Passaggio di ruolo
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Passaggio di ruolo
Insegnante - Ruolo Anno di prova - Domanda di trasferimento - Nomina - Passaggio di ruolo - Passaggio al ruolo comune - Periodo di prova - Punteggio - Ruolo – Ruolo su posto comune - Titolare di cattedra Dott. Cicatelli, sono un'insegnante di Religione di Scuola Primaria con laurea in scienze religiose, ma non ancora di ruolo. A settembre del corrente anno scolastico, nel plesso in cui ho insegnato per dodici anni, è arrivata una domanda di trasferimento di un'insegnante di ruolo. Il preside per continuità voleva lasciare me nelle stesse classi dove io ho sempre insegnato, ovvero coprire un monte di 24 ore tutte alla primaria e dare il pacchetto di 24 ore misto infanzia-primaria all'insegnante trasferita. Ciò non è avvenuto perché l'insegnante di ruolo trasferita ha preteso tutto il pacchetto della primaria perché appunto di ruolo. Le chiedo se in questo caso poteva prevalere la continuità di un'insegnante piuttosto che il ruolo. L’assegnazione delle classi è competenza del dirigente scolastico sulla base dei criteri e delle proposte del Consiglio di circolo/istituto e del Collegio dei docenti. Se tali criteri e proposte contemplano un principio del genere il dirigente si è comportato regolarmente; diversamente ha applicato solo criteri personali, di cui può rendere conto con una specifica motivazione, ma sembra che la continuità didattica costituisca un criterio abbastanza ragionevole nell’assegnazione delle classi. Gent.mo Dott. Cicatelli, sono un'insegnante statale di ruolo da 30 anni nella Scuola Primaria, su posto comune. Iniziai la mia attività professionale come docente di Religione Cattolica nella scuola media. Vorrei sapere se attualmente la normativa preveda la possibilità di presentare domanda di passaggio di ruolo dalla Scuola Primaria all'Irc nella Scuola Secondaria di Primo Grado, poiché desidererei ritornare alla mia originaria professione avendo tutti i titoli richiesti (laurea in pedagogia, magistero in scienze religiose, diploma di operatore di pastorale familiare, diversi corsi di aggiornamento in teologia) La ringrazio sentitamente. Purtroppo non è possibile transitare dal ruolo su posto comune al ruolo Irc, poiché la legge 186/03 espressamente lo esclude. L’unica possibilità (ma estremamente penalizzante sotto il profilo giuridico-economico) sarebbe quella di dimettersi dal ruolo per accettare un incarico annuale di Irc o, eventualmente, attendere un prossimo concorso statale per l’Irc (ma per ora non si prevede). Gentile Prof. Cicatelli, dal mese di novembre 2010 beneficio della possibilità di optare dell'utilizzo in altre mansioni per ragioni di salute. Ebbene, il primo anno mi ha sostituito un supplente per cui la cattedra è rimasta avente la mia titolarità. Quest'anno invece il responsabile del CSA che si occupa degli Irc della mia provincia ha attribuito la mia cattedra a un altro professore di ruolo. La mia preoccupazione sorge dal fatto che adesso non sono più titolare di cattedra e in luglio 2012 scadrà il mio contratto di centotredicista. È normale quanto è stato fatto, tenendo conto della mia immissione nei ruoli nel 2005? Aspetto Sue delucidazioni. Gli Idr di ruolo sono titolari su un organico regionale e non sulla scuola cui sono temporaneamente assegnati. Pertanto il comportamento della diocesi è corretto. Nel caso in cui dovesse cessare l’utilizzazione in altro incarico e l’interessato dovesse rientrare in servizio, spetterà all’ordinario diocesano decidere la sede di utilizzazione, che potrà essere quella precedente o un’altra. Gent.mo Dott. Cicatelli, Mia moglie è insegnante di Religione con incarico annuale da circa 23 anni, anche quest'anno scolastico ha avuto la nomina dall'ordinario diocesano di 22 ore + 2 ore di programmazione, dopo circa un mese dall'inizio dell'attività scolastiche è stata convocata in diocesi con altre colleghe incaricate annuali, per firmare una nuova nomina in sostituzione della prima di 18 ore, il direttore dell'Ordinario diocesano si è giustificato dicendo che ha dovuto sottrarre queste ore dal 30% per ristrutturare la cattedra a un insegnate di ruolo quindi del 70% in esubero. Secondo una mia interpretazione della legge 186 la procedura non dovrebbe essere questa, la proporzione del 30% e 70% dovrebbe rimanere costante sul monte ore a disposizione, poi non dovrebbe essere una competenza dell'Ufficio Scolastico Regionale? Non andrebbe applicata la disciplina della mobilità d'ufficio essendo un insegnante di ruolo con titolarità regionale? Chiedo è legale una situazione del genere? Purtroppo su questa materia si registrano comportamenti difformi da parte dell’amministrazione periferica del Miur. In linea di principio la prassi denunciata non è regolare, ma sono numerosi i casi del genere, in relazione ai quali occorrerebbe avviare un contenzioso dall’esito estremamente incerto (anche perché sulla materia dovrebbe essersi già realizzata – seppure controvoglia – un’intesa tra l’Usr e la Curia). Preg.mo dott. Cicatelli, vorrei porre il seguente quesito: sono un Idr di ruolo o a tempo indeterminato nella Scuola Primaria, con decorrenza giuridica a.s. 2004, come mai avendo i requisiti per partecipare al concorso ordinario per dirigenti scolastici, mi chiedo perché il servizio come Idr non dia punteggio nelle graduatorie permanenti né permette di chiedere il passaggio al ruolo comune. Ciò appare incongruente. Potrebbe darmi delucidazioni in merito? Grazie È una vecchia storia che purtroppo si è risolta in questo modo oltre venti anni fa, quando il servizio prestato nell’Irc venne riconosciuto valido per partecipare al primo concorso bandito in attuazione della legge 270/82. Ma interventi della magistratura e successive disposizioni di legge hanno considerato quello come un caso unico e non ripetibile per la natura (all’epoca) del servizio. Del resto, anche ora che gli Idr sono entrati in ruolo, non è stata costituita una specifica classe di concorso, proprio per non rendere permeabile l’Irc con le altre discipline. Quindi, lo stato giuridico di ruolo consente l’accesso al concorso per dirigente, ma la natura del servizio non consente la valutazione del medesimo al fine di transitare in altri insegnamenti. Il servizio prestato nell'Irc, dunque, non può valere per l'accesso ad altri insegnamenti in quanto le modalità di reclutamento degli Idr sono diverse (dal momento che richiedono l'idoneità ecclesiastica). Anche la legge 186/03 esclude espressamente il passaggio ad altro insegnamento per gli Idr di ruolo. L’incongruenza è percepibile, ma purtroppo è stabilita per legge. Gentile Prof. Cicatelli, Chiedo cortesemente un consiglio: mi è stata proposta una nomina in ruolo su posto comune Scuola Primaria con decorrenza giuridica 01/09/2011 ed ec. 01/09/2012. Essendo già in servizio quale Irc di ruolo - Scuola Primaria - in un’altra provincia dal 01/09/2005, non so cosa si prospetta in futuro e pertanto se mi conviene scegliere il passaggio di ruolo. Resto in attesa di un suo riscontro ringraziando anticipatamente invio distinti saluti. Probabilmente è ormai tardi per dare indicazioni; comunque si tratta di scegliere tra due posti di ruolo e quindi, a parità di prospettive giuridiche, devono prevalere considerazioni di soddisfazione professionale e comodità logistiche. Gentile prof. Cicatelli, sono una docente di Religione di ruolo e volevo un suo parere sul seguente problema: una mia collega Irc nella domanda per diritto allo studio sostiene che le deve venire attribuita la lettera a dell'art.6, poiché deve passare ad altro insegnamento. Anche io sono iscritta a una laurea magistrale, ma risulta alla sottoscritta che i docenti di Religione non possono accedere ad altra cattedra... Mi sbaglio? È importante la sua risposta per poter informare di ciò l'ufficio scolastico che ha impropriamente attribuito il permesso allo studio alla mia collega, negandolo ad altre. Grazie Il passaggio ad altro insegnamento mediante passaggio di ruolo viene negato agli Idr, ma non è loro vietato conseguire titoli di studio che consentano di accedere a nuove procedure di reclutamento. Inoltre, il permesso per il diritto allo studio non è legato solo alle discipline insegnate ma a qualsiasi titolo aggiuntivo rispetto a quello di accesso all’insegnamento. Di fatto molti Idr stanno usufruendo legittimamente delle 150 ore per frequentare corsi di laurea in discipline diverse da quelle teologiche. Gentile dottor Cicatelli, Sono un'insegnate di Religione nella Scuola Secondaria di Primo Grado, in ruolo, vorrei sapere se la normativa che riguarda l'insegnamento, in solo due comuni con non più di tre sedi e tre istituti, è valida anche per noi o possono esserci delle proroghe? Dove insegno, le scuole sono dislocate in vari paesi, fanno però riferimento ad un unico Istituto e per completare l'orario di cattedra può succedere di avere una scuola fuori dal comune (per esempio il mio Istituto ha 12 ore di religione nella secondaria di primo grado tre di queste si trovano in un altro comune inoltre le altre ore di completamento si trovano in un altro comune). Fino ad ora tutto bene ma da quest'anno mi hanno tolto le tre ore del vecchio Istituto e per completare mi hanno dato tre ore alla secondaria di secondo grado perché si trova nel solito comune dove ho più ore. Così ora non ho più due Istituti comprensivi ma tre e per giunta scuole diverse, secondaria di primo grado e di secondo grado. Facendo questo ci si trova ad avere tre insegnanti di religione in un Istituto con solo 12 ore... Secondo me questo limita l'Irc, non c'è più continuità e presenza data da tanti anni di servizio nella scuola. Vi ringrazio se potete darmi una risposta esaustiva.. Premesso che è del tutto corretto costituire un posto cattedra di Irc tra scuola secondaria di primo e di secondo grado, va osservato che la norma relativa alla costituzione territoriale dei posti si applica anche all’Irc ma talvolta viene derogata per l’impossibilità di risolvere diversamente l’assegnazione dei posti. Nel merito la competenza è dell’Ufficio scolastico regionale, che deve raggiungere un’intesa con l’ordinario diocesano facendo presenti i criteri vigenti per l’amministrazione scolastica, ma la proposta della diocesi può risultare ragionevole o comunque poco contestabile dato che i criteri adottati dalla parte ecclesiastica non sono sindacabili dalla parte statale se non per motivi di legittimità. Nella fattispecie, l’attribuzione di ore di completamento nello stesso comune in cui già si presta servizio appare una soluzione ragionevole e conveniente. Egregio dott. Cicatelli, sono passata quest'anno - 2011/2012 - dalla Scuola Primaria - dove ero di ruolo dal 2005 - alla Scuola Secondaria di Secondo Grado (insegnante di matematica) . Posso presentare la domanda di trasferimento dalla sede dove sono titolare ad altra sede anche se non ho ultimato ancora il primo anno nella scuola secondaria di 2° grado? Devo fare l'anno di prova anche se ero già di ruolo? La domanda di trasferimento è possibile se si tratta dello stesso ambito provinciale. Il periodo di prova deve essere ripetuto, dato che si tratta di un passaggio di ruolo; invece, non va ripetuto l’anno di formazione. Solo nel primo concorso bandito in seguito alla legge 270/82 venne riconosciuto il servizio prestato nell'Irc, ma il riconoscimento fu il risultato di un lungo contenzioso e diede luogo a una preciosa disposizione legislativa che lo consentiva una tantum, escludendo per il futuro la medesima possibilità. Anche la magistratura è più volte intervenuta sull'argomento, confermando che il servizio prestato nell'Irc non può valere per l'accesso ad altri insegnamenti in quanto le modalità di reclutamento degli Idr sono diverse (dal momento che richiedono l'idoneità ecclesiastica). Anche la legge 186/03 esclude espressamente il passaggio ad altro insegnamento per gli Idr di ruolo. L'incongruenza è percepibile, ma purtroppo è stabilita per legge.