Cessione quote SRL e costo fiscale della

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Cessione quote SRL e costo fiscale della
Casi & Questioni
La risposta ai quesiti più frequenti
N. 87
06.06.2014
Cessione quote SRL e costo fiscale
della partecipazione
Categoria: Dichiarazione
Sottocategoria: Unico PF
Oggetto
Domanda
Redditi diversi: cessione quote SRL
Una SRL ha un capitale sociale di euro 100.000,00 e le seguenti riserve:
-
riserva legale 400.000,00 euro;
-
riserva straordinaria euro 9.000.000,00;
-
riserva per contributi cassa per mezzogiorno 200.000,00 euro;
-
riserva per contributi in c/impianti 350.000,00 euro;
-
riserva per rivalutazione fabbricati (vecchia legge) 400.000,00 euro.
Un socio della società cede 1/3 della propria quota ricevendo un corrispettivo
pari ad euro 4.000.000,00.
Ai fini fiscali, è corretto determinare la plusvalenza sulla cessione quote come
differenza tra il corrispettivo percepito dal contribuente e 1/3 di euro
10.350.000,00 (3.450.000,00) ovvero 1/3 del totale delle riserve?
Risposta
Nel presupposto che si tratti di una partecipazione qualificata detenuta da una
persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, la normativa di
riferimento è rinvenibile negli art. 67 e 68 del D.P.R. 917/1986.
In particolare:
→ l’art. 67, co. 1, lett. c), individua come fattispecie imponibili ricomprese
nei redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso
di
partecipazioni
qualificate, intendendo come
partecipazioni qualificate “le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti che
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rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto
esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento
ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5
o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati
regolamentati o di altre partecipazioni”;
→ l’art. 68, co. 5, del Tuir indica le modalità di determinazione della
plusvalenza prevedendo che “le plusvalenze indicate nelle lettere c), cbis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono
costituite
dalla
differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore
normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto
assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro
produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con
esclusione degli interessi passivi”.
→ il
comma
3
dell'art.
68
del
Tuir
stabilisce
che
il 49,72% delle plusvalenze (per quelle realizzate fino al 31 dicembre
2008, la percentuale di imponibilità era fissata al 40%) derivanti
dalla cessione di partecipazioni qualificate concorre a formare il
reddito complessivo del contribuente. Nelle stesse misure le
minusvalenze realizzative decrementano le eventuali plusvalenze
imponibili appartenenti alla stessa "massa qualificata".
Riassumendo, la plusvalenza o minusvalenza va determinata come differenze
tra il corrispettivo percepito ed il costo o valore di acquisto.
Mentre non vi sono dubbi sulla individuazione del corrispettivo, attenzione va
dedicata all’individuazione del costo o valore di acquisto cui contrapporre il
corrispettivo.
Nel campo della tassazione Irpef dei redditi di capitale delle persone fisiche
che non agiscono nella veste di imprenditore, non vi è l’analitica indicazione
della nozione di costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni sociali.
Dalle informazioni forniteci, non è possibile determinare in modo puntuale il
costo fiscale della partecipazione.
Si possono desumere (e si forniscono) indicazioni circa la sua determinazione.
Queste sono rinvenibili dalla lettura combinata dell’art. 68, comma 6, e dell’art.
47, commi 5 e 7, del Tuir.
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Il principio generale estraibile dalle disposizioni normative richiamate è il
seguente:
→ tutto quello che il socio ha conferito alla società deve entrare a far
parte del costo fiscale della partecipazione.
Il concetto di “conferimento” del socio non può che essere inteso in senso
estensivo, ricomprendendo tutte le risorse finanziarie ed in natura che il socio
trasferisce unilateralmente ed a titolo definitivo alla società, la quale le iscrive
nel proprio patrimonio netto.
Ai fini della determinazione del costo o valore di acquisto cui contrapporre il
corrispettivo ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, la
C.M. n. 165/E/1998 precisò che il costo di acquisto dei titoli partecipativi deve
intendersi comprensivo anche dei versamenti in denaro o in natura, a fondo
perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei
confronti della società da parte dei soci o partecipanti.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 47, comma 5, del Tuir, sono portati in
diminuzione del valore di acquisto le somme ed il valore normale di beni
ricevuti dai soci di società soggette all'IRES, a titolo di ripartizione di riserve o
altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione di azioni o quote, con
interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con
versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale o e con saldi di
rivalutazione monetaria esenti da imposta.
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