OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di p p valore delle
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OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di p p valore delle
Brescia, 9 Febbraio 2015 OIC 9 – OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di p p valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali Dott. Federico Venturi Dott. Federico Venturi www.pirolapennutozei.it INTRODUZIONE Dott. Feederico Ven nturi L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001. Attività principale di t l organismo tale i è quella ll di predisporre di i principi i i i contabili t bili per la l redazione dei bilanci d’esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende no profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali. L’Organismo g Italiano di Contabilità, istituto nazionale p per i p principi p contabili secondo la recente legge dell’11 agosto 2014, n. 116 art. 9bis svolge i seguenti ruoli e funzioni: a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile; b) fornisce supporto all all’attività attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche; 2 INTRODUZIONE Dott. Feederico Ven nturi c) Partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l’I t l’International ti l Accounting A ti St d d Standards B d (IASB), Board (IASB) con l’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi. Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze p in materia contabile. La funzione dei principi contabili è quella di interpretare ed intergare la normativa civilistica in tema di bilancio. Le norme di legge fissano le regole di carattere generale, mentre i principi contabili ne interpretano il contenuto e procedono con l’applicazione delle stesse affinché il bilancio possa rappresentare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di un’impresa in funzionamento, funzionamento ovvero caratterizzata da continuità operativa. operativa 3 INTRODUZIONE Dott. Feederico Ven nturi 2014 Aggiornamento dei Principi Contabili Nazionali Obiettivi: • rendere più agevoli la lettura e ll’utilizzo utilizzo dei Principi Contabili Nazionali; • tenere conto degli inevitabili sviluppi della materia contabile in seguito all’evoluzione della normativa, degli orientamenti dottrinali e della prassi contabile; • tenere conto anche dell’attuale contesto economico negativo. In molti documenti, infatti, sono affrontati i problemi determinati dalla crisi sulle valutazioni di bilancio; • migliorare la struttura dei principi contabili nazionali al fine di rendere più semplice la lettura e facilitarne al contempo gli aggiornamenti e le integrazioni che in futuro si renderanno necessari. Le variazioni apportate hanno comportato un riordino generale dei documenti e un miglior coordinamento tra i principi contabili. Nell ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali, Nell’ambito nazionali tra giugno ed agosto 2014 l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato i nuovi principi contabili applicabili ai bilanci che chiuderanno dal 31 dicembre 2014 (tuttavia è consentita un’applicazione anticipata). “La revisione operata dall’OIC rende i principi contabili nazionali adeguati alla moderna prassi, limitando la convergenza tra principi nazionali e internazionali dove gli IAS/IFRS offrono soluzioni condivisibili e consolidate, il tutto senza introdurre regole estranee alla nostra cultura contabile ” contabile. 4 INTRODUZIONE I documenti sono scaricabili dal sito dell’OIC: www.fondazioneoic.it Nel corso del 2014 sono state pubblicate 19 versioni aggiornate dei principi contabili. Il 26 giugno 2014 sono stati pubblicati i seguenti principi contabili: Dott. Feederico Ven nturi -OIC 15 – Crediti; -OIC 20 – Titoli di debito;; -OIC 21 – Partecipazioni e azioni proprie. 5 INTRODUZIONE Dott. Feederico Ven nturi Il 5 agosto 2014 sono stati pubblicati i seguenti principi contabili: - OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni; OIC 10 – Rendiconto finanziario; OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d’esercizio; OIC 13 – Rimanenze; OIC 14 – Disponibilità liquide; OIC 16 – Immobilizzazioni materiali; OIC 17 – Bilancio consolidato metodo del patrimonio netto; OIC 18 – Ratei e risconti; OIC 19 – Debiti; D biti OIC 22 – Conti d’ordine; OIC 23 – Lavori in corso su ordinazione; OIC 25 25- Imposte sul reddito; OIC 26 – Operazioni, attività e passività in valuta estera; OIC 28 – Patrimonio netto; OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio; - OIC 31 – Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto. 28 Gennaio 2015 è stato pubblicato il seguente principio contabile OIC 24: immobilizzazioni immateriali. immateriali 6 OIC 9 –– Finalità , ambito di applicazione e classificazione OIC 9 Dott. Feederico Ven nturi ART. 2426 C.C. “CRITERI DI VALUTAZIONE” Comma 1 paragrafo 3 Comma 1 paragrafo “3” “3) 3) L’immobilizzazione ob a o e cche, e, a alla a da data a de della a cchiusura usu a dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore f aq quello determinato secondo i nn. 1)) e 2)) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non p può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.” 7 OIC 9 –– Finalità , ambito di applicazione e classificazione OIC 9 DATA DI ENTRATA IN VIGORE: L’OIC 9 si applica ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014. Sostituisce quanto richiamato dagli OIC 16 e 24 riferiti alle perdite durevoli di valore. valore FINALITA’: Dott. Feederico Ven nturi disciplinare di i li il trattamento t tt t contabile t bil e l’informativa l’i f ti da d fornire f i nelle ll nota t integrativa i t ti per le l perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali. AMBITO di APPLICAZIONE: Valutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali per le società che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile. CLASSIFICAZIONE: Le perdite durevoli di valore sono rilevate nel Conto Economico nella voce B10c), se riconducibili alla gestione ordinaria, ordinaria o nella voce E21, E21 se di natura straordinaria. straordinaria I rispristini di valore sono rilevati nella voce A5 se la precedente perdita di valore era riconducibile alla gestione ordinaria o nella voce E20 se la precedente perdita di valore era di natura straordinaria. 8 OIC 9 –– Focus sulle novità (1/2) OIC 9 Dott. Feederico Ven nturi 1) Il nuovo principio contabile OIC 9 tratta in maniera unitaria la disciplina delle svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Le indicazioni contenute nel nuovo principio sostituiscono quelle contenute nell’OIC 16 (versione 2005) e nell’Oic 24 (versione 2005). 2) Il nuovo principio propone il modello basato sull’attualizzazione dei flussi di cassa come base di riferimento per la determinazione del valore recuperabile delle immobilizzazioni materiali e immateriali (approccio adottato anche dagli organismi contabili internazionali). 3) Il principio introduce un criterio semplificato per le piccole imprese basato sulla capacità di ammortamento, al fine di evitare il sostenimento di oneri sproporzionati rispetto ai benefici b f che h ne deriverebbero dall’adozione di tecniche complesse. 9 OIC 9‐‐ Focus sulle novità (2/2 OIC 9 Focus sulle novità (2/2) Dott. Feederico Ven nturi 4) Rispetto alla versione precedente, le principali modifiche apportate sono le seguenti: ‐ la definizione di valore equo che è stata coordinata con quella contenuta dell’IFRS 13 Fair Value Measurement;; ‐ è stata meglio ammortamento; ‐ Omogeneizzazione degli indicatori di perdita previsti per l’approccio semplificato rispetto a quelli previsti per ll’approccio approccio di riferimento. riferimento specificata 10 la definizione di capacità di OIC 9 –– Determinazione delle perdite di valore (1/5) OIC 9 Perdita durevole di valore: diminuzione di valore che rende il valore recuperabile di un’immobilizzazione, determinato in una prospettiva di lungo termine, inferiore rispetto al suo valore netto contabile Valore recuperabile di un’attività: il maggior valore tra: • il valore d’uso e • il valore equo o fair value Dott. Feederico Ven nturi Valore V l equo (fair (f i value): l ) ammontare ottenibile ibil dalla d ll vendita di di un’attività ’ i i à in i una transazione i ordinaria tra operatori di mercato alla data di valutazione. • • prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazione o il prezzo di mercato in un mercato attivo. IIn assenza di un accordo d vincolante i l di vendita di e di un mercato attivo i per un’attività ’ i i à il valore l equo va determinato in base alle migliori informazioni disponibili per riflettere l’ammontare che la società potrebbe ottenere, alla data di riferimento del bilancio, dalla vendita dell’attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili. Importante è considerare anche le recenti transazioni per attività similari effettuate all’interno del medesimo settore industriale Ai fini del valore recuperabile, al valore equo vanno sottratti i costi di vendita. 11 OIC 9 ‐‐ Determinazione delle perdite di valore (2/5) OIC 9 Determinazione delle perdite di valore (2/5) Valore d’uso: valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine da un’attività. Per la sua determinazione si rende necessario stimare i flussi di cassa positivi e negativi che deriveranno dall’uso continuativo dell’attività e dalla sua dismissione finale, e applicare il tasso di attualizzazione appropriato. Dott. Feederico Ven nturi Utilizzo dei piani o delle previsioni più recenti approvati dall’organo amministrativo (tendenzialmente si considera un orizzonte temporale di 5 anni). Le stime dei flussi finanziari non devono includere: • i flussi finanziari in entrata o in uscita derivanti da attività di finanziamento; • pagamenti o rimborsi fiscali; • investimenti futuri per i quali la società non si sia già obbligata • flussi finanziari futuri stimati che debbano derivare o da una futura ristrutturazione o per la quale la società non si è ancora impegnata o dall’ottimizzazione del rendimento dell’attività. Il tasso di attualizzazione deve essere al lordo delle imposte e tale da riflettere le valutazioni correnti del mercato in merito al valore temporale del denaro e dei rischi specifici dell’attività per i quali le stime dei flussi finanziari futuri non sono state rettificate. rettificate 12 OIC 9 –– Determinazione delle perdite di valore (3/5) OIC 9 Al termine t i di ognii esercizio i i la l società i tà deve d valutare l t se esistono it d li indicatori degli i di t i che h indichino i di hi che un’immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore. No Esiste un indicatore di perdita? Non si procede ad effettuare ulteriori verifiche Dott. Feederico Ven nturi Si Il valore equo è superiore al valore netto contabile? Si Non si procede ad effettuare ulteriori verifiche No Il valore d’uso è superiore al valore netto contabile? No Si svaluta Si Non si svaluta 13 OIC 9 –– Determinazione delle perdite di valore (4/5) OIC 9 Stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione Svalutazione solo se il valore recuperabile è inferiore al valore netto contabile Svalutazione solo se il valore recuperabile è inferiore al valore netto contabile Dott. Feederico Ven nturi L’OIC elenca gli indicatori da considerare tra cui si ricordano a titolo esemplificativo: ‐ il valore di mercato di un un’attività attività è diminuito significativamente durante ll’esercizio esercizio, più di quanto si prevedeva sarebbe accaduto con il passare del tempo o con l’uso nomale dell’attività in oggetto; ‐ l’obsolescenza o il deterioramento fisico di un’attività risulta evidente; ‐ durante l’esercizio si sono verificate, o si verificheranno nel futuro prossimo, variazioni significative con effetto negativo per la società nell nell’ambiente ambiente tecnologico, tecnologico di mercato, mercato economico o normativo in cui l società opera o nel mercato cui un’attività è rivolta; ‐ etc. Nel momento in cui vi sia un un’indicazione indicazione che un un’attività attività possa aver subito una perdita durevole di valore, sarebbe opportuno che gli amministratori ne rivedano la vita utile residua, il criterio di ammortamento o il valore residuo e rettificarli conformemente a prescindere dal fatto che la perdita venga poi effettivamente rilevata. rilevata 14 OIC 9 –– Determinazione delle perdite di valore (5/5 OIC 9 Determinazione delle perdite di valore (5/5) Se un’attività non produce flussi di cassa autonomi rispetto alle altre immobilizzazioni Dott. Feederico Ven nturi Non è possibile stimare l’importo recuperabile di valore è bl l’ bl d l Unità generatrice di cassa (UGC) Unità generatrice di cassa (UGC) (il più piccolo gruppo identificabile di attività che include l’attività oggetto di valutazione e genera flussi di cassa finanziari in entrata che siano ampliamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività) Perdita di valore imputata a riduzione del valore contabile delle attività che fanno parte dell UGC: dell’UGC: 1. Al valore dell’avviamento allocato sulla UGC 2. il residuo alle altre attività proporzionalmente sulla base del valore contabile di ciascuna attività che appartiene all’UGC Ripristino del costo la svalutazione per perdite durevoli di valore va rispristinata quando vengono meno i motivi che l’avevano giustificata, nel limite del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica non fosse mai stata fatta. 15 OIC 9 –– Approccio semplificato (1/5) OIC 9 Le società che per due esercizi consecutivi, non superano nel proprio bilancio due dei seguenti limiti: Dott. Feederico Ven nturi ‐ numero medio di dipendenti superiore a 250; ‐ totale attivo superiore a 20 milioni di euro; ‐ ricavi netti superiori a 40 milioni di euro. Opzione di adottare un approccio semplificato (non applicabile per il di adottare un approccio semplificato (non applicabile per il bilancio consolidato) • gli indicatori di potenziale perdita sono meno complessi e più diretti; • la verifica della presenza di eventuali perdite durevoli di valore può avvenire i attraverso tt l’i di id i l’individuazione d ll capacità della ità di ammortamento; t t capacità di ammortamento: margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti 16 OIC 9 –– Approccio semplificato (2/5) OIC 9 Ai fini della verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni, immobilizzazioni il confronto avviene tra il valore recuperabile (capacità di ammortamento dei futuri esercizi o se maggiore il valore equo) e il valore netto contabile iscritto in bilancio. Dott. Feederico Ven nturi La capacità di ammortamento è determinata sottraendo al risultato economico dell’esercizio, non comprensivo degli elementi straordinari e delle relative imposte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni. • Stima dei flussi reddituali futuri (non attualizzati) riferibili alla struttura produttiva nel suo complesso e non quelli ll derivanti d d ll singola dalla l immobilizzazione; bl • Se l’impresa presenta una struttura produttiva complessa segmentata in rami d’azienda con attività ben distinte che producono flussi finanziari autonomi secondo l’OIC è preferibile fare riferimento ai singoli rami adottando quindi ll’approccio approccio basato sulla capacità di ammortamento per singola immobilizzazione/UGC; • orizzonte temporale di riferimento: generalmente 5 anni; • nel computare gli ammortamenti da contrapporre alla capacità di ammortamento ci si basa sulla struttura produttiva esistente (nel calcolo non rientrano gli ammortamenti che deriveranno da futuri investimenti capaci di incrementare il potenziale della struttura produttiva, mentre si tiene conto g ammortamenti che,, nel p periodo di riferimento,, concorrono a mantenere invariata la degli potenzialità produttiva esistente). 17 OIC 9 –– Approccio semplificato (3/5) OIC 9 L OIC attraverso un caso esemplificativo indica tra i flussi da considerare i ricavi attesi, L’OIC attesi i costi stimati (fissi e variabili) connessi allo svolgimento dell’attività operativa e al sostenimento dell’attività produttiva e gli oneri finanziari (OF) derivanti dall’attività di finanziamento. A differenza del metodo avanzato, gli OF sono indicati tra gli elementi da considerare per la determinazione della capacità di ammortamento anche se appaiono costi non correlati all’utilizzo dell’attività, proprio perché di natura finanziaria. Dott. Feederico Ven nturi Il test di verifica delle recuperabilità delle immobilizzazioni è superato se gli esiti della gestione futura indicano che la capacità di ammortamento complessiva (relativa all’orizzonte temporale preso a riferimento) è sufficiente a garantire la copertura degli ammortamenti. Se nel periodo preso a riferimento alcuni esercizi chiudono in perdita non implica un obbligo a svalutare, se e solo se, altri esercizi dimostrino la capacità di produrre utili che compensino tale perdite. L’eventuale perdita (differenza tra capacità di ammortamento e ammortamenti da effettuare negli esercizi futuri) è attribuita prioritariamente all’avviamento e successivamente alle altre immobilizzazioni in proporzione al valore netto contabile. contabile 18 OIC 9 – Approccio semplificato (4/5) Dott. Feederico Ven nturi L’approccio semplificato condivide condi ide le medesime basi concettuali concett ali del modello principale e la sua adozione viene giustificata dal fatto che, i risultati ottenuti divergono in misura non rilevante da quelli che si sarebbero ottenuti applicando il modello basato sull’attualizzazione dei flussi di cassa. Infatti l’UGC nelle società di minori dimensioni coincide spesso con l’intera società e i flussi di reddito (se la dinamica del circolante si mantiene stabile) approssimano i flussi di cassa. Ai fini dell’approccio pp semplificato p basato sulla capacità p di ammortamento,, gli indicatori di perdite durevoli di valore da considerare sono meno complessi e più diretti. Se ne riportano di seguito alcuni a titolo esemplificativo: ‐ il valore di mercato di un’attività è diminuito significativamente durante l’esercizio; ‐ il valore contabile delle attività nette della società è superiore al loro valore equo stimato ti t della d ll società; i tà ‐ l’obsolescenza o il deterioramento fisico di un’attività risulta evidente; ‐ dall’informativa interna è evidente che l’andamento economico di un’attività è, o sarà, peggiore p gg di q quanto p previsto;; etc 19 OIC 9 – Approccio semplificato (5/5 Approccio semplificato (5/5) Dott. Feederico Ven nturi In entrambi i metodi proposti dall’OIC9, gli indicatori di potenziale perdita di valore non impongono la rilevazione automatica di una svalutazione al verificarsi di determinate condizioni, ma costituiscono soltanto elementi da cui trarre spunto per effettuare il test di verifica della recuperabilità. La rilevazione della perdita si produrrà solo nel caso in cui il citato test abbia esito negativo e, pertanto, nel caso in cui il valore attribuito al cespite sulla base dei flussi che è in grado di generare nel lungo termine, cespite, termine risulta inferiore al valore contabile netto iscritto in bilancio. L’eventuale L’ t l svalutazione l t i per perdite dit durevoli d li di valore l d deve essere ripristinata qualora ne siano venuti meno i motivi che l’avevano giustificata, nel limite del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non fosse mai stata operata. Non è possibile ripristinare la svalutazione relativa all’avviamento e agli oneri pluriennali di cui all’art. 2426 c. 5 del c.c. 20 OIC 9 – Nota integrativa Dott. Feederico Ven nturi Oltre a dare indicazione di quanto previsto dal codice civile all’art. 2427 al numero 3 3‐bis), bis), bisogna dare informazione delle modalità di determinazione del valore recuperabile, specificando: •durata dell’orizzonte temporale preso a riferimento per la stima analitica dei flussi finanziari futuri; • tasso di crescita utilizzato per stimare i flussi finanziari ulteriori; • tasso di attualizzazione applicato; • tecnica utilizzata per determinare il valore equo. Se si fa ricorso al metodo semplificato bisogna darne indicazione in nota integrativa specificando la durata dell’orizzonte temporale preso a riferimento per la stima analitica dei flussi reddituali futuri e se la recuperabilità bilità dei d i cespiti iti è stata t t effettuata ff tt t per ramii d’azienda. d’ i d 21 OIC 9 – Conseguenze fiscali (1/3) Dott. Feederico Ven nturi La previsione di un andamento negativo della gestione economica di una certa attività è uno degli indicatori che inducono a controllare se un’immobilizzazione va svalutata. Tale indicatore è una delle situazioni più frequenti che si possono verificare in questi anni di forte crisi economica finanziaria e questo spiega l’interesse degli operatori alla svalutazione. La frequenza con cui dal 2014 saranno eseguite le svalutazioni delle immobilizzazioni, pone il problema delle conseguenze fiscali di tale scelta (conseguenze elaborate da recenti documenti di prassi: la C.M. C M 26/E/2012 e la R.M. 98/E/2013). 22 OIC 9 – Conseguenze fiscali (2/3) Dott. Feederico Ven nturi Con riferimento alla perdita di valore di un’immobilizzazione è necessario distinguere a seconda dell’evento che l’ha generata: ‐ evento esterno e straordinario: (danno causato da un evento calamitoso) la perdita di valore va contabilizzata quale sopravvenienza passiva nella voce E21 del Conto economico; ‐ evento interno e ordinario: (dipende dalla gestione ordinaria dell’impresa) p ) la p perdita di valore va contabilizzata q quale svalutazione nella voce B10 c) del Conto economico. La perdita che deriva da un evento esterno risulta deducibile nel reddito d’impresa nel periodo d’imposta in cui essa si realizza. Invece la svalutazione di un’immobilizzazione derivante da gestione ordinaria è componente negativo non deducibile dalle imposte sul reddito come emerge dalla C.M. 26/E/2012. 23 OIC 9 – Conseguenze fiscali (3/ Conseguenze fiscali (3/3 3) Gestione fiscale degli ammortamenti successivi alla svalutazione Vengono calcolati sul nuovo valore ridotto per effetto della svalutazione. Dott. Feederico Ven nturi Se viene mantenuta invariata la vita utile residua del bene: la quota di ammortamento imputata p a conte economico è minore rispetto p ai p precedenti esercizi. La C.M. 26/E/2012 ammette la deduzione quale variazione diminutiva di un’ulteriore parte di ammortamento (oltre a quella imputata a conto economico) fino a capienza dell’importo derivante dall’applicazione del coefficiente tabellare di cui al DM 31 dicembre 1988 al costo del bene ante svalutazione, a prescindere dalla circostanza che fosse stato impostato un processo di ammortamento con durata più lunga rispetto a quella prevista dai coefficienti ministeriali. Ai fini fi i Irap I il calcolo l l dell’ammortamento d ll’ d d ibil post svalutazione deducibile l i viene i eseguito tenendo sempre in considerazione la vita residua del bene e il costo pre svalutazione, dividendo quest’ultimo dato per gli anni di vita residua. 24 Dott. Feederico Ven nturi Grazie per l’attenzione. Dr. Federico Venturi Dr Pirola Pennuto Zei & Associati – Brescia – Via Cefalonia n. 70 Ufficio: +39.030.2219611 - Cellulare: +39.348.5910432 E-mail: [email protected] Dr. Ignazio La Candia Pirola Pennuto Zei & Associati – Milano – Via Vittor Pisani n. 20 Ufficio: +39.02.669951 - Cellulare: +39. 349 3725570 E-mail: [email protected] ignazio la candia@studiopirola com Dr. Roberto Ferrari Fidital Revisione S.r.l. – Brescia – Via Cefalonia n. 70 Office: +39.030.2807204 – Cellulare: +39.333.9022945 E-mail: [email protected] 25