Circolare settimanale n. 38 del 18.10.2014

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Circolare settimanale n. 38 del 18.10.2014
N. 38-2014
In evidenza:
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Legge di stabilità 2015: ok del CdM
Processo tributario. Novità legislative
TASI: la tempistica di versamento
Cassazione Penale, sentenza pubblicata il 15
ottobre 2014 - Riciclaggio: commercialista ai
domiciliari
Sommario
Il punto del Direttore
Commercialisti e semplificazione: anno buono?
Legislazione e Prassi
Risoluzione n. 87 del 14.10.2014 - Start-up innovativa: i requisiti
Risoluzione n. 88 del 14.10.2014 - Pec: nessuna comunicazione al
31.10
Legge di stabilità 2015: ok del CdM
Risoluzione n. 89 del 17.10.2014 - Enti non commerciali: erogazioni
alle Onlus detraibili
Risoluzione n. 90 del 17.10.2014 - Acquisto per usucapione di beni
immobili – Applicabilità delle agevolazioni prima casa
Risoluzione n. 91 del 17.10.2014 - Scomputabilità imposta sostitutiva
rivalutazione partecipazioni esclusa per i donatari
Giurisprudenza
Cassazione Penale, sentenza depositata il 13 ottobre 2014 - Reati
fiscali. Amministratore punibile due volte
Cassazione Penale, sentenza pubblicata il 13 ottobre 2014 - Stop al
sequestro dei conti della società
Cassazione Penale, sentenza pubblicata il 14 ottobre 2014 -
Dichiarazione fraudolenta: responsabilità del socio ex CDA
Cassazione Penale, sentenza pubblicata il 14 ottobre 2014 Sopravvenienza tassabile: sequestro se è omessa dichiarazione
Cassazione Penale, sentenza pubblicata il 15
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ottobre 2014 -
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Riciclaggio: commercialista ai domiciliari
Cassazione Tributaria, sentenza pubblicata il 15
ottobre 2014 -
Induttivo: gli investimenti giustificano le perdite
Cassazione Tributaria, sentenza pubblicata il 15
ottobre 2014 -
Registro: elusione il passaggio di quote
Cassazione Tributaria, sentenza pubblicata il 16
ottobre 2014 -
Vendita e locazioni: la pubblicità in vetrina si paga
Cassazione Penale, sentenza pubblicata il 16 ottobre 2014 - Fatture
false in diversi circondari: di chi la competenza?
Cassazione Tributaria, sentenza pubblicata il 17 ottobre 2014 - IRAP
per giornalista-scrittore con proprio studio
Cassazione Tributaria, sentenza pubblicata il 17 ottobre 2014 Autotutela: sì alla doppia rettifica con sanzione minore
Commenti Fisco
Per le nuove imprese aiuti a chi investe
Rimborso Iva terzo trimestre
Niente esterovestizione se c’è il radicamento effettivo
La comunicazione delle auto in comodato
Successioni: come cambiano aliquote e franchigia
Adesione al nuovo cassetto fiscale entro il 31 ottobre
Le 10 azioni per i giovani imprenditori agricoli
Rate condominiali: sotto i 1.000 euro non è obbligatorio il bonifico
Gli adempimenti per il bonus mobili
Dichiarazione fraudolenta. Niente condanna se non si trovano i
documenti falsi
Liti fiscali. Elaborati peritali senza preclusioni
Canoni di locazione non percepiti
Rent to buy: profili fiscali
Adempimento
Ravvedimento del 730 o entro il 25 ottobre
Lavoro & Previdenza
Personale altamente qualificato: le Faq del MISE
Minori invalidi: chiarimenti sull’indennità di accompagnamento
TFR di settembre: fissato il coefficiente di rivalutazione
Garanzia Giovani: il bonus occupazione
Cessazione attività: compatibilità degli indennizzi
Società & Bilancio
Nuovo OIC 29 (seconda parte)
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Fiscal Focus risponde
L’agenda del professionista
Scadenze settimana 20.10.2014 – 24.10.2014
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Il punto del Direttore
A cura di Antonio Gigliotti
Commercialisti e semplificazione: anno buono?
Cari amici,
all’indomani del Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera alla nuova
manovra finanziaria, non posso che soffermarmi su legittime riflessioni in
merito alle misure oltreché alle dichiarazioni eclatanti alle quali ormai ci
hanno abituati. Come ben sappiamo, ogni azione della squadra esecutiva è
volta a semplificare (così dicono), le procedure burocratiche e fiscali al fine
di snellire gli adempimenti in carico ai cittadini/contribuenti. Questo è lo
slogan di fondo che sta accompagnando le scelte del governo Renzi, ma che
era altresì presente anche durante i due esecutivi precedenti, quello di
Monti e quello di Letta per intenderci.
Snellire. Semplificare. Tagliare, sforbiciare. Ridurre. Parole chiave di un sistema che dev’essere
riformato. E su questa scia dovrebbe dirigersi anche il recentissimo DDL Stabilità, focalizzatosi
(come si evince dalle indiscrezioni) sul taglio dei contributi per i neoassunti, sul fondo famiglia, sul
fondo 'buona scuola', sulle partite Iva, sull’ecobonus e su tanto altro ancora. In generale le misure
sembrano buone, bisognerà però vedere se alle parole seguiranno i fatti e se questi fatti saranno
veramente attuativi di tali disposizioni.
Possiamo riassumere la manovra in pochi punti. Sostanzialmente, il governo intende tagliare i
contributi per i neoassunti a tempo indeterminato con un limite massimo annuo di 6.200 euro al
fine di promuovere "forme di occupazione stabile". In maniera contestuale, sono state
programmate agevolazioni fiscali per il 2015 indirizzate alle partite Iva a basso reddito. Per quel
che concerne gli immobili, anche per il prossimo anno sarà possibile detrarre ai fini Irpef il 65%
della spesa sostenuta per migliorare le prestazioni energetiche dell’immobile. E poi ci sono le
agevolazioni familiari e sul mondo del lavoro, come il fondo famiglia da 500 milioni di euro annui a
decorrere dal 2015 da destinare al finanziamento di interventi a sostegno dei nuclei familiari o il
bonus 80 euro e l’incremento di 250 milioni all'anno a decorrere dal 2015 per la social card, per non
parlare del TFR in busta paga. Insomma, questi e tanti altri sono gli interventi varati, per i quali però
manca ancora un tassello: l’attuazione. Solo allora potremo dire che il governo ha fatto qualcosa di
utile. Per il momento possiamo solo giudicare in base all’esperienza passata e, a fronte di ciò,
sappiamo che spesso “si dice ma non si fa”.
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Appurato che la manovra finanziaria potrà introdurre non pochi miglioramenti nel sistema Paese,
dobbiamo altresì prendere atto che, stando a quanto affermato dal presidente Renzi, nell’Italia da
lui sognata non ci sarà più bisogno dei commercialisti! Il nostro ruolo, ridotto ai minimi termini, non
sarà più utile! E sì, perché tutti i modelli verranno inviati dall’Amministrazione Finanziaria in
maniera precompilata. Si sa infatti che buona parte del lavoro dei commercialisti consiste in una
mera compilazione dei modelli! Ma facciamola finita!
Sia bene inteso: a me fa piacere che non si abbia più bisogno di noi per la compilazione di modelli
quali appunto quelli relativi alla Tasi o al 730, perché si tratta di attività che ci fanno perdere del
tempo e, vista poi l’esiguità del risultato, non ci garantiscono alcun ritorno economico. Mi spiego
meglio: se dopo un lungo calcolo vien fuori che il mio cliente deve pagare una Tasi di 12 euro, con
quale coraggio potrei chiedergli un compenso? Pertanto, mi dichiaro soddisfatto che presto si
possa fare a meno di noi per questi adempimenti. Ben vengano i modelli precompilati! Tra l’altro,
come ho più volte ripetuto, stanno parlando di un ritorno all’imposta unica. D’accordo! Ma
qualcuno si ricorda anche la Iuc doveva essere un’imposta unica e invece ne sono venute fuori tre?
Sembra che qui tutti siano di memoria corta!
Ma… e sì, c’è un ma! Prendiamo il caso del modello 730 precompilato. Questo arriverà al
contribuente, che per esempio potrebbe essere mia madre. Dunque, non sappiamo ancora in che
modo, ma il modello arriverà a mia madre, comprensivo di tutte le voci. Sempre a mia madre,
contribuente inesperta in materia fiscale, viene chiesto di dare esatta conferma al Fisco circa la
veridicità della compilazione. Io, in tutta franchezza, dubito che ne sia capace. Pertanto dovrà
rivolgersi
a
un
commercialista
quantomeno
per
chiedergli
un
consiglio
(gratuito!).
E medesima falsa semplificazione è quella che intravedo nella questione dei minimi. Hanno
modificato il regime dei minimi, lasciando inalterate le semplificazioni. Ed allora mi chiedo, basterà
questo per spingere questi contribuenti a gestirsi da soli? Ma siamo un po' seri..non esiste un
minimo in Italia che si gestisce da solo senza l'ausilio di un professionista.
Quindi… di quale tipo di snellimento stiamo parlando? Il punto è che con queste sedicenti
semplificazioni noi commercialisti ci abbiamo sempre rimesso.
Lungi da me fare il gufo, come il presidente del Consiglio potrebbe immaginare. Io sono solo
realista. Apprezzo le novità e la voglia di semplificare, tuttavia il mio più vivo desiderio sarebbe che
questa benedetta semplificazione sia reale e concreta, non una mera fantasticheria di chi scrive le
leggi!
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Legislazione e prassi
Start-up innovativa: i requisiti
Fiscal Flash n.
164 del
15.10.2014
L’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 87 del 14 ottobre 2014 ha fornito
chiarimenti in merito al requisito “alternativo” previsto, ai fini della qualifica di
start-up innovativa, dall'articolo 25, comma 2, lettera h), n. 2), del D.L. 179/2012
(Decreto crescita-bis).
In particolare l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
gli amministratori-soci possono essere considerati forza lavoro,
soltanto se anche soci-lavoratori o comunque aventi un impiego
retribuito nella società “a qualunque titolo”, diverso comunque da
quello organico;
diversamente, qualora i soci avessero l’amministrazione della società, ma non
fossero in essa impiegati, gli stessi non potrebbero essere “contati”, atteso che
la condizione relativa “all’impiego” nella società non risulterebbe verificata.
R.M. 87/E/2014
Pec: nessuna comunicazione al 31.10
A pochi giorni dal termine del 31 ottobre per la trasmissione degli indirizzi Pec
Fiscal Flash n.
165 del
15.10.2014
all’Agenzia delle Entrate è stata pubblicata la Risoluzione 88/E del 14 ottobre
2014 con la quale si chiarisce che la comunicazione non dovrà essere più
effettuata dai soggetti già presenti sull’Ini-Pec.
Come ormai noto, a seguito del Provvedimento congiunto dell’Agenzia delle
Entrate e del Comandate Generale della Guardia di Finanza dell’8 agosto,
emanato in attuazione delle disposizioni introdotte dalla Legge europea per il
2013, i soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio saranno tenuti a
trasmettere le informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, dietro
specifica richiesta da parte degli organi dell’Amministrazione finanziaria.
Entro il 31 ottobre 2014, tutti i potenziali soggetti destinatari delle richieste di
cui al presente provvedimento avrebbero quindi dovuto comunicare
all’Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo di PEC, utilizzando il servizio
Entratel o Fisco on line.
In considerazione di quanto chiarito dalla Risoluzione in oggetto, l’indirizzo
Pec non dovrà essere più trasmesso dai soggetti che sono già presenti sull’IniPec.
R.M. 88/E/2014
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Legge di stabilità 2015: ok del CdM
Il testo della legge di stabilità 2015 approda in Consiglio dei Ministri, per
Quotidiano Fiscal
Focus del
16.10.2014
trovare la sua definitiva approvazione.
Si tratta di una manovra da 30 miliardi, relativa alla programmazione dei conti
del prossimo anno, con la quale il presidente Renzi si impegna a ridurre le
imposte per 18 miliardi.
I 30 miliardi avranno da un lato le "coperture", ossia voci specifiche che
generano la disponibilità economica, e d’altro canto dei capitoli di spesa, verso
i quali i fondi vengono destinati.
Perché vi sia il pareggio, le due voci devono essere equivalenti, anche se nella
nuova legge di stabilità 2015 alcune misure risultano “a costo zero”, come
quella dell’anticipo mensile, su base volontaria, del Tfr in busta paga.
Tra le fonti di finanziamento o coperture di natura "fiscale" spicca la lotta
all'evasione, attraverso l'estensione del meccanismo di reverse charge e la
riduzione dei premi sui giochi, come sulle slot machine (3 miliardi).
Viene, inoltre, prevista una riorganizzazione delle detrazioni fiscali degli oneri
detraibili al 19%, relativi alle spese sanitarie: viene introdotto un meccanismo
secondo l’aliquota al 19% degli oneri detraibili decresce al crescere del
reddito.
Tra le misure che portano alla riduzione delle tasse per 18 miliardi, vi è invece
la conferma del bonus Irpef da 80 euro al mese in busta paga (10 miliardi) e
il taglio dell'Irap (6,5 miliardi). Inoltre, viene previsto iltaglio del versamento
dei
contributi per
tre
anni
per
i
neo-assunti
(1,5
miliardi).
Ai Comuni è poi garantita la possibilità di fruire di un miliardo sul patto di
Stabilità, da usare per smuovere le risorse necessarie agli investimenti, e la
stessa cifra è destinata alla scuola, mentre si attende la conferma dei bonus
per le ristrutturazioni.
Gli ammortizzatori sociali vengono potenziati con 1,5 miliardi e mezzo
miliardo viene destinato al ripristino della detrazione da 200 euro per la nuova
tassa unica comunale sull’abitazione principale.
La tassa comunale unica – Il Governo si impegna a revisionare la normativa
inerente la tassazione immobiliare comunale, garantendo semplificazione e
certezza della norma per i contribuenti, una maggiore autonomia tributaria ai
comuni, un sistema armonizzato di agevolazioni sul territorio nazionale per le
abitazioni principali.
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Lavoro – Importanti novità sono state previste anche in materia di lavoro. In
particolare stiamo parlando dell’operazione che consente ai lavoratori di
usufruire su base volontaria il Tfr in busta paga, ma solo a partire dall’anno
corrente (è escluso dalla manovra il Tfr maturato negli anni passati).
L’intervento, che scatterà operativamente dalla seconda metà del 2015 e
riguarderà anche i lavoratori che hanno scelto di spostare il Tfr verso i fondi
pensione, concede sostanzialmente tre possibilità ai lavoratori: lasciare la
liquidazione in azienda, convogliarla sui fondi pensione oppure beneficiarne
nello stipendio in un’unica soluzione o attraverso una spalmatura mese per
mese. In entrambi i casi, il premier Matteo Renzi garantirà l’attuale tassazione
agevolata. Il ddl, inoltre, prevede sostanziali agevolazioni anche sul fronte Irap.
Infatti, per le imprese sarà interamente deducibile il costo del lavoro per un
valore di 6,5 miliardi di euro. Sempre sul lato delle imprese, occorre segnalare
la decontribuzione triennale dei contributi per le assunzioni con contratto a
tempo indeterminato, ossia quelle che saranno fatte con il contratto a tutele
crescenti previsto dal Jobs act. Secondo le prime stime, su una retribuzione di
24 mila euro lordi l'azienda che stabilizza un contratto a tempo indeterminato
risparmia 9.250 euro l'anno sul costo del lavoro rispetto al ricorso a un
contratto a termine. Quanto al famoso bonus 80 euro, la misura viene
confermata anche per l’anno 2015 e allargata ma solo per le famiglie
numerose con un solo stipendio. In particolare, il tetto massimo di 26 mila euro
lordi inizialmente fissati a giugno, sale ora a 31 mila euro con due figli a carico,
a 40 mila con tre e a 50 mila con quattro.
CDM 15.10.2014
Enti non commerciali: erogazioni alle Onlus detraibili
Le liberalità in denaro erogate in favore delle ONLUS da parte degli enti non
Quotidiano Fiscal
Focus
commerciali residenti devono continuare a
considerarsi detraibili dall’Ires
dovuta dagli stessi nella misura del 19 per cento, così come fissata dall’art. 147
del TUIR.
E’ questa un’importante precisazione fornita dall’Agenzia delle entrate con la
Risoluzione 89 /E del 17 ottobre 2014.
R.M. 89/E/2014
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Acquisto per usucapione di beni immobili – Applicabilità
delle agevolazioni prima casa
Quotidiano Fiscal
Focus
Con la risoluzione 90 del 17.10.2014, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito
che nel
caso in cui le dichiarazioni necessarie per fruire delle agevolazioni ‘prima casa’
non siano state rese nella sentenza e negli atti del procedimento relativi
all’acquisto di un immobile per usucapione, i contribuenti interessati potranno,
comunque, beneficiare delle predette agevolazioni mediante
integrazione
dell’atto giudiziario, con dichiarazione autenticata nelle firme, da autorità
anche diversa da quella che aveva redatto il provvedimento giudiziario,
da allegare al provvedimento stesso nelle more della sua registrazione (cfr.
circolare 12 agosto 2005, n. 38).
R.M. 90/E/2014
Scomputabilità
imposta
sostitutiva
rivalutazione
partecipazioni esclusa per i donatari
Quotidiano Fiscal
Focus
Con la risoluzione 91 del 17.10.2014, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito
che in caso di rideterminazione del costo di acquisto della partecipazione
posseduta alla data del 1° gennaio 2014, i donatari non possano scomputare
l’imposta sostitutiva corrisposta dai donanti.
R.M. 91/E/2014
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Giurisprudenza
Reati fiscali. Amministratore punibile due volte
Quotidiano
Fiscal Focus
Giurisprudenza
14.10.2014
Non c’è violazione del principio del ne bis in idem se l’amministratore di
società viene condannato una prima volta per il reato di omessa dichiarazione
e una seconda volta per quello di distruzione od occultamento delle scritture
contabili. È quanto emerge dalla sentenza 13 ottobre 2014 n. 42555 della
Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale. Gli ermellini hanno confermato la
condanna alla pena (condizionalmente sospesa) di mesi 8 di reclusione inflitta
dalla Corte d’appello di Lecce all’amministratore di una SRL, imputato del
reato di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 74 del 2000. La difesa aveva fatto presente
che il ricorrente aveva già subito un processo per il reato di omessa
dichiarazione ex art. 5 D.Lgs. n. 74/2000 che si era chiuso con la sentenza
versata in atti; sicché, nel condannarlo per il reato di cui all’articolo 10 del
medesimo D.Lgs., la Corte d’appello leccese era incorsa nella violazione
dell’articolo 649 del codice di procedura penale secondo cui l’imputato
prosciolto
o
condannato
con
sentenza
o
decreto
penale
divenuti
irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il
medesimo fatto, neppure se questo è diversamente considerato per il titolo,
per il grado o per le circostanze. Ebbene, la S.C. ha ritenuto la doglianza
infondata perché, ai fini della preclusione connessa al principio del “ne bis in
idem”, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico
naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi
costitutivi (condotta, evento e nesso causale) e con riguardo alle circostanze di
tempo di luogo e di persona (cfr. SS.UU. n. 34655/05); corrispondenza
che giustamente non è stata ravvisata dal giudice di merito, posto che la
violazione in relazione alla quale è stata resa, nel 2010, dal Tribunale di
Brindisi la sentenza prodotta dalla difesa ha riguardato una condotta (l’omessa
dichiarazione) del tutto distinta e autonoma, sia sul piano naturalistico che su
quello giuridico, rispetto a quella dedotta nel presente giudizio.
Cassazione Penale, sentenza depositata il 13 ottobre 2014
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Stop al sequestro dei conti della società
Quotidiano
Fiscal Focus
Giurisprudenza
14.10.2014
Nei confronti di una persona giuridica è consentito il sequestro preventivo,
finalizzato alla confisca, di denaro o di altri beni fungibili oppure di beni
comunque direttamente riconducibili al profitto del reato; mentre non è
consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei
confronti di altri beni della persona giuridica, salvo che questa non rappresenti
un mero apparato fittizio utilizzato per commettere il reato fiscale. È quanto
emerge della sentenza 13 ottobre 2014 n. 42564 con cui la Corte di Cassazione
(precisamente la Terza Sezione Penale) ha annullato con rinvio un’ordinanza
del Tribunale del Riesame di Napoli, poiché non conforme ai principi espressi
dalle Sezioni Unite, in tema di applicabilità del sequestro preventivo,
funzionale alla confisca per equivalente, ai beni appartenenti a una società
per reati fiscali commessi dal legale rappresentante. Ad avviso della S.C.,
l’ordinanza impugnata soffre del vizio di motivazione lamentato dai ricorrenti
perché il Tribunale partenopeo “non specifica che quanto assoggettato a
vincolo presso le diverse società o in capo ai singoli indagati rappresenta il
profitto del reato tributario per cui si procede, limitandosi a ritenere corretto
l’operato del GIP nel disporre il sequestro per equivalente fino alla
concorrenza dell’imposta evasa delle somme presenti sui conti correnti
bancari intestati alle persone giuridiche e, solo in caso di incapienza, sui conti
correnti personali degli amministratori pro tempore”. Da qui il rinvio per nuovo
esame.
Cassazione Penale, sentenza depositata il 13 ottobre 2014
Dichiarazione fraudolenta: responsabilità del socio ex
CDA
Quotidiano
Fiscal Focus
Giurisprudenza
15.10.2014
Il socio è responsabile del reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 del
D.Lgs. n. 74 del 2000 se nel periodo in cui è stato consigliere di
amministrazione ha consentito l’utilizzo delle fatture per operazioni
inesistenti. È quanto emerge dalla sentenza 14 ottobre 2014 n. 42899 della
Corte di Cassazione – Quinta Sezione Penale. Ad avviso degli Ermellini, il
rilievo difensivo, finalizzato a escludere la sussistenza del contributo materiale
del ricorrente al reato, della presentazione delle dichiarazioni fiscali per i
periodi di imposta 1999 e 2000 in epoca successiva alla sua uscita dal CDA
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della SPA, non tiene conto del fatto “che il concorso nel reato di cui all'articolo
2 del D.Lgs. 74/2000 è configurabile anche nei confronti di coloro che - anche
se addirittura estranei o privi di cariche nella società a cui si riferisce la
dichiarazione fraudolenta - abbiano, in qualsivoglia modo, partecipato a
creare il meccanismo fraudolento”. Nella specie, il prevenuto ha consentito
all’amministratore della società, sottoscrittore della dichiarazione fraudolenta,
di avvalersi della documentazione fiscale fittizia, e tanto basta, sulla base del
richiamato principio, a legittimare il giudizio di responsabilità. Affinchè si
configuri il concorso di persone nel reato è sufficiente la consapevole
partecipazione anche a un segmento della linea unitaria della condotta
criminosa, allorché, consentendo il raggiungimento dell’evento, essa abbia
avuto efficacia decisiva nella realizzazione del piano ideato dal correo.
Cassazione Penale, sentenza depositata il 14 ottobre 2014
Sopravvenienza tassabile: sequestro se è omessa
dichiarazione
Quotidiano
Fiscal Focus
Giurisprudenza
15.10.2014
Il credito ottenuto dopo l’apertura della procedura concorsuale, a titolo di
risarcimento del danno, costituisce sopravvenienza tassabile. Pertanto, in
ipotesi di cessione a terzi di detto credito, la mancata indicazione della
plusvalenza in dichiarazione, con conseguente mancato pagamento della
relativa imposta, giustifica il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca. È
quanto emerge dalla sentenza 14 ottobre 2014 n. 42886 della Corte di
Cassazione – Terza Sezione Penale.
Cassazione Penale, sentenza depositata il 14 ottobre 2014
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Riciclaggio: commercialista ai domiciliari
Quotidiano
Fiscal Focus
Giurisprudenza
16.10.2014
Rischia gli arresti domiciliari il commercialista indagato per riciclaggio, anche
se è incensurato. È quanto emerge dalla sentenza n. 43130/14, pubblicata il 15
ottobre
presso
la
Seconda
Sezione
Penale
della
Cassazione.
Una
professionista, indagata con altri soggetti per fatti di riciclaggio, ha impugnato
l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame, accogliendo l’appello del PM, ha
disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari con
divieto
di
comunicare
con
persone
diverse
da
quelle
coabitanti.
Contrariamente al GIP, il Tribunale ha ravvisato il pericolo della reiterazione
della condotta criminosa. Di diverso avviso la difesa, che quindi ha portato la
vicenda all’attenzione dei Supremi Giudici, i quali, però, hanno disatteso il
ricorso (in sentenza si legge che lo stato di incensuratezza non dimostra
automaticamente l’assenza di pericolosità, potendo questa essere desunta,
come prevede l’articolo 274 lett c) c.p.p., dai comportamenti e dagli atti
concreti dell’agente quale specifico elemento significativo per valutare la sua
personalità. Il giudice di merito ha individuato le specifiche modalità delle
condotte ascritte all’indagata, in particolare, “lo svolgimento di prestazioni
non riconducibili all’ordinaria attività professionale di commercialista, una
radicata
ed
elevata inclinazione
delinquenziale alla
commissione
di fattispecie criminose analoghe, facilità, sfrontatezza e propensioni non
comuni ad ideare e attuare meccanismi ingannevoli e complessi volti a creare
situazioni simulate e artificiose per ripulire denaro di illecita provenienza”.
Il giudice d’appello cautelare non ha poi mancato di evidenziare che la
professionista “non aveva negato la sua disponibilità per un’operazione illecita
analoga, da attuare con le medesime modalità, come si evinceva
dalla conversazione telefonica intercettata […], richiamata anche dal giudice
per le indagini preliminari nell’ordinanza appellata”. Insomma, il Tribunale ha
operato una valutazione che, in modo globale, ha preso in considerazione
entrambi i criteri direttivi indicati dall’articolo 274, lett. c) cit., ossia le
specifiche modalità e circostanze del fatto e la personalità della persona
sottoposta a indagini, desunta da comportamenti o atti concreti).
Cassazione Penale, sentenza depositata il 15 ottobre 2014
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Induttivo: gli investimenti giustificano le perdite
Quotidiano
Fiscal Focus
Giurisprudenza
16.10.2014
Lo scostamento dalle medie di settore e le continue perdite di esercizio non
sempre legittimano l’accertamento induttivo dei ricavi: la società può superare
la presunzione dell’Ufficio se il giudice accerta l’incidenza sulle perdite degli
investimenti
fatti
per
accrescere
l'avviamento
aziendale.
È quanto emerge dalla sentenza 15 ottobre 2014 n. 21791 della Sezione
Tributaria della Cassazione. La S.C. si è pronunciata riguardo a un ricorso
presentato da una SNC e dai suoi soci, in una controversia concernente un
avviso di accertamento fondato sull’asserita mancata fatturazione e
contabilizzazione di ricavi, nonché sulla contabilizzazione di costi non
inerenti. Nell’accogliere il ricorso dei contribuenti, gli ermellini osservano che,
in presenza di scritture contabili formalmente corrette, non è sufficiente, ai fini
dell'accertamento
di
un
maggior
reddito
d'impresa,
il
solo
rilievo
dell'applicazione da parte del contribuente di una percentuale di ricarico
diversa da quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza, ma
occorre
invece
che
risulti
qualche
elemento
ulteriore,
incidente
sull'attendibilità complessiva della dichiarazione, vale a dire la concreta
ricorrenza di circostanze gravi, precise e concordanti. Nel caso in esame, la
CTR meneghina ha individuato quale “elemento ulteriore”, incidente
sull'attendibilità complessiva della dichiarazione, il fatto che la società
contribuente aveva dichiarato dal 1997 al 2003 una perdita e ha ritenuto che
tale dato fosse idoneo a conferire alla presunzione semplice, costituita dallo
scostamento dei ricavi dalle media di settore, quei caratteri di gravità e
precisione richiesti dall'articolo 2729 c.c., affermando altresì che la
contribuente non aveva fornito spiegazioni valide e convincenti sui motivi
delle
perdite,
continuate
e
ripetute,
contrastanti
con
ogni
logica
imprenditoriale. Ma ad avviso dei giudici del Palazzaccio la motivazione della
sentenza impugnata è “carente e inidonea” a giustificare la ripresa fiscale
perché, - si legge in sentenza - “a fronte delle specifiche giustificazioni della
contribuente, astrattamente rilevanti e supportate da idonea documentazione,
in ordine alle ragioni delle perdite di esercizio, imputate, in particolare, ai
notevoli investimenti effettuati ai fini di accrescere l'avviamento aziendale, la
CTR ha omesso di verificare, dandone conto in motivazione, la fondatezza,
rilevanza, e incidenza causale di dette giustificazioni, e di fornire sostegno
argomentativo alla generica affermazione di inidoneità delle giustificazioni
fornite dalla contribuente”. La vicenda dovrà pertanto essere riesaminata.
Cassazione Tributaria, sentenza depositata il 15 ottobre 2014
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Registro: elusione il passaggio di quote
Quotidiano
Fiscal Focus
Giurisprudenza
16.10.2014
È legittimo il recupero della maggiore imposta di registro in caso di cessione a
terzi delle quote e degli immobili della società appena costituita. È quanto
emerge dalla sentenza 15 ottobre 2014 n. 21770 della Corte di Cassazione –
Sezione Tributaria. Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso proposto da due
contribuenti, in una controversia concernente alcuni avvisi di liquidazione con
cui venivano richieste le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale in
relazione a un atto di costituzione di società con conferimento di azienda
riqualificato come compravendita d’azienda, ai sensi dell’articolo 20 del D.P.R.
n. 131/86. Secondo la S.C., la disposizione antielusiva di cui all’articolo 20 del
D.P.R. 131/86 vincola l’interprete a privilegiare, nell'individuazione della
struttura del rapporto giuridico tributario, la sostanza sulla forma, cioè il dato
giuridico reale conseguente alla natura intrinseca degli atti e ai loro effetti
giuridici, rispetto a ciò che formalmente è enunciato, anche in maniera
frazionata, in uno o più atti. L’articolo 20 non è solo una norma interpretativa
degli atti registrati, ma una disposizione volta a identificare l’elemento
strutturale del rapporto giuridico tributario, che “è dato dall’oggetto e che
viene fatto coincidere con gli effetti giuridici indicativi della capacità
contributiva dei soggetti che li compiono”. Ebbene, la decisione impugnata è
conforme a questi principi, laddove la CTR emiliana “ha riconosciuto gli effetti
giuridici derivanti dal collegamento negoziale tra l'atto di costituzione di
società e la successiva vendita a terzi delle quote della società di persone,
costituita appena un mese prima dai signori [….] mediante conferimento
dell'azienda e degli immobili sopra descritti come quelli propri di una
compravendita immobiliare, anche tenendo conto quindi del comportamento
delle parti successivo all'atto di costituzione della società stessa”. Ai
contribuenti non resta che pagare le spese processuali.
Cassazione Tributaria, sentenza depositata il 15 ottobre 2014
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Vendita e locazioni: la pubblicità in vetrina si paga
Quotidiano
Fiscal Focus
Giurisprudenza
17.10.2014
L'agenzia immobiliare deve versare l'imposta sulla pubblicità per i cartelli
esposti nelle vetrine, raffiguranti case in vendita o in locazione, con le relative
descrizioni. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione - Sezione Tributaria -, che con
l'ordinanza n. 21966/14 (pubblicata il 16 ottobre) ha cassato la sentenza con
cui la CTR di Venezia-Mestre ha sostenuto che la vetrina di un’agenzia
immobiliare deve considerarsi alla stregua dello scaffale di un qualsiasi
esercizio commerciale, avente lo scopo di contenere i prodotti trattati, la mera
descrizione dei quali, ancorché effettuata su un cartoncino che riporta il logo
dell’agenzia, non vale a integrare un vero e proprio messaggio pubblicitario,
anche se i cartoncini si prendono in considerazione nel loro numero globale,
affissi su un supporto di tre metri quadrati. Ebbene, ad avviso degli Ermellini, i
cartelli esposti nelle vetrine delle agenzie immobiliari, contenenti l’immagine
fotografica o la scheda descrittiva di immobili, vanno considerati “mezzi
pubblicitari”, perché promuovono la vendita o la locazione (vale a dire
pubblicizzano) degli immobili raffigurati e quindi promuovono (vale a dire
pubblicizzano) l’offerta di servizi dell’agenzia che di tali immobili gestisce la
mediazione; agenzia che quindi gode dell’effetto promozionale generato dai
cartelli anche indipendentemente dalla riproduzione, sugli stessi, del proprio
logo e dei propri recapiti. E allora la CTR ha errato nel negare
l’assoggettamento dei cartelli del contribuente all’imposta sulla pubblicità
senza accertare se in concreto ricorressero i presupposti per l’esenzione fissati
dalla lettera a) dell’articolo 17 n. 507/93.
Cassazione Tributaria, sentenza depositata il 16 ottobre 2014
Fatture false in diversi circondari: di chi la competenza?
Quotidiano
Fiscal Focus
Giurisprudenza
17.10.2014
Per i reati in materia di dichiarazione, disciplinati dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del
D.Lgs. n. 74/2000, la competenza per territorio del giudice penale va
individuata in base al luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Nel
caso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti rilasciate in luoghi
rientranti in diversi circondari, la competenza si radica, invece, nel luogo in cui
ha sede l’Ufficio del PM che ha per primo iscritto la notizia di reato. Sono
alcuni dei chiarimenti forniti dalla Terza Sezione Penale della Cassazione con
la sentenza n. 43320/14, depositata il 16 ottobre. (In sentenza si legge:
il criterio di carattere generale, per la determinazione della competenza per
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territorio nei reati tributari, fa leva sui principi delineati dall'articolo 8 cod.
proc. pen., al quale l’articolo 18 del D.Lgs. n. 74/2000 espressamente rinvia,
disponendo infatti che, qualora la competenza per territorio non possa essere
determinata ai sensi dell’art. 8 cod. proc. pen. [luogo di commissione], è
competente il giudice del luogo di accertamento del reato. Detto criterio
generale trova le seguenti due eccezioni: 1] nel caso dei reati tributari c.d. in
dichiarazione - che sono quelli previsti dal capo I del titolo II del D.Lgs. n. 74
del 2000 - è competente il giudice del luogo in cui il contribuente ha
il domicilio fiscale poiché in tale luogo, secondo l'espressa previsione dell'art.
18, comma 2, del medesimo D.Lgs., il reato si considera consumato; 2] nel caso
del reato di cui all'art. 8 D.Lgs. n.74 del 2000, limitatamente all'ipotesi di
plurime fatture o altri documenti per operazioni inesistenti emessi o rilasciati
nel medesimo periodo di imposta ma in luoghi rientranti in diversi circondari,
la competenza spetta al giudice del luogo ove ha sede l'ufficio del pubblico
ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel
registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen.).
Cassazione Penale, sentenza depositata il 16 ottobre 2014
IRAP per giornalista-scrittore con proprio studio
Quotidiano
Fiscal Focus
Giurisprudenza
Rischio IRAP per il giornalista-scrittore che ha un proprio studio ben
attrezzato. È quanto emerge dalla sentenza 17 ottobre 2014 n. 21989 della
Corte di Cassazione – Sezione Tributaria. La S.C. ha cassato con rinvio la
sentenza della CTR di Bologna che ha escluso il presupposto impositivo in
capo al contribuente, di professione giornalista-scrittore, senza motivare
adeguatamente sul perché abbia ritenuto che l’esercizio dell’attività, negli
anni per cui è stato chiesto il rimborso, fosse avvenuto con attrezzature
minimali ed essenziali; l'Ufficio ha infatti evidenziato che il contribuente si era
avvalso delle strutture del proprio studio, con spese per immobili di notevole
importo, e che aveva utilizzato beni strumentali del valore di oltre lire
15.000.000 per ogni anno (nella specie, l’effettuazione di dette spese ha
trovato conforto nei depositati prospetti del quadro RE).
Cassazione Tributaria, sentenza pubblicata il 17 ottobre 2014
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Autotutela: sì alla doppia rettifica con sanzione minore
Quotidiano
Fiscal Focus
Giurisprudenza
In tema di autotutela, è lecito che l’Amministrazione finanziaria, in relazione a
una medesima pretesa fiscale, notifichi due diversi avvisi di rettifica che
differiscono completamente riguardo all’ammontare delle sanzioni, applicate
in misura minore nel secondo caso: mentre l'integrazione o la modificazione in
aumento dell'accertamento originario deve necessariamente formalizzarsi
nell'adozione di un nuovo avviso di accertamento – specificamente motivato a
garanzia del contribuente che ne è destinatario - il quale si aggiunge a, oppure
sostituisce, quello originario, l'integrazione o la modificazione in diminuzione,
non integrando una "nuova" pretesa tributaria, ma soltanto una pretesa
"minore", non necessita neppure di una forma o di una motivazione particolari.
Ne deriva che l’A.F. non è affatto vincolata (come sostenuto nella specie dal
contribuente) a dover procedere alla riduzione della propria pretesa
necessariamente e unicamente nel giudizio di opposizione all’iniziale atto
impositivo emesso per maggiore importo. È quanto ha affermato la Corte di
Cassazione – Sezione Tributaria, con la sentenza 17 ottobre 2014 n. 22019,
respingendo il ricorso del titolare di una ditta individuale colpito da un
accertamento ai fini IVA.
Cassazione Tributaria, sentenza pubblicata il 17 ottobre 2014
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Commenti Fisco
Per le nuove imprese aiuti a chi investe
Fiscal News n. 281
del 13.10.2014
Sono introdotti maggiori aiuti economici alle nuove imprese che decidono di
investire.
In sostanza, le società che avviano l'attività fino al 30 giugno del prossimo anno
possono massimizzare il beneficio derivante dal credito di imposta per
l'acquisto di macchinari nuovi introdotto dal D.L. 91/2014.
Se l'investimento viene pagato con nuovi apporti di capitale, l'incentivo si
cumula con la detassazione Ace potenziata per il triennio 2014-2016. In caso di
finanziamenti bancari, le Pmi potranno usufruire della nuova Sabatini.
Pertanto il quadro delle novità si può riassumere in:
-
bonus investimenti;
-
Ace potenziata;
-
Nuova Sabatini.
Agevolazioni
Rimborso Iva terzo trimestre
Fiscal News n. 282
del 13.10.2014
Entro il prossimo 31 Ottobre, al verificarsi di determinate condizioni, i
contribuenti possono presentare il Modello TR per chiedere il rimborso, oppure
utilizzare in compensazione, il credito IVA del terzo trimestre 2014.
I
presupposti
previsti
affinché
il
credito
infrannuale
sia
compensabile/rimborsabile devono essere valutati con riferimento al trimestre
di maturazione del credito.
È possibile richiedere a rimborso/compensazione il credito infrannuale se nel
trimestre di maturazione del credito (le ipotesi sono alternative tra di loro):
1.
sono state effettuate operazioni attive con un’aliquota media inferiore
a quella sugli acquisti;
2.
sono state effettuate operazioni non imponibili per un ammontare
superiore al 25% delle operazioni effettuate;
3.
sono stati acquistati beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai
2/3 degli acquisti imponibili del trimestre;
4.
vi è presenza di rappresentanza fiscale o di identificazione diretta;
5.
sono state effettuate operazioni nei confronti di soggetti passivi non
stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per
cento dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate.
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L’art. 9 D.L. 35/2013, a decorrere dal 2014, ha aumentato da €. 516.456,90 a €
700.000 il limite di crediti fiscali e contributivi che possono essere compensati
mediante modello F24. L’utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale è
consentito:
per importi superiori ad euro 5.000,00, dal 16 del mese successivo alla
presentazione dell’istanza da cui lo stesso emerge;
per importi inferiori ad euro 5.000,00, dal 10° giorno successivo alla
presentazione dell’istanza da cui il credito emerge (Provv. 21 dicembre
2009).
IVA
Niente esterovestizione se c’è il radicamento effettivo
Nel presente intervento analizzeremo una recente sentenza in tema di
Fiscal
Approfondimento
n. 41 del
14.10.2014
esterovestizione societaria. Si tratta in particolare della sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Verona, n. 327/2014 del 21 luglio 2014.
Nel richiamato intervento giurisprudenziale è stato ribadito, in conformità con il
consolidato orientamento della giurisprudenza comunitaria e nazionale, che
una società che effettivamente radica la propria attività produttiva in un altro
Stato comunitario non pone in essere alcun comportamento elusivo od abusivo
meritevole di essere represso dagli ordinamenti degli altri Stati dell’Unione
Europea.
Ecco la ragione per la quale è in contrasto con il principio della libertà di
stabilimento un’interpretazione dell’art. 73, comma 3, del TUIR che di fatto porti
a disconoscere la residenza di un soggetto realmente impiantato in un altro
Stato membro.
IRES
La comunicazione delle auto in comodato
Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha fornito alcune precisazioni con
Fiscal News n. 283
del 14.10.2014
un proprio documento, la circolare 15513/2014, in merito ai contenuti dell'art.
94, del comma 4-bis, D.Lgs. 285/1992 che dispone alcuni adempimenti stringenti,
finalizzati all'aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli e dei documenti
di circolazione.
In estrema sintesi, si tratta di una norma che prevede l'obbligo di
comunicazione tempestiva dei soggetti che abitualmente, e per un periodo
superiore a trenta giorni, utilizzano veicoli intestati a soggetti diversi dagli
intestatari.
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La predetta disposizione, in vigore già dal 2012, era rimasta in stand-by a causa
della mancata realizzazione delle relative procedure informatiche.
Intervenendo con la recente Circolare, il Ministero, dopo aver individuato la
nozione di utilizzatore, ha fissato al 3.11.2014 la decorrenza dell’obbligo in
esame, confermando la sanzione pari a € 705 unitamente al ritiro della carta di
circolazione.
Adempimenti
Successioni: come cambiano aliquote e franchigia
Solo dopo aver presentato la dichiarazione di successione all’Agenzia delle
Fiscal News n. 284
del 14.10.2014
Entrate, quest’ultima provvede a notificare agli eredi la liquidazione
dell’imposta di successione che va saldata entro i 60 giorni successivi alla
richiesta. I soggetti obbligati al pagamento dell’imposta sulle successioni (eredi)
sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta nell’ammontare
complessivamente dovuto da essi stessi e dai legatari ed i legatari seppur
limitatamente al singolo legato ricevuto.
Attualmente l'imposta di successione è dovuta sulla base di quattro aliquote che
variano a seconda del grado di parentela degli eredi e da un paio di franchigie,
ovvero di specifiche soglie di esenzione entro le quali l'imposta non è dovuta.
Trattasi in particolare delle seguenti: 4%, per i beni devoluti a favore del
coniuge e dei parenti in linea retta, (sopra 1 milione di euro); 6%, per i beni
devoluti a favore di fratelli e sorelle, degli altri parenti fino al quarto grado e
degli affini in linea retta, (sopra i 100mila euro); 8%, per i beni devoluti a favore
di altri soggetti.
Secondo le indiscrezioni della stampa, dal 2015 si prevede l’aumento delle
aliquote e l’abbassamento della franchigia sopra la quale scattano i prelievi. La
soglia di 1 milione di euro per gli eredi in linea retta potrebbe essere ridotta tra
200 e 300mila euro e contestualmente potrebbero alzarsi le aliquote dal 4 al 5%
per gli eredi in linea retta, dal 6 all’8% per gli altri parenti e dall’8 al 10% per gli
estranei. Per fratelli e sorelle la riduzione ipotizzata porterebbe la franchigia
dagli attuali 100mila a 30mila o 50mila euro.
Imposta di successione
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Adesione al nuovo cassetto fiscale entro il 31 ottobre
Fiscal News n. 285
del 15.10.2014
Gli
intermediari
utenti
del
servizio
telematico
“Entratel”,
dovranno
necessariamente sottoscrivere le nuove condizioni generali di adesione al
servizio di consultazione del Cassetto Fiscale Delegato entro il prossimo 31
ottobre.
Più precisamente, gli intermediari interessati dalla nuova scadenza sono quelli
che, al 31 ottobre 2013, avevano già aderito al servizio “Cassetto fiscale
delegato” secondo le previgenti condizioni.
È importante sottolineare che, in mancanza di tale adesione, dal 1° novembre
2014 decadranno tutte le deleghe conferite dai propri clienti.
Intermediari
Le 10 azioni per i giovani imprenditori agricoli
Fiscal News n. 286
del 15.10.2014
Il Ministero delle Politiche agricole mette a disposizione, attraverso il
piano Campolibero, l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare e
la Politica agricola comune (PAC) 2014-2020, dieci tipologie di agevolazioni che
vogliono favorire l'occupazione dei giovani nel comparto agricolo.
Dai mutui a tasso zero agli sgravi sul costo del lavoro.
Imprese
Rate condominiali: sotto i 1.000 euro non è obbligatorio il
bonifico
Fiscal News n. 287
del 16.10.2014
La “Riforma del condominio” (Legge n. 220 dell’11/12/2012) che è entrata in
vigore dal 18 giugno 2013 prevede 32 articoli e affronta tra le tematiche più
indicative
quelle
di
carattere
finanziario
relative
al
conto
corrente
condominiale per l’amministrazione delle spese comuni.
Dal 18 giugno 2013, infatti, ogni somma che afferisce all’amministrazione del
Condominio deve transitare dal conto corrente che dev’essere necessariamente
intestato al Condominio stesso e non più al suo amministratore.
La norma vuole garantire la tracciabilità dei movimenti condominiali e
consentire, una attività di controllo sull’operato dell’amministratore da parte
del singolo condomino e/o dell’assemblea, consentendo gli opportuni riscontri
grazie all’accesso all’estratto conto.
La novella legislativa che ha l’evidente finalità di prevenire situazioni di
scorrettezza nella gestione del contante sembra consentire il pagamento delle
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rate condominiali in contanti, purché inferiori ai 1.000 euro e purché il
versamento sia supportato da documenti giustificativi chiari. Questa è
l’interpretazione del Mef, chiamato ad interpretare la norma dal viceministro
Luigi Cassero.
Contribuenti
Gli adempimenti per il bonus mobili
Fiscal News n. 288
del 16.10.2014
Con il D.L. 4 giugno 2013, n. 63 convertito con modificazioni dalla Legge 3
agosto 2013, n. 90 il Legislatore ha introdotto una serie di incentivi volti a
contrastare la crisi del settore industriale. In particolare, l’articolo 16, comma 2
del citato Decreto riconosce una specifica detrazione IRPEF, nella misura del
50%, con riferimento a determinate spese “di arredamento” sostenute
nell’ambito di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 11/E del 21/5/2014 ha fornito alcune
precisazioni circa gli adempimenti da mettere in atto per fruire del bonus.
Tra le più importanti si cita il fatto che:
il contribuente che nel bonifico di pagamento non indica la stessa
causale prevista da banche e poste per i pagamenti relativi ai lavori di
ristrutturazione fiscalmente agevolati, non può fruire della detrazione
Irpef;
se invece vengono utilizzati bancomat o carte di credito è necessario
conservare, oltre allo scontrino o alla fattura, anche la documentazione
di addebito sul conto corrente.
IRPEF
Dichiarazione fraudolenta. Niente condanna se non si
trovano i documenti falsi
Fiscal G&S n. 71
del 16.10.2014
Non si può contestare il reato di dichiarazione fraudolenta, ex art. 2 del D.Lgs. n.
74/2000, al contribuente che non ha conservato i documenti ideologicamente
falsi
(fatture,
schede
carburante
etc.)
nei
registri
contabili
e
nella
documentazione fiscale dell’azienda e ciò anche se i relativi costi sono stati
esposti in dichiarazione. È quanto emerge dalla sentenza 29 settembre 2014 n.
40198 della Corte di Cassazione - Terza Sezione Penale della Cassazione.
Con riguardo alla doglianza difensiva secondo cui il reato di dichiarazione
fraudolenta non si configura in mancanza della prova delle fatture e della loro
conservazione nei registri contabili, i giudici del Palazzaccio hanno osservato
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che, per esplicita previsione dell’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 74/2000, “il
fatto si considera commesso avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti
quando tali fatture sono registrate nelle scritture contabili o sono detenute a
fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria”.
Dunque, per l’integrazione del reato è necessario:
che la dichiarazione fiscale CONTENGA effettivamente l’indicazione di
elementi passivi fittizi;
che le fatture (o gli altri documenti) ideologicamente false, che
dovrebbero supportare detta indicazione, SIANO CONSERVATE nei
registri contabili o nella documentazione fiscale dell’azienda, perché in
ciò consiste l’atteggiamento di avvalersi delle fatture come richiesto
dalla norma.
Nel caso di specie è stata la stessa Corte territoriale ad affermare – si legge in
sentenza - “l’inesistenza delle schede carburante (queste, infatti, non sono state
reperite presso il contribuente, ndr.), cioè di quei documenti contabili indicati
nel capo di imputazione; è quindi palese l’errore di diritto nel ritenere la
sussistenza del reato in mancanza di uno degli elementi costitutivi
(conservazione delle fatture o degli altri documenti nei registri contabili o nella
documentazione fiscale dell’azienda)”. La parola è pertanto tornata al giudice di
merito, per nuovo esame.
Contenzioso
Liti fiscali. Elaborati peritali senza preclusioni
Fiscal G&S n. 72
del 16.10.2014
Le notizie e i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o
non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio non possono essere presi in
considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede
amministrativa e contenziosa. Lo stabilisce il comma 4 dell’articolo 32 del D.P.R.
n. 600/73, disposizione che comunque non opera rispetto agli elaborati peritali
e i documenti provenienti da altre Amministrazioni Pubbliche, che quindi
possono essere esibiti dal contribuente per la prima volta in giudizio. È quanto
emerge sentenza n. 335/05/14 della Commissione Tributaria Provinciale di
Bergamo.
Le richieste e gli inviti degli Uffici innescano un subprocedimento finalizzato a
favorire il dialogo tra Fisco e contribuente, in vista di un chiarimento delle
rispettive posizioni capace di escludere il contenzioso in base ai canoni di
lealtà, correttezza e collaborazione. Il Legislatore ha quindi ritenuto di dover
SANZIONARE
con
la
preclusione
dell’inutilizzabilità
la
condotta
del
contribuente che si sottrae al dialogo con l’Amministrazione Finanziaria,
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stabilendo il DIVIETO DI ALLEGAZIONE di dati e documenti non forniti in sede
precontenziosa. Ebbene, la preclusione della non utilizzabilità dei documenti
non esibiti in sede di verifica è stata al centro di una recente decisione della CTP
di Brescia, che ha trattato il caso di un contribuente al quale l’Agenzia delle
Entrate ha chiesto “lumi” in merito a una serie di cessioni aventi a oggetto azioni
societarie. Il Collegio ha sostanzialmente aderito alla tesi del contribuente
secondo cui la preclusione di cui all’articolo 32 comma 4 del D.P.R. 600, invocata
dall’Ufficio finanziario, di certo non riguarda gli elaborati peritali e i documenti
rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni; peraltro, anche a voler ritenere
operante la preclusione, nella specie non è stato prodotto il questionario,
circostanza che ha reso impossibile accertare se l’Amministrazione Finanziaria
avesse avvertito l’interessato circa le conseguenze di una mancata risposta. A
tal proposito in sentenza si legge: “l’Ufficio, pur avendone l’onere a seguito della
proposta eccezione di inutilizzabilità, non ha a propria volta prodotto il
questionario inviato al ricorrente, rendendo in tal modo impossibile verificare se
esso contenesse l’espresso avvertimento delle conseguenze derivanti dalla
omessa risposta, e se tale richiesta di documentazione avesse carattere
sufficientemente specifico per giustificare la sanzione della inutilizzabilità
successiva stabilita dal citato art. 32. Occorre inoltre considerare che parte della
documentazione prodotta dal ricorrente consiste in elaborati peritali e
documenti provenienti da altre Pubbliche Amministrazioni, i quali sono estranei
all’ambito applicativo dell’art. 32 comma 4 del D.P.R. n. 29 settembre 2014 n.
600”.
Contenzioso
Canoni di locazione non percepiti
L’art. 26, TUIR dispone che i canoni di locazione immobiliare ad uso abitativo
Fiscal News n.
289 del 17.10.2014
concorrono
alla
determinazione
del
reddito
imponibile
del
locatore
indipendentemente dalla loro percezione.
Raramente accade che si verifichi il caso in cui i locatori, siano essi persone
fisiche, enti ed imprese, anche in forma societaria, non percepiscano i canoni di
locazione ed abbiano ottenuto una sentenza di sfratto per morosità: solo in tali
ipotesi infatti, è prevista la possibilità di non dichiarare tali redditi o di fruire di
un credito d’imposta, qualora i canoni non percepiti abbiano concorso a
determinare l’imposta liquidata (art. 8, comma 5, Legge n. 431/98).
L’agevolazione in esame si applica esclusivamente alle locazioni ad uso
abitativo, quindi, per immobili appartenenti alla categoria catastale “A” (A/10
escluso).
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Per le locazioni di immobili non abitativi il legislatore tributario non ha previsto
una disposizione analoga. Ne consegue che:
il relativo canone, ancorché non percepito, va comunque dichiarato,
nella misura in cui risulta dal contratto di locazione, fino a quando non
intervenga una causa di risoluzione del contratto medesimo;
le imposte assolte sui canoni dichiarati e non riscossi non potranno
essere recuperate. IRPEF
Rent to buy: profili fiscali
Con la norma di comportamento n. 191, l’AIDC (Associazione Italiana Dottori
Fiscal News n.
290 del 17.10.2014
commercialisti) ha analizzato il trattamento fiscale del contratto di rent to buy,
che, come noto, è un contratto che prevede, contestualmente alla stipula del
contratto, il trasferimento del
possesso e del godimento dell’immobile al
locatario-acquirente, come ne fosse effettivo proprietario, a fronte della
corresponsione di un canone periodico e dell’impegno del venditore e
dell’acquirente, o di una sola parte, definito come vincolante o come facoltà, di
addivenire al trasferimento del diritto di proprietà dell’immobile al momento
del pagamento del saldo del prezzo, determinato originariamente in sede di
stipula del contratto, tenendo conto in tutto o in parte dei canoni di locazione
corrisposti nel periodo contrattuale.
Benché la tipologia contrattuale sia stata “tipizzata” con l’art. 23 del D.L.
133/2014, il Legislatore non ha fornito una apposita disciplina fiscale
dell’istituto.
Con la norma di comportamento n. 191, l’AIDC (Associazione Italiana Dottori
commercialisti) ha analizzato il trattamento fiscale della nuova tipologia
contrattuale
raccogliendo
in
parte
le
conclusioni
raggiunte
dall’Amministrazione Finanziaria, espresse nella risposta del 13 febbraio 2014
alla consulenza giuridica richiesta dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Monza (non pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate).
L’Associazione Italiana Dottori commercialisti nell’analizzare i profili fiscali
dell’operazione, ha distinto i seguenti casi:
-
sussiste un vincolo per entrambe le parti al trasferimento dell’immobile;
-
sussiste esclusivamente un’opzione a favore di una delle parti
(generalmente affittuario – cessionario),
distinguendo in entrambe le ipotesi i casi del locatore/cedente – impresa e
locatore/cedente privato e i casi di locatario cessionario impresa e locatario
cessionario privato.
IRPEF/IRES
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Adempimento
Ravvedimento del 730 entro il 25 ottobre
Fiscal
Adempimento n.
35 del 13.10.2014
Se, dopo un attento controllo del prospetto di liquidazione delle imposte
(modello 730/3) ricevuto dal sostituto d’imposta o dall’intermediario, si
riscontrano errori di compilazione o di calcolo, è possibile rivolgersi a chi ha
prestato l’assistenza per correggerli. In questo caso è necessario compilare il
modello 730 rettificativo.
Quando il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è
accorto di aver dimenticato di esporre degli oneri deducibili o detraibili, c’è la
possibilità di:
presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo, con la
relativa documentazione. Il modello 730 integrativo deve essere
presentato a un intermediario (Caf, professionista), anche se il modello
precedente era stato presentato al datore di lavoro o all’ente
pensionistico
presentare, in alternativa, un modello Unico Persone fisiche entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d’imposta successivo.
Se, invece, il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei
redditi oppure ha indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a
quella spettante, deve presentare obbligatoriamente un modello Unico
Persone fisiche e pagare direttamente le somme dovute, compresa la
differenza rispetto all’importo del credito risultante dal modello 730, che verrà
comunque rimborsato dal sostituto d’imposta.
Adempimenti
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Lavoro & Previdenza
Personale altamente qualificato: le Faq del MISE
Lavoro e
previdenza n.
191 del
13.10.2014
L’8 settembre scorso il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato le
FAQ relative al credito d'imposta per assunzioni di personale altamente
qualificato, di cui al Decreto Direttoriale 28 luglio 2014 (attuativo dell’art. 24 del
D.L. n. 83/2012), recante l’obiettivo di fornire alcune delucidazioni in merito alla
fruizione del beneficio in discorso. In particolare, nel chiarire che anche le
nuove imprese possono usufruire del credito di imposta, il Ministero dello
Sviluppo Economico ha precisato che il credito di imposta spetta solo per il
personale con laurea magistrale in ambito tecnico scientifico impiegato
esclusivamente in attività di ricerca e sviluppo; tale vincolo, peraltro, deve
essere rispettato nei due anni successivi all’assunzione in caso di Pmi, tre anni in
caso di Grandi Imprese.
Altro chiarimento importante concerne il titolo di studio in possesso del
candidato; infatti, in caso di una laurea del vecchio ordinamento (DL) o laurea
specialistica (LS) in ambito tecnico scientifico è necessario verificare
l’equiparazione con la laurea magistrale. Inoltre, il titolo accademico deve
essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa.
Da precisare, inoltre, che anche le imprese che trasformano il rapporto di lavoro
dei propri apprendisti in un contratto a tempo indeterminato, possono godere
del bonus assunzioni previsto dal Decreto Direttoriale 28 luglio 2014.
Infine, il credito di imposta è cumulabile anche con le altre agevolazioni, tranne
nel caso delle start up innovative, incubatori certificati e imprese dei territori
colpiti dal sisma di maggio 2012.
Decreto Direttoriale 28 luglio 2014
Minori
invalidi:
chiarimenti
sull’indennità
di
accompagnamento
Lavoro e
previdenza n.
192 del
14.10.2014
L’INPS, con il messaggio n. 7382 dell’1 ottobre 2014, ha fornito importanti
chiarimenti – limitatamente ai minori titolari di indennità di accompagnamento
o di comunicazione, nonché i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da
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sindrome di down - in merito alle procedure di accertamento da seguire per il
diritto alle prestazioni pensionistiche connesse alla maggiore età. In particolare,
è stato precisato che l’indennità di accompagnamento o di comunicazione per i
minori invalidi non cessa al raggiungimento della maggiore età. Questi ultimi,
tra l’altro, già titolari di tali prestazioni, conservano il diritto alle seguenti
prestazioni al raggiungimento della maggiore età:
pensione di inabilità a favore dei cittadini maggiorenni totalmente
inabili;
pensione non riversibile a favore dei cittadini maggiorenni ciechi
assoluti;
pensione non riversibile a favore dei cittadini maggiorenni sordi.
Inoltre, a differenza di come avveniva in precedenza, non è più necessaria la
previa presentazione della domanda in via amministrativa.
INPS, messaggio n. 7382 dell’1 ottobre 2014
TFR di settembre: fissato il coefficiente di rivalutazione
Lavoro e
previdenza n.
193 del
15.10.2014
L'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ha comunicato che l’indice Istat del
costo della vita per il mese di settembre, con esclusione del prezzo dei tabacchi
lavorati, è pari a 107,1. Di conseguenza, per la determinazione del TFR maturato
nel periodo compreso tra il 15 settembre 2014 e il 14 ottobre 2014, il
coefficiente di rivalutazione della quota accantonata a titolo di trattamento di
fine rapporto al 31 dicembre 2013, è pari a 1,125000.
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto (TFR) viene
calcolato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31
dicembre dell'anno precedente, sia per il caso di cessazione dei rapporti di
lavoro che per i conteggi da operare in sede di chiusura del bilancio annuale o
infrannuale.
Nella tabella che segue riportiamo gli indici da dicembre 2013 ad oggi:
MESE
CESSAZIONE DEL
RAPPORTO
INDICE ISTAT
(Prezzi al
consumo)
DAL AL
TFR RIVAL.
DICEMBRE
2013
15.12.2013
14.01.2014
107,1
1,922535
GENNAIO
15.01.2014
14.02.2014
107,3
0,265056
FEBBRAIO
15.02.2014
14.03.2014
107,2
0,320028
MARZO
15.03.2014
14.04.2014
107,2
0,445028
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APRILE
15.04.2014
14.05.2014
107,4
0,710084
MAGGIO
15.05.2014
14.06.2014
107,3
0,765056
GIUGNO
15.06.2014
14.07.2014
107,4
0,960084
LUGLIO
15.07.2014
14.08.2014
107,3
1,015056
AGOSTO
15.08.2014
14.09.2014
107,5
1,280112
SETTEMBRE
15.09.2014
14.10.2014
107,1
1,125000
OTTOBRE
15.10.2014
14.11.2014
NOVEMBRE
15.11.2014
14.12.2014
DICEMBRE
15.12.2014
14.01.2015
ISTAT, coefficiente di rivalutazione del TFR
Garanzia Giovani: il bonus occupazione
L’INPS, con la Circolare n. 118 del 3 ottobre 2014, ha comunicato che il 2 ottobre
Lavoro e
previdenza n.
194 del
16.10.2014
scorso è stato pubblicato nella sezione legale del Ministero del Lavoro il
Decreto Direttoriale dell’8 agosto 2014, che dà attuazione alla misura del c.d.
“bonus occupazione”, derivante dal "Programma Operativo nazionale per
l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani". L’incentivo,
in particolare, è ammissibile per le assunzioni effettuate a partire dal 3 ottobre
2014 fino al 30 giugno 2017, nei limiti delle risorse stanziate.
Esso, inoltre, spetta ai datori di lavoro che assumano giovani lavoratori di età
compresa tra i 16 e 29 anni di età, a tempo indeterminato o determinato, di
durata pari o superiore ai 6 mesi.
Quanto all'importo dell'incentivo, esso varia in base alla tipologia di assunzione
ed alla profilazione del giovane effettuata al momento dell'inserimento nel
Programma.
Per accedere all’incentivo, i datori di lavoro dovranno inoltrare un’istanza
all’INPS, secondo istruzioni che saranno fornite dall’Istituto stesso nei prossimi
giorni.
INPS, Circolare n. 118 del 3 ottobre 2014
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Cessazione attività: compatibilità degli indennizzi
L’INPS, con il messaggio n. 7384 dell’1 ottobre 2014, ha fornito importanti
Lavoro e
previdenza n.
195 del
17.10.2014
chiarimenti in merito alla compatibilità degli indennizzi per cessazione attività
commerciale (ex art. 19-ter, Legge n. 2 del 2009, come modificato dall’art. 1, c.
490, della Legge n. 147 del 2013) con la titolarità di trattamenti pensionistici di
vecchiaia, anzianità/anticipata e con l’assegno sociale. In particolare, è stato
chiarito che l’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale non può
essere concesso ai soggetti che, al momento della domanda raggiungono i
nuovi requisiti previdenziali previsti dalla manovra “Salva-Italia” (L. n. 214/2011).
INPS, messaggio n. 7384 dell’1 ottobre 2014
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Società & Bilancio
Nuovo OIC 29 (seconda parte)
Il processo di aggiornamento del 5 agosto 2014 ha interessato, tra gli altri,
Fisco e Contabilità
n. 37 del
15.10.2014
anche il principio contabile 29, dedicato ai cambiamenti di principi contabili,
cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni
straordinarie e fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
Ci siamo già occupati, con il precedente intervento (vedi Fisco & Contabilità
n.36 dell’08.10.2014), dei cambiamenti di principi contabili e dei cambiamenti
di stime contabili.
Volendoci ora concentrare sugli errori, gli eventi straordinari e i fatti
intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, merita di essere sottolineato come
le principali novità siano relative ai seguenti aspetti.
1.
Con riferimento alla disciplina degli errori è stata eliminata la
distinzione tra errori determinanti e errori non determinanti.
Nell’attuale formulazione del Principio contabile, infatti, si precisa
soltanto che gli errori marginali (o, addirittura irrilevanti), non possono
essere assimilati a quegli errori che arrecano pregiudizio alla
rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.
Pur tuttavia, data l’estrema varietà delle possibili fattispecie, il nuovo Oic 29
precisa che non è possibile definire soglie di significatività e rilevanza di un
errore che possono determinare la non conformità al postulato della
rappresentazione veritiera e corretta: è quindi necessario valutare il caso
specifico.
2.
Viene precisato che non sempre la correzione dell’errore deve
transitare per il conto economico. Non si deve infatti ricorrere alla
contabilizzazione della componente straordinaria di reddito nel caso
in cui siano stati commessi errori nel rilevare fatti che non hanno mai
avuto influenza diretta sul conto economico.
Si pensi, a tal proposito, alle rivalutazioni iniziali di un’immobilizzazione a
seguito di specifiche norme, come anche alla correzione di scritture contabili
operate a seguito di operazioni di conferimento, fusione, eccetera. In tal caso,
sarà necessario portare in contropartita della rettifica della componente
patrimoniale interessata dall’errore le relative voci di patrimonio netto
La disciplina degli eventi successivi alla data di bilancio è stata trattata in
maniera più esaustiva, al fine di riservare maggiore attenzione al caso in cui
tali eventi possano comportare problemi di continuità aziendale.
Bilancio e contabilità
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Fiscal Focus risponde: Visto di conformità e asseverazione degli studi
di settore
Apposizione del visto
Esperto Risponde
n. 31 del
14.09.2014
… Un contribuente che presenta un credito IRPEF di euro 12.900 e un credito
da addizionali IRPEF di euro 3.000, deve apporre il visto di conformità?
…
Il credito complessivo emergente da dichiarazione Unico 2014 è pari ad
euro 15.900.
Non è tuttavia necessaria l’apposizione del visto di conformità. Infatti il limite
dei 15.000 euro deve essere considerato in maniera autonoma per ogni tipologia
di credito d’imposta e non per ogni tipo di dichiarazione.
Visto di conformità alla propria dichiarazione
Esperto Risponde
n. 31 del
14.09.2014
…
Un professionista può apporre il visto di conformità alla propria
dichiarazione?
…
Secondo l'Agenzia delle Entrate (Circolare 82/E), il professionista abilitato a
legittimare i crediti può prendersi la responsabilità di apporre il visto di
conformità sulla propria dichiarazione, senza ricorrere ad altro professionista.
Qualche dubbio rimane sulla copertura della polizza assicurativa R.C. (art. 22,
Decreto n. 164/1999). Le polizze, infatti, che sono standardizzate, prevedono una
copertura a danni provocati a terzi. Nel caso di autovalidazione dei crediti
presenti nella propria dichiarazione si potrebbe prospettare una totale
scopertura assicurativa. Si consiglia pertanto di procedere ad un adeguamento
della stessa.
Compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo
Esperto Risponde
n. 31 del
14.09.2014
…
Sono un contribuente a cui è stata concessa la rateazione per debiti Irap
iscritti a ruolo. Posso procedere alla compensazione dei crediti tributari
emergenti dalla dichiarazione Unico 2014?
…
In generale la compensazione dei crediti tributari è vietata in presenza di
debiti iscritti a ruolo scaduti per imposte erariali di ammontare superiore a 1.500
euro (articolo 31, comma 1, del D.L. 78/2010).
I 1500 euro fanno riferimento agli importi scaduti al momento di effettuazione
della
compensazione.
In presenza di debiti per i quali è stata concessa la rateazione, pertanto, è
necessario controllare se si è o meno in regola con i pagamenti.
Se si è in presenza di omesso pagamento di una o più rate alla scadenza prevista
se il piano di rateazione è ancora in essere, andrà, infatti, computata
esclusivamente la rata (o le rate) scadute. Se invece si è in presenza di
decadenza dalla rateazione si rileverà l'intero importo iscritto a ruolo.
In ogni caso per poter procedere alla compensazione del credito emergente
dalla dichiarazione Unico 2014, si dovrà versare all'agente della riscossione
l'intero debito scaduto.
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Sanzioni per infedele visto di conformità o asseverazione
Esperto Risponde
n. 31 del
14.09.2014
…
Sono previste sanzioni per un professionista che rilascia un visto di
conformità o un’asseverazione infedele?
…
A norma dell’art. 39, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/1997, in caso di rilascio
infedele del visto di conformità o di asseverazione infedele, risulta applicabile
una sanzione amministrativa da € 258 ad € 2.582.
Oltre ad aggiornare in euro gli importi della sanzione, la Legge n. 296/2006 ha
disposto che la violazione sia punibile in caso di:
• rettifica a seguito di liquidazione delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 36bis, D.P.R. n. 600/73;
• rettifica della dichiarazione a seguito di controllo formale ai sensi degli
artt. 36-ter e ss., D.P.R. n. 600/73;
•
liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di
controllo di cui agli artt. 54 e ss., D.P.R. n. 600/73.
La Circolare 27 settembre 2007, n. 52 ha precisato che, nel caso di infedeltà
dell’asseverazione, l’intermediario è punibile soltanto se dalle attività di
liquidazione, controllo formale o sostanziale delle dichiarazioni, emergano
somme dovute a carico del contribuente dichiarante.
Tuttavia, poiché, i controlli necessari al rilascio dell’asseverazione non coprono
tutti i casi che possono dar luogo a rettifiche della dichiarazione a carico del
contribuente, nel caso in cui la fattispecie comporti la soluzione di problemi di
speciale difficoltà, alla luce del principio di responsabilità personale, sancito
dall’art. 5, D.Lgs. n. 472/1997, la sanzione per infedeltà dell’asseverazione deve
essere applicata soltanto nei casi in cui il rilascio dell’asseverazione sia
caratterizzato da dolo o colpa grave.
La violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione l’art. 12- bis,
D.P.R. n. 602/1973 il quale stabilisce che non si procede ad iscrizione a ruolo per
importi inferiori a € 10,33. Tale importo va elevato ad € 16,53 per ciascun
credito, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, ai sensi dell’art. 1, D.P.R. n.
129/1999.
Violazioni ripetute o particolarmente gravi
Esperto Risponde
n. 31 del
14.09.2014
…
Un professionista in caso di violazioni ripetute o di violazioni
particolarmente gravi può subire la sospensione della facoltà di rilascio del visto
di conformità e dell’asseverazione?
…
Sì, può essere disposta nei suoi confronti la sospensione della facoltà di
rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione, per un periodo da uno a tre
anni.
L’inibizione (a tempo indeterminato) è comminata solamente in caso di ripetute
violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione; costituisce
violazione particolarmente grave il mancato pagamento della sanzione.
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L’agenda del professionista
Scadenze dal 20.10. 2014 al 24.10.2014
Lunedì 20 Ottobre
MISURATORI FISCALI – Trasmissione dati
COMMERCIO ELETTRONICO – Comunicazione operazioni effettuate
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