Fiscal News - Fiscal Focus

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Fiscal News
La circolare di aggiornamento professionale
N. 34
30.01.2014
Processo Tributario. Novità della
Legge di Stabilità per il 2014
Il contributo unificato nel processo tributario e le novità
introdotte
Categoria: Contenzioso
Sottocategoria: Processo tributario
Con la Legge di Stabilità per il 2014, sono state introdotte alcune novità che riguardano le spese di
giustizia nel processo tributario. Il Legislatore fiscale ha stabilito, innanzitutto, che il contributo unificato
va pagato con riferimento a ogni singolo atto impugnato, sia in primo grado, sia in appello. In secondo
luogo, è stata estesa anche al processo tributario l’applicazione delle norme che riguardano le modalità
telematiche di pagamento del contributo unificato e delle altre spese di giustizia, come disciplinate dal
D.L. n. 93/2009 (le norme sono applicabili per quanto compatibili con il processo tributario). Al fine di
favorire il processo telematico, infine, è stata prevista l'esclusione dei diritti di copia non conforme a
vantaggio delle parti che si costituiscono con modalità telematiche, e che con le stesse modalità
accedono al fascicolo.
Legge di
Stabilità per il
2014.
La Legge n. 147/2013 (Stabilità per il 2014) ha introdotto alcune novità in
materia di spese di giustizia. Queste novità interessano anche il processo che si
svolge di fronte alle Commissioni Tributarie. In particolare è previsto che:
1) nei processi tributari, il valore della lite, determinato per ciascun atto
impugnato anche in appello (è questo l’inciso inserito dalla novella,
ndr.), deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle
conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito;
2) per il processo tributario telematico, il diritto di copia senza
certificazione di conformità, non è dovuto dalle parti che si sono
costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime
modalità al fascicolo;
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3) le modalità telematiche di pagamento del contributo unificato e delle
spese di giustizia, disciplinate dall’art. 4 comma 9 D.L. n. 193/2009, si
applicano, ove compatibili, anche al processo tributario.
La prima novità
CU sul valore di
ogni singolo
atto
La prima novità da segnalare riguarda il calcolo del contributo unificato dovuto
per l’iscrizione della causa a ruolo.
Il Legislatore è intervenuto sull'art. 14 comma 3 bis del D.P.R. n. 115 del 2002
(TUSG – testo unico in materia di spese di giustizia) precisando che, nel
processo tributario, il contributo unificato va pagato con riferimento a ogni
singolo atto impugnato sia in primo grado, sia in appello. Tale precisazione,
evidentemente, vale anche per il caso in cui sia proposto un ricorso cumulativo.
L’intervento della L. 147/2013, ha posto fine alla questione concernente la
quantificazione del CU nel caso in cui il contribuente impugna diversi atti
impositivi con un unico ricorso. Sul punto, è stata mantenuta ferma la linea
espressa dal MEF nella direttiva 2/DGT del 2012, secondo cui nel caso di ricorso
cumulativo, il calcolo del contributo unificato va fatto con riferimento “ai valori
dei singoli atti e non sulla somma di detti valori”.
Se, ad esempio, gli atti di accertamento impugnati sono due e con essi
l’Ufficio contesta maggiori imposte, rispettivamente, per 3.000 e 6.000 euro, il
contributo non andrà calcolato sull'importo di 9.000 euro (CU = a euro 120),
ma distintamente, sicché occorrerà pagare due contributi: uno di 60 euro (in
riferimento allo scaglione di valore compreso tra 2.582,29 e 5.000 euro) e
l'altro di 120 euro (in riferimento allo scaglione di valore compreso tra
5.000,00 euro a 25.000 euro), per un totale complessivo di 180 euro (120 + 60).
Ricorsi principali e incidentali avanti alle CTP e CTR
sino a 2.582,28 euro
30,00 euro
da 2.582,28 a 5.000,00 euro
60,00 euro
da 5.000,00 a 25.000,00 euro
120,00 euro
da 25.000,00 a 75.000,00 euro
250,00 euro
da 75.000,00 a 200.000,00 euro
500,00 euro
superiore a 200.000,00 euro
cause di valore indeterminabile
CU nel
processo
tributario
1.500,00 euro
120,00 euro
Il pagamento del contributo unificato nel contenzioso tributario, è divenuto
obbligatorio dal 7 luglio 2011.
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Il CU è commisurato al valore della controversia che si determina, ai sensi delle
disposizioni di cui all’art. 12 comma 5 del D.Lgs. n. 546/1992, ossia prendendo in
considerazione il solo importo del tributo, al netto degli interessi e delle
eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. Per le controversie inerenti
alle irrogazioni delle sole sanzioni, il valore della controversia è dato dalla loro
somma.
I contributi INPS, eventualmente ricompresi nell'atto di accertamento, non
concorrono a determinare il valore della lite ai fini del pagamento del
contributo unificato, e pertanto devono essere scorporati (la materia
previdenziale rientra nella giurisdizione del giudice ordinario).
Per quanto concerne le cartelle di pagamento, gli interessi e le sanzioni e gli
altri oneri accessori in esse presenti, non devono concorrere a determinare il
valore della lite ai fini del calcolo del contributo unificato. Inoltre, nel valore
della controversia non devono essere inclusi i crediti di altra natura, quali, ad
esempio, quelli previdenziali e quelli derivanti dalle violazioni del codice della
strada, ancorché detti crediti concorrano a formare il valore complessivo della
cartella di pagamento.
Infine, qualora un contribuente impugni un avviso di fermo amministrativo o di
ipoteca, il contributo unificato deve essere calcolato in base ai crediti tributari
elencati nella comunicazione del fermo amministrativo o dell’ipoteca.
Restano pertanto esclusi dal calcolo i crediti di altra natura, come, per esempio,
quelli previdenziali e quelli derivanti dalle violazioni del Codice della strada,
anche se detti crediti concorrano a formare il valore complessivo posto a base
della misura cautelare.
In particolare poi, se l'ipoteca è stata iscritta in riferimento a più cartelle di
pagamento, ma siano impugnati per presunti vizi afferenti solo ad alcune di
esse, il valore della controversia sarà quello connesso ai crediti tributari
elencati nelle sole cartelle di pagamento che il ricorrente ritiene viziate
(chiarimento di Telefisco 2012).
Quando è dovuto?
Giudizio di primo grado
Sì
Giudizio di secondo grado
Sì
Giudizio di Cassazione
Sì
Per i ricorsi in Cassazione, sia principali sia incidentali, qualora
l’impugnazione sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile, o
improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale. Lo ha stabilito la Legge di Stabilità
2013 (mod. art. 13 del TUSG).
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Reclamo avverso decreto
presidenziale
No (circ. MEF n. 1/2011)
Sì
Reclamo e mediazione (obbligatorio
dall'01/04/2012)
(al momento della costituzione in
giudizio se la mediazione non è
andata a buon fine)
Giudizio di ottemperanza
Sì
Riassunzione del processo
sospeso/interrotto
Riassunzione a seguito di
declinatoria di competenza
No
No (circ. MEF n. 1/2011)
Istanza di "sospensiva"
No
Domanda di sospensione
dell’esecutività della sentenza
No
Calcolo del CU in base al provvedimento impugnato
Accertamento di più tributi
Occorre sommare i diversi tributi.
Accertamento su più periodi
d'imposta
Occorre sommare i tributi relativi alle
singole annualità.
Occorre sommare i diversi tributi richiesti,
con esclusione degli interessi e delle
sanzioni e degli altri oneri accessori. Vanno
Cartelle di pagamento
escluse anche le poste che non hanno
natura fiscale (ad esempio, contributi
previdenziali).
Diversi accertamenti impugnati
con unico ricorso
Occorre calcolare il contributo su ciascun
Accertamenti di minor perdita
Occorre calcolare la c.d. “imposta virtuale”.
Atti irrogativi di sole sanzioni
Ci si riferisce alla sanzione irrogata.
Fermi di auto e ipoteche
Si vaglia l'entità del credito tutelato.
Diniego espresso/tacito al
rimborso
atto.
Occorre considerare l’imposta che si chiede
a rimborso.
Avvisi di classamento
Valore indeterminabile.
Revoca di partite Iva d'ufficio
Valore indeterminabile.
In conseguenza dell'introduzione del CU, il ricorso tributario deve recare in
calce una dichiarazione circa il valore della controversia e l'ammontare
dell'importo del relativo contributo da versare. All’omessa indicazione del
valore della controversia in calce al ricorso (e nella nota d’iscrizione a ruolo)
è ricollegata l’applicazione di una cospicua sanzione pecuniaria.
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L’autore dell’omissione, infatti, rischia di dover versare un importo pari al
contributo unificato nell'importo massimo di 1.500,00 euro (misura del CU
dovuto per lite oltre i 200 mila euro), in forza di quanto previsto dall'art. 13
comma 6 del TUSG, come modificato dal D.L. n. 98/11 (conv. L. n. 111/2012).
Con la direttiva n. 2/DGT del 2012 il MEF ha precisato che la dichiarazione di
valore della causa resa al di fuori dell'atto introduttivo, è valida, purché ciò
avvenga entro il termine di trenta giorni dalla data di deposito del ricorso.
All'eventuale
dimenticanza
non
può
sopperire
la
segreteria
della
Commissione, che non è tenuta ad attivarsi autonomamente “mediante
l'esame degli atti di accertamento impugnati”. L’invito delle segreterie a
pagare una sanzione pecuniaria per l’omessa indicazione del valore della lite
nelle conclusioni del ricorso, è impugnabile in CTP, in quanto atto che ha
natura impositiva (cfr. C.T.P. Massa Carrara, sentenza 239/1/2012 e C.T.P.
Bergamo, sentenza n. 81/01/13).
Sanzioni e maggiorazioni
Omesso/insufficiente versamento
Sanzione dal 100% al 200% del dovuto
La direttiva n. 2/DGT 2012 del MEF ha precisato che il termine di prescrizione
per il recupero del C.U. non versato o versato in misura inferiore è decennale.
Omessa dichiarazione di
della causa nel ricorso
valore
Debenza del contributo nella misura
massima di 1.500,00 euro
La direttiva 2/DGT 2012 del MEF ha precisato che, il valore della lite deve
essere dichiarato sia in calce al ricorso, sia nella nota di iscrizione a ruolo. La
sanzione prevista dalla legge per l’omessa indicazione del valore della lite,
non è applicabile se il difensore o la parte sanano la lacuna con un atto
successivo, datato e sottoscritto, entro e non oltre 30 giorni dalla data di
deposito.
Pagamento del
contributo
unificato
Omessa PEC del difensore nel
ricorso
Maggiorazione del 50% del contributo
Omessa indicazione del fax del
difensore nel ricorso
Maggiorazione del 50% del contributo
Omessa indicazione del codice
fiscale della parte nel ricorso
Maggiorazione del 50% del contributo
unificato
unificato
unificato
Il contributo unificato deve essere corrisposto dopo la notifica del ricorso alla
controparte e prima della costituzione in giudizio.
Il pagamento può avvenire con modello F23, con bollettino di conto corrente
postale o con contrassegno rilasciato dai rivenditori di generi di monopolio.
Se il ricorrente paga il CU recandosi presso le tabaccherie convenzionate, il
relativo contrassegno adesivo dovrà essere applicato sulla nota di iscrizione a
ruolo (ex art. 194 comma 4 del D.P.R. 115/2002).
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Si segnala, inoltre, che è stato attivato un nuovo conto corrente per il
pagamento del contributo unificato del processo tributario.
Gli interessati dovranno avere cura di indicare:
•
il numero di conto corrente postale n. 1010376927;
•
l’intestazione
alla
"TES.VITERBO-CONTRIB.PROC.TRIB.ART.37
D.L.
98/2011";
•
il nome e il cognome del ricorrente/resistente.
Nel caso in cui, dall'atto introduttivo del procedimento risulti più di un
ricorrente/resistente, dovrà essere indicato per esteso solo il primo nominativo
di essi e il numero in cifra dei restanti.
Nello spazio riservato alla causale è necessario specificare anche:
•
il codice fiscale del ricorrente o resistente;
•
il codice della Commissione tributaria adita.
I codici della Commissione tributaria sono reperibili via web al seguente
percorso: www.agenziaentrate.gov.it - Modelli, Modelli versamento - F23 Codici tributo - “Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari – pdf”.
Adempimenti
Modalità di pagamento
Documenti da depositare nella
segreteria della CT
Seconda e terza
novità
•
Modello F23
•
Tabaccheria convenzionata
•
Bollettino postale
•
Modello F23
•
Contrassegno adesivo da applicare
sulla nota di iscrizione a ruolo
•
Bollettino postale
A questo punto possiamo passare alla disamina delle altre due novità in
materia di contributo unificato.
La Legge di Stabilità (art. 1 comma 599) ha previsto espressamente che sia il
contributo unificato, sia le altre spese di giustizia potranno essere pagate,
anche nel contenzioso tributario, con modalità telematiche. Il pagamento
mediante sistemi telematici consiste nell’utilizzo di carte di debito, credito o
prepagate.
Le modalità telematiche di pagamento del contributo unificato e delle spese di
giustizia disciplinate dall’art. 4 comma 9 del D.L. n. 193 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 24 del 2010, si applicano al processo tributario per
quanto compatibili.
La legge di Stabilità (art. 1 comma 599) stabilisce, inoltre, che il diritto di copia
senza certificazione di conformità, non è dovuto dalle parti che si sono
costituite con modalità telematiche e che accedono con le medesime modalità
al fascicolo.
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Decreto del
MEF
A proposito del pagamento telematico della tassa di accesso alla giustizia la
novella precisa che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della L.
147/2013 (1° gennaio 2014), il Ministro dell'Economia e delle Finanze
determinerà con decreto, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, le modalità
tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi
di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato
deve sottoscrivere per effettuare il servizio. Il MEF stipulerà le convenzioni in
parola: “senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
prevedendo,
altresì,
che
gli
oneri
derivanti
dall'allestimento
e
dal
funzionamento del sistema informatico restino a carico degli intermediari
abilitati”.
Riepilogo
Dal 7 luglio 2011, il CU deve essere pagato per ciascun
CU nel processo
tributario
grado di giudizio e il suo ammontare è commisurato al
valore della controversia fiscale, che si determina, ai
sensi dell’art. 12 comma 5 D.Lgs. n. 546/92.
•
Nei processi tributari il valore della lite è
determinato per ciascun atto impugnato sia in
primo grado sia in appello.
•
Per il processo tributario telematico, il diritto di
copia senza certificazione di conformità non è
dovuto dalle parti che si sono costituite con
Novità introdotte
dalla L. 147/2013
modalità telematiche ed accedono con le
medesime modalità al fascicolo.
•
Le modalità telematiche di pagamento del
contributo unificato e delle spese di giustizia
disciplinate dall’art. 4 comma 9 D.L. n. 193/2009,
si applicano, per quanto compatibili, anche al
processo tributario.
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