Passaggio di ruolo

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Passaggio di ruolo
Insegnante - Ruolo
Anno di prova - Domanda di trasferimento - Nomina - Passaggio di ruolo - Passaggio al ruolo
comune - Periodo di prova - Punteggio - Ruolo – Ruolo su posto comune - Titolare di cattedra
Dott. Cicatelli,
sono un'insegnante di Religione di Scuola Primaria con laurea in scienze religiose, ma non ancora
di ruolo.
A settembre del corrente anno scolastico, nel plesso in cui ho insegnato per dodici anni, è arrivata
una domanda di trasferimento di un'insegnante di ruolo. Il preside per continuità voleva lasciare me
nelle stesse classi dove io ho sempre insegnato, ovvero coprire un monte di 24 ore tutte alla
primaria e dare il pacchetto di 24 ore misto infanzia-primaria all'insegnante trasferita. Ciò non è
avvenuto perché l'insegnante di ruolo trasferita ha preteso tutto il pacchetto della primaria perché
appunto di ruolo. Le chiedo se in questo caso poteva prevalere la continuità di un'insegnante
piuttosto che il ruolo.
L’assegnazione delle classi è competenza del dirigente scolastico sulla base dei criteri e delle
proposte del Consiglio di circolo/istituto e del Collegio dei docenti. Se tali criteri e proposte
contemplano un principio del genere il dirigente si è comportato regolarmente; diversamente ha
applicato solo criteri personali, di cui può rendere conto con una specifica motivazione, ma sembra
che la continuità didattica costituisca un criterio abbastanza ragionevole nell’assegnazione delle
classi.
Gent.mo Dott. Cicatelli,
sono un'insegnante statale di ruolo da 30 anni nella Scuola Primaria, su posto comune. Iniziai la
mia attività professionale come docente di Religione Cattolica nella scuola media. Vorrei sapere se
attualmente la normativa preveda la possibilità di presentare domanda di passaggio di ruolo dalla
Scuola Primaria all'Irc nella Scuola Secondaria di Primo Grado, poiché desidererei ritornare alla
mia originaria professione avendo tutti i titoli richiesti (laurea in pedagogia, magistero in scienze
religiose, diploma di operatore di pastorale familiare, diversi corsi di aggiornamento in teologia)
La ringrazio sentitamente.
Purtroppo non è possibile transitare dal ruolo su posto comune al ruolo Irc, poiché la legge
186/03 espressamente lo esclude. L’unica possibilità (ma estremamente penalizzante sotto il profilo
giuridico-economico) sarebbe quella di dimettersi dal ruolo per accettare un incarico annuale di
Irc o, eventualmente, attendere un prossimo concorso statale per l’Irc (ma per ora non si prevede).
Gentile Prof. Cicatelli,
dal mese di novembre 2010 beneficio della possibilità di optare dell'utilizzo in altre mansioni per
ragioni di salute. Ebbene, il primo anno mi ha sostituito un supplente per cui la cattedra è rimasta
avente la mia titolarità. Quest'anno invece il responsabile del CSA che si occupa degli Irc della mia
provincia ha attribuito la mia cattedra a un altro professore di ruolo. La mia preoccupazione sorge
dal fatto che adesso non sono più titolare di cattedra e in luglio 2012 scadrà il mio contratto di
centotredicista. È normale quanto è stato fatto, tenendo conto della mia immissione nei ruoli nel
2005?
Aspetto Sue delucidazioni.
Gli Idr di ruolo sono titolari su un organico regionale e non sulla scuola cui sono
temporaneamente assegnati. Pertanto il comportamento della diocesi è corretto. Nel caso in cui
dovesse cessare l’utilizzazione in altro incarico e l’interessato dovesse rientrare in servizio,
spetterà all’ordinario diocesano decidere la sede di utilizzazione, che potrà essere quella
precedente o un’altra.
Gent.mo Dott. Cicatelli,
Mia moglie è insegnante di Religione con incarico annuale da circa 23 anni, anche quest'anno
scolastico ha avuto la nomina dall'ordinario diocesano di 22 ore + 2 ore di programmazione, dopo
circa un mese dall'inizio dell'attività scolastiche è stata convocata in diocesi con altre colleghe
incaricate annuali, per firmare una nuova nomina in sostituzione della prima di 18 ore, il direttore
dell'Ordinario diocesano si è giustificato dicendo che ha dovuto sottrarre queste ore dal 30% per
ristrutturare la cattedra a un insegnate di ruolo quindi del 70% in esubero. Secondo una mia
interpretazione della legge 186 la procedura non dovrebbe essere questa, la proporzione del 30% e
70% dovrebbe rimanere costante sul monte ore a disposizione, poi non dovrebbe essere una
competenza dell'Ufficio Scolastico Regionale?
Non andrebbe applicata la disciplina della mobilità d'ufficio essendo un insegnante di ruolo con
titolarità regionale?
Chiedo è legale una situazione del genere?
Purtroppo su questa materia si registrano comportamenti difformi da parte dell’amministrazione
periferica del Miur. In linea di principio la prassi denunciata non è regolare, ma sono numerosi i
casi del genere, in relazione ai quali occorrerebbe avviare un contenzioso dall’esito estremamente
incerto (anche perché sulla materia dovrebbe essersi già realizzata – seppure controvoglia –
un’intesa tra l’Usr e la Curia).
Preg.mo dott. Cicatelli,
vorrei porre il seguente quesito: sono un Idr di ruolo o a tempo indeterminato nella Scuola
Primaria, con decorrenza giuridica a.s. 2004, come mai avendo i requisiti per partecipare al
concorso ordinario per dirigenti scolastici, mi chiedo perché il servizio come Idr non dia punteggio
nelle graduatorie permanenti né permette di chiedere il passaggio al ruolo comune. Ciò appare
incongruente. Potrebbe darmi delucidazioni in merito?
Grazie
È una vecchia storia che purtroppo si è risolta in questo modo oltre venti anni fa, quando il servizio
prestato nell’Irc venne riconosciuto valido per partecipare al primo concorso bandito in attuazione
della legge 270/82. Ma interventi della magistratura e successive disposizioni di legge hanno
considerato quello come un caso unico e non ripetibile per la natura (all’epoca) del servizio. Del
resto, anche ora che gli Idr sono entrati in ruolo, non è stata costituita una specifica classe di
concorso, proprio per non rendere permeabile l’Irc con le altre discipline. Quindi, lo stato
giuridico di ruolo consente l’accesso al concorso per dirigente, ma la natura del servizio non
consente la valutazione del medesimo al fine di transitare in altri insegnamenti. Il servizio prestato
nell'Irc, dunque, non può valere per l'accesso ad altri insegnamenti in quanto le modalità di
reclutamento degli Idr sono diverse (dal momento che richiedono l'idoneità ecclesiastica). Anche la
legge 186/03 esclude espressamente il passaggio ad altro insegnamento per gli Idr di ruolo.
L’incongruenza è percepibile, ma purtroppo è stabilita per legge.
Gentile Prof. Cicatelli,
Chiedo cortesemente un consiglio:
mi è stata proposta una nomina in ruolo su posto comune Scuola Primaria con decorrenza
giuridica 01/09/2011 ed ec. 01/09/2012.
Essendo già in servizio quale Irc di ruolo - Scuola Primaria - in un’altra provincia dal 01/09/2005,
non so cosa si prospetta in futuro e pertanto se mi conviene scegliere il passaggio di ruolo.
Resto in attesa di un suo riscontro
ringraziando anticipatamente invio distinti saluti.
Probabilmente è ormai tardi per dare indicazioni; comunque si tratta di scegliere tra due posti di
ruolo e quindi, a parità di prospettive giuridiche, devono prevalere considerazioni di soddisfazione
professionale e comodità logistiche.
Gentile prof. Cicatelli,
sono una docente di Religione di ruolo e volevo un suo parere sul seguente problema: una mia
collega Irc nella domanda per diritto allo studio sostiene che le deve venire attribuita la lettera a
dell'art.6, poiché deve passare ad altro insegnamento. Anche io sono iscritta a una laurea
magistrale, ma risulta alla sottoscritta che i docenti di Religione non possono accedere ad altra
cattedra... Mi sbaglio? È importante la sua risposta per poter informare di ciò l'ufficio scolastico che
ha impropriamente attribuito il permesso allo studio alla mia collega, negandolo ad altre. Grazie
Il passaggio ad altro insegnamento mediante passaggio di ruolo viene negato agli Idr, ma non è
loro vietato conseguire titoli di studio che consentano di accedere a nuove procedure di
reclutamento. Inoltre, il permesso per il diritto allo studio non è legato solo alle discipline
insegnate ma a qualsiasi titolo aggiuntivo rispetto a quello di accesso all’insegnamento. Di fatto
molti Idr stanno usufruendo legittimamente delle 150 ore per frequentare corsi di laurea in
discipline diverse da quelle teologiche.
Gentile dottor Cicatelli,
Sono un'insegnate di Religione nella Scuola Secondaria di Primo Grado, in ruolo, vorrei sapere se
la normativa che riguarda l'insegnamento, in solo due comuni con non più di tre sedi e tre istituti, è
valida anche per noi o possono esserci delle proroghe?
Dove insegno, le scuole sono dislocate in vari paesi, fanno però riferimento ad un unico Istituto e
per completare l'orario di cattedra può succedere di avere una scuola fuori dal comune (per esempio
il mio Istituto ha 12 ore di religione nella secondaria di primo grado tre di queste si trovano in un
altro comune inoltre le altre ore di completamento si trovano in un altro comune). Fino ad ora tutto
bene ma da quest'anno mi hanno tolto le tre ore del vecchio Istituto e per completare mi hanno dato
tre ore alla secondaria di secondo grado perché si trova nel solito comune dove ho più ore. Così ora
non ho più due Istituti comprensivi ma tre e per giunta scuole diverse, secondaria di primo grado e
di secondo grado.
Facendo questo ci si trova ad avere tre insegnanti di religione in un Istituto con solo 12 ore...
Secondo me questo limita l'Irc, non c'è più continuità e presenza data da tanti anni di servizio nella
scuola.
Vi ringrazio se potete darmi una risposta esaustiva..
Premesso che è del tutto corretto costituire un posto cattedra di Irc tra scuola secondaria di primo
e di secondo grado, va osservato che la norma relativa alla costituzione territoriale dei posti si
applica anche all’Irc ma talvolta viene derogata per l’impossibilità di risolvere diversamente
l’assegnazione dei posti. Nel merito la competenza è dell’Ufficio scolastico regionale, che deve
raggiungere un’intesa con l’ordinario diocesano facendo presenti i criteri vigenti per
l’amministrazione scolastica, ma la proposta della diocesi può risultare ragionevole o comunque
poco contestabile dato che i criteri adottati dalla parte ecclesiastica non sono sindacabili dalla
parte statale se non per motivi di legittimità. Nella fattispecie, l’attribuzione di ore di
completamento nello stesso comune in cui già si presta servizio appare una soluzione ragionevole e
conveniente.
Egregio dott. Cicatelli,
sono passata quest'anno - 2011/2012 - dalla Scuola Primaria - dove ero di ruolo dal 2005 - alla
Scuola Secondaria di Secondo Grado (insegnante di matematica) .
Posso presentare la domanda di trasferimento dalla sede dove sono titolare ad altra sede anche se
non ho ultimato ancora il primo anno nella scuola secondaria di 2° grado?
Devo fare l'anno di prova anche se ero già di ruolo?
La domanda di trasferimento è possibile se si tratta dello stesso ambito provinciale. Il periodo di
prova deve essere ripetuto, dato che si tratta di un passaggio di ruolo; invece, non va ripetuto
l’anno di formazione.
Solo nel primo concorso bandito in seguito alla legge 270/82 venne riconosciuto il servizio
prestato nell'Irc, ma il riconoscimento fu il risultato di un lungo contenzioso e diede luogo a
una preciosa disposizione legislativa che lo consentiva una tantum, escludendo per il futuro la
medesima possibilità. Anche la magistratura è più volte intervenuta sull'argomento,
confermando che il servizio prestato nell'Irc non può valere per l'accesso ad altri
insegnamenti in quanto le modalità di reclutamento degli Idr sono diverse (dal momento che
richiedono l'idoneità ecclesiastica). Anche la legge 186/03 esclude espressamente il passaggio
ad altro insegnamento per gli Idr di ruolo. L'incongruenza è percepibile, ma purtroppo è
stabilita per legge.