730, Unico 2016 e Studi di settore
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730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 3 09.03.2016 1 730: novità oneri detraibili e deducibili I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate con la Circolare n°3/E del 2 marzo 2016 Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 730 Con la Circolare n°3/E 2016 del 2 Marzo 2016 relativa a “Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato importanti chiarimenti in merito ad alcune tipologie di spese detraibili/deducibili e in particolare con riferimento a: spese sanitarie; bonus mobili; bonus ristrutturazione e riqualificazione energetica; pertinenza abitazione principale; acquisto immobili da locare e deducibilità degli interessi passivi; credito d’imposta per le imposte pagate all’estero; spese per la frequenza scolastica. In questo elaborato ci soffermeremo sui singoli chiarimenti dell’Agenzia e su quelli che sono i risvolti pratici al fine della presentazione del Modello 730. Premessa Per la predisposizione del Modello 730 precompilato, disponibile a partire dal 15 aprile, l’Agenzia delle Entrate utilizza le seguenti informazioni: – i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all’Agenzia delle Entrate dai sostituti d’imposta (ad esempio il reddito di lavoro Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 1 www.fiscal-focus.it dipendente, le ritenute IRPEF, le trattenute di addizionale regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale e i dati dei familiari a carico); gli oneri deducibili o detraibili che vengono comunicati all’Agenzia delle Entrate, quali spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, contributi versati per i lavoratori domestici, le spese sostenute per ristrutturazioni edilizie ecc. Come noto saranno oggetto di invio, quest’anno, anche le spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie; gli altri dati presenti nell’Anagrafe Tributaria come ad esempio le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro) o i pagamenti e le compensazione effettuate con il Modello F24. Non tutte le spese detraibili però saranno riportate direttamente nel 730 precompilato in quanto il beneficio della detrazione è spesso collegato ad alcuni requisiti soggettivi che non possono essere a conoscenza diretta dell’Agenzia delle Entrate; proprio per questo motivo molte spese detraibili saranno riportate nel foglio allegato al modello, sarà poi il contribuente a provvedere al loro inserimento o meno, in base al possesso di determinati requisiti; il loro inserimento comporterà quindi l’accettazione del Modello 730 con modifiche rispetto a quello originario, qualora tale modifiche comporteranno una variazione negativa a carico del contribuente dell’imposta da pagare, lo stesso potrà essere soggetto ai controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle Entrate; è opportuno quindi riportare gli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia in merito alla detraibilità di alcune categorie di spese per fornire un supporto nella compilazione non solo della precompilata ma anche del Modello 730 ordinario. Spese sanitarie Le spese sanitarie possono essere portate in detrazione nella misura del 19% per l’importo che eccedono la franchigia di € 129,11(previsione generale). Spese per prestazioni di mesoterapia, ozonoterapia e grotte di sale Il primi punto della Circolare oggetto dell’elaborato riguarda proprio le spese per prestazione di mesoterapia, ozonoterapia e grotte di sale. Con il quesito riportato nella Circolare si chiede di conoscere l’ampiezza della affermazione contenuta nella Circolare 17/E del 2006 nella parte in cui prevede che particolari prestazioni, non rientranti direttamente nel novero delle attività medico sanitarie (es. chiropratico), possano comunque beneficiare della detrazione riservata alle spese sanitarie in quanto svolte sotto la supervisione Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 2 www.fiscal-focus.it di un medico (chirurgo nella Circolare). Si fa riferimento, ad esempio, a tutte quelle attività di cura alla persona che non godono di un riconoscimento ufficiale da parte del Ministero della Salute (quali ad es. mesoterapia, ozonoterapia, grotte di sale), ma sono svolte da personale medico (o sotto la sua supervisione); l’Agenzia ritiene che non tutte le prestazioni rese da un medico o sotto la sua supervisione sono ammesse alla detrazione, ma solo quelle di natura sanitaria, rispondenti a trattamenti sanitari qualificati che, in quanto finalizzati alla cura di una patologia, devono essere effettuati da medici o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria (cfr. Circolare n. 17/E del 2006). Per ciò che concerne le attività descritte nel quesito come trattamenti di mesoterapia, ozonoterapia e “haloterapia” (o grotte di sale), il Ministero della Salute, interpellato dall’Agenzia, ha precisato che “le prestazioni di mesoterapia e di ozonoterapia sono ascrivibili all’ambito delle procedure e pratiche di natura sanitaria, per quanto non incluse nei Livelli essenziali definiti a livello nazionale”. Pertanto, le spese relative ai trattamenti di mesoterapia ed ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, in quanto ascrivibili a trattamenti di natura sanitaria, sono ammesse in detrazione. Della detraibilità occorre che le predette spese siano correlate ad una prescrizione medica, idonea a dimostrare il necessario collegamento della prestazione resa con la cura di una patologia (cfr. Circolare n. 17/E del 2006). Diversamente, per ciò che riguarda i trattamenti di “haloterapia” o grotte di sale, il medesimo Ministero sta svolgendo approfondimenti sulla riconducibilità di tale tipo di trattamento all’ambito delle procedure sanitarie. Pertanto, le relative spese non sono allo stato detraibili. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 3 www.fiscal-focus.it Inserimento spese sanitarie nel Modello 730/2016 – Nel rigo E1 del quadro E devono essere indicate, nel loro intero importo, le spese sanitarie che possono fruire della detrazione d’imposta, sostenute dal contribuente nel corso del 2015. Nella colonna 2 vanno indicate le spese sanitarie sostenute nel corso del 2015 per il loro intero importo, ovvero al lordo della franchigia di € 129,11. Colonna 1 – Spese per patologie esenti: si tratta di alcune malattie e condizioni patologiche per le quali il Servizio Sanitario Nazionale ha riconosciuto l’esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Per un elenco completo si può consultare la banca dati del Ministero della Salute disponibile sul sito www.salute.gov.it. Le spese indicate in questa colonna non possono essere comprese tra quelle indicate nella colonna 2 di questo rigo. Per queste spese spetta un’agevolazione che consiste nella possibilità di non perdere la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta. L’eccedenza verrà indicata da chi presta l’assistenza fiscale nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione, Mod. 730-3, per consentire al familiare che ha sostenuto le spese per patologie esenti di fruire della restante quota di detrazione. Spese per pedagogista – L’Agenzia ritiene, in funzione del parere tecnico fornito dal Ministero della Salute, che il pedagogista non può essere considerato un professionista sanitario, alla luce del suo percorso formativo, quindi le spese sostenute per le prestazioni rese da un pedagogista non siano detraibili. Pedagogista Non è considerato un professionista sanitario Le spese per assistenza pedagogica non sono detraibili, quindi non possono essere inserite nel quadro E. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 4 www.fiscal-focus.it IMPORTANTE: LE SPESE PER LE CURE OFFERTE DAL PEDAGOGISTA NON SONO DETRAIBILI, NON È POSSIBILE INDICARLE NEL QUADRO E, RIGO E1. Abitazione principalebenefici detrazione Con la Circolare n°3/E dell’Agenzia, sono stati rilasciati chiarimenti anche in merito all’abitazione principale e in particolare, all’individuazione delle pertinenze, che danno diritto alla deduzione IRPEF per un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione e in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. IMPORTANTE: NEL QUESITO POSTO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE SI RICHIEDE SE DUE SOGGETTI PROPRIETARI DI DUE IMMOBILI DIVERSI POSSANO INDICARE QUALE PERTINENZA DEI LORO IMMOBILI, PER LA QUOTA DI COMPETENZA, LA MEDESIMA PERTINENZA DELLA QUALE SOLO PROPRIETARI PRO QUOTA. Quesito posto all’Agenzia delle Entrate Due soggetti, proprietari di due distinti appartamenti nei quali dimorano abitualmente, acquistano in comproprietà un garage che utilizzano congiuntamente. Si chiede se tale unità immobiliare, accatastata in categoria C/6, possa essere considerata pertinenza per entrambi i soggetti. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 5 www.fiscal-focus.it Ogni comproprietario può dedurre la quota di rendita della pertinenza, adibita a servizio dell’abitazione principale, pari alla percentuale di possesso della pertinenza stessa. DIRETTA CONSEGUENZA DELLA RISPOSTA DI CUI AL QUESITO RELATIVO ALLA PERTINENZA DI UN UNICO IMMOBILE RISPETTO A DUE IMMOBILI DIVERSI, SI PONE IN MANIERA CONSEGUENTE IL DUBBIO DI QUALE LIMITE MASSIMO DI SPESA CONSIDERARE AI FINI DELLA DETRAZIONE EX 36% (OGGI 50%). ECCO COME L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA HA RISOLTO LA QUESTIONE: Interventi di recupero del patrimonio edilizio e pertinenze - Con riferimento invece agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per individuare il limite di spesa su cui calcolare la detrazione è necessario tener conto del numero delle unità immobiliari abitative servite dalla pertinenza stessa. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa detraibile ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio. In altri termini, il limite di spesa detraibile deve essere riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate (cfr. Risoluzioni n. 124/E del 2007, n. 19/E e 181/E del 2008). Esempio pratico: N°1 Spese per Limite la massimo Limite residuo spesa pertinenza di spesa utilizzabile comune detraibile Abitazione A 40.000 96.000 56.000 Abitazione B 60.000 96.000 36.000 Anno 2015 L’intero importo della spesa sostenuta per la pertinenza comune, pari a euro 100.000, è ammissibile in quanto per entrambi i proprietari 10 delle distinte unità abitative A e B l’importo è inferiore al limite massimo di euro 96.000 per unità abitativa; Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 6 www.fiscal-focus.it Esempio pratico: N°2 Spese per Limite la massimo Limite residuo spesa pertinenza di spesa utilizzabile comune detraibile Abitazione A 96.000 96.000 0 Abitazione B 96.000 96.000 0 Anno 2015 L’intero importo della spesa sostenuta per la pertinenza comune, pari a euro 192.000, è ammissibile in quanto per entrambi i proprietari delle distinte unità abitative A e B l’importo rientra nel limite massimo di euro 96.000 per unità abitativa. La situazione: A soggetto proprietario di un immobile, che ha già in essere ristrutturazioni precedenti per euro 10.000; B soggetto proprietario di altro immobile che non ha ristrutturazioni; A e B acquistano pertinenza per euro 18.000 al 50% (A 90.000, b 90.000). Secondo il prospetto che segue si desume: Spesa per ristrutturazione Soggetto precedente (limite massimo Plafond massimo di euro 96.000 per ogni spesa disponibile immobile) A 10.000 B 0,00 86.000 (96.00010.000) 96.000 Da tabella si desume che la spesa, pro quota di euro 90.000, potrà essere detratta nelle seguenti misure. Spesa per ristrutturazione Plafond massimo di anno 2015) spesa disponibile A 90.000 86.000 B 90.000 96.000 Soggetto Ne consegue che il soggetto A potrà detrarre al massimo euro 86.000, perdendo i rimanenti 4.000, mentre il soggetto B potrà beneficiare dell’intera Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 7 www.fiscal-focus.it somma, considerando tuttavia che ogni altra ristrutturazione da apportarsi al proprio immobile non sarà in questo modo capiente se non per euro 6.000. DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO A DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO B Bonus mobili- sostituzione caldaia L’Agenzia ha precisato che tra gli interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria rientrano anche quelli finalizzati al risparmio energetico volti all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici”. In base a tale principio danno diritto alla agevolazione fiscale per l’acquisto dell’arredo anche le sostituzioni delle caldaie per le quali si opta per la detrazione del 50 per cento. La sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di “manutenzione straordinaria”, consente l’accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente. Non rileva a tal fine il fatto che tale intervento sia riconducibile anche nell’ambito della lettera h) dell’art. 16-bis (ecobonus). Sostituzione Detrazione 50% Bonus mobili caldaia Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 8 www.fiscal-focus.it Esempio di compilazione del modello Un contribuente ha sostenuto nel 2015 spese per la sostituzione della caldaia paria a € 3.000. Come va compilata la parte del modello relativa a tale tipologia di spese? La detrazione spetta su un ammontare massimo di 10.000 euro per gli interventi eseguiti nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2015 ed è ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Il limite di spesa di 10.000 euro è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, ristrutturazione, a o alla parte prescindere comune dal dell’edificio numero dei oggetto contribuenti di che partecipano alla spesa. Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali, oppure mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Non è Condizioni di consentito, invece, effettuare il pagamento accesso mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di all’agevolazione pagamento. È necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per: i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 9 www.fiscal-focus.it Interventi di recupero del patrimonio edilizio – sostituzione sanitari Quesito posto all’Agenzia delle Entrate – E’ possibile fruire della detrazione, ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, per la sostituzione dei sanitari ed in particolare per la sostituzione della vasca con altra vasca con sportello apribile o con box doccia, considerando gli interventi come eliminazione delle barriere architettoniche (lettera e)), così come affermano i media e le imprese esecutrici dei lavori? La sostituzione della vasca da bagno con sportello apribile o con box doccia non è agevolabile né come intervento straordinario né come intervento diretto alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche se in grado di ridurre, almeno in parte, gli ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque e di migliorare la sicura utilizzazione delle attrezzature sanitarie. Resta fermo che la sostituzione della vasca, e dei sanitari in generale, può considerarsi agevolabile se detta sostituzione, singolarmente non agevolabile, sia integrata o correlata ad interventi maggiori come il rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno con innovazione dei materiali che comporti anche la sostituzione dei sanitari. Acquisto di elementi sanitari adeguati a persone diversamente abili Se tali spese non sono sostenute in un complesso di interventi più ampi volti ad abbattere effettivamente le barriere architettoniche per la presenza nell’immobile di un soggetto diversamente abile esse NON SONO DETRAIBILI. Spese di istruzione Una delle novità previste per la Dichiarazione 2016 è la possibilità di portare in detrazione le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado; la Circolare n°3/E ha chiarito che le tasse, i contributi obbligatori, i contributi volontari e le altre erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici e sostenuti per la frequenza scolastica rientrano tra le “spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria” e hanno un limite di detraibilità pari a € 400 per alunno o studente ( detraibilità 19%). Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 10 www.fiscal-focus.it Rimane, in ogni caso, escluso dalla detrazione l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Detrazione 19% - I contributi volontari per l’innovazione tecnologica (acquisto di cartucce, stampanti) peEr l’edilizia scolastica (es. pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione), ampliamento dell’offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti) rientrano nell’ambito della detrazione del 19%. Esempio compilazione del relativo quadro Contribuente che sostiene nel 2015 ha sostenuto per tasse di iscrizione del alla scuola media inferiore pari a € 280. L’importo della spesa sostenuta sulla quale sarà applicata una detrazione del 19% (€ 53,20), va indicato nel rigo E8 “altre spese” con il codice 12”. - Riproduzione riservata - Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 11 www.fiscal-focus.it