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martedì 19 aprile 2016
08·2016
Agevolazioni per le PMI
finalizzate all’acquisto di beni strumentali
Il nuovo decreto “Nuova Sabatini-Ter” ridefinisce le regole per la concessione
delle agevolazioni a favore delle PMI che acquistano beni strumentali
Sommario
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Soggetti beneficiari
Investimenti agevolabili
Termine per la conclusione dell’investimento
Caratteristiche dell’investimento
Contributo in conto interessi
Modalità di presentazione della domanda e
procedure per la concessione del contributo
Modalità di erogazione
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 58 del
10 marzo 2016, il decreto che aggiorna la disciplina della Nuova Sabatini, l’intervento agevolativo istituito con il D.L 69/2013.
Si prevede l’accesso di micro imprese e PMI a
finanziamenti e a contributi in conto interessi per
gli investimenti, anche mediante operazioni di
leasing finanziario, di macchinari, impianti beni
strumentali d’impresa attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché gli investimenti
in hardware, software ed in tecnologie digitali
destinate a nuove o già esistenti strutture produttive localizzate nel territorio nazionale.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, che alla data di presentazione
della domanda sono, ai sensi dell’art. 3 del decreto:
⋅ Regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese;
⋅ Le imprese non residenti nel territorio nazionale devono avere personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza risultante
dall’iscrizione dell’omologo Registro delle Imprese.
⋅ Sono nel pieno e libero esercizio dei propri
diritti, non sono in liquidazione volontaria o
sottoposte a procedure concorsuali;
⋅ Non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.
Investimenti agevolabili
L’intervento agevolativo concede alle PMI contributi in conto interessi su finanziamenti
concessi da banche e società di leasing, interamente utilizzati per l’acquisto anche a mezzo
di leasing finanziario, di macchinari, impianti,
di beni strumentali d’impresa, attrezzature
nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware, nonché di software e tecnologie digitali,
destinati a strutture produttive già esistenti o da
avviare nel territorio nazionale.
Non sono ammissibili gli investimenti riguardanti
gli acquisti di beni che costituiscono mera sosti-
tuzione di beni esistenti, fatti salvi gli investimenti
in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l’impianto o il macchinario esistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del
ciclo produttivo dell’impresa.
Termine per la conclusione
dell’investimento
Un’importante novità introdotta con il recente
decreto ministeriale riguarda la tempistica per la
conclusione degli investimenti, i quali devono
essere ultimati entro i 12 mesi dalla stipula del
contratto di finanziamento.
A tal fine, si è presa in considerazione la data
dell’ultimo titolo di spesa riferito all’investimento
o, nel caso di operazione in leasing finanziario,
dalla data di consegna dei beni.
Caratteristiche del finanziamento
Viene prevista la possibilità per le banche e le
società di leasing di scegliere se erogare il finanziamento sul plafond costituito presso la
Cassa depositi e prestiti, oppure, se utilizzare
provvista autonoma.
In particolare, il finanziamento concesso dalla
banca o dall’intermediario deve avere le seguenti caratteristiche:
⋅ Essere deliberato a copertura degli investimenti;
⋅ Avere durata massima, comprensiva di un
periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a 12 mesi, di 5 anni correnti
dalla data di stipula del contratto di finanzia-
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mento ovvero, nel caso di leasing finanziario,
decorrenti dalla data di consegna del bene;
Essere deliberato per un valore non inferiore a 20.000 euro e non superiore a 2 milioni di euro anche se frazionato in più iniziative
di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;
Essere erogato in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, entro 30 giorni dalla data di consegna del bene.
Contributo in conto interessi
Il contributo ministeriale previsto è nella forma di
contributo in conto interessi ed è pari
all’ammontare complessivo degli interessi
calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso d’interesse del 2,75%, della
durata di 5 anni e d’importo equivalente, al predetto finanziamento.
Presentazione domanda e procedure per concessione del
contributo
Le imprese interessate, unitamente alla richiesta
di finanziamento, presentano alla banca o
all’intermediario finanziario la domanda di accesso al contributo.
Tale domanda, che può essere presentata da
parte della PMI, a partire dal 2 maggio 2016,
deve essere compilata in formato elettronico
e, unitamente alla documentazione integrativa
richiesta, inviata a mezzo posta elettronica
certificata (PEC).
La domanda di agevolazione deve essere sottoscritta, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell’impresa proponente mediante
firma digitale.
Ciascuna banca o società di leasing, verificata
la regolarità formale e la completezza della documentazione presentata, la sussistenza dei
requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa, trasmette al Ministero dello
Sviluppo Economico, una sola volta su base
mensile, la richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo. Entro cinque giorni
lavorativi dalla ricezione della richiesta, il Ministero provvede a comunicare alla banca o
all’intermediario finanziario la disponibilità, parziale o totale delle risorse erariali. Le richiese di
prenotazione sono soddisfatte, secondo l’ordine
di presentazione, fino alla concorrenza della risorse disponibili.
Se le risorse residue non consentono l’integrale
accoglimento di una richiesta di prenotazione, la
prenotazione stessa è disposta in misura parziale, fino a concorrenza della residua disponibilità.
Entro l’ultimo giorno del mese successivo a
quello di ricezione della comunicazione di concessione del contributo, la banca o la società di
leasing adotta la delibera di finanziamento ed
entro 10 giorni da tale termine trasmette al
Ministero l’elenco dei finanziamenti deliberati
con indicazione dei relativi investimenti e dei dati
indentificativi dell’impresa beneficiaria.
La banca o l’intermediario finanziario nel deliberare il finanziamento può ridurne l’importo e o
rideterminarne la durata e il profilo di rimborso indicati dall’imprese beneficiaria in sede di
richiesta del finanziamento, in ragione del merito
creditizio dell’imprese beneficiaria.
Modalità di erogazione
La domanda di accesso al contributo dovrà far
riferimento ad un’unica unità produttiva, qualora l’impresa intende acquisire beni riferiti a più
sedi operative si dovranno presentare, per ciascuna di esse, una distinta domanda di agevolazione.
Il contributo è erogato dal Ministero secondo il
piano riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla
data di ultimazione dell’investimento, in quote
annuali, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili. Le imprese sono
tenute a completare l’investimento entro il periodo massimo di 12 mesi dalla data di stipula del
contratto di finanziamento, pena la revoca
dell’agevolazione.
La richiesta di erogazione della prima quota di
contributo deve essere presentata entro il termine massimo di 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione
dell’investimento, previo pagamento a saldo da
parte dell’impresa beneficiaria dei beni oggetto
dell’investimento. Il mancato rispetto di tale termine determina la revoca dell’agevolazione.
I professionisti di Noda Studio, avendo negli anni
sviluppato competenze specifiche in materia di
agevolazioni per le imprese, sono a disposizione
per assistere i Clienti nell’affrontare queste particolari tematiche.
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Le informazioni contenute in questo documento/circolare
sono a scopo informativo e non fanno riferimento alla
particolare situazione di un individuo o di una persona
giuridica. Non costituiscono oggetto di consulenza legale
o fiscale. Questi contenuti non possono sostituire la consulenza individuale da esperti in singoli casi concreti.
Nessuno dovrebbe agire sulla base di queste informazioni senza un’adeguata consulenza professionale e senza
un esame approfondito della situazione. Noda Studio non
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