PARTE SECONDA - Integra on Line
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Periodico plurisettimanale Area: TAX & LAW 13 gennaio 2005 IL DISINQUINAMENTO FISCALE DEL BILANCIO (PARTE SECONDA ) Nella precedente circolare relativa al disinquinamento del bilancio si è prospettata la nuova disciplina civilistica in base alla quale non possono più effettuarsi in bilancio quelle rettifiche di valore che rispondano esclusivamente a criteri di ordine fiscale (e non abbiano, ovviamente, altrettanto valide e giustificabili ragioni dal punto di vista civilistico). Tale modifica legislativa, che decorre dal bilancio 2004 e successivi, si applica anche alle operazioni pregresse che producono “interferenze fiscali” su tale bilancio. In pratica dal bilancio 2004 non è più possibile mantenere iscritti in bilancio i valori residui di poste meramente “fiscali” cioè di poste che si sono determinate in precedenza solo ed esclusivamente in omaggio a norme fiscali non giustificate civilisticamente. Si abbia ben presente che questo disinquinamento è obbligatorio e deve essere accompagnato da un’informativa in nota integrativa quanto più possibile completa ed esplicita. Nella presente circolare si intende esaminare la procedura da utilizzare per depurare i bilanci dai valori residui delle suddette poste, con l’avvertenza tuttavia che, qualora le rettifiche contabilizzate nei precedenti esercizi trovassero sostanziale coincidenza con i criteri contabili civilistici, non occorrerebbe procedere ad alcun “disinquinamento“ per mancanza dei presupposti. LA PROCEDURA In assenza di una normativa transitoria che stabilisca la procedura da seguire per l’eliminazione delle poste contabili residue, ci si riferisce ai principi contabili (in particolare al n. 29), come affermato dall’autorevole Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) che sull’argomento ha formulato alcune raccomandazioni prendendo in esame le rettifiche più frequenti. In generale queste rettifiche si possono ricondurre a: ammortamenti eccedenti le necessità civilistiche (in particolare ammortamenti anticipati per i beni materiali o ammortamenti eccedenti per i beni immateriali); svalutazioni eccedenti di crediti (oltre cioè la ragionevole riduzione del valore di realizzo); svalutazioni eccedenti di partecipazioni (cioè solo per motivi fiscali); accantonamenti in eccesso ai fondi del passivo (cioè solo per motivi fiscali). La procedura per “disinquinare”, consigliata dall’O.I.C. ed invero criticata da parte della dottrina, consiste di fatto: nella imputazione a conto economico come provento straordinario non tassato del saldo al 31.12.2003 della relativa posta patrimoniale (es. fondo amm.to anticipati); nella contemporanea rilevazione ed iscrizione delle relative imposte differite, naturalmente se non già rilevate in passato, per annullare il disallineamento che si viene a verificare tra i valori contabili ed i valori fiscali. RIPRODUZIONE VIETATA INTEGRA ON LINE VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) TEL. 0546 621078 FAX: 0546 625869 INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] Sarà utile, dunque, vedere qualche scrittura contabile. GLI AMMORTAMENTI ECCEDENTI Un tipico esempio di ammortamento eccedente è rappresentato dalla presenza in bilancio degli ammortamenti anticipati stanziati in precedenti esercizi in eccedenza rispetto al deperimento dei beni strumentali ed in particolare alla loro residua possibilità di utilizzazione. L’ammortamento anticipato poteva essere dedotto con una delle due seguenti modalità: 1. imputazione al conto economico ed al corrispondente fondo ammortamento anticipato; 2. imputazione al conto economico ed alla corrispondente riserva per ammortamenti anticipati. Qualora si fosse adottata la prima modalità di rilevazione, supponendo, ad esempio, che al 31.12.2003 in bilancio esistesse un fondo ammortamento anticipato di euro 300 e considerando imposte differite per euro 99 (euro 300 x 33%) occorrerà effettuare le seguenti scritture contabili: f.do amm.to anticipato a proventi straordinari 300,00 imposte differite relative ad esercizi precedenti a fondo imposte differite 99,00 L’appostazione contabile nella 2° ipotesi risulterà: riserva amm.ti anticipati a proventi straordinari 300,00 ed anche in questo caso dovrà effettuarsi l’iscrizione delle relative imposte differite: imposte differite relative ad esercizi precedenti a fondo imposte differite 99,00 Invece se la deduzione dell’ammortamento anticipato fosse avvenuta in sede di dichiarazione dei redditi (senza imputazione al conto economico) con l’iscrizione nello stato patrimoniale, in sede di ripartizione dell’utile, di una riserva per ammortamenti anticipati (terza modalità che risultava possibile, anche se più infrequente) verrà soltanto effettuato il giroconto di tale riserva a riserva disponibile di patrimonio, naturalmente rilevando le imposte differite se non già rilevate. SVALUTAZIONI ECCEDENTI DI CREDITI L’eliminazione delle quote di svalutazione che non hanno giustificazione civilistica (eccedenti la svalutazione necessaria per ridurre il valore dei crediti a quello presumibile di realizzo) sarà effettuata nel modo seguente: f.do svalutazione crediti a proventi straordinari 20,00 con la consueta iscrizione delle imposte differite (euro 20 x 33%): imposte differite relative ad esercizi precedenti a fondo imposte differite RIPRODUZIONE VIETATA INTEGRA ON LINE VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) TEL. 0546 621078 FAX: 0546 625869 INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] 6,60 SVALUTAZIONI ECCEDENTI DI PARTECIPAZIONI Anche nel caso di svalutazione di partecipazioni effettuata in bilancio solo per beneficiare del limite massimo di deducibilità fiscale previsto dal TUIR si imputerà lo storno del fondo svalutazione al conto economico come provento straordinario senza tuttavia la necessità di prevedere le imposte differite qualora si tratti di partecipazioni esenti e che non siano destinate alla vendita nel biennio 2004/2005. f.do svalutazione partecipazioni a proventi straordinari 150,00 ACCANTONAMENTI IN ECCESSO Analoga procedura dovrà essere adottata in caso di accantonamento ai fondi del passivo in eccesso rispetto alle valutazioni civilistiche (ad esempio al fondo manutenzioni o al fondo concorsi ed operazioni a premio); la raccomandazione dell’O.I.C. è quella di rilevare quale provento straordinario l’eccesso dedotto con contemporanea iscrizione delle relative imposte differite. LE INFORMAZIONI DA FORNIRE Per garantire la chiarezza e la comprensione del bilancio i prospetti di bilancio e la nota integrativa devono evidenziare: la descrizione delle diverse interferenze fiscali eliminate con l’indicazione dei saldi residui all’inizio dell’esercizio corrente e di quello precedente e le imposte differite correlate; un prospetto riassuntivo degli effetti del disinquinamento fiscale sul risultato d’esercizio. PROSPETTO Risultato d'esercizio prima del "disinquinamento" 1.200,00 Interferenze fiscali al lordo delle imposte differite: - ammortamenti eccedenti - svalutazioni di crediti eccedenti - svalutazioni di partecipazioni eccedenti 300,00 20,00 150,00 Totale delle interferenze nette 470,00 Imposte differite correlate 105,60 Totale delle interferenze nette 364,40 Risultato di esercizio dopo il disinquinamento 1564,40 Qualora l’”inquinamento” interessasse in modo rilevante le voci di bilancio si renderà necessario riportare in nota integrativa prospetti pro-forma di stato patrimoniale e conto economico che evidenzino analiticamente le voci di bilancio soggette alle rettifiche tenuto conto degli effetti fiscali, in luogo del prospetto riassuntivo. GLI EFFETTI FISCALI DELL’OPERAZIONE DI “DISINQUINAMENTO” Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. H del D.Lgs 344/2003 il provento straordinario derivante dal disinquinamento fiscale non concorre a formare il reddito imponibile. RIPRODUZIONE VIETATA INTEGRA ON LINE VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) TEL. 0546 621078 FAX: 0546 625869 INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected]