Fiscal News - Fiscal Focus
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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 34 30.01.2014 Processo Tributario. Novità della Legge di Stabilità per il 2014 Il contributo unificato nel processo tributario e le novità introdotte Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Processo tributario Con la Legge di Stabilità per il 2014, sono state introdotte alcune novità che riguardano le spese di giustizia nel processo tributario. Il Legislatore fiscale ha stabilito, innanzitutto, che il contributo unificato va pagato con riferimento a ogni singolo atto impugnato, sia in primo grado, sia in appello. In secondo luogo, è stata estesa anche al processo tributario l’applicazione delle norme che riguardano le modalità telematiche di pagamento del contributo unificato e delle altre spese di giustizia, come disciplinate dal D.L. n. 93/2009 (le norme sono applicabili per quanto compatibili con il processo tributario). Al fine di favorire il processo telematico, infine, è stata prevista l'esclusione dei diritti di copia non conforme a vantaggio delle parti che si costituiscono con modalità telematiche, e che con le stesse modalità accedono al fascicolo. Legge di Stabilità per il 2014. La Legge n. 147/2013 (Stabilità per il 2014) ha introdotto alcune novità in materia di spese di giustizia. Queste novità interessano anche il processo che si svolge di fronte alle Commissioni Tributarie. In particolare è previsto che: 1) nei processi tributari, il valore della lite, determinato per ciascun atto impugnato anche in appello (è questo l’inciso inserito dalla novella, ndr.), deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito; 2) per il processo tributario telematico, il diritto di copia senza certificazione di conformità, non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo; Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 1 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info 3) le modalità telematiche di pagamento del contributo unificato e delle spese di giustizia, disciplinate dall’art. 4 comma 9 D.L. n. 193/2009, si applicano, ove compatibili, anche al processo tributario. La prima novità CU sul valore di ogni singolo atto La prima novità da segnalare riguarda il calcolo del contributo unificato dovuto per l’iscrizione della causa a ruolo. Il Legislatore è intervenuto sull'art. 14 comma 3 bis del D.P.R. n. 115 del 2002 (TUSG – testo unico in materia di spese di giustizia) precisando che, nel processo tributario, il contributo unificato va pagato con riferimento a ogni singolo atto impugnato sia in primo grado, sia in appello. Tale precisazione, evidentemente, vale anche per il caso in cui sia proposto un ricorso cumulativo. L’intervento della L. 147/2013, ha posto fine alla questione concernente la quantificazione del CU nel caso in cui il contribuente impugna diversi atti impositivi con un unico ricorso. Sul punto, è stata mantenuta ferma la linea espressa dal MEF nella direttiva 2/DGT del 2012, secondo cui nel caso di ricorso cumulativo, il calcolo del contributo unificato va fatto con riferimento “ai valori dei singoli atti e non sulla somma di detti valori”. Se, ad esempio, gli atti di accertamento impugnati sono due e con essi l’Ufficio contesta maggiori imposte, rispettivamente, per 3.000 e 6.000 euro, il contributo non andrà calcolato sull'importo di 9.000 euro (CU = a euro 120), ma distintamente, sicché occorrerà pagare due contributi: uno di 60 euro (in riferimento allo scaglione di valore compreso tra 2.582,29 e 5.000 euro) e l'altro di 120 euro (in riferimento allo scaglione di valore compreso tra 5.000,00 euro a 25.000 euro), per un totale complessivo di 180 euro (120 + 60). Ricorsi principali e incidentali avanti alle CTP e CTR sino a 2.582,28 euro 30,00 euro da 2.582,28 a 5.000,00 euro 60,00 euro da 5.000,00 a 25.000,00 euro 120,00 euro da 25.000,00 a 75.000,00 euro 250,00 euro da 75.000,00 a 200.000,00 euro 500,00 euro superiore a 200.000,00 euro cause di valore indeterminabile CU nel processo tributario 1.500,00 euro 120,00 euro Il pagamento del contributo unificato nel contenzioso tributario, è divenuto obbligatorio dal 7 luglio 2011. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 2 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Il CU è commisurato al valore della controversia che si determina, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 12 comma 5 del D.Lgs. n. 546/1992, ossia prendendo in considerazione il solo importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. Per le controversie inerenti alle irrogazioni delle sole sanzioni, il valore della controversia è dato dalla loro somma. I contributi INPS, eventualmente ricompresi nell'atto di accertamento, non concorrono a determinare il valore della lite ai fini del pagamento del contributo unificato, e pertanto devono essere scorporati (la materia previdenziale rientra nella giurisdizione del giudice ordinario). Per quanto concerne le cartelle di pagamento, gli interessi e le sanzioni e gli altri oneri accessori in esse presenti, non devono concorrere a determinare il valore della lite ai fini del calcolo del contributo unificato. Inoltre, nel valore della controversia non devono essere inclusi i crediti di altra natura, quali, ad esempio, quelli previdenziali e quelli derivanti dalle violazioni del codice della strada, ancorché detti crediti concorrano a formare il valore complessivo della cartella di pagamento. Infine, qualora un contribuente impugni un avviso di fermo amministrativo o di ipoteca, il contributo unificato deve essere calcolato in base ai crediti tributari elencati nella comunicazione del fermo amministrativo o dell’ipoteca. Restano pertanto esclusi dal calcolo i crediti di altra natura, come, per esempio, quelli previdenziali e quelli derivanti dalle violazioni del Codice della strada, anche se detti crediti concorrano a formare il valore complessivo posto a base della misura cautelare. In particolare poi, se l'ipoteca è stata iscritta in riferimento a più cartelle di pagamento, ma siano impugnati per presunti vizi afferenti solo ad alcune di esse, il valore della controversia sarà quello connesso ai crediti tributari elencati nelle sole cartelle di pagamento che il ricorrente ritiene viziate (chiarimento di Telefisco 2012). Quando è dovuto? Giudizio di primo grado Sì Giudizio di secondo grado Sì Giudizio di Cassazione Sì Per i ricorsi in Cassazione, sia principali sia incidentali, qualora l’impugnazione sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile, o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale. Lo ha stabilito la Legge di Stabilità 2013 (mod. art. 13 del TUSG). Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 3 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Reclamo avverso decreto presidenziale No (circ. MEF n. 1/2011) Sì Reclamo e mediazione (obbligatorio dall'01/04/2012) (al momento della costituzione in giudizio se la mediazione non è andata a buon fine) Giudizio di ottemperanza Sì Riassunzione del processo sospeso/interrotto Riassunzione a seguito di declinatoria di competenza No No (circ. MEF n. 1/2011) Istanza di "sospensiva" No Domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza No Calcolo del CU in base al provvedimento impugnato Accertamento di più tributi Occorre sommare i diversi tributi. Accertamento su più periodi d'imposta Occorre sommare i tributi relativi alle singole annualità. Occorre sommare i diversi tributi richiesti, con esclusione degli interessi e delle sanzioni e degli altri oneri accessori. Vanno Cartelle di pagamento escluse anche le poste che non hanno natura fiscale (ad esempio, contributi previdenziali). Diversi accertamenti impugnati con unico ricorso Occorre calcolare il contributo su ciascun Accertamenti di minor perdita Occorre calcolare la c.d. “imposta virtuale”. Atti irrogativi di sole sanzioni Ci si riferisce alla sanzione irrogata. Fermi di auto e ipoteche Si vaglia l'entità del credito tutelato. Diniego espresso/tacito al rimborso atto. Occorre considerare l’imposta che si chiede a rimborso. Avvisi di classamento Valore indeterminabile. Revoca di partite Iva d'ufficio Valore indeterminabile. In conseguenza dell'introduzione del CU, il ricorso tributario deve recare in calce una dichiarazione circa il valore della controversia e l'ammontare dell'importo del relativo contributo da versare. All’omessa indicazione del valore della controversia in calce al ricorso (e nella nota d’iscrizione a ruolo) è ricollegata l’applicazione di una cospicua sanzione pecuniaria. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 4 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info L’autore dell’omissione, infatti, rischia di dover versare un importo pari al contributo unificato nell'importo massimo di 1.500,00 euro (misura del CU dovuto per lite oltre i 200 mila euro), in forza di quanto previsto dall'art. 13 comma 6 del TUSG, come modificato dal D.L. n. 98/11 (conv. L. n. 111/2012). Con la direttiva n. 2/DGT del 2012 il MEF ha precisato che la dichiarazione di valore della causa resa al di fuori dell'atto introduttivo, è valida, purché ciò avvenga entro il termine di trenta giorni dalla data di deposito del ricorso. All'eventuale dimenticanza non può sopperire la segreteria della Commissione, che non è tenuta ad attivarsi autonomamente “mediante l'esame degli atti di accertamento impugnati”. L’invito delle segreterie a pagare una sanzione pecuniaria per l’omessa indicazione del valore della lite nelle conclusioni del ricorso, è impugnabile in CTP, in quanto atto che ha natura impositiva (cfr. C.T.P. Massa Carrara, sentenza 239/1/2012 e C.T.P. Bergamo, sentenza n. 81/01/13). Sanzioni e maggiorazioni Omesso/insufficiente versamento Sanzione dal 100% al 200% del dovuto La direttiva n. 2/DGT 2012 del MEF ha precisato che il termine di prescrizione per il recupero del C.U. non versato o versato in misura inferiore è decennale. Omessa dichiarazione di della causa nel ricorso valore Debenza del contributo nella misura massima di 1.500,00 euro La direttiva 2/DGT 2012 del MEF ha precisato che, il valore della lite deve essere dichiarato sia in calce al ricorso, sia nella nota di iscrizione a ruolo. La sanzione prevista dalla legge per l’omessa indicazione del valore della lite, non è applicabile se il difensore o la parte sanano la lacuna con un atto successivo, datato e sottoscritto, entro e non oltre 30 giorni dalla data di deposito. Pagamento del contributo unificato Omessa PEC del difensore nel ricorso Maggiorazione del 50% del contributo Omessa indicazione del fax del difensore nel ricorso Maggiorazione del 50% del contributo Omessa indicazione del codice fiscale della parte nel ricorso Maggiorazione del 50% del contributo unificato unificato unificato Il contributo unificato deve essere corrisposto dopo la notifica del ricorso alla controparte e prima della costituzione in giudizio. Il pagamento può avvenire con modello F23, con bollettino di conto corrente postale o con contrassegno rilasciato dai rivenditori di generi di monopolio. Se il ricorrente paga il CU recandosi presso le tabaccherie convenzionate, il relativo contrassegno adesivo dovrà essere applicato sulla nota di iscrizione a ruolo (ex art. 194 comma 4 del D.P.R. 115/2002). Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 5 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Si segnala, inoltre, che è stato attivato un nuovo conto corrente per il pagamento del contributo unificato del processo tributario. Gli interessati dovranno avere cura di indicare: • il numero di conto corrente postale n. 1010376927; • l’intestazione alla "TES.VITERBO-CONTRIB.PROC.TRIB.ART.37 D.L. 98/2011"; • il nome e il cognome del ricorrente/resistente. Nel caso in cui, dall'atto introduttivo del procedimento risulti più di un ricorrente/resistente, dovrà essere indicato per esteso solo il primo nominativo di essi e il numero in cifra dei restanti. Nello spazio riservato alla causale è necessario specificare anche: • il codice fiscale del ricorrente o resistente; • il codice della Commissione tributaria adita. I codici della Commissione tributaria sono reperibili via web al seguente percorso: www.agenziaentrate.gov.it - Modelli, Modelli versamento - F23 Codici tributo - “Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari – pdf”. Adempimenti Modalità di pagamento Documenti da depositare nella segreteria della CT Seconda e terza novità • Modello F23 • Tabaccheria convenzionata • Bollettino postale • Modello F23 • Contrassegno adesivo da applicare sulla nota di iscrizione a ruolo • Bollettino postale A questo punto possiamo passare alla disamina delle altre due novità in materia di contributo unificato. La Legge di Stabilità (art. 1 comma 599) ha previsto espressamente che sia il contributo unificato, sia le altre spese di giustizia potranno essere pagate, anche nel contenzioso tributario, con modalità telematiche. Il pagamento mediante sistemi telematici consiste nell’utilizzo di carte di debito, credito o prepagate. Le modalità telematiche di pagamento del contributo unificato e delle spese di giustizia disciplinate dall’art. 4 comma 9 del D.L. n. 193 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 24 del 2010, si applicano al processo tributario per quanto compatibili. La legge di Stabilità (art. 1 comma 599) stabilisce, inoltre, che il diritto di copia senza certificazione di conformità, non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche e che accedono con le medesime modalità al fascicolo. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 6 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Decreto del MEF A proposito del pagamento telematico della tassa di accesso alla giustizia la novella precisa che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della L. 147/2013 (1° gennaio 2014), il Ministro dell'Economia e delle Finanze determinerà con decreto, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio. Il MEF stipulerà le convenzioni in parola: “senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, altresì, che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico restino a carico degli intermediari abilitati”. Riepilogo Dal 7 luglio 2011, il CU deve essere pagato per ciascun CU nel processo tributario grado di giudizio e il suo ammontare è commisurato al valore della controversia fiscale, che si determina, ai sensi dell’art. 12 comma 5 D.Lgs. n. 546/92. • Nei processi tributari il valore della lite è determinato per ciascun atto impugnato sia in primo grado sia in appello. • Per il processo tributario telematico, il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costituite con Novità introdotte dalla L. 147/2013 modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo. • Le modalità telematiche di pagamento del contributo unificato e delle spese di giustizia disciplinate dall’art. 4 comma 9 D.L. n. 193/2009, si applicano, per quanto compatibili, anche al processo tributario. - Riproduzione riservata - Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. 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