Problematiche lavorative Accompagnamento dell`alunno disabile

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Problematiche lavorative Accompagnamento dell`alunno disabile
Problematiche lavorative
Accompagnamento dell’alunno disabile - Aspettativa dal lavoro per motivi di salute - Aspettativa
non retribuita - Aspettativa per dottorato - Aspettativa per malattia - Aspettativa retribuita Assegni familiari - Assenze per malattia - Astensione obbligatoria - Congedo retribuito - Congedo
straordinario retribuito per dottorato - Contributi - Contribuzione - Domanda di aspettativa retribuita
per il dottorato - Domanda di insegnamento - Domanda di permesso per il diritto allo studio Esclusione del servizio Irc - Fondo Clero - Fondo Espero - Funzione strumentale - Giudice del
lavoro - Gravidanza - Indennità di disoccupazione - Inquadramento - Maternità - Passaggio ad altro
tipo di insegnamento - Passaggio di cattedra - Patronato - Pensione integrativa - Permessi Permessi lavorativi - Permessi per assistenza a disabili - Permesso per lutto - Permessi per motivi di
famiglia - Progressione di carriera - Pubblica Amministrazione - Punteggio - Retribuzione Retribuzione professionale docenti - Ricostruzione di carriera - Riscatto - Scatti biennali - Scatti di
anzianità - Sciopero - Sindacato - Supplenze temporanee - Trasferimento - Trasferimento di cattedra
- Trattamento retributivo Gentile prof. Cicatelli,
insegno nella scuola primaria e desidero sapere a chi compete l’accompagnamento dell'alunno
disabile in bagno.
Grazie per la risposta.
L’accompagnamento dell’alunno disabile in bagno rientra nel mansionario dei collaboratori
scolastici, come risulta dalla tabella A allegata al vigente CCNL.
Esimio Prof. Cicatelli,
insegno Religione cattolica dal 1990-1991, entrata regolarmente in ruolo il 1° settembre 2005, premetto che
ho scelto io tale disciplina, ma… vedo che altri colleghi hanno chiesto e ottenuto di cambiare
amministrazione: è possibile per la nostra “categoria” passare ad altro ruolo nella pubblica
amministrazione?
Lo chiedo per un eventuale trasferimento di mio marito, visto che lavora nelle forze dell’ordine, e aggiungo
che sono in possesso di altri titoli e delle abilitazioni per la Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia.
Attendo una risposta e la ringrazio sin da ora.
la mia email: [email protected]
La legge 186&03 esclude che gli Idr di ruolo possano passare ad altro ruolo nella pubblica
amministrazione. In caso di necessità, è possibile chiedere il trasferimento in altra diocesi (procurandosi
prima l’idoneità della nuovo diocesi e verificando la disponibilità di ore). Si tenga presente che i coniugi di
militari hanno diritto ad alcuni privilegi in caso di trasferimento dovuto a esigenze di famiglia, ma l’autorità
ecclesiastica non è formalmente tenuta a rispettare queste condizioni di favore.
Egregio Dott. Cicatelli,
sono un Idr scuola sec. II grado e nella busta paga di luglio ed agosto 2011 mi vedo decurtata la voce
"retribuzione professionale docenti". Avendo avuto un incarico annuale (1 Sett-31 agosto) mi spetta tale
retribuzione? Se sì - come credo -, quale norma devo presentare? Come procedere?
La ringrazio sentitamente.
Preciso la precedente mail dicendole che ho 2 anni di insegnamento e la questione si gioca sul fatto se io
abbia o no la progressione di carriera, come detto nella Circolare Ministeriale 14 aprile 2000, n. 118,
secondo la ragioneria territoriale della mia città io non avrei la progressione di carriera.
ecco il testo:
«Per quanto concerne i docenti di religione senza diritto alla progressione di carriera, per i quali, come è
noto, è prevista la prosecuzione dei pagamenti anche dopo la scadenza del contratto, i Dipartimenti
provinciali del Tesoro - direzioni provinciali dei servizi vari - procederanno all'esatta attribuzione del
compenso, dalla data di preso servizio fino al 30 giugno, sulla base dei contratti inviati dalle istituzioni
scolastiche».
Per una risposta precisa occorrerebbero maggiori informazioni; potrebbe trattarsi di un recupero di somme
indebitamente attribuite. Quanto alla progressione di carriera, essa spetta solo dopo quattro anni di
servizio e l’accettazione del posto cattedra; quindi, dopo due soli anni di servizio non spetta alcuna
progressione.
Buon giorno,
Torno a scrivere, per chiedere un'ultima delucidazione, in precedenza ho chiesto delle informazioni inerenti
l'aspettativa retribuita, mi avete gentilmente risposto affermando che con l'ultima circolare ministeriale non
ho diritto alla retribuzione, ma solo all'aspettativa, essendo insegnante a T.D. da sei anni. Questo vale
anche per il congedo straordinario retribuito per dottorato? Rispetto ai colleghi che nel 2008 hanno
potuto usufruire del congedo retribuito, il cambiamento è quindi dovuto a questa circolare ministeriale? Il
fatto che io abbia o meno avuto un inquadramento professionale con scatti di anzianità non influisce, ho
capito bene?
Mi sono rivolta a molte persone, ricevendo notizie contrastanti in merito. Grazie per la risposta,
Cordiali saluti.
La CM 15/11 ha introdotto da quest’anno la disposizione di non riconoscere il diritto alla retribuzione a
coloro che chiedono l’aspettativa per dottorato. Quindi è normale che in passato alcuni Idr abbiano potuto
godere di un trattamento più favorevole, ma ormai ciò non è più possibile.
Egr. Dott. Cicatelli,
gradirei sapere se l'I.R. a tempo determinato - stabilizzato - possa svolgere il ruolo di Funzione
Strumentale, qualora designato dal Collegio, o se vi siano motivi derivanti dal CCNL che lo impediscano.
Grazie.
Non c’è incompatibilità per lo svolgimento di una funzione strumentale da parte di un Idr non di ruolo.
L’unico limite può essere costituito dai criteri di assegnazione che devono essere stabiliti dal Collegio dei
docenti, ma sembra difficile (e rischioso) adottare un criterio del genere.
Gent.mo dott. Cicatelli,
sono un'insegnante di Religione della Scuola Primaria dal 1996 e a tempo indeterminato dal 2005.
Ho il diploma magistrale e la laurea in Lingue e Letterature Straniere.
Nel 2000 ho conseguito l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola primaria sia come posto comune sia
come lingua Straniera.
Vorrei sapere se i miei titoli e il mio servizio mi consentano un passaggio ad altro tipo di insegnamento;
posso fare domanda di insegnamento in una scuola italiana all'estero come docente di Scuola Primaria o
di lingua italiana per stranieri.
Ringrazio anticipatamente e porgo distinti saluti,
Può fare domanda ma non come docente di ruolo, dato che il ruolo Irc non consente il passaggio ad altro
tipo di insegnamento.
Egregio Dottor Cicatelli,
sono un'insegnante della Suola Primaria, ho insegnato per 20 anni Religione nella Scuola Primaria e sono
iscritta nelle gae della scuola primaria, quest'anno ho richiesto il punteggio per il servizio prestato in qualità
di Irc, poiché in nessuna parte del DM n.44 rif alle gae 2011 si cita l'esclusione del servizio Irc, anzi si
parla di punteggio per le discipline curricolari e Religione è una disciplina curricolare (Corte Costituzionale
sentenze 203/89,13/91,290/92).
L'unico riferimento normativo che potrebbe essere applicato è il DM 28/7/04, ma per analogia e non perché
vi è contenuto qualcosa contro l'Irc. Ebbene nonostante io abbia citato tutte le leggi in mio favore non mi
sono stati dati i punti che mi spettano di diritto. Prontamente ho richiesto con un ricorso immediato tramite ar:
motivazioni, leggi, spiegazioni dettagliate in merito: nessuna risposta da parte dall'Usp (che tra l'altro ha
peccato di omissione d'atti d'ufficio perche con l'ar c'è l'obbligo di risposta entro 30 giorni!).
Ora vedendo lesi tutti i miei diritti ho fatto ricorso al Presidente della Repubblica e al Ministro Gelmini e ho
nuovamente richiesto il punteggio con riserva (esiste una legge a tal proposito che ho citato e me lo
consente) all'Usp della mia città.
Ho ripreso in mano la normativa Irc passo per passo studiando con meticolosità tutte le leggi per
l'attribuzione del punteggio ma a parte vecchie sentenze del Tar e una faq del Ministro Gelmini riferita
esclusivamente alle gae precedenti e non più citata nelle nuove gae, non ho trovato niente.
Io non mollo perché in questo caso e solo in questo caso la normativa sulle gae non si pronuncia sul servizio
Irc per cui io ho tutti i diritti dalla mia. Ho pensato persino di scrivere al Consiglio d'Europa perché i miei diritti
non siano mai più calpestati.
Io non mi sento affatto un'insegnante di serie b come hanno tentato di catalogarmi questi signori dell'Usp
anzi, esattamente il contrario, sono laureata in teologia, sono vincitrice di concorso Irc e ho titoli da vendere!
Lei cosa ne pensa e soprattutto c'è qualcosa che posso fare ancora per farmi valutare i titoli e per
salvaguardare una materia che ho sempre insegnato con passione, ma che per gravi motivi familiari dovrò
lasciare?
Con immensa simpatia attendo con ansia una sua risposta.
Cordialmente.
Purtroppo il servizio prestato nell’Irc, ancorché di ruolo, non è valido per l’accesso a graduatorie di altri
insegnamenti. Sull’argomento si è ormai accumulata una cospicua giurisprudenza, tutta sfavorevole, e
sembra perciò inutile andare ad accrescere il numero delle sentenze contrarie (tra i pronunciamenti più
recenti si vedano le sentenze del Consiglio di Stato nn. 4054 e 4058 del 19-6-2009). A prescindere dalle
inadempienze formali, pertanto, l’esclusione del servizio Irc disposta dall’amministrazione sembra essere
corretta.
Buon giorno,
ho conseguito il Diploma Accademico di Magistero in Scienze Religiose presso la Facoltà Teologica
dell'Italia settentrionale con votazione 30/30.
Dopo 17 anni come insegnante di Religione precario, quest'anno sono passata di ruolo su scuola comune.
Tra gli adempimenti dovuti c'è anche la dichiarazione dei titoli posseduti. Quale punteggio può valere il mio
Diploma? So che la domanda è già stata fatta e che a riguardo non tutto è chiaro. Grazie per l'attenzione.
Cordiali saluti
Il Magistero in Scienze Religiose può senz’altro essere dichiarato, in quanto titolo di studio comunque
conseguito, ma non produce alcun punteggio perché non è riconosciuto dall’ordinamento civile.
Buongiorno,
sono un'insegnante di religione cattolica a tempo determinato, insegno nella scuola superiore da sei anni.
Negli ultimi tre anni a 18, 19, 18 ore e scrivo per chiedere informazioni e chiarimenti riguardanti la domanda
di aspettativa retribuita per il dottorato:
- Insegno Religione e secondo l'art 19 comma 3 del CCNL, dopo 4 anni di insegnamento il personale
a tempo determinato assume gli stessi diritti del personale docente a tempo indeterminato. Quindi, è
corretto dire che è possibile presentare domanda di aspettativa retribuita per il dottorato e
ottenerla legittimamente?
- È possibile fare domanda di aspettativa retribuita per il dottorato in diversi periodi di tempo? ad
esempio: la seconda settimana di ottobre, una settimana a febbraio e successivamente da maggio a
giugno? Oppure il mese di ottobre, di febbraio e poi da maggio a giugno?I tempi sono relativi al
periodo in cui si tengono i seminari. Questo varrebbe anche nel caso di una aspettativa
non retribuita?
- Una volta fatta richiesta, se il contratto termina a fine agosto, c'è la possibilità di perdere il rinnovo e
di conseguenza il lavoro?
Distinti saluti.
La CM 15/11 ha recentemente chiarito che l’aspettativa per dottorato spetta anche al personale a tempo
determinato, ma senza produrre effetti economici, cioè senza la possibilità di conservare la retribuzione. E a
tal fine non conta il fatto di godere comunque della progressione di carriera ed essere quindi
sostanzialmente assimilati al personale di ruolo. In altre parole, l’aspettativa per dottorato è concessa, ma
senza stipendio e quindi ognuno deve valutare la convenienza dell’opzione: sicuramente svantaggiosa se il
dottorato è senza borsa, accettabile se il dottorato prevede una borsa. In ogni caso, l’aspettativa non è
frazionabile e riguarda l’intero anno scolastico, in quanto coincide con gli anni accademici corrispondenti alla
durata legale del dottorato (generalmente tre anni). Per periodi di assenza più brevi, coincidenti con le
effettive attività didattiche, si può senz’altro fare domanda di aspettativa ordinaria senza assegni; per
soddisfare queste specifiche esigenze si può anche fare domanda di permesso per il diritto allo studio (le
cosiddette 150 ore), che è oggetto di contrattazione decentrata e generalmente è riconosciuto anche agli Idr
non di ruolo: sarebbe così possibile sfruttare i permessi per il solo tempo necessario. Infine, qualora si
usufruisca dell’aspettativa (anche senza assegni), essa non comporta la cessazione del rapporto di lavoro,
che dovrebbe riattivarsi al termine del periodo di studio.
Egr. Dott. Cicatelli,
sono un docente Irc in servizio dal 1988 ed entrato in ruolo in seguito al concorso nella secondaria
superiore. A seguito della ricostruzione di carriera informatizzata effettuata nei mesi scorsi dalla segreteria
della mia scuola, mi ritrovo a dover restituire una cifra considerevole allo Stato (circa 11.000 euro). La
segreteria afferma che questo capita a quasi tutti i docenti Irc a seguito di un errato trattamento retributivo
precedente. Due domande: è corretto? È obbligatorio fare la ricostruzione di carriera e quali le conseguenze
se non si fa nulla?
Avrei necessità di una risposta in tempi brevi per attivare un eventuale ricorso e per far conoscere ai miei
colleghi il suo parere.
Ringraziando per l’attenzione e per il grande servizio nei confronti dei docenti Irc, porgo cordiali saluti.
Ettore Patriarca
In primo luogo è bene verificare l’effettivo sussistere dell’errore e controllarne la misura. Una volta accertato
che sono state percepite somme non dovute (può capitare, ma non è assolutamente così frequente e di
solito capita di aver percepito meno del dovuto), è inevitabile restituirle, cercando di ottenere una rateazione
sostenibile.
Gentil.mo Dott. Cicatelli,
sono un'insegnante supplente di Religione impiegata nelle scuole statali e abbonata alla
vs rivista. Ho alcuni quesiti da porre.
Primo.
Per le supplenze temporanee, i contributi vanno all'inps o all' INPDAP?
Secondo.
Cos'è il Fondo Espero? Bisogna iscriversi?
Terzo.
So che a partire dal 15 esimo giorno si matura il TFR; quali altre indennità?
Quarto.
In quale caso si può fare richiesta della domanda di disoccupazione?
Quinto.
Per la tutela e la conoscenza dei miei diritti c' e' un ente o associazione cattolica alla quale
posso rivolgermi?
Grazie per la disponibilità e informazione.
1. I contributi per le supplenze temporanee sono versati all’Inpdap, ma ormai l’Inpdap è confluito
nell’Inps.
2. Il Fondo Espero è un fondo per la pensione integrativa. Non c’è obbligo di iscrizione e ognuno può
valutarne la convenienza.
3. Si può andare dalla retribuzione professionale docenti agli assegni familiari. La casistica è varia e
non si può riassumere qui.
4. La richiesta di indennità di disoccupazione può essere fatta allo scadere del proprio contratto di
lavoro. Per maggiori chiarimenti rivolgersi a una sede Inps o a un centro per l’impiego.
5. Ci si può rivolgere a qualsiasi sindacato. La Cisl è tendenzialmente di ispirazione cattolica.
Gentile Prof. Cicatelli,
spero possa aiutarmi. La moglie di mio fratello usufruisce dei benefici delle legge 104 (tre giorni di permessi
lavorativi)per assistere mia mamma gravemente malata. Dallo scorso anno ho firmato il contratto per un
incarico annuale nella Scuola dell’Infanzia. Per legge come grado di parentela, posso usufruire io dei tre
giorni mensili previsti per accudire mia mamma che abita nel mio stesso stabile?
Grazie per il vostro servizio
I permessi per assistenza a disabili previsti dalla legge 104/92 possono essere fruiti indifferentemente da
uno solo dei familiari del disabile. In quanto figlia, è senz’altro possibile fruire di tali permessi, a condizione
che vi rinuncino gli altri familiari.
Buongiorno,
sono un Irc con 37 anni complessivi di contribuzione a luglio 2012 (inizio agosto 1975), con contribuzione
su Inps Fondo Clero, INPDAP (18 anni). Vorrei sapere se posso ottenere il riscatto per (so che è molto
oneroso...) 3 anni di teologia frequentati in Seminario per poter raggiungere i 40 necessari per la
totalizzazione (salvo novità della riforma Monti). Ho iniziato a insegnare nel 1978 e dopo alcune interruzioni,
ho
ripreso
nel
2003.
Cordiali saluti.
Il riscatto è possibile a condizione che il periodo di studio non sia già coperto da contribuzione, cioè a
condizione di non aver svolto alcuna attività retribuita in coincidenza con lo studio, e a condizione che il
percorso di studio si sia concluso con un titolo riconosciuto: non è riscattabile il seminario in quanto tale ma
solo una licenza in teologia in quanto equiparata a una laurea. In ogni caso, chiedere il riscatto in questo
momento è davvero molto oneroso (si parla di decine di migliaia di euro) e conviene valutare se ne valga
davvero la pena. È il caso di farsi assistere in queste operazioni da un sindacato o da un patronato.
Egregio Professore,
vorrei chiederle se per partecipare al funerale di mio cognato avevo diritto a un permesso per lutto. Mi è
stato negato e ho dovuto chiedere un permesso per motivi di famiglia.
La ringrazio,
Il CCNL vigente, art. 15, prevede permessi per lutto solo per la perdita del coniuge, di parenti entro il
secondo grado, di conviventi e affini di primo grado. Il cognato non rientra in queste fattispecie, pertanto non
si aveva diritto al permesso per lutto.
Sono un insegnante di Religione da 21 anni e insegno in una scuola secondaria di 1°grado, sono entrato di
ruolo con il terzo contingente, avrei bisogno di chiarimenti circa l’intesa tra lo SNADIR e l’Università. In che
cosa consiste? Altresì quali discipline valuterebbero? A quale anno iscriversi? Quale facoltà tra storia e
filosofia al fine di aver maggior numero di discipline e quindi di crediti riconosciuti? Dal momento in cui si
accede alla laurea in filosofia si può accedere al trasferimento di cattedra dall’insegnamento di Irc a lettere
e filosofia? Preclude gli anni di servizio? E questi ultimi vengono conteggiati in una futura graduatoria?
Vorrei chiedere altresì un informazione circa i trasferimenti, per motivi di famiglia, ovvero x ricongiungimento
con i figli i quali studiano fuori, è possibile chiedere trasferimento? A chi rivolgersi? Tenga conto della mia
situazione espressa in precedenza. Grazie per la sua collaborazione in attesa di una risposta le porgo i più
sentiti saluti.
La domanda va posta all’Università o allo Snadir, che conoscono i termini dell’accordo. L’unica cosa certa è
che con una laurea in filosofia non si può avere alcun trasferimento di cattedra o passaggio di cattedra .
Gentile dott. Cicatelli,
sono una insegnante di religione cattolica nella Scuola Primaria pubblica, insegno da dieci anni con incarico
annuale di 22+2 ore.
Da tempo sono abbonata alla rivista L'Ora di Religione e ho pensato di scriverle perché sono incinta di 5
mesi e vorrei conoscere con precisione a quali permessi ho diritto e se vengo retribuita, e quali sono le
procedure corrette per le richieste, inoltre in caso di gravidanza a rischio quali procedure e la retribuzione?
Spero di essere stata chiara nella richiesta.
In attesa di una risposta invio un particolare ringraziamento per il suo contributo sempre preciso e puntuale.
La normativa a tutela della maternità si applica ordinariamente anche alle Idr non di ruolo. È quindi possibile
usufruire di cinque mesi di astensione obbligatoria retribuiti al 100%. Normalmente si tratta di due mesi
prima e tre dopo il parto, ma è possibile usufruirne anche in maniera flessibile (p. es. un mese prima e
quattro dopo). Se dovessero esserci complicazioni, queste devono essere accertate dall’Ispettorato del
lavoro e producono una interdizione dal lavoro trattata come l’astensione obbligatoria. Per il resto, è bene
rivolgersi alla segreteria della scuola, che dovrebbe essere in grado di fornire tutte le informazioni
necessarie.
Gentilissimo Prof. Cicatelli,
sono insegnante di ruolo entrata con il primo contingente e a parte il primo anno dal lontano a.s. 2006 mi
danno sempre 25 ore su cattedra mista. Il mio orario prevalente è sulla Scuola Primaria per cui la
venticinquesima ora è eccedente e dovrebbe essere pagata. Poiché la mia cattedra perde ogni anno ed ero
fino all'anno scorso su due scuole dell'infanzia per tre ore (a completamento) il resto nella Scuola Primaria
per n. totale di 25 ore, ho prodotto istanza all'USR della mia regione, affinché mi venisse tolta l'ora
eccedente oppure mi venisse pagata. L'USR ha risposto alla dirigente che non mi spettava nessun
compenso perché quella cattedra era obbligata e che se proprio lo riteneva necessario avrebbe potuto
togliermi un'ora di programmazione. La Dirigente mi ha tolto un'ora ma a voce, non ha voluto farmi nessuna
autorizzazione scritta. Quest'anno la mia situazione è risultata anche peggiore perché mi trovo con 4
Comuni, due Istituti e sei scuole. Ho più scuole che giorni di scuola: Ho fatto una lettera di diffida all'USR
prima che fossero decretate le cattedre, ma imperterrito mi ha confermato la cattedra che ho descritto. A
questo punto ho deciso di ricorrere al Giudice del Lavoro. Poiché ho letto tutto quello che lei ha scritto in
merito, le chiedo per carità di Dio ( ho 50 anni e non posso proprio farmi 32- 36 Km per andare in due scuole
nella
stessa
giornata)
se
sto
agendo
bene
e
lei
cosa
mi
consiglia..
La ringrazio infinitamente.
Il caso presenta tutti motivi per rivolgersi alla magistratura, dato che da tempo viene richiesta una
prestazione di lavoro eccedente la retribuzione. In proposito va però anzitutto premesso che, essendo la
momina d'intesa, avrebbe dovuto essere per primo l'ufficio diocesano a opporsi a una costituzione di posto
orario del genere. Quindi un eventuale ricorso sarebbe implicitamente rivolto anche contro l'autorità
ecclesiastica e il giudice potrebbe eccepire che in presenza di un'intesa, la responsabilità non è solo
dell'amministrazione. Tuttavia, tocca senz'altro all'amministrazione statale retribuire i suoi dipendenti
secondo quanto fissato dal CCNL. E in proposito ci sono diverse inadempienze. In primo luogo, si può
tenere presente la nota ministeriale del 29-11-2007, prot. AOODGPER 22760, in cui si specifica
espressamente in relazione agli Idr di ruolo.
Gentilissimo Prof. Cicatelli,
abuso un'ennesima volta della sua disponibilità per farle presente quali tipi di angherie possano
subire i docenti da parte di certi dirigenti.
Venerdì 29 è stato indetto uno sciopero dalla Uil. Una settimana pesantissima per cui decido la
mattina di mettermi in sciopero e ovviamente così come prevede la normativa non comunico a
scuola questa mia scelta. Alle 9,10 mi chiama la mia Dirigente rimproverandomi di non aver
avvisato entro le 8,30 previsto come obbligatorio nella circolare.
Mi passa l'impiegata e mi tratta da irresponsabile evidenziando che abbiamo a che fare con minori e
che loro avrebbero dovuto ora avvisare uno per uno i genitori per venirsi a prendere i bambini.
Io rispondo che non sono obbligata a comunicare la mia adesione allo sciopero e che sono i genitori
a dover verificare la presenza dei docenti durante il cambio e lei invece sosteneva che non potevano
ogni ora presentarsi a scuola o loro ricevere chiamate in continuazione.
Al che le ho detto che insegno da tanti anni e che la normativa sullo sciopero la conosco bene.
Risponde: va bene finiamola così.
Ma com'è possibile che possano ledere i diritti dei lavoratori fino a questo punto senza averne delle
conseguenze?
Un caro saluto.
Sarebbe interessante sapere se si sono comportati allo stesso modo anche con gli altri insegnanti in
sciopero.
Sono un’insegnante di Religione, non di ruolo, insegno nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola
Primaria. Il mio problema è il seguente, vorrei chiedere di usufruire dell’aspettativa dal lavoro per
problemi di salute.
Il mio disturbo è il seguente: soffro di disturbi nella deambulazione, la cosa non mi preoccuperebbe
se potessi insegnare solo nella primaria dove si può stare seduti, ma nella scuola dell’infanzia i
bambini richiedono maggiore attenzione e soprattutto maggior controllo.
Che cosa mi consigliate di fare? Posso chiedere l’aspettativa dal lavoro per motivi di salute?
Grazie per la cortese attenzione e disponibilità.
Il contratto di lavoro non prevede l’aspettativa per malattia. Gli Idr non di ruolo stabilizzati
possono usufruire delle normali assenze per malattia fino a diciotto mesi, con trattamento
economico intero per i primi nove mesi e poi ridotto; gli Idr non stabilizzati hanno diritto solo al
primo mese con stipendio intero, poi ridotto. L’aspettativa non prevede alcun trattamento
economico e viene richiesta per motivi personali o familiari. Se il motivo è essenzialmente di salute
conviene ovviamente ricorrere alle assenze per malattia, sempre che il medico certifichi uno stato
di infermità prolungato. Comunque, dato che si tratta di difficoltà che in altri ordini di scuola
possono creare meno problemi, sembra ragionevole e corretto chiedere all’ufficio scuola diocesano
una sistemazione su altra scuola, che non comporti sezioni d’infanzia.
Buongiorno,
sono una insegnante di Religione con incarico annuale, vorrei gentilmente sapere se per gli Irc sono
bloccati gli scatti biennali del 2,50% maturati al 01/09/2011.
Possibilmente vorrei conoscere anche la relativa normativa.
La ringrazio infinitamente.
Gli Idr incaricati annuali hanno conservato il diritto agli aumenti biennali qualora non abbiano
raggiunto l’orario completo. Le modalità di attribuzione sono contenute nella CM 2/01.
Salve,
sono un’insegnante di Religione della scuola media. Volevo chiederle un chiarimento a proposito
del mio cedolino per quanto riguarda l'inquadramento insegnante di religione scuola media.
Fino all'anno scorso sono stata pagata come insegnante della scuola secondaria superiore. Dopo 11
anni da settembre del 2010 mi hanno detratto circa 50 euro al mese senza nessun preavviso o
comunicazione e adeguata a un insegnante della scuola media.
Preciso che ho il titolo in Magistero di scienze religiose, ho già fatto la ricostruzione di carriera
dopo i primi quattro anni di insegnamento a 18 ore, non sono di ruolo ed ho già chiesto spiegazioni
all'ente territoriale, oltre che ad altri Idr, ma nessuno mi ha dato risposta di questo cambiamento e
nemmeno circa quale normativa sia stata applicata.
La ringrazio in anticipo e attendo una risposta.
Gli Idr di ruolo e non di ruolo nella scuola secondaria sono inquadrati come docenti di scuola
secondaria superiore a prescindere dal tipo di scuola in cui prestano effettivamente servizio, come
stabilito dal DPR 209/87, art. 2, c. 8. Pertanto l’inquadramento come docenti di scuola secondaria
di primo grado ed il conseguente recupero di somme già percepite è illegittimo.