Cessione quote SRL e costo fiscale della
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Cessione quote SRL e costo fiscale della
Casi & Questioni La risposta ai quesiti più frequenti N. 87 06.06.2014 Cessione quote SRL e costo fiscale della partecipazione Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico PF Oggetto Domanda Redditi diversi: cessione quote SRL Una SRL ha un capitale sociale di euro 100.000,00 e le seguenti riserve: - riserva legale 400.000,00 euro; - riserva straordinaria euro 9.000.000,00; - riserva per contributi cassa per mezzogiorno 200.000,00 euro; - riserva per contributi in c/impianti 350.000,00 euro; - riserva per rivalutazione fabbricati (vecchia legge) 400.000,00 euro. Un socio della società cede 1/3 della propria quota ricevendo un corrispettivo pari ad euro 4.000.000,00. Ai fini fiscali, è corretto determinare la plusvalenza sulla cessione quote come differenza tra il corrispettivo percepito dal contribuente e 1/3 di euro 10.350.000,00 (3.450.000,00) ovvero 1/3 del totale delle riserve? Risposta Nel presupposto che si tratti di una partecipazione qualificata detenuta da una persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, la normativa di riferimento è rinvenibile negli art. 67 e 68 del D.P.R. 917/1986. In particolare: → l’art. 67, co. 1, lett. c), individua come fattispecie imponibili ricomprese nei redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, intendendo come partecipazioni qualificate “le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti che Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 1 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni”; → l’art. 68, co. 5, del Tuir indica le modalità di determinazione della plusvalenza prevedendo che “le plusvalenze indicate nelle lettere c), cbis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi”. → il comma 3 dell'art. 68 del Tuir stabilisce che il 49,72% delle plusvalenze (per quelle realizzate fino al 31 dicembre 2008, la percentuale di imponibilità era fissata al 40%) derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate concorre a formare il reddito complessivo del contribuente. Nelle stesse misure le minusvalenze realizzative decrementano le eventuali plusvalenze imponibili appartenenti alla stessa "massa qualificata". Riassumendo, la plusvalenza o minusvalenza va determinata come differenze tra il corrispettivo percepito ed il costo o valore di acquisto. Mentre non vi sono dubbi sulla individuazione del corrispettivo, attenzione va dedicata all’individuazione del costo o valore di acquisto cui contrapporre il corrispettivo. Nel campo della tassazione Irpef dei redditi di capitale delle persone fisiche che non agiscono nella veste di imprenditore, non vi è l’analitica indicazione della nozione di costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni sociali. Dalle informazioni forniteci, non è possibile determinare in modo puntuale il costo fiscale della partecipazione. Si possono desumere (e si forniscono) indicazioni circa la sua determinazione. Queste sono rinvenibili dalla lettura combinata dell’art. 68, comma 6, e dell’art. 47, commi 5 e 7, del Tuir. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 2 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Il principio generale estraibile dalle disposizioni normative richiamate è il seguente: → tutto quello che il socio ha conferito alla società deve entrare a far parte del costo fiscale della partecipazione. Il concetto di “conferimento” del socio non può che essere inteso in senso estensivo, ricomprendendo tutte le risorse finanziarie ed in natura che il socio trasferisce unilateralmente ed a titolo definitivo alla società, la quale le iscrive nel proprio patrimonio netto. Ai fini della determinazione del costo o valore di acquisto cui contrapporre il corrispettivo ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, la C.M. n. 165/E/1998 precisò che il costo di acquisto dei titoli partecipativi deve intendersi comprensivo anche dei versamenti in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci o partecipanti. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 47, comma 5, del Tuir, sono portati in diminuzione del valore di acquisto le somme ed il valore normale di beni ricevuti dai soci di società soggette all'IRES, a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione di azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale o e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta. - Riproduzione riservata - Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 3 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info