Pubblicata la bozza del nuovo OIC 24, in consultazione fino al

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Pubblicata la bozza del nuovo OIC 24, in consultazione fino al
CONTABILITÀ
STUDIO PROFESSIONALE DANIELA ERMINI
Spese di pubblicità capitalizzabili se rientrano tra i
costi di impianto
Pubblicata la bozza del nuovo OIC 24, in consultazione fino al prossimo 4 giugno
/ Silvia LATORRACA
Nella giornata di ieri, l’OIC ha pubblicato in consultazione la bozza del nuovo OIC 24 dedicato alle immobilizzazioni immateriali, al fine di tenere conto delle novità introdotte, nell’ordinamento nazionale, dal DLgs.
139/2015, che si applicheranno ai bilanci relativi agli
esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016.
La nuova versione del principio contabile recepisce, in
particolare, le novità legislative connesse all’eliminazione, dalla voce B.I.2 dello Stato patrimoniale, dei costi di pubblicità e ricerca, nonché al periodo di ammortamento dell’avviamento e dei costi di sviluppo, che
rientrano tra le principali modifiche ai criteri di valutazione introdotte dal decreto bilanci.
Sotto il primo profilo, si ricorda che il DLgs. 139/2015 ha
previsto che i costi di pubblicità e ricerca non siano
più capitalizzabili nell’attivo di Stato patrimoniale, in
linea con la prassi internazionale.
La bozza del nuovo OIC 24 precisa che la modifica apportata all’art. 2424 c.c. e, in particolare, alla voce B.I.2
esclude la possibilità di una generica capitalizzazione
dei costi di pubblicità, ma consente la capitalizzazione
dei costi di pubblicità sostenuti nell’ambito delle attività di impianto e ampliamento.
Pertanto, i costi di pubblicità precedentemente capitalizzati ai sensi del vigente principio contabile 24, se
soddisfano i requisiti stabiliti dal nuovo OIC 24 per la
capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento,
possono essere riclassificati, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, dalla voce B.I.2 alla voce
“B.I.1 - Costi di impianto e di ampliamento”.
I costi di pubblicità che non soddisfano i requisiti per
la capitalizzazione, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, sono invece eliminati dalla voce
B.I.2. Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente, così come previsto dal nuovo OIC 29, e, quindi, sono
contabilizzati sul saldo di apertura del patrimonio netto.
Avuto riguardo ai costi di ricerca, la modifica all’art.
2424 c.c., con l’eliminazione dalla voce B.I.2 dello Stato
patrimoniale, ha comportato una revisione dell’attuale
impostazione dell’OIC 24, che prevede la distinzione
tra:
- costi di ricerca di base, non capitalizzabili;
- costi di ricerca applicata, capitalizzabili;
- costi di sviluppo, capitalizzabili.
L’OIC ha ritenuto opportuno aggiornare le definizioni
di costi di ricerca di base e di costi di sviluppo, mentre
è stato eliminato il riferimento ai costi di ricerca applicata.
Eutekne.Info / Mercoledì, 04 maggio 2016
In particolare, è stato specificato che i costi di ricerca
di base sono normalmente sostenuti in un momento
antecedente a quello in cui è definito e identificato il
prodotto o processo che si intende sviluppare. Inoltre,
è stato chiarito che lo sviluppo è il risultato dell’applicazione dei risultati della ricerca di base.
Detto questo, la bozza del nuovo OIC 24 precisa che i
costi di ricerca applicata, capitalizzati in esercizi precedenti all’entrata in vigore del DLgs. 139/2015, continuano, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, ad essere iscritti nella voce B.I.2 se soddisfano i requisiti per la capitalizzazione previsti per i costi
di sviluppo.
I costi di ricerca applicata, capitalizzati in esercizi precedenti, che non soddisfano i previsti requisiti, in sede
di prima applicazione della nuova disciplina, devono,
invece, essere eliminati dall’attivo dello Stato patrimoniale, rilevando gli effetti in bilancio retroattivamente,
come previsto dal nuovo OIC 29.
Con riferimento all’avviamento, si ricorda che il DLgs.
139/2015 ha modificato l’art. 2426 c.c., stabilendo che
l’avviamento non deve più essere ammortizzato entro
un periodo di 5 anni, bensì in funzione della sua vita
utile. Soltanto nei casi eccezionali in cui la vita utile
non possa essere determinata attendibilmente, l’avviamento è ammortizzato entro un periodo non superiore
a 10 anni.
Sotto questo profilo, la bozza del nuovo OIC 24 evidenzia che il legislatore non ha introdotto novità sostanziali con riferimento alla vita utile, ma ha invertito, rispetto all’approccio precedente, il processo di stima.
Mentre, infatti, il precedente disposto del codice civile
richiamava la necessità di stimare la vita utile dell’avviamento solo nei casi in cui il limite di 5 anni non ne
fosse rappresentativo, il novellato codice civile richiede, in primis, la determinazione della vita utile dell’avviamento e, solo quando questa non possa essere stimata attendibilmente, prevede l’ammortamento
dell’avviamento lungo un periodo di 10 anni.
Il vero elemento innovativo del novellato codice civile
risiede, dunque, nell’esplicito richiamo alla necessità
di effettuare una stima della vita utile, la quale deve risultare attendibile.
La bozza del nuovo OIC 24 stabilisce quindi, in linea
con l’attuale OIC 24, che la stima della vita utile dell’avviamento non può determinare un periodo di ammortamento superiore a 20 anni.
Sotto questo profilo, posto che finora non stati sollevati vizi di legittimità con riferimento all’introduzione,
da parte dei principi contabili nazionali, di un limite
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temporale massimo per l’ammortamento dell’avviamento non previsto dalla norma e che il DLgs. 139/2015
non ha apportato modifiche di carattere normativo sul
punto, l’OIC non ha ravvisato motivi che ostino al mantenimento di tale limite, già previsto dall’attuale OIC
24.
Analoghe considerazioni possono essere fatte per i
marchi, in relazione ai quali la bozza del nuovo OIC 24,
analogamente alla precedente versione, stabilisce un
limite massimo di 20 anni per la stima della vita utile.
Eutekne.Info / Mercoledì, 04 maggio 2016
In conclusione, si ricorda che, secondo la prassi abituale dell’OIC, la bozza del nuovo principio contabile
sarà sottoposta a consultazione pubblica. In questo caso, le eventuali osservazioni devono essere presentate
entro il 4 giugno 2016.
Una volta pubblicata la versione definitiva, il nuovo
principio contabile si applicherà ai bilanci relativi agli
esercizi che hanno inizio a partire dal 1° gennaio 2016
o da data successiva.