1. Il bilancio inquadramento giuridico

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1. Il bilancio inquadramento giuridico
IL BILANCIO SECONDO IL
CODICE CIVILE:
inquadramento giuridico
Rif. Estratto Codice
Civile da art. 2423
L’ EVOLUZIONE RECENTE DEL BILANCIO IN ITALIA
1/12/2014
31/12/2014
1/1/2016
31/12/2016
Adozione nuovi
OIC
Bilancio
nuovi OIC
Adozione nuova
Direttiva 34/2013
Bilancio Direttiva
D.Lgs. 139/15
OIC e politiche di
bilancio
Valutazione effetti
potenziali nuova
Direttiva
Bilanci intermedi
e nuova Direttiva
2
L’ EVOLUZIONE RECENTE DEL BILANCIO IN ITALIA

La direttiva 2013/34/UE ha abrogato le precedenti IV e VII Direttiva
Comunitaria relative ai bilanci annuali e consolidati

Parte del vecchio contenuto è riproposto, parte è sostituito
innovando l’ordinamento contabile in conformità all’evoluzione delle
migliori prassi internazionali

La direttiva è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 139 del 18/8/2015
Le novità devono essere applicate a partire dai
bilanci relativi agli esercizi che hanno inizio a
partire dal 1°gennaio 2016
3
1. Modelli di bilancio
Dal 2005 in Italia coesistono DUE modelli di bilancio:
1
Redatti secondo le norme civilistiche:
principi contabili nazionali o “Local
GAAP” (Artt. 2423-2435 bis c.c. e OIC);
2
Redatti secondo i principi contabili
internazionali: IAS/IFRS
(Regolamenti comunitari e D.Lgs. 38/2005)
Oggetto
del corso
Si tratta di modelli di bilancio tra loro distinti
4
2. Soggetti obbligati alla redazione del bilancio
L’obbligo di redazione del bilancio d’esercizio spetta a:
1
2
Società di Capitali
Società di persone
interamente possedute da
società di capitali
1.
2.
3.
4.
S.p.a
S.r.l e S.r.l.s
S.a.p.a
S.c.r.l
5
3. Tipologie di bilancio
Imprese con bilancio
in forma ordinaria
Imprese con bilancio
in forma abbreviata
Nel primo esercizio o
per due esercizi
consecutive superano
due dei seguenti limiti:
• Totale attivo: 4,4
mln €
• Totale vendite e
prestazione di
servizi: 8,8 mln €
• Dipendenti: 50 unità
Nel primo esercizio o
per due esercizi
consecutivI non
superano due dei
seguenti limiti:
• Totale attivo: 4,4
mln €
• Totale vendite e
prestazione di
servizi: 8,8 mln €
• Dipendenti: 50 unità
Novità
Micro-imprese
Nel primo esercizio o
per due esercizi
consecutivI non
superano due dei
seguenti limiti:
• Totale attivo:
175.000 €
• Totale vendite e
prestazione di
servizi: 350.000 €
• Dipendenti: 5 unità
6
3. Tipologie di bilancio
Imprese con bilancio
in forma ordinaria
Imprese con bilancio
in forma abbreviata
Novità
Micro-imprese
Applicano gli artt. 24232428 C.C.
Applicano l’art. 2435-bis
Applicano l’art. 2435-ter
Principali novità
Principali semplificazioni
• Esonerate dall’obbligo
di redazione del
rendiconto finanziario
• Facoltà di iscrivere per
titoli, crediti e debiti al
valore nominale
Principali
semplificazioni
• Esonerate dall’obbligo
di redazione del
rendiconto finanziario
• Esonerate dall’obbligo
di redazione della nota
integrativa
•
•
•
Rendiconto finanziario
obbligatorio
Derivati sempre iscritti
in bilancio
Costo ammortizzato
per titoli, crediti e debiti
7
4. Tipologie di adempimenti contabili
Tipologia di impresa
Regime contabile
Bilancio
Società di capitali
contabilità ordinaria
Bilancio d’es. in forma
ordinaria
Società di capitali non
quotate che rispettano i
requisiti dell’art.2435-bis
contabilità ordinaria
Bilancio d’es. in forma
semplificata
Società di persone e
esercenti arti e
professioni
contabilità ordinaria
Bilancio in forma
libera
Società di persone e
esercenti arti e
professioni
contabilità
semplificata
--8
5. Principi generali
Riferimenti normativi
Finalità
Principi di
redazione
Principi
contabili
Art. 2423, comma 2
Art. 2423-bis e OIC11
OIC
9
Finalità del bilancio d’esercizio
Rappresentano le linee guida che devono orientare gli
amministratori nella redazione del bilancio d’esercizio
Art. 2423, comma 2 (c.c.): Il bilancio deve essere redatto
con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della
società e il risultato economico dell'esercizio.
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Postulato della Chiarezza
Implica che sia i prospetti contabili sia
la
Nota Integrativa vengano redatti in forma tale da rendere
agevole la letture delle informazioni, specie quando la
normativa consente un certo margine di discrezionalità.
Si ricordi il ruolo fondamentale svolto dalla Nota Integrativa al fine di una
maggiore chiarezza e comprensione dei documenti contabili.
Rispetto degli schemi di
bilancio
Raggruppamento di voci
Compenso di partite
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Postulato della
Rappresentazione veritiera e corretta
Implica “l’attendibilità” del bilancio d’esercizio nel
rappresentare la situazione patrimoniale, finanziaria ed il
risultato d’esercizio.
Nota
bene
Ciò non significa pretendere l’esposizione di
una realtà oggettiva di bilancio, ma li obbliga
ad operare correttamente le stime
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IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
Principio di rilevanza
 Nel Codice Civile non era previsto un principio generale di rilevanza, ma
deroghe specifiche caso per caso
 Con il D.Lgs. N. 139/2015 è stato introdotto un principio generale (art.
2423, nuovo co. 4):
“Non occorre rispettare gli obblighi in in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti
irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta”
 Si specifica che:
 rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle
scritture contabili
 le società devono spiegare nella nota integrativa come hanno
dato attuazione alla disposizione
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I Principi di redazione
Subordinati alle clausole generali,
costituiscono un’applicazione pratica dei postulati di
“chiarezza” e “rappresentazione veritiera e corretta”.
Fonti normative
Art. 2423-bis C.C.
OIC 11
14
I Principi di redazione
Art. 2423-bis C.C.
OIC 11
Continuità
Neutralità
Prudenza
Significatività
Competenza
Rilevanza
Valutazione separata di
elementi eterogenei delle
singole voci
Costanza dei criteri di
valutazione
Verificabilità
dell’informazione
Prevalenza della sostanza
sulla forma
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Prudenza
Tale principio è volto ad evitare che la valutazione delle attività
e delle passività porti a sopravvalutazioni del reddito e del
patrimonio.
1
L’iscrizione in bilancio di tutte le perdite, anche
se solo presunte
2
La non iscrizione in bilancio degli utili non
ancora realizzati, i cosiddetti utili sperati
Conseguenza
Criterio base di
valutazione
Costo storico
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Continuità – Going concern
Con il termine “bilancio d’esercizio” si fa riferimento al bilancio
di un’impresa in funzionamento. Ciò implica che si tenga conto
della prospettiva della continuazione dell’attività, per almeno
un altro esercizio, alla data di chiusura.
Ciò comporta che:
1
Valutazione dei beni in quanto utilizzati
dall’impresa
2
Vengono meno le regole del bilancio nel caso
venisse meno il suddetto presupposto
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Competenza
Tale principio è diretto alla determinazione del reddito
prodotto nell’esercizio come differenza tra flusso dei ricavi e
flusso dei costi di gestione, indipendentemente dalla loro
manifestazione numeraria.
Conversione
secondo il
criterio della
competenza
Rilevazione secondo
manifestazione numeraria
Durante l’esercizio
1 Gen
Chiusura
31 Dic
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Valutazione separata degli elementi eterogenei
ricompresi nelle singole voci
Tale principio è volto ad assicurarsi che non siano effettuate
compensazioni tra utili non realizzati e perdite presunte.
Es.
Concreta applicazione si
ha quando:
gli schemi di bilancio
abbiano aggregato voci
tra di loro disomogenee.
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Costanza dei criteri di valutazione
I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio
all’altro, se non in casi eccezionali (motivandoli in nota). Ciò permette di
evitare che il cambiamento di criterio possa essere strumento per
effettuare politiche di bilancio.
Caso
eccezionale
Modifica del criterio di
valutazione
Motivazioni
riportate in nota
Applicazione in modo
retroprospettivo
Calcolo effetto
cumulativo
Bilancio n
Bilancio n-1
Bilancio n-2
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IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
Prevalenza della sostanza sulla forma
Implica che la rappresentazione avvenga a prescindere dagli
aspetti formali/giuridici, ma che si basi esclusivamente su
quelli sostanziali.
Prevalenza della forma
sulla sostanza
La rilevazione e la
presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della
sostanza dell’operazione o del
contratto
Norma modificata dal 2016 con il
D.Lgs n.139/2015
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Prevalenza della sostanza sulla forma
Aspetto sostanziale
Aspetto giuridico
Sostanza
economica
Contratto
Rappresentazione in
bilancio
Rappresentazione contabile di
alcune operazioni
Sale
Lease back
CCT
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Prevalenza della sostanza sulla forma
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I Principi contabili nazionali (OIC)
Finalità
Principi di
redazione
Principi
contabili
Art. 2423, comma 2,
C.C.
Art. 2423-bis C.C.
e OIC 11
Art. 2426 del C.C.
Principi contabili
nazionali OIC
Oggetto di completa
rivisitazione
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I Principi contabili nazionali (OIC)
Sono le regole per la formazione del bilancio
d’esercizio, che trovano il fondamento logico nei postulati
del bilancio d’esercizio.
Disponibili sul sito dell’Organismo Italiano di Contabilità
www. http://www.fondazioneoic.eu
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I Principi contabili nazionali (OIC)
 Gli OIC sono stati rivisti e poi applicati ai bilanci 2014 e
2015.
 Gli «OIC 2014» tengono conto degli effettivi utilizzatori 
prevalentemente piccole e medie imprese.
 Nel 2016 gli OIC sono stati nuovamente aggiornati per
allinearsi alle significative novità alla disciplina del
bilancio a seguito del D.Lgs. N 139/2015.
26
I Principi contabili nazionali (OIC)

OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni
materiali e immateriali

OIC 10 – Rendiconto finanziario

OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d’esercizio

OIC 13 – Rimanenze

OIC 14 – Disponibilità liquide

OIC 15 – Crediti

OIC 16 – Immobilizzazioni materiali

OIC 17 – Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto

OIC 18 – Ratei e risconti

OIC 19 – Debiti
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I Principi contabili nazionali (OIC)

OIC 20 – Titoli di debito

OIC 21 – Partecipazioni e azioni proprie

OIC 22 – Conti d’ordine

OIC 23 – Lavori in corso su ordinazione

OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali

OIC 25 – Imposte sul reddito

OIC 26 – Operazioni, attività e passività in valuta estera

OIC 28 – Patrimonio netto

OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili,
correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la
chiusura dell’esercizio

OIC 31 – Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto

OIC XX – Strumenti finanziari derivati
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I Principi contabili nazionali (OIC)

OIC 7 – Certificati verdi

OIC 8 – Le quote di emissione di gas ad effetto serra

OIC 6 – Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio

OIC 5 – Bilancio di liquidazione

OIC 4 – Fusione e scissione

OIC 3 – le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella
nota integrativa e nella relazione sulla gestione

OIC 2 – Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Principio contabile 30 – I bilanci intermedi

Principio contabile 11 – Bilancio d’esercizio, finalità e postulati
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Struttura dei principi contabili OIC dal 2014 in poi
Miglioramento e omogeneizzazione della struttura
Format simile ai più diffusi standard internazionali
Focus sui profili prettamente contabili
-
Impostazione uniforme
Ambito di applicazione
Principali definizioni
Classificazione
Rilevazione iniziale
Valutazione e rilevazione successiva
Informazioni in nota integrativa
Riferimenti normativi (nelle appendici)
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IL RUOLO DEGLI OIC
Il ruolo dei “principi contabili” dell’OIC era stato indicato nei
pareri delle Commissioni parlamentari che accompagnano il
D.Lgs. 127/1991, in cui si legge che: “Stabilendo (omissis…)
che i fatti di gestione debbano essere esattamente rilevati, si
è operato un implicito rinvio ai principi contabili, di cui era
menzione in quel testo, ma d’altra parte se ne è così chiarito
il ruolo di criterio tecnico meramente interpretativo delle
norme di legge, che disciplinano la formazione e il contenuto
dei documenti contabili”.
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IL RUOLO DEGLI OIC
 Il ruolo e le funzioni dell’OIC sono stati riconosciuti nella
legislazione nazionale recentemente, con l’integrazione degli
articoli 9-bis e 9-ter al D.Lgs. n. 38/2005 ad opera del “decreto
competitività” (L. 11 agosto 2014, n. 116).
 La norma prevede (art. 9-bis) che l’Organismo Italiano di
Contabilità, istituto nazionale per i principi contabili:
 emani i principi contabili nazionali per la redazione dei
bilanci secondo le disposizioni del Codice Civile;
 fornisca supporto all’attività del Parlamento e degli Organi
Governativi in materia di normativa contabile ed esprima
pareri;
 partecipi al processo di elaborazione dei principi contabili
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internazionali adottati in Europa.
IL RUOLO DEGLI OIC

All’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) è demandato il compito di
aggiornare i principi contabili internazionali (art. 12 del D.Lgs.
139/2015)

Nella relazione al D.Lgs. si legge «Tali principi risulteranno di particolare
utilità con riferimento alla prima applicazione delle nuove disposizioni e
dei principi in esse contenuti»

Il D.Lgs. Prevede esplicitamente l’applicazione prospettica solo per il
costo ammortizzato (art. 2426, n. 1 e 8) e per l’ammortamento
dell’avviamento (art. 2426, n. 6)
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IL RUOLO DEGLI OIC

Nella relazione al D.Lgs. 139/2015 si legge «Inoltre, ai principi
contabili nazionali occorrerà fare riferimento per quanto riguarda la
necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle
possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per loro
intrinseca natura e finalità (quali ad esempio quelle relative ai principi
della rilevanza e della sostanza economica), recano criteri generali e
non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe
essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui
sono rivolte»

«Analogamente, i principi contabili nazionali potranno fornire
elementi applicativi ed indicazioni per aspetti specifici di carattere
tecnico riguardanti, ad esempio, le operazioni di copertura, il costo
ammortizzato e l’attualizzazione»
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