1. Il bilancio inquadramento giuridico
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1. Il bilancio inquadramento giuridico
IL BILANCIO SECONDO IL CODICE CIVILE: inquadramento giuridico Rif. Estratto Codice Civile da art. 2423 L’ EVOLUZIONE RECENTE DEL BILANCIO IN ITALIA 1/12/2014 31/12/2014 1/1/2016 31/12/2016 Adozione nuovi OIC Bilancio nuovi OIC Adozione nuova Direttiva 34/2013 Bilancio Direttiva D.Lgs. 139/15 OIC e politiche di bilancio Valutazione effetti potenziali nuova Direttiva Bilanci intermedi e nuova Direttiva 2 L’ EVOLUZIONE RECENTE DEL BILANCIO IN ITALIA La direttiva 2013/34/UE ha abrogato le precedenti IV e VII Direttiva Comunitaria relative ai bilanci annuali e consolidati Parte del vecchio contenuto è riproposto, parte è sostituito innovando l’ordinamento contabile in conformità all’evoluzione delle migliori prassi internazionali La direttiva è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 139 del 18/8/2015 Le novità devono essere applicate a partire dai bilanci relativi agli esercizi che hanno inizio a partire dal 1°gennaio 2016 3 1. Modelli di bilancio Dal 2005 in Italia coesistono DUE modelli di bilancio: 1 Redatti secondo le norme civilistiche: principi contabili nazionali o “Local GAAP” (Artt. 2423-2435 bis c.c. e OIC); 2 Redatti secondo i principi contabili internazionali: IAS/IFRS (Regolamenti comunitari e D.Lgs. 38/2005) Oggetto del corso Si tratta di modelli di bilancio tra loro distinti 4 2. Soggetti obbligati alla redazione del bilancio L’obbligo di redazione del bilancio d’esercizio spetta a: 1 2 Società di Capitali Società di persone interamente possedute da società di capitali 1. 2. 3. 4. S.p.a S.r.l e S.r.l.s S.a.p.a S.c.r.l 5 3. Tipologie di bilancio Imprese con bilancio in forma ordinaria Imprese con bilancio in forma abbreviata Nel primo esercizio o per due esercizi consecutive superano due dei seguenti limiti: • Totale attivo: 4,4 mln € • Totale vendite e prestazione di servizi: 8,8 mln € • Dipendenti: 50 unità Nel primo esercizio o per due esercizi consecutivI non superano due dei seguenti limiti: • Totale attivo: 4,4 mln € • Totale vendite e prestazione di servizi: 8,8 mln € • Dipendenti: 50 unità Novità Micro-imprese Nel primo esercizio o per due esercizi consecutivI non superano due dei seguenti limiti: • Totale attivo: 175.000 € • Totale vendite e prestazione di servizi: 350.000 € • Dipendenti: 5 unità 6 3. Tipologie di bilancio Imprese con bilancio in forma ordinaria Imprese con bilancio in forma abbreviata Novità Micro-imprese Applicano gli artt. 24232428 C.C. Applicano l’art. 2435-bis Applicano l’art. 2435-ter Principali novità Principali semplificazioni • Esonerate dall’obbligo di redazione del rendiconto finanziario • Facoltà di iscrivere per titoli, crediti e debiti al valore nominale Principali semplificazioni • Esonerate dall’obbligo di redazione del rendiconto finanziario • Esonerate dall’obbligo di redazione della nota integrativa • • • Rendiconto finanziario obbligatorio Derivati sempre iscritti in bilancio Costo ammortizzato per titoli, crediti e debiti 7 4. Tipologie di adempimenti contabili Tipologia di impresa Regime contabile Bilancio Società di capitali contabilità ordinaria Bilancio d’es. in forma ordinaria Società di capitali non quotate che rispettano i requisiti dell’art.2435-bis contabilità ordinaria Bilancio d’es. in forma semplificata Società di persone e esercenti arti e professioni contabilità ordinaria Bilancio in forma libera Società di persone e esercenti arti e professioni contabilità semplificata --8 5. Principi generali Riferimenti normativi Finalità Principi di redazione Principi contabili Art. 2423, comma 2 Art. 2423-bis e OIC11 OIC 9 Finalità del bilancio d’esercizio Rappresentano le linee guida che devono orientare gli amministratori nella redazione del bilancio d’esercizio Art. 2423, comma 2 (c.c.): Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. 10 Postulato della Chiarezza Implica che sia i prospetti contabili sia la Nota Integrativa vengano redatti in forma tale da rendere agevole la letture delle informazioni, specie quando la normativa consente un certo margine di discrezionalità. Si ricordi il ruolo fondamentale svolto dalla Nota Integrativa al fine di una maggiore chiarezza e comprensione dei documenti contabili. Rispetto degli schemi di bilancio Raggruppamento di voci Compenso di partite 11 Postulato della Rappresentazione veritiera e corretta Implica “l’attendibilità” del bilancio d’esercizio nel rappresentare la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato d’esercizio. Nota bene Ciò non significa pretendere l’esposizione di una realtà oggettiva di bilancio, ma li obbliga ad operare correttamente le stime 12 IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ Principio di rilevanza Nel Codice Civile non era previsto un principio generale di rilevanza, ma deroghe specifiche caso per caso Con il D.Lgs. N. 139/2015 è stato introdotto un principio generale (art. 2423, nuovo co. 4): “Non occorre rispettare gli obblighi in in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta” Si specifica che: rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili le società devono spiegare nella nota integrativa come hanno dato attuazione alla disposizione 14 I Principi di redazione Subordinati alle clausole generali, costituiscono un’applicazione pratica dei postulati di “chiarezza” e “rappresentazione veritiera e corretta”. Fonti normative Art. 2423-bis C.C. OIC 11 14 I Principi di redazione Art. 2423-bis C.C. OIC 11 Continuità Neutralità Prudenza Significatività Competenza Rilevanza Valutazione separata di elementi eterogenei delle singole voci Costanza dei criteri di valutazione Verificabilità dell’informazione Prevalenza della sostanza sulla forma 15 Prudenza Tale principio è volto ad evitare che la valutazione delle attività e delle passività porti a sopravvalutazioni del reddito e del patrimonio. 1 L’iscrizione in bilancio di tutte le perdite, anche se solo presunte 2 La non iscrizione in bilancio degli utili non ancora realizzati, i cosiddetti utili sperati Conseguenza Criterio base di valutazione Costo storico 16 Continuità – Going concern Con il termine “bilancio d’esercizio” si fa riferimento al bilancio di un’impresa in funzionamento. Ciò implica che si tenga conto della prospettiva della continuazione dell’attività, per almeno un altro esercizio, alla data di chiusura. Ciò comporta che: 1 Valutazione dei beni in quanto utilizzati dall’impresa 2 Vengono meno le regole del bilancio nel caso venisse meno il suddetto presupposto 17 Competenza Tale principio è diretto alla determinazione del reddito prodotto nell’esercizio come differenza tra flusso dei ricavi e flusso dei costi di gestione, indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria. Conversione secondo il criterio della competenza Rilevazione secondo manifestazione numeraria Durante l’esercizio 1 Gen Chiusura 31 Dic 18 Valutazione separata degli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci Tale principio è volto ad assicurarsi che non siano effettuate compensazioni tra utili non realizzati e perdite presunte. Es. Concreta applicazione si ha quando: gli schemi di bilancio abbiano aggregato voci tra di loro disomogenee. 19 Costanza dei criteri di valutazione I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro, se non in casi eccezionali (motivandoli in nota). Ciò permette di evitare che il cambiamento di criterio possa essere strumento per effettuare politiche di bilancio. Caso eccezionale Modifica del criterio di valutazione Motivazioni riportate in nota Applicazione in modo retroprospettivo Calcolo effetto cumulativo Bilancio n Bilancio n-1 Bilancio n-2 20 IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ Prevalenza della sostanza sulla forma Implica che la rappresentazione avvenga a prescindere dagli aspetti formali/giuridici, ma che si basi esclusivamente su quelli sostanziali. Prevalenza della forma sulla sostanza La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto Norma modificata dal 2016 con il D.Lgs n.139/2015 21 Prevalenza della sostanza sulla forma Aspetto sostanziale Aspetto giuridico Sostanza economica Contratto Rappresentazione in bilancio Rappresentazione contabile di alcune operazioni Sale Lease back CCT 22 Prevalenza della sostanza sulla forma 23 I Principi contabili nazionali (OIC) Finalità Principi di redazione Principi contabili Art. 2423, comma 2, C.C. Art. 2423-bis C.C. e OIC 11 Art. 2426 del C.C. Principi contabili nazionali OIC Oggetto di completa rivisitazione 24 I Principi contabili nazionali (OIC) Sono le regole per la formazione del bilancio d’esercizio, che trovano il fondamento logico nei postulati del bilancio d’esercizio. Disponibili sul sito dell’Organismo Italiano di Contabilità www. http://www.fondazioneoic.eu 25 I Principi contabili nazionali (OIC) Gli OIC sono stati rivisti e poi applicati ai bilanci 2014 e 2015. Gli «OIC 2014» tengono conto degli effettivi utilizzatori prevalentemente piccole e medie imprese. Nel 2016 gli OIC sono stati nuovamente aggiornati per allinearsi alle significative novità alla disciplina del bilancio a seguito del D.Lgs. N 139/2015. 26 I Principi contabili nazionali (OIC) OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali OIC 10 – Rendiconto finanziario OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d’esercizio OIC 13 – Rimanenze OIC 14 – Disponibilità liquide OIC 15 – Crediti OIC 16 – Immobilizzazioni materiali OIC 17 – Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto OIC 18 – Ratei e risconti OIC 19 – Debiti 27 I Principi contabili nazionali (OIC) OIC 20 – Titoli di debito OIC 21 – Partecipazioni e azioni proprie OIC 22 – Conti d’ordine OIC 23 – Lavori in corso su ordinazione OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali OIC 25 – Imposte sul reddito OIC 26 – Operazioni, attività e passività in valuta estera OIC 28 – Patrimonio netto OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio OIC 31 – Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto OIC XX – Strumenti finanziari derivati 28 I Principi contabili nazionali (OIC) OIC 7 – Certificati verdi OIC 8 – Le quote di emissione di gas ad effetto serra OIC 6 – Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio OIC 5 – Bilancio di liquidazione OIC 4 – Fusione e scissione OIC 3 – le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione OIC 2 – Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare Principio contabile 30 – I bilanci intermedi Principio contabile 11 – Bilancio d’esercizio, finalità e postulati 29 Struttura dei principi contabili OIC dal 2014 in poi Miglioramento e omogeneizzazione della struttura Format simile ai più diffusi standard internazionali Focus sui profili prettamente contabili - Impostazione uniforme Ambito di applicazione Principali definizioni Classificazione Rilevazione iniziale Valutazione e rilevazione successiva Informazioni in nota integrativa Riferimenti normativi (nelle appendici) 26 IL RUOLO DEGLI OIC Il ruolo dei “principi contabili” dell’OIC era stato indicato nei pareri delle Commissioni parlamentari che accompagnano il D.Lgs. 127/1991, in cui si legge che: “Stabilendo (omissis…) che i fatti di gestione debbano essere esattamente rilevati, si è operato un implicito rinvio ai principi contabili, di cui era menzione in quel testo, ma d’altra parte se ne è così chiarito il ruolo di criterio tecnico meramente interpretativo delle norme di legge, che disciplinano la formazione e il contenuto dei documenti contabili”. 31 IL RUOLO DEGLI OIC Il ruolo e le funzioni dell’OIC sono stati riconosciuti nella legislazione nazionale recentemente, con l’integrazione degli articoli 9-bis e 9-ter al D.Lgs. n. 38/2005 ad opera del “decreto competitività” (L. 11 agosto 2014, n. 116). La norma prevede (art. 9-bis) che l’Organismo Italiano di Contabilità, istituto nazionale per i principi contabili: emani i principi contabili nazionali per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice Civile; fornisca supporto all’attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprima pareri; partecipi al processo di elaborazione dei principi contabili 32 internazionali adottati in Europa. IL RUOLO DEGLI OIC All’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) è demandato il compito di aggiornare i principi contabili internazionali (art. 12 del D.Lgs. 139/2015) Nella relazione al D.Lgs. si legge «Tali principi risulteranno di particolare utilità con riferimento alla prima applicazione delle nuove disposizioni e dei principi in esse contenuti» Il D.Lgs. Prevede esplicitamente l’applicazione prospettica solo per il costo ammortizzato (art. 2426, n. 1 e 8) e per l’ammortamento dell’avviamento (art. 2426, n. 6) 33 IL RUOLO DEGLI OIC Nella relazione al D.Lgs. 139/2015 si legge «Inoltre, ai principi contabili nazionali occorrerà fare riferimento per quanto riguarda la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità (quali ad esempio quelle relative ai principi della rilevanza e della sostanza economica), recano criteri generali e non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte» «Analogamente, i principi contabili nazionali potranno fornire elementi applicativi ed indicazioni per aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti, ad esempio, le operazioni di copertura, il costo ammortizzato e l’attualizzazione» 34