Circolare settimanale n. 38 del 18.10.2014
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Circolare settimanale n. 38 del 18.10.2014
N. 38-2014 In evidenza: • • • • Legge di stabilità 2015: ok del CdM Processo tributario. Novità legislative TASI: la tempistica di versamento Cassazione Penale, sentenza pubblicata il 15 ottobre 2014 - Riciclaggio: commercialista ai domiciliari Sommario Il punto del Direttore Commercialisti e semplificazione: anno buono? Legislazione e Prassi Risoluzione n. 87 del 14.10.2014 - Start-up innovativa: i requisiti Risoluzione n. 88 del 14.10.2014 - Pec: nessuna comunicazione al 31.10 Legge di stabilità 2015: ok del CdM Risoluzione n. 89 del 17.10.2014 - Enti non commerciali: erogazioni alle Onlus detraibili Risoluzione n. 90 del 17.10.2014 - Acquisto per usucapione di beni immobili – Applicabilità delle agevolazioni prima casa Risoluzione n. 91 del 17.10.2014 - Scomputabilità imposta sostitutiva rivalutazione partecipazioni esclusa per i donatari Giurisprudenza Cassazione Penale, sentenza depositata il 13 ottobre 2014 - Reati fiscali. Amministratore punibile due volte Cassazione Penale, sentenza pubblicata il 13 ottobre 2014 - Stop al sequestro dei conti della società Cassazione Penale, sentenza pubblicata il 14 ottobre 2014 - Dichiarazione fraudolenta: responsabilità del socio ex CDA Cassazione Penale, sentenza pubblicata il 14 ottobre 2014 Sopravvenienza tassabile: sequestro se è omessa dichiarazione Cassazione Penale, sentenza pubblicata il 15 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 ottobre 2014 - www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Riciclaggio: commercialista ai domiciliari Cassazione Tributaria, sentenza pubblicata il 15 ottobre 2014 - Induttivo: gli investimenti giustificano le perdite Cassazione Tributaria, sentenza pubblicata il 15 ottobre 2014 - Registro: elusione il passaggio di quote Cassazione Tributaria, sentenza pubblicata il 16 ottobre 2014 - Vendita e locazioni: la pubblicità in vetrina si paga Cassazione Penale, sentenza pubblicata il 16 ottobre 2014 - Fatture false in diversi circondari: di chi la competenza? Cassazione Tributaria, sentenza pubblicata il 17 ottobre 2014 - IRAP per giornalista-scrittore con proprio studio Cassazione Tributaria, sentenza pubblicata il 17 ottobre 2014 Autotutela: sì alla doppia rettifica con sanzione minore Commenti Fisco Per le nuove imprese aiuti a chi investe Rimborso Iva terzo trimestre Niente esterovestizione se c’è il radicamento effettivo La comunicazione delle auto in comodato Successioni: come cambiano aliquote e franchigia Adesione al nuovo cassetto fiscale entro il 31 ottobre Le 10 azioni per i giovani imprenditori agricoli Rate condominiali: sotto i 1.000 euro non è obbligatorio il bonifico Gli adempimenti per il bonus mobili Dichiarazione fraudolenta. Niente condanna se non si trovano i documenti falsi Liti fiscali. Elaborati peritali senza preclusioni Canoni di locazione non percepiti Rent to buy: profili fiscali Adempimento Ravvedimento del 730 o entro il 25 ottobre Lavoro & Previdenza Personale altamente qualificato: le Faq del MISE Minori invalidi: chiarimenti sull’indennità di accompagnamento TFR di settembre: fissato il coefficiente di rivalutazione Garanzia Giovani: il bonus occupazione Cessazione attività: compatibilità degli indennizzi Società & Bilancio Nuovo OIC 29 (seconda parte) 2 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Fiscal Focus risponde L’agenda del professionista Scadenze settimana 20.10.2014 – 24.10.2014 3 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Il punto del Direttore A cura di Antonio Gigliotti Commercialisti e semplificazione: anno buono? Cari amici, all’indomani del Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera alla nuova manovra finanziaria, non posso che soffermarmi su legittime riflessioni in merito alle misure oltreché alle dichiarazioni eclatanti alle quali ormai ci hanno abituati. Come ben sappiamo, ogni azione della squadra esecutiva è volta a semplificare (così dicono), le procedure burocratiche e fiscali al fine di snellire gli adempimenti in carico ai cittadini/contribuenti. Questo è lo slogan di fondo che sta accompagnando le scelte del governo Renzi, ma che era altresì presente anche durante i due esecutivi precedenti, quello di Monti e quello di Letta per intenderci. Snellire. Semplificare. Tagliare, sforbiciare. Ridurre. Parole chiave di un sistema che dev’essere riformato. E su questa scia dovrebbe dirigersi anche il recentissimo DDL Stabilità, focalizzatosi (come si evince dalle indiscrezioni) sul taglio dei contributi per i neoassunti, sul fondo famiglia, sul fondo 'buona scuola', sulle partite Iva, sull’ecobonus e su tanto altro ancora. In generale le misure sembrano buone, bisognerà però vedere se alle parole seguiranno i fatti e se questi fatti saranno veramente attuativi di tali disposizioni. Possiamo riassumere la manovra in pochi punti. Sostanzialmente, il governo intende tagliare i contributi per i neoassunti a tempo indeterminato con un limite massimo annuo di 6.200 euro al fine di promuovere "forme di occupazione stabile". In maniera contestuale, sono state programmate agevolazioni fiscali per il 2015 indirizzate alle partite Iva a basso reddito. Per quel che concerne gli immobili, anche per il prossimo anno sarà possibile detrarre ai fini Irpef il 65% della spesa sostenuta per migliorare le prestazioni energetiche dell’immobile. E poi ci sono le agevolazioni familiari e sul mondo del lavoro, come il fondo famiglia da 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 da destinare al finanziamento di interventi a sostegno dei nuclei familiari o il bonus 80 euro e l’incremento di 250 milioni all'anno a decorrere dal 2015 per la social card, per non parlare del TFR in busta paga. Insomma, questi e tanti altri sono gli interventi varati, per i quali però manca ancora un tassello: l’attuazione. Solo allora potremo dire che il governo ha fatto qualcosa di utile. Per il momento possiamo solo giudicare in base all’esperienza passata e, a fronte di ciò, sappiamo che spesso “si dice ma non si fa”. 4 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Appurato che la manovra finanziaria potrà introdurre non pochi miglioramenti nel sistema Paese, dobbiamo altresì prendere atto che, stando a quanto affermato dal presidente Renzi, nell’Italia da lui sognata non ci sarà più bisogno dei commercialisti! Il nostro ruolo, ridotto ai minimi termini, non sarà più utile! E sì, perché tutti i modelli verranno inviati dall’Amministrazione Finanziaria in maniera precompilata. Si sa infatti che buona parte del lavoro dei commercialisti consiste in una mera compilazione dei modelli! Ma facciamola finita! Sia bene inteso: a me fa piacere che non si abbia più bisogno di noi per la compilazione di modelli quali appunto quelli relativi alla Tasi o al 730, perché si tratta di attività che ci fanno perdere del tempo e, vista poi l’esiguità del risultato, non ci garantiscono alcun ritorno economico. Mi spiego meglio: se dopo un lungo calcolo vien fuori che il mio cliente deve pagare una Tasi di 12 euro, con quale coraggio potrei chiedergli un compenso? Pertanto, mi dichiaro soddisfatto che presto si possa fare a meno di noi per questi adempimenti. Ben vengano i modelli precompilati! Tra l’altro, come ho più volte ripetuto, stanno parlando di un ritorno all’imposta unica. D’accordo! Ma qualcuno si ricorda anche la Iuc doveva essere un’imposta unica e invece ne sono venute fuori tre? Sembra che qui tutti siano di memoria corta! Ma… e sì, c’è un ma! Prendiamo il caso del modello 730 precompilato. Questo arriverà al contribuente, che per esempio potrebbe essere mia madre. Dunque, non sappiamo ancora in che modo, ma il modello arriverà a mia madre, comprensivo di tutte le voci. Sempre a mia madre, contribuente inesperta in materia fiscale, viene chiesto di dare esatta conferma al Fisco circa la veridicità della compilazione. Io, in tutta franchezza, dubito che ne sia capace. Pertanto dovrà rivolgersi a un commercialista quantomeno per chiedergli un consiglio (gratuito!). E medesima falsa semplificazione è quella che intravedo nella questione dei minimi. Hanno modificato il regime dei minimi, lasciando inalterate le semplificazioni. Ed allora mi chiedo, basterà questo per spingere questi contribuenti a gestirsi da soli? Ma siamo un po' seri..non esiste un minimo in Italia che si gestisce da solo senza l'ausilio di un professionista. Quindi… di quale tipo di snellimento stiamo parlando? Il punto è che con queste sedicenti semplificazioni noi commercialisti ci abbiamo sempre rimesso. Lungi da me fare il gufo, come il presidente del Consiglio potrebbe immaginare. Io sono solo realista. Apprezzo le novità e la voglia di semplificare, tuttavia il mio più vivo desiderio sarebbe che questa benedetta semplificazione sia reale e concreta, non una mera fantasticheria di chi scrive le leggi! 5 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Legislazione e prassi Start-up innovativa: i requisiti Fiscal Flash n. 164 del 15.10.2014 L’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 87 del 14 ottobre 2014 ha fornito chiarimenti in merito al requisito “alternativo” previsto, ai fini della qualifica di start-up innovativa, dall'articolo 25, comma 2, lettera h), n. 2), del D.L. 179/2012 (Decreto crescita-bis). In particolare l’Agenzia delle Entrate ha precisato che: gli amministratori-soci possono essere considerati forza lavoro, soltanto se anche soci-lavoratori o comunque aventi un impiego retribuito nella società “a qualunque titolo”, diverso comunque da quello organico; diversamente, qualora i soci avessero l’amministrazione della società, ma non fossero in essa impiegati, gli stessi non potrebbero essere “contati”, atteso che la condizione relativa “all’impiego” nella società non risulterebbe verificata. R.M. 87/E/2014 Pec: nessuna comunicazione al 31.10 A pochi giorni dal termine del 31 ottobre per la trasmissione degli indirizzi Pec Fiscal Flash n. 165 del 15.10.2014 all’Agenzia delle Entrate è stata pubblicata la Risoluzione 88/E del 14 ottobre 2014 con la quale si chiarisce che la comunicazione non dovrà essere più effettuata dai soggetti già presenti sull’Ini-Pec. Come ormai noto, a seguito del Provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Entrate e del Comandate Generale della Guardia di Finanza dell’8 agosto, emanato in attuazione delle disposizioni introdotte dalla Legge europea per il 2013, i soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio saranno tenuti a trasmettere le informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, dietro specifica richiesta da parte degli organi dell’Amministrazione finanziaria. Entro il 31 ottobre 2014, tutti i potenziali soggetti destinatari delle richieste di cui al presente provvedimento avrebbero quindi dovuto comunicare all’Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo di PEC, utilizzando il servizio Entratel o Fisco on line. In considerazione di quanto chiarito dalla Risoluzione in oggetto, l’indirizzo Pec non dovrà essere più trasmesso dai soggetti che sono già presenti sull’IniPec. R.M. 88/E/2014 6 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Legge di stabilità 2015: ok del CdM Il testo della legge di stabilità 2015 approda in Consiglio dei Ministri, per Quotidiano Fiscal Focus del 16.10.2014 trovare la sua definitiva approvazione. Si tratta di una manovra da 30 miliardi, relativa alla programmazione dei conti del prossimo anno, con la quale il presidente Renzi si impegna a ridurre le imposte per 18 miliardi. I 30 miliardi avranno da un lato le "coperture", ossia voci specifiche che generano la disponibilità economica, e d’altro canto dei capitoli di spesa, verso i quali i fondi vengono destinati. Perché vi sia il pareggio, le due voci devono essere equivalenti, anche se nella nuova legge di stabilità 2015 alcune misure risultano “a costo zero”, come quella dell’anticipo mensile, su base volontaria, del Tfr in busta paga. Tra le fonti di finanziamento o coperture di natura "fiscale" spicca la lotta all'evasione, attraverso l'estensione del meccanismo di reverse charge e la riduzione dei premi sui giochi, come sulle slot machine (3 miliardi). Viene, inoltre, prevista una riorganizzazione delle detrazioni fiscali degli oneri detraibili al 19%, relativi alle spese sanitarie: viene introdotto un meccanismo secondo l’aliquota al 19% degli oneri detraibili decresce al crescere del reddito. Tra le misure che portano alla riduzione delle tasse per 18 miliardi, vi è invece la conferma del bonus Irpef da 80 euro al mese in busta paga (10 miliardi) e il taglio dell'Irap (6,5 miliardi). Inoltre, viene previsto iltaglio del versamento dei contributi per tre anni per i neo-assunti (1,5 miliardi). Ai Comuni è poi garantita la possibilità di fruire di un miliardo sul patto di Stabilità, da usare per smuovere le risorse necessarie agli investimenti, e la stessa cifra è destinata alla scuola, mentre si attende la conferma dei bonus per le ristrutturazioni. Gli ammortizzatori sociali vengono potenziati con 1,5 miliardi e mezzo miliardo viene destinato al ripristino della detrazione da 200 euro per la nuova tassa unica comunale sull’abitazione principale. La tassa comunale unica – Il Governo si impegna a revisionare la normativa inerente la tassazione immobiliare comunale, garantendo semplificazione e certezza della norma per i contribuenti, una maggiore autonomia tributaria ai comuni, un sistema armonizzato di agevolazioni sul territorio nazionale per le abitazioni principali. 7 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Lavoro – Importanti novità sono state previste anche in materia di lavoro. In particolare stiamo parlando dell’operazione che consente ai lavoratori di usufruire su base volontaria il Tfr in busta paga, ma solo a partire dall’anno corrente (è escluso dalla manovra il Tfr maturato negli anni passati). L’intervento, che scatterà operativamente dalla seconda metà del 2015 e riguarderà anche i lavoratori che hanno scelto di spostare il Tfr verso i fondi pensione, concede sostanzialmente tre possibilità ai lavoratori: lasciare la liquidazione in azienda, convogliarla sui fondi pensione oppure beneficiarne nello stipendio in un’unica soluzione o attraverso una spalmatura mese per mese. In entrambi i casi, il premier Matteo Renzi garantirà l’attuale tassazione agevolata. Il ddl, inoltre, prevede sostanziali agevolazioni anche sul fronte Irap. Infatti, per le imprese sarà interamente deducibile il costo del lavoro per un valore di 6,5 miliardi di euro. Sempre sul lato delle imprese, occorre segnalare la decontribuzione triennale dei contributi per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, ossia quelle che saranno fatte con il contratto a tutele crescenti previsto dal Jobs act. Secondo le prime stime, su una retribuzione di 24 mila euro lordi l'azienda che stabilizza un contratto a tempo indeterminato risparmia 9.250 euro l'anno sul costo del lavoro rispetto al ricorso a un contratto a termine. Quanto al famoso bonus 80 euro, la misura viene confermata anche per l’anno 2015 e allargata ma solo per le famiglie numerose con un solo stipendio. In particolare, il tetto massimo di 26 mila euro lordi inizialmente fissati a giugno, sale ora a 31 mila euro con due figli a carico, a 40 mila con tre e a 50 mila con quattro. CDM 15.10.2014 Enti non commerciali: erogazioni alle Onlus detraibili Le liberalità in denaro erogate in favore delle ONLUS da parte degli enti non Quotidiano Fiscal Focus commerciali residenti devono continuare a considerarsi detraibili dall’Ires dovuta dagli stessi nella misura del 19 per cento, così come fissata dall’art. 147 del TUIR. E’ questa un’importante precisazione fornita dall’Agenzia delle entrate con la Risoluzione 89 /E del 17 ottobre 2014. R.M. 89/E/2014 8 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Acquisto per usucapione di beni immobili – Applicabilità delle agevolazioni prima casa Quotidiano Fiscal Focus Con la risoluzione 90 del 17.10.2014, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che nel caso in cui le dichiarazioni necessarie per fruire delle agevolazioni ‘prima casa’ non siano state rese nella sentenza e negli atti del procedimento relativi all’acquisto di un immobile per usucapione, i contribuenti interessati potranno, comunque, beneficiare delle predette agevolazioni mediante integrazione dell’atto giudiziario, con dichiarazione autenticata nelle firme, da autorità anche diversa da quella che aveva redatto il provvedimento giudiziario, da allegare al provvedimento stesso nelle more della sua registrazione (cfr. circolare 12 agosto 2005, n. 38). R.M. 90/E/2014 Scomputabilità imposta sostitutiva rivalutazione partecipazioni esclusa per i donatari Quotidiano Fiscal Focus Con la risoluzione 91 del 17.10.2014, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che in caso di rideterminazione del costo di acquisto della partecipazione posseduta alla data del 1° gennaio 2014, i donatari non possano scomputare l’imposta sostitutiva corrisposta dai donanti. R.M. 91/E/2014 9 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Giurisprudenza Reati fiscali. Amministratore punibile due volte Quotidiano Fiscal Focus Giurisprudenza 14.10.2014 Non c’è violazione del principio del ne bis in idem se l’amministratore di società viene condannato una prima volta per il reato di omessa dichiarazione e una seconda volta per quello di distruzione od occultamento delle scritture contabili. È quanto emerge dalla sentenza 13 ottobre 2014 n. 42555 della Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale. Gli ermellini hanno confermato la condanna alla pena (condizionalmente sospesa) di mesi 8 di reclusione inflitta dalla Corte d’appello di Lecce all’amministratore di una SRL, imputato del reato di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 74 del 2000. La difesa aveva fatto presente che il ricorrente aveva già subito un processo per il reato di omessa dichiarazione ex art. 5 D.Lgs. n. 74/2000 che si era chiuso con la sentenza versata in atti; sicché, nel condannarlo per il reato di cui all’articolo 10 del medesimo D.Lgs., la Corte d’appello leccese era incorsa nella violazione dell’articolo 649 del codice di procedura penale secondo cui l’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo è diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze. Ebbene, la S.C. ha ritenuto la doglianza infondata perché, ai fini della preclusione connessa al principio del “ne bis in idem”, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento e nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo di luogo e di persona (cfr. SS.UU. n. 34655/05); corrispondenza che giustamente non è stata ravvisata dal giudice di merito, posto che la violazione in relazione alla quale è stata resa, nel 2010, dal Tribunale di Brindisi la sentenza prodotta dalla difesa ha riguardato una condotta (l’omessa dichiarazione) del tutto distinta e autonoma, sia sul piano naturalistico che su quello giuridico, rispetto a quella dedotta nel presente giudizio. Cassazione Penale, sentenza depositata il 13 ottobre 2014 10 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Stop al sequestro dei conti della società Quotidiano Fiscal Focus Giurisprudenza 14.10.2014 Nei confronti di una persona giuridica è consentito il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di denaro o di altri beni fungibili oppure di beni comunque direttamente riconducibili al profitto del reato; mentre non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di altri beni della persona giuridica, salvo che questa non rappresenti un mero apparato fittizio utilizzato per commettere il reato fiscale. È quanto emerge della sentenza 13 ottobre 2014 n. 42564 con cui la Corte di Cassazione (precisamente la Terza Sezione Penale) ha annullato con rinvio un’ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli, poiché non conforme ai principi espressi dalle Sezioni Unite, in tema di applicabilità del sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, ai beni appartenenti a una società per reati fiscali commessi dal legale rappresentante. Ad avviso della S.C., l’ordinanza impugnata soffre del vizio di motivazione lamentato dai ricorrenti perché il Tribunale partenopeo “non specifica che quanto assoggettato a vincolo presso le diverse società o in capo ai singoli indagati rappresenta il profitto del reato tributario per cui si procede, limitandosi a ritenere corretto l’operato del GIP nel disporre il sequestro per equivalente fino alla concorrenza dell’imposta evasa delle somme presenti sui conti correnti bancari intestati alle persone giuridiche e, solo in caso di incapienza, sui conti correnti personali degli amministratori pro tempore”. Da qui il rinvio per nuovo esame. Cassazione Penale, sentenza depositata il 13 ottobre 2014 Dichiarazione fraudolenta: responsabilità del socio ex CDA Quotidiano Fiscal Focus Giurisprudenza 15.10.2014 Il socio è responsabile del reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000 se nel periodo in cui è stato consigliere di amministrazione ha consentito l’utilizzo delle fatture per operazioni inesistenti. È quanto emerge dalla sentenza 14 ottobre 2014 n. 42899 della Corte di Cassazione – Quinta Sezione Penale. Ad avviso degli Ermellini, il rilievo difensivo, finalizzato a escludere la sussistenza del contributo materiale del ricorrente al reato, della presentazione delle dichiarazioni fiscali per i periodi di imposta 1999 e 2000 in epoca successiva alla sua uscita dal CDA 11 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info della SPA, non tiene conto del fatto “che il concorso nel reato di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 74/2000 è configurabile anche nei confronti di coloro che - anche se addirittura estranei o privi di cariche nella società a cui si riferisce la dichiarazione fraudolenta - abbiano, in qualsivoglia modo, partecipato a creare il meccanismo fraudolento”. Nella specie, il prevenuto ha consentito all’amministratore della società, sottoscrittore della dichiarazione fraudolenta, di avvalersi della documentazione fiscale fittizia, e tanto basta, sulla base del richiamato principio, a legittimare il giudizio di responsabilità. Affinchè si configuri il concorso di persone nel reato è sufficiente la consapevole partecipazione anche a un segmento della linea unitaria della condotta criminosa, allorché, consentendo il raggiungimento dell’evento, essa abbia avuto efficacia decisiva nella realizzazione del piano ideato dal correo. Cassazione Penale, sentenza depositata il 14 ottobre 2014 Sopravvenienza tassabile: sequestro se è omessa dichiarazione Quotidiano Fiscal Focus Giurisprudenza 15.10.2014 Il credito ottenuto dopo l’apertura della procedura concorsuale, a titolo di risarcimento del danno, costituisce sopravvenienza tassabile. Pertanto, in ipotesi di cessione a terzi di detto credito, la mancata indicazione della plusvalenza in dichiarazione, con conseguente mancato pagamento della relativa imposta, giustifica il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca. È quanto emerge dalla sentenza 14 ottobre 2014 n. 42886 della Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale. Cassazione Penale, sentenza depositata il 14 ottobre 2014 12 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Riciclaggio: commercialista ai domiciliari Quotidiano Fiscal Focus Giurisprudenza 16.10.2014 Rischia gli arresti domiciliari il commercialista indagato per riciclaggio, anche se è incensurato. È quanto emerge dalla sentenza n. 43130/14, pubblicata il 15 ottobre presso la Seconda Sezione Penale della Cassazione. Una professionista, indagata con altri soggetti per fatti di riciclaggio, ha impugnato l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame, accogliendo l’appello del PM, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari con divieto di comunicare con persone diverse da quelle coabitanti. Contrariamente al GIP, il Tribunale ha ravvisato il pericolo della reiterazione della condotta criminosa. Di diverso avviso la difesa, che quindi ha portato la vicenda all’attenzione dei Supremi Giudici, i quali, però, hanno disatteso il ricorso (in sentenza si legge che lo stato di incensuratezza non dimostra automaticamente l’assenza di pericolosità, potendo questa essere desunta, come prevede l’articolo 274 lett c) c.p.p., dai comportamenti e dagli atti concreti dell’agente quale specifico elemento significativo per valutare la sua personalità. Il giudice di merito ha individuato le specifiche modalità delle condotte ascritte all’indagata, in particolare, “lo svolgimento di prestazioni non riconducibili all’ordinaria attività professionale di commercialista, una radicata ed elevata inclinazione delinquenziale alla commissione di fattispecie criminose analoghe, facilità, sfrontatezza e propensioni non comuni ad ideare e attuare meccanismi ingannevoli e complessi volti a creare situazioni simulate e artificiose per ripulire denaro di illecita provenienza”. Il giudice d’appello cautelare non ha poi mancato di evidenziare che la professionista “non aveva negato la sua disponibilità per un’operazione illecita analoga, da attuare con le medesime modalità, come si evinceva dalla conversazione telefonica intercettata […], richiamata anche dal giudice per le indagini preliminari nell’ordinanza appellata”. Insomma, il Tribunale ha operato una valutazione che, in modo globale, ha preso in considerazione entrambi i criteri direttivi indicati dall’articolo 274, lett. c) cit., ossia le specifiche modalità e circostanze del fatto e la personalità della persona sottoposta a indagini, desunta da comportamenti o atti concreti). Cassazione Penale, sentenza depositata il 15 ottobre 2014 13 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Induttivo: gli investimenti giustificano le perdite Quotidiano Fiscal Focus Giurisprudenza 16.10.2014 Lo scostamento dalle medie di settore e le continue perdite di esercizio non sempre legittimano l’accertamento induttivo dei ricavi: la società può superare la presunzione dell’Ufficio se il giudice accerta l’incidenza sulle perdite degli investimenti fatti per accrescere l'avviamento aziendale. È quanto emerge dalla sentenza 15 ottobre 2014 n. 21791 della Sezione Tributaria della Cassazione. La S.C. si è pronunciata riguardo a un ricorso presentato da una SNC e dai suoi soci, in una controversia concernente un avviso di accertamento fondato sull’asserita mancata fatturazione e contabilizzazione di ricavi, nonché sulla contabilizzazione di costi non inerenti. Nell’accogliere il ricorso dei contribuenti, gli ermellini osservano che, in presenza di scritture contabili formalmente corrette, non è sufficiente, ai fini dell'accertamento di un maggior reddito d'impresa, il solo rilievo dell'applicazione da parte del contribuente di una percentuale di ricarico diversa da quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza, ma occorre invece che risulti qualche elemento ulteriore, incidente sull'attendibilità complessiva della dichiarazione, vale a dire la concreta ricorrenza di circostanze gravi, precise e concordanti. Nel caso in esame, la CTR meneghina ha individuato quale “elemento ulteriore”, incidente sull'attendibilità complessiva della dichiarazione, il fatto che la società contribuente aveva dichiarato dal 1997 al 2003 una perdita e ha ritenuto che tale dato fosse idoneo a conferire alla presunzione semplice, costituita dallo scostamento dei ricavi dalle media di settore, quei caratteri di gravità e precisione richiesti dall'articolo 2729 c.c., affermando altresì che la contribuente non aveva fornito spiegazioni valide e convincenti sui motivi delle perdite, continuate e ripetute, contrastanti con ogni logica imprenditoriale. Ma ad avviso dei giudici del Palazzaccio la motivazione della sentenza impugnata è “carente e inidonea” a giustificare la ripresa fiscale perché, - si legge in sentenza - “a fronte delle specifiche giustificazioni della contribuente, astrattamente rilevanti e supportate da idonea documentazione, in ordine alle ragioni delle perdite di esercizio, imputate, in particolare, ai notevoli investimenti effettuati ai fini di accrescere l'avviamento aziendale, la CTR ha omesso di verificare, dandone conto in motivazione, la fondatezza, rilevanza, e incidenza causale di dette giustificazioni, e di fornire sostegno argomentativo alla generica affermazione di inidoneità delle giustificazioni fornite dalla contribuente”. La vicenda dovrà pertanto essere riesaminata. Cassazione Tributaria, sentenza depositata il 15 ottobre 2014 14 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Registro: elusione il passaggio di quote Quotidiano Fiscal Focus Giurisprudenza 16.10.2014 È legittimo il recupero della maggiore imposta di registro in caso di cessione a terzi delle quote e degli immobili della società appena costituita. È quanto emerge dalla sentenza 15 ottobre 2014 n. 21770 della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria. Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso proposto da due contribuenti, in una controversia concernente alcuni avvisi di liquidazione con cui venivano richieste le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione a un atto di costituzione di società con conferimento di azienda riqualificato come compravendita d’azienda, ai sensi dell’articolo 20 del D.P.R. n. 131/86. Secondo la S.C., la disposizione antielusiva di cui all’articolo 20 del D.P.R. 131/86 vincola l’interprete a privilegiare, nell'individuazione della struttura del rapporto giuridico tributario, la sostanza sulla forma, cioè il dato giuridico reale conseguente alla natura intrinseca degli atti e ai loro effetti giuridici, rispetto a ciò che formalmente è enunciato, anche in maniera frazionata, in uno o più atti. L’articolo 20 non è solo una norma interpretativa degli atti registrati, ma una disposizione volta a identificare l’elemento strutturale del rapporto giuridico tributario, che “è dato dall’oggetto e che viene fatto coincidere con gli effetti giuridici indicativi della capacità contributiva dei soggetti che li compiono”. Ebbene, la decisione impugnata è conforme a questi principi, laddove la CTR emiliana “ha riconosciuto gli effetti giuridici derivanti dal collegamento negoziale tra l'atto di costituzione di società e la successiva vendita a terzi delle quote della società di persone, costituita appena un mese prima dai signori [….] mediante conferimento dell'azienda e degli immobili sopra descritti come quelli propri di una compravendita immobiliare, anche tenendo conto quindi del comportamento delle parti successivo all'atto di costituzione della società stessa”. Ai contribuenti non resta che pagare le spese processuali. Cassazione Tributaria, sentenza depositata il 15 ottobre 2014 15 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Vendita e locazioni: la pubblicità in vetrina si paga Quotidiano Fiscal Focus Giurisprudenza 17.10.2014 L'agenzia immobiliare deve versare l'imposta sulla pubblicità per i cartelli esposti nelle vetrine, raffiguranti case in vendita o in locazione, con le relative descrizioni. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione - Sezione Tributaria -, che con l'ordinanza n. 21966/14 (pubblicata il 16 ottobre) ha cassato la sentenza con cui la CTR di Venezia-Mestre ha sostenuto che la vetrina di un’agenzia immobiliare deve considerarsi alla stregua dello scaffale di un qualsiasi esercizio commerciale, avente lo scopo di contenere i prodotti trattati, la mera descrizione dei quali, ancorché effettuata su un cartoncino che riporta il logo dell’agenzia, non vale a integrare un vero e proprio messaggio pubblicitario, anche se i cartoncini si prendono in considerazione nel loro numero globale, affissi su un supporto di tre metri quadrati. Ebbene, ad avviso degli Ermellini, i cartelli esposti nelle vetrine delle agenzie immobiliari, contenenti l’immagine fotografica o la scheda descrittiva di immobili, vanno considerati “mezzi pubblicitari”, perché promuovono la vendita o la locazione (vale a dire pubblicizzano) degli immobili raffigurati e quindi promuovono (vale a dire pubblicizzano) l’offerta di servizi dell’agenzia che di tali immobili gestisce la mediazione; agenzia che quindi gode dell’effetto promozionale generato dai cartelli anche indipendentemente dalla riproduzione, sugli stessi, del proprio logo e dei propri recapiti. E allora la CTR ha errato nel negare l’assoggettamento dei cartelli del contribuente all’imposta sulla pubblicità senza accertare se in concreto ricorressero i presupposti per l’esenzione fissati dalla lettera a) dell’articolo 17 n. 507/93. Cassazione Tributaria, sentenza depositata il 16 ottobre 2014 Fatture false in diversi circondari: di chi la competenza? Quotidiano Fiscal Focus Giurisprudenza 17.10.2014 Per i reati in materia di dichiarazione, disciplinati dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 74/2000, la competenza per territorio del giudice penale va individuata in base al luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Nel caso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti rilasciate in luoghi rientranti in diversi circondari, la competenza si radica, invece, nel luogo in cui ha sede l’Ufficio del PM che ha per primo iscritto la notizia di reato. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dalla Terza Sezione Penale della Cassazione con la sentenza n. 43320/14, depositata il 16 ottobre. (In sentenza si legge: il criterio di carattere generale, per la determinazione della competenza per 16 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info territorio nei reati tributari, fa leva sui principi delineati dall'articolo 8 cod. proc. pen., al quale l’articolo 18 del D.Lgs. n. 74/2000 espressamente rinvia, disponendo infatti che, qualora la competenza per territorio non possa essere determinata ai sensi dell’art. 8 cod. proc. pen. [luogo di commissione], è competente il giudice del luogo di accertamento del reato. Detto criterio generale trova le seguenti due eccezioni: 1] nel caso dei reati tributari c.d. in dichiarazione - che sono quelli previsti dal capo I del titolo II del D.Lgs. n. 74 del 2000 - è competente il giudice del luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale poiché in tale luogo, secondo l'espressa previsione dell'art. 18, comma 2, del medesimo D.Lgs., il reato si considera consumato; 2] nel caso del reato di cui all'art. 8 D.Lgs. n.74 del 2000, limitatamente all'ipotesi di plurime fatture o altri documenti per operazioni inesistenti emessi o rilasciati nel medesimo periodo di imposta ma in luoghi rientranti in diversi circondari, la competenza spetta al giudice del luogo ove ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen.). Cassazione Penale, sentenza depositata il 16 ottobre 2014 IRAP per giornalista-scrittore con proprio studio Quotidiano Fiscal Focus Giurisprudenza Rischio IRAP per il giornalista-scrittore che ha un proprio studio ben attrezzato. È quanto emerge dalla sentenza 17 ottobre 2014 n. 21989 della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria. La S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della CTR di Bologna che ha escluso il presupposto impositivo in capo al contribuente, di professione giornalista-scrittore, senza motivare adeguatamente sul perché abbia ritenuto che l’esercizio dell’attività, negli anni per cui è stato chiesto il rimborso, fosse avvenuto con attrezzature minimali ed essenziali; l'Ufficio ha infatti evidenziato che il contribuente si era avvalso delle strutture del proprio studio, con spese per immobili di notevole importo, e che aveva utilizzato beni strumentali del valore di oltre lire 15.000.000 per ogni anno (nella specie, l’effettuazione di dette spese ha trovato conforto nei depositati prospetti del quadro RE). Cassazione Tributaria, sentenza pubblicata il 17 ottobre 2014 17 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Autotutela: sì alla doppia rettifica con sanzione minore Quotidiano Fiscal Focus Giurisprudenza In tema di autotutela, è lecito che l’Amministrazione finanziaria, in relazione a una medesima pretesa fiscale, notifichi due diversi avvisi di rettifica che differiscono completamente riguardo all’ammontare delle sanzioni, applicate in misura minore nel secondo caso: mentre l'integrazione o la modificazione in aumento dell'accertamento originario deve necessariamente formalizzarsi nell'adozione di un nuovo avviso di accertamento – specificamente motivato a garanzia del contribuente che ne è destinatario - il quale si aggiunge a, oppure sostituisce, quello originario, l'integrazione o la modificazione in diminuzione, non integrando una "nuova" pretesa tributaria, ma soltanto una pretesa "minore", non necessita neppure di una forma o di una motivazione particolari. Ne deriva che l’A.F. non è affatto vincolata (come sostenuto nella specie dal contribuente) a dover procedere alla riduzione della propria pretesa necessariamente e unicamente nel giudizio di opposizione all’iniziale atto impositivo emesso per maggiore importo. È quanto ha affermato la Corte di Cassazione – Sezione Tributaria, con la sentenza 17 ottobre 2014 n. 22019, respingendo il ricorso del titolare di una ditta individuale colpito da un accertamento ai fini IVA. Cassazione Tributaria, sentenza pubblicata il 17 ottobre 2014 18 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Commenti Fisco Per le nuove imprese aiuti a chi investe Fiscal News n. 281 del 13.10.2014 Sono introdotti maggiori aiuti economici alle nuove imprese che decidono di investire. In sostanza, le società che avviano l'attività fino al 30 giugno del prossimo anno possono massimizzare il beneficio derivante dal credito di imposta per l'acquisto di macchinari nuovi introdotto dal D.L. 91/2014. Se l'investimento viene pagato con nuovi apporti di capitale, l'incentivo si cumula con la detassazione Ace potenziata per il triennio 2014-2016. In caso di finanziamenti bancari, le Pmi potranno usufruire della nuova Sabatini. Pertanto il quadro delle novità si può riassumere in: - bonus investimenti; - Ace potenziata; - Nuova Sabatini. Agevolazioni Rimborso Iva terzo trimestre Fiscal News n. 282 del 13.10.2014 Entro il prossimo 31 Ottobre, al verificarsi di determinate condizioni, i contribuenti possono presentare il Modello TR per chiedere il rimborso, oppure utilizzare in compensazione, il credito IVA del terzo trimestre 2014. I presupposti previsti affinché il credito infrannuale sia compensabile/rimborsabile devono essere valutati con riferimento al trimestre di maturazione del credito. È possibile richiedere a rimborso/compensazione il credito infrannuale se nel trimestre di maturazione del credito (le ipotesi sono alternative tra di loro): 1. sono state effettuate operazioni attive con un’aliquota media inferiore a quella sugli acquisti; 2. sono state effettuate operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% delle operazioni effettuate; 3. sono stati acquistati beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 degli acquisti imponibili del trimestre; 4. vi è presenza di rappresentanza fiscale o di identificazione diretta; 5. sono state effettuate operazioni nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate. 19 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info L’art. 9 D.L. 35/2013, a decorrere dal 2014, ha aumentato da €. 516.456,90 a € 700.000 il limite di crediti fiscali e contributivi che possono essere compensati mediante modello F24. L’utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale è consentito: per importi superiori ad euro 5.000,00, dal 16 del mese successivo alla presentazione dell’istanza da cui lo stesso emerge; per importi inferiori ad euro 5.000,00, dal 10° giorno successivo alla presentazione dell’istanza da cui il credito emerge (Provv. 21 dicembre 2009). IVA Niente esterovestizione se c’è il radicamento effettivo Nel presente intervento analizzeremo una recente sentenza in tema di Fiscal Approfondimento n. 41 del 14.10.2014 esterovestizione societaria. Si tratta in particolare della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Verona, n. 327/2014 del 21 luglio 2014. Nel richiamato intervento giurisprudenziale è stato ribadito, in conformità con il consolidato orientamento della giurisprudenza comunitaria e nazionale, che una società che effettivamente radica la propria attività produttiva in un altro Stato comunitario non pone in essere alcun comportamento elusivo od abusivo meritevole di essere represso dagli ordinamenti degli altri Stati dell’Unione Europea. Ecco la ragione per la quale è in contrasto con il principio della libertà di stabilimento un’interpretazione dell’art. 73, comma 3, del TUIR che di fatto porti a disconoscere la residenza di un soggetto realmente impiantato in un altro Stato membro. IRES La comunicazione delle auto in comodato Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha fornito alcune precisazioni con Fiscal News n. 283 del 14.10.2014 un proprio documento, la circolare 15513/2014, in merito ai contenuti dell'art. 94, del comma 4-bis, D.Lgs. 285/1992 che dispone alcuni adempimenti stringenti, finalizzati all'aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli e dei documenti di circolazione. In estrema sintesi, si tratta di una norma che prevede l'obbligo di comunicazione tempestiva dei soggetti che abitualmente, e per un periodo superiore a trenta giorni, utilizzano veicoli intestati a soggetti diversi dagli intestatari. 20 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info La predetta disposizione, in vigore già dal 2012, era rimasta in stand-by a causa della mancata realizzazione delle relative procedure informatiche. Intervenendo con la recente Circolare, il Ministero, dopo aver individuato la nozione di utilizzatore, ha fissato al 3.11.2014 la decorrenza dell’obbligo in esame, confermando la sanzione pari a € 705 unitamente al ritiro della carta di circolazione. Adempimenti Successioni: come cambiano aliquote e franchigia Solo dopo aver presentato la dichiarazione di successione all’Agenzia delle Fiscal News n. 284 del 14.10.2014 Entrate, quest’ultima provvede a notificare agli eredi la liquidazione dell’imposta di successione che va saldata entro i 60 giorni successivi alla richiesta. I soggetti obbligati al pagamento dell’imposta sulle successioni (eredi) sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta nell’ammontare complessivamente dovuto da essi stessi e dai legatari ed i legatari seppur limitatamente al singolo legato ricevuto. Attualmente l'imposta di successione è dovuta sulla base di quattro aliquote che variano a seconda del grado di parentela degli eredi e da un paio di franchigie, ovvero di specifiche soglie di esenzione entro le quali l'imposta non è dovuta. Trattasi in particolare delle seguenti: 4%, per i beni devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, (sopra 1 milione di euro); 6%, per i beni devoluti a favore di fratelli e sorelle, degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, (sopra i 100mila euro); 8%, per i beni devoluti a favore di altri soggetti. Secondo le indiscrezioni della stampa, dal 2015 si prevede l’aumento delle aliquote e l’abbassamento della franchigia sopra la quale scattano i prelievi. La soglia di 1 milione di euro per gli eredi in linea retta potrebbe essere ridotta tra 200 e 300mila euro e contestualmente potrebbero alzarsi le aliquote dal 4 al 5% per gli eredi in linea retta, dal 6 all’8% per gli altri parenti e dall’8 al 10% per gli estranei. Per fratelli e sorelle la riduzione ipotizzata porterebbe la franchigia dagli attuali 100mila a 30mila o 50mila euro. Imposta di successione 21 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Adesione al nuovo cassetto fiscale entro il 31 ottobre Fiscal News n. 285 del 15.10.2014 Gli intermediari utenti del servizio telematico “Entratel”, dovranno necessariamente sottoscrivere le nuove condizioni generali di adesione al servizio di consultazione del Cassetto Fiscale Delegato entro il prossimo 31 ottobre. Più precisamente, gli intermediari interessati dalla nuova scadenza sono quelli che, al 31 ottobre 2013, avevano già aderito al servizio “Cassetto fiscale delegato” secondo le previgenti condizioni. È importante sottolineare che, in mancanza di tale adesione, dal 1° novembre 2014 decadranno tutte le deleghe conferite dai propri clienti. Intermediari Le 10 azioni per i giovani imprenditori agricoli Fiscal News n. 286 del 15.10.2014 Il Ministero delle Politiche agricole mette a disposizione, attraverso il piano Campolibero, l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare e la Politica agricola comune (PAC) 2014-2020, dieci tipologie di agevolazioni che vogliono favorire l'occupazione dei giovani nel comparto agricolo. Dai mutui a tasso zero agli sgravi sul costo del lavoro. Imprese Rate condominiali: sotto i 1.000 euro non è obbligatorio il bonifico Fiscal News n. 287 del 16.10.2014 La “Riforma del condominio” (Legge n. 220 dell’11/12/2012) che è entrata in vigore dal 18 giugno 2013 prevede 32 articoli e affronta tra le tematiche più indicative quelle di carattere finanziario relative al conto corrente condominiale per l’amministrazione delle spese comuni. Dal 18 giugno 2013, infatti, ogni somma che afferisce all’amministrazione del Condominio deve transitare dal conto corrente che dev’essere necessariamente intestato al Condominio stesso e non più al suo amministratore. La norma vuole garantire la tracciabilità dei movimenti condominiali e consentire, una attività di controllo sull’operato dell’amministratore da parte del singolo condomino e/o dell’assemblea, consentendo gli opportuni riscontri grazie all’accesso all’estratto conto. La novella legislativa che ha l’evidente finalità di prevenire situazioni di scorrettezza nella gestione del contante sembra consentire il pagamento delle 22 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info rate condominiali in contanti, purché inferiori ai 1.000 euro e purché il versamento sia supportato da documenti giustificativi chiari. Questa è l’interpretazione del Mef, chiamato ad interpretare la norma dal viceministro Luigi Cassero. Contribuenti Gli adempimenti per il bonus mobili Fiscal News n. 288 del 16.10.2014 Con il D.L. 4 giugno 2013, n. 63 convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 il Legislatore ha introdotto una serie di incentivi volti a contrastare la crisi del settore industriale. In particolare, l’articolo 16, comma 2 del citato Decreto riconosce una specifica detrazione IRPEF, nella misura del 50%, con riferimento a determinate spese “di arredamento” sostenute nell’ambito di interventi di recupero del patrimonio edilizio. L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 11/E del 21/5/2014 ha fornito alcune precisazioni circa gli adempimenti da mettere in atto per fruire del bonus. Tra le più importanti si cita il fatto che: il contribuente che nel bonifico di pagamento non indica la stessa causale prevista da banche e poste per i pagamenti relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati, non può fruire della detrazione Irpef; se invece vengono utilizzati bancomat o carte di credito è necessario conservare, oltre allo scontrino o alla fattura, anche la documentazione di addebito sul conto corrente. IRPEF Dichiarazione fraudolenta. Niente condanna se non si trovano i documenti falsi Fiscal G&S n. 71 del 16.10.2014 Non si può contestare il reato di dichiarazione fraudolenta, ex art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, al contribuente che non ha conservato i documenti ideologicamente falsi (fatture, schede carburante etc.) nei registri contabili e nella documentazione fiscale dell’azienda e ciò anche se i relativi costi sono stati esposti in dichiarazione. È quanto emerge dalla sentenza 29 settembre 2014 n. 40198 della Corte di Cassazione - Terza Sezione Penale della Cassazione. Con riguardo alla doglianza difensiva secondo cui il reato di dichiarazione fraudolenta non si configura in mancanza della prova delle fatture e della loro conservazione nei registri contabili, i giudici del Palazzaccio hanno osservato 23 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info che, per esplicita previsione dell’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 74/2000, “il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti quando tali fatture sono registrate nelle scritture contabili o sono detenute a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria”. Dunque, per l’integrazione del reato è necessario: che la dichiarazione fiscale CONTENGA effettivamente l’indicazione di elementi passivi fittizi; che le fatture (o gli altri documenti) ideologicamente false, che dovrebbero supportare detta indicazione, SIANO CONSERVATE nei registri contabili o nella documentazione fiscale dell’azienda, perché in ciò consiste l’atteggiamento di avvalersi delle fatture come richiesto dalla norma. Nel caso di specie è stata la stessa Corte territoriale ad affermare – si legge in sentenza - “l’inesistenza delle schede carburante (queste, infatti, non sono state reperite presso il contribuente, ndr.), cioè di quei documenti contabili indicati nel capo di imputazione; è quindi palese l’errore di diritto nel ritenere la sussistenza del reato in mancanza di uno degli elementi costitutivi (conservazione delle fatture o degli altri documenti nei registri contabili o nella documentazione fiscale dell’azienda)”. La parola è pertanto tornata al giudice di merito, per nuovo esame. Contenzioso Liti fiscali. Elaborati peritali senza preclusioni Fiscal G&S n. 72 del 16.10.2014 Le notizie e i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Lo stabilisce il comma 4 dell’articolo 32 del D.P.R. n. 600/73, disposizione che comunque non opera rispetto agli elaborati peritali e i documenti provenienti da altre Amministrazioni Pubbliche, che quindi possono essere esibiti dal contribuente per la prima volta in giudizio. È quanto emerge sentenza n. 335/05/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo. Le richieste e gli inviti degli Uffici innescano un subprocedimento finalizzato a favorire il dialogo tra Fisco e contribuente, in vista di un chiarimento delle rispettive posizioni capace di escludere il contenzioso in base ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione. Il Legislatore ha quindi ritenuto di dover SANZIONARE con la preclusione dell’inutilizzabilità la condotta del contribuente che si sottrae al dialogo con l’Amministrazione Finanziaria, 24 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info stabilendo il DIVIETO DI ALLEGAZIONE di dati e documenti non forniti in sede precontenziosa. Ebbene, la preclusione della non utilizzabilità dei documenti non esibiti in sede di verifica è stata al centro di una recente decisione della CTP di Brescia, che ha trattato il caso di un contribuente al quale l’Agenzia delle Entrate ha chiesto “lumi” in merito a una serie di cessioni aventi a oggetto azioni societarie. Il Collegio ha sostanzialmente aderito alla tesi del contribuente secondo cui la preclusione di cui all’articolo 32 comma 4 del D.P.R. 600, invocata dall’Ufficio finanziario, di certo non riguarda gli elaborati peritali e i documenti rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni; peraltro, anche a voler ritenere operante la preclusione, nella specie non è stato prodotto il questionario, circostanza che ha reso impossibile accertare se l’Amministrazione Finanziaria avesse avvertito l’interessato circa le conseguenze di una mancata risposta. A tal proposito in sentenza si legge: “l’Ufficio, pur avendone l’onere a seguito della proposta eccezione di inutilizzabilità, non ha a propria volta prodotto il questionario inviato al ricorrente, rendendo in tal modo impossibile verificare se esso contenesse l’espresso avvertimento delle conseguenze derivanti dalla omessa risposta, e se tale richiesta di documentazione avesse carattere sufficientemente specifico per giustificare la sanzione della inutilizzabilità successiva stabilita dal citato art. 32. Occorre inoltre considerare che parte della documentazione prodotta dal ricorrente consiste in elaborati peritali e documenti provenienti da altre Pubbliche Amministrazioni, i quali sono estranei all’ambito applicativo dell’art. 32 comma 4 del D.P.R. n. 29 settembre 2014 n. 600”. Contenzioso Canoni di locazione non percepiti L’art. 26, TUIR dispone che i canoni di locazione immobiliare ad uso abitativo Fiscal News n. 289 del 17.10.2014 concorrono alla determinazione del reddito imponibile del locatore indipendentemente dalla loro percezione. Raramente accade che si verifichi il caso in cui i locatori, siano essi persone fisiche, enti ed imprese, anche in forma societaria, non percepiscano i canoni di locazione ed abbiano ottenuto una sentenza di sfratto per morosità: solo in tali ipotesi infatti, è prevista la possibilità di non dichiarare tali redditi o di fruire di un credito d’imposta, qualora i canoni non percepiti abbiano concorso a determinare l’imposta liquidata (art. 8, comma 5, Legge n. 431/98). L’agevolazione in esame si applica esclusivamente alle locazioni ad uso abitativo, quindi, per immobili appartenenti alla categoria catastale “A” (A/10 escluso). 25 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Per le locazioni di immobili non abitativi il legislatore tributario non ha previsto una disposizione analoga. Ne consegue che: il relativo canone, ancorché non percepito, va comunque dichiarato, nella misura in cui risulta dal contratto di locazione, fino a quando non intervenga una causa di risoluzione del contratto medesimo; le imposte assolte sui canoni dichiarati e non riscossi non potranno essere recuperate. IRPEF Rent to buy: profili fiscali Con la norma di comportamento n. 191, l’AIDC (Associazione Italiana Dottori Fiscal News n. 290 del 17.10.2014 commercialisti) ha analizzato il trattamento fiscale del contratto di rent to buy, che, come noto, è un contratto che prevede, contestualmente alla stipula del contratto, il trasferimento del possesso e del godimento dell’immobile al locatario-acquirente, come ne fosse effettivo proprietario, a fronte della corresponsione di un canone periodico e dell’impegno del venditore e dell’acquirente, o di una sola parte, definito come vincolante o come facoltà, di addivenire al trasferimento del diritto di proprietà dell’immobile al momento del pagamento del saldo del prezzo, determinato originariamente in sede di stipula del contratto, tenendo conto in tutto o in parte dei canoni di locazione corrisposti nel periodo contrattuale. Benché la tipologia contrattuale sia stata “tipizzata” con l’art. 23 del D.L. 133/2014, il Legislatore non ha fornito una apposita disciplina fiscale dell’istituto. Con la norma di comportamento n. 191, l’AIDC (Associazione Italiana Dottori commercialisti) ha analizzato il trattamento fiscale della nuova tipologia contrattuale raccogliendo in parte le conclusioni raggiunte dall’Amministrazione Finanziaria, espresse nella risposta del 13 febbraio 2014 alla consulenza giuridica richiesta dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Monza (non pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate). L’Associazione Italiana Dottori commercialisti nell’analizzare i profili fiscali dell’operazione, ha distinto i seguenti casi: - sussiste un vincolo per entrambe le parti al trasferimento dell’immobile; - sussiste esclusivamente un’opzione a favore di una delle parti (generalmente affittuario – cessionario), distinguendo in entrambe le ipotesi i casi del locatore/cedente – impresa e locatore/cedente privato e i casi di locatario cessionario impresa e locatario cessionario privato. IRPEF/IRES 26 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Adempimento Ravvedimento del 730 entro il 25 ottobre Fiscal Adempimento n. 35 del 13.10.2014 Se, dopo un attento controllo del prospetto di liquidazione delle imposte (modello 730/3) ricevuto dal sostituto d’imposta o dall’intermediario, si riscontrano errori di compilazione o di calcolo, è possibile rivolgersi a chi ha prestato l’assistenza per correggerli. In questo caso è necessario compilare il modello 730 rettificativo. Quando il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di esporre degli oneri deducibili o detraibili, c’è la possibilità di: presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo, con la relativa documentazione. Il modello 730 integrativo deve essere presentato a un intermediario (Caf, professionista), anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o all’ente pensionistico presentare, in alternativa, un modello Unico Persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo. Se, invece, il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure ha indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, deve presentare obbligatoriamente un modello Unico Persone fisiche e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta. Adempimenti 27 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Lavoro & Previdenza Personale altamente qualificato: le Faq del MISE Lavoro e previdenza n. 191 del 13.10.2014 L’8 settembre scorso il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato le FAQ relative al credito d'imposta per assunzioni di personale altamente qualificato, di cui al Decreto Direttoriale 28 luglio 2014 (attuativo dell’art. 24 del D.L. n. 83/2012), recante l’obiettivo di fornire alcune delucidazioni in merito alla fruizione del beneficio in discorso. In particolare, nel chiarire che anche le nuove imprese possono usufruire del credito di imposta, il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che il credito di imposta spetta solo per il personale con laurea magistrale in ambito tecnico scientifico impiegato esclusivamente in attività di ricerca e sviluppo; tale vincolo, peraltro, deve essere rispettato nei due anni successivi all’assunzione in caso di Pmi, tre anni in caso di Grandi Imprese. Altro chiarimento importante concerne il titolo di studio in possesso del candidato; infatti, in caso di una laurea del vecchio ordinamento (DL) o laurea specialistica (LS) in ambito tecnico scientifico è necessario verificare l’equiparazione con la laurea magistrale. Inoltre, il titolo accademico deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa. Da precisare, inoltre, che anche le imprese che trasformano il rapporto di lavoro dei propri apprendisti in un contratto a tempo indeterminato, possono godere del bonus assunzioni previsto dal Decreto Direttoriale 28 luglio 2014. Infine, il credito di imposta è cumulabile anche con le altre agevolazioni, tranne nel caso delle start up innovative, incubatori certificati e imprese dei territori colpiti dal sisma di maggio 2012. Decreto Direttoriale 28 luglio 2014 Minori invalidi: chiarimenti sull’indennità di accompagnamento Lavoro e previdenza n. 192 del 14.10.2014 L’INPS, con il messaggio n. 7382 dell’1 ottobre 2014, ha fornito importanti chiarimenti – limitatamente ai minori titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione, nonché i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da 28 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info sindrome di down - in merito alle procedure di accertamento da seguire per il diritto alle prestazioni pensionistiche connesse alla maggiore età. In particolare, è stato precisato che l’indennità di accompagnamento o di comunicazione per i minori invalidi non cessa al raggiungimento della maggiore età. Questi ultimi, tra l’altro, già titolari di tali prestazioni, conservano il diritto alle seguenti prestazioni al raggiungimento della maggiore età: pensione di inabilità a favore dei cittadini maggiorenni totalmente inabili; pensione non riversibile a favore dei cittadini maggiorenni ciechi assoluti; pensione non riversibile a favore dei cittadini maggiorenni sordi. Inoltre, a differenza di come avveniva in precedenza, non è più necessaria la previa presentazione della domanda in via amministrativa. INPS, messaggio n. 7382 dell’1 ottobre 2014 TFR di settembre: fissato il coefficiente di rivalutazione Lavoro e previdenza n. 193 del 15.10.2014 L'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ha comunicato che l’indice Istat del costo della vita per il mese di settembre, con esclusione del prezzo dei tabacchi lavorati, è pari a 107,1. Di conseguenza, per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 settembre 2014 e il 14 ottobre 2014, il coefficiente di rivalutazione della quota accantonata a titolo di trattamento di fine rapporto al 31 dicembre 2013, è pari a 1,125000. Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto (TFR) viene calcolato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, sia per il caso di cessazione dei rapporti di lavoro che per i conteggi da operare in sede di chiusura del bilancio annuale o infrannuale. Nella tabella che segue riportiamo gli indici da dicembre 2013 ad oggi: MESE CESSAZIONE DEL RAPPORTO INDICE ISTAT (Prezzi al consumo) DAL AL TFR RIVAL. DICEMBRE 2013 15.12.2013 14.01.2014 107,1 1,922535 GENNAIO 15.01.2014 14.02.2014 107,3 0,265056 FEBBRAIO 15.02.2014 14.03.2014 107,2 0,320028 MARZO 15.03.2014 14.04.2014 107,2 0,445028 29 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info APRILE 15.04.2014 14.05.2014 107,4 0,710084 MAGGIO 15.05.2014 14.06.2014 107,3 0,765056 GIUGNO 15.06.2014 14.07.2014 107,4 0,960084 LUGLIO 15.07.2014 14.08.2014 107,3 1,015056 AGOSTO 15.08.2014 14.09.2014 107,5 1,280112 SETTEMBRE 15.09.2014 14.10.2014 107,1 1,125000 OTTOBRE 15.10.2014 14.11.2014 NOVEMBRE 15.11.2014 14.12.2014 DICEMBRE 15.12.2014 14.01.2015 ISTAT, coefficiente di rivalutazione del TFR Garanzia Giovani: il bonus occupazione L’INPS, con la Circolare n. 118 del 3 ottobre 2014, ha comunicato che il 2 ottobre Lavoro e previdenza n. 194 del 16.10.2014 scorso è stato pubblicato nella sezione legale del Ministero del Lavoro il Decreto Direttoriale dell’8 agosto 2014, che dà attuazione alla misura del c.d. “bonus occupazione”, derivante dal "Programma Operativo nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani". L’incentivo, in particolare, è ammissibile per le assunzioni effettuate a partire dal 3 ottobre 2014 fino al 30 giugno 2017, nei limiti delle risorse stanziate. Esso, inoltre, spetta ai datori di lavoro che assumano giovani lavoratori di età compresa tra i 16 e 29 anni di età, a tempo indeterminato o determinato, di durata pari o superiore ai 6 mesi. Quanto all'importo dell'incentivo, esso varia in base alla tipologia di assunzione ed alla profilazione del giovane effettuata al momento dell'inserimento nel Programma. Per accedere all’incentivo, i datori di lavoro dovranno inoltrare un’istanza all’INPS, secondo istruzioni che saranno fornite dall’Istituto stesso nei prossimi giorni. INPS, Circolare n. 118 del 3 ottobre 2014 30 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Cessazione attività: compatibilità degli indennizzi L’INPS, con il messaggio n. 7384 dell’1 ottobre 2014, ha fornito importanti Lavoro e previdenza n. 195 del 17.10.2014 chiarimenti in merito alla compatibilità degli indennizzi per cessazione attività commerciale (ex art. 19-ter, Legge n. 2 del 2009, come modificato dall’art. 1, c. 490, della Legge n. 147 del 2013) con la titolarità di trattamenti pensionistici di vecchiaia, anzianità/anticipata e con l’assegno sociale. In particolare, è stato chiarito che l’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale non può essere concesso ai soggetti che, al momento della domanda raggiungono i nuovi requisiti previdenziali previsti dalla manovra “Salva-Italia” (L. n. 214/2011). INPS, messaggio n. 7384 dell’1 ottobre 2014 31 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Società & Bilancio Nuovo OIC 29 (seconda parte) Il processo di aggiornamento del 5 agosto 2014 ha interessato, tra gli altri, Fisco e Contabilità n. 37 del 15.10.2014 anche il principio contabile 29, dedicato ai cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie e fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio. Ci siamo già occupati, con il precedente intervento (vedi Fisco & Contabilità n.36 dell’08.10.2014), dei cambiamenti di principi contabili e dei cambiamenti di stime contabili. Volendoci ora concentrare sugli errori, gli eventi straordinari e i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, merita di essere sottolineato come le principali novità siano relative ai seguenti aspetti. 1. Con riferimento alla disciplina degli errori è stata eliminata la distinzione tra errori determinanti e errori non determinanti. Nell’attuale formulazione del Principio contabile, infatti, si precisa soltanto che gli errori marginali (o, addirittura irrilevanti), non possono essere assimilati a quegli errori che arrecano pregiudizio alla rappresentazione veritiera e corretta del bilancio. Pur tuttavia, data l’estrema varietà delle possibili fattispecie, il nuovo Oic 29 precisa che non è possibile definire soglie di significatività e rilevanza di un errore che possono determinare la non conformità al postulato della rappresentazione veritiera e corretta: è quindi necessario valutare il caso specifico. 2. Viene precisato che non sempre la correzione dell’errore deve transitare per il conto economico. Non si deve infatti ricorrere alla contabilizzazione della componente straordinaria di reddito nel caso in cui siano stati commessi errori nel rilevare fatti che non hanno mai avuto influenza diretta sul conto economico. Si pensi, a tal proposito, alle rivalutazioni iniziali di un’immobilizzazione a seguito di specifiche norme, come anche alla correzione di scritture contabili operate a seguito di operazioni di conferimento, fusione, eccetera. In tal caso, sarà necessario portare in contropartita della rettifica della componente patrimoniale interessata dall’errore le relative voci di patrimonio netto La disciplina degli eventi successivi alla data di bilancio è stata trattata in maniera più esaustiva, al fine di riservare maggiore attenzione al caso in cui tali eventi possano comportare problemi di continuità aziendale. Bilancio e contabilità 32 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Fiscal Focus risponde: Visto di conformità e asseverazione degli studi di settore Apposizione del visto Esperto Risponde n. 31 del 14.09.2014 … Un contribuente che presenta un credito IRPEF di euro 12.900 e un credito da addizionali IRPEF di euro 3.000, deve apporre il visto di conformità? … Il credito complessivo emergente da dichiarazione Unico 2014 è pari ad euro 15.900. Non è tuttavia necessaria l’apposizione del visto di conformità. Infatti il limite dei 15.000 euro deve essere considerato in maniera autonoma per ogni tipologia di credito d’imposta e non per ogni tipo di dichiarazione. Visto di conformità alla propria dichiarazione Esperto Risponde n. 31 del 14.09.2014 … Un professionista può apporre il visto di conformità alla propria dichiarazione? … Secondo l'Agenzia delle Entrate (Circolare 82/E), il professionista abilitato a legittimare i crediti può prendersi la responsabilità di apporre il visto di conformità sulla propria dichiarazione, senza ricorrere ad altro professionista. Qualche dubbio rimane sulla copertura della polizza assicurativa R.C. (art. 22, Decreto n. 164/1999). Le polizze, infatti, che sono standardizzate, prevedono una copertura a danni provocati a terzi. Nel caso di autovalidazione dei crediti presenti nella propria dichiarazione si potrebbe prospettare una totale scopertura assicurativa. Si consiglia pertanto di procedere ad un adeguamento della stessa. Compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo Esperto Risponde n. 31 del 14.09.2014 … Sono un contribuente a cui è stata concessa la rateazione per debiti Irap iscritti a ruolo. Posso procedere alla compensazione dei crediti tributari emergenti dalla dichiarazione Unico 2014? … In generale la compensazione dei crediti tributari è vietata in presenza di debiti iscritti a ruolo scaduti per imposte erariali di ammontare superiore a 1.500 euro (articolo 31, comma 1, del D.L. 78/2010). I 1500 euro fanno riferimento agli importi scaduti al momento di effettuazione della compensazione. In presenza di debiti per i quali è stata concessa la rateazione, pertanto, è necessario controllare se si è o meno in regola con i pagamenti. Se si è in presenza di omesso pagamento di una o più rate alla scadenza prevista se il piano di rateazione è ancora in essere, andrà, infatti, computata esclusivamente la rata (o le rate) scadute. Se invece si è in presenza di decadenza dalla rateazione si rileverà l'intero importo iscritto a ruolo. In ogni caso per poter procedere alla compensazione del credito emergente dalla dichiarazione Unico 2014, si dovrà versare all'agente della riscossione l'intero debito scaduto. 33 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Sanzioni per infedele visto di conformità o asseverazione Esperto Risponde n. 31 del 14.09.2014 … Sono previste sanzioni per un professionista che rilascia un visto di conformità o un’asseverazione infedele? … A norma dell’art. 39, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/1997, in caso di rilascio infedele del visto di conformità o di asseverazione infedele, risulta applicabile una sanzione amministrativa da € 258 ad € 2.582. Oltre ad aggiornare in euro gli importi della sanzione, la Legge n. 296/2006 ha disposto che la violazione sia punibile in caso di: • rettifica a seguito di liquidazione delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 36bis, D.P.R. n. 600/73; • rettifica della dichiarazione a seguito di controllo formale ai sensi degli artt. 36-ter e ss., D.P.R. n. 600/73; • liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di controllo di cui agli artt. 54 e ss., D.P.R. n. 600/73. La Circolare 27 settembre 2007, n. 52 ha precisato che, nel caso di infedeltà dell’asseverazione, l’intermediario è punibile soltanto se dalle attività di liquidazione, controllo formale o sostanziale delle dichiarazioni, emergano somme dovute a carico del contribuente dichiarante. Tuttavia, poiché, i controlli necessari al rilascio dell’asseverazione non coprono tutti i casi che possono dar luogo a rettifiche della dichiarazione a carico del contribuente, nel caso in cui la fattispecie comporti la soluzione di problemi di speciale difficoltà, alla luce del principio di responsabilità personale, sancito dall’art. 5, D.Lgs. n. 472/1997, la sanzione per infedeltà dell’asseverazione deve essere applicata soltanto nei casi in cui il rilascio dell’asseverazione sia caratterizzato da dolo o colpa grave. La violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione l’art. 12- bis, D.P.R. n. 602/1973 il quale stabilisce che non si procede ad iscrizione a ruolo per importi inferiori a € 10,33. Tale importo va elevato ad € 16,53 per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, ai sensi dell’art. 1, D.P.R. n. 129/1999. Violazioni ripetute o particolarmente gravi Esperto Risponde n. 31 del 14.09.2014 … Un professionista in caso di violazioni ripetute o di violazioni particolarmente gravi può subire la sospensione della facoltà di rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione? … Sì, può essere disposta nei suoi confronti la sospensione della facoltà di rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. L’inibizione (a tempo indeterminato) è comminata solamente in caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione; costituisce violazione particolarmente grave il mancato pagamento della sanzione. 34 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info L’agenda del professionista Scadenze dal 20.10. 2014 al 24.10.2014 Lunedì 20 Ottobre MISURATORI FISCALI – Trasmissione dati COMMERCIO ELETTRONICO – Comunicazione operazioni effettuate 35 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info