sia i costi di ricerca e sviluppo capitalizzati

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sia i costi di ricerca e sviluppo capitalizzati
Cap. 4 - Costi di ricerca e sviluppo
4
Attivo SP
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO
B.I.2
Prassi
Documento OIC 12; Documento OIC 16; Documento OIC 24; Guida all’applicazione
dell’impairment test dello IAS 36
1 PREMESSA
La voce B.I.2 dello Stato patrimoniale è deputata ad accogliere:
 sia i costi di ricerca e sviluppo capitalizzati;
 sia i costi di pubblicità capitalizzati.
Entrambe le tipologie di oneri rientrano nel novero delle immobilizzazioni immateriali, le quali sono rappresentate da costi i cui benefici economici si manifestano in
più esercizi, anche se non sono collegati all’acquisizione o alla produzione interna di
un bene o di un diritto. Caratteristica fondamentale di tali immobilizzazioni è la
“mancanza di tangibilità” (documento OIC 24, § A.I).
Spese di pubblicità - Rinvio
Considerata la diversa natura dei due gruppi di oneri (ricerca e sviluppo, da un
lato, e pubblicità, dall’altro), nel presente capitolo vengono prese in esame esclusivamente le spese di ricerca e sviluppo, mentre quelle di pubblicità sono analizzate
nel successivo cap. 5 “Costi di pubblicità”.
2
CONTENUTO DELLA VOCE
Né il codice civile, né la Relazione ministeriale di accompagnamento al DLgs.
127/91 forniscono una definizione specifica di spese di ricerca e sviluppo.
Il documento OIC 24 (paragrafo “Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità, Costi
di ricerca e sviluppo”) afferma che, in ragione della finalità delle spese in esame, è
possibile distinguere tra:
 spese per la ricerca di base;
 spese per la ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo;
 spese per lo sviluppo.
Come avremo modo di ribadire, soltanto le spese di cui agli ultimi due punti possono essere rilevate nella voce in esame, al verificarsi delle condizioni di cui al
successivo § 3.
2.1
RICERCA DI BASE
La ricerca di base può essere definita come quell’insieme di studi, esperimenti,
indagini e ricerche che non hanno una finalità definita con precisione, ma che è da
considerarsi di utilità generica per l’impresa.
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Cap. 4 - Costi di ricerca e sviluppo
ES
A titolo esemplificativo, si considerino i seguenti casi di ricerca di base:
 una società che opera nel settore della tecnologia avanzata deve tenersi aggiornata e, in tal
modo, compie studi sullo stato dell’arte della materia oggetto dell’impresa;
 una società che opera nel settore della grande distribuzione deve svolgere in modo pressoché continuo indagini di mercato finalizzate all’analisi commerciale dei propri prodotti.
Come verrà evidenziato nel successivo § 3, tali costi non possono comunque essere capitalizzati
e devono essere contabilizzati nel Conto economico dell’esercizio di sostenimento.
2.2
RICERCA APPLICATA
La ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo
consiste nel complesso di studi, esperimenti, indagini e ricerche che si riferiscono
direttamente alla possibilità ed utilità di realizzare uno specifico progetto.
2.3
SVILUPPO
Lo sviluppo è l’applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze possedute
o acquisite in un progetto o programma per la produzione di materiali, strumenti, prodotti, processi, sistemi o servizi nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell’inizio
della produzione commerciale o dell’utilizzazione.
3
CRITERI DI CLASSIFICAZIONE
Al pari delle altre immobilizzazioni immateriali, l’iscrivibilità dei costi di ricerca e
sviluppo nello Stato patrimoniale è vincolata al preventivo accertamento della loro
utilità futura.
In pratica, affinché possa aver luogo la capitalizzazione, deve trattarsi di costi che:
 non esauriscono la propria utilità nell’esercizio di sostenimento;
 manifestano una capacità di produrre benefici economici futuri.
In altri termini, i costi di ricerca e sviluppo possono essere capitalizzati solo se esiste
un rapporto causale tra i costi e l’utilità futura attesa dalla società. In caso contrario,
devono essere imputati a Conto economico nell’esercizio di sostenimento.
In base a tali considerazioni, il documento OIC 24 (paragrafo “Costi di ricerca, di
sviluppo e di pubblicità, Rilevazione”) distingue tra:
 costi sostenuti per la ricerca di base;
 costi di ricerca e sviluppo finalizzati alla realizzazione di specifici progetti.
Lo IAS 38 (§ 54 e 57) prevede che:
 nessuna attività immateriale derivante dalla ricerca debba essere rilevata;
 le attività immateriali derivanti dallo sviluppo debbano essere rilevate al ricorrere di determinate condizioni (es. produzione di benefici economici futuri, fattibilità tecnica, ecc.).
Ricerca di base
I costi sostenuti per la ricerca di base sono costi di periodo e devono quindi essere
rilevati nel Conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti. Essi, infatti, rientrano nella ricorrente operatività dell’impresa e sono, nella sostanza, di supporto
ordinario all’attività imprenditoriale della stessa.
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Cap. 4 - Costi di ricerca e sviluppo
Tale criterio è di comune accettazione e non sono ammesse deroghe.
Ricerca applicata e sviluppo
I costi di ricerca e sviluppo che attengono a specifici progetti possono essere capitalizzati, al ricorrere delle condizioni evidenziate nel successivo § 3.1.
Infatti, la sola attinenza di tali oneri a specifici progetti non è condizione sufficiente affinché essi siano legittimamente capitalizzabili. A tal fine, essi debbono anche
rispondere positivamente alle caratteristiche richieste per l’iscrizione di qualsiasi
posta attiva.
Costi pluriennali inizialmente imputati a Conto economico
I costi pluriennali iscritti nel Conto economico perché non vi erano le condizioni per
procedere ad una capitalizzazione non possono successivamente essere imputati a
Stato patrimoniale al verificarsi di tali condizioni (documento OIC 24, § A.III).
3.1
VALUTAZIONE DELL’UTILITÀ FUTURA
L’utilità futura è legata “al verificarsi di determinate condizioni gestionali, produttive e di mercato” (documento OIC 24, § A.III) e deve essere riscontrata:
 patrimonialmente, in presenza di reali incrementi di valore acquisiti dal complesso aziendale in conseguenza delle spese;
 economicamente, sulla base della capacità dell’impresa di far fronte ai costi
con flussi di ricavi.
Gli oneri in esame sono capitalizzabili qualora siano:
 relativi ad un prodotto o un processo chiaramente definito;
 identificabili e misurabili;
 riferiti ad un progetto realizzabile;
 ricuperabili attraverso i ricavi che saranno conseguiti grazie alla realizzazione del progetto.
Se la possibilità di recuperare, in tutto o in parte, gli oneri sostenuti e da sostenere per la realizzazione del progetto risulta dubbia, tali costi devono essere capitalizzati solo nei limiti in cui i medesimi sono giudicati recuperabili.
Identificabilità e misurabilità
L’azienda deve essere in grado di dimostrare la diretta riferibilità dei costi al prodotto o processo per la cui realizzazione essi sono stati sostenuti. Il costo non deve
comunque essere capitalizzato, ma spesato al Conto economico, nei casi in cui non
sia chiaro se possa essere attribuito:
 ad un progetto specifico;
 ovvero alla gestione quotidiana e ricorrente.
Realizzabilità del progetto
Occorre, in pratica, che:
 il progetto sia tecnicamente fattibile;
 per esso, l’impresa disponga o possa disporre delle necessarie risorse.
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Cap. 4 - Costi di ricerca e sviluppo
Competenza del Collegio sindacale
Per i costi in esame, la valutazione dell’utilità futura deve essere confermata dal
Collegio sindacale (art. 2426 co. 1 n. 5 c.c.).
Si veda il precedente cap. 3 “Costi di impianto e ampliamento”, § 3.1.
3.2 FACOLTÀ (NON OBBLIGO) DI CAPITALIZZAZIONE
Verificata la sussistenza delle predette condizioni, vi è comunque la facoltà di non
procedere alla capitalizzazione.
Infatti, per gli oneri pluriennali in esame (diversi dai beni immateriali soggetti a
tutela giuridica e dall’avviamento), caratterizzati da un alto grado di aleatorietà e
condizionati da valutazioni spesso soggettive, il principio della prudenza dovrebbe
prevalere (documento OIC 24, § A.III).
3.3 SCRITTURE CONTABILI
La capitalizzazione avviene di regola all’atto della chiusura dei conti. La scrittura
contabile potrebbe essere la seguente:
Spese R&S
(B.I.2 Attivo SP)
a
Incrementi di immobilizzazioni
per lavori interni
(A.4 CE)
800,00
Se dall’attività di ricerca viene conseguito un bene immateriale (es. brevetto, diritto d’autore, ecc.), nell’esercizio in cui esso ottiene tutela giuridica occorre “girare”
alla specifica immobilizzazione i costi di ricerca e sviluppo capitalizzati e non
ancora ammortizzati.
Si vedano i successivi cap. 6 “Diritti di brevetto industriale”, 7 “Diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno” e 9 “Marchi”.
4
CRITERI DI VALUTAZIONE
4.1 VALORE DI ISCRIZIONE IN BILANCIO
L’art. 2426 co. 1 n. 1 c.c. stabilisce che le immobilizzazioni immateriali devono
essere iscritte in bilancio al costo di acquisto o di produzione.
Il primo comprende anche gli oneri accessori, mentre il secondo, oltre ai costi direttamente imputabili, include gli eventuali costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile all’immobilizzazione.
Le immobilizzazioni in valuta devono essere iscritte (art. 2426 co. 1 n. 8-bis c.c.):
 al tasso di cambio al momento del loro acquisto;
 oppure, se inferiore e qualora la riduzione debba giudicarsi durevole, al tasso di cambio alla data di chiusura dell’esercizio.
Sul punto, si rimanda al successivo cap. 78 “Utili e perdite su cambi”.
I costi di ricerca e sviluppo possono così includere:
 gli stipendi, i salari e gli altri costi relativi al personale impegnato nelle attività di ricerca e sviluppo;
 i costi dei materiali e dei servizi impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo;
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Cap. 4 - Costi di ricerca e sviluppo




l’ammortamento di immobili, impianti e macchinari, nella misura in cui tali
beni siano impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo;
i costi indiretti, diversi dai costi e dalle spese generali ed amministrativi, relativi alle attività di ricerca e sviluppo;
gli interessi passivi sostenuti, a fronte di finanziamenti specificamente ottenuti ed utilizzati per lo svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo;
altri costi, nella misura in cui tali beni sono impiegati nell’attività di ricerca
e sviluppo (es. ammortamento di brevetti e licenze).
La capitalizzazione degli interessi passivi deve avvenire nel rispetto dei medesimi limiti e condizioni indicati per le immobilizzazioni materiali (cfr. documento OIC 16, § D.V).
Sul punto, si veda il successivo cap. 13 “Terreni e fabbricati”.
Lo IAS 38 (§ 74 - 75) prevede che, dopo la rilevazione iniziale, l’immobilizzazione immateriale
possa essere iscritta al fair value, intendendosi per tale il corrispettivo al quale un’attività può
essere scambiata tra parti consapevoli e disponibili, in un’operazione fra terzi.
4.1.1 Rilevazione al netto delle svalutazioni e dei fondi di ammortamento
Al pari delle altre immobilizzazioni (materiali e immateriali), l’esposizione, in
bilancio, dei costi di ricerca e sviluppo deve avvenire al netto:
 dei relativi fondi di ammortamento;
 delle svalutazioni eventualmente operate.
Le poste rettificative possono essere rilevate secondo una delle seguenti modalità (documento OIC
12):
 esposizione dell’importo lordo, dell’importo del fondo rettificativo, e conseguentemente dell’importo netto;
 esposizione del solo importo netto con ricostruzione delle movimentazioni dei fondi rettificativi nella Nota integrativa.
4.1.2 Limiti al valore di iscrizione
Il valore di iscrizione delle immobilizzazioni non può eccedere il valore recuperabile, definito come il maggiore tra (documento OIC 24, § D.II.a):
 il presumibile valore realizzabile tramite l’alienazione;
 il valore in uso.
Valore di iscrizione

il maggiore tra
valore presumibilmente realizzabile con la vendita
valore in uso
Fig. 1 - Limiti al valore di iscrizione
Per approfondimenti, si rimanda al § 4.1.2 del precedente cap. 3 “Costi di impianto e ampliamento”.
4.2
AMMORTAMENTO
Al pari di tutte le immobilizzazioni, anche i costi di ricerca e sviluppo sono ammortizzati “sistematicamente” in relazione alla residua possibilità di utilizzazione
(art. 2426 co. 1 n. 2 c.c.).
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Cap. 4 - Costi di ricerca e sviluppo
Nonostante l’utilizzo, da parte del legislatore, dell’avverbio “sistematicamente”, possono essere
adottati anche piani di ammortamento ad aliquota non costante. In determinati casi, infatti, può
essere più coerente con il principio della prudenza l’utilizzo di piani di ammortamento:
 a quote decrescenti;
 parametrati ad altre variabili quantitative, più adatte alla tipologia del bene.
In pratica, l’avverbio in esame sta appunto ad indicare che l’ammortamento deve essere operato
in conformità a un piano prestabilito, anche a quote non costanti.
a quote costanti (di regola)
Ammortamento
costi R&S
a quote decrescenti
parametrato ad altre variabili
se più coerenti con il
principio di prudenza
Fig. 2 - Criteri di ammortamento dei costi di R&S
Ai fini fiscali, le spese relative a studi e ricerche sono deducibili, in alternativa (art. 108 co. 1 del
TUIR):
 nell’esercizio in cui sono state sostenute;
 in quote costanti in un massimo di cinque esercizi, a partire da quello di sostenimento.
Sul punto, si rimanda alla voce “Spese di studio e ricerca”, in “TUIR”, Guide e Soluzioni, IPSOA.
4.2.1
Predisposizione del piano di ammortamento
I costi capitalizzati di ricerca e sviluppo sono normalmente ammortizzati in quote
costanti, sulla base di un piano di ammortamento rivisto annualmente per accertarne la congruità (documento OIC 24, paragrafo “Costi di ricerca, di sviluppo e di
pubblicità, Ammortamento”).
4.2.2 Ambito temporale
L’ammortamento dei costi di ricerca e sviluppo (art. 2426 co. 1 n. 5 c.c.; documento
OIC 24, paragrafo “Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità, Ammortamento”):
 ha inizio dal momento in cui il bene (o processo) risultante è disponibile
per l’utilizzazione economica;
 deve esaurirsi in un periodo non superiore a 5 anni.
Questa limitazione temporale, puramente convenzionale, si giustifica in base al più generale
principio di prudenza, in particolare per la tipologia di costi in questione la cui valutazione si
presenta particolarmente incerta ed il cui contenuto non ha alcun valore di mercato autonomo.
4.2.3 Scritture contabili
La rilevazione degli ammortamenti può essere eseguita:
 “in conto”;
Ammortamento spese R&S
(B.10.a CE)

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ovvero “fuori conto”.
Spese R&S
(B.I.2 Attivo SP)
160,00
Cap. 4 - Costi di ricerca e sviluppo
Ammortamento spese R&S
(B.10.a CE)
F.do ammortamento
spese R&S (B.I.2 Attivo SP)
160,00
La modalità “fuori conto” è preferibile nell’ipotesi della redazione del bilancio in
forma abbreviata, posto che, in questo caso, dalle voci B.I (“Immobilizzazioni
immateriali”) e B.II (“Immobilizzazioni materiali”) dell’attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni.
Sul punto, si rimanda al successivo cap. 93 “Struttura del bilancio abbreviato”.
4.3
RETTIFICHE DI VALORE (C.D. “IMPAIRMENT TEST”)
Diverso dall’ammortamento (che, come detto, rappresenta la ripartizione “sistematica” del costo dell’immobilizzazione sull’intera durata prevista di utilizzazione
della stessa) è il processo di verifica del valore del bene (materiale o immateriale)
alla data di chiusura dell’esercizio (c.d. “impairment test”).
In particolare, qualora, a tale data, l’immobilizzazione risulti durevolmente di
valore inferiore rispetto al costo di acquisto (al netto dell’ammortamento), occorre
procedere ad una svalutazione (art. 2426 co. 1 n. 3 c.c.).
Con specifico riferimento ai costi di ricerca e sviluppo capitalizzati, la possibilità di
procedere ad una loro svalutazione non viene espressamente ribadita dal documento
OIC 24, come avviene invece in relazione ad altre immobilizzazioni immateriali (es.
avviamento).
Tuttavia, in base ai principi generali sopra ricordati, nulla sembra impedire che,
qualora durante il processo di ammortamento vengano meno i presupposti che
avevano giustificato la contabilizzazione nell’attivo dello Stato patrimoniale delle
spese in esame, si proceda alla svalutazione dei costi capitalizzati per l’importo
giudicato non recuperabile (in questo senso, espressamente, la Guida all’applicazione dell’impairment test dello IAS 36, elaborata dalla Commissione per i
principi contabili e applicabile anche alle imprese che non adottano gli IAS/IFRS).
Relativamente alle condizioni che devono sussistere per procedere alla svalutazione, si veda il
precedente cap. 3 “Costi di impianto e ampliamento”, § 4.3.
Le svalutazioni dei beni in esame sono indeducibili ai fini fiscali (art. 101 co. 1 del TUIR).
Scritture contabili
La rilevazione delle svalutazioni può essere eseguita:
 “in conto”;
Svalutazione spese R&S
(B.10.c CE)

Spese R&S
(B.I.2 attivo SP)
160,00
F.do svalutazione spese R&S
(B.I.2 attivo SP)
160,00
ovvero “fuori conto”.
Svalutazione spese R&S
(B.10.c CE)
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Cap. 4 - Costi di ricerca e sviluppo
La modalità “fuori conto” è preferibile nell’ipotesi della redazione del bilancio in
forma abbreviata, posto che, in questo caso, dalle voci B.I (“Immobilizzazioni
immateriali”) e B.II (“Immobilizzazioni materiali”) dell’attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni.
Sul punto, si rimanda al successivo cap. 93 “Struttura del bilancio abbreviato”.
5
INDICAZIONI IN NOTA INTEGRATIVA
Con riferimento ai costi di ricerca e sviluppo capitalizzati, nella Nota integrativa è
necessario fornire alcune informazioni relative:
 ai criteri applicati nella valutazione (art. 2427 co. 1 n. 1 c.c.);
 ai movimenti della voce (art. 2427 co. 1 n. 2 c.c.);
 alla composizione della voce, alle ragioni dell’iscrizione e ai rispettivi
criteri di ammortamento (art. 2427 co. 1 n. 3 c.c.);
 alla misura e alle ragioni delle riduzioni di valore apportate (art. 2427 co. 1
n. 3-bis c.c.);
 alla sussistenza di limitazioni nella distribuzione degli utili, essendo il valore dei costi di ricerca e sviluppo non ammortizzati superiore alle riserve
disponibili: in questo caso, occorre indicare altresì l’ammontare delle
riserve che non possono essere distribuite (art. 2426 co. 1 n. 5 c.c.);
 all’eventuale non comparabilità e all’adattamento (oppure all’impossibilità
di questo) della voce dell’esercizio precedente che non sia confrontabile
con quella dell’esercizio di riferimento (art. 2423-ter co. 5 c.c.).
5.1
CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE
Di seguito, in forma tabellare, vengono riepilogate le informazioni da indicare con
riferimento ai criteri applicati nella valutazione delle spese di ricerca e sviluppo.
Informazioni da riportare in Nota integrativa
Norma e
documento OIC
Criteri utilizzati nella valutazione dei costi di ricerca e sviluppo (ivi incluse le
rettifiche di valore) e nella conversione dei valori originariamente non espressi in
moneta di conto
Art. 2427 co. 1 n. 1 c.c.
Natura dei costi di ricerca e sviluppo aventi utilità pluriennale, dando conto del
fatto che l’iscrizione nell’attivo dello Stato patrimoniale è avvenuta previo consenso del Collegio sindacale, ove esistente
Art. 2426 co. 1 n. 5 c.c.
Eventuali ragioni (eccezionali) per le quali si è operata una variazione dei criteri
di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, specificando:

il motivo per cui si è cambiato il criterio contabile e le modalità di attuazione;
Art. 2423-bis co. 2 c.c.

l’effetto sulle componenti ordinarie dell’esercizio, prima delle componenti
straordinarie, per non aver adottato il criterio precedente;
Documento OIC 29,
§ A.IV.a e A.IV.b

gli effetti di cui ai punti precedenti sui conti patrimoniali interessati, nonché
sul risultato d’esercizio e sul patrimonio netto, al lordo e al netto dell’incidenza fiscale.
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Cap. 4 - Costi di ricerca e sviluppo
Informazioni da riportare in Nota integrativa
Norma e
documento OIC
Metodo ed aliquote di ammortamento utilizzati, nonché eventuali ragioni per le
quali si è operata una modifica al piano di ammortamento
Art. 2426 co. 1 n. 2 c.c.
Ragioni di un eventuale cambiamento di stima, effetti del cambiamento sul bilancio e relativa incidenza fiscale, se ragionevolmente stimabile
Documento OIC 29,
§ B. V
Natura dell’eventuale errore commesso e ammontare:

sia della correzione operata nell’esercizio corrente;

sia dell’eventuale correzione apportata al bilancio dell’esercizio precedente.
Oneri finanziari eventualmente imputati
Documento OIC 29,
§ C.V.b. e C.V.c
Art. 2427 co. 1 n. 8 c.c.
5.2 MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
Per i costi di ricerca e sviluppo capitalizzati, occorre evidenziare (art. 2427 co. 1
n. 2 c.c.):
 il costo originario;
 gli ammortamenti accumulati alla data di inizio dell’esercizio e quelli dell’esercizio;
 le svalutazioni accumulate e quelle effettuate nell’esercizio;
 gli spostamenti da una ad altra voce;
 il valore netto di iscrizione in bilancio.
Nel successivo cap. 84 “Struttura e contenuto della Nota integrativa”, è riportato un prospetto
che può essere utilizzato per esporre le movimentazioni delle immobilizzazioni.
5.3 COMPOSIZIONE DELLA VOCE
Relativamente ai costi di ricerca e sviluppo, nella Nota integrativa occorre evidenziare (art. 2427 co. 1 n. 3 c.c.):
 la composizione;
 le ragioni dell’iscrizione;
 i rispettivi criteri di ammortamento.
Composizione
In ordine alla composizione, occorre evidenziare la natura dei costi che concorrono alla formazione della voce in esame, quali, ad esempio:
 il costo del personale impiegato nella ricerca;
 gli ammortamenti delle attrezzature;
 i materiali impiegati nella ricerca;
 le prestazioni di servizi di terzi.
5.4 MISURA E RAGIONI DELLE RIDUZIONI DI VALORE
In caso di svalutazione dei costi di ricerca e sviluppo, la Nota integrativa deve fornire le seguenti informazioni (art. 2427 co. 1 n. 3-bis c.c. e documento OIC 24,
paragrafo “Informazioni nella Relazione sulla gestione e nella Nota integrativa”):
 la misura della riduzione di valore effettuata e le motivazioni sottostanti, facendo esplicito riferimento:
109
Cap. 4 - Costi di ricerca e sviluppo
 al concorso dell’immobilizzazione alla produzione di risultati economici,
 alla sua prevedibile durata utile,
 ove rilevante, al valore di mercato;


l’indicazione delle differenze rispetto ad eventuali svalutazioni operate negli esercizi precedenti;
l’indicazione degli effetti della svalutazione effettuata sui risultati economici dell’esercizio, prima e dopo le imposte.
Le informazioni relative alle riduzioni di valore possono essere inserite nella Nota
integrativa in forma libera, senza necessità di predisporre alcuno schema o prospetto.
Sul punto, si rimanda al successivo cap. 84 “Struttura e contenuto della Nota integrativa”.
6
INDICAZIONI NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE
Nella Relazione sulla gestione, gli amministratori devono dare conto delle attività
di ricerca e sviluppo (art. 2428 co. 3 n. 1 c.c.).
In particolare, occorre fornire le seguenti informazioni (documento OIC 24, paragrafo “Informazioni nella Relazione sulla gestione e nella Nota integrativa”):
 il totale dei costi sostenuti per lo svolgimento di tali attività (e non solo di
quelli capitalizzati), in modo tale che il lettore del bilancio sia in grado di
conoscere l’impegno finanziario dell’azienda su tale fronte;
 il totale dei costi eventualmente capitalizzati con l’enunciazione esplicita
delle ragioni che sottostanno alla capitalizzazione;
 il totale dei contributi a fondo perduto e dei finanziamenti a tasso agevolato, previsti da specifiche leggi in materia, che si è incassato e si ritiene di
poter incassare a fronte delle suddette attività di ricerca e sviluppo;
 una spiegazione sul ruolo svolto da tali attività nell’ambito degli obiettivi
globali dell’azienda e sui risultati che ci si prefigge di raggiungere con la
ricerca e lo sviluppo, in termini sia di immagine che di riflessi sulla gestione
corrente.
Le ragioni sottostanti alla capitalizzazione dei costi devono chiaramente far riferimento all’utilità
futura che si ritiene di poter ricavare dalle attività di sviluppo (es. lancio di nuovi prodotti tecnicamente fattibili, esistenza di un mercato di sbocco per tali prodotti, ecc.).
Per ulteriori approfondimenti sul contenuto della Relazione sulla gestione, si veda il successivo
cap. 86 “Struttura e contenuto della Relazione sulla gestione”.
7
COLLOCAZIONE DELLA VOCE NEL BILANCIO ABBREVIATO
Nel caso in cui il bilancio sia predisposto in forma abbreviata, le immobilizzazioni
immateriali sono esposte cumulativamente alla voce “B.I. - Immobilizzazioni immateriali”.
Sui requisiti che occorre soddisfare per poter redigere il bilancio abbreviato, si veda il successivo
cap. 92 “Limiti per la redazione del bilancio abbreviato”.
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