 18 mesi dalla
scarcerazione, per coloro che hanno beneficiato della
semilibertà o del lavoro esterno e per 24 mesi dalla
scarcerazione per tutti coloro che non hanno beneficiato di
tali istituti.
Contenuti e
caratteristiche
dello sgravio
contributivo
Le aliquote contributive IVS e quelle assistenziali sono
ridotte nella misura del 95% per gli anni a decorrere dal
2013 e fino all‟adozione di un nuovo decreto ministeriale.
Tali sgravi permangono per 18 mesi dalla scarcerazione,
per coloro che hanno beneficiato di misure alternative o del
lavoro esterno e per 24 mesi dalla scarcerazione per tutti
coloro che non hanno beneficiato di tali istituti.
65
ASSUNZIONE DI RICERCATORI O DI LAVORATORI CON
PROFILI ALTAMENTE QUALIFICATI
Fonte legislativa
Art. 5, DM n. 593/2000; art. 17, legge n. 2/2009; art. 24,
decreto legge n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012;
Decreto MISE del 23 ottobre 2013; Decreto Ministero
Sviluppo Economico del 28 luglio 2014.
A chi si rivolge
Il provvedimento si rivolge a tutte le imprese,
indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni
aziendali, dal settore economico e dal regime contabile
adottato. Il beneficio, dunque, è rivolto a tutte le persone
fisiche e giuridiche titolari di reddito d‟impresa.
Vengono riconosciuti una serie di incentivi di natura fiscale
a favore delle imprese che assumono a tempo
indeterminato (ovvero di trasformazione a tempo
indeterminato di un contratto inizialmente instaurato a
tempo determinato):
Contenuti e
caratteristiche
a) personale in possesso di un dottorato di ricerca
universitario, conseguito presso una università italiana o
straniera se riconosciuta equipollente sulla base della
legislazione in materia;
b) personale in possesso di laurea magistrale nelle
discipline di ambito tecnico o scientifico.
Per le start up innovative e per gli incubatori certificati
d‟impresa è agevolabile anche il costo aziendale relativo
alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate con
contratto di apprendistato per un periodo di 12 mesi.
Incentivi di
natura fiscale
L’art. 14, comma 3, del D.M. n. 593/2000 riconosce
agevolazioni nel modo seguente:
66
a) € 25.822,84, di cui € 20.658,28 nella forma di credito
d‟imposta ed € 5.164,59 a fondo perduto per ogni persona
assunta;
b) 50% nella forma di credito d‟imposta dell‟importo dei
contratti di ricerca;
c) 60% nella forma del credito imposta, dell‟importo delle
borse di studio.
L’art. 17 della legge n. 2/2009 ha previsto che i redditi da
lavoro dipendente od autonomo dei docenti o ricercatori
che siano non occasionalmente residenti all‟estero e che
abbiano fatto ricerca o docenza documentata per almeno
due anni continuativi all‟estero e che dal 29 novembre
2008 o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a
svolgere la propria attività e, di conseguenza, divengono
fiscalmente residenti in Italia, sono imponibili solo per il
10%, ai fini dell‟Irpef, e non concorrono alla formazione del
valore dell‟Irap. Tale incentivo fiscale, a partire dal 01
gennaio 2009, si applica nel primo anno d‟imposta e nei
due successivi, purché rimanga la residenza fiscale nello
Stato.
L’art. 24 della legge n. 134/2012 riconosce, a partire dal
periodo d‟imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2011, un contributo sotto forma di credito
d‟imposta pari al 35% con un limite massimo di 200.000
euro ad impresa, del costo aziendale sostenuto per
l‟assunzione di lavoratori in possesso delle qualifiche e
delle professionalità sopra descritte. Il credito d‟imposta è
utilizzabile soltanto in compensazione, non concorre alla
formazione del reddito ed alla base imponibile ai fini
dell‟Irap e non rileva ai fini del calcolo del rapporto per la
67
deducibilità degli interessi passivi. Il credito va indicato
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d‟imposta
di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi
nei quali viene utilizzato. La fruizione del contributo è
subordinata alla presentazione di un‟istanza al Ministero
dello sviluppo economico, secondo le modalità fissate in
un decreto „„concertato‟‟ tra il MiSE ed il MEF.
ASSUNZIONE NELLE COOPERATIVE SOCIALI
Fonte legislativa
Art. 51, legge n. 448/1998; art. 1, comma 2, legge n.
193/2000; Decreto legge n. 78/2013; Art. 8, decreto legge
n. 146/2013, convertito in legge del 21 febbraio 2014, n.
10.
La condizione essenziale perché le cooperative sociali
possano usufruire di benefici contributivi è rappresentata
dal fatto che siano iscritte al registro prefettizio nella
sezione che si riferisce alla loro attività ed in quelle delle
cooperative sociali.
A chi si rivolge
Contenuti e
caratteristiche
Relativamente alle c.d. “cooperative sociali ad oggetto
plurimo”, si segnala che le suddette si caratterizzano per:

la gestione dei servizi socio sanitari

lo svolgimento di attività diverse (agricole,
commerciali, industriali o di servizi) finalizzate
all‟inserimento
lavorativo
delle
persone
svantaggiate.
Le aliquote complessive per l‟assicurazione Ivs dovuta
dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione
corrisposta alle persone svantaggiate, sono ridotte a zero.
68
Per persone svantaggiate si intendono gli invalidi fisici,
psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, i
soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli
alcoolisti, i minori in età lavorativa con forti difficoltà in
ambito familiare, le persone detenute od internate
ammesse al lavoro esterno, anche come misura alternativa
al carcere (al riguardo, gli sgravi permangono per 18 mesi
dalla scarcerazione, per coloro che hanno beneficiato di
misure alternative o del lavoro esterno e per 24 mesi dalla
scarcerazione per tutti coloro che non hanno beneficiato di
tali istituti).
Esiste, poi, una eccezione rispetto alla disposizione
precedente, affermando che le aliquote sulle retribuzioni
corrisposte ai detenuti o agli internati nelle strutture
penitenziarie, agli ex degenti di ospedali psichiatrici
giudiziari e alle persone condannate ed internate ammesse
al lavoro esterno ex art. 21 della legge n. 354/1975, sono
ridotte in una misura individuata ogni biennio attraverso un
decreto „„concertato‟‟ tra il Ministro della Giustizia e quello
dell‟Economia. Gli sgravi trovano piena applicazione nei
confronti dei detenuti e degli internati ammessi al lavoro
esterno anche nei sei mesi successivi alla fine dello stato
detentivo.
ASSUNZIONE NELLE AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE
Fonte legislativa
Art. 13, Dlgs. n. 276/2003; Regolamento CE n. 800/2008;
Circolare INPS n. 44/2006.
A chi si rivolge
Agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro che
abbiano stipulato un‟apposita convenzione con i comuni, le
province, le regioni ovvero con le agenzie tecnico
strumentali del Ministero del Lavoro.
69
L‟Agenzia di somministrazione che assume lavoratori
«svantaggiati» con contratto di durata compresa tra nove e
dodici mesi avrà diritto ad alcune agevolazioni economiche
e contributive.
Contenuti e
caratteristiche
Sono soggetti svantaggiati i giovani che hanno terminato
gli studi e la formazione da almeno due anni e che non
abbiano ancora ottenuto un lavoro regolare, gli „„over 50‟‟
privi di occupazione o in procinto di perderlo, gli adulti
„„single‟‟ o con più persone a carico, i lavoratori extra
comunitari che si spostino nell‟ambito comunitario.
Tali soggetti dovranno, inoltre, essere percettori di
un‟indennità di disoccupazione normale, ordinaria o
speciale, o di un‟indennità di mobilita`, dell‟assegno per i
lavori socialmente utili o dei sussidi straordinari o speciali
di sostegno al reddito.
Incentivi economici
Le Agenzie possono detrarre dal trattamento retributivo
quanto il lavoratore già percepisce dall‟Inps: esso decorre
dal momento in cui ha avuto inizio la prestazione e non
possono andare oltre il termine di scadenza del
trattamento Inps.
Incentivi
Incentivi contributivi
Se il lavoratore assunto è percettore dell‟indennità di
mobilità o del trattamento di disoccupazione ordinaria o
speciale, l‟Agenzia può detrarre dai contributi dovuti
l‟ammontare dei contributi figurativi: l‟aliquota contributiva è
quella del settore terziario.
70
ASSUNZIONE LAVORATORI LICENZIATI PER GMO
Fonte legislativa
Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 19 aprile 2013; Decreto MLPS del 03
giugno 2013, Circolare INPS del 13 marzo 2014, n. 32.
Il beneficio riguarda:

tutti i datori di lavoro privati, con l‟espressa
esclusione dei datori di lavoro domestico (potranno
godere del suddetto benefici, quindi, anche i datori
di lavoro che non rientrano nella definizione di
imprenditore, ex art. 2082 cod. civ.)

lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo
da imprese che occupano anche meno di quindici
dipendenti, nei 12 mesi precedenti l‟assunzione.
A chi si rivolge
Contenuti e
caratteristiche
dell’incentivo
Nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro, è
concesso un beneficio a favore di quei datori di lavoro
privati che – a decorrere dal 01 gennaio 2013 - assumano
(a tempo determinato o indeterminato, anche part time o a
scopo di somministrazione) lavoratori licenziati - nei 12
mesi precedenti l‟assunzione - da imprese che occupano
anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo
oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o
cessazione di attività o di lavoro.
Il datore di lavoro deve garantire al lavoratore assunto
interventi di formazione professionale sul posto di lavoro,
anche mediante il ricorso alle risorse destinate alla
formazione continua di competenza regionale.
Incentivi
Il beneficio è pari ad € 190 mensili per dodici mesi l‟anno
per i lavoratori assunti a tempo indeterminato ed € 190
mensili per sei mesi per i lavoratori assunti a tempo
determinato. In caso di rapporto a tempo parziale il
beneficio mensile è moltiplicato per il rapporto tra l‟orario di
71
lavoro previsto e l‟orario normale di lavoro.
Tale beneficio è riconosciuto anche nel caso di lavoratori
soci di cooperative che stabiliscano con la propria
adesione – o successivamente all‟instaurazione del
rapporto associativo – un ulteriore e distinto rapporto di
lavoro, in forma subordinata. Gli incentivi sono fruiti nel
rispetto delle norme sul “de minimis”.
La domanda va presentata esclusivamente in via
telematica tramite il modulo “LICE”, disponibile
all’interno del Cassetto previdenziale Aziende entro e
non oltre il 12 aprile 2014.
AUTOIMPRENDITORIALITA’
ASPI; MINI-ASPI; NASPI
–
EROGAZIONE
ANTICIPATA
Fonte legislativa
Art. 2, comma 19, legge n. 92/2012; Decreto Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 marzo 2013;
Circolare INPS del 09 ottobre 2013, n. 145; Circolare INPS
del 19 marzo 2015, n. 62; Circolare INPS del 12 maggio
2015, n. 94.
A chi si rivolge
Il beneficio riguarda i lavoratori che abbiano perduto
involontariamente la propria occupazione, beneficiari
dell'indennità mensile di disoccupazione (ASpI, mini-ASpI,
ovvero NASpI), che intendono intraprendere un'attività di
lavoro autonomo o avviare un'attività di auto impresa o di
micro impresa o associarsi in cooperativa in conformità
alla normativa vigente o che intendono sviluppare a
tempo pieno un'attività autonoma già iniziata durante il
rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato
luogo alla prestazione di sostegno al reddito.
72
Beneficio
La prestazione consiste nella liquidazione in unica
soluzione dell'indennità mensile di disoccupazione (ASpI,
mini-ASpI, ovvero NASpI) per un numero di mensilità pari
a quelle spettanti e non ancora percepite. Tale importo è
erogato nel limite massimo complessivo di 20 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
La liquidazione della prestazione di sostegno al reddito è
effettuata dall'INPS secondo le seguenti modalità:
Modalità
erogazione
importo
Termini di
trasmissione
della domanda e
restituzione di
quanto
anticipato
dall’INPS

i lavoratori interessati devono trasmettere
telematicamente all'INPS domanda recante la
specificazione circa l'attività da intraprendere o da
sviluppare, secondo le indicazioni che lo stesso
Istituto fornirà con apposita circolare;

a tale istanza (corredata dalla documentazione
comprovante ogni elemento che attesti l'assunzione
di iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività
che da' titolo all‟erogazione anticipata della
prestazione di sostegno al reddito in commento) è
attribuito un numero di protocollo informatico,
anche ai fini del rispetto del limite massimo
complessivo di 20 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015;
La domanda deve essere trasmessa entro i termini di
fruizione della prestazione mensile di disoccupazione
(ASpI, mini-ASpI, ovvero NASpI) e, comunque, entro 60
giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o
dell'associazione in cooperativa.
L'indennità anticipata dovrà essere restituita, nel caso in
cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato
prima della scadenza del periodo spettante di indennità
corrisposta in forma anticipata. Il lavoratore dovrà,
pertanto, dare
comunicazione scritta dell'avvenuta
73
assunzione alla sede dell'INPS che ha liquidato
l'anticipazione medesima, entro 10 giorni dall'inizio
dell'attività dipendente.
INCENTIVI ALL’ESODO DI LAVORATORI OVER 50
Fonte legislativa
Art. 4, commi 1 - 7ter, legge n. 92/2012; art. 34, comma
54, lett. b) e c), decreto legge n. 179/2012; Circolare
MLPS del 19 giugno 2013, n. 24; Circolare MLPS del 25
luglio 2013, n. 33; Circolare INPS del 01 agosto 2013, n.
119; Messaggio INPS del 12 agosto 2013, n. 12997.
Il beneficio riguarda:

datori di lavoro che impieghino mediamente più di
quindici dipendenti (la cui media sarà calcolata con
riferimento al semestre precedente la data di
stipula dell‟accordo)

i lavoratori che raggiungeranno i requisiti minimi
per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei
quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto
di lavoro.
A chi si rivolge
Beneficio
Nei casi di eccedenza di personale, sarà possibile la
stipula di accordi - tra datori di lavoro che impieghino
mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale
– finalizzati ad incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani.
Il datore di lavoro si impegnerà a corrispondere ai
lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di
pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a
corrispondere all'INPS la contribuzione fino al
raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
74
1. Incentivo all’esodo mediante accordo aziendale:
in presenza di eccedenze di personale, il datore di
lavoro stipula un accordo con le oo.ss.
maggiormente rappresentative a livello aziendale.
Tale accordo, anche nel caso in cui individui, in via
diretta o indiretta, i lavoratori coinvolti, assumerà
valore vincolante nei confronti dei singoli dipendenti
solo a seguito dell‟accettazione da parte dei
medesimi. La cessazione del rapporto di lavoro
sarà pertanto frutto di una risoluzione consensuale;
Tre fattispecie
interessate dalla
norma
2. Accordi sindacali nell’ambito di procedure ex
artt. 4 e 24, legge n. 223/1991: in caso di
licenziamento collettivo, il datore di lavoro può
siglare un accordo (con le rappresentanze sindacali
aziendali) che preveda l‟impegno del datore di
lavoro a farsi carico dei costi legati all'incentivo
all'esodo. In tale circostanza, il criterio di scelta
sarà costituito dalla prossimità al raggiungimento
dei requisiti per il pensionamento (da raggiungere
comunque entro 4 anni dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro). Il datore di lavoro, poi, non
dovrà corrispondere il contributo previsto per la
cessazione del rapporto di lavoro, in quanto il diritto
alla prestazione pari alla pensione sostituisce infatti
anche il diritto all‟ASpI ed il conseguente venir
meno dell‟obbligo al versamento del contributo di
compartecipazione al finanziamento della stessa.
Ai lavoratori licenziati in base al suddetto accordo,
infine, non si applica il diritto di precedenza nelle
nuove assunzioni effettuate dal medesimo datore di
lavoro nei sei mesi successivi al licenziamento;
3. Processi di riduzione di personale dirigente: nel
caso in cui l‟accordo sulla prestazione di importo
pari al trattamento di pensione si collochi
nell‟ambito di processi di riduzione del personale
75
dirigente, l‟associazione sindacale legittimata a
stipulare l‟accordo è quella “stipulante il contratto
collettivo di lavoro della categoria”, a prescindere
dalla rappresentatività della stessa presso il datore
di lavoro coinvolto.
Il datore di lavoro interessato all'incentivo in commento,
deve presentare una domanda all'INPS, accompagnata
dalla presentazione di una fideiussione bancaria a
garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi.
Procedura
amministrativa
La domanda - successiva alla stipula dell‟accordo tra
datore di lavoro ed oo.ss., ovvero dell‟accordo ex art. 4,
legge n. 223/1991 - dovrà essere presentata all‟Istituto
previdenziale, con le modalità definite da quest‟ultimo,
comprensiva della lista dei lavoratori coinvolti.
La tempistica da rispettare e la modulistica da adottare
saranno definite dall‟INPS con l‟emanazione di una
specifica Circolare.
AGEVOLAZIONI IRAP
Fonte legislativa
Cos’è l’IRAP
Dlgs. n. 446/1997; art. 2, legge n. 214/2011; art. 1, comma
132, legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014); art. 1,
comma 20, legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)
L‟imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ha la
particolarità di non considerare deducibile il costo del
personale. In sostanza, l‟imposta incide sul costo del
lavoro nella misura:

dell‟aliquota Irap applicabile;

dell‟imposta Irap non deducibile ai fini delle imposte
76
calcolate sul reddito d‟impresa (Ires/Irpef).
Il costo del personale è pertanto indeducibile ai fini Irap.
L‟IRAP amplifica, pertanto, il cd. «Cuneo Fiscale», ossia la
differenza tra il costo del lavoro e la retribuzione netta che
si eroga al dipendente.
La normativa consente di dedurre ai fini del calcolo
dell‟imposta i seguenti importi:
Deduzioni IRAP
del costo del
lavoro per gli
assunti a tempo
indeterminato

€ 4.600,00 su base annua per ogni lavoratore
dipendente assunto a tempo indeterminato;

€ 10.600,00 su base annua per ogni lavoratrice
dipendente assunta a tempo indeterminato;

€ 10.600,00 su base annua per ogni lavoratore
dipendente assunto a tempo indeterminato di età
inferiore a 35 anni;

€ 9.200,00 su base annua per ogni lavoratore
dipendente assunto a tempo indeterminato;

€ 15.200,00 su base annua per ogni lavoratrice
dipendente assunta a tempo indeterminato;

€ 15.200,00 su base annua per ogni lavoratore
dipendente assunto a tempo indeterminato di età
inferiore a 35 anni.
Imprese e professionisti potranno dedurre inoltre i seguenti
ulteriori elementi di costo del lavoro:
Deduzioni IRAP
di elementi di
costo del lavoro

Contributi di previdenza e assistenza

Contributi assicurazioni obbligatorie contro gli
infortuni sul lavoro
77

Spese per la formazione degli apprendisti

Spese per personale disabile

Spese per personale addetto alla ricerca e sviluppo
Novità 2015 (L. n. 190/2014)
A decorrere dal periodo di imposta successivo al 31
dicembre 2014, e pertanto dal 2015, l‟intero costo del
lavoro dei rapporti instaurati con contratto a tempo
indeterminato (retribuzione, TFR, contributi previdenziali e
assistenziali, INAIL etc.) sarà deducibile ai fini della
determinazione della base imponibile IRAP.
Per gli imprenditori agricoli tale deduzione totale sarà
ammessa anche a fronte dell‟instaurazione di un contratto
a tempo determinato a condizione che:

il contratto sia almeno di durata triennale;

siano lavorate con almeno 150 giornate nel periodo
d‟imposta.
La deduzione è ammessa come differenza tra il costo
totale dei lavoratori a tempo indeterminato e le altre
deduzioni sopra riportate, pertanto sarà necessario:
a) calcolare il costo del lavoro complessivo dei lavoratori a
tempo indeterminato (A)
b) calcolare le altre deduzioni spettanti (B)
Le componenti di deduzioni dall‟IRAP saranno: (B) + (B-A).
Si deve far presente per completezza di informazione che
la L. n. 190/2014 ha ripristinato anche per l‟anno 2014 le
aliquote maggior già in vigore prima del D.L. 66/2014
(convertito in L. 89/2014) pertanto a titolo esemplificato
78
l‟aliquota IRAP nella generalità dei casi ritorna al 3,9% (in
luogo del 3,5%).
Deduzione IRAP
forfetaria
Dalla base imponibile Irap è possibile dedurre € 1.850,00
per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 dipendenti
L‟Irap calcolata sulle componenti del costo del lavoro è
deducibile dall‟imponibile reddituale ai fini Ires e Irpef con
decorrenza dal 2012 (art. 2, legge n. 214/2011). Tale
deduzione è ammessa al netto delle seguenti deduzioni
previste ai fini Irap:

Deduzioni di assunti a tempo indeterminato: €
4.600,00 su base annua per ogni lavoratore
dipendente assunto a tempo indeterminato; €
10.600,00 su base annua per ogni lavoratrice
dipendente assunta a tempo indeterminato; €
10.600,00 su base annua per ogni lavoratore
dipendente assunto a tempo indeterminato di età
inferiore a 35 anni; € 9.200,00 su base annua per
ogni lavoratore dipendente assunto a tempo
indeterminato; € 15.200,00 su base annua per ogni
lavoratrice
dipendente
assunta
a
tempo
indeterminato; € 15.200,00 su base annua per ogni
lavoratore
dipendente
assunto
a
tempo
indeterminato di età inferiore a 35 anni.

Contributi di previdenza e assistenza: assistenziali e
previdenziali (ad esempio contributi Inps) obbligatori
per legge; a forme pensionistiche complementari; a
Casse, Fondi e gestioni previste da contratti collettivi
e accordi o regolamenti aziendali al fine di erogare
prestazioni integrative di assistenza o previdenza.

Contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli
infortuni sul lavoro (es. Inail).
Deduzione ai
fini Ires ed Irpef
79

Spese per la formazione degli apprendisti.

Spese per personale disabile

Spese per personale addetto alla ricerca e sviluppo
(tale deduzione è consentita sul solo costo del
lavoro e non anche sugli interessi passivi).
L‟Irap interessata alla deduzione ai fini Ires e Irpef sarà
quella pagata nell‟anno 2012 (principio di cassa).
Deduzione IRAP
forfetaria 10%
Ai fini delle imposte Ires e Irpef è ammessa una deduzione
forfetaria del 10% dell‟Irap calcolata sulla quota imponibile
degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli
interessi attivi e provenienti.
Deduzione IRAP
– legge
finanziaria 2014
Le imprese che incrementano la base occupazionale,
rispetto all‟anno precedente, con assunzioni a tempo
indeterminato, hanno diritto, a partire dal 01 gennaio 2014,
ad una deduzione per l‟IRAP. L‟importo deducibile, nel
limite massimo di 15.000 euro a persona, spetta per l‟anno
di assunzione e per i due successivi. Nel calcolo del
personale va computato anche quello, eventualmente
ridotto, delle società collegate o controllate ex art. 2359
c.c. .
ASSUNZIONE DI UTENTI ISCRITTI AL PROGRAMMA
GARANZIA GIOVANI
Fonte
legislativa
Raccomandazione del Consiglio dell‟Unione Europea del 22
aprile 2013; art. 1, commi1175 e 1176, legge n. 296/2006;
art. 4, commi 12,13 e 15, legge n. 92/2012; Decreto
Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8
agosto 2014, n. 1709; Circolare INPS del 03 ottobre 2014, n.
118; Messaggio INPS del 09 ottobre 2014, n. 7598; Decreto
Direttoriale del 02 dicembre 2014, n. 63; Messaggio INPS del
30 dicembre 2014, n. 9956. Decreto Direttoriale MLPS del 23
80
gennaio 2015, 11; Messaggio INPS del 20 febbraio 2015, n.
1316; Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 28 maggio 2015, n. 169; Circolare INPS
del 26 giugno 2015, n. 129.
- Datori di lavoro privati, a prescindere dal fatto che
siano imprenditori (quindi, anche gli Studi
Professionali).
A chi si rivolge
(tipologia
datoriale e
potenziali
lavoratori)
Giovani di età compresa tra i 15 ed i 29 anni che si
registrano al Programma GG tramite portale
nazionale o regionale, che abbiano assolto al
diritto/dovere scolastico se minorenni, non inseriti in
percorsi di istruzione o formazione, inoccupati o
disoccupati ai sensi del d.lgs. 181/2000; il requisito
dell‟età deve essere posseduto il giorno della
registrazione; il giovane deve aver compiuto 16 al
momento dell‟assunzione; se il giovane ha compiuto
30 anni al momento dell‟assunzione, il bonus spetta
comunque; la condizione di NEET deve essere tale
anche al momento dell‟assunzione ai fini
dell‟applicazione dell‟incentivo.
L‟Incentivo per l‟assunzione dei giovani ammessi al
“Programma garanzia Giovani” è ammissibile per le
assunzioni effettuate dal 01 maggio 2014 al 30 giugno 2017
(DD n. 63/2014), nei limiti delle risorse specificamente
stanziate per ogni singola Regione e spetta:
Contenuti e
caratteristiche
-
per le assunzioni a tempo determinato pari o superiori
ai sei mesi, anche a scopo di somministrazione;
-
per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a
scopo di somministrazione;
L‟incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro instaurati in
attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di
lavoro, ovvero in caso di rapporto a tempo parziale purché
81
pari o superiore al 60% dell‟orario normale.
L‟incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro agricolo con
operai a tempo indeterminato e determinato di almeno sei
mesi.
L‟incentivo è riconosciuto anche
apprendistato professionalizzante.
per
i
rapporti
di
L‟incentivo NON spetta per i rapporti di apprendistato per la
qualifica e per il diploma professionale, per l‟apprendistato di
alta formazione e ricerca, per il lavoro domestico, ripartito e
accessorio.
Si può di usufruire dell‟incentivo della misura "Bonus
Occupazione" anche oltre i limiti di cui agli aiuti "de minimis",
SOLO SE l'assunzione del giovane aderente al programma
comporta un incremento occupazionale netto.
L‟ammissibilità e l‟importo dell‟incentivo sono determinati
dalla classe di profilazione attribuita al giovane e dal contratto
di lavoro concluso. Di seguito, una tabella riepilogativa:
Misura
dell’incentivo
RAPPORTO DI classe di profilazione
LAVORO
1
2
3
4
BASSA MEDIA ALTA MOLTO
ALTA
rapporto a
tempo
determinato
la cui durata
è pari o
superiore a
sei mesi e
inferiore a
dodici mesi
-
82
-
€
€ 2.000
1.500
rapporto a
tempo
determinato
la cui durata
è pari o
superiore a
dodici mesi
-
-
rapporto a
€
€
tempo
1.500 3.000
indeterminato
€
€ 4.000
3.000
€
€ 6.000
4.500
Gli importi indicati vengono proporzionalmente ridotti in caso
di rapporto a tempo parziale; se un datore di lavoro trasforma
a TI un rapporto a TD per il quale sia già stato autorizzato
l‟incentivo, gli spetterà un secondo incentivo il cui importo è
pari alla differenza tra la misura prevista per il rapporto a TI
ed il rapporto già fruito a TD e tale trasformazione deve
avvenire entro la scadenza del primo contratto; l‟incentivo è
autorizzato dall‟INPS in base all‟ordine cronologico di
presentazione delle istanze (attraverso un procedimento che
consente al datore di lavoro di conoscere, prima di effettuare
l‟assunzione o la trasformazione, la residua disponibilità delle
risorse. L‟incentivo è cumulabile con altri incentivi
all‟assunzione di natura economica o contributiva non
selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori. L‟incentivo è
inoltre cumulabile con altri incentivi all‟assunzione di natura
economica o contributiva aventi natura selettiva, nei limiti del
50% dei costi salariali.
Procedimento
di ammissione
all’incentivo –
adempimenti
del datore di
Il datore di lavoro inoltra all‟INPS una domanda preliminare di
ammissione all‟incentivo, indicando:
-
il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe
intervenire l‟assunzione (a tempo determinato o
indeterminato) ovvero la trasformazione a tempo
83
lavoro
indeterminato di un precedente rapporto a termine;
-
la regione e la provincia di esecuzione della
prestazione lavorativa.
La
domanda
deve
essere
inoltrata
avvalendosi
esclusivamente del modulo di istanza on-line “GAGI”,
disponibile
all‟interno
dell‟applicazione
“DiResCo
Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito
internet www.inps.it (il modulo in commento è stato
pubblicato con Messaggio INPS del 09 ottobre 2014, n.
7598).
L‟INPS – dopo aver verificato la correttezza della domanda di
ammissione al beneficio e la disponibilità delle risorse
economiche residuali in capo alla regione di appartenenza –
comunica, sempre in via telematica, che è stato prenotato in
favore del datore di lavoro l‟importo dell‟incentivo.
Entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della
comunicazione di prenotazione positiva dell‟Istituto, il datore
di lavoro – per accedere all‟incentivo – deve, se ancora non
lo ha fatto, effettuare l‟assunzione ovvero la trasformazione.
Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della
comunicazione di prenotazione positiva dell‟Istituto, il datore
di lavoro ha l‟onere di comunicare – a pena di decadenza l‟avvenuta assunzione o trasformazione, chiedendo la
conferma della prenotazione effettuata in suo favore; la
comunicazione deve essere effettuata mediante l‟apposita
funzionalità
che
sarà
resa
disponibile
all‟interno
dell‟applicazione “DiResCo.”
Istruzioni fornite con Messaggio INPS del 20 febbraio
2015, n. 1316 relativamente al beneficio retroattivo delle
assunzioni effettuate dal 01/05/2014 al 02/10/2014.
84
ASSUNZIONE LAVORATORI DA PARTE DI IMPRESE AGRICOLE
Fonte legislativa
A chi si rivolge
Art. 1, commi 1175-1176, legge n. 296/2006; art. 4, commi
12,13 e 15, legge n. 92/2012; Legge 11 agosto 2014, n.
116; Circolare INPS del 05 novembre 2014, n. 137;
Messaggio INPS del 21 maggio 2015, n. 3448.

Imprese agricole, ex art. 2135 cod. civ.

Potenziali lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 35
anni, che si trovino in una delle seguenti condizioni:
1. Essere privi di impiego
retribuito da almeno 6 mesi;
regolarmente
2. Essere privi di diploma
secondaria di II° grado.
di
istruzione
L‟incentivo è pari a 1/3 della retribuzione lorda imponibile
ai fini previdenziali per un periodo complessivo di 18 mesi
ed è riconosciuto:
Natura
dell’incentivo
- per le assunzioni a tempo determinato (6 mensilità a
decorrere dal completamento del I° anno di assunzione; 6
mensilità a decorrere dal completamento del II° anno di
assunzione; 6 mensilità a decorrere dal completamento del
III° anno di assunzione);
- per le assunzioni a tempo indeterminato (in un‟unica
soluzione decorsi 18 mesi dalla data di assunzione).
L‟importo annuale dell‟incentivo non potrà superare, per
ciascun lavoratore per la cui assunzione si richiede il
beneficio in oggetto, l‟importo di € 3.000 per i lavoratori a
TD e di € 5.000 per i lavoratori a TI.
Contenuti e
L‟assunzione deve essere effettuata tra il 1° luglio 2014 ed
85
caratteristiche
il 30 giugno 2015 e deve comportare un incremento
occupazionale netto calcolato sulla base della differenza
tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi
all‟assunzione e il numero di giornate lavorate nell‟anno
precedente l‟assunzione.
In merito alla nozione di soggetto privo di impiego
regolarmente retribuito da almeno sei mesi, per i lavoratori
che hanno prestato attività lavorativa a TD nel settore
agricolo, si precisa che sono da considerare svantaggiati
coloro che non hanno prestato attività lavorativa nel
semestre precedente l’assunzione e coloro che hanno
lavorato per un numero di giornate inferiore a 100 nei 12
mesi antecedenti l’assunzione.
Per le assunzioni a tempo determinato il contratto deve
avere una durata almeno triennale, garantire un periodo di
occupazione minima di 102 giornate annue ed essere
redatto in forma scritta.
Il beneficio può essere riconosciuto anche in caso di
proroga e trasformazione a TI di un rapporto instaurato
prima del 1 luglio 2014 ma la proroga e la trasformazione
devono comunque soddisfare il requisito dell‟incremento
occupazionale netto.
Modalità e
tempistica
A decorrere dal 10 novembre 2014 è possibile presentare
all‟INPS la domanda di accesso all‟incentivo, inviando
telematicamente il modello di comunicazione “GIOV/AGR
(D.L. 91/2014)”. Alle aziende ammesse al beneficio sarà
attribuito il codice autorizzazione A3.
Con successivo Messaggio, l‟Inps indicherà le corrette
modalità di fruizione del beneficio in commento da parte
dei datori di lavoro agricolo.
86
AGEVOLAZIONI ABROGATE/NON PROROGATE DAL 2013
ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI GIOVANI
Fonte legislativa
Art. 1, decreto legge n. 76/2013 e legge n. 99/2013;
Decreto MLPS 20 marzo 2013; Decreto MEF del 07 agosto
2013, n. 18; Comunicato MLPS del 17 settembre 2013;
Circolare INPS del 17 settembre 2013, n. 131; Circolare
INPS del 27 settembre 2013, n. 138
Soggetti, di età compresa tra 18 e 29 anni e 364 giorni,
che rientrino in una delle seguenti condizioni:
A chi si rivolge
Contenuti e
caratteristiche

privi di un impiego regolarmente retribuito da
almeno 6 mesi,

privi di un diploma di scuola media superiore o
professionale
Assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, ovvero trasformazione di un contratto da
tempo determinato a tempo indeterminato. Sono
agevolabili anche le assunzioni effettuate: con contratto di
apprendistato; ai sensi dell‟art. 8, c. 9, legge n. 407/1990;
ai sensi dell‟art. 25, c. 9, legge n. 223/1991; con i soci delle
cooperative, ex lege n. 142/2001 (ma tutte nei limiti previsti
dalla Circ. INPS n. 131/2013). LE ASSUNZIONI DEVONO
COMPORTARE UN INCREMENTO NETTO DELLA BASE
OCCUPAZIONALE.
Tutti i datori di lavoro, tranne i rapporti di lavoro domestici,
intermittente e ripartito.
Chi può
assumere
A DECORRERE DAL 10 NOVEMBRE 2014, NON
SARANNO Più INCENTIVATE LE ASSUNZIONI
EFFETTUATE DAI DATORI DI LAVORO AGRICOLO
(CIRC. INPS N. 137/2014)
87
Natura incentivo
L‟incentivo per il datore di lavoro è pari a un terzo della
retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali
complessiva (33% dell‟imponibile contributivo mensile) per
un periodo di 18 mesi e non può superare i 650 euro per
lavoratore. Se, invece, il datore di lavoro trasforma un
contratto in essere da determinato a “indeterminato” il
periodo di incentivazione è di 12 mesi. Alla trasformazione
deve comunque corrispondere un‟ulteriore assunzione di
lavoratore. In entrambe le circostanze, il beneficio verrà
riconosciuto solo in caso di incremento della base
occupazionale (differenza tra il numero dei lavoratori
rilevato in ogni mese ed il numero dei lavoratori
mediamente occupati nei 12 mesi precedenti la nuova
assunzione).
Decorrenza dal 07 agosto 2013 (data di emanazione del
decreto di riprogrammazione delle risorse del Piano
Azione Coesione) e fino al 30 giugno 2015
(subordinatamente alla verifica da parte dell’INPS della
capienza di risorse finanziarie).
LAVORATORI CASSAINTEGRATI O DISOCCUPATI DA 24 MESI
BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE IMPRESE CHE ASSUMONO
A TEMPO INDETERMINATO LAVORATORI CASSAINTEGRATI O
DISOCCUPATI DA 24 MESI
Fonte legislativa
Art. 8, c. 9, legge n. 407/1990; art. 1, c 1175 e 1176, legge
n. 296/2006; DM 31 ottobre 2007; legge n. 92/2012;
Circolare INPS del 12 dicembre 2012, n. 137; Circolare
INAIL del 23 maggio 2014, n. 28. NORMA ABROGATA
DAL 01 GENNAIO 2015 (art. 1, comma 121, Legge n.
190/2014)
88

A chi si rivolge
Contenuti
Aziende sia pubbliche che private come nel seguito
precisato;
 Lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi; lavoratori
sospesi e beneficiari di CIGS da almeno 24 mesi.
Beneficio contributivo in favore di datori di lavoro che
assumono a tempo indeterminato disoccupati o
cassaintegrati da almeno 24 mesi.
Chi può
assumere
Enti pubblici economici; datori di lavoro privati, compresi i
professionisti; cooperative che instaurano con soci
lavoratori anche rapporti di lavoro subordinato; gruppi di
imprese; associazioni professionali, socio culturali,
sportive; fondazioni, enti pubblici di ricerca.
Condizioni di
accesso
Per godere dell‟agevolazione, l‟assunzione deve essere a
tempo indeterminato, anche part time, sin dall‟origine e
non deve essere effettuata in sostituzione di lavoratori
dipendenti dalla stessa impresa, licenziati per GMO o
sospesi nei 6 mesi precedenti.
Agevolazioni
contributive
Ai datori di lavoro in genere spetta, per un periodo di 36
mesi, una riduzione del 50% dell‟onere contributivo a
proprio carico. Alle imprese operanti nei territori del
Mezzogiorno (ex DPR n. 218/1978) ed alle imprese
artigiane ovunque ubicate si applica, per il medesimo
periodo, l‟esenzione totale dei contributi datoriali. In tutti i
casi è dovuta l‟intera contribuzione a carico del lavoratore.
89
LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 236/1993
AGEVOLAZIONI NON PROROGATE PER L’ANNO 2013
–
BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER AZIENDE CHE ASSUMONO A
TEMPO INDETERMINATO LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE
N. 236/1993
Fonte legislativa
Legge n. 236/1993; art. 1, c. 1, legge n. 52/1998; art. 25, c.
9, legge n. 223/1991; art. 1, commi 773, 1175 e 1176 della
legge n. 296/2006; DM 24 ottobre 2007; legge n.
220/2010. Legge n. 228/2012; Circolare INPS del 28
gennaio 2013, n. 13 – Circolare INPS 25 ottobre 2013,
n. 150.
Art. 1, comma 114, legge n. 190/2014


A chi si rivolge
Datori di lavoro pubblici e privati e cooperative come
più avanti precisato;
Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n.
236/1993 e s.m.i. (c.d. piccola mobilità). Si tratta di
lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo
connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di
attività o di lavoro da imprese con numero di dipendenti
anche inferiore a 15 unità.
Contenuti
Beneficio contributivo in favore di datori di lavoro che
assumono a tempo indeterminato – anche part time –
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 236/1993.
Chi può
assumere
Tutti i datori di lavoro, ivi compresi gli enti pubblici
economici definibili impresa ex art. 2082 c.c., e le
cooperative che instaurano con i soci lavoratori anche
rapporti di lavoro subordinato.
Esclusioni
Imprese dello stesso o diverso settore di attività che, al
90
momento del licenziamento, presentino assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli dell‟impresa che
assume, ovvero risulta con quest‟ultima in rapporto di
collegamento o controllo (art. 8, c. 4-bis, legge n.
223/1991, comma aggiunto dall‟art. 2, legge n. 451/1994).
Agevolazioni
contributive
I datori di lavoro, per 18 mesi, verseranno la contribuzione
a proprio carico nella misura prevista per gli apprendisti
(aliq. crt. 10%). E‟ dovuta, invece, l‟intera contribuzione a
carico del lavoratore.
Beneficio riconosciuto esclusivamente per
assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2012.
le
LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 236/1993
AGEVOLAZIONI NON PROROGATE PER L’ANNO 2013
BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A
TEMPO DETERMINATO LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N.
236/1993
Fonte legislativa
Legge n. 236/1993; art. 1, c. 1, legge n. 52/1998; art. 8, c.
2, legge n.. 223/1991; art. 1, commi 773, 1175 e 1176 della
legge n. 296/2006; DM 24 ottobre 2007; legge n.
220/2010. Legge n. 228/2012; Circolare INPS del 28
gennaio 2013, n. 13 - Circolare INPS 25 ottobre 2013, n.
150.
Art. 1, comma 114, legge n. 190/2014.

A chi si rivolge

Datori di lavoro pubblici
più avanti precisato;
Lavoratori iscritti nelle
236/1993 e s.m.i. (c.d.
lavoratori licenziati per
91
e privati e cooperative come
liste di mobilità ex lege n.
piccola mobilità). Si tratta di
giustificato motivo oggettivo
connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di
attività o di lavoro da imprese con numero di dipendenti
anche inferiore a 15 unità.
Beneficio contributivo in favore di datori di lavoro che
assumono a tempo determinato – anche part time –
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 236/1993 e
s.m.i.. Il contratto deve avere una durata non superiore a
12 mesi; detto limite può essere raggiunto anche con più
contratti di durata inferiore. Nell‟ambito della durata
massima del rapporto (12 mesi), la proroga del termine è
esercitabile, con il consenso del lavoratore, una sola volta
e per un periodo anche superiore a quello iniziale.
Contenuti e
caratteristiche
Permanendo le condizioni soggettive (iscrizione
di mobilità) che hanno reso legittima l‟originaria
proroga del contratto a termine si ritiene
prescindere dalla sussistenza delle ragioni
inerenti all‟azienda.
nelle liste
stipula, la
lecita a
oggettive
Sempre nel limite complessivo dei 12 mesi è possibile la
reiterazione del contratto con la stessa azienda (decorsi i
termini di 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di
durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di
scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi).
La stessa azienda non può procedere a successive
assunzioni agevolate dello stesso lavoratore in mobilità, se
è già esaurito il periodo di 12 mesi.
Chi può
assumere
Tutti i datori di lavoro, ivi compresi gli enti pubblici
economici definibili impresa ex art. 2082 c.c., e le
cooperative che instaurano con i soci lavoratori anche
rapporti di lavoro subordinato.
Esclusioni
Imprese dello stesso o diverso settore di attività che, al
momento del licenziamento, presentino assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli dell‟impresa che
92
assume, ovvero risulta con quest‟ultima in rapporto di
collegamento o controllo (art. 8, c. 4-bis, legge n.
223/1991, comma aggiunto dall‟art. 2, legge n. 451/1994).
Agevolazioni
contributive
Per il periodo di assunzione (max 12 mesi), i datori di
lavoro verseranno la contribuzione a proprio carico nella
misura prevista per gli apprendisti (aliq. crt. 10%). E‟
dovuta, invece, l‟intera contribuzione a carico del
lavoratore.
Beneficio riconosciuto esclusivamente per
assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2012.
le
LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 236/1993
AGEVOLAZIONI NON PROROGATE PER L’ANNO 2013
BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A
TEMPO DETERMINATO CON RAPPORTO SUCCESSIVAMENTE
TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO LAVORATORI IN
MOBILITA’ EX LEGE N. 236/1993
Fonte legislativa
Legge n. 236/1993; art. 1, c. 1, legge n. 52/1998; art. 8, c.
2, legge n.. 223/1991; art. 1, commi 773, 1175 e 1176 della
legge n. 296/2006; DM 24 ottobre 2007; legge n.
220/2010. Legge n. 228/2012; Circolare INPS del 28
gennaio 2013, n. 13 - Circolare INPS 25 ottobre 2013, n.
150

A chi si rivolge

Datori di lavoro pubblici e privati e cooperative come
più avanti precisato;
Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n.
236/1993 e s.m.i. (c.d. piccola mobilità). Si tratta di
lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo
connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di
93
attività o di lavoro da imprese con numero di dipendenti
anche inferiore a 15 unità.
Contenuti e
caratteristiche
Beneficio contributivo in favore di datori di lavoro che
trasformano - a tempo indeterminato – rapporti di lavoro a
termine instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità
ex lege n. 236/1993. La trasformazione deve avvenire nel
periodo di svolgimento del rapporto a termine (anche
l‟ultimo giorno). Il beneficio è di durata pari a 12 mesi,
ulteriori rispetto al periodo di assunzione a tempo
determinato.
Chi può
assumere
Tutti i datori di lavoro, ivi compresi gli enti pubblici
economici definibili impresa ex art. 2082 c.c., e le
cooperative che instaurano con i soci lavoratori anche
rapporti di lavoro subordinato.
Esclusioni
Imprese dello stesso o diverso settore di attività che, al
momento del licenziamento, presentino assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli dell‟impresa che
assume, ovvero risulta con quest‟ultima in rapporto di
collegamento o controllo (art. 8, c. 4-bis, legge n.
223/1991, comma aggiunto dall‟art. 2, legge n. 451/1994).
Agevolazioni
contributive
Per ulteriori 12 mesi, successivi al rapporto a tempo
determinato, i datori di lavoro verseranno la contribuzione
a proprio carico nella misura prevista per gli apprendisti
(aliq. crt. 10%). E‟ dovuta, invece, l‟intera contribuzione a
carico del lavoratore.
94
LAVORATORI DESTINATARI (NEGLI ANNI 2009 – 2012) DI
TRATTAMENTI IN DEROGA – AGEVOLAZIONI NON
PROROGATE NEL 2013
INCENTIVO ECONOMICO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO
LAVORATORI DESTINATARI – NEGLI ANNI 2009 2010 2011
2012 - DI TRATTAMENTI IN DEROGA
Fonte legislativa
A chi si rivolge
Art. 7, c. 7, legge n: 33/2009; art. 1, c.31, legge n.
220/2010; Circ. INPS n. 5/2010, Circ. INPS n. 40/2011;
legge n. 183/2011 (c.d. Legge di Stabilità 2012), Circ.
INPS n. 49/2012. Legge n. 228/2012; Circolare INPS del
28 gennaio 2013, n. 13


Tutti i datori di lavoro come più avanti precisato;
Lavoratori destinatari – negli anni 2009, 2010, 2011 e
2012 - di trattamenti in deroga.
Contenuti
Incentivo economico in favore di datori di lavoro che
assumono lavoratori destinatari di trattamenti in deroga.
Chi può
assumere
Tutti i datori di lavoro a patto che, al momento
dell‟instaurazione del rapporto, non siano interessati da
interventi di integrazione salariale straordinaria.
Condizioni di
accesso
I datori di lavoro devono assumere, senza esservi
obbligati, lavoratori destinatari di trattamenti in deroga. Tali
lavoratori devono essere stati licenziati o sospesi per
cessazione di attività totale o parziale o per intervento di
procedura concorsuale, da parte di imprese che operano in
settori in cui non può trovare applicazione la disciplina
prevista per CIGS.
Non è possibile accedere al beneficio se esistono assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti (collegamento controllo) tra chi assume e l‟impresa di provenienza del
95
lavoratore.
Agevolazioni
I datori di lavoro hanno diritto ad un contributo economico
corrispondente al trattamento in deroga che il lavoratore
avrebbe percepito se non fosse intervenuta la sua
assunzione. L‟incentivo è concesso nel limite di spesa
autorizzato; l‟ammontare del contributo a favore del datore
di lavoro è al netto del costo sopportato per il
riconoscimento figurativo del periodo ai fini pensionistici.
In caso di assunzione di lavoratori in mobilità in deroga,
alle suddette agevolazioni economiche dovranno
aggiungersi quelle di natura contributiva già trattate in
precedenza (aliquota ctr. c/azie pari al 10%).
BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE IMPRESE CHE ASSUMONO
LAVORATORI CON CONTRATTI DI INSERIMENTO/
REINSERIMENTO – CONTRATTO ABROGATO DAL 2013
Fonte legislativa
Artt. 54-59, Dlgs. n. 276/2003; art. 1, commi 773, 1175 e
1176, legge n. 296/2006; DM 24 ottobre 2007; art. 22,
comma 3, legge n. 183/2011.
LEGGE n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero)


A chi si rivolge
Tutti i datori di lavoro come di seguito precisato;
Persone che rientrano nelle seguenti categorie:
 lavoratori di età compresa tra i diciotto ed i
ventinove anni;
 disoccupati di lunga durata (almeno dodici mesi,
secondo l‟interpretazione comunitaria) fino a
trentadue anni;
 lavoratori con più di 50 anni che siano privi di un
posto di lavoro;
 lavoratori che desiderino intraprendere o riprendere
96
Contenuti e
caratteristiche
Chi può
assumere
un‟attività lavorativa e che non abbiano lavorato per
almeno due anni;
 donne di qualsiasi età – prive di un impiego
regolarmente retribuito da almeno 6 mesi - residenti
in un‟area geografica in cui il tasso di occupazione
femminile sia inferiore almeno del 20% di quello
maschile o in cui il tasso di disoccupazione
femminile superi del 10% quello maschile;
 persone affette da grave handicap mentale, fisico o
psichico, il cui grado di invalidità sia superiore al
45%.
Rapporto di lavoro con il quale si intende realizzare –
attraverso un progetto individuale di adattamento delle
competenze professionali del lavoratore a un determinato
contesto lavorativo – l‟inserimento ovvero il reinserimento
nel mercato del lavoro di determinate categorie di soggetti.
Il contratto deve essere stipulato “ad substantiam” in forma
scritta. Quanto alla durata, non deve essere inferiore a 9
mesi, né superiore ai 18 (tale limite è elevabile a 36 mesi
in caso di assunzione di persone affette da un grave
handicap fisico, mentale o psichico.
I datori di lavoro che possono stipulare contratti di
inserimento sono:
 gli Enti pubblici economici, le imprese ed i loro
consorzi;
 i gruppi di imprese;
 associazioni professionali, socio – culturali e quelle
sportive;
 le fondazioni;
 gli Enti di ricerca, pubblici e privati.
Sono esclusi gli studi professionali, anche se costituiti in
forma associata.
97
Benefici
normativi
Tutti i lavoratori assunti con contratto di inserimento
possono essere inquadrati “in deminutio” fino a due livelli
inferiori a quello previsto in applicazione del CCNL, ai
lavoratori addetti a mansioni o funzioni corrispondenti a
quelle al conseguimento delle quali è preordinato il
progetto di inserimento dei lavoratori. Il sotto
inquadramento non trova applicazione per le lavoratrici
indicate nella lettera e) dell‟art. 54, comma 1, del D.L.vo n.
276/2003, salvo che non si rinvenga una diversa
previsione nella contrattazione nazionale o territoriale.
Molti contratti collettivi, soprattutto per le qualifiche a più
basso contenuto professionale, hanno stabilito un solo
livello di sotto inquadramento o, in altri casi, un percorso
“cadenzato” nei diciotto mesi complessivi che porta, dopo
un certo periodo a passare da due ad un solo livello in
meno. Sulla materia e sui contenuti del progetto formativo
si rinvia ai vari contratti nazionali o, in mancanza,
all‟accordo interconfederale dell‟11 febbraio 2004.
Benefici
contributivi
Per tutti gli assunti con contratto di inserimento (ad
eccezione dei giovani di età compresa tra i diciotto ed i
ventinove anni – art. 54, comma 1, lettera a) viene
riconosciuto un abbattimento della contribuzione a carico
del datore di lavoro, pari al 25%: la concessione della
contribuzione agevolata comporta anche la rispondenza ai
requisiti del Regolamento CE n. 800/2008 sulle persone
svantaggiate. Diverso è il discorso per le donne di
qualsiasi età individuate dalla lettera e) del comma 1,
dell‟art. 54. In assenza del Decreto Ministeriale che, ogni
anno, individua le zone per le quali in virtù delle condizioni
è possibile una agevolazione totale della contribuzione,
non sarà possibile stipulare il suddetto contratto, né
beneficiare dello sgravio contributivo minimo (25%).
La trasformazione anticipata del contratto di inserimento
(prima dei diciotto mesi massimi cui si può giungere
98
attraverso più proroghe) non consente la continuazione nel
“godimento” del beneficio contributivo secondo una
interpretazione “per relationem” con quanto previsto per
l‟apprendistato. Infatti, il Ministero del Lavoro con la
risposta n. 14/2009 ad un interpello del Consiglio nazionale
dell‟Ordine dei Consulenti del Lavoro ha precisato che non
può essere riconosciuto, pur nel caso in cui prosegua lo
svolgimento dell‟attività formativa.
LEGGE n.
92/2012 (c.d.
Riforma
Fornero)
Recupero
agevolazioni
contributive
pregresse
Il contratto d‟inserimento viene abrogato a decorrere dal 01
gennaio 2013: pertanto, da tale data, non sarà più
possibile l‟utilizzo del suddetto istituto contrattuale.
Rimarranno, invece, “in vita” (e per la durata ordinaria del
contratto) tutti quei rapporti instaurati entro il 31 dicembre
2012.
Decreto Interministeriale 10 aprile 2013 - In caso di
assunzione di donne – ex art. 54, comma 1, lett. e), Dlgs.
n. 276/2003 – negli anni 2009/2012, sarà possibile il
recupero delle agevolazioni contributive non godute (per
gli adempimenti operativi dei datori di lavoro, si
rimanda alla Circolare INPS del 05 dicembre 2013, n.
166 ed alla Circolare INAIL del 05 maggio 2014, n. 24).
ASSUNZIONE DI SOGGETTO OVER 50 ANNI BENEFICIARI
DELL’INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE – AGEVOLAZIONE
NON RICONOSCIUTA NEL 2014
Fonte legislativa
Art. 2, legge n. 191/2009; art. 1, comma 1175, legge n.
296/2006; Circolari Min. Lavoro n. 5/2008 e n. 34/2008; art.
33, comma 25, legge n. 183/2011; Circ. INPS n. 76/2012;
legge n. 228/2012; Circolare INPS del 28 gennaio 2013, n.
13; Decreto MLPS del 02 settembre 2013, n. 75866;
Circolare INPS 09 agosto 2014, n. 98.
99
A chi si rivolge
Soggetti – over 50 anni d‟età – beneficiari dell‟indennità di
disoccupazione con requisiti normali
Contenuti e
caratteristiche
Assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato (12 mesi), ovvero a tempo indeterminato.
Chi può
assumere
Tutti i datori di lavoro e le società cooperative che
instaurano con i soci lavoratori anche rapporti di lavoro
subordinato (in possesso del DURC e nel rispetto dei
trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale
e, se esistente, da quella territoriale o aziendale).
Il beneficio è analogo a quello previsto per l‟assunzione dei
lavoratori in mobilità (assunzione a termine per un
massimo di 12 mesi, ovvero assunzione a tempo
indeterminato, con “bonus” contributivo di 18 mesi), ex
lege n. 223/1991. L‟aliquota contributiva c/azie sarà pari al
10%.
Natura incentivo
La durata dell‟incentivo è prolungata in favore dei datori di
lavoro che assumono lavoratori in mobilità o che godano
del trattamento normale di disoccupazione con almeno 35
anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione
del diritto al pensionamento e, comunque, fino al 31
dicembre 2013 (stante la natura sperimentale dello
strumento in commento).
Numero Verde Lavoro: 800.81.82.82
E-mail: [email protected]
Info Web: www.cittametropolitanaroma.gov.it
www.romalabor.cittametropolitanaroma.gov.it
www.portafuturo.it
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